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Decisione

32.2007.40

Decorrenza del diritto alla rendita. Interruzione di lunga duranta dell'incapacità lavorativa

25 gennaio 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i 50 ed il 100%, fino all'aprile 2003 data a partire dalla quale l'inabilità

lavorativa è quantificabile nella misura del 100%. Come evidenziato in

precedenza lo stato di salute del paziente di conseguenza la sua inabilità

lavorativa, è peggiorato in concomitanza con il primo incidente della

circolazione.

L'inabilità lavorativa è pertanto chiaramente

riconducibile a tale incidente." (Doc. AI 43)

Orbene,

da un attento esame degli atti, quanto scritto sopra non può essere condiviso

per i seguenti motivi.

Come

rettamente evidenziato nella decisione contestata, a seguito dell’infortunio 4

luglio 2001 l’assicurato ha beneficiato di prestazioni di cura da parte della __________,

la quale ha riconosciuto i seguenti periodi d’incapacità al lavoro: 100% dal 4

luglio al 9 settembre 2001; 50% dal 10 settembre 2001 al 2 novembre 2001. Quali

conseguenze del secondo infortunio (2 novembre 2001), l’assicuratore contro gli

infortuni ha stabilito un’inabilità lavorativa del 50% dal 3 novembre 2001

all’11 febbraio 2001, del 25% dal 12 febbraio 2002 al 31 marzo 2002 (doc. AI

2-1). Di conseguenza, per la problematica infortunistica il ricorrente è stato

inabile al lavoro per meno di un anno, motivo per cui, il termine di

carenza ex art. 29 cpv. 1 lett.b LAI non è venuto a scadere.

Diversamente

da quanto sostenuto dal ricorrente, la cessazione delle prestazioni di cura non

era dovuta alle pressioni dell’ispettore della citata assicurazione, ma a

seguito del documentato ripristino della piena abilità lavorativa. Al riguardo

va fatto presente che nel certificato d’infortunio 29 marzo 2002 il dr. __________

aveva attestato un’incapacità lavorativa dello 0% dal 1° aprile 2002 (doc. AI

2-32). Alla stessa conclusione era giunto anche il dr. __________ che ha allestito

per conto dell’assicuratore LAINF una perizia (doc. AI 2-36). Inoltre, dal

questionario del datore di lavoro, compilato il 24 settembre 2004, si evince che

l’assicurato aveva ripreso l’attività lavorativa in misura completa dall’11

febbraio 2002 al 27 aprile 2003 (doc. AI 9).

Vi

è quindi stata un’interruzione dell’incapacità lavorativa fino al 28 aprile

2003, allorquando l’assicurato, per motivi di malattia, ha nuovamente dovuto

cessare la sua attività lucrativa, beneficiando del diritto a percepire delle indennità

per perdita di guadagno sino al 27 aprile 2005 (cfr. atti cassa malati in inc.

AI 1-2). Va poi fatto presente che agli atti non vi è alcun certificato medico attestante

una qualsiasi inabilità lavorativa nel periodo 1° marzo 2002 – 27 aprile 2003.

Unicamente a seguito della recrudescenza della sindrome lombospondilogena,

l’assicurato, come detto, ha accusato nuovamente un’inabilità al lavoro, che il

suo medico curante ha fatto risalire al 28 aprile 2003 (cfr. certificato

29 luglio 2003 dr. __________ alla __________; doc. AI 1-21).

In

queste circostanze rettamente l’Ufficio AI ha fatto decorrere il termine di

carenza dal 28 aprile 2003, fissando al 1° aprile 2004 il diritto alla rendita

intera.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso è respinto.

2.7. L’assicurato

ha chiesto l’audizione del suo medico curante affinché “potrà riferire in

merito all’inizio dell’inabilità lavorativa del ricorrente, non da ultimo

precisare come la stessa sia da ricondurre a quanto occorso in data 4 luglio

2001 e non in data 28 aprile 2003 come invece erroneamente sostenuto

dall’Ufficio cantonale dell’Assicurazione nel suo allegato di risposta 6

febbraio 2007. Egli potrà riferire sugli esatti periodo di inabilità lavorativa

del ricorrente, ritenuto come agli atti vi siano numerose discrepanza in

merito” (VII).

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Considerandi

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, questo Tribunale ritiene che gli atti di causa contengono chiari

e sufficienti elementi per statuire sull’inizio del termine di carenza. In

particolare, la documentazione sopra citata ha inequivocabilmente comprovato

come il ricorrente non presenti una rilevante e duratura incapacità lavorativa

dal 4 luglio 2001, motivo per cui la chiesta audizione non è necessaria.

2.8

Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

Secondo

l’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il

ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo 2003, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti);

Nel

caso in esame, secondo il TCA, nella presente fattispecie non è adempiuto il

requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10

agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I

422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Ritornando

alla fattispecie concreta, come già detto, gli atti di cui all’inserto permettono

in modo univoco di fissare l’inizio del termine di attesa al 1° aprile 2003. Con

il presente ricorso l’assicurato non ha tuttavia prodotto alcun nuovo documento

per comprovare la sua tesi, limitandosi unicamente a ripresentare lo scritto 20

febbraio 2006 del dr. __________, rettamente giudicato irrilevante dall’Ufficio

AI in sede di decisione contestata. Pertanto, a mente del TCA, il ricorso non

poteva che apparire privo di esito favorevole.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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