Lexipedia

Decisione

32.2007.400

Corretta decisione con la quale UAI,alla luce della documentazione medica a disposizione,ha rifiutato ad un'assicurata la presa a carico,quali mezzi ausiliari ex art. 21 LAI,dei costi legati alla cons

16 febbraio 2009Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I dolori all’emiviso sx sono ancora

presenti ma sono migliorati sia in intensità, che in frequenza.

Tendono a concentrarsi nella regione

del viso, sul V/ II e III e verso l’articolazione temporo-mandibolare, non

salgono più come prima verso il sommo del capo.

I dolori al viso possono essere, come

prima, provocati dal pulirsi i denti, mangiare, parlare, ma possono essere

spontanei.

La signora RI 1 mi ha telefonato una

settimana fa dicendo di essere in piena crisi vertiginosa, vertigini rotatorie,

nausea, vomito, diarrea, quasi incapacità a reggersi in piedi, non cefalee in quel

momento. La sintomatologia si è poi smussata ed è scomparsa dopo alcune ore.

La paziente mi dice ora di avere

costantemente una tendenza spiccata a vertigini, sensazione di testa pesante,

orecchie otturate quando si corica con tronco e capo in orizzontale. Se resta a

lungo in tale posizione poi quando si rialza dal letto si sente estremamente

debole, perde espressione e se si alzasse subito cadrebbe.

La paziente mi dice anche d’avere

notato dopo il rientro da __________ di avere mani e piedi più “scivolosi”:

perde più oggetti dalle mani, i piedi le scivolano sul tappetino come

sull’acqua.

Esame

Trovo una paziente in buone

condizioni generali, senza asimmetrie del viso. Dichiara di avere una lieve

asimmetria della sensibilità dolorosa a sfavore del lato sinistro. Non ha

disturbi di coordinazione agli arti superiori ed inferiori, non deficit di

sensibilità alle mani, la sterognosia è perfettamente normale.

Niente di nuovo agli arti inferiori

rispetto alla degenza con la differenza di non aver ritrovato un segno di

Trendelenburg.

La paziente cammina con il girello in

modo rapido, elastico.

Valutazione

Prendo atto di un miglioramento

moderato ma consistente dei dolori all’emiviso sinistro.

Oltre alla Lyrica, che la paziente

prendeva già prima dell’entrata da noi, la paziente è arrivata a 175 mg di

Lamictal, 200 mg (2x100) dal 27.06.

La paziente mi chiede una

prescrizione per un letto elettrico, in modo da poter dormire con il tronco ed

il capo leggermente rialzati. Non sopporterebbe la posizione distesa per l’insorgenza

di vertigini, malessere importante, quando poi da quella posizione si rialza

soprattutto dopo esserci stata a lungo.

Ho messo la paziente in posizione in

orizzontale, ha lamentato moderate vertigini, testa pesante, ma non ho

osservato un nistagmo patologico o altri elementi in favore di una sindrome

vestibolare periferica o centrale. Ho riguardato la recente RM cerebrale con la dr. __________. Confermiamo il conflitto neurovascolare con il N.

trigemino sinistro. Non si vedono lesioni a livello cerebellare e dei nuclei

vestibolari, né anomalie lungo il decorso dei N. vestibolari e in particolare

dei loro conflitti neurovascolari.

Ho preso atto del miglioramento delle

prestazioni con gli arti inferiori, ma sono deluso dal fatto che nonostante

questo la paziente non abbia abbandonato il girello.”

(Doc. C5 inc. 32.2007.399,

sottolineatura della redattrice)

In corso di causa, il TCA ha interpellato il dr. __________ del

SMR, chiedendogli alcune precisazioni e meglio:

"

(…)

A norma dell’art. 19 cpv. 2 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(Lptca) del 23 giugno 2008, “su ogni documento rilevante prodotto da una parte,

la controparte ha il diritto di formulare osservazioni”.

A tale fine, quindi, La invitiamo a prendere

motivatamente ed esaustivamente posizione in merito alla documentazione

prodotta dall’assicurata in corso di causa e qui allegata in copia (doc. VIII,

C1, C2, C3, C4, C5, B1, B2, B4, B5).

La invitiamo inoltre, alla luce delle sue

osservazioni del 14 gennaio 2008 e in particolare della frase “a conferma della

valutazione SMR sono da menzionare: l’assicurata guida tuttora una macchina con

uso regolare dei pedali, fatto non possibile per qualcuno che ha bisogno di una

carrozzella”, a volere commentare lo scritto del

26 febbraio 2007, della sezione della circolazione di __________, doc. B5.”

(Doc. VI)

Con scritto del 2 gennaio 2009, il dr. __________ ha risposto:

" Alla

sua richiesta di precisazioni concernenti l’assicurata a margine, posso rispondere

quanto segue:

- le

modifiche richieste dall’Ufficio della circolazione concernono unicamente il

sedile conducente ed il cambio automatico (vedi lettera del 13.3.2007) senza

modifica del pedale del freno. Faccio pure riferimento allo scritto della ergoterapia

del 4.2.2008 dove si indica che gli adattamenti non sono ancora stati eseguiti.

- gli

attuali rapporti del Servizio di neurologia e della Clinica di riabilitazione

confermano che l’assicurata è in grado di camminare bene con un girello. Presente

un chiaro decondizionamento fisico e un marcato sovrappeso, patologia

potenzialmente curabile secondo il dr. __________. In questo contesto, il

riconoscimento di una sedia a rotelle sarebbe controproducente e dannoso per la

salute dell’assicurata (il dr. __________ auspica anzi che il girello possa

essere tolto).

- dal lato

medico non ha potuto essere oggettivata una problematica organica vestibolare

centrale o periferica.” (Doc. VII)

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

Considerandi

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9

Nel caso di specie, l’UAI ha

rifiutato la presa a carico, quali mezzi ausiliari ex art. 21

LAI, dei costi legati alla consegna e all’utilizzo di una carrozzella manuale,

in quanto, “in base alla documentazione medica oggettiva a disposizione, lo

stato di salute non rende necessario l’uso di una carrozzella” (doc. A1).

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non

può che confermare l’operato dell’amministrazione per i motivi qui sotto esposti.

L’amministrazione ha fondato le sue decisioni di rifiuto delle

prestazioni sulla documentazione medica agli atti e in particolare sulla

perizia pluridisciplinare del SAM del 25 febbraio 2005, nella quale i periti

hanno valutato le patologie dell’interessata e il loro influsso sulla sua

capacità lavorativa residua, stabilendo un grado di incapacità lavorativa del

50% in qualsiasi attività, a causa soprattutto della patologia neurologica, con

presenza di algie trigeminali atipiche a sinistra, associate ad una sindrome

lombovertebrale e fibromialgica (cfr. doc. 144-23). Nel referto peritale, i

medici del SAM non avevano riscontrato particolari limitazioni negli

spostamenti, indicando che la particolare andatura dell’interessata non

corrispondeva ai reperti oggettivi riscontrati a livello osteoarticolare (doc.

144-22).

L’assicurata ha contestato le conclusioni dell’UAI, producendo dei

certificati medici della sua curante, dr.ssa __________, la quale ha per contro

attestato la necessità per l’interessata di poter disporre di una carrozzella.

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 15 ottobre

2007.

(doc. 231-1), ha ritenuto che la curante non abbia apportato nuovi

elementi oggettivi ed impedimenti rispetto a quanto valutato dai medici del SAM

nella perizia del 25 febbraio 2005 (doc. 231-1). Sulla base di queste sue

considerazioni, il dr. __________ ha quindi concluso che “dal punto di vista

medico non si identifica un’indicazione medica per i mezzi ausiliari richiesti”

(doc. 231-1).

Inoltre, nelle sua annotazioni del 5 dicembre 2007, il dr. __________,

dopo avere rilevato di avere fondato il proprio parere anche sulle constatazioni del dr. __________ del settembre 2005 - in base alle

quali lo stato di salute dell’assicurata non rendeva necessario l’uso di una

carrozzella – ha osservato che dal rapporto della dr.ssa __________ del 4

luglio 2007 non emerge un peggioramento dello stato di salute, ma vengono solo

riportate le diagnosi già indicate nel rapporto di degenza presso la Clinica di

riabilitazione di __________ dell’aprile 2004 (doc. 237-1).

Il TCA può fare proprie queste osservazioni del medico del SMR.

Infatti, dalla documentazione medica agli atti non emerge che

l’assicurata sia totalmente impossibilitata a muoversi e che possa farlo solo tramite

l’uso di una carrozzella. Al contrario, dagli atti medici all’incarto risulta

che ella può camminare autonomamente e senza ausilii, ma con una conseguente

zoppia, oppure in maniera spedita, con l’aiuto di un girello.

Già nel suo referto del 20 settembre 2005, il dr. __________,

specialista FMH in medicina interna, aveva indicato che, a causa del

peggioramento della mobilità, l’interessata doveva utilizzare un deambulatore o

un bastone con treppiede per potersi muovere in sicurezza (doc. 176-6).

La stessa dr.ssa __________, in tutti i suoi referti medici, non

ha mai certificato un’impossibilità di movimento dell’assicurata, ma solo il

fatto che “la sua possibilità di deambulazione e di

conseguenza gli spostamenti sono sempre più ridotti a causa delle sue

condizioni cliniche” (doc. 224-2, il corsivo è della redattrice) .

Anche il signor

__________ dell’ergoterapia __________ di __________, nello scritto del 4

febbraio 2008, pur avendo considerato "altamente indicato"

riconoscere all'assicurata una carrozzella manuale, non ha comunque descritto

una impossibilità dell’assicurata di camminare, ma solo la necessità di potere

usufruire di un sostegno (bastone o girello) per potersi muovere (doc.

B4 inc. 32.2007.399).

Visto quanto sopra esposto, è quindi a giusta ragione che il dr. __________

del SMR, nelle sue annotazioni del 14 gennaio 2008, ha osservato che

“dal punto di vista medico non si può confermare la necessità per una

carrozzella, in presenza di un danno alla salute prevalentemente di tipo

funzionale”, ritenuto che “l’assicurata guida tuttora una macchina con uso

regolare dei pedali, fatto non possibile per qualcuno che ha bisogno di una

carrozzella” e che “la valutazione dell’indipendenza della ergoterapia __________

indica che l’assicurata è tuttora in grado di svolgere tutte le attività, anche

se in parte molto lentamente” (doc. IV/bis).

Questo Tribunale rileva infatti che le conclusioni dei medici del

SMR - a proposito della non necessità per l’assicurata di usufruire di una

carrozzella, potendo ancora ella camminare, seppur con l’ausilio di un bastone

o di un girello - sono state confermate dai certificati medici prodotti

dall’interessata in corso di causa.

In particolare, il TCA sottolinea come la critica espressa dal dr.

__________ nelle sue annotazioni del 12 settembre 2007 - laddove ha indicato

che “l’indicazione per una carrozzella appare dubbia in quanto l’uso della

carrozzella contribuirà ulteriormente a diminuire la capacità di deambulazione,

già oggetto di riabilitazione intensa ed attiva, come per esempio presso la

Clinica di riabilitazione di __________” (doc. 226-1, il corsivo è della

redattrice) – sia stata puntualmente confermata dagli specialisti interpellati

dall’assicurata, i quali, dopo una nuova riabilitazione, hanno riscontrato un

netto miglioramento della deambulazione dell’interessata.

Nel suo referto del 23 maggio 2008, il dr. __________ ha

riscontrato che, dal punto di vista funzionale, l’interessata poteva camminare

solo per tragitti medio-brevi e con l’ausilio di un girello, evidenziando

“un chiaro decondizionamento fisico con marcato sovrappeso che limita

ulteriormente le capacità motorie e mette a dura prova la statica della

colonna”. Lo specialista ha quindi indicato che “trattandosi di un problema

rilevante e potenzialmente curabile, la paziente è stata trasferita alla

Clinica Riabilitativa di __________ per un programma riabilitativo intenso”

(doc. C3 inc. 32.2007.399, il corsivo è della redattrice).

Nel rapporto del 2 luglio

2008, relativo alla degenza presso la Clinica di riabilitazione di __________,

il dr. __________ ha evidenziato che dopo “un programma riabilitativo

multidisciplinare mirato alla riduzione della sintomatologia algica, al

rinforzo stenico globale ed al miglioramento dell’equilibrio e della fluidità

durante il cammino con ausilii mediante fisioterapia individuale attiva e

passiva, ricondizionamento in palestra e piscina ed esercizi di rilassamento

sotto la supervisione di psicologi”, “la paziente deambula con l’ausilio di

un girello in sicurezza e speditamente”, mentre camminare senza girello è

possibile solo con l’aiuto di una persona ed appare notevolmente più

difficoltoso (Doc. C4 inc. 32.2007.399, il corsivo è della redattrice).

Nel referto del 30 giugno

2008, il dr. __________ ha indicato che dopo la degenza alla Clinica di __________,

dove è stata sottoposta ad una riabilitazione intensiva, l’assicurata è

“riuscita ad avere una marcia più fluida, ma non è riuscita ad

abbandonare il girello”, osservando che ella cammina col girello “in modo rapido,

elastico”. Il dr. __________ ha aggiunto di avere preso atto del miglioramento

delle prestazioni agli arti inferiori, ma di essere “deluso dal fatto che

nonostante questo la paziente non abbia abbandonato il girello.” (Doc. C5 inc.

32.2007

, il corsivo è della redattrice).

Infine, nel referto del 15 luglio 2007, la dr.ssa __________ ha

evidenziato che, dopo la degenza alla Clinica di __________, ha potuto

riscontrare un netto miglioramento delle condizioni psicofisiche

dell’assicurata. La curante ha sottolineato un netto miglioramento della

deambulazione, aggiungendo che “finalmente, durante il soggiorno di 3

settimane presso la Clinica di __________, si è riusciti ad instaurare una

terapia riabilitativa corretta che forse in futuro permetterà alla signora RI

1.

di camminare senza ausili” (doc. VIII inc. 32.2007.399, il corsivo è

della redattrice).

A fronte di tutte queste indicazioni mediche, il dr. __________

del SMR, nel suo scritto del 2 gennaio 2009, rispondendo alle richieste del

TCA, ha evidenziato come i rapporti del Servizio di neurologia e della Clinica

di riabilitazione confermino che l’assicurata è in grado di camminare bene con

un girello e come sia presente un chiaro decondizionamento fisico e un marcato

sovrappeso, patologie potenzialmente curabili secondo il dr. __________. Sulla

base di queste considerazioni, il dr. __________ ha quindi concluso che “in

questo contesto il riconoscimento di una sedia a rotelle sarebbe controproducente

e dannoso per la salute dell’assicurata (il dr. __________ auspica anzi che

il girello possa essere tolto)” (doc. VII, il corsivo è della redattrice).

Inoltre, a proposito dello scritto del 26 febbraio 2007 della

Sezione della circolazione, il dr. __________ ha evidenziato che le modifiche

richieste concernono unicamente il sedile conducente ed il cambio automatico,

senza una modifica del pedale del freno. Inoltre, il dr. __________ ha rilevato

che nello scritto del 4 febbraio 2008, l’ergoterapista ha indicato che gli

adattamenti all’automobile richiesti non erano ancora stati eseguiti.

Il TCA condivide queste considerazioni del medico SMR.

Pertanto, stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene che, a

giusta ragione, l’UAI abbia rifiutato la presa a carico, quali

mezzi ausiliari ex art. 21 LAI, dei costi legati alla consegna e all’utilizzo

di una carrozzella manuale.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.10

A titolo abbondanziale, a

proposito della osservazione espressa dall’UAI nello scritto del 2 febbraio

2009.

– in cui l’amministrazione ha indicato che, citiamo: “si invita tuttavia

codesto lodevole Tribunale a voler in futuro richiedere una presa di posizione

del SMR sempre tramite lo scrivente Ufficio” (doc. IX) - il TCA rileva di avere

richiesto al dr. __________ - il quale aveva già valutato una parte della

documentazione medica prodotta dall’interessata nelle sue annotazioni del 14

gennaio 2008 - di esprimersi circa l’ulteriore refertazione medica trasmessa

dall’assicurata in corso di causa e sulla quale l’amministrazione non aveva

ritenuto opportuno formulare osservazioni, nonostante la possibilità offertale

a due riprese da questo Tribunale (cfr. doc. VII e doc. IX inc. 32.2007.399).

Come nel caso di qualunque altro referto presente in ogni incarto,

sul quale il Tribunale, in applicazione degli art. 16 Lptca e 61 cpv. 1 lett. c

LPGA, nel caso lo ritenga opportuno, può e deve chiedere ulteriori precisazioni

a colui che lo ha redatto (perito giudiziario, perito amministrativo, perito di

parte, medico SMR o medico curante), in questo caso il TCA ha contattato

direttamente il dr. __________, chiedendogli di esprimersi sulla documentazione

medica prodotta dall’assicurata e, alla luce delle osservazioni da lui già

espresse nelle annotazioni del 14 gennaio 2008, invitandolo a prendere in

particolare posizione sullo scritto della Sezione della circolazione del 26

febbraio 2007 (doc. VI).

Le domande formulate da questo Tribunale al medico del SMR e le

relative risposte del dr. __________ (doc. VII) sono poi state regolarmente

trasmesse alle parti per una presa di posizione (doc. VIII).

Visto il diverso ruolo dell'UAI rispetto a quello del SMR, questo

Tribunale ritiene che l'UAI quale parte in causa non ha motivo per pretendere

che il TCA richieda una presa di posizione del SMR, sempre tramite

l'amministrazione. Del resto, secondo l'art. 59 cpv. 2bis LAI:

"i servizi medici regionali sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi".

È invece sufficiente che l'UAI e la parte ricorrente possano esprimersi

sugli accertamenti compiuti dal TCA (cfr. art. 19 Lptca).

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è fissata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster