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Decisione

32.2007.402

Assegno per grandi invalidi. Decorrenza

18 gennaio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

32.2007.402

Data decisione, Autorità:

18.01.2008, TCA

Titolo:

Assegno per grandi invalidi. Decorrenza

ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI

art. 48 cpv. 2 LAI

art. 29 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2007.402

rg/td

Lugano

18 gennaio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2007

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 28

novembre 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto e

Considerandi

che -

con decisione 28 novembre l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi di

grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tem-po dal 1. novembre

2005;

- con

ricorso 18 dicembre 2007 – inoltrato all’Ufficio AI e da questi trasmesso per

competenza allo scrivente Tribunale – l’assicurato, rappresentato da RA 1, impugna

suddetto provvedimento, postulando il riconoscimento di suddetta prestazione

con effetto dal 1. ottobre 2005 facendo rilevare come la relativa richiesta sia

stata presentata nell’ottobre 2007;

-

con la risposta di causa l'Ufficio AI, dando atto della fondatezza delle

censure ricorsali, propone la riforma della decisione impugnata nel senso di

riconoscere ad RI 1 il diritto all’assegno per grandi invalidi a partire dal 1.

ottobre 2005;

- in

effetti, dagli atti all’inserto si evince inequivocabilmente che la domanda di

prestazioni per grandi invalidi é stata presentata dall’assicurato tramite

invio del formulario “Richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno

ancora compiuto i 20 anni” (cfr. punto 5.7), pervenuto all’Ufficio AI in data 16

ottobre 2006 (doc. AI 7/1-5);

-

stante quanto sopra, richiamati gli artt. 29 LPGA e 48 cpv. 2 LAI, in

accoglimento del gravame, all’assicurato va riconosciuto il diritto ad un

assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure

intensive) a far tempo dal 1. ottobre 2005;

- stante

l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore dell’insorgente,

patrocinato da RA 1, di un'indennità per ripetibili di fr. 500.-;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

- Il

ricorso è accolto.

§ In parziale modifica della decisione 28 novembre 2007,

ad RI 1 è riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado

elevato (con supplemento per cure intensive) a decorrere dal 1.

ottobre 2005.

2.

- Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

inoltre all’insorgente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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