32.2007.402
Assegno per grandi invalidi. Decorrenza
18 gennaio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2007.402
Data decisione, Autorità:
18.01.2008, TCA
Titolo:
Assegno per grandi invalidi. Decorrenza
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 48 cpv. 2 LAI
art. 29 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.402
rg/td
Lugano
18 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28
novembre 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e
Considerandi
che -
con decisione 28 novembre l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi di
grado elevato (con supplemento per cure intensive) a far tem-po dal 1. novembre
2005;
- con
ricorso 18 dicembre 2007 – inoltrato all’Ufficio AI e da questi trasmesso per
competenza allo scrivente Tribunale – l’assicurato, rappresentato da RA 1, impugna
suddetto provvedimento, postulando il riconoscimento di suddetta prestazione
con effetto dal 1. ottobre 2005 facendo rilevare come la relativa richiesta sia
stata presentata nell’ottobre 2007;
-
con la risposta di causa l'Ufficio AI, dando atto della fondatezza delle
censure ricorsali, propone la riforma della decisione impugnata nel senso di
riconoscere ad RI 1 il diritto all’assegno per grandi invalidi a partire dal 1.
ottobre 2005;
- in
effetti, dagli atti all’inserto si evince inequivocabilmente che la domanda di
prestazioni per grandi invalidi é stata presentata dall’assicurato tramite
invio del formulario “Richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno
ancora compiuto i 20 anni” (cfr. punto 5.7), pervenuto all’Ufficio AI in data 16
ottobre 2006 (doc. AI 7/1-5);
-
stante quanto sopra, richiamati gli artt. 29 LPGA e 48 cpv. 2 LAI, in
accoglimento del gravame, all’assicurato va riconosciuto il diritto ad un
assegno per grandi invalidi di grado elevato (con supplemento per cure
intensive) a far tempo dal 1. ottobre 2005;
- stante
l’esito della procedura si giustifica l’assegnazione a fa-vore dell’insorgente,
patrocinato da RA 1, di un'indennità per ripetibili di fr. 500.-;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
- Il
ricorso è accolto.
§ In parziale modifica della decisione 28 novembre 2007,
ad RI 1 è riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado
elevato (con supplemento per cure intensive) a decorrere dal 1.
ottobre 2005.
2.
- Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
inoltre all’insorgente fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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