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Decisione

32.2007.403

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2009Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg

2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet

constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la

rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur

namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die

Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p.

15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement

passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque

celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance

appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration

peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision

selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à

constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer,

en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF

125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et

390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais

expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise

lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des

autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une

personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de

travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati

così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato

del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V

165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298

consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi

eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità

psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata

di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale

dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Questa

giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza

9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22

luglio 2008.

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131

V 49 l'Alta Corte, dopo avere

confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con

riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

La nostra

Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata

nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa

sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la

sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo

morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,

il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni

della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o

stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

In una sentenza 9C_35/2007

del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

" (...)

Quanto agli effetti invalidanti della

fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo

giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il

rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme

da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per

eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in

concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:

sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una

(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V

65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352

consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.8. Nella decisione del 26

novembre 2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera

d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° agosto

2006 e il 31 ottobre 2007 fondandosi sulla documentazione medica agli atti

(cfr. certificati Dr.ssa __________, Dr. __________ e Dr. __________).

In

particolare RI 1 è stato sottoposto in data 19 settembre 2005 ad un intervento

di sequestrectomia L5-S1 dx per un voluminoso lussato ernario e

successivamente, nell’ottobre del 2005, a seguito di un’improvvisa

recrudescenza della lombosciatalgia, ha subìto un intervento di discectomia

L5/S1, con PLIF strumentato a tale livello (cfr. doc. AI 14-6/14-8/15-1). È

stata così certificata un’inabilità lavorativa al 100% nella sua abituale

attività di ausiliario di spedizione dal mese di agosto 2005 al mese di luglio

2007 che giustifica l’erogazione di una rendita limitatamente al periodo

compreso tra il 1° agosto 2006 e il 31 ottobre 2007.

Per contro, in attività

adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, il

ricorrente risulta abile in misura completa dal mese di luglio 2007.

Si tratta ora di stabilire

se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far

tempo dal 1° novembre 2007.

2.9 Nel rapporto

medico del 19 settembre 2006 il Dr. __________ del SMR ha posto la diagnosi di

“stato dopo intervento per ernia discale L5-S1 destra il 12.09.2005; stato

dopo reintervento per ernia discale L5-S1 a destra nell’ottobre 2005 per

instabilità segmentaria a questo livello e posa di PLIF L5-S1.”

Per

quanto riguarda i limiti funzionali il Dr. __________ ha indicato di “evitare

manovre ripetute di flessio-estensione del tronco, mantenimento della stessa

posizione per lungo tempo (oltre un ora), evitare il sollevamento di pesi oltre

i 15 kg”.

L’assicurato

è ritenuto inabile al lavoro al 100% dal mese di settembre 2005 nell’abituale

attività di ausiliario di spedizione, mentre abile in misura piena in

un’attività adeguata (doc. AI 15-1).

A seguito

del periodo di riabilitazione intensiva, alla quale si è sottoposto

l’assicurato presso la Clinica di __________, l’UAI in data 18 maggio 2007 ha chiesto al Dr. Med. __________,

spec. FMH in medicina interna e reumatologia, un aggiornamento riguardo alla

capacità lavorativa del paziente (doc. AI 23-1).

Nel

rapporto medico del 6 luglio 2007 il Dr. __________ si è così espresso:

"

(...)

Diagnosi

2.1

Diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa Da quando sussiste?

-

Sindrome lombo/spondilogena cronica su/con:

· Stato dopo laminectomia parziale L5 a dx

e

sequestotomia su voluminoso lussato erniario il

12.09.05

· Stato dopo Pliff L5/S1 il 19.10.05

· Importanti turbe statiche con lordosi toracale e

scoliosi dx/sx convessa

· parziale insufficienza muscolare di Scheuermann

toracale

2.2

Diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa Da quando sussiste?

Inabilità lavorativa

Incapacità lavorativa

medicalmente giustificata del 20% almeno, nell'ultima attività esercitata

quale:

Professione

magazziniere

%

dal al

100

19.05.05

(...)

Risorse: Valutazione medica

6.1

¨ Non può essere valutato dalla/dal

sottoscritta(o)

C'è inidoneità alla

guida? ý sì ¨ no

Risorse fisiche (per quanto da lei valutabile)

0% 1-5% 6-33% 34-66%

67-100%

=

0 h = fino a = ½ fino a = 3 fino a = ca. 5½

ca.

0.5 h scarse 3 h 51/4 h fino a 8 h

Sollevare e portare mai di

rado talvolta sovente molto

esigibile sovente

leggero (fino a 9 kg)

all'altezza

dei fianchi ¨ ¨ ý ¨ ¨

medio (10-25 kg)

all'altezza

dei fianchi ¨ ý ¨ ¨ ¨

pesante (> 25 kg) all'altezza

dei fianchi ý ¨ ¨ ¨ ¨

sollevare all'altezza del petto ý ¨ ¨ ¨ ¨

Maneggio attrezzi

leggero/di precisione ¨ ¨ ¨ ¨ ý

medio ¨ ý ¨ ¨ ¨

pesante/lavoro manuale ý ¨ ¨ ¨ ¨

rotazione manuale ý ¨ ¨ ¨ ¨

Posizione corporea/mobilità

lavori sopra l'altezza del capo ¨ ¨ ý ¨ ¨

rotazione ý ¨ ¨ ¨ ¨

seduta chinata ¨ ¨ ý ¨ ¨

eretta chinata ¨ ý ¨ ¨ ¨

inginocchiata ý ¨ ¨ ¨ ¨

flessione delle ginocchia ¨ ý ¨ ¨ ¨

Posizione di lunga

durata

seduta ¨ ý ¨ ¨ ¨

eretta ¨ ý ¨ ¨ ¨

Spostamento

camminare (fino a 50m) ¨ ¨ ¨ ¨ ý

camminare (oltre 50 m) ¨ ¨ ¨ ý ¨

camminare (lunghi tragitti) ¨ ¨ ý ¨ ¨

camminare su terreni dissestati ¨ ¨ ý ¨ ¨

salire le scale/scale a pioli ¨ ¨ ý ¨ ¨

Limitazioni

equilibrio/bilanciamento ¨ limitato ý non limitato

lavorare nel/al ¨ bagnato ¨ freddo

¨ caldo ¨ limitato ý

non limitato

esposizione alla polvere ¨ limitato ý non limitato

menomazione all'udito ý no ¨ sì; tipo:

menomazione alla vista ý no ¨ sì; tipo:

ambidestro limitato ý no ¨ sì ¨ dominante ¨ dominante a

a destra sinistra

Osservazioni

Risorse psichiche (per quanto da lei valutabile)

cap. di concentrazione ý illimitata ¨ limitata come:

cap. di comprensione ý illimitata ¨ limitata come:

cap. di adeguamento ý illimitata ¨ limitata come:

caricabilità ý illimitata ¨ limitata come:

Osservazioni

6.2

Prego compilare in

ogni caso:

Sotto il profilo medico

vi è l'indicazione per la verifica di una conversione professionale?

ý sì ¨ no

In quale misura e a decorrere da quando è esigibile

l'esercizio di un'attività lucrativa?

(tenendo in

considerazione le risorse disponibili)?

Voglia riferirsi ad

un'occupazione al 100% (anche per lavoratori a tempo parziale)

Nell'attività finora

svolta In

attività adeguata allo stato di salute

o n° di ore/settimana

o n° di ore/settimana

0

40 ore

Da quando valgono le

indicazioni fornite? Da quando valgono le indicazioni fornite

0

Da subito

(Doc. AI 25-2+4+5)

L’assicurato,

ha prodotto un rapporto del 3 aprile 2007 del Dr. __________ (Doc. A4-3):

L’insorgente

ha trasmesso anche uno scritto del 9 ottobre 2007 del Dr. __________ dal

seguente tenore:

"

Con la presene lettera

le rispondo riguardo le mie opinioni sulla raccomanda ricevuta da parte dell'Al

del 26.09.07. Le allego a tal proposito il rapporto medico all'AI del 07.2007.

Lei soffre di una sindrome lombospondilogena

cronica su stato dopo laminectomia parziale L5 dx e sequestrotomia su

voluminoso lussato erniario il 12.09.05, stato dopo Pliff L5/S1 il 19.10.05, importanti turbe statiche con

lordosi toracale e scoliosi dx/sx convessa.

La degenza alla clinica di __________ ha portato

un minimo miglioramento che le permette al massimo una riqualifica in un'attività estremamente leggera dove non debba mai o raramente sollevare pesi superiori ai 10 kg e mai superiori ai 25 kg. Di fianco a questo deve poter

cambiare regolarmente postura, evitare movimenti di rotazione, la posizione

inginocchiata, eretta e china il minimo possibile così come posizioni monotone

prolungate.

Ricordo che per lei necessita di una riqualifica.

Il lavoro prima effettuato come addetto alla distribuzione del giornale è da

considerarsi un lavoro pesante e dove deve sollevare spesso pesi superiori ai

10-20 kg, assumere posizioni

monotone e contenente ripetuti movimenti di rotazione ed postura eretta

chinata, tutte posture che lei non può più effettuare. Anche il lavoro di

decoratore di vetrine richiede spesso l'assunzione di posture monotone e porto

di pose.

Francamente, visto la giovane età, vale la pena

la valutazione di una rieducazione in attività estremamente leggera. Non fosse

questo possibile è chiaro che l'unica soluzione resterebbe una rendita.

L'attuale decisione dell'AI parla unicamente ad una rendita transitoria ed in

seguito non si parla di una riqualifica, risultando ai miei occhi una

valutazione solo parziale." (Doc. AI 39-4)

Il 1°

febbraio 2008 RI 1 ha trasmesso a questo Tribunale un'altra lettera del 30

gennaio 2008 del Dr. __________ (doc. B3).

L’insorgente

ha inoltre trasmesso il referto del 30 gennaio 2008 del Dr. __________:

“Con la presente si

certifica che il signor RI 1 è in cura

specialistica presso il sottoscritto sin dal 17.01.2008. Per intanto ho visto

il paziente per 2 colloqui di circa un ora di durata ciascuno. Un prossimo

colloquio è previsto per inizio febbraio 2008. Da un punto di vista diagnostico

si tratta si un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici

nel ambito di una problematica dolorosa di lunga durata e di un conflitto di

coppia ICD 10,F32.11 (la diagnosi è da considerarsi provvisoria in quanto

ho visto il paziente solo 2 volte)

I risultati del cambiamento della

psicofarmacoterapia antidepressivi introdotta in data 25.01.2008 non sono

ancora valutabile.

È sicuramente indicata la rivalutazione del

diritto del paziente a delle misure di reintegrazione professionale tenendo

conto anche delle sue condizioni psichiche (perizia pluridisciplinare !)” (doc.

B2).

2.10. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

Considerandi

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.

Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio

la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,

altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation

médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et

l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123.

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.11

Nella

presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene le conclusioni a

cui sono giunti i medici del SMR, secondo cui l’assicurato è ritenuto

totalmente inabile nella sua precedente attività di ausiliario di spedizione,

mentre in attività adeguate risulta pienamente abile, possano validamente

costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica la decisione impugnata si

fonda essenzialmente sul rapporto medico del 6 luglio 2007 (doc. AI 25-1) del

Dr. Med. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il quale

dopo aver posto la diagnosi di “Sindrome lombo/spondilogena cronica su/con: stato

dopo laminectomia parziale L5 a dx e

sequestotomia

su voluminoso lussato erniario il

12.09.05

e Stato dopo Pliff L5/S1 il 19.10.05 - Importanti turbe statiche con lordosi

toracale e scoliosi dx/sx convessa - parziale insufficienza muscolare e stato

dopo Morbo di Scheuermann toracale”, ha valutato lo

stato di salute dell’assicurato come stazionario e lo ha ritenuto inabile al

lavoro al 100% nella sua precedente attività di ausiliario di spedizione /

magazziniere.

Per contro, in attività adeguate ripettose dei limiti funzionali da

lui indicati (cfr. doc. AI 25-4/5 punto 6.1) il Dr. __________ ritiene l’assicurato

abile al 100%. Il medico curante ha sottolineato che vi è l’indicazione medica

per la verifica di una conversione professionale (cfr. doc. AI 25-5 punto 6.2).

Il medico

del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 18 luglio 2007 (doc. AI

26-1) e del 30 ottobre 2007 (doc. AI 40-1) ha confermato la piena capacità

lavorativa in un’attività adeguata.

Il Dr. __________

nello scritto del 9 ottobre 2007 ha ripreso integralmente le diagnosi poste sia nel proprio rapporto

del 6 luglio 2007 che in quello precedente del 23 gennaio 2007 (doc. AI 25-7) e

precisato che la degenza alla clinica di __________ ha portato a un minimo

miglioramento del quadro valetudinario che permette una riqualifica in

un’attività estremamente leggera dove non debba mai o raramente sollevare pesi

superiori ai 10 kg e mai

superiori ai 25 kg. Deve

inoltre poter cambiare regolarmente postura, evitare movimenti di rotazione, la

posizione inginocchiata, eretta e china il minimo possibile così come posizioni

monotone prolungate (doc. AI 39-4).

Questi

limiti funzionali il Dr. __________ li aveva già descritti nel proprio rapporto

del 6 luglio 2007 e corrispondono a quelli indicati dal Dr. Med. __________ nel

rapporto di degenza del 5 luglio 2007, ovvero: “…il paziente deve evitare

attività che richiedano di portare pesi oltre 20 kg in modo ripetitivo, attività

che comprendano torsioni del tronco, il sollevamento di pesi con abduzione

degli arti superiori oltre i 90° e attività che richiedano il mantenimento di

una postura” (doc. AI 27-4).

Nel

successivo rapporto del 30 gennaio 2008 (doc. B3) il Dr. __________ ha confermato

quanto esposto nei precedenti scritti ed ha ribadito che il quadro

valetudinario di RI 1 “rimane al momento più o meno stabile”. Lo

specialista ha poi confermato la necessità di una riqualifica e nuovamente indicato

gli stessi limiti funzionali : “Può eseguire lavori solo leggeri, dove possa

cambiare regolarmente postura, raramente o mai sollevare pesi superiori ai 10 kg, evitare movimenti di rotazione

ripetuta o situazioni monotone o prolungate. I lavori precedenti che ha

eseguito non sono sicuramente ideali, anzi potrebbero comprometterle la salute

per quanto riguarda la colonna lombare. Ricordo che alla luce delle importanti

turbe statiche con una lordosi addirittura a livello toracale, persiste il

rischio di nuove ernie discali.”

In

conclusione lo specialista ha precisato che un’attività leggera sarebbe

fattibile nell’ordine del 70%-80%.

In quest’ultimo

certificato il dottor __________, ha dunque indicato una capacità lavorativa

del 70-80% in un’attività leggera.

Precedentemente,

per la medesima diagnosi e gli stessi limiti funzionali, valutava invece una

capacità lavorativa piena (cfr. doc. AI 20-2; 25-1;39-4; B3).

Il

medico del SMR, Dr. __________, da parte sua, nelle annotazioni del 14

febbraio 2008 per quanto riguarda la patologia reumatologica ha

confermato la diagnosi del Dr. __________

e l’abilità al 100% in attività adatta dal 6 luglio 2007 (doc. VIII).

Questo

TCA non intravede ragioni per scostarsi dal parere dell’UAI. Malgrado il Dr. __________

indichi nel suo ultimo certificato medico una capacità lavorativa del 70-80%

del ricorrente in un’attività leggera, le precedenti attestazioni del medico

curante valutavano RI 1 abile in misura completa in attività leggere senza che

vi sia stata una differente diagnosi e nuove limitazioni, dal profilo

reumatologico, che giustifichino un mutamento della percentuale di inabilità

lavorativa.

Nel

rapporto del 9 ottobre 2007 lo specialista aveva peraltro indicato che la

degenza alla clinica di __________ ha portato a un miglioramento, seppur

minimo, del quadro valetudinario. Nell’attestazione del 30 gennaio 2008 il Dr. __________

ha ancora affermato che il quadro valetudinario di RI 1 “rimane al momento

più o meno stabile”.

Anche la

certificazione del 28 gennaio 2008 (doc. B1) della Dr.ssa __________, medico

curante generalista, non permette a questa Corte di giungere ad una valutazione

differente del quadro valetudinario di RI 1.

Questo

referto, steso peraltro da un medico non specialista in reumatologia, si limita

infatti ad indicare succintamente che il paziente lamenta da due anni disturbi

lombari tali da minarne le possibilità di integrazione nel mondo del lavoro.

Il medico

auspica per il ricorrente la messa in atto di provvedimenti professionali e

rinvia poi per l’insieme della patologia lombare alle valutazioni del Dr. __________,

di cui già si è detto.

Infine è

utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001.

U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Ne discende che non vi è motivo alcuno per distanziarsi dalle

conclusioni alle quali sono giunti i medici del SMR, nel ritenere l’assicurato

inabile al lavoro al 100% dal 19 maggio 2005 in qualsiasi attività, mentre dal 6

luglio 2007 abile in misura completa in attività adeguate.

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica il ricorrente ha prodotto il

referto del Dr. __________ del 30 gennaio 2008 che ha diagnosticato un episodio

depressivo di media gravità con sintomi biologici nell’ambito di una

problematica dolorosa di lunga durata e di un conflitto di coppia ICD 10,

F32.11 (doc. B2).

Questo

certificato fa riferimento ad una situazione

clinica dell’assicurato constatata successivamente al provvedimento

dell’amministrazione e di cui non si è mai fatto cenno precedentemente. Lo

stesso Dr. __________ nel proprio referto ha indicato che il signor RI 1 è in

cura specialistica dal 17 gennaio 2008 e il ricorrente lo ha confermato

a questa Corte con scritto del 27 dicembre 2008 (doc. XV).

Ne discende che tale

attestazione, come del resto quella del medesimo specialista del 7 novembre 2008 (doc. XII) e del Dr. __________ del

18.

febbraio 2008 (doc. X), non sono rilevati ai fini della presente

procedura.

Alla luce

di questi certificati medici, il TCA ritiene tuttavia opportuno trasmettere

all’amministrazione gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio (cfr.

art. 87 cpv. 2 OAI).

Infine,

per quanto attiene alla patologia oculistica il ricorrente ha prodotto

il certificato medico del 20 gennaio 2007 della Dr.ssa __________ che, dopo

aver indicato l’acuità visiva di RI 1 e la correzione ottica a lui prescritta,

ha precisato che “…il segmento anteriore era calmo, cristallino

bilateralmente chiaro. Fondo dell’occhio in midriasi: papilla bilateralmente

ben colorata, a bordi netti; regione maculare pulita, vasi a calibro regolari,

periferia s.p..” (doc. A).

Nella successiva

certificazione del 24 gennaio 2008 la Dr.ssa __________ ha aggiunto che “…la

perimetria mette in evidenza un campo visivo a destra con scotomi paracentrali;

a sinistra è nel limite della norma. Il paziente presenta alla nascita una

ambliopatia all’OD per cui non possiede una visione binoculare e stereoscopica”

(doc. B4).

In merito a tale patologia

il medico SMR, Dr. __________ ha precisato che si tratta d’una problematica di

lunga durata, presente dalla nascita, con quindi una compensazione pratica

avvenuta da tempo. Secondo il Dr. __________ l’assicurato è inidoneo a svolgere

attività richiedenti la visione stereoscopica e/o binoculare e attività con

alto rischio di ferita agli occhi. Le attività prese in considerazione dal

consulente in integrazione professionale rispettano tuttavia questi limiti

(doc. VIII).

Il TCA non ha motivo per

scostarsi da tale valutazione del medico del SMR, che non è del resto stata

smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti. Tali non possono essere i certificati medici della

Dr.ssa __________ che si limitano a diagnosticare una ambliopatia all’occhio

destro esistente sin dalla nascita che limita il paziente per quanto concerne

la visione binoculare e stereoscopica e che dunque - a mente di questa Corte -

non impedisce all’assicurato di svolgere le precedenti attività lavorative e quelle

indicate dalla consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto

(doc. AI 19-2).

Si

ricorda al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi

diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in

epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita

il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

In esito

alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal

punto di vista medico - l'assicurato, è da ritenere

inabile in misura completa in ogni attività dal mese di agosto 2005 al mese di

luglio 2007, ma a far tempo dal mese di luglio 2007, in attività adeguate al suo stato di

salute, è considerato abile al 100%.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 10 aprile

2007, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato senza una

formazione specifica, ha indicato quella di impiegato in aziende che

trasformano le materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati

chimici, plastica, elettricità) organizzate in modo da produrre in postazioni

dove la postura è prevalentemente seduta. In queste aziende – secondo la

consulente - i compiti sono di produzione (taglio, lucidatura, fresatura,

riempimento,..) di confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di controllo

(verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione (doc. AI 19-2)

2.12

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo

economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto, contrariamente a quanto applicato dall’UAI sono

determinanti i dati del 2007 (visto che nella decisione del 26 novembre 2007 la

rendita è stata negata a partire dal 1° novembre 2007). L’amministrazione ha

eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2005, motivo per il

quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2007.

2.12.1

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato

dall’ex datore di lavoro nel questionario 8 febbraio 2006, (doc. AI 6-1), in

fr. 36'825.61 che aggiornati al 2007 corrispondono a fr. 37'863.79

2.12.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, anch’esso, tra l’altro,

non contestato, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Recentemente

con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.-.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a

fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x

12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr.

5'013.79 oppure di fr. 60'165.50 per l'intero anno (fr. 5'013.79 x 12).

L’assicurato,

quale ausiliario di spedizione, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 37'863.79 / anno

per un’occupazione a tempo pieno corrispondenti a fr. 3'155.31 /mese (cfr.

consid. 2.12). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto

la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 58'970.32,

cfr. Tabella TA1 p.to 63 “Att. ausiliarie dei trasporti”, livello di

qualifica 4, fr. 4'638.-- X 12 mesi = 55’656.-- riportato su 41.7 e adeguato all'indice dei

salari nominali per il 2007 = fr. 58'970.32).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.

STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in

applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008,

il reddito statistico da invalido va ridotto della stessa percentuale, ossia

del 35,7 %, ottenendo un importo di fr. 37'917.91.

2.12.3

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle

varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."

Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben

festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.12.4

In concreto,

nel rapporto del 10 aprile 2007, la consulente IP ha applicato una riduzione

del 5% inerente l’attività leggera (doc. 19-2).

Sulla

base della giurisprudenza citata, una riduzione percentuale del salario

statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).

Ai fini

della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va

innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è

stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata al 100%.

Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli

impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il

Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata,

dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente

datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato

non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido

dell’interessato sul mercato del lavoro.

Anche

nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del

10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla

salute dell’interessato.

Altre

circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito

statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età

dell’assicurato, nato nel 1969).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalido di fr. 37'917.91 e ammettendo la riduzione del 10%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 34'126.11. Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 37'863.79

(consid. 2.12.1.), emerge un tasso d’invalidità del 9,8 % arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.

L’UAI ha

pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni,

in applicazione dell’art. 88a OAI - che prevede che se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1° novembre 2007.

Nella

misura in cui l’UAI ha negato all’assicurato il diritto

sia ad una riformazione professionale che ad una rendita dopo il 31 ottobre 2007, la decisione su opposizione del 26

novembre 2007 deve quindi essere confermata.

2.15

L’assicurato

ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici, in particolare

un “riesame della situazione clinica” (doc. I).

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato

al consid. 2.11.

3. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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