32.2007.403
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 gennaio 2009Italiano67 min
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Numero d'incarto:
32.2007.403
Data decisione, Autorità:
28.01.2009, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione assegnato all'A. una rendita d'invalidità limitata nel tempo, poi soppressa a partire da novembre 2007, essendo abile al 100% in attività adeguate e visto che dal raffronto dei redditi non emerge un grado d'invalidità pensionabile. Trasmissione atti per revisione d'ufficio
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 88 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.403
LG/DC/sc
Lugano
28 gennaio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 26 novembre 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1969, che ha appreso la professione di decoratore e da ultimo è stato attivo
quale ausiliario di spedizione presso la __________, il 23 gennaio 2006 ha presentato domanda di prestazioni
AI per adulti, segnalando di essere affetto da “discectomia L5/S1, con plif
strumentato” (doc. AI 1-1/6).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 26 novembre 2007
(doc. AI 42-1), preavvisata con progetto del 26 settembre 2007 (doc. AI 33-1),
l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità
limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2006 e il 31 ottobre 2007
negando in seguito il diritto a prestazioni.
1.3. Contro questa
decisione l’assicurato ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando un
riesame del suo stato di salute e la messa in atto di provvedimenti
professionali. Sostanzialmente il ricorrente ha contestato la decisione
dell’amministrazione che non avrebbe correttamente valutato il suo quadro
valetudinario, in particolare le differenti patologie che influenzerebbero la
sua effettiva capacità lavorativa (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha confermato la correttezza della propria decisione e postulato la
reiezione del gravame non essendo adempiute le condizioni di legge per
attribuire le prestazioni richieste dall’assicurato (doc. IV).
1.5. Con scritto
del 1° febbraio 2008 (doc. VI) RI 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni
producendo nuova documentazione medica, in particolare il certificato medico
del 28 gennaio 2008 della Dr.ssa __________ (doc. B1), il certificato medico
del 30 gennaio 2008 del Dr. __________ (doc. B2), quello di medesima data del
Dr. __________ (doc. B3) e il certificato medico del 24 gennaio 2008 della
Dr.ssa __________ (doc. B4)
1.6. Con
osservazioni del 14 febbraio 2008 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova
documentazione medica al SMR, ha riconosciuto un peggioramento dello stato di
salute del ricorrente che tuttavia – secondo l’UAI - con alta verosimiglianza
è da ricondurre ad un periodo successivo all’emanazione della decisione
impugnata (doc. VIII).
1.7. In data 26
febbraio 2008 il ricorrente ha trasmesso a questa Corte il certificato medico
del 18 febbraio 2008 del Dr. Med. __________ della Clinica __________ (doc. X).
Il
doc. X è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XI).
1.8. Il 18
novembre 2008 (doc. XII) l’UAI ha inviato al TCA lo scritto del Dr. __________
datato 7 novembre 2008 (doc. XII1)
Il doc.
XII1 è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (doc. XIII).
1.9. In data 18
dicembre 2008 il TCA ha interpellato il ricorrente in merito alla data d’inizio
delle cure specialistiche presso il Dr. __________ (doc. XIV).
1.10. Il ricorrente
ha risposto in data 27 dicembre 2008 (doc. XV).
Il
doc. XV è stato trasmesso all’UAI il 29 dicembre 2008 per osservazioni
(doc. XVI). L’UAI ha risposto il 14 gennaio 2009 (doc. XVII).
Il doc.
XVII è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (doc. XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime
di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.6. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p.
15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour
justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.
135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement
passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque
celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance
appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration
peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision
selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à
constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer,
en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF
125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et
390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais
expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces
conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence
d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des
autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une
personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati
così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa
giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza
9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22
luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131
V 49 l'Alta Corte, dopo avere
confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con
riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra
Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa
sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la
sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo
morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche,
il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o
stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante
l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una
componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In una sentenza 9C_35/2007
del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:
" (...)
Quanto agli effetti invalidanti della
fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo
giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il
rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme
da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per
eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in
concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu:
sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una
(chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V
65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352
consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nella decisione del 26
novembre 2007 l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera
d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° agosto
2006 e il 31 ottobre 2007 fondandosi sulla documentazione medica agli atti
(cfr. certificati Dr.ssa __________, Dr. __________ e Dr. __________).
In
particolare RI 1 è stato sottoposto in data 19 settembre 2005 ad un intervento
di sequestrectomia L5-S1 dx per un voluminoso lussato ernario e
successivamente, nell’ottobre del 2005, a seguito di un’improvvisa
recrudescenza della lombosciatalgia, ha subìto un intervento di discectomia
L5/S1, con PLIF strumentato a tale livello (cfr. doc. AI 14-6/14-8/15-1). È
stata così certificata un’inabilità lavorativa al 100% nella sua abituale
attività di ausiliario di spedizione dal mese di agosto 2005 al mese di luglio
2007 che giustifica l’erogazione di una rendita limitatamente al periodo
compreso tra il 1° agosto 2006 e il 31 ottobre 2007.
Per contro, in attività
adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, il
ricorrente risulta abile in misura completa dal mese di luglio 2007.
Si tratta ora di stabilire
se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a far
tempo dal 1° novembre 2007.
2.9 Nel rapporto
medico del 19 settembre 2006 il Dr. __________ del SMR ha posto la diagnosi di
“stato dopo intervento per ernia discale L5-S1 destra il 12.09.2005; stato
dopo reintervento per ernia discale L5-S1 a destra nell’ottobre 2005 per
instabilità segmentaria a questo livello e posa di PLIF L5-S1.”
Per
quanto riguarda i limiti funzionali il Dr. __________ ha indicato di “evitare
manovre ripetute di flessio-estensione del tronco, mantenimento della stessa
posizione per lungo tempo (oltre un ora), evitare il sollevamento di pesi oltre
i 15 kg”.
L’assicurato
è ritenuto inabile al lavoro al 100% dal mese di settembre 2005 nell’abituale
attività di ausiliario di spedizione, mentre abile in misura piena in
un’attività adeguata (doc. AI 15-1).
A seguito
del periodo di riabilitazione intensiva, alla quale si è sottoposto
l’assicurato presso la Clinica di __________, l’UAI in data 18 maggio 2007 ha chiesto al Dr. Med. __________,
spec. FMH in medicina interna e reumatologia, un aggiornamento riguardo alla
capacità lavorativa del paziente (doc. AI 23-1).
Nel
rapporto medico del 6 luglio 2007 il Dr. __________ si è così espresso:
"
(...)
Diagnosi
2.1
Diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa Da quando sussiste?
-
Sindrome lombo/spondilogena cronica su/con:
· Stato dopo laminectomia parziale L5 a dx
e
sequestotomia su voluminoso lussato erniario il
12.09.05
· Stato dopo Pliff L5/S1 il 19.10.05
· Importanti turbe statiche con lordosi toracale e
scoliosi dx/sx convessa
· parziale insufficienza muscolare di Scheuermann
toracale
2.2
Diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa Da quando sussiste?
Inabilità lavorativa
Incapacità lavorativa
medicalmente giustificata del 20% almeno, nell'ultima attività esercitata
quale:
Professione
magazziniere
%
dal al
100
19.05.05
(...)
Risorse: Valutazione medica
6.1
¨ Non può essere valutato dalla/dal
sottoscritta(o)
C'è inidoneità alla
guida? ý sì ¨ no
Risorse fisiche (per quanto da lei valutabile)
0% 1-5% 6-33% 34-66%
67-100%
=
0 h = fino a = ½ fino a = 3 fino a = ca. 5½
ca.
0.5 h scarse 3 h 51/4 h fino a 8 h
Sollevare e portare mai di
rado talvolta sovente molto
esigibile sovente
leggero (fino a 9 kg)
all'altezza
dei fianchi ¨ ¨ ý ¨ ¨
medio (10-25 kg)
all'altezza
dei fianchi ¨ ý ¨ ¨ ¨
pesante (> 25 kg) all'altezza
dei fianchi ý ¨ ¨ ¨ ¨
sollevare all'altezza del petto ý ¨ ¨ ¨ ¨
Maneggio attrezzi
leggero/di precisione ¨ ¨ ¨ ¨ ý
medio ¨ ý ¨ ¨ ¨
pesante/lavoro manuale ý ¨ ¨ ¨ ¨
rotazione manuale ý ¨ ¨ ¨ ¨
Posizione corporea/mobilità
lavori sopra l'altezza del capo ¨ ¨ ý ¨ ¨
rotazione ý ¨ ¨ ¨ ¨
seduta chinata ¨ ¨ ý ¨ ¨
eretta chinata ¨ ý ¨ ¨ ¨
inginocchiata ý ¨ ¨ ¨ ¨
flessione delle ginocchia ¨ ý ¨ ¨ ¨
Posizione di lunga
durata
seduta ¨ ý ¨ ¨ ¨
eretta ¨ ý ¨ ¨ ¨
Spostamento
camminare (fino a 50m) ¨ ¨ ¨ ¨ ý
camminare (oltre 50 m) ¨ ¨ ¨ ý ¨
camminare (lunghi tragitti) ¨ ¨ ý ¨ ¨
camminare su terreni dissestati ¨ ¨ ý ¨ ¨
salire le scale/scale a pioli ¨ ¨ ý ¨ ¨
Limitazioni
equilibrio/bilanciamento ¨ limitato ý non limitato
lavorare nel/al ¨ bagnato ¨ freddo
¨ caldo ¨ limitato ý
non limitato
esposizione alla polvere ¨ limitato ý non limitato
menomazione all'udito ý no ¨ sì; tipo:
menomazione alla vista ý no ¨ sì; tipo:
ambidestro limitato ý no ¨ sì ¨ dominante ¨ dominante a
a destra sinistra
Osservazioni
Risorse psichiche (per quanto da lei valutabile)
cap. di concentrazione ý illimitata ¨ limitata come:
cap. di comprensione ý illimitata ¨ limitata come:
cap. di adeguamento ý illimitata ¨ limitata come:
caricabilità ý illimitata ¨ limitata come:
Osservazioni
6.2
Prego compilare in
ogni caso:
Sotto il profilo medico
vi è l'indicazione per la verifica di una conversione professionale?
ý sì ¨ no
In quale misura e a decorrere da quando è esigibile
l'esercizio di un'attività lucrativa?
(tenendo in
considerazione le risorse disponibili)?
Voglia riferirsi ad
un'occupazione al 100% (anche per lavoratori a tempo parziale)
Nell'attività finora
svolta In
attività adeguata allo stato di salute
o n° di ore/settimana
o n° di ore/settimana
0
40 ore
Da quando valgono le
indicazioni fornite? Da quando valgono le indicazioni fornite
0
Da subito
(Doc. AI 25-2+4+5)
L’assicurato,
ha prodotto un rapporto del 3 aprile 2007 del Dr. __________ (Doc. A4-3):
L’insorgente
ha trasmesso anche uno scritto del 9 ottobre 2007 del Dr. __________ dal
seguente tenore:
"
Con la presene lettera
le rispondo riguardo le mie opinioni sulla raccomanda ricevuta da parte dell'Al
del 26.09.07. Le allego a tal proposito il rapporto medico all'AI del 07.2007.
Lei soffre di una sindrome lombospondilogena
cronica su stato dopo laminectomia parziale L5 dx e sequestrotomia su
voluminoso lussato erniario il 12.09.05, stato dopo Pliff L5/S1 il 19.10.05, importanti turbe statiche con
lordosi toracale e scoliosi dx/sx convessa.
La degenza alla clinica di __________ ha portato
un minimo miglioramento che le permette al massimo una riqualifica in un'attività estremamente leggera dove non debba mai o raramente sollevare pesi superiori ai 10 kg e mai superiori ai 25 kg. Di fianco a questo deve poter
cambiare regolarmente postura, evitare movimenti di rotazione, la posizione
inginocchiata, eretta e china il minimo possibile così come posizioni monotone
prolungate.
Ricordo che per lei necessita di una riqualifica.
Il lavoro prima effettuato come addetto alla distribuzione del giornale è da
considerarsi un lavoro pesante e dove deve sollevare spesso pesi superiori ai
10-20 kg, assumere posizioni
monotone e contenente ripetuti movimenti di rotazione ed postura eretta
chinata, tutte posture che lei non può più effettuare. Anche il lavoro di
decoratore di vetrine richiede spesso l'assunzione di posture monotone e porto
di pose.
Francamente, visto la giovane età, vale la pena
la valutazione di una rieducazione in attività estremamente leggera. Non fosse
questo possibile è chiaro che l'unica soluzione resterebbe una rendita.
L'attuale decisione dell'AI parla unicamente ad una rendita transitoria ed in
seguito non si parla di una riqualifica, risultando ai miei occhi una
valutazione solo parziale." (Doc. AI 39-4)
Il 1°
febbraio 2008 RI 1 ha trasmesso a questo Tribunale un'altra lettera del 30
gennaio 2008 del Dr. __________ (doc. B3).
L’insorgente
ha inoltre trasmesso il referto del 30 gennaio 2008 del Dr. __________:
“Con la presente si
certifica che il signor RI 1 è in cura
specialistica presso il sottoscritto sin dal 17.01.2008. Per intanto ho visto
il paziente per 2 colloqui di circa un ora di durata ciascuno. Un prossimo
colloquio è previsto per inizio febbraio 2008. Da un punto di vista diagnostico
si tratta si un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici
nel ambito di una problematica dolorosa di lunga durata e di un conflitto di
coppia ICD 10,F32.11 (la diagnosi è da considerarsi provvisoria in quanto
ho visto il paziente solo 2 volte)
I risultati del cambiamento della
psicofarmacoterapia antidepressivi introdotta in data 25.01.2008 non sono
ancora valutabile.
È sicuramente indicata la rivalutazione del
diritto del paziente a delle misure di reintegrazione professionale tenendo
conto anche delle sue condizioni psichiche (perizia pluridisciplinare !)” (doc.
B2).
2.10. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
Considerandi
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie.
Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio
la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia,
altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation
médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et
l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF
123.
V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne
signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et
médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.
32.1999
).
2.11
Nella
presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene le conclusioni a
cui sono giunti i medici del SMR, secondo cui l’assicurato è ritenuto
totalmente inabile nella sua precedente attività di ausiliario di spedizione,
mentre in attività adeguate risulta pienamente abile, possano validamente
costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.
Per
quanto riguarda la patologia reumatologica la decisione impugnata si
fonda essenzialmente sul rapporto medico del 6 luglio 2007 (doc. AI 25-1) del
Dr. Med. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il quale
dopo aver posto la diagnosi di “Sindrome lombo/spondilogena cronica su/con: stato
dopo laminectomia parziale L5 a dx e
sequestotomia
su voluminoso lussato erniario il
12.09.05
e Stato dopo Pliff L5/S1 il 19.10.05 - Importanti turbe statiche con lordosi
toracale e scoliosi dx/sx convessa - parziale insufficienza muscolare e stato
dopo Morbo di Scheuermann toracale”, ha valutato lo
stato di salute dell’assicurato come stazionario e lo ha ritenuto inabile al
lavoro al 100% nella sua precedente attività di ausiliario di spedizione /
magazziniere.
Per contro, in attività adeguate ripettose dei limiti funzionali da
lui indicati (cfr. doc. AI 25-4/5 punto 6.1) il Dr. __________ ritiene l’assicurato
abile al 100%. Il medico curante ha sottolineato che vi è l’indicazione medica
per la verifica di una conversione professionale (cfr. doc. AI 25-5 punto 6.2).
Il medico
del SMR, Dr. __________, nelle proprie annotazioni del 18 luglio 2007 (doc. AI
26-1) e del 30 ottobre 2007 (doc. AI 40-1) ha confermato la piena capacità
lavorativa in un’attività adeguata.
Il Dr. __________
nello scritto del 9 ottobre 2007 ha ripreso integralmente le diagnosi poste sia nel proprio rapporto
del 6 luglio 2007 che in quello precedente del 23 gennaio 2007 (doc. AI 25-7) e
precisato che la degenza alla clinica di __________ ha portato a un minimo
miglioramento del quadro valetudinario che permette una riqualifica in
un’attività estremamente leggera dove non debba mai o raramente sollevare pesi
superiori ai 10 kg e mai
superiori ai 25 kg. Deve
inoltre poter cambiare regolarmente postura, evitare movimenti di rotazione, la
posizione inginocchiata, eretta e china il minimo possibile così come posizioni
monotone prolungate (doc. AI 39-4).
Questi
limiti funzionali il Dr. __________ li aveva già descritti nel proprio rapporto
del 6 luglio 2007 e corrispondono a quelli indicati dal Dr. Med. __________ nel
rapporto di degenza del 5 luglio 2007, ovvero: “…il paziente deve evitare
attività che richiedano di portare pesi oltre 20 kg in modo ripetitivo, attività
che comprendano torsioni del tronco, il sollevamento di pesi con abduzione
degli arti superiori oltre i 90° e attività che richiedano il mantenimento di
una postura” (doc. AI 27-4).
Nel
successivo rapporto del 30 gennaio 2008 (doc. B3) il Dr. __________ ha confermato
quanto esposto nei precedenti scritti ed ha ribadito che il quadro
valetudinario di RI 1 “rimane al momento più o meno stabile”. Lo
specialista ha poi confermato la necessità di una riqualifica e nuovamente indicato
gli stessi limiti funzionali : “Può eseguire lavori solo leggeri, dove possa
cambiare regolarmente postura, raramente o mai sollevare pesi superiori ai 10 kg, evitare movimenti di rotazione
ripetuta o situazioni monotone o prolungate. I lavori precedenti che ha
eseguito non sono sicuramente ideali, anzi potrebbero comprometterle la salute
per quanto riguarda la colonna lombare. Ricordo che alla luce delle importanti
turbe statiche con una lordosi addirittura a livello toracale, persiste il
rischio di nuove ernie discali.”
In
conclusione lo specialista ha precisato che un’attività leggera sarebbe
fattibile nell’ordine del 70%-80%.
In quest’ultimo
certificato il dottor __________, ha dunque indicato una capacità lavorativa
del 70-80% in un’attività leggera.
Precedentemente,
per la medesima diagnosi e gli stessi limiti funzionali, valutava invece una
capacità lavorativa piena (cfr. doc. AI 20-2; 25-1;39-4; B3).
Il
medico del SMR, Dr. __________, da parte sua, nelle annotazioni del 14
febbraio 2008 per quanto riguarda la patologia reumatologica ha
confermato la diagnosi del Dr. __________
e l’abilità al 100% in attività adatta dal 6 luglio 2007 (doc. VIII).
Questo
TCA non intravede ragioni per scostarsi dal parere dell’UAI. Malgrado il Dr. __________
indichi nel suo ultimo certificato medico una capacità lavorativa del 70-80%
del ricorrente in un’attività leggera, le precedenti attestazioni del medico
curante valutavano RI 1 abile in misura completa in attività leggere senza che
vi sia stata una differente diagnosi e nuove limitazioni, dal profilo
reumatologico, che giustifichino un mutamento della percentuale di inabilità
lavorativa.
Nel
rapporto del 9 ottobre 2007 lo specialista aveva peraltro indicato che la
degenza alla clinica di __________ ha portato a un miglioramento, seppur
minimo, del quadro valetudinario. Nell’attestazione del 30 gennaio 2008 il Dr. __________
ha ancora affermato che il quadro valetudinario di RI 1 “rimane al momento
più o meno stabile”.
Anche la
certificazione del 28 gennaio 2008 (doc. B1) della Dr.ssa __________, medico
curante generalista, non permette a questa Corte di giungere ad una valutazione
differente del quadro valetudinario di RI 1.
Questo
referto, steso peraltro da un medico non specialista in reumatologia, si limita
infatti ad indicare succintamente che il paziente lamenta da due anni disturbi
lombari tali da minarne le possibilità di integrazione nel mondo del lavoro.
Il medico
auspica per il ricorrente la messa in atto di provvedimenti professionali e
rinvia poi per l’insieme della patologia lombare alle valutazioni del Dr. __________,
di cui già si è detto.
Infine è
utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente
deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.
STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; STFA
del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Ne discende che non vi è motivo alcuno per distanziarsi dalle
conclusioni alle quali sono giunti i medici del SMR, nel ritenere l’assicurato
inabile al lavoro al 100% dal 19 maggio 2005 in qualsiasi attività, mentre dal 6
luglio 2007 abile in misura completa in attività adeguate.
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica il ricorrente ha prodotto il
referto del Dr. __________ del 30 gennaio 2008 che ha diagnosticato un episodio
depressivo di media gravità con sintomi biologici nell’ambito di una
problematica dolorosa di lunga durata e di un conflitto di coppia ICD 10,
F32.11 (doc. B2).
Questo
certificato fa riferimento ad una situazione
clinica dell’assicurato constatata successivamente al provvedimento
dell’amministrazione e di cui non si è mai fatto cenno precedentemente. Lo
stesso Dr. __________ nel proprio referto ha indicato che il signor RI 1 è in
cura specialistica dal 17 gennaio 2008 e il ricorrente lo ha confermato
a questa Corte con scritto del 27 dicembre 2008 (doc. XV).
Ne discende che tale
attestazione, come del resto quella del medesimo specialista del 7 novembre 2008 (doc. XII) e del Dr. __________ del
18.
febbraio 2008 (doc. X), non sono rilevati ai fini della presente
procedura.
Alla luce
di questi certificati medici, il TCA ritiene tuttavia opportuno trasmettere
all’amministrazione gli atti affinché proceda ad una revisione d’ufficio (cfr.
art. 87 cpv. 2 OAI).
Infine,
per quanto attiene alla patologia oculistica il ricorrente ha prodotto
il certificato medico del 20 gennaio 2007 della Dr.ssa __________ che, dopo
aver indicato l’acuità visiva di RI 1 e la correzione ottica a lui prescritta,
ha precisato che “…il segmento anteriore era calmo, cristallino
bilateralmente chiaro. Fondo dell’occhio in midriasi: papilla bilateralmente
ben colorata, a bordi netti; regione maculare pulita, vasi a calibro regolari,
periferia s.p..” (doc. A).
Nella successiva
certificazione del 24 gennaio 2008 la Dr.ssa __________ ha aggiunto che “…la
perimetria mette in evidenza un campo visivo a destra con scotomi paracentrali;
a sinistra è nel limite della norma. Il paziente presenta alla nascita una
ambliopatia all’OD per cui non possiede una visione binoculare e stereoscopica”
(doc. B4).
In merito a tale patologia
il medico SMR, Dr. __________ ha precisato che si tratta d’una problematica di
lunga durata, presente dalla nascita, con quindi una compensazione pratica
avvenuta da tempo. Secondo il Dr. __________ l’assicurato è inidoneo a svolgere
attività richiedenti la visione stereoscopica e/o binoculare e attività con
alto rischio di ferita agli occhi. Le attività prese in considerazione dal
consulente in integrazione professionale rispettano tuttavia questi limiti
(doc. VIII).
Il TCA non ha motivo per
scostarsi da tale valutazione del medico del SMR, che non è del resto stata
smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie
maggiormente invalidanti. Tali non possono essere i certificati medici della
Dr.ssa __________ che si limitano a diagnosticare una ambliopatia all’occhio
destro esistente sin dalla nascita che limita il paziente per quanto concerne
la visione binoculare e stereoscopica e che dunque - a mente di questa Corte -
non impedisce all’assicurato di svolgere le precedenti attività lavorative e quelle
indicate dalla consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto
(doc. AI 19-2).
Si
ricorda al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in
epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita
il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
In esito
alle considerazioni appena esposte, questa Corte deve concludere che - dal
punto di vista medico - l'assicurato, è da ritenere
inabile in misura completa in ogni attività dal mese di agosto 2005 al mese di
luglio 2007, ma a far tempo dal mese di luglio 2007, in attività adeguate al suo stato di
salute, è considerato abile al 100%.
La
consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto del 10 aprile
2007, per quanto riguarda le attività esigibili dall’assicurato senza una
formazione specifica, ha indicato quella di impiegato in aziende che
trasformano le materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati
chimici, plastica, elettricità) organizzate in modo da produrre in postazioni
dove la postura è prevalentemente seduta. In queste aziende – secondo la
consulente - i compiti sono di produzione (taglio, lucidatura, fresatura,
riempimento,..) di confezione, d’imballaggio, d’assemblaggio, di controllo
(verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione (doc. AI 19-2)
2.12
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo
economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto, contrariamente a quanto applicato dall’UAI sono
determinanti i dati del 2007 (visto che nella decisione del 26 novembre 2007 la
rendita è stata negata a partire dal 1° novembre 2007). L’amministrazione ha
eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2005, motivo per il
quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2007.
2.12.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano, secondo quanto dichiarato
dall’ex datore di lavoro nel questionario 8 febbraio 2006, (doc. AI 6-1), in
fr. 36'825.61 che aggiornati al 2007 corrispondono a fr. 37'863.79
2.12.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, anch’esso, tra l’altro,
non contestato, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Recentemente
con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2006 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'732.-.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2008, p. 90), esso ammonta a
fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x
12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18
febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr.
5'013.79 oppure di fr. 60'165.50 per l'intero anno (fr. 5'013.79 x 12).
L’assicurato,
quale ausiliario di spedizione, avrebbe guadagnato nel 2007 fr. 37'863.79 / anno
per un’occupazione a tempo pieno corrispondenti a fr. 3'155.31 /mese (cfr.
consid. 2.12). Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto
la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 58'970.32,
cfr. Tabella TA1 p.to 63 “Att. ausiliarie dei trasporti”, livello di
qualifica 4, fr. 4'638.-- X 12 mesi = 55’656.-- riportato su 41.7 e adeguato all'indice dei
salari nominali per il 2007 = fr. 58'970.32).
Ora,
qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una
persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività
paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e
di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che
essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da
valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che
l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi
estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato
equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr.
STF U 529/06 del 28 gennaio 2008).
In
casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che
fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, in
applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008,
il reddito statistico da invalido va ridotto della stessa percentuale, ossia
del 35,7 %, ottenendo un importo di fr. 37'917.91.
2.12.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle
varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."
Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben
festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.12.4
In concreto,
nel rapporto del 10 aprile 2007, la consulente IP ha applicato una riduzione
del 5% inerente l’attività leggera (doc. 19-2).
Sulla
base della giurisprudenza citata, una riduzione percentuale del salario
statistico medio è stabilita dopo un esame delle circostanze specifiche del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione).
Ai fini
della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va
innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è
stato giudicato in grado di esercitare un'attività adeguata al 100%.
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era giustificata,
dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il precedente
datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato
non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito da invalido
dell’interessato sul mercato del lavoro.
Anche
nella presente fattispecie, il TCA ritiene corretto applicare una riduzione del
10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute dell’interessato.
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito
statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età
dell’assicurato, nato nel 1969).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un
salario da invalido di fr. 37'917.91 e ammettendo la riduzione del 10%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 34'126.11. Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 37'863.79
(consid. 2.12.1.), emerge un tasso d’invalidità del 9,8 % arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità.
L’UAI ha
pertanto agito correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni,
in applicazione dell’art. 88a OAI - che prevede che se la capacità al guadagno
dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure
se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare - a partire dal 1° novembre 2007.
Nella
misura in cui l’UAI ha negato all’assicurato il diritto
sia ad una riformazione professionale che ad una rendita dopo il 31 ottobre 2007, la decisione su opposizione del 26
novembre 2007 deve quindi essere confermata.
2.15
L’assicurato
ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici, in particolare
un “riesame della situazione clinica” (doc. I).
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
2.16
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Gli atti
vengono trasmessi all’UAI affinché avvii una revisione d’ufficio come indicato
al consid. 2.11.
3. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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