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Decisione

32.2007.41

Viste le risultanze della perizia giudiziaria (psichiatrica), che ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 75% rimasta invariata nel tempo, a torto l'Ufficio AI ha riconosciuto all'A. una rendita

10 dicembre 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28

cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.6. Nell’evenienza

concreta, stanti le divergenti valutazioni mediche contenute agli atti, questo

TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria a cura

della dr.ssa __________.

Dalla

perizia 23 ottobre 2007 (XXIV) risulta che la perita, dopo aver esposto dettagliatamente

l’anamnesi e i dati obiettivi psichiatrici, ha posto la seguente diagnosi:

"

▪ Disturbo di personalità misto (ICD 10 F

61.0)

▪ Eventi

negativi durante l’infanzia (ICD 10 Z 62.2, Z 81.8)

▪ Asma bronchiale ad eziologia mista: allergica

(intolleranza all’acido acetilsalicilico) (ICD 10 J 45) e

▪ Broncopatia

cronica ostruttiva

▪ Tabagismo

(ICD 10 Z 72.0)

▪ Obesità

su sospetto

▪ Disturbo

alimentare (ICD 10 F 50.4)” (XXIV, pag. 12)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti e dopo aver avuto un colloquio

telefonico con la dr.ssa __________ e il dr. __________ la perita ha concluso

che “(…) in considerazione di quanto fin qui esposto ritengo che l’incapacità

lavorativa si sia attestata al 75% come da certificato della dottoressa __________

e sia rimasta sostanzialmente invariata negli anni. (…)” (XXIV, pag. 14).

In

particolare, ai quesiti posti dalla parte convenuta riguardo alla possibilità

di essere reintegrata in altre attività adeguate all’evoluzione dell’incapacità

lavorativa dal mese di giugno 2004 e circa la possibilità di esprimersi con

effetto retroattivo in merito alla capacità lavorativa quale gerente, la perita

ha risposto che:

"

(…)

Al momento la peritanda non appare reintegrabile in

nessun'altra attività lavorativa a causa del disturbo di personalità di cui

soffre che appare molto pervasivo ed invadente. D'altra parte la peritanda ha

trovato una soluzione lavorativa seppur ridotta essendo il suo impiego del 25%

né sarebbe in grado di sopportare un cambiamento, una novità poiché in tal modo

sarebbe esposta al rischio del giudizio e della valutazione, situazione

giudicata insopportabile e per la quale la peritanda già pone in atto un evidente

ed estremamente limitante evitamento.

(…)

Poiché ci troviamo di fronte ad un disturbo di

personalità esso ha come caratteristica di essere stabile nel tempo nel senso

che una volta che si è manifestato non regredisce. Ciò trova ragione nel fatto

che un disturbo di personalità tende a manifestarsi nell'infanzia e/o

nell'adolescenza e accompagna l'individuo per tutta la sua vita. Ciò che cambia

è l'espressione della sintomatologia che può manifestarsi alternando periodo di

relativo benessere ad altri di estremo disagio.

Se ci riferiamo alla capacità lavorativa espressa dalla

peritanda dal 2002 al 2003 possiamo notare come in pratica la peritanda

presenti periodi brevissimi di capacità lavorativa al 100%. La dott.ssa __________

nel suo rapporto in data 11 settembre 2003 osserva non esserci i margini per un

miglioramento della capacità lavorativa a medio-lungo termine; il dott. __________

nella sua lettera del 11 agosto 2005 afferma che la peritanda è stata visitata

presso l'__________ nell'ottobre 2003 e successivamente nel maggio 2004; a

febbraio 2006 infine viene ricoverata per un tentativo di suicidio.

Il silenzio nei documenti inerente gli anni dal 2004 al

2006 non deve trarre in inganno nel senso che la patologia difficilmente può

essere migliorata in questi anni, ma possiamo ragionevolmente presumere che sia

andata peggiorando tenuto conto che la signora nel febbraio 2006 viene

ricoverata per un tentativo di suicidio con alcool e benzodiazepine né in quel

periodo è stata seguita da uno specialista.

A parer mio l'incapacità lavorativa negli anni

successivi al 2004 è rimasta invariata secondo l'ultimo certificato della

dott.ssa __________ che attesta l'incapacità lavorativa al 75%.

(…)

Come già detto non ci troviamo di fronte ad un disturbo

nevrotico bensì ad un disturbo di personalità e quindi la prognosi è

sensibilmente diversa e meno favorevole. Nel caso in esame abbiamo assistito ad

un progressivo e rilevabile peggioramento nell'arco degli anni sia per ciò che

attiene all'ambito psichiatrico ma anche per l'ambito somatico riferendomi

all'asma ad eziologia allergica e alla broncopatia cronico-ostruttiva.

Certamente il peggioramento è anche dovuto alla scarsa compliance della

peritanda, al continuo sottrarsi alle cure regolari e specialistiche preferendo

l'automedicazione.

L'UAI ha accolto la richiesta della peritanda di una

prestazione per I.L. del 75% limitatamente al periodo dal 01.03.2003 al

31.05.2004 per mancanza di ulteriori documenti comprovanti lo stato di salute

della peritanda.

Secondo la mia valutazione, lo stato di salute della

peritanda dal 2004 ad oggi è rimasto invariato secondo l'ultima valutazione

della dott.ssa __________, se non forse peggiorato a causa delle mancate cure

necessarie. Conseguentemente anche la capacità lavorativa non può essere migliorata,

ma è rimasta fissata al 25%.

(…)." (XXIV, pag. 16 e 17)

Questo

Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni

cui è giunta la dr.ssa __________ che ha compiutamente valutato la situazione

valetudinaria dell’as-sicurata concludendo per l’impossibilità di essere reintegrata

in un’altra attività e per un’inabilità lavorativa del 75% nella sua attività

anche dopo il mese di maggio 2004.

Va

qui ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il

giudice – di regola – non si scosta, senza motivi imperativi, dalle conclusioni

del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione

della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione

scientifica dei fatti considerati (STF del 25 settembre 2007 nella causa V.

contro P.-P. e TCA, U 306/06; DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e riferimenti ivi

menzionati). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario

nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure

sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che conduca

ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso

in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere

sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario – contrariamente al perito

di parte o allo specialista che si esprime sotto altra veste – ha uno statuto

speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo

sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B., U 288/99, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Del

resto anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 13 novembre 2007

allegate alle osservazioni 19 novembre 2007 dell’Ufficio AI, ha osservato che:

“(…) la perita conclude per una IL del 75% a causa delle importanti manifestazioni

sul funzionamento del disturbo della personalità. Risulta attualmente ancora

esigibile l’attività svolta a tempo parziale (circa 2½ ore a preparare panini

al Bar). Un reinserimento in un altro posto di lavoro non risulta al momento attuabile

e neanche esigibile. Come indicato dalla perita l’assicurata è da diffidare di

sottoporsi a trattamento psichiatrico regolare in considerazione della

possibilità manifesta d’un futuro miglioramento della capacità lavorativa. In

conclusione persistenza di grado AI anche posteriore a maggio 2004. Prevedere

la revisione a distanza di due anni.” (XXVI).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata

e riformata nel senso che all’assicura-ta è riconosciuto il diritto ad una rendita

intera dal 1. gennaio 2003.

2.7. Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dal RA 1, ha diritto ripetibili (cfr. STF

del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid.

2).

Di

conseguenza, ancorché accolta con decreto 27 giugno 2007 (XXI), la domanda

di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di

oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I

911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03;

STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad

una rendita intera dal 1. gennaio 2003.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà inoltre alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa) ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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