32.2007.41
Viste le risultanze della perizia giudiziaria (psichiatrica), che ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 75% rimasta invariata nel tempo, a torto l'Ufficio AI ha riconosciuto all'A. una rendita
10 dicembre 2007Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.41
Data decisione, Autorità:
10.12.2007, TCA
Titolo:
Viste le risultanze della perizia giudiziaria (psichiatrica), che ha riconosciuto un'incapacità lavorativa del 75% rimasta invariata nel tempo, a torto l'Ufficio AI ha riconosciuto all'A. una rendita intera limitata nel tempo
DIRITTO ALLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.41
FS/td
Lugano
10 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco
Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
dicembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di professione gerente (doc. AI 15/1-3), nel maggio 2003
ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…)
depressione –attacchi di panico – agorafobia – ansia con iperventilazione –
asma (…)” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 74/1-7),
l’Ufficio AI, accogliendo parzialmente l’opposizione interposta dall’assicurata
in data 6 aprile 2006 (doc. AI 53/1), le ha riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dal 1. gennaio 2003 al 31 maggio 2004, motivando come segue:
"
(…)
5.1. Nel caso concreto, per quanto attiene all'aspetto medico,
occorre sottolineare come l'Ufficio AI abbia espresso il proprio convincimento
intimando la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria
completa.
Di regola, in sede di opposizione spetta quindi
all'assicurata fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
Nella presente fattispecie, la qui opponente ha in
effetti inviato le proprie osservazioni accompagnate e completate dalla dovuta
certificazione medica (cfr. il certificato medico 2.4.2003 del Dr. __________,
la dichiarazione 10.5.2006 della Dr.ssa __________, il certificato medico
4.4.2006 della Dr.ssa __________, il certificato 26.4.2006 del Dr. __________,
lo scritto 6.2.2006 del Pronto Soccorso di __________, il rapporto d'uscita 15.3.2006
della Clinica __________ nonché la lettera 14.11.2006 del Servizio
psico-sociale di __________).
Ora, dal fascicolo medico inoltrato dalla Signora RI 1
in sede di opposizione, emerge che la situazione valetudinaria della stessa ha
subito nel frattempo un peggioramento rilevante; infatti, dal 6.2.2006 al
1.3.2006 la paziente è stata degente presso la Clinica __________ di __________
in seguito ad un'intossicazione patologica di alcool e ad un'ingestione
incongrua di medicamenti.
Da parte sua, il Dr. __________ del SMR dell'AI ha
precisato che la documentazione medica presentata dall'assicurata in sede di
opposizione non fornisce alcuna informazione utile per quanto concerne il
periodo dal mese di giugno 2004 al mese di gennaio 2006; tuttavia, il medico
SMR ha ritenuto giustificato procedere mediante un esame psichiatrico specialistico
(da effettuare presso la Dr.ssa __________) al fine di valutare l'evoluzione
dello stato di salute della Signora RI 1 dal mese di febbraio 2006 in poi (cfr.
in tal senso le annotazioni SMR 30.5.2006, 16.6.2006 e 17.10.2006 agli atti).
Dagli atti di causa appare che l'assicurata non si è
presentata neppure in questa circostanza al succitato esame peritale (previsto
in casu in data 21.11.2006 presso l'Ospedale __________). Di conseguenza, con lettera
raccomandata 22.11.2006 l'UAI ha fissato alla Signora RI 1 un ultimo termine di
10 giorni per dichiarare se intendeva o meno sottoporsi all'accertamento ordinato;
l'assicurata non ha però dato seguito alla diffida summenzionata.
Nel caso che di occupa, conformemente a quanto sopra
esposto, risulta che l'amministrazione ha di fatto richiesto ed in seguito
giustamente diffidato, invano, l'assicurata a volersi sottoporre a due perizie
psichiatriche (presso il Dr. __________ in data 18.10.2005 e presso la Dr.ssa __________
in data 21.11.2006) con la comminatoria che essa si sarebbe altrimenti
pronunciata sulla base degli atti acquisiti all'incarto.
In simili circostanze, occorre pertanto esaminare se
sulla base della documentazione all'inserto vi siano gli estremi per conferire
alla Signora RI 1 il diritto ad una rendita d'invalidità anche per la fase
posteriore al mese di maggio 2004.
Lo scrivente Ufficio rileva innanzitutto che agli atti
non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 3 di cui sopra) per poter concludere circa l'esistenza di un
danno psichico invalidante per il periodo successivo al mese di maggio 2004.
Oltre a ciò, occorre sottolineare che il medico SMR Dr.
__________ ha più volte ribadito che, alla luce dell'intera documentazione
medica presente al dossier, il decorso successivo al mese di maggio 2004 non
può essere espresso (cfr. le annotazioni 7.12.2005, 30.5.2006 e 16.6.2006 agli
atti).
Non è possibile giungere ad una diversa valutazione
neanche avuto riguardo ai certificati medici inviati dall'assicurata in sede di
opposizione (cfr. il certificato medico 2.4.2003 del Dr. __________, la
dichiarazione 10.5. 2006 della Dr.ssa __________ __________, il certificato
medico 4.4.2006 della Dr.ssa __________, il certificato 26.4.2006 del Dr. __________,
lo scritto 6.2.2006 del Pronto Soccorso di __________, il rapporto d'uscita
15.3.2006 della Clinica __________ nonché la lettera 14.11.2006 del Servizio
psico-sociale di __________).
Infatti, nella documentazione medica di cui sopra,
nessun medico si pronuncia in merito alla capacità lavorativa dell'assicurata
in attività leggere adeguate rispettivamente sulla propria inabilità lavorativa
quale gerente (fatta eccezione per il certificato medico 4.4.2006 della Dr.ssa __________
la quale attesta un'inabilità al lavoro assoluta pari al 100% per il breve
lasso di tempo dal 6.2.2006 al 1.3.2006).
In definitiva, le certificazioni prodotte
dall'assicurata non forniscono elementi che permettano di ritenere in maniera
convincente ed oggettivabile un'evoluzione della situazione valetudinaria e di
sostanziare quindi l'attuale esistenza di un'incapacità lavorativa e
conseguentemente al guadagno della stessa.
5.2. Infine, per quanto riguarda l'inizio del periodo di
attesa di un anno ex art. 29 cpv. 1 let. b LAI, lo scrivente Ufficio rileva che
quest'ultimo comincia a decorrere dal mese di gennaio 2002 (cfr. l'intero
incarto della __________ malattia, il questionario per il datore di lavoro del
30.8.2003 nonché le annotazioni SMR del 18.8.2004) e non a far tempo dal mese
di marzo 2002 così come erroneamente indicato dall'amministrazione nella
decisione qui impugnata.
Visto quanto precede, l'assicurata ha pertanto diritto
ad una rendita intera d'invalidità (grado AI pari al 75%) limitatamente per il
periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 maggio 2004.
(…)." (doc. AI 74/5-6)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dal RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale – contestata la valutazione medica e motivato
l’impedi-mento di adempiere alla richieste inviate dall’Ufficio AI – ha
postulato il diritto ad una rendita intera anche dopo il mese di maggio 2004.
Ella ha pure chiesto di essere esonerata dal pagamento delle spese processuali
in considerazione delle disagiate condizioni economiche.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato come l’assicurata sollevi le stesse
obiezioni già trattate in sede di opposizione senza addurre ulteriori mezzi di
prova, ha confermato la propria decisione e chiesto la reiezione del ricorso.
1.4. Con
scritti 13 e 19 febbraio 2007 il rappresentante dell’assi-curata ha prodotto
ulteriore documentazione medica e sostenuto che la malattia è persistita nel
tempo e che la sua assistita si è ritrovata sola e incapace di reagire ai noti
problemi e di seguire una terapia medica adeguata (VII, VII/1, VII/2 e IX).
Con
lettera 23 febbraio e osservazioni 1. marzo 2007 l’Ufficio AI ha preso posizione
in merito e ribadito la domanda di reiezione del ricorso (XI e XIII).
1.5. Con
lettere 1. e 12 marzo 2007 il rappresentante dell’assicu-rata si è ancora confermato
nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria (XIV e XVI).
Con
decreto 27 giugno 2007 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza 27
gennaio 2007 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (XXI).
1.6. Il
vicepresidente del TCA, con ordinanza del 11 giugno 2007 (XIX), ha ordinato una
perizia psichiatrica a cura della dr.ssa __________.
1.7. Il
25 ottobre 2007 è pervenuta al TCA la perizia psichiatrica della dr.ssa __________
che è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (XXIV e XXV).
L’Ufficio
AI e il rappresentante dell’assicurata hanno preso posizione con scritti del 19
e 22 novembre 2007 trasmessi alle rispettive parti per conoscenza (XXVI, XXVII,
XXVIII e XXIX).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio 2003 al 31
maggio 2004. La ricorrente postula il diritto ad una rendita intera anche dopo
il mese di maggio 2004.
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV
Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre
2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I
38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005
nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.”
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28
cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. Nell’evenienza
concreta, stanti le divergenti valutazioni mediche contenute agli atti, questo
TCA ha ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria a cura
della dr.ssa __________.
Dalla
perizia 23 ottobre 2007 (XXIV) risulta che la perita, dopo aver esposto dettagliatamente
l’anamnesi e i dati obiettivi psichiatrici, ha posto la seguente diagnosi:
"
▪ Disturbo di personalità misto (ICD 10 F
61.0)
▪ Eventi
negativi durante l’infanzia (ICD 10 Z 62.2, Z 81.8)
▪ Asma bronchiale ad eziologia mista: allergica
(intolleranza all’acido acetilsalicilico) (ICD 10 J 45) e
▪ Broncopatia
cronica ostruttiva
▪ Tabagismo
(ICD 10 Z 72.0)
▪ Obesità
su sospetto
▪ Disturbo
alimentare (ICD 10 F 50.4)” (XXIV, pag. 12)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti e dopo aver avuto un colloquio
telefonico con la dr.ssa __________ e il dr. __________ la perita ha concluso
che “(…) in considerazione di quanto fin qui esposto ritengo che l’incapacità
lavorativa si sia attestata al 75% come da certificato della dottoressa __________
e sia rimasta sostanzialmente invariata negli anni. (…)” (XXIV, pag. 14).
In
particolare, ai quesiti posti dalla parte convenuta riguardo alla possibilità
di essere reintegrata in altre attività adeguate all’evoluzione dell’incapacità
lavorativa dal mese di giugno 2004 e circa la possibilità di esprimersi con
effetto retroattivo in merito alla capacità lavorativa quale gerente, la perita
ha risposto che:
"
(…)
Al momento la peritanda non appare reintegrabile in
nessun'altra attività lavorativa a causa del disturbo di personalità di cui
soffre che appare molto pervasivo ed invadente. D'altra parte la peritanda ha
trovato una soluzione lavorativa seppur ridotta essendo il suo impiego del 25%
né sarebbe in grado di sopportare un cambiamento, una novità poiché in tal modo
sarebbe esposta al rischio del giudizio e della valutazione, situazione
giudicata insopportabile e per la quale la peritanda già pone in atto un evidente
ed estremamente limitante evitamento.
(…)
Poiché ci troviamo di fronte ad un disturbo di
personalità esso ha come caratteristica di essere stabile nel tempo nel senso
che una volta che si è manifestato non regredisce. Ciò trova ragione nel fatto
che un disturbo di personalità tende a manifestarsi nell'infanzia e/o
nell'adolescenza e accompagna l'individuo per tutta la sua vita. Ciò che cambia
è l'espressione della sintomatologia che può manifestarsi alternando periodo di
relativo benessere ad altri di estremo disagio.
Se ci riferiamo alla capacità lavorativa espressa dalla
peritanda dal 2002 al 2003 possiamo notare come in pratica la peritanda
presenti periodi brevissimi di capacità lavorativa al 100%. La dott.ssa __________
nel suo rapporto in data 11 settembre 2003 osserva non esserci i margini per un
miglioramento della capacità lavorativa a medio-lungo termine; il dott. __________
nella sua lettera del 11 agosto 2005 afferma che la peritanda è stata visitata
presso l'__________ nell'ottobre 2003 e successivamente nel maggio 2004; a
febbraio 2006 infine viene ricoverata per un tentativo di suicidio.
Il silenzio nei documenti inerente gli anni dal 2004 al
2006 non deve trarre in inganno nel senso che la patologia difficilmente può
essere migliorata in questi anni, ma possiamo ragionevolmente presumere che sia
andata peggiorando tenuto conto che la signora nel febbraio 2006 viene
ricoverata per un tentativo di suicidio con alcool e benzodiazepine né in quel
periodo è stata seguita da uno specialista.
A parer mio l'incapacità lavorativa negli anni
successivi al 2004 è rimasta invariata secondo l'ultimo certificato della
dott.ssa __________ che attesta l'incapacità lavorativa al 75%.
(…)
Come già detto non ci troviamo di fronte ad un disturbo
nevrotico bensì ad un disturbo di personalità e quindi la prognosi è
sensibilmente diversa e meno favorevole. Nel caso in esame abbiamo assistito ad
un progressivo e rilevabile peggioramento nell'arco degli anni sia per ciò che
attiene all'ambito psichiatrico ma anche per l'ambito somatico riferendomi
all'asma ad eziologia allergica e alla broncopatia cronico-ostruttiva.
Certamente il peggioramento è anche dovuto alla scarsa compliance della
peritanda, al continuo sottrarsi alle cure regolari e specialistiche preferendo
l'automedicazione.
L'UAI ha accolto la richiesta della peritanda di una
prestazione per I.L. del 75% limitatamente al periodo dal 01.03.2003 al
31.05.2004 per mancanza di ulteriori documenti comprovanti lo stato di salute
della peritanda.
Secondo la mia valutazione, lo stato di salute della
peritanda dal 2004 ad oggi è rimasto invariato secondo l'ultima valutazione
della dott.ssa __________, se non forse peggiorato a causa delle mancate cure
necessarie. Conseguentemente anche la capacità lavorativa non può essere migliorata,
ma è rimasta fissata al 25%.
(…)." (XXIV, pag. 16 e 17)
Questo
Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni
cui è giunta la dr.ssa __________ che ha compiutamente valutato la situazione
valetudinaria dell’as-sicurata concludendo per l’impossibilità di essere reintegrata
in un’altra attività e per un’inabilità lavorativa del 75% nella sua attività
anche dopo il mese di maggio 2004.
Va
qui ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il
giudice – di regola – non si scosta, senza motivi imperativi, dalle conclusioni
del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione
della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione
scientifica dei fatti considerati (STF del 25 settembre 2007 nella causa V.
contro P.-P. e TCA, U 306/06; DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e riferimenti ivi
menzionati). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario
nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure
sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che conduca
ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso
in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere
sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario – contrariamente al perito
di parte o allo specialista che si esprime sotto altra veste – ha uno statuto
speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa B., U 288/99, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).
Del
resto anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 13 novembre 2007
allegate alle osservazioni 19 novembre 2007 dell’Ufficio AI, ha osservato che:
“(…) la perita conclude per una IL del 75% a causa delle importanti manifestazioni
sul funzionamento del disturbo della personalità. Risulta attualmente ancora
esigibile l’attività svolta a tempo parziale (circa 2½ ore a preparare panini
al Bar). Un reinserimento in un altro posto di lavoro non risulta al momento attuabile
e neanche esigibile. Come indicato dalla perita l’assicurata è da diffidare di
sottoporsi a trattamento psichiatrico regolare in considerazione della
possibilità manifesta d’un futuro miglioramento della capacità lavorativa. In
conclusione persistenza di grado AI anche posteriore a maggio 2004. Prevedere
la revisione a distanza di due anni.” (XXVI).
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata
e riformata nel senso che all’assicura-ta è riconosciuto il diritto ad una rendita
intera dal 1. gennaio 2003.
2.7. Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dal RA 1, ha diritto ripetibili (cfr. STF
del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid.
2).
Di
conseguenza, ancorché accolta con decreto 27 giugno 2007 (XXI), la domanda
di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di
oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I
911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03;
STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è
annullata e riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad
una rendita intera dal 1. gennaio 2003.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà inoltre alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa) ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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