Lexipedia

Decisione

32.2007.44

Non tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato sono state sufficientemente vagliate dall'UAI prima dell'emissione della decisione,in particolare con riferimento all'aspetto psichiatrico.Atti rin

18 ottobre 2007Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

1.2. Esperiti gli

accertamenti del caso, con decisione del 22 dicembre 2006, l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:

" (...)

Preso atto della documentazione acquisita agli atti medicalmente si

giustificano una totale inabilità lavorativa nella precedente attività ed una

completa abilità al lavoro in attività adeguate allo stato di salute (non

sollevare/portare/spostare pesi superiori ai 10 kg., non dover restare sempre

in piedi/seduto senza poter alternare le posizioni, non dover

anteflettere/ruotare il rachide specialmente da seduto).

Il caso è stato pertanto sottoposto al nostro consulente in integrazione

professionale il quale ha potuto procedere alle seguenti valutazioni:

Reddito da sano: fr. 54'990.-- (riferito al 2004).

Reddito da invalido: considerando una capacità di lavoro

residua del 100%, praticando una riduzione del 15% (per attività leggera e per

le limitazioni concernenti l'ergonomia), sulla base delle statistiche teoriche

RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in

base alla recente giurisprudenza e alle conseguenti disposizioni d'Ufficio)

risulta un reddito d'invalido di fr. 48'669.-- (riferito al 2004).

Il grado d'invalidità è quindi del 11.49%.

Visto il grado d'invalidità inferiore al 20% non ci sono i presupposti

assicurativi nè per l'applicazione di provvedimenti professionali nè tanto meno

per l'attribuzione di una rendita d'invalidità.

Di conseguenza l'assicurato può essere ritenuto adeguatamente e

direttamente reintegrabile in attività di tipo qualificato con una perdita

economica poco significativa.

Esempi di attività ancora esigibili, in considerazione delle limitazioni

descritte in sede medico-teorica, possono essere: l'autista/fattorino/addetto

alle consegne di merce leggera, il magazziniere (in contesti adeguati e nei

quali è previsto un uso prevalente del sollevatore), l'operaio nel settore industriale

(attività leggere di montaggio, assemblaggio, imballaggio), il custode/addetto

alla piccola manutenzione/sorveglianza di stabili, l'aiuto venditore.

L'assicurato potrebbe inoltre, in taluni contesti (l'attività è normalmente

svolta in posizione eretta), sfruttare la qualifica ottenuta in Svizzera di

programmatore CNC." (Doc. A)

1.3. Con

tempestivo ricorso del 29 gennaio 2007 RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha

chiesto in via principale l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità e,

in via subordinata, di essere posto al beneficio di una riqualifica

professionale.

Egli ha

sostanzialmente criticato le conclusioni dell’amministrazione, rilevando che, a

causa delle sue patologie lombari e psichiche, non è in grado di svolgere né la

sua precedente attività, né alcun altro tipo di impiego, osservando:

"

(...)

L'assicurato, di nazionalità __________, arriva

in Svizzera nel 1995. Dal 2004 lavora quale ferraiolo presso la Ditta __________,

__________, __________. In data 30.08.2004 subisce un infortunio sul cantiere

dove lavorava con conseguente incapacità lavorativa al 100%. Il caso è

regolarmente assunto dalla __________ la quale garantisce, oltre alla copertura

delle spese mediche, il versamento dell'indennità per perdita di guadagno nella

misura del 100% dal 30.08.2004 al 15.03.2005.

Successivamente la __________ conformandosi alla

sentenza 30.11.2005 di codesto Lodevole Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, sottoponeva il signor RI 1 ad un accertamento neurochirurgico

presso il Professor __________, alla clinica __________ di __________ e viste

le conclusioni contenute nella perizia, con decisione 13.11.2006, prolungava il

diritto all'indennità fino al 31.08.2005, riservandosi l'assegnazione di

un'eventuale rendita dopo tale data.

Siccome la __________ che per primo ha assunto il

caso e pagato prestazioni non ha ancora emesso una decisione relativa ad una

rendita, ma ha prolungato le prestazioni d'indennità giornaliera, appare

opportuno attendere la decisione di detto Ente prima di stabilire il grado

d'invalidità. Se alle componenti infortunistiche si aggiungono altre patologie

risulta chiaro che la decisione AI non possa prescindere da dette

problematiche.

L'incapacità lavorativa perdura per oltre dodici

mesi, per questo motivo l'assicurato ha inoltrato domanda di prestazione

all'Ufficio AI.

Con la decisione impugnata detto Ufficio nega il

diritto ad una rendita d'invalidità ritenuta una residua capacità lavorativa del

88.51% in lavori leggeri.

Contro questa decisione il nostro assistito

insorge ritenendo che l'incapacità lavorativa vada ben oltre il 11.49%

stabilito dall'Ufficio AI.

Infatti, come risulta dalla perizia del Professor

__________, oltre alle limitazioni della patologia lombare derivanti

dall'infortunio 30.08.2004, si aggiungono quelle derivanti da una condizione

degenerativa iniziale pretraumatica, nonché da patologie psichiche che

impongono un blocco lavorativo parziale, secondo noi poco considerate

dall'Ufficio AI nella sua valutazione (a tale proposito si richiamano le

conclusioni del Prof. __________ contenute nella perizia trasmessa alla __________

in data 03.08.2006).

Data l'importanza di questa patologia s'invita

codesto Lodevole Tribunale ad acquisire agli atti l'intero incarto allestito

dalla __________; infortunio n. __________.

Considerato che la problematica a livello della

colonna vertebrale esclude qualsiasi attività lavorativa come quella svolta

fino al 30.08.2004 occorre valutare se l'assicurato è in grado di svolgere

lavori leggeri così come indicato nella decisione impugnata e di conseguenza

conseguire un reddito da invalido quantificato dall'Ufficio AI in Fr. 48'669.00

(Fr. 4'055.75 mensili).

Secondo il parere dei periti (cfr. rapporti Dr. __________,

spec. FMH in reumatologia c/o __________ oltre che di quello dei medici curanti

Dr.med. __________, medicina generale, __________, __________, Dr. __________

agli atti __________) il signor RI 1 può alzare pesi dal suolo e trasportare

pesi a corpo non superiori a 10 kg circa e non in forma ripetitiva.

Dovrebbe evitare movimenti ripetitivi di

flessione/estensione rispettivamente rotazione del tronco.

Lavori manuali sopra l'altezza della testa sono

esigibili solo in forma ridotta (ipertensione lombare).

Le posizioni statiche (seduto/in piedi)

dovrebbero essere interrotte al più tardi ogni ora circa.

Camminare su terreni sconnessi sarebbe da

evitare.

Appare quindi abbastanza evidente che se alle

patologie lombari aggiungiamo quelle psichiche le attività esigibili indicate

nella decisione del 25.10.2006 restano una pura chimera.

Trovare un posto di lavoro adatto a queste

condizioni, in un mercato del lavoro sempre più esigente come quello d'oggi,

risulta quasi impossibile. Lo prova il fatto che anche l'Ufficio Regionale di

collocamento di __________, al quale il signor RI 1 si è cautelativamente

annunciato in data 01.09.2005 ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 OADI, non è stato in

grado di trovargli un posto adeguato.

Ma anche se ci fosse riuscito, mai e poi mai

l'assicurato avrebbe potuto realizzare un reddito da invalido di fr. 48'669.00

(Fr. 4'088.75 al mese).

Per esempio, il salario minimo di un venditore

senza diploma, occupato al 100%, secondo il Contratto Normale di Lavoro in

vigore nel Canton Ticino, al 01.01.2005 era di Fr. 2'735.00 (con diploma Fr.

3'140.00). Lo stesso Signor RI 1 nel 2004 occupato presso la __________ di __________

(meccanica) senza limitazioni fisiche, percepiva un salario mensile di Fr.

3'860.00 (Fr. 46'320.00 annui). Altre esempi potrebbero essere quelli:

CCL degli autotrasportatori per il Cantone Ticino

che prevede un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 3'145.00 (Fr. 40'885.00

annui).

CCNL degli impiegati d'albergo e della

ristorazione (Contratto nazionale d'obbligatorietà generale) Fr. 2'835.00

mensili (35'437.00 annui) per il Canton Ticino è possibile una riduzione del

10%.

CCL per gli spedizionieri per il Canton Ticino

che prevede un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 2'789.00 (Fr. 36'257.00

annui).

CCL nel ramo delle metalcostruzioni che prevede

un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 3'440.00 (Fr. 44'720.00 annui).

Se a questi salari, già di per sè inferiori a

quanto indicato dall'Ufficio AI, applichiamo una riduzione anche minima come

stabilita da detto Ufficio del 15%, viene dimostrata l'impossibilità reale per

il signor RI 1 di conseguire il reddito indicato.

Per tutti i motivi sopra esposti riteniamo quindi

che la residua capacità lavorativa dopo il danno alla salute del signor RI 1

anche dopo il 01.09.2005 sia ben inferiore al 88.51%." (Doc. I)

1.4. L’UAI, in

risposta - dopo aver evidenziando che la capacità lavorativa dell’assicurato è

limitata unicamente dalla patologia lombare, debitamente peritata dal Prof. dr.

__________ - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

1.5. In data 3

ottobre 2007 l’UAI ha trasmesso al TCA copia della decisione del 28 settembre

2007 con la quale l’assicuratore infortuni, sulla base agli accertamenti

eseguiti (dai quali emerge che l’interessato, per i soli postumi infortunistici

alla schiena, può svolgere a tempo pieno un lavoro leggero), ha assegnato

all’assicurato una rendita d’invalidità del 21% a decorrere dal 1° settembre

2005 (doc. VI/bis).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto ad una riformazione

professionale o ad una rendita.

L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione

effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con

tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un

guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità

nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non

esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:

DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione

professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique

VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e

STFA 1967 pag. 108).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile

dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. La nozione

di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF

(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,

anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,

addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un

uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il

TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per

evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno in modo totalmente indipendente da quanto già

deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle

differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000,

pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta

Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa

dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione

dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali,

in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado

d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se

fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

Per maggiori dettagli su questi aspetti cfr. la STF U 148/06 del 28 agosto 2007.

2.5. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra

sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03),

nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a

questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il

disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una

gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF

102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V

298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in

casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una

comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

Considerandi

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Al

riguardo vedi pure D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di

attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29.

Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha

evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte

ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso

la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid.

2.2.3

e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF

131.

V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole

discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

2.6

Nel caso in esame, nel

rapporto medico dell’11 agosto 2005 indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________,

spec. FMH in medicina generale, posta la diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “ernia mediale distale C4-C5 con stenosi

secondarie del canale spinale e discopatia importante con protrusione discale a

base larga L5/S1 dal 30 agosto 2004” e quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

quella di “sospetta instabilità L4-L5”, dopo aver indicato che lo stato di

salute è stazionario, ha giudicato l’interessato inabile al lavoro al 100%

nella sua precedente attività di ferraiolo (dato che non può continuare a

sollevare materiale pesante), mentre è abile al 100% in un’attività più leggera

“dove non debba compiere continuamente lavori con flessione e rotazione del

dorso, possa cambiare posizione di frequente e non debba rimanere sempre nella

stessa posizione, non debba sollevare pesi sopra i 15 kg circa”, citando quali esempi di

attività esigibili quelle di magazziniere alle dette condizioni e forse quella

di aiuto giardiniere, indicando che occorrerà al riguardo una valutazione da

parte di un orientatore (doc. 10/2-3).

Nel suo

rapporto medico del 17 gennaio 2006 il dr. __________ del SMR, posta la

diagnosi principale di “sindrome lombare cronica L4-L5 con stenosi del canale

spinale e discopatia con protrusione discale su base larga L5/S1 (esacerbazione

dopo trauma del 30 agosto 2004)” e indicati quali limiti funzionali “non

sollevare/portare/spostare pesi superiori a 10 kg, non dover restare sempre in

piedi/seduto senza poter cambiare posizione al bisogno, non dover anteflettere/ruotare

il rachide specialmente da seduto”, ha osservato:

"

Manovale ferraiolo da ultimo: attività pesante

ergonomicamente.

Dopo l'infortunio a carico __________ e __________

l'Ato è stato giustamente riconosciuto inabile al 100% definitivamente dal medico

di fiducia dr. __________ 5.2005.

Per completezza prima di una decisione definitiva

leggendo gli atti sembra che l'Ato sia stato ricoverato a __________ nel 2005:

richiedere un rapporto d'uscita per poter accertare se ci siano evt. presenti

altre patologie." (Doc. 15-2)

2.7

In sede di ricorso

l’assicurato ha contestato di poter eseguire altre attività adeguate al suo

stato di salute, a causa delle sue patologie lombari e psichiche (quest’ultime

non valutate dall’amministrazione), senza apportare nuovi certificati medici.

Nelle sue annotazioni del 20 febbraio 2007 il dr.

__________ del SMR ha rilevato:

"

Dal punto di vista medico non posso condividere

l'indicazione che la perizia del prof. __________ abbia evidenziato ulteriori

patologie con influsso sulla capacità lavorativa, in particolare non è stata

riscontrata una problematica psichica di tipo invalidante (si parlava di

atteggiamento ...).

Pure da parte del curante non è mai stata

indicata la presenza di una problematica psichica con influsso sulla capacità

lavorativa.

In occasione della degenza __________ è stata

posta la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione al lutto,

problematica che non è stata ritenuta bisognosa di cura specifica.

In conclusione l'attuale capacità lavorativa viene

limitata unicamente dalla patologia lombare che è stata debitamente peritata

dal prof. __________ / maggio-luglio 2006. Il prof. __________ è venuto alla

conclusione che la contusione del rachide ha aggravato uno stato di instabilità

vertebrale L4/5 e L5/S1 preesistenti con presenza di duplice ernia discale a

questi livelli.

Il caso quindi è stato nuovamente riconosciuto

dalla __________ la quale ha stabilito i limiti funzionali come elencati nella

visita __________ del 9.10.2006, limiti funzionali che sono quindi, in assenza

di altra patologia invalidante, conclusivi.

ESIGIBILITÀ DEL LAVORO

Il paziente può sollevare e portare pesi medi 10

- 25 kg fino all'altezza dei

fianchi: talvolta.

Il paziente può sollevare e portare pesi pesanti

25.

- 45 kg fino all'altezza dei fianchi: di rado.

Il paziente può sollevare e portare pesi molto

pesanti > 45 kg fino

all'altezza dei fianchi: mai.

Il paziente può maneggiare attrezzi pesanti per

lavori o rozzi di officina o falegnameria: di rado.

Il paziente può maneggiare attrezzi molto pesanti

per lavori edili: di rado, mentre non ci sono limitazioni particolari per i

medio-leggeri.

Il paziente può assumere la posizione in piedi e

inclinata in avanti: talvolta.

Il paziente può flettere le ginocchia: posizione

inginocchiata: talvolta.

Il paziente può assumere la posizione di lunga

durata in piedi: talvolta.

Non ci sono problemi per la posizione seduta che

ha mantenuto tranquillamente durante la visita in Agenzia senza particolari

problemi.

Il paziente può camminare per lunghi tratti:

talvolta.

Il paziente può camminare su terreni accidentati:

di rado.

Il paziente può salire le scale: di rado.

Il paziente può salire le scale a pioli: di rado.

Un'attività adatta è sicuramente esigibile in

forma completa a partire dalla dimissione da __________, ossia 2.2005 mentre

l'attività abituale (ferraiolo) non risulta più esigibile da 8.2004."

(Doc. IV/bis)

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto

2006.

si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del

27.

settembre 2001).

2.9

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di

salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, deve concludere che non tutte le patologie

dell’insorgente sono state sufficientemente vagliate e approfondite dall’amministrazione.

Da una

parte, infatti, il medico del SMR, dr. __________, conformemente a quanto

attestato dal curante, dr. __________ e rifacendosi, con riferimento alle

patologie lombari, a quanto valutato dal Prof. dr. __________, per conto

dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________, per conto della cassa malati e

a quanto stimato dai medici (dr__________ e dr. __________) della Clinica di __________

di __________, ha considerato l’interessato, affetto da sindrome lombare

cronica L4-L5 con stenosi del canale spinale e discopatia con protrusione

discale su base larga L5/S1, totalmente inabile al lavoro nella sua precedente

attività di ferraiolo, ma abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali.

Tali conclusioni sono state condivise da tutti i

medici interpellati (cfr. rapporto d’uscita del 7 febbraio 2005 relativo alla

degenza dal 3 gennaio 2005 al 1° febbraio 2005 presso la Clinica di __________

di __________ del dr. __________ e del dr. __________, doc. 17/2-4; rapporto

medico dell’11 maggio 2005 del dr. __________, doc. 1-11 inc. disoccupazione;

rapporto della visita medica __________ datato 7 marzo 2005 del dr. __________,

doc. 1-27 inc. LAINF; osservazioni del 31 maggio 2005 del dr. __________, doc.

1-8 inc. LAINF; rapporto peritale del 3 agosto 2006 del Prof. dr. __________,

doc. 3-29 inc. LAINF; rapporto del 31 ottobre 2006 del dr. __________, doc.

3-14 inc. LAINF) e possono essere fatte proprie dal TCA.

D’altra

parte, però, l’UAI, a fronte dei presunti problemi di tipo psichico invocati

dall’assicurato, ha omesso di compiere qualsivoglia tipo di accertamento

medico, al fine di valutare l’effettiva sussistenza o meno di tali disturbi e

il relativo eventuale influsso sulla capacità lavorativa.

Al

riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 20 febbraio 2007, si è

limitato ad osservare che la perizia del Prof. __________ non ha evidenziato

una problematica psichica di tipo invalidante; che nemmeno il curante ha

indicato la presenza di una problematica psichica con influsso sulla capacità

lavorativa e che in occasione della degenza a __________ è stata sì posta la

diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione al lutto, ma che la stessa

non è stata ritenuta bisognosa di una cura specifica (doc. IV bis).

Queste osservazioni del medico SMR non possono

essere condivise da questo Tribunale.

Dalla documentazione agli atti non si può infatti

escludere, senza un complemento istruttorio, che l’assicurato presenti una

patologia psichiatrica.

Infatti, già in occasione della visita medica __________

del 2 novembre 2004 per conto dell’assicuratore LAINF il dr. __________, spec.

FMH in chirurgia, accanto alla diagnosi di “stato a due mesi dalla contusione

lombare con persistenza dei dolori”, aveva posto, quale diagnosi collaterale,

quella di “sospetto di problemi psicologici in seguito a traumi psichici

durante la guerra in __________” (doc. 1-53 inc. LAINF).

In seguito, nel rapporto della degenza dal 3

gennaio 2005 al 1° febbraio 2005, i medici della Clinica di __________ avevano

posto, oltre alla diagnosi di lombalgia specifica, quella di “sindrome da

disadattamento su lutto”, indicando al riguardo che “per quanto concerne

il quadro psicologico il signor RI 1 è stato visto dalla nostra consulente

psichiatra, dr.ssa __________, la quale ha notato una sindrome di

disadattamento con una reazione al lutto. Non consiglia nessun intervento

farmacologico visto che il paziente si ritiene competente nella gestione di

quanto vive” (doc. 1-34).

Ancora, il Prof. __________, nella suo rapporto

peritale del 3 agosto 2006, ha

evidenziato che nell’assicurato “è mancato e manca anche ora,

l’atteggiamento psicologico idoneo per superare la condizione in cui è venuto a

trovarsi” (doc. 3-29 inc. LAINF) e che “nel reinserimento professionale

egli va aiutato psicologicamente” (doc. 3-30 inc. LAINF).

Il Prof. __________ ha ancora aggiunto che “si

tratta, per i pazienti in questa condizione, di trovare la strada

comportamentale, psicologica e professionale per convivere con una colonna

lombare la cui capacità, pur ridotta, non impedisce un’attività lavorativa congrua.

La condizione psicologica del signor RI 1, che lo ha portato a comportamenti

inopportuni, può influire negativamente in questo processo di chiarificazione e

di adattamento” (doc. 3-32 inc. LAINF).

Infine, nella decisione del 28 settembre 2007

emanata in ambito LAINF, l’Istituto assicuratore ha attribuito all’assicurato, prendendo

in considerazione esclusivamente i postumi infortunistici e senza tener conto

di altre eventuali patologie extra-infortunistiche, una rendita del 21%. Nella

citata decisione l’assicuratore infortuni ha infatti espressamente indicato che

“unicamente per quanto riguarda i postumi infortunistici alla schiena,

si può pretendere dal signor RI 1 che svolga un lavoro più leggero per tutto il

giorno”, aggiungendo che “disturbi di natura psicogena non sono da

mettere in relazione causale adeguata all’infortunio assicurato. Di

conseguenza, gli stessi non sono stati presi in considerazione per la

valutazione del grado di invalidità” (doc. VI bis pag. 2,

sottolineatura della redattrice).

A fronte

di quanto precede, questo Tribunale ritiene che l’aspetto psichico avrebbe

dovuto essere indagato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata.

Questa

soluzione si rivela tanto più indicata, se si considera anche un altro aspetto

totalmente ignorato dall’Ufficio AI.

Agli atti

figura infatti un certificato medico del 10 gennaio 2006 redatto dal dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e reumatologia, indirizzato al curante, dr. __________,

spec. FMH in medicina interna, nel quale lo specialista in reumatologia ha

posto la diagnosi di “sindrome da dolore cronico con carattere somatoforme

su lombalgia aspecifica con discopatie L4/L5 e L5/S1; stato dopo incidente sul

lavoro con contusione lombare il 30 agosto 2004; dolori all’avambraccio

sinistro; compromissione biopsicosociale; decondizionamento fisico con

soprappeso (BMI 28)”.

Il dr. __________ ha evidenziato:

"

(...)

Valutazione

Interpreto il quadro clinico nel contesto di una

sindrome da dolore cronico con caratteristiche somatoformi, sviluppatasi

nell'ambito di una lombalgia aspecifica indotta da un trauma relativamente

banale subito al lavoro con contusione lombare il 30.08.2004 senza conseguenze

oggettivabili. Sono state documentate discopatie L4/5 e L5/S1, vi è comunque

una discrepanza fra sintomi soggettivi e reperti oggettivabili. Il paziente

esprime i dolori con sofferenza senza aggravare intenzionalmente i sintomi, si

sveste senza problemi e si gira bene nel letto durante l'esame clinico. Non

riscontro segni deficitari radicolari nè limitazioni funzionali rilevanti.

L'asimmetria dei bicipiti è interpretabile nel

contesto della precedente attività lavorativa (buon trofismo specialmente a

destra) e eventualmente accentuata dall'ipoattività attuale (ipotrofia relativa

a sinistra), visti i dolori all'arto superiore sinistro.

Si è instaurato un discreto decondizionamento

fisico, il peso è aumentato (BMI 28).

Si è sviluppata un'importante compromissione

biopsicosociale. A tale proposito è verosimile che il trauma del 30.08.2004

abbia agito da catalizzatore di una sintomatologia di sofferenza più globale,

da una parte eventualmente nell'ambito della difficoltà di elaborazione dei due

lutti ma d'altra parte e forse più probabilmente, da ascrivere alle difficoltà

di gestione del nuovo mansionario dopo il cambiamento del posto di lavoro come

responsabile di un'unità di 13 operai.

PROCEDERE: ho

cercato di rendere plausibile al paziente le ipotesi descritte sopra circa l'eziologia

della sintomatologia algica.

Farmaci:

- Mephadolor

500.

mg: nel tentativo di utilizzare meno di 10 past./mese.

- Un

tentativo con antidepressivo a scopo antidolore sarebbe già stato effettuato ed

avrebbe causato un affaticamento aumentato. A dipendenza del decorso tale

opzione dovrà venir di nuovo rivalutata.

Fisioterapia: il

paziente dovrà essere istruito in esercizi di ginnastica da poi eseguire in

autotrattamento giornalmente a domicilio e regolarmente in palestra 1-2 volte

alla settimana con un piano progressivo dolce. Applicazioni di caldo

rilassante. Istruzioni in ergonomia del dorso.

Eviterei misure fisioterapeutiche passive

regolari.

Lavoro: penso che

sia utile un piano di reinserimento lavorativo prudente in ambiente protetto

(come ad esempio centro di riformazione AI), nel tentativo di trovare

un'attività adattata che non sovraccarichi troppo la schiena e soprattutto che

garantisca un mansionario adeguato alla formazione del paziente.

Altro: a

dipendenza dalle difficoltà di gestione psicologica della sindrome da dolore

cronico, bisognerà valutare regolarmente l'indicazione ad una presa a carico di

sostegno psicologico, benché ritengo che, colloqui regolari e motivazionali a

mò di psicoterapia del medico curante possano essere sufficienti, eventualmente

con contatti regolari con il collocatore.

Benché l'interpretazione biopsicosociale della

sintomatologia algica sembri plausibile per il paziente, e questo fatto fa ben

sperare circa un'evoluzione favorevole, la lunga estromissione dal ciclo del

lavoro rappresenta invece un fattore prognostico sfavorevole che giustifica in

questo giovane paziente ogni sforzo nel tentativo di un reinserimento

professionale che, a quanto sembra anamnesticamente, non sarebbe più possibile

presso la __________ (ev. ancora da verificare)." (Doc. 3-39+40 inc. LAINF)

Tale certificato, che pone la diagnosi di sindrome

da dolore cronico con caratteristiche somatoformi e in cui il medico indica

che, a seconda delle difficoltà di gestione psicologica della sindrome

da dolore cronico, bisognerà valutare regolarmente l'indicazione ad una presa

a carico di sostegno psicologico, non è stato preso in considerazione

dall’Ufficio AI, senza una motivazione (sottolineature della redattrice).

Pertanto,

nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________ (doc. 1-53

inc. LAINF), dal Prof. __________ (doc. 3-32 inc. LAINF), dai medici della

clinica di __________ di __________ (doc. 1-33 inc. LAINF) e dal dr. __________

(3-39+40 inc. LAINF) non è da escludere che effettivamente vi sia ora una

patologia extra-somatica rilevante.

Non

essendo tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci

interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti vanno

rinviati all’amministrazione (su questo tema, cfr. la STF I 556/06 del 13 settembre 2007), affinché

proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto

extra-somatico dell’assicurato e a stabilire se da tale profilo esiste un’inabilità

lavorativa.

In

particolare, l’UAI dovrà verificare in che misura trova applicazione la

giurisprudenza del TFA sulla sindrome da dolore somatoforme (cfr. consid. 2.5.).

Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale

invalidità dell’assicurato.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’amministrazione dovrà

inoltre versare all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ La

causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando

2.9..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster