32.2007.44
Non tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato sono state sufficientemente vagliate dall'UAI prima dell'emissione della decisione,in particolare con riferimento all'aspetto psichiatrico.Atti rin
18 ottobre 2007Italiano41 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.44
Data decisione, Autorità:
18.10.2007, TCA
Titolo:
Non tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato sono state sufficientemente vagliate dall'UAI prima dell'emissione della decisione,in particolare con riferimento all'aspetto psichiatrico.Atti rinviati per complemento istruttorio
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.44
cr/DC/sc
Lugano
18 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 dicembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, precedentemente attivo quale ferraiolo, nel mese di maggio 2005 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti con lo scopo di essere posto al beneficio di un
avviamento ad altra professione o di una rendita d’invalidità, a causa dei disturbi
derivanti da un infortunio del 30 agosto 2004 (doc. 2).
Quel caso
è stato assunto dalla __________, che ha regolarmente corrisposto le prestazioni
di legge.
Con
decisione del 15 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione dell’8
giugno 2005, l’Istituto assicuratore ha tuttavia dichiarato estinto il proprio
obbligo a prestazioni a far tempo dal 16 marzo 2005, dato che il dr. __________
e il dr. __________ hanno confermato che lo status quo sine è stato
raggiunto (doc. 3/59-63 inc. LAINF).
Con sentenza del 30 novembre 2005 (inc.
35.2005.76), il TCA ha annullato la decisione su opposizione e rinviato gli
atti all’assicuratore infortuni, ritenendo non sufficiente la documentazione
medica agli atti al fine di valutare se l’Istituto assicuratore abbia
correttamente o meno dichiarato estinto il diritto a prestazioni in ragione del
raggiungimento dello status quo sine, considerando indispensabili nuovi
accertamenti specialistici per stabilire quale ruolo attribuire all’infortunio
del 30 agosto 2004 rispetto alla patologia discale dell’interessato (doc.
3/42-53 inc. LAINF).
L’assicuratore, conformemente a quanto stabilito
dal TCA, ha quindi affidato una perizia neurochirurgica al Prof. dr. __________,
che ha reso il suo referto peritale il 3 agosto 2006.
Fatti
1.2. Esperiti gli
accertamenti del caso, con decisione del 22 dicembre 2006, l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Preso atto della documentazione acquisita agli atti medicalmente si
giustificano una totale inabilità lavorativa nella precedente attività ed una
completa abilità al lavoro in attività adeguate allo stato di salute (non
sollevare/portare/spostare pesi superiori ai 10 kg., non dover restare sempre
in piedi/seduto senza poter alternare le posizioni, non dover
anteflettere/ruotare il rachide specialmente da seduto).
Il caso è stato pertanto sottoposto al nostro consulente in integrazione
professionale il quale ha potuto procedere alle seguenti valutazioni:
Reddito da sano: fr. 54'990.-- (riferito al 2004).
Reddito da invalido: considerando una capacità di lavoro
residua del 100%, praticando una riduzione del 15% (per attività leggera e per
le limitazioni concernenti l'ergonomia), sulla base delle statistiche teoriche
RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in
base alla recente giurisprudenza e alle conseguenti disposizioni d'Ufficio)
risulta un reddito d'invalido di fr. 48'669.-- (riferito al 2004).
Il grado d'invalidità è quindi del 11.49%.
Visto il grado d'invalidità inferiore al 20% non ci sono i presupposti
assicurativi nè per l'applicazione di provvedimenti professionali nè tanto meno
per l'attribuzione di una rendita d'invalidità.
Di conseguenza l'assicurato può essere ritenuto adeguatamente e
direttamente reintegrabile in attività di tipo qualificato con una perdita
economica poco significativa.
Esempi di attività ancora esigibili, in considerazione delle limitazioni
descritte in sede medico-teorica, possono essere: l'autista/fattorino/addetto
alle consegne di merce leggera, il magazziniere (in contesti adeguati e nei
quali è previsto un uso prevalente del sollevatore), l'operaio nel settore industriale
(attività leggere di montaggio, assemblaggio, imballaggio), il custode/addetto
alla piccola manutenzione/sorveglianza di stabili, l'aiuto venditore.
L'assicurato potrebbe inoltre, in taluni contesti (l'attività è normalmente
svolta in posizione eretta), sfruttare la qualifica ottenuta in Svizzera di
programmatore CNC." (Doc. A)
1.3. Con
tempestivo ricorso del 29 gennaio 2007 RI 1, rappresentato dall’RA 1, ha
chiesto in via principale l’assegnazione di una rendita intera d’invalidità e,
in via subordinata, di essere posto al beneficio di una riqualifica
professionale.
Egli ha
sostanzialmente criticato le conclusioni dell’amministrazione, rilevando che, a
causa delle sue patologie lombari e psichiche, non è in grado di svolgere né la
sua precedente attività, né alcun altro tipo di impiego, osservando:
"
(...)
L'assicurato, di nazionalità __________, arriva
in Svizzera nel 1995. Dal 2004 lavora quale ferraiolo presso la Ditta __________,
__________, __________. In data 30.08.2004 subisce un infortunio sul cantiere
dove lavorava con conseguente incapacità lavorativa al 100%. Il caso è
regolarmente assunto dalla __________ la quale garantisce, oltre alla copertura
delle spese mediche, il versamento dell'indennità per perdita di guadagno nella
misura del 100% dal 30.08.2004 al 15.03.2005.
Successivamente la __________ conformandosi alla
sentenza 30.11.2005 di codesto Lodevole Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni, sottoponeva il signor RI 1 ad un accertamento neurochirurgico
presso il Professor __________, alla clinica __________ di __________ e viste
le conclusioni contenute nella perizia, con decisione 13.11.2006, prolungava il
diritto all'indennità fino al 31.08.2005, riservandosi l'assegnazione di
un'eventuale rendita dopo tale data.
Siccome la __________ che per primo ha assunto il
caso e pagato prestazioni non ha ancora emesso una decisione relativa ad una
rendita, ma ha prolungato le prestazioni d'indennità giornaliera, appare
opportuno attendere la decisione di detto Ente prima di stabilire il grado
d'invalidità. Se alle componenti infortunistiche si aggiungono altre patologie
risulta chiaro che la decisione AI non possa prescindere da dette
problematiche.
L'incapacità lavorativa perdura per oltre dodici
mesi, per questo motivo l'assicurato ha inoltrato domanda di prestazione
all'Ufficio AI.
Con la decisione impugnata detto Ufficio nega il
diritto ad una rendita d'invalidità ritenuta una residua capacità lavorativa del
88.51% in lavori leggeri.
Contro questa decisione il nostro assistito
insorge ritenendo che l'incapacità lavorativa vada ben oltre il 11.49%
stabilito dall'Ufficio AI.
Infatti, come risulta dalla perizia del Professor
__________, oltre alle limitazioni della patologia lombare derivanti
dall'infortunio 30.08.2004, si aggiungono quelle derivanti da una condizione
degenerativa iniziale pretraumatica, nonché da patologie psichiche che
impongono un blocco lavorativo parziale, secondo noi poco considerate
dall'Ufficio AI nella sua valutazione (a tale proposito si richiamano le
conclusioni del Prof. __________ contenute nella perizia trasmessa alla __________
in data 03.08.2006).
Data l'importanza di questa patologia s'invita
codesto Lodevole Tribunale ad acquisire agli atti l'intero incarto allestito
dalla __________; infortunio n. __________.
Considerato che la problematica a livello della
colonna vertebrale esclude qualsiasi attività lavorativa come quella svolta
fino al 30.08.2004 occorre valutare se l'assicurato è in grado di svolgere
lavori leggeri così come indicato nella decisione impugnata e di conseguenza
conseguire un reddito da invalido quantificato dall'Ufficio AI in Fr. 48'669.00
(Fr. 4'055.75 mensili).
Secondo il parere dei periti (cfr. rapporti Dr. __________,
spec. FMH in reumatologia c/o __________ oltre che di quello dei medici curanti
Dr.med. __________, medicina generale, __________, __________, Dr. __________
agli atti __________) il signor RI 1 può alzare pesi dal suolo e trasportare
pesi a corpo non superiori a 10 kg circa e non in forma ripetitiva.
Dovrebbe evitare movimenti ripetitivi di
flessione/estensione rispettivamente rotazione del tronco.
Lavori manuali sopra l'altezza della testa sono
esigibili solo in forma ridotta (ipertensione lombare).
Le posizioni statiche (seduto/in piedi)
dovrebbero essere interrotte al più tardi ogni ora circa.
Camminare su terreni sconnessi sarebbe da
evitare.
Appare quindi abbastanza evidente che se alle
patologie lombari aggiungiamo quelle psichiche le attività esigibili indicate
nella decisione del 25.10.2006 restano una pura chimera.
Trovare un posto di lavoro adatto a queste
condizioni, in un mercato del lavoro sempre più esigente come quello d'oggi,
risulta quasi impossibile. Lo prova il fatto che anche l'Ufficio Regionale di
collocamento di __________, al quale il signor RI 1 si è cautelativamente
annunciato in data 01.09.2005 ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 OADI, non è stato in
grado di trovargli un posto adeguato.
Ma anche se ci fosse riuscito, mai e poi mai
l'assicurato avrebbe potuto realizzare un reddito da invalido di fr. 48'669.00
(Fr. 4'088.75 al mese).
Per esempio, il salario minimo di un venditore
senza diploma, occupato al 100%, secondo il Contratto Normale di Lavoro in
vigore nel Canton Ticino, al 01.01.2005 era di Fr. 2'735.00 (con diploma Fr.
3'140.00). Lo stesso Signor RI 1 nel 2004 occupato presso la __________ di __________
(meccanica) senza limitazioni fisiche, percepiva un salario mensile di Fr.
3'860.00 (Fr. 46'320.00 annui). Altre esempi potrebbero essere quelli:
CCL degli autotrasportatori per il Cantone Ticino
che prevede un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 3'145.00 (Fr. 40'885.00
annui).
CCNL degli impiegati d'albergo e della
ristorazione (Contratto nazionale d'obbligatorietà generale) Fr. 2'835.00
mensili (35'437.00 annui) per il Canton Ticino è possibile una riduzione del
10%.
CCL per gli spedizionieri per il Canton Ticino
che prevede un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 2'789.00 (Fr. 36'257.00
annui).
CCL nel ramo delle metalcostruzioni che prevede
un salario minimo al 01.01.2005 di Fr. 3'440.00 (Fr. 44'720.00 annui).
Se a questi salari, già di per sè inferiori a
quanto indicato dall'Ufficio AI, applichiamo una riduzione anche minima come
stabilita da detto Ufficio del 15%, viene dimostrata l'impossibilità reale per
il signor RI 1 di conseguire il reddito indicato.
Per tutti i motivi sopra esposti riteniamo quindi
che la residua capacità lavorativa dopo il danno alla salute del signor RI 1
anche dopo il 01.09.2005 sia ben inferiore al 88.51%." (Doc. I)
1.4. L’UAI, in
risposta - dopo aver evidenziando che la capacità lavorativa dell’assicurato è
limitata unicamente dalla patologia lombare, debitamente peritata dal Prof. dr.
__________ - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 3
ottobre 2007 l’UAI ha trasmesso al TCA copia della decisione del 28 settembre
2007 con la quale l’assicuratore infortuni, sulla base agli accertamenti
eseguiti (dai quali emerge che l’interessato, per i soli postumi infortunistici
alla schiena, può svolgere a tempo pieno un lavoro leggero), ha assegnato
all’assicurato una rendita d’invalidità del 21% a decorrere dal 1° settembre
2005 (doc. VI/bis).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato ha diritto ad una riformazione
professionale o ad una rendita.
L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione
effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con
tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un
guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità
nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non
esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%:
DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione
professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique
VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e
STFA 1967 pag. 108).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. La nozione
di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF
(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,
anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,
addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un
uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il
TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario
dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per
evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente
il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i
propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno in modo totalmente indipendente da quanto già
deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle
differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000,
pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta
Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa
dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione
dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali,
in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado
d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se
fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
Per maggiori dettagli su questi aspetti cfr. la STF U 148/06 del 28 agosto 2007.
2.5. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I
148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra
sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03),
nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2,
destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF
130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un
disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a
determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa
suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul
mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF
102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V
298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in
casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una
comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
Considerandi
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,
nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il
disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Al
riguardo vedi pure D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di
attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29.
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha
evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte
ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso
la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri
qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12.
marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3
e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131.
V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole
discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
2.6
Nel caso in esame, nel
rapporto medico dell’11 agosto 2005 indirizzato all’Ufficio AI, il dr. __________,
spec. FMH in medicina generale, posta la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “ernia mediale distale C4-C5 con stenosi
secondarie del canale spinale e discopatia importante con protrusione discale a
base larga L5/S1 dal 30 agosto 2004” e quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
quella di “sospetta instabilità L4-L5”, dopo aver indicato che lo stato di
salute è stazionario, ha giudicato l’interessato inabile al lavoro al 100%
nella sua precedente attività di ferraiolo (dato che non può continuare a
sollevare materiale pesante), mentre è abile al 100% in un’attività più leggera
“dove non debba compiere continuamente lavori con flessione e rotazione del
dorso, possa cambiare posizione di frequente e non debba rimanere sempre nella
stessa posizione, non debba sollevare pesi sopra i 15 kg circa”, citando quali esempi di
attività esigibili quelle di magazziniere alle dette condizioni e forse quella
di aiuto giardiniere, indicando che occorrerà al riguardo una valutazione da
parte di un orientatore (doc. 10/2-3).
Nel suo
rapporto medico del 17 gennaio 2006 il dr. __________ del SMR, posta la
diagnosi principale di “sindrome lombare cronica L4-L5 con stenosi del canale
spinale e discopatia con protrusione discale su base larga L5/S1 (esacerbazione
dopo trauma del 30 agosto 2004)” e indicati quali limiti funzionali “non
sollevare/portare/spostare pesi superiori a 10 kg, non dover restare sempre in
piedi/seduto senza poter cambiare posizione al bisogno, non dover anteflettere/ruotare
il rachide specialmente da seduto”, ha osservato:
"
Manovale ferraiolo da ultimo: attività pesante
ergonomicamente.
Dopo l'infortunio a carico __________ e __________
l'Ato è stato giustamente riconosciuto inabile al 100% definitivamente dal medico
di fiducia dr. __________ 5.2005.
Per completezza prima di una decisione definitiva
leggendo gli atti sembra che l'Ato sia stato ricoverato a __________ nel 2005:
richiedere un rapporto d'uscita per poter accertare se ci siano evt. presenti
altre patologie." (Doc. 15-2)
2.7
In sede di ricorso
l’assicurato ha contestato di poter eseguire altre attività adeguate al suo
stato di salute, a causa delle sue patologie lombari e psichiche (quest’ultime
non valutate dall’amministrazione), senza apportare nuovi certificati medici.
Nelle sue annotazioni del 20 febbraio 2007 il dr.
__________ del SMR ha rilevato:
"
Dal punto di vista medico non posso condividere
l'indicazione che la perizia del prof. __________ abbia evidenziato ulteriori
patologie con influsso sulla capacità lavorativa, in particolare non è stata
riscontrata una problematica psichica di tipo invalidante (si parlava di
atteggiamento ...).
Pure da parte del curante non è mai stata
indicata la presenza di una problematica psichica con influsso sulla capacità
lavorativa.
In occasione della degenza __________ è stata
posta la diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione al lutto,
problematica che non è stata ritenuta bisognosa di cura specifica.
In conclusione l'attuale capacità lavorativa viene
limitata unicamente dalla patologia lombare che è stata debitamente peritata
dal prof. __________ / maggio-luglio 2006. Il prof. __________ è venuto alla
conclusione che la contusione del rachide ha aggravato uno stato di instabilità
vertebrale L4/5 e L5/S1 preesistenti con presenza di duplice ernia discale a
questi livelli.
Il caso quindi è stato nuovamente riconosciuto
dalla __________ la quale ha stabilito i limiti funzionali come elencati nella
visita __________ del 9.10.2006, limiti funzionali che sono quindi, in assenza
di altra patologia invalidante, conclusivi.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
Il paziente può sollevare e portare pesi medi 10
- 25 kg fino all'altezza dei
fianchi: talvolta.
Il paziente può sollevare e portare pesi pesanti
25.
- 45 kg fino all'altezza dei fianchi: di rado.
Il paziente può sollevare e portare pesi molto
pesanti > 45 kg fino
all'altezza dei fianchi: mai.
Il paziente può maneggiare attrezzi pesanti per
lavori o rozzi di officina o falegnameria: di rado.
Il paziente può maneggiare attrezzi molto pesanti
per lavori edili: di rado, mentre non ci sono limitazioni particolari per i
medio-leggeri.
Il paziente può assumere la posizione in piedi e
inclinata in avanti: talvolta.
Il paziente può flettere le ginocchia: posizione
inginocchiata: talvolta.
Il paziente può assumere la posizione di lunga
durata in piedi: talvolta.
Non ci sono problemi per la posizione seduta che
ha mantenuto tranquillamente durante la visita in Agenzia senza particolari
problemi.
Il paziente può camminare per lunghi tratti:
talvolta.
Il paziente può camminare su terreni accidentati:
di rado.
Il paziente può salire le scale: di rado.
Il paziente può salire le scale a pioli: di rado.
Un'attività adatta è sicuramente esigibile in
forma completa a partire dalla dimissione da __________, ossia 2.2005 mentre
l'attività abituale (ferraiolo) non risulta più esigibile da 8.2004."
(Doc. IV/bis)
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto
2006.
si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del
27.
settembre 2001).
2.9
Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di
salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della
documentazione medica agli atti, deve concludere che non tutte le patologie
dell’insorgente sono state sufficientemente vagliate e approfondite dall’amministrazione.
Da una
parte, infatti, il medico del SMR, dr. __________, conformemente a quanto
attestato dal curante, dr. __________ e rifacendosi, con riferimento alle
patologie lombari, a quanto valutato dal Prof. dr. __________, per conto
dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________, per conto della cassa malati e
a quanto stimato dai medici (dr__________ e dr. __________) della Clinica di __________
di __________, ha considerato l’interessato, affetto da sindrome lombare
cronica L4-L5 con stenosi del canale spinale e discopatia con protrusione
discale su base larga L5/S1, totalmente inabile al lavoro nella sua precedente
attività di ferraiolo, ma abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali.
Tali conclusioni sono state condivise da tutti i
medici interpellati (cfr. rapporto d’uscita del 7 febbraio 2005 relativo alla
degenza dal 3 gennaio 2005 al 1° febbraio 2005 presso la Clinica di __________
di __________ del dr. __________ e del dr. __________, doc. 17/2-4; rapporto
medico dell’11 maggio 2005 del dr. __________, doc. 1-11 inc. disoccupazione;
rapporto della visita medica __________ datato 7 marzo 2005 del dr. __________,
doc. 1-27 inc. LAINF; osservazioni del 31 maggio 2005 del dr. __________, doc.
1-8 inc. LAINF; rapporto peritale del 3 agosto 2006 del Prof. dr. __________,
doc. 3-29 inc. LAINF; rapporto del 31 ottobre 2006 del dr. __________, doc.
3-14 inc. LAINF) e possono essere fatte proprie dal TCA.
D’altra
parte, però, l’UAI, a fronte dei presunti problemi di tipo psichico invocati
dall’assicurato, ha omesso di compiere qualsivoglia tipo di accertamento
medico, al fine di valutare l’effettiva sussistenza o meno di tali disturbi e
il relativo eventuale influsso sulla capacità lavorativa.
Al
riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni del 20 febbraio 2007, si è
limitato ad osservare che la perizia del Prof. __________ non ha evidenziato
una problematica psichica di tipo invalidante; che nemmeno il curante ha
indicato la presenza di una problematica psichica con influsso sulla capacità
lavorativa e che in occasione della degenza a __________ è stata sì posta la
diagnosi di sindrome da disadattamento con reazione al lutto, ma che la stessa
non è stata ritenuta bisognosa di una cura specifica (doc. IV bis).
Queste osservazioni del medico SMR non possono
essere condivise da questo Tribunale.
Dalla documentazione agli atti non si può infatti
escludere, senza un complemento istruttorio, che l’assicurato presenti una
patologia psichiatrica.
Infatti, già in occasione della visita medica __________
del 2 novembre 2004 per conto dell’assicuratore LAINF il dr. __________, spec.
FMH in chirurgia, accanto alla diagnosi di “stato a due mesi dalla contusione
lombare con persistenza dei dolori”, aveva posto, quale diagnosi collaterale,
quella di “sospetto di problemi psicologici in seguito a traumi psichici
durante la guerra in __________” (doc. 1-53 inc. LAINF).
In seguito, nel rapporto della degenza dal 3
gennaio 2005 al 1° febbraio 2005, i medici della Clinica di __________ avevano
posto, oltre alla diagnosi di lombalgia specifica, quella di “sindrome da
disadattamento su lutto”, indicando al riguardo che “per quanto concerne
il quadro psicologico il signor RI 1 è stato visto dalla nostra consulente
psichiatra, dr.ssa __________, la quale ha notato una sindrome di
disadattamento con una reazione al lutto. Non consiglia nessun intervento
farmacologico visto che il paziente si ritiene competente nella gestione di
quanto vive” (doc. 1-34).
Ancora, il Prof. __________, nella suo rapporto
peritale del 3 agosto 2006, ha
evidenziato che nell’assicurato “è mancato e manca anche ora,
l’atteggiamento psicologico idoneo per superare la condizione in cui è venuto a
trovarsi” (doc. 3-29 inc. LAINF) e che “nel reinserimento professionale
egli va aiutato psicologicamente” (doc. 3-30 inc. LAINF).
Il Prof. __________ ha ancora aggiunto che “si
tratta, per i pazienti in questa condizione, di trovare la strada
comportamentale, psicologica e professionale per convivere con una colonna
lombare la cui capacità, pur ridotta, non impedisce un’attività lavorativa congrua.
La condizione psicologica del signor RI 1, che lo ha portato a comportamenti
inopportuni, può influire negativamente in questo processo di chiarificazione e
di adattamento” (doc. 3-32 inc. LAINF).
Infine, nella decisione del 28 settembre 2007
emanata in ambito LAINF, l’Istituto assicuratore ha attribuito all’assicurato, prendendo
in considerazione esclusivamente i postumi infortunistici e senza tener conto
di altre eventuali patologie extra-infortunistiche, una rendita del 21%. Nella
citata decisione l’assicuratore infortuni ha infatti espressamente indicato che
“unicamente per quanto riguarda i postumi infortunistici alla schiena,
si può pretendere dal signor RI 1 che svolga un lavoro più leggero per tutto il
giorno”, aggiungendo che “disturbi di natura psicogena non sono da
mettere in relazione causale adeguata all’infortunio assicurato. Di
conseguenza, gli stessi non sono stati presi in considerazione per la
valutazione del grado di invalidità” (doc. VI bis pag. 2,
sottolineatura della redattrice).
A fronte
di quanto precede, questo Tribunale ritiene che l’aspetto psichico avrebbe
dovuto essere indagato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata.
Questa
soluzione si rivela tanto più indicata, se si considera anche un altro aspetto
totalmente ignorato dall’Ufficio AI.
Agli atti
figura infatti un certificato medico del 10 gennaio 2006 redatto dal dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e reumatologia, indirizzato al curante, dr. __________,
spec. FMH in medicina interna, nel quale lo specialista in reumatologia ha
posto la diagnosi di “sindrome da dolore cronico con carattere somatoforme
su lombalgia aspecifica con discopatie L4/L5 e L5/S1; stato dopo incidente sul
lavoro con contusione lombare il 30 agosto 2004; dolori all’avambraccio
sinistro; compromissione biopsicosociale; decondizionamento fisico con
soprappeso (BMI 28)”.
Il dr. __________ ha evidenziato:
"
(...)
Valutazione
Interpreto il quadro clinico nel contesto di una
sindrome da dolore cronico con caratteristiche somatoformi, sviluppatasi
nell'ambito di una lombalgia aspecifica indotta da un trauma relativamente
banale subito al lavoro con contusione lombare il 30.08.2004 senza conseguenze
oggettivabili. Sono state documentate discopatie L4/5 e L5/S1, vi è comunque
una discrepanza fra sintomi soggettivi e reperti oggettivabili. Il paziente
esprime i dolori con sofferenza senza aggravare intenzionalmente i sintomi, si
sveste senza problemi e si gira bene nel letto durante l'esame clinico. Non
riscontro segni deficitari radicolari nè limitazioni funzionali rilevanti.
L'asimmetria dei bicipiti è interpretabile nel
contesto della precedente attività lavorativa (buon trofismo specialmente a
destra) e eventualmente accentuata dall'ipoattività attuale (ipotrofia relativa
a sinistra), visti i dolori all'arto superiore sinistro.
Si è instaurato un discreto decondizionamento
fisico, il peso è aumentato (BMI 28).
Si è sviluppata un'importante compromissione
biopsicosociale. A tale proposito è verosimile che il trauma del 30.08.2004
abbia agito da catalizzatore di una sintomatologia di sofferenza più globale,
da una parte eventualmente nell'ambito della difficoltà di elaborazione dei due
lutti ma d'altra parte e forse più probabilmente, da ascrivere alle difficoltà
di gestione del nuovo mansionario dopo il cambiamento del posto di lavoro come
responsabile di un'unità di 13 operai.
PROCEDERE: ho
cercato di rendere plausibile al paziente le ipotesi descritte sopra circa l'eziologia
della sintomatologia algica.
Farmaci:
- Mephadolor
500.
mg: nel tentativo di utilizzare meno di 10 past./mese.
- Un
tentativo con antidepressivo a scopo antidolore sarebbe già stato effettuato ed
avrebbe causato un affaticamento aumentato. A dipendenza del decorso tale
opzione dovrà venir di nuovo rivalutata.
Fisioterapia: il
paziente dovrà essere istruito in esercizi di ginnastica da poi eseguire in
autotrattamento giornalmente a domicilio e regolarmente in palestra 1-2 volte
alla settimana con un piano progressivo dolce. Applicazioni di caldo
rilassante. Istruzioni in ergonomia del dorso.
Eviterei misure fisioterapeutiche passive
regolari.
Lavoro: penso che
sia utile un piano di reinserimento lavorativo prudente in ambiente protetto
(come ad esempio centro di riformazione AI), nel tentativo di trovare
un'attività adattata che non sovraccarichi troppo la schiena e soprattutto che
garantisca un mansionario adeguato alla formazione del paziente.
Altro: a
dipendenza dalle difficoltà di gestione psicologica della sindrome da dolore
cronico, bisognerà valutare regolarmente l'indicazione ad una presa a carico di
sostegno psicologico, benché ritengo che, colloqui regolari e motivazionali a
mò di psicoterapia del medico curante possano essere sufficienti, eventualmente
con contatti regolari con il collocatore.
Benché l'interpretazione biopsicosociale della
sintomatologia algica sembri plausibile per il paziente, e questo fatto fa ben
sperare circa un'evoluzione favorevole, la lunga estromissione dal ciclo del
lavoro rappresenta invece un fattore prognostico sfavorevole che giustifica in
questo giovane paziente ogni sforzo nel tentativo di un reinserimento
professionale che, a quanto sembra anamnesticamente, non sarebbe più possibile
presso la __________ (ev. ancora da verificare)." (Doc. 3-39+40 inc. LAINF)
Tale certificato, che pone la diagnosi di sindrome
da dolore cronico con caratteristiche somatoformi e in cui il medico indica
che, a seconda delle difficoltà di gestione psicologica della sindrome
da dolore cronico, bisognerà valutare regolarmente l'indicazione ad una presa
a carico di sostegno psicologico, non è stato preso in considerazione
dall’Ufficio AI, senza una motivazione (sottolineature della redattrice).
Pertanto,
nel caso in esame, vista la situazione descritta dal dr. __________ (doc. 1-53
inc. LAINF), dal Prof. __________ (doc. 3-32 inc. LAINF), dai medici della
clinica di __________ di __________ (doc. 1-33 inc. LAINF) e dal dr. __________
(3-39+40 inc. LAINF) non è da escludere che effettivamente vi sia ora una
patologia extra-somatica rilevante.
Non
essendo tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci
interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti vanno
rinviati all’amministrazione (su questo tema, cfr. la STF I 556/06 del 13 settembre 2007), affinché
proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto
extra-somatico dell’assicurato e a stabilire se da tale profilo esiste un’inabilità
lavorativa.
In
particolare, l’UAI dovrà verificare in che misura trova applicazione la
giurisprudenza del TFA sulla sindrome da dolore somatoforme (cfr. consid. 2.5.).
Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale
invalidità dell’assicurato.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’amministrazione dovrà
inoltre versare all’assicurato fr. 800.-- a titolo di ripetibili
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ La
causa è rinviata all’UAI affinché proceda ai sensi del considerando
2.9..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’UAI
dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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