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Decisione

32.2007.46

Nozione d'invalidità nelle assicurazioni sociali. In casu, l'Ufficio AI a ragione si è discostato dalla precedente determinazione dei redditi eseguita dall'assicuratore LAINF per la fissazione del gra

13 febbraio 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 12 gennaio 2007, preavvisata

il 19 settembre 2006, l’Ufficio AI gli ha erogato rendita intera dal 1° maggio

2004 ed un quarto di rendita dal 1° maggio 2005, sulla base della seguente

motivazione:

"

Dalla documentazione

medica acquisita agli atti, così come da quella assicurativo - infortunistica,

risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le ha inizialmente

comportato una totale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno

quantificabile nella misura del 100% in ogni attività dal mese di maggio del

2003 al mese di febbraio del 2006. In effetti, da detto mese, fa stato un grado

di invalidità pari al massimo al 47%. Questi periodi di inabilità lucrativa le

aprono il diritto a prestazioni da parte dell'AI.

Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è

stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività di cuoco, per

contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal

danno alla salute, lei risulta abile nella misura del 100%, e ciò dal febbraio

2006.

Ciò nonostante confrontando il guadagno che lei avrebbe

potuto percepire oggigiorno senza il danno alla salute, ossia Fr. 81'400

all'anno, con quello che può raggiungere in attività adatte, vale a dire Fr. 43'516

annui, si ottiene un grado di invalidità massimo pari al 47%, o meglio come

dallo schema seguente.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 81'400.00

con invalidità CHF 43'516.00

Perdita di guadagno CHF 37'884.00 = Grado

d'invalidità 47%

Decidiamo pertanto:

In seguito alle osservazioni presentate al progetto di

decisione del 19.09.2006 si è risottoposto il dossier al nostro servizio di

integrazione. In data 29.11.2006 è avvenuto un incontro con il nostro

consulente: nel corso di tale colloquio l'assicurato ha escluso di poter

praticare le professioni indicate nel rapporto della consulente in integrazione

professionale agli atti. Tale incapacità non è però comprovata da oggettivi

rapporti medici, né dalle valutazioni dei nostri consulenti.

Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal

01.05.2004, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla

salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), sino al 30.04.2006, per 3 mesi dall'avvenuto

miglioramento (Art. 88 OAI), lei ha diritto alla rendita intera d'invalidità.

Successivamente, dal 01.05.2006, invece, le è riconosciuto il diritto al ¼ di

rendita AI.

Vista l'età non si entra nel merito di provvedimenti di

tipo professionale sottoforma di riqualifica; tuttavia, previa richiesta

scritta, si può valutare il diritto ad un'introduzione presso un nuovo datore

di lavoro (formazione "ad hoc"), qualora l'assicurato presenti una

valida proposta formativa e riesca a trovare un datore di lavoro disposto ad

assumerlo." (Doc. AI 33)

1.3. Contro

la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio

legale RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento

di una rendita intera dal 1° maggio 2004 e tre quarti di rendita dal 1° maggio

2006.

In

sostanza egli contesta l’esigibilità in attività adeguate, nonché il calcolo

del grado d’invalidità, rispettivamente i redditi di riferimento determinati

dall’Ufficio AI, chiedendo che siano invece utilizzati quelli fissati

dall’assicuratore LAINF.

1.4. Con

risposta di causa l’Ufficio AI ha invece proposto la reiezione del ricorso,

nonché la conferma della decisione contestata.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (il

diritto alla rendita è sorto il 1° maggio 2004) è realizzato antecendemente al

1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita

d’invalidità dal 1° maggio 2006, come stabilito nella decisione contestata, oppure

a tre quarti di rendita, come sostenuto nel ricorso.

Pacifico

è che l’assicurato dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006 ha diritto ad una

rendita intera, avendo presentato nel periodo maggio 2003 – febbraio 2006 un’incapacità

al lavoro in qualsiasi attività lucrativa, rispettivamente al guadagno, del

100%.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente

a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il

grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò

non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata

sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.5. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04;

STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005

nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA

del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella

causa T., I 299/03).

A

sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità

del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il

futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

p. 137).

2.6. La

nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in

materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione

della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore

sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale

ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con

riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto

unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo

per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente

il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i

propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V

128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti,

può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione

diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF

131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8

luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto

che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico

che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

Il

principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha

stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte

dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità

verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione

ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V

549).

In

una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una

diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli

infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al

guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007

nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).

2.7. Nel

caso in esame, il ricorrente ha contestato l’esistenza di una residua capacità

lavorativa in attività adeguate.

2.7.1. Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

Infine,

la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di

valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre

procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente,

questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del

lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al

summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un

potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere

l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa

delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua

esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di

adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da

versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del

rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003

nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).

2.7.2. Ritornando

al caso in esame, dalla perizia 2 dicembre 2005 del dr. __________, eseguita

per conto dell’assicurazione contro gli infortuni e fatta propria dall’Ufficio

AI (cfr. rapporto 22 maggio 2006 del SMR; doc. AI 20-1), si evince che:

"

A fronte dei postumi

infortunistici, il paziente è in grado di rimanere in stazione eretta; può

lavorare in stazione eretta o seduta, può salire e scendere le scale, può

lavorare in stazione accovacciata od assumere la stessa; queste manovre possono

essere anche eseguite in maniera ripetuta ma non oltre 4-5 volte a causa del

sovrappeso della persona. Vi è per contro la limitazione importante a livello

del cingolo omero-scapolare destro che determina limitazione alla

elevazione-abduzione oltre i 45° ed impedimento a portare pesi superiori il

chilogrammo; in posizione declive del braccio è possibile portare un peso

oscillante sui kg 4-5. E' sconsigliabile eseguire movimenti di rotazione

interna ed esterna anche in posizione dell'arto superiore declive. Tali

limitazioni rientrano esclusivamente nei postumi infortunistici.

Ne consegue che, a fronte di una occupazione possibile

ed esigibile, potrebbero entrare in considerazione mansioni di sorveglianza, controllo

di qualità di merce acquistata per le scorte di cucina, ordinazioni di merce,

sorveglianza di lavori di cucina." (Doc. AI 3)

Il

dr. __________ ha infine dichiarato l’assicurato abile al lavoro “nella misura

massima possibile” a partire dal 1° febbraio 2006.

Tenuto

conto delle limitazioni funzionali, nel rapporto 12 settembre 2006 la consulente

in integrazione professionale (in seguito: consulente) ha rilevato che:

"

Secondo la decisione di

chiusura della __________, l'A. potrebbe effettuare diverse mansioni, quali

lavori di tipo amministrativo, sorveglianza di lavori in cucina, controllo di

qualità, ordinazioni di merce, piccola cucina presso bar o rosticcerie ecc.

A queste attività si possono aggiungere lavori come

magazziniere di articoli non pesanti, venditore non qualificato, fattorino,

oppure operaio o addetto alla sorveglianza o al controllo merce senza sollevare

pesi." (Doc. 22)

Orbene,

non vi sono validi motivi per discostarsi dalla succitata valutazione. Se da

una parte le limitazioni fisiche dell’assicurato sono le conseguenze delle lesioni

della zona omero-scapolare, dall’altra, le professioni indicate dalla consulente

non necessitano il sollevamento di pesi importanti, come pure movimenti di

roteazione interna e esterna dell’arto.

Infine,

nel rapporto 29 novembre 2006 del collocatore si legge che:

"

Al momento sono state

escluse le professioni indicate nei rapporti contenuti nell'incarto, e cioè magazziniere

articoli non pesanti, venditore, fattorino e addetto alla sorveglianza.

Questo non per volontà dell'assicurato, ma si è

valutata la sua formazione, l'esperienza professionale, la situazione personale

e lo stato di salute attuale." (Doc. AI 31)

Effettivamente

quanto riportato sopra può apparire in contraddizione con la valutazione della

consulente. Tuttavia, come giustamente evidenziato nella risposta di causa,

nella nota 4 dicembre 2006 lo stesso collocatore ha spiegato il motivo del

mancato intervento del Servizio di collocamento, ossia:

"

Le professioni indicate

nel rapporto CIP (magazziniere articoli non pesanti, venditore, fattorino, addetto

alla sorveglianza) non sono state ritenute esigibili da parte dell'assicurato e

del suo patrocinatore, benché il collocatore, riferendosi ai precedenti

rapporti medici, avesse provato a legittimarne l'esigibilità.

Questo perché l'assicurato, formulando le proprie

osservazioni, non si ritiene in grado di svolgere le attività citate."

(Doc. AI 34)

Pertanto,

a mente di questa Corte, le professioni legate al settore dell’industria, in

cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure quelle

nel campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità

di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006

nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio

2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2) sono in casu da ritenere adeguate allo

stato di salute dell’assicurato.

Essendo

nato nel maggio 1949, al momento dell’emissione della decisione contestata (12

gennaio 2007) il ricorrente aveva quasi 58 anni. Ciò non toglie che gli restano ancora diversi anni

di attività nelle professioni sopra indicate (cfr. le STFA 4 aprile 2002, 26 maggio

2003 e 10 marzo 2003, citate al consid. 2.7.1, in cui

il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente

utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente

di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006

nella causa C.V, inc. 32.2005.107).

2.8. Per

quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, come verrà detto, a

ragione l’Ufficio AI si è discostato dal calcolo operato dall’assicuratore

LAINF, in particolare per quel che concerne il reddito da invalido (fr. 33'000.--).

2.8.1. Al

riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito

da invalido è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U

75/03, pubblicata in SVR 2007 UVG nr. 17 e del 5 settembre 2006 nella causa P.,

I 222/04).

Nel

caso di specie, nel rapporto finale 12 settembre 2006 la consulente (doc. AI 22)

ha determinato il reddito da invalido conformemente alla succitata giurisprudenza,

partendo dalle tabella TA1 relativa alle professione con

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, per giungere ad un

reddito di fr. 57'258.--. Tenuto conto delle condizioni particolari

dell’assicurato, la consulente ha infine proceduto ad una riduzione del reddito

da invalido del 24%, risultando di conseguenza un reddito con l’invalidità di

fr. 43'516.--.

Va

poi evidenziato che il dato di fr. 33'000.-- preso dall’assicuratore contro gli

infortuni è inferiore ai fr. 35'000.-- di reddito da invalido utilizzato

da questa Corte negli anni Novanta per la determinazione del grado d’incapacità

al guadagno, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul

mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi

di salute in attività leggere adeguate (fra le ultime cfr. STCA inedita 27

ottobre 1999 in re T.S.; 15 novembre 1999 in re F.P., 4 gennaio 2000 in re

M.K., SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11.), giurisprudenza corretta dal

TFA alla luce del DTF 126 V 75 (STFA 30 giugno 2000, I 411/98, consid. 5, più

volte confermata; cfr. anche STF del 2 maggio 2007, I 870/2005, consid. 7).

2.8.2. Quanto

al reddito da valido, nel citato rapporto 12 settembre 2006 la consulente lo ha

fissato in fr. 81'400.-- (dato del 2004), così come dichiarato dall’ex datore

di lavoro nel questionario dell’8 novembre 2004 (doc. AI 8-4).

2.8.3. Raffrontando

il reddito da valido di fr. 81'400.-- con quello ipotetico da

invalido di fr. 43'516.-- risulta un grado d’invalidità

del 47% (81'400 – 43'516 x 100 : 81'400), che

conferisce il diritto ad una mezza rendita. Allo stesso

risultato si giunge volendo partire da un reddito da valido di fr. 82'600.--

preso in considerazione dall’assicuratore LAINF (82'600 – 43'516 x 100 : 82'600 = 47%), come pure aggiornando i redditi di riferimento

al 2007, anno dell’emissione della decisione contestata.

Quindi,

nonostante nel caso in esame il danno alla salute sia esclusivamente di natura

infortunistica, l’amministrazione giustamente non ha ripreso il tasso

d’invalidità precedentemente stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni, non

avendo quest’ultimo determinato il reddito ipotetico da valido secondo la giurisprudenza

succitata. Vi è pertanto un valido motivo per discostarsi dalla decisione 31

marzo 2006 della __________ (cfr. consid. 2.6).

Tenuto

conto di quanto precede, rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera

ad un quarto dal 1° maggio 2006, ossia tre mesi (art. 88a cpv.1 OAI; cfr.

consid. 2.5) dopo il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato,

corrispondente al ripristino della piena capacità lavorativa in attività

adeguate (1° febbraio 2006) accertato dal dr. __________ (cfr. consid. 2.7.2). Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del

ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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