32.2007.46
Nozione d'invalidità nelle assicurazioni sociali. In casu, l'Ufficio AI a ragione si è discostato dalla precedente determinazione dei redditi eseguita dall'assicuratore LAINF per la fissazione del gra
13 febbraio 2008Italiano24 min
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Numero d'incarto:
32.2007.46
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, TCA
Titolo:
Nozione d'invalidità nelle assicurazioni sociali. In casu, l'Ufficio AI a ragione si è discostato dalla precedente determinazione dei redditi eseguita dall'assicuratore LAINF per la fissazione del grado d'invalidità
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INVALIDO O DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.46
BS/td
Lugano
13 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 gennaio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1949, precedentemente attivo quale cuoco, il 23 maggio 2003 è stato
vittima di una infortunio ed ha subito un trauma alla spalla. Il caso è stato assunto
dalla __________, agente quale assicuratore contro gli infortuni.
Sulla
base della perizia medica 2 dicembre 2005 del dr. __________, con decisione 31
marzo 2006 l’assicuratore LAINF ha riconosciuto, dopo raffronto dei redditi
(reddito senza invalidità: fr. 82'600.--; con invalidità: fr. 30'000.--), una
rendita d’invalidità del 60% dal 1° marzo 2003 (cfr. inc. LAINF in doc. AI
4-2).
1.2. Nell’ottobre
2004 l’assicurato ha introdotto una domanda di prestazioni AI per adulti.
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 12 gennaio 2007, preavvisata
il 19 settembre 2006, l’Ufficio AI gli ha erogato rendita intera dal 1° maggio
2004 ed un quarto di rendita dal 1° maggio 2005, sulla base della seguente
motivazione:
"
Dalla documentazione
medica acquisita agli atti, così come da quella assicurativo - infortunistica,
risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le ha inizialmente
comportato una totale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno
quantificabile nella misura del 100% in ogni attività dal mese di maggio del
2003 al mese di febbraio del 2006. In effetti, da detto mese, fa stato un grado
di invalidità pari al massimo al 47%. Questi periodi di inabilità lucrativa le
aprono il diritto a prestazioni da parte dell'AI.
Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è
stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale attività di cuoco, per
contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal
danno alla salute, lei risulta abile nella misura del 100%, e ciò dal febbraio
2006.
Ciò nonostante confrontando il guadagno che lei avrebbe
potuto percepire oggigiorno senza il danno alla salute, ossia Fr. 81'400
all'anno, con quello che può raggiungere in attività adatte, vale a dire Fr. 43'516
annui, si ottiene un grado di invalidità massimo pari al 47%, o meglio come
dallo schema seguente.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 81'400.00
con invalidità CHF 43'516.00
Perdita di guadagno CHF 37'884.00 = Grado
d'invalidità 47%
Decidiamo pertanto:
In seguito alle osservazioni presentate al progetto di
decisione del 19.09.2006 si è risottoposto il dossier al nostro servizio di
integrazione. In data 29.11.2006 è avvenuto un incontro con il nostro
consulente: nel corso di tale colloquio l'assicurato ha escluso di poter
praticare le professioni indicate nel rapporto della consulente in integrazione
professionale agli atti. Tale incapacità non è però comprovata da oggettivi
rapporti medici, né dalle valutazioni dei nostri consulenti.
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal
01.05.2004, ossia trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla
salute (art. 29 cpv. 1 lett. b OAI), sino al 30.04.2006, per 3 mesi dall'avvenuto
miglioramento (Art. 88 OAI), lei ha diritto alla rendita intera d'invalidità.
Successivamente, dal 01.05.2006, invece, le è riconosciuto il diritto al ¼ di
rendita AI.
Vista l'età non si entra nel merito di provvedimenti di
tipo professionale sottoforma di riqualifica; tuttavia, previa richiesta
scritta, si può valutare il diritto ad un'introduzione presso un nuovo datore
di lavoro (formazione "ad hoc"), qualora l'assicurato presenti una
valida proposta formativa e riesca a trovare un datore di lavoro disposto ad
assumerlo." (Doc. AI 33)
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dallo studio
legale RA 1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento
di una rendita intera dal 1° maggio 2004 e tre quarti di rendita dal 1° maggio
2006.
In
sostanza egli contesta l’esigibilità in attività adeguate, nonché il calcolo
del grado d’invalidità, rispettivamente i redditi di riferimento determinati
dall’Ufficio AI, chiedendo che siano invece utilizzati quelli fissati
dall’assicuratore LAINF.
1.4. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha invece proposto la reiezione del ricorso,
nonché la conferma della decisione contestata.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (il
diritto alla rendita è sorto il 1° maggio 2004) è realizzato antecendemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
d’invalidità dal 1° maggio 2006, come stabilito nella decisione contestata, oppure
a tre quarti di rendita, come sostenuto nel ricorso.
Pacifico
è che l’assicurato dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006 ha diritto ad una
rendita intera, avendo presentato nel periodo maggio 2003 – febbraio 2006 un’incapacità
al lavoro in qualsiasi attività lucrativa, rispettivamente al guadagno, del
100%.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il
grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04;
STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005
nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA
del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella
causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137).
2.6. La
nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in
materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione
della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore
sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale
ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con
riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto
unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo
per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori
apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente
il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i
propri accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V
128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti,
può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione
diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF
131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8
luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore
infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto
che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico
che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Il
principio del coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha
stabilito non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità
verso l’altro assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione
ad una decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V
549).
In
una recente sentenza, l’Alta Corte non ha tuttavia ritenuto di giungere ad una
diversa valutazione del grado d’invalidità tra assicurazione contro gli
infortuni e assicuratore per l’invalidità nella misura in cui l’incapacità al
guadagno trae origine dallo stesso danno alla salute (cfr. STF 4 ottobre 2007
nella causa B, I 789/06 e U 432/06, consid. 5).
2.7. Nel
caso in esame, il ricorrente ha contestato l’esistenza di una residua capacità
lavorativa in attività adeguate.
2.7.1. Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
Infine,
la giurisprudenza del TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di
valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre
procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente,
questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del
lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al
summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un
potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere
l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa
delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di
adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da
versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del
rapporto di lavoro (STFA 4 aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 26 maggio 2003
nella causa N., I 462/02; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02).
2.7.2. Ritornando
al caso in esame, dalla perizia 2 dicembre 2005 del dr. __________, eseguita
per conto dell’assicurazione contro gli infortuni e fatta propria dall’Ufficio
AI (cfr. rapporto 22 maggio 2006 del SMR; doc. AI 20-1), si evince che:
"
A fronte dei postumi
infortunistici, il paziente è in grado di rimanere in stazione eretta; può
lavorare in stazione eretta o seduta, può salire e scendere le scale, può
lavorare in stazione accovacciata od assumere la stessa; queste manovre possono
essere anche eseguite in maniera ripetuta ma non oltre 4-5 volte a causa del
sovrappeso della persona. Vi è per contro la limitazione importante a livello
del cingolo omero-scapolare destro che determina limitazione alla
elevazione-abduzione oltre i 45° ed impedimento a portare pesi superiori il
chilogrammo; in posizione declive del braccio è possibile portare un peso
oscillante sui kg 4-5. E' sconsigliabile eseguire movimenti di rotazione
interna ed esterna anche in posizione dell'arto superiore declive. Tali
limitazioni rientrano esclusivamente nei postumi infortunistici.
Ne consegue che, a fronte di una occupazione possibile
ed esigibile, potrebbero entrare in considerazione mansioni di sorveglianza, controllo
di qualità di merce acquistata per le scorte di cucina, ordinazioni di merce,
sorveglianza di lavori di cucina." (Doc. AI 3)
Il
dr. __________ ha infine dichiarato l’assicurato abile al lavoro “nella misura
massima possibile” a partire dal 1° febbraio 2006.
Tenuto
conto delle limitazioni funzionali, nel rapporto 12 settembre 2006 la consulente
in integrazione professionale (in seguito: consulente) ha rilevato che:
"
Secondo la decisione di
chiusura della __________, l'A. potrebbe effettuare diverse mansioni, quali
lavori di tipo amministrativo, sorveglianza di lavori in cucina, controllo di
qualità, ordinazioni di merce, piccola cucina presso bar o rosticcerie ecc.
A queste attività si possono aggiungere lavori come
magazziniere di articoli non pesanti, venditore non qualificato, fattorino,
oppure operaio o addetto alla sorveglianza o al controllo merce senza sollevare
pesi." (Doc. 22)
Orbene,
non vi sono validi motivi per discostarsi dalla succitata valutazione. Se da
una parte le limitazioni fisiche dell’assicurato sono le conseguenze delle lesioni
della zona omero-scapolare, dall’altra, le professioni indicate dalla consulente
non necessitano il sollevamento di pesi importanti, come pure movimenti di
roteazione interna e esterna dell’arto.
Infine,
nel rapporto 29 novembre 2006 del collocatore si legge che:
"
Al momento sono state
escluse le professioni indicate nei rapporti contenuti nell'incarto, e cioè magazziniere
articoli non pesanti, venditore, fattorino e addetto alla sorveglianza.
Questo non per volontà dell'assicurato, ma si è
valutata la sua formazione, l'esperienza professionale, la situazione personale
e lo stato di salute attuale." (Doc. AI 31)
Effettivamente
quanto riportato sopra può apparire in contraddizione con la valutazione della
consulente. Tuttavia, come giustamente evidenziato nella risposta di causa,
nella nota 4 dicembre 2006 lo stesso collocatore ha spiegato il motivo del
mancato intervento del Servizio di collocamento, ossia:
"
Le professioni indicate
nel rapporto CIP (magazziniere articoli non pesanti, venditore, fattorino, addetto
alla sorveglianza) non sono state ritenute esigibili da parte dell'assicurato e
del suo patrocinatore, benché il collocatore, riferendosi ai precedenti
rapporti medici, avesse provato a legittimarne l'esigibilità.
Questo perché l'assicurato, formulando le proprie
osservazioni, non si ritiene in grado di svolgere le attività citate."
(Doc. AI 34)
Pertanto,
a mente di questa Corte, le professioni legate al settore dell’industria, in
cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure quelle
nel campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006
nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio
2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2) sono in casu da ritenere adeguate allo
stato di salute dell’assicurato.
Essendo
nato nel maggio 1949, al momento dell’emissione della decisione contestata (12
gennaio 2007) il ricorrente aveva quasi 58 anni. Ciò non toglie che gli restano ancora diversi anni
di attività nelle professioni sopra indicate (cfr. le STFA 4 aprile 2002, 26 maggio
2003 e 10 marzo 2003, citate al consid. 2.7.1, in cui
il TFA ha ritenuto, alla luce delle circostanze concrete, siccome non più economicamente
utilizzabile la capacità lavorativa residua di un assicurato 62enne, rispettivamente
di un 61enne e di un 64enne; cfr. anche la STCA inedita del 17 gennaio 2006
nella causa C.V, inc. 32.2005.107).
2.8. Per
quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, come verrà detto, a
ragione l’Ufficio AI si è discostato dal calcolo operato dall’assicuratore
LAINF, in particolare per quel che concerne il reddito da invalido (fr. 33'000.--).
2.8.1. Al
riguardo, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, il reddito
da invalido è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U
75/03, pubblicata in SVR 2007 UVG nr. 17 e del 5 settembre 2006 nella causa P.,
I 222/04).
Nel
caso di specie, nel rapporto finale 12 settembre 2006 la consulente (doc. AI 22)
ha determinato il reddito da invalido conformemente alla succitata giurisprudenza,
partendo dalle tabella TA1 relativa alle professione con
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero, per giungere ad un
reddito di fr. 57'258.--. Tenuto conto delle condizioni particolari
dell’assicurato, la consulente ha infine proceduto ad una riduzione del reddito
da invalido del 24%, risultando di conseguenza un reddito con l’invalidità di
fr. 43'516.--.
Va
poi evidenziato che il dato di fr. 33'000.-- preso dall’assicuratore contro gli
infortuni è inferiore ai fr. 35'000.-- di reddito da invalido utilizzato
da questa Corte negli anni Novanta per la determinazione del grado d’incapacità
al guadagno, corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul
mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi
di salute in attività leggere adeguate (fra le ultime cfr. STCA inedita 27
ottobre 1999 in re T.S.; 15 novembre 1999 in re F.P., 4 gennaio 2000 in re
M.K., SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11.), giurisprudenza corretta dal
TFA alla luce del DTF 126 V 75 (STFA 30 giugno 2000, I 411/98, consid. 5, più
volte confermata; cfr. anche STF del 2 maggio 2007, I 870/2005, consid. 7).
2.8.2. Quanto
al reddito da valido, nel citato rapporto 12 settembre 2006 la consulente lo ha
fissato in fr. 81'400.-- (dato del 2004), così come dichiarato dall’ex datore
di lavoro nel questionario dell’8 novembre 2004 (doc. AI 8-4).
2.8.3. Raffrontando
il reddito da valido di fr. 81'400.-- con quello ipotetico da
invalido di fr. 43'516.-- risulta un grado d’invalidità
del 47% (81'400 – 43'516 x 100 : 81'400), che
conferisce il diritto ad una mezza rendita. Allo stesso
risultato si giunge volendo partire da un reddito da valido di fr. 82'600.--
preso in considerazione dall’assicuratore LAINF (82'600 – 43'516 x 100 : 82'600 = 47%), come pure aggiornando i redditi di riferimento
al 2007, anno dell’emissione della decisione contestata.
Quindi,
nonostante nel caso in esame il danno alla salute sia esclusivamente di natura
infortunistica, l’amministrazione giustamente non ha ripreso il tasso
d’invalidità precedentemente stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni, non
avendo quest’ultimo determinato il reddito ipotetico da valido secondo la giurisprudenza
succitata. Vi è pertanto un valido motivo per discostarsi dalla decisione 31
marzo 2006 della __________ (cfr. consid. 2.6).
Tenuto
conto di quanto precede, rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera
ad un quarto dal 1° maggio 2006, ossia tre mesi (art. 88a cpv.1 OAI; cfr.
consid. 2.5) dopo il miglioramento dello stato di salute dell’assicurato,
corrispondente al ripristino della piena capacità lavorativa in attività
adeguate (1° febbraio 2006) accertato dal dr. __________ (cfr. consid. 2.7.2). Ne
consegue che la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del
ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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