32.2007.47
Ricorso irricevibile in quanto tardivo.
6 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2007.47
Data decisione, Autorità:
06.02.2007, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile in quanto tardivo.
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
art. 38 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.47
rg/td
Lugano
6 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 1. febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 dicembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in
diritto
che - con
decisione 18 dicembre 2006 l'Ufficio AI, dopo aver esperito gli accertamenti
impostigli dal Tribunale canale delle assicurazioni con sentenza di rinvio 15 novembre
2005 e confermando il progetto di decisione 5 novembre 2006, ha negato a RI 1
il diritto a prestazioni assicurative (rendita/provvedimenti reintegrativi);
- contro
suddetta decisione l’assicurato - rappresentato dal-l’avv. RA 1 - s’aggrava
davanti allo scrivente Tribunale con ricorso “cautelativo” datato 1. febbraio
2007, consegnato alla posta il medesimo giorno e pervenuto al Tribunale il 2 febbraio
2007 (cfr. busta d'impostazione);
- in
Considerandi
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il
termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine
scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o
dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente
la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in
relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993
p. 117 consid. 3a);
- dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione
all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante
la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la
scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006
nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann,
in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);
- gli
atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di
questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1
PA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è
sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139
consid. 1);
- se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V
37.
consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, §
73.
Nr. 9, p. 479);
- nel
caso di specie la decisione 18 dicembre 2006 è stata notificata al rappresentante
dell’assicurato il 19 dicembre 2006 (cfr. ricorso, cfr. busta d’intimazione
prodotta con il gravame), quindi durante il periodo di sospensione stabilito
dall’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA;
- di
conseguenza il termine di 30 giorni per interporre ricorso ha iniziato a decorrere
il 2 gennaio 2007, giorno seguente la fine della sospensione, per scadere il giorno
di mercoledì 31 gennaio 2007. Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe
dovuto consegnare il gravame a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero;
- che
il ricorso, come visto, è stato consegnato alla posta soltanto il 1. febbraio
2007;
-
si deve quindi concludere che il gravame contro la decisione 18 dicembre 2006
dell'Ufficio AI è tardivo;
- conformemente
all’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la presente procedura
è soggetta a spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.
2.- Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente;
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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