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Decisione

32.2007.47

Ricorso irricevibile in quanto tardivo.

6 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

32.2007.47

Data decisione, Autorità:

06.02.2007, TCA

Titolo:

Ricorso irricevibile in quanto tardivo.

INTEMPESTIVITÀ

IRRICEVIBILITÀ

art. 38 LPGA

art. 60 LPGA

Raccomandata

Incarto n.

32.2007.47

rg/td

Lugano

6 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 1. febbraio 2007

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 dicembre 2006 emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato in fatto e in

diritto

che - con

decisione 18 dicembre 2006 l'Ufficio AI, dopo aver esperito gli accertamenti

impostigli dal Tribunale canale delle assicurazioni con sentenza di rinvio 15 novembre

2005 e confermando il progetto di decisione 5 novembre 2006, ha negato a RI 1

il diritto a prestazioni assicurative (rendita/provvedimenti reintegrativi);

- contro

suddetta decisione l’assicurato - rappresentato dal-l’avv. RA 1 - s’aggrava

davanti allo scrivente Tribunale con ricorso “cautelativo” datato 1. febbraio

2007, consegnato alla posta il medesimo giorno e pervenuto al Tribunale il 2 febbraio

2007 (cfr. busta d'impostazione);

- in

Considerandi

deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le

decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60

cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato

(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

- il

termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del

Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine

scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o

dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente

la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in

relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993

p. 117 consid. 3a);

- dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione

all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante

la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la

scadenza della sospensione (DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006

nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann,

in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s);

- gli

atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di

questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1

PA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto

notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è

sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139

consid. 1);

- se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V

37.

consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, §

73.

Nr. 9, p. 479);

- nel

caso di specie la decisione 18 dicembre 2006 è stata notificata al rappresentante

dell’assicurato il 19 dicembre 2006 (cfr. ricorso, cfr. busta d’intimazione

prodotta con il gravame), quindi durante il periodo di sospensione stabilito

dall’art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA;

- di

conseguenza il termine di 30 giorni per interporre ricorso ha iniziato a decorrere

il 2 gennaio 2007, giorno seguente la fine della sospensione, per scadere il giorno

di mercoledì 31 gennaio 2007. Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe

dovuto consegnare il gravame a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero;

- che

il ricorso, come visto, è stato consegnato alla posta soltanto il 1. febbraio

2007;

-

si deve quindi concludere che il gravame contro la decisione 18 dicembre 2006

dell'Ufficio AI è tardivo;

- conformemente

all’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la presente procedura

è soggetta a spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.

2.- Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente;

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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