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Decisione

32.2007.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base

degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva riconoscere all’assicurata il

diritto a una rendita intera dal 1. gennaio 2006.

La

dr.ssa __________, pur attestando un’inabilità lavorativa al 100% nell’attività

da ultimo esercitata dal 5 febbraio 2005 e l’impossibilità di svolgere altre

attività, ha precisato che per informazioni più approfondite bisognava consultare

il dr. __________ (doc. AI 12/1 e 12/4-5).

Il

dr. __________, dopo aver attestato un’inabilità lavorativa al 100% nell’ultima

attività esercitata dal 5 febbraio 2005, non si è espresso sulla capacità

lavorativa in altre attività e, ritenuto l’aneurisma contro-laterale sulla

biforcazione dell’arteria media sin., ha concluso che “(…) soltanto una volta

risolto questo problema […] si potrà definire la questione dal punto di vista

dell’AI. (…)” (doc. AI 10/3).

Il

dr. __________ e la dr.ssa __________, anche se l’hanno in cura solo dal mese

di dicembre 2005 e malgrado le seguenti constatazioni “(…) la paziente appare

lucida, orientata, collaborante. La mimica è spesso sofferente soprattutto

quando la Sig.ra PI 1 parla a lungo, infatti si stanca e le viene mal di testa.

Il tono dell’umore risulta deflesso, l’emotività labile. (…)” (doc. AI 28/2),

hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100% nell’ultima attività

esercitata dal gennaio 2005 e l’impossibilità di svolgere altre attività.

Ritenuta

la giurisprudenza federale valida per poter concludere circa l’esistenza di un

danno alla salute da un punto di vista psichiatrico (cfr. consid. 2.6 e 2.8) e

considerato il diverso parere espresso dal dr. __________ (cfr. consid. 2.7 e

doc. AI 42/2-5), a mente di questo Tribunale l’Ufficio AI non poteva concludere

con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di un grado di inabilità

lavorativa totale dal gennaio 2005 per il solo aspetto psichiatrico.

D’altra

parte, ritenuto che anche nel rapporto 22 giugno 2006 indirizzato alla dr.ssa __________

– rapporto concernente la degenza presso l’Ospedale __________ di __________

dal 23 maggio al 3 giugno 2006 e l’intervento chirurgico all’aneurisma a

sinistra (doc. AI 44/5-7) – il dr. __________ e il dr. __________, medico

assistente, non si sono espressi sulla capacità lavorativa, neppure è possibile

concludere se e da quando dal punto di vista neurochirurgico e neurologico vi è

stato un recupero completo.

Di

conseguenza, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti all’amministrazione perché, conformemente alla giurisprudenza citata

(cfr. consid. 2.8) e previo accertamento nell’ambito di una valutazione

pluridisciplinare della capacità lavorativa globale, provveda ad emettere una

nuova decisione.

Questo

si giustifica a maggiore ragione ritenuto che, anche il dr. __________, nelle

annotazioni 21 febbraio 2007 (doc. V/Bis allegato alla risposta 23 febbraio

2007), ha concluso che “(…) retrospettivamente la valutazione SMR era

affrettata ed il riconoscimento di una IL completa era in pratica da intendersi

fino al previsto intervento di clipping del secondo aneurisma, intervento

avvenuto con buon esito il 24.5.2006, quindi precedente alla decisione UAI. […]

Attualmente (1.2007) la curante dr.ssa __________ attesta ancora una IL del 50%

per stanchezza e residue cefalee. […] In considerazione del buon esito

dell’intervento di maggio 2006 una IL completa sicuramente non è più

giustificata. Il caso va rivalutato procedendo a valutazione peritale

neurologica e psichiatrica onde stabilire con precisione eventuali impedimenti

funzionali residui.”.

In

simili circostanze la richiesta dell’assicurata di essere sentita personalmente

è superata per il fatto che gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI

affinché, esperiti gli accertamenti medici specialistici necessari, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione 3 gennaio

2007 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come

indicato ai consid. 2.9.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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