32.2007.48
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28 gennaio 2008Italiano25 min
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Numero d'incarto:
32.2007.48
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, TCA
Titolo:
Visti i diversi pareri medici espressi non é possibile concludere per un'inabilità totale al lavoro per motivi psichiatrici. Neppure é possibile concludere se e quando vi é stato un recupero dal lato neurochirurgico e neurologico. Rinvio atti per nuovi accertamenti pluridisciplinari
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 7 cf. 1 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 59 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.48
FS
Lugano
28 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio
2007 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
PI 1
ritenuto, in
fatto
1.1. PI
1, classe __________, da ultimo attiva quale gerente, nel febbraio 2006 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…)
emorragia subaracnoidea acuta con rottura di un voluminoso aneurisma –
aneurisma speculare da operare – ipertensione resistente alla terapia – stato
depressivo (…)” (doc. AI 2/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 3 gennaio 2007 (doc. AI 43/1-6), preavvisata
con progetto 23 agosto 2006 (doc. AI 33/1-2), l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicura-ta il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2006 argomentando:
"
(…)
Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio
medico regionale dell’AI si evince che qualsiasi attività lavorativa è
proponibile in misura nulla dal gennaio 2005.
Fa quindi d’uopo concludere con un’inabilità come sopra
descritto, invalidità che apre il diritto a prestazioni AI dalla scadenza
dell’anno d’attesa dall’insorgenza del danno alla salute secondo l’art. 29 LAI.
(…)” (doc. AI 43/5)
1.3. Contro
questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale
–contestata la valutazione medica sostenendo che l’Ufficio AI a fronte dei
rapporti medici contrastanti non ha chiarito compiutamente i fatti – ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione
perché, previo accertamento peritale, renda una nuova decisione.
1.4. Con
la risposta di causa, rilevato che “(…) il 21 febbraio 2007 i medici
dell’assicurazione per l’invalidità hanno constatato che “retrospettivamente
la valutazione SMR era affrettata ed il riconoscimento di una IL completa era
in pratica da intendersi fino al previsto intervento di clipping del secondo
aneurisma, intervento avvenuto con buon esito il 24.5.2006, quindi precedente
alla decisione UAI”, concludendo: “in considerazione del buon esito
dell’intervento di maggio 2006 una IL completa sicuramente non è più
giustificata. Il caso va rivalutato procedendo a valutazione peritale
neurologica e psichiatrica onde stabilire con precisione eventuali impedimenti
funzionali residui” (…)”, l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli
atti al fine d’espletare i necessari accertamenti medici atti a definire i
diritti dell’assicurata.
1.5. Invitata
dal TCA a prendere posizione sul ricorso, quale parte interessata, con scritto 28
febbraio 2007 la signora PI 1 ha contestato le argomentazioni addotte dalla RI
1 osservando, in particolare, che:
"
(…) Nella difficoltà di
elaborare un pensiero scritto che richiede l’insieme di più situazioni in tempi
diversi Vi chiedo cortesemente di convocarmi per ogni ulteriore chiarimento,
ringrazio per la vostra comprensione, non senza manifestare la frustrazione che
provo nel non comprendere il meccanismo e dover lottare per un diritto che
sento legittimo da malattia non cercata e per la quale Vi prego voler
risparmiare alla mia già molto provata salute fisica e psichica, ulteriori
traumi. (…)” (doc. VI)
Questo
scritto è stato trasmesso alla RI 1 per presentare eventuali altri mezzi di
prova e all’Ufficio AI per una presa di posizione.
1.6. Con
scritto 2 aprile 2007 il TCA ha assegnato un nuovo termine alla RI 1 e alla
signora PI 1 per presentare osservazioni scritte, rispettivamente per
comunicare il loro accordo alla proposta di retrocedere gli atti all’Ufficio AI
al fine di procedere ad una nuova valutazione neurologica e psichiatrica.
Con
scritto 4 aprile 2007 la RI 1 ha comunicato al TCA che “(…) richiediamo che la
decisione 3 gennaio 2007 sia annullata e che sia eseguita una nuova perizia.”
(doc. X).
La
signora PI 1 è rimasta silente e alla stessa è stato trasmesso per conoscenza
lo scritto 4 aprile 2007 della RI 1.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica.
Ciò
è segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione
amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire prestazioni
(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al riguardo
l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un
altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche
a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici
dell’assicu-rato.”
Nel
caso in esame, si tratta di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha accordato
all’interessata una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1. gennaio
2006, come stabilito nella decisione impugnata, oppure se, secondo la tesi
della RI 1, l’amministrazione non ha accertato compiutamente l’aspetto medico.
L’esito
della presente vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo assicurativo
della RI 1, quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente ricorso.
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2006.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Nella
fattispecie, la dr.ssa __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico
15 febbraio 2006 (doc. AI 12/1-5) – poste le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “(…) stato dopo craniotomia a destra con clipping di aneurisma
rotturato alla biforcazione dell’arteria cerebrale destra il 05.02.2005 –
aneurisma non rotturato in M2 a sinistra (…)” (doc. AI 12/1) e attestata
un’inabilità al 100% nella sua precedente attività dal 5 febbraio 2005 – ha, in
particolare, osservato che “(…) non sono in grado di prevedere sia un rientro
nell’attività fino al 2005 praticata né per la durata né per la percentuale in
quanto tutta la situazione clinica è ancora sospesa vista la presenza di un
aneurisma non rotturato dal punto di vista cerebrale. Come già detto per
ulteriori informazioni più approfondite vi chiederei di rivolgervi al Professor
__________ neurochirurgo che la segue direttamente.” (doc. AI 12/5).
Il
dr. __________, Primario di neurochirurgia, nel rapporto medico 13 febbraio
2006 – poste le diagnosi note, attestata un’inca-pacità lavorativa nella sua precedente
attività del 100% dal 5 febbraio 2005 e ritenuto lo stato di salute suscettibile
di miglioramento – non si é espresso sulla capacità lavorativa in altre attività
e, in particolare, ha osservato che “(…) la signora verrà sottoposta ad un’investigazione
ed eventualmente ad un trattamento endovascolare nel Centro di Neuroradiologia
interventistica del __________ nella prima metà del marzo 2006. Nel caso in cui
questo trattamento non permettesse di risolvere la questione, occorrerebbe
sottoporla ad un intervento microchirurgico elettivo. E’ quindi soltanto una
volta risolto questo problema che si potrà definire la questione dal punto di
vista dell’AI. Nel caso in cui il problema dell’aneurisma venisse risolto con
un risultato identico a quello per l’aneurisma rotturato a ds, non vi sarebbero
ragioni per l’attribuzione di una rendita d’invalidità dal punto di vista neurochirurgico.
Vi preghiamo di contattarci nel giugno di quest’anno per definire meglio la
questione, alla luce delle nuove informazioni.” (doc. AI 10/3-4).
Il
dr. __________, Capo Servizio, e la dr.ssa __________, entrambidel Servizio
Psicosociale di __________, nel rapporto 24 febbraio 2006 (doc. AI 28/1-3) –
posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) rottura
aneurisma cerebrale a livello temporale dx – sindrome da disadattamento con
reazione mista ansioso depressiva ICD 10: F43.22 (…)” (doc. AI 28/1), attestata
un’inabilità al 100% nella sua precedente attività dal gennaio 2005, ritenuto
uno stato di salute stazionario e precisato che è in cura dal 13 dicembre 2005
– hanno espresso le seguenti constatazioni e prognosi: “(…) la paziente appare
lucida, orientata, collaborante. La mimica è spesso sofferente soprattutto
quando la Sig.ra PI 1 parla a lungo, infatti si stanca e le viene mal di testa.
Il tono dell’umore risulta deflesso, l’emotività labile. […] attualmente la
paziente è in terapia antidepressiva e viene vista settimanalmente dalla
sottoscritta. Si ritiene che una volta chiarito il procedere con l’altro
aneurisma, le sofferenze della paziente potranno essere alleviate anche se la
prognosi rimane sicuramente incerta. (…)” (doc. AI 28/2).
Fondandosi
sulle risultanze mediche appena riprodotte il dr. __________, medico SMR, nelle
annotazioni 14 agosto 2006 (doc. AI 32/1), ha espresso la seguente raccomandazione:
"
(…)
Diagnosi:
- Rottura di aneurisma cerebrale alla
biforcazione dell’arteria cerebri media destra (gennaio 2005)
- Craniotomia e clipping
- Aneurisma arteria cerebri media
sinistra, non otturato
- Sindrome da disadattamento con reazione
mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.22)
- Ipertensione arteriosa
- Prolasso della valvola mitralica con
lieve insufficienza mitralica
- Emicrania
- Stato dopo epatite virale B
Attività abituale: gerente di bar-pizzeria.
Inabile al lavoro in misura totale dal gennaio 2005.
Presa a carico specialistica psichiatrica presso l’SPS
di __________ dal dicembre 2005. Lo psichiatra curante riferisce inabilità
lavorativa totale per ogni attività, prognosi incerta.
Dal punto di vista neurochirurgico e neurologico
recupero completo. La capacità lavorativa è limitata unicamente dall’affezione
psichica.
Accertamenti in merito all’aneurisma ancora esistente
erano previsti per marzo 2006 presso il __________ a __________ con probabile
indicazione per un altro intervento neurochirurgico. Propogo di farci orientare
in merito, accordando un grado d’inabilità lavorativa del 100% con revisione
immediata.” (doc. AI 32/1)
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto 11 dicembre
2006 (doc. AI 42/2-5) – rapporto allegato alle osservazioni 28 dicembre 2006
della RI 1 al progetto di decisione 23 agosto 2006 (doc. AI 33/1 e 42/1) –, ha
concluso che:
"
(…)
Aus psychiatrischer Sicht ist die diagnose nicht klar:
Warum geht die Versicherte erst im Dezember 05 zur
Behandlung?
Es würde sich dann, nach so langer Zeit, nicht um eine
Anpassungsstörung handeln, sondern es wäre eine längere depressive Reaktion zu
erwarten, was, aus dem ziemlich unaufälligen Psychostatus zu schliessen, nicht
der Fall ist.
Ich erkenne aus dem wenig pathologischen Psychostatus
eine leichte, ängstlich gefärbte Depression.
Schlussfolgernd daraus ist die Arbeitsfähigkeit
zeitlich nicht eingeschränkt, die Leistungsfähigkeit ist wegen der Angst, der
Unsicherheit und Reizbarkeit um 40% vermindert; die Versicherte braucht etwas
Geduld von Seiten des Arbeitgebers, sie kann in Stosszeiten nicht voll belastet
werden.
In angepasster Tätigkeit (keine Führungsfunktion,
ruhiges Arbeitsklima) könnte sie zeitlich wie leistungsmässig ein volles Pensum
erfüllen.
(…)”
(doc. AI 42/5)
Con
decisione 3 gennaio 2007 (doc. AI 43/1-6) l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio 2006.
2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne
all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V
157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.9. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base
degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva riconoscere all’assicurata il
diritto a una rendita intera dal 1. gennaio 2006.
La
dr.ssa __________, pur attestando un’inabilità lavorativa al 100% nell’attività
da ultimo esercitata dal 5 febbraio 2005 e l’impossibilità di svolgere altre
attività, ha precisato che per informazioni più approfondite bisognava consultare
il dr. __________ (doc. AI 12/1 e 12/4-5).
Il
dr. __________, dopo aver attestato un’inabilità lavorativa al 100% nell’ultima
attività esercitata dal 5 febbraio 2005, non si è espresso sulla capacità
lavorativa in altre attività e, ritenuto l’aneurisma contro-laterale sulla
biforcazione dell’arteria media sin., ha concluso che “(…) soltanto una volta
risolto questo problema […] si potrà definire la questione dal punto di vista
dell’AI. (…)” (doc. AI 10/3).
Il
dr. __________ e la dr.ssa __________, anche se l’hanno in cura solo dal mese
di dicembre 2005 e malgrado le seguenti constatazioni “(…) la paziente appare
lucida, orientata, collaborante. La mimica è spesso sofferente soprattutto
quando la Sig.ra PI 1 parla a lungo, infatti si stanca e le viene mal di testa.
Il tono dell’umore risulta deflesso, l’emotività labile. (…)” (doc. AI 28/2),
hanno attestato un’incapacità lavorativa del 100% nell’ultima attività
esercitata dal gennaio 2005 e l’impossibilità di svolgere altre attività.
Ritenuta
la giurisprudenza federale valida per poter concludere circa l’esistenza di un
danno alla salute da un punto di vista psichiatrico (cfr. consid. 2.6 e 2.8) e
considerato il diverso parere espresso dal dr. __________ (cfr. consid. 2.7 e
doc. AI 42/2-5), a mente di questo Tribunale l’Ufficio AI non poteva concludere
con la sufficiente tranquillità per l’esistenza di un grado di inabilità
lavorativa totale dal gennaio 2005 per il solo aspetto psichiatrico.
D’altra
parte, ritenuto che anche nel rapporto 22 giugno 2006 indirizzato alla dr.ssa __________
– rapporto concernente la degenza presso l’Ospedale __________ di __________
dal 23 maggio al 3 giugno 2006 e l’intervento chirurgico all’aneurisma a
sinistra (doc. AI 44/5-7) – il dr. __________ e il dr. __________, medico
assistente, non si sono espressi sulla capacità lavorativa, neppure è possibile
concludere se e da quando dal punto di vista neurochirurgico e neurologico vi è
stato un recupero completo.
Di
conseguenza, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’amministrazione perché, conformemente alla giurisprudenza citata
(cfr. consid. 2.8) e previo accertamento nell’ambito di una valutazione
pluridisciplinare della capacità lavorativa globale, provveda ad emettere una
nuova decisione.
Questo
si giustifica a maggiore ragione ritenuto che, anche il dr. __________, nelle
annotazioni 21 febbraio 2007 (doc. V/Bis allegato alla risposta 23 febbraio
2007), ha concluso che “(…) retrospettivamente la valutazione SMR era
affrettata ed il riconoscimento di una IL completa era in pratica da intendersi
fino al previsto intervento di clipping del secondo aneurisma, intervento
avvenuto con buon esito il 24.5.2006, quindi precedente alla decisione UAI. […]
Attualmente (1.2007) la curante dr.ssa __________ attesta ancora una IL del 50%
per stanchezza e residue cefalee. […] In considerazione del buon esito
dell’intervento di maggio 2006 una IL completa sicuramente non è più
giustificata. Il caso va rivalutato procedendo a valutazione peritale
neurologica e psichiatrica onde stabilire con precisione eventuali impedimenti
funzionali residui.”.
In
simili circostanze la richiesta dell’assicurata di essere sentita personalmente
è superata per il fatto che gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI
affinché, esperiti gli accertamenti medici specialistici necessari, si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione 3 gennaio
2007 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come
indicato ai consid. 2.9.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
PI 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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