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Decisione

32.2007.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 ottobre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132

V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente

art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).

Nel

caso in esame dagli atti risulta che l’Ufficio AI, con scritto 18 gennaio 2005

con copia per conoscenza all’assicurato (doc. AI 55/1), ha trasmesso al dr. __________,

suo curante, l’intero incarto AI.

In

seguito l’CO 1, con scritto 2 ottobre 2006 (doc. AI 72/1), si è limitato a

chiedere informazioni circa lo stato della pratica. Ci si potrebbe pertanto

chiedere se mai vi è stata una lesione del diritto di essere sentito. In ogni

caso, il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha potuto

prendere visione dell’incarto AI completo e inoltrare le proprie osservazioni

in merito innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo

(cfr. consid. 1.5).

L’eventuale

violazione del diritto di essere sentito sotto questo aspetto è dunque stata

sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere

sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad

esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390).

2.4. Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

Secondo

l’art. 12 OPGA l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente.

Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. Se intende

modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la

possibilità di ritirare l’opposizione.

Chiamato

a pronunciarsi in un caso in cui – dopo che, a seguito di un’opposizione 11

dicembre 2003 contro la decisione 11 novembre 2003 che gli riconosceva il

diritto a un quarto di rendita dal 1. ottobre 2002, l’amministrazione aveva

emesso una decisione di riesame, confermata con decisione su opposizione, con

la quale ha soppresso il diritto al quarto di rendita e una decisione su

opposizione con la quale ha dichiarato evasa l’opposizione 11 dicembre 2003 in

quanto priva di oggetto – il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso,

annullato le decisioni su opposizione e la decisione di riesame e trasmesso gli

atti all’Ufficio AI affinché desse all’assicurato la possibilità di ritirare

l’opposizione 11 dicembre 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza pubblicata in DTF 131

V 414 = SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129, ha stabilito che l’art. 12 OPGA sancisce

l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore

non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente

peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) ma deve ugualmente renderlo

attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo

d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare

all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo

procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare

o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una

reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta

opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione

appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.

Contestualmente

l’Alta Corte ha precisato che:

"

(…)

2. Im hier zu beurteilenden Fall ist die IV-Stelle in

unmittelbar hievor beschriebener, Art. 12 Abs. 2 ATSV und den Anspruch des

Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör verletzender Weise vorgegangen. Dies

wurde vom kantonalen Gericht mit dem angefochtenen Entscheid in zutreffender

Weise korrigiert. Der Klarheit halber ist beizufügen: Zieht der Versicherte

seine Einsprache zurück, bleibt es zumindest zunächst bei der mit der

ursprünglichen Rentenverfügung zugesprochenen Viertels-Invalidenrente ab 1.

Oktober 2002. Der IV-Stelle steht es indessen frei, im Anschluss an einen Einspracherückzug

auf die materiell richterlich unbeurteilt gebliebene Verfügung zu Lasten des

Versicherten zurückzukommen, allerdings nur nach Massgabe der nunmehr in Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG

verankerten Rückkommenstitel (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). In diesen

Fällen könnte der Eingriff in das Rentenverhältnis grundsätzlich nur mit

Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV).

(…)"

Nel

caso concreto l’Ufficio AI, con decisione 24 novembre 2004

(doc. AI 46/1-3 e 49/1-2), ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita

per un grado d’invalidità del 46% dal 1. luglio 2001.

A

seguito dell’opposizione 23 dicembre 2004 interposta dall’assicurato (doc. AI

50/1), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 20 novembre

2006 (doc. AI 87/1-6), ha accolto parzialmente l’opposizione e riconosciuto il

diritto a un quarto di rendita dal 1. luglio 2001 al 31 luglio 2004, a una

rendita intera dal 1. agosto 2004 al 30 novembre 2005 e a un quarto di rendita

dal 1. dicembre 2005 al 31 dicembre 2006.

Dunque,

con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI, anche se da una parte gli ha

riconosciuto una rendita intera limitata nel tempo, dall’altra, ha soppresso il

diritto ad un quarto di rendita con effetto al 31 dicembre 2006.

In

simili condizioni, nonostante nella Comunicazione 25 ottobre 2006 il

funzionario __________ sostenga il contrario (doc. AI 76/1), anche nel presente

caso, analogamente alla giurisprudenza federale appena sopra esposta, vi è da

concludere che l’Ufficio AI ha leso il diritto di essere sentito

dell’assicurato non segnalandogli il rischio di un incombente

peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) e rendendolo attento

della possibilità di ritirare l'opposizione.

2.5. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto accolto, la decisione

impugnata annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché dia la

possibilità all’assicurato di ritirare l’opposi-zione 23 dicembre 2004

interposta contro la decisione 24 novembre 2004.

Va

qui ancora indicato che se l’assicurato ritira l’opposizione 23 dicembre 2004

resta valida la decisione 24 novembre 2004 che gli ha riconosciuto il diritto

ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2001.

All’Ufficio

AI resta comunque sempre la possibilità di modificare la decisione di rendita

in via di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA e/o in via di

revisione/riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 LPGA.

2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché

proceda come indicato al consid. 2.5.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI

verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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