32.2007.5
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24 ottobre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2007.5
Data decisione, Autorità:
24.10.2007, TCA
Titolo:
Oggetto
della decisione: salvo eccezioni previste dalla legge il TCA può entrare nel merito solo in presenza di una decisione su opposizione. Se intende procedere a una reformatio in peius l'Ufficio AI deve segnalarlo all'A. rendendolo attento circa la possibilità di ritirare l'opposizione
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
REFORMATIO IN PEIUS
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 12 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.5
fs
Lugano
24 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo quale muratore minatore presso la __________
di __________ (doc. AI 13/1-3 e 20/2), nel novembre 2001 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) affezioni ai
polmoni note dal 1993 (malattia professionale __________), dolori emicostato
destro e alla colonna dorso-lom-bare, disturbi allo stomaco e agli intestini,
nervi (…)” (doc. AI 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica
a cura del dr. __________, l’Ufficio AI, con decisione 24 novembre 2004 (doc.
AI 46/1-3 e 49/1-2), ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita per un
grado d’invalidità del 46% dal 1. luglio 2001.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, con scritto 23 dicembre
2004 e complemento 16 giugno 2005 (doc. AI 50/1 e 61/1), ha interposto
opposizione.
L’Ufficio
AI, con decisione su opposizione 20 novembre 2006 (doc. AI 87/1-6), ha accolto
parzialmente l’opposizione e riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal
1. luglio 2001 al 31 luglio 2004, a una rendita intera dal 1. agosto 2004 al 30
novembre 2005 e a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005 al 31 dicembre
2006.
Delle
argomentazioni sviluppate dall’amministrazione si dirà, se necessario, nel
merito.
1.3. Contro
la decisione su opposizione, sempre tramite l’RA 1, l’assicurato ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata una lesione del diritto
di essere sentito (non essendogli state sottoposte le risultanze degli accertamenti
medici e economici non avrebbe potuto motivare compiutamente) e puntualizzato
che “(…) si fa pure rilevare che nella possibilità di una “reformatio in pejo”
l’istituto delle assicurazioni sociali avrebbe dovuto informare l’assicurato dandogli
la possibilità di ritirare il ricorso (…)” – ha postulato il diritto a una
rendita intera dal novembre 2002 con le relative rendite completive per moglie
e figli.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, in
particolare, ha puntualizzato che:
"
(…)
In merito al diritto di essere sentito, lo scrivente
Ufficio rileva che parte ricorrente ha potuto esprimersi sia in fase di
opposizione, sia nella presente fase ricorsuale dinanzi al lodevole TCA, il
quale gode di pieno potere cognitivo. Pertanto, potendo parte ricorrente
esprimere le proprie considerazioni in merito alla propria causa, un’eventuale
violazione del diritto di essere sentito risulta essere sanata.
In merito alla censura concernente la “reformatio in
peius” la medesima è già stata vagliata dallo scrivente Ufficio all’interno
dell’annotazione all’incarto 25 ottobre 2006 (doc. AI n. 76).
(…)” (doc. V, pag. 2)
1.5. Il
12 luglio 2007 il TCA ha scritto al rappresentante dell’assi-curato una lettera
del seguente tenore:
"
(…)
con la presente vi rendiamo attenti, come peraltro a
voi noto, che l'incarto completo, prodotto da controparte con la risposta di
causa, concernente il vostro assistito già dal 9 febbraio 2007 si trova presso
questo Tribunale e può essere da voi visionato.
Con la presente vi assegniamo pertanto un termine di 10
giorni per visionare l'incarto AI presso la cancelleria del TCA (negli
usuali orari d'ufficio) e per presentare osservazioni scritte.
(…)” (doc. VII)
Con
lettera 24 settembre 2007 il rappresentante dell’assicura-to ha osservato:
"
(…)
abbiamo preso visione dell’incarto a margine e con la
presente ci riconfermiamo nelle osservazioni ricorsuali in modo particolare
abbiamo potuto verificare che già al momento dell’inoltro della domanda in data
15.11.2001 si faceva mensione di uno stato ansioso depressivo (Cfr. 37.1).
Orbene detta patologia a nostro avviso non è stata
sufficientemente presa in considerazione nell’esame dell’abilità lavorativa del
signor RI 1 tenuto conto che per le altre affezioni è sempre in cura del Dott. __________
di __________, mentre che per la problematica psichiatrica fa capo al servizio
psicosociale in Via __________ di __________.
(…)” (doc. X)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del
21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
2.2. Oggetto
del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione 20
novembre 2006 – che ha riconosciuto all’assicurato il diritto a un quarto di
rendita dal 1. luglio 2001 al 31 luglio 2004, a una rendita intera dal 1. agosto
2004 al 30 novembre 2005 e a un quarto di rendita dal 1.dicembre 2005 al 31
dicembre 2006 – è conforme o meno alla legislazione federale.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,
consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Al
riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una
decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa
contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella
susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una
concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione
coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura
amministrativa (DTF 130 V 389).
Inoltre,
salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla legge, il TCA può
entrare nel merito del ricorso solo in presenza di una decisione su opposizione
(SVR 2005 AHV Nr. 9).
Di
conseguenza, relativamente alla richiesta ricorsuale di voler riconoscere le
relative rendite completive per moglie e figli, il gravame deve essere
dichiarato irricevibile.
Al
riguardo va qui evidenziato che l’amministrazione, con scritto 27 dicembre 2004
(doc. AI 52/1-2), aveva già risposto che:
"
(…)
- per quanto attiene alle rendite
completive le facciamo presente che in data 24.02.2005/15.7.2004/22.08.2004 le
avevamo chiesto, rispettivamente sollecitato una documentazione riguardante la
mezza rendita, quale caso di rigore, rispettivamente le abbiamo chiesto:
a) se la moglie ha sempre risieduto all’estero;
b) per il figlio __________ doveva inviarci
un certificato d’esistenza in vita dello stesso rilasciato dalle competenti
autorità estere, su cui si possa rilevare anche l’esatto indirizzo,
rispettivamente motivare gli studi dello stesso dal 18’esimo anno d’età in
avanti, con una dichiarazione rilasciata dalla scuola attestante la frequenza
alla stessa (data d’inizio e fine degli studi).
Considerato che al riguardo non è mai pervenuta alcuna
risposta, le abbiamo calcolato la prestazione che la concerne con il quarto di
rendita, tralasciando eventuali bonifici per compiti educativi, rispettivamente
senza accordare la rendita completava.
(…)” (doc. AI 52/1)
2.3. L’assicurato
ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito in quanto non avrebbe
potuto argomentare compiutamente ritenuto che l’esito degli accertamenti medici
ed economici esperiti dall’Ufficio AI non gli è stato sottoposto.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
Fatti
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132
V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel
caso in esame dagli atti risulta che l’Ufficio AI, con scritto 18 gennaio 2005
con copia per conoscenza all’assicurato (doc. AI 55/1), ha trasmesso al dr. __________,
suo curante, l’intero incarto AI.
In
seguito l’CO 1, con scritto 2 ottobre 2006 (doc. AI 72/1), si è limitato a
chiedere informazioni circa lo stato della pratica. Ci si potrebbe pertanto
chiedere se mai vi è stata una lesione del diritto di essere sentito. In ogni
caso, il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha potuto
prendere visione dell’incarto AI completo e inoltrare le proprie osservazioni
in merito innanzi a un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo
(cfr. consid. 1.5).
L’eventuale
violazione del diritto di essere sentito sotto questo aspetto è dunque stata
sanata in questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere
sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad
esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390).
2.4. Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Secondo
l’art. 12 OPGA l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente.
Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. Se intende
modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la
possibilità di ritirare l’opposizione.
Chiamato
a pronunciarsi in un caso in cui – dopo che, a seguito di un’opposizione 11
dicembre 2003 contro la decisione 11 novembre 2003 che gli riconosceva il
diritto a un quarto di rendita dal 1. ottobre 2002, l’amministrazione aveva
emesso una decisione di riesame, confermata con decisione su opposizione, con
la quale ha soppresso il diritto al quarto di rendita e una decisione su
opposizione con la quale ha dichiarato evasa l’opposizione 11 dicembre 2003 in
quanto priva di oggetto – il Tribunale cantonale aveva accolto il ricorso,
annullato le decisioni su opposizione e la decisione di riesame e trasmesso gli
atti all’Ufficio AI affinché desse all’assicurato la possibilità di ritirare
l’opposizione 11 dicembre 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza pubblicata in DTF 131
V 414 = SVR 2006 IV Nr. 35 pag. 129, ha stabilito che l’art. 12 OPGA sancisce
l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore
non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente
peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) ma deve ugualmente renderlo
attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo
d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare
all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo
procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare
o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una
reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta
opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione
appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.
Contestualmente
l’Alta Corte ha precisato che:
"
(…)
2. Im hier zu beurteilenden Fall ist die IV-Stelle in
unmittelbar hievor beschriebener, Art. 12 Abs. 2 ATSV und den Anspruch des
Beschwerdegegners auf rechtliches Gehör verletzender Weise vorgegangen. Dies
wurde vom kantonalen Gericht mit dem angefochtenen Entscheid in zutreffender
Weise korrigiert. Der Klarheit halber ist beizufügen: Zieht der Versicherte
seine Einsprache zurück, bleibt es zumindest zunächst bei der mit der
ursprünglichen Rentenverfügung zugesprochenen Viertels-Invalidenrente ab 1.
Oktober 2002. Der IV-Stelle steht es indessen frei, im Anschluss an einen Einspracherückzug
auf die materiell richterlich unbeurteilt gebliebene Verfügung zu Lasten des
Versicherten zurückzukommen, allerdings nur nach Massgabe der nunmehr in Art. 53 Abs. 1 und 2 ATSG
verankerten Rückkommenstitel (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). In diesen
Fällen könnte der Eingriff in das Rentenverhältnis grundsätzlich nur mit
Wirkung ex nunc et pro futuro erfolgen (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV).
(…)"
Nel
caso concreto l’Ufficio AI, con decisione 24 novembre 2004
(doc. AI 46/1-3 e 49/1-2), ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita
per un grado d’invalidità del 46% dal 1. luglio 2001.
A
seguito dell’opposizione 23 dicembre 2004 interposta dall’assicurato (doc. AI
50/1), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 20 novembre
2006 (doc. AI 87/1-6), ha accolto parzialmente l’opposizione e riconosciuto il
diritto a un quarto di rendita dal 1. luglio 2001 al 31 luglio 2004, a una
rendita intera dal 1. agosto 2004 al 30 novembre 2005 e a un quarto di rendita
dal 1. dicembre 2005 al 31 dicembre 2006.
Dunque,
con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI, anche se da una parte gli ha
riconosciuto una rendita intera limitata nel tempo, dall’altra, ha soppresso il
diritto ad un quarto di rendita con effetto al 31 dicembre 2006.
In
simili condizioni, nonostante nella Comunicazione 25 ottobre 2006 il
funzionario __________ sostenga il contrario (doc. AI 76/1), anche nel presente
caso, analogamente alla giurisprudenza federale appena sopra esposta, vi è da
concludere che l’Ufficio AI ha leso il diritto di essere sentito
dell’assicurato non segnalandogli il rischio di un incombente
peggioramento della sua posizione (reformatio in peius) e rendendolo attento
della possibilità di ritirare l'opposizione.
2.5. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto accolto, la decisione
impugnata annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché dia la
possibilità all’assicurato di ritirare l’opposi-zione 23 dicembre 2004
interposta contro la decisione 24 novembre 2004.
Va
qui ancora indicato che se l’assicurato ritira l’opposizione 23 dicembre 2004
resta valida la decisione 24 novembre 2004 che gli ha riconosciuto il diritto
ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2001.
All’Ufficio
AI resta comunque sempre la possibilità di modificare la decisione di rendita
in via di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA e/o in via di
revisione/riconsiderazione ai sensi dell’art. 53 LPGA.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti retrocessi all’Ufficio AI affinché
proceda come indicato al consid. 2.5.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI
verserà all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa)
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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