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Decisione

32.2007.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 febbraio 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

di ricorso, “(…) in particolare, il mio medico curante, Dott. __________, mi ha

confermato di aver rivisto la posizione che aveva assunto nei confronti della

mia capacità lavorativa residua. Mi ha infatti visitato in data 24 gennaio 2007

confermando la mia incapacità lavorativa totale. (…)” (doc. I).

Va

qui ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato

presentava una incapacità lavorativa del 50% in un’attività con mansioni

leggere.

2.8. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nelle motivazioni

della decisione 14 dicembre 2006, l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto finale

3 luglio 2006 del consulente in integrazione professionale e sulla tabella

allestita il 26 luglio 2006 (doc. AI 21/1-3 e 22/1-2), ha concluso che, ritenuta

una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dall’ottobre 2005 e

applicati i dati statistici nazionali della Tabella TA1 con una deduzione globale

del 13%, la capacità di guadagno residua è del 49.76%, ciò che giustificherebbe

il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2006.

Nel suo rapporto

finale 14 dicembre 2006 (doc. AI 21/1-3) il consulente in integrazione

professionale ha indicato:

"

(...)

Stato

di salute - danno alla salute e

relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Sulla base del rapporto della Drssa __________ del 13

giugno 2006 risulta che l'A. presenta dispnea sotto sforzo, stanchezza

diurna, limitazioni nel porto di pesi (solo pesi leggeri), non può camminare

su lunghe distanze o in salita. Il signor RI 1 risulta essere inabile al 100%

per quelle attività con mansioni pesanti mentre è abile nella misura del 50%

(intesa come riduzione di rendimento) in attività con mansioni leggere da

dicembre 2005.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata,

mansioni, specializzazioni, retribuzioni

L'A. presenta una scolarità della terza media e

nessuna formazione professionale. Dal 1966 al 1994 il signor RI 1 ha lavorato

come operaio presso la ex __________. Successivamente non ha più trovato

un'occupazione stabile ma ha intercalato diverse esperienze lavorative

(operaio, pizzaiolo, aiuto cuoco, ausiliario di pulizie) a periodi di disoccupazione.

Da novembre 2004 l'A. percepisce delle indennità dall'assicurazione contro la

disoccupazione.

Attività

esigibili - senza (ri)formazione

specifica

L'A. potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro

supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti

con il danno alla salute, ad esempio nel settore dell'industria quale operaio

generico addetto al controllo, all'imballaggio (catena insacchettatori PET -

p.es. latte, the freddo, ecc.), alla pulitura, alla stampa, alla tamponatura,

al riempimento, alla confezione, alla preparazione e distribuzione serie. Nel

terziario potrebbe essere attivo nella vendita quale commesso in un chiosco o

in un negozio al dettaglio (attività diversificata : vendita al banco, cassa,

consiglio alla clientela, riempimento degli scaffali).

Calcolo

CGR - senza (ri)formazione specifica

Salario da valido:

Si ritiene opportuno considerare l'ultima attività

svolta per un tempo sufficientemente rappresentativo (più di un anno) per cui

si farà riferimento all'impiego svolto presso __________ di __________ dal

1997 al 1999. Sulla base dell'estratto dei contributi AVS risultano le

seguenti entrate:

1997 (8 mesi): Fr. 32'305.-

1998 (12 mesi): Fr. 44'048.-

1999 (7 mesi): Fr. 28'113.-

Effettuando una media di questi dati ne risulta un salario

medio mensile di Fr. 3'870.- per un totale di Fr. 46'429.- annui. Se si

aggiorna questo dato al 2004 (non ci sono aggiornamenti per gli anni

successivi) risulta un salario di Fr. 50'051.-.

Salario da invalido:

Dall'ottobre 2003 l'A. lavora come ausiliario delle

pulizie presso __________ per 4 ore alla settimana e presso __________ per 3

ore alla settimana. Complessivamente da queste 2 attività percepisce Fr.

639.- mensili.

Le direttive federali dettate dalla giurisprudenza

attualmente in vigore stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti

alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di

guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido può essere

ricavata dai rilevamenti statistici (tabelle RSS), editi dall'Ufficio

Federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle

principali regioni e categorie di lavoro. Inoltre, va rilevato che, secondo

la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità

e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione,…) non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e

che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari

sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo

del 25%. In applicazione dei succitati criteri si è stabilito per l'anno 2004

un reddito conseguibile malgrado il danno alla salute pari a Fr. 24'907.-

(Tabelle RSS (TA 1), settore privato, maschile, categoria 4, quartile 2,

riduzione medicalmente giustificata del 50% e ulteriore riduzione del 13% per

attività leggera e per le difficoltà di adattamento relativa all'età).

Grado d'invalidità:

50'051 - 24'907 x 100 = 50%

50'051

Il signor RI 1 presenta una capacità di guadagno

residua del 50% ed un grado d'invalidità del 50%.

Proposte

formative (eventuali) o di

chiusura del caso

Considerati tutti gli elementi che l'esame dal caso

ha messo in luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa

essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di

ordine professionale.

A mio parere, considerata la configurazione della

realtà economica del Cantone si può ritenere che, pur tenendo conto delle

componenti riduttive di cui si è parlato, in situazione di equilibrio il

mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. Nell'attuale

frangente, con mercato del lavoro caratterizzato da disoccupazione accentuata

interessante settori e i generi d'attività maggiormente adeguati, la

possibilità di reperire concretamente, a corto o medio termine, un posto

vacante e invece piuttosto remota a dipendenza però di questi fattori estranei

al danno alla salute.

Sotto richiesta dell'A., provvedimenti professionali

volti all'aiuto al collocamento saranno valutabili unicamente se l'A.

dimostrerà un'adeguata motivazione al reinserimento professionale.

Per ora si ritiene conclusa la lavorazione della

pratica.

(…)” (doc. AI/21/1-3)

2.9. Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212).

Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare

un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di

professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai

fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato

alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I

543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).

In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che

egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al

danno alla salute.

Infine,

il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità

di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad

un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo

assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.

Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato

obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale

datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto

conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale

e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo

impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza

professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4

aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26

maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto

2005 nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21

agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06).

In

particolare il TFA, nella STFA 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05, nel caso

di un assicurato 61 enne ritenuto ancora abile nella misura del 50% nella sua e

in altre attività leggere adeguate, lo ha ritenuto realisticamente ancora in

grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.

L’Alta

Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die

zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der

zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten

bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten)

im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs-

oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit

weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni

2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen

Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-)

Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass

sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle

zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und

beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr

unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine

Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen

eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits

zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I

376/05; Erw. 3.1.2 hievor).

(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)

In

un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I

304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente

attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata

un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"

(…)

4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im

Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene

Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt

werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen

Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf

dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird.

Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden

Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten

Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar.

Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen

Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort

Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom

20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen

eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist

reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen,

dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa

die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die

Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene

Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April

2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.

(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)

Ancora,

nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare,

sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione

lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le

particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età

o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una

rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a

una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di

fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.

1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata

[al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”

(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06,

sottolineatura del redattore)

2.10. Nella

fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, quasi 64enne al momento

dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui

è portatore, da ottobre 2005 è inabile al lavoro al

100% in attività con mansioni pesanti e al 50% in attività con mansioni

leggere, (cfr. consid. 2.7).

Dal

curriculum vitae (doc. AI 9/1-4) risulta che l’assicurato ha lavorato quale operaio

presso la ex __________ dal 1966 al 1994 e presso la __________ dal maggio 1997

al luglio 1999. Dal 1995 al 30 aprile 1997 egli è stato disoccupato ed ha

svolto dei piani occupazionali.

L’assicurato

è poi stato ancora iscritto alla disoccupazione dall’agosto 1999 all’agosto

2001 (periodo durante il quale ha svolto dei piani occupazionali), dall’ottobre

2002 all’ottobre 2004 (periodo durante il quale ha conseguito un guadagno intermedio

lavorando presso la ditta __________ quale addetto alle pulizie dal 01.10.2003

al 31.10.2004 e presso lo studio legale __________ quale ausiliario di pulizia

dal 01.10.2003 al 30.09.2004; doc. 1/2-3, 1/4, 1/5-6 e 1/7-10 dell’incarto

diso) e dal novembre 2004.

Dal

settembre 2001 al settembre 2002 l’assicurato ha lavorato quale aiuto cuoco

presso la __________.

Quale

formazione scolastica l’assicurato presenta una scolarità fino alla terza media

e nessuna formazione professionale (doc. AI 9/2 e 21/1).

Stante

la funzione esercitata prevalentemente quale operaio e la formazione scolastica

appena descritta, vi è da presumere che l’assicurato incontrerebbe verosimilmente

grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggera,

poco qualificata e adeguata quali quelle indicate dal consulente in integrazione

professionale. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che l’abilità al lavoro

in un’attività adeguata è ridotta al 50% (intesa come riduzione di rendimento).

Le

possibilità d’impiego nei settori d’attività indicati dal consulente in

integrazione appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche,

essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere con

un rendimento del 50% un operaio/impiegato quasi 64enne – che quindi a breve

termine raggiungerà l’età del pensionamento – tenuto altresì conto dei rischi

connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di

lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e

mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa

formazione scolastica in questo tipo di attività).

Del

resto, anche il consulente in integrazione professionale ha rilevato che “(…)

nell’attuale frangente, con mercato del lavoro caratterizzato da disoccupazione

accentuata interessante settori e i generi d’attività maggiormente adeguati, la

possibilità di reperire concretamente, a corto o medio termine, un posto

vacante è invece piuttosto remota a dipendenza però di questi fattori estranei

al danno alla salute. (…)” (doc. AI 21/3).

Stante

quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.9), questo

Tribunale deve dunque concludere che, la capacità residua non risultando in

concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro,

all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera

d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2006 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata é annullata e riformata nel senso che all’assicurato è

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2006.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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