32.2007.50
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12 febbraio 2008Italiano39 min
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Numero d'incarto:
32.2007.50
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, TCA
Titolo:
La capacità residua non é in concreto sfruttabile economicamente visti l'età dell'A. (quasi 64enne al momento della decisione), la funzione esercitata, la formazione, le difficoltà nell'intraprendere una nuova attività e le possibilità teoriche e irrealistiche d'impiego. Diritto a una rendita intera
DIRITTO ALLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.50
FS/td
Lugano
12 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2007
di
RI 1
contro
la decisione del 14 dicembre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di dicembre 2005 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 35/1-2),
preavvisata con progetto 20 settembre 2006 (doc. AI 23/1-2), l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicura-to il diritto a una mezza rendita dal 1° ottobre 2006
adducendo:
"
(…)
Il principio fondamentale per avere diritto ad una
rendita d'invalidità è nel riscontrare uno stato di salute invalidante che
determini una parziale o totale incapacità al guadagno tenendo conto di una situazione
di mercato del lavoro equilibrata e stabile nell'ambito del cantone di domicilio.
Dal punto di vista dell'Assicurazione Invalidità,
l'impossibilità di trovare un impiego adeguato al proprio stato di salute è
ininfluente rispetto al fatto che un'attività esigibile venga effettivamente
svolta o meno.
Nel caso specifico, abbiamo esaminato gli atti
acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente sotto il profilo medico-teorico,
dove risulta giustificato riconoscere che a decorrere dal mese di ottobre dell'anno
2005 il suo stato di salute le impedisce di svolgere una qualsiasi attività
lavorativa nella misura del 50%.
Su tali presupposti abbiamo richiesto il parere del nostro
consulente in integrazione professionale, il quale indica che in considerazione
della diagnosi e delle limitazioni funzionali indicate dal profilo medico,
potrebbe essere tuttora integrato sul mercato del lavoro supposto in
equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti con il danno
alla salute, ad esempio nel settore dell'industria quale operaio generico
addetto al controllo, all'imballaggio (catena insacchettatori PET - p.es.
latte, the freddo, ecc.), alla pulitura, alla stampa, alla tamponatura, al
riempimento, alla confezione, alla preparazione e distribuzione in serie. Nel
terziario potrebbe essere attivo nella vendita quale commesso in un chiosco o in
un negozio al dettaglio (attività diversificata: vendita al banco, cassa, consiglio
alla clientela, riempimento degli scaffali).
Qui di seguito le viene illustrato il metodo utilizzato
per calcolare il suo grado d'invalidità:
Salario da valido:
Si ritiene opportuno considerare l'ultima attività
svolta per un tempo sufficientemente rappresentativo (più di un anno) per cui
si farà riferimento all'impiego svolto presso la ditta __________ di __________
dal 1997 al 1999. Sulla base dell'estratto dei contributi AVS risultano le
seguenti entrate:
anno 1997 (8 mesi): Fr. 32'305.-
anno 1998 (12 mesi): Fr. 44'048.-
anno 1999 (7 mesi): Fr. 28'113.-
Effettuando una media di questi dati ne risulta un
salario medio mensile di Fr. 3'870.- per un totale di Fr. 46'429.- annui. Se si
aggiorna questo dato al 2004 (non ci sono aggiornamenti per gli anni successivi)
risulta un salario lordo annuo percepibile da "sano" di Fr.
50'051.-
Salario da invalido:
Dall'ottobre 2003 lavora come ausiliario delle pulizie
presso la ditta __________ per 4 ore alla settimana e presso __________ per 3
ore alla settimana. Complessivamente da queste 2 attività percepisce Fr. 639.-
mensili.
Le direttive federali dettate dalla giurisprudenza
attualmente in vigore stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti
alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di
guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido può essere ricavata
dai rilevamenti statistici (tabelle RSS), editi dall'ufficio Federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro. Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ….) non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata un riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare fino ad un massimo del 25%. In applicazione dei succitati criteri
si è stabilito per l'anno 2004 un reddito conseguibile malgrado il danno alla
salute pari a Fr. 24'907.- (Tabelle RSS (TA 1), settore privato,
maschile, categoria 4, quartile 2, riduzione medicalmente giustificata del 50%
e ulteriore riduzione del 13% per attività leggera e per le difficoltà di
adattamento relativa all'età).
Grado d'invalidità:
50'051 - 24'907
x 100 = 50%
50'051
Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal
danno alla salute (grado AI) pari ad un tasso del 50%.
Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha
messo in luce, non si ritiene che la residua capacità di guadagno possa essere
apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine
professionale.
In base alla configurazione della realtà economica del
Cantone si può ritenere che, pur tenendo conto delle componenti riduttive di
cui si è parlato, in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile
sia ancora apprezzabilmente esteso. Nell'attuale frangente, con il mercato del
lavoro caratterizzato da disoccupazione accentuata nei settori d'attività
maggiormente adeguate, rende difficile la possibilità di reperire
concretamente, a corto o medio termine, un posto vacante.
Questi fattori però, dal punto di vista
dell'Assicurazione Invalidità non sono influenti in quanto non direttamente
causati dal danno alla salute ma sono problemi dovuti alla contingenza attuale
del mercato del lavoro.
Sotto esplicita richiesta, provvedimenti professionali
volti all'aiuto al collocamento saranno valutabili unicamente se dimostrerà
un'adeguata motivazione al reinserimento professionale.
Osservazioni al progetto di decisione:
in merito alle sue osservazioni inoltrate il 18.10.2006
dobbiamo constatare che non vengono apportati elementi concreti né a livello
medico né sotto il profilo economico che possano indurre l'Ufficio AI a
riconsiderare quanto già appurato in fase d'istruttoria ed espresso nel
progetto di decisione del 26.09.2006.
La situazione medica era comunque già stata
approfonditamente esaminata dal Servizio Medico Regionale (SMR) dopo aver
richiesto ai medici curanti la dovuta documentazione.
Giova inoltre ricordare che a sostegno delle
osservazioni del 18.10.2006 non è stata trasmessa la documentazione medica
promessa.
Decisione:
Possiamo pertanto accordarle un grado AI del 50%, con
diritto ad una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 01.10.2006, ossia
dopo un anno d'attesa ininterrotto d'incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1
lett. b LAI).
(…)." (doc. AI 30/2-4)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale – contestata la valutazione medica – ha postulato il diritto ad una
rendita intera per un grado d’invalidità superiore al 70%.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione.
1.5. Con
scritto 9 marzo 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto 14 febbraio
2007 del __________ indirizzato al dr. __________.
1.6. Con
osservazioni 26 marzo 2007 l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni
rilevando che “(…) il certificato medico di cui sopra [ndr.: si riferisce al rapporto
14 febbraio 2007 sottoscritto dal dr. __________] è stato sottoposto come di
consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il quale ha sostanzialmente
stabilito con annotazioni 21 marzo 2007 qui allegateVi quanto segue: “[…]
valutazione: l’attuale rapporto non permette di oggettivare o rendere verosimile
una modifica dello stato di salute, anzi dal punto di vista cardiaco è stato
constatato un lieve miglioramento”. (…)” (doc. XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06;
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a giusta ragione l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1° ottobre 2006.
L’assicurato
contesta la valutazione medica e postula il diritto ad una rendita intera.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nella
fattispecie, dopo aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione
ha interpellato il dr. __________, FMH in medicina interna, il dr. __________,
capo servizio cardiologia del __________ e il dr. __________, primario del servizio
di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________.
Il
dr. __________, nel rapporto medico 27 gennaio 2006 (doc. AI 13/1-2), posta la
diagnosi di “(…) cardiopatia dilatativa – diabete mellito – ipertensione arteriosa
– sindrome metabolica – epatopatia – sindrome sleep apnea (…)” (doc. AI 13/1),
ha attestato un’inabilità lavorativa nella sua attività di aiuto cucina del
100% dal 7 ottobre 2005 e del 50% dal 1° dicembre 2005. In merito alla prognosi
il dr. __________ ha rilevato: “(…) astenia importante e dispnea ingravescente,
ricovero __________ Med. 7.10.05 dove veniva scoperta una grave cardiopatia.
Sotto medicazione situazione riequilibrata. A mio parere un lavoro al 50% ora è
possibile. (…)” (doc. AI 13/2).
Il
dr. __________, nel rapporto 28 febbraio 2006 (doc. AI 14/1-4), posta la diagnosi,
con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di "(…) cardiomiopatia
dilatativa con scompenso biventricolare con BNP 306 mg/l – sindrome metabolica
– FRCV: diabete mellito, ipertensione, dislipidemia (…)” (doc. AI 14/1), ha
indicato che l’attuale attività e un’altra attività sono possibili senza
diminuzione del rendimento.
Il
dr. __________, nel rapporto medico 7 giugno 2006 (doc. AI 18/1-2), posta la
diagnosi, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, di “(…) 1. sindrome
delle apnee ostruttive nel sonno di gravità moderata – ventiloterapia C-PAP dal
9.12.2005; 2. cardiomiopatia dilatativa di origine indeterminata – funzione
sistolica ventricolare sinistra moderatamente depressa (FE 33% il 10.10.05)
(…)” (doc. AI 18/1), circa l’incapacità lavorativa nell’ultima attività
esercitata ha indicato di rivolgersi al dr. __________ precisando nella
prognosi che “(…) la ventiloterapia C-PAP non è quindi da ritenere ancora
ottimale. Se in futuro il paziente riuscisse ad utilizzare l’apparecchio regolarmente
con conseguente scomparsa della stanchezza durante la giornata la sindrome di
sleep-apnea non dovrebbe condizionare un’inabilità lavorativa. Prego di
rivolgervi al medico curante Dr. __________ per ulteriori informazioni, in particolare
per quanto concerne la grave cardiopatia dilatativa.” (doc. AI 18/2).
La
dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto 13 giugno 2006, posta la diagnosi
principale di “(…) cardiomiopatia dilatativa di origine indeterminata –
funzione sistolica ventricolare sinistra moderatamente depressa (FE 33%); sindrome
delle apnee ostruttive nel sonno di gravità moderata – ventiloterapia C-PAP in
corso dal 12/2005 (…)” (doc. AI 19/1) e ritenuti i seguenti limiti funzionali:
“(…) dispnea sotto sforzo, stanchezza diurna, limitazione per pesi (solo pesi
leggeri), non camminare su lunghe distanze o in salita (…)” (doc. AI 19/2), ha espresso
la seguente raccomandazione:
"
(…)
Il caso dal punto di vista medico è sufficientemente
documentato e non necessita di ulteriori accertamenti.
Il medico curante valuta una diminuzione della capacità
lavorativa del 50% legato essenzialmente a cardiopatia dilatativa di certa
entità con contemporanea presenza di sindrome delle apnee notturne. Secondo
recente valutazione pneumologica Dr. __________ la ventiloterapia con C-PAP non
ancora da ritenere ottimale con persistenza di stanchezza diurna e necessità di
dormire in pomeriggio.
Le limitazioni funzionali oggettivate infatti
giustificano una diminuzione del rendimento globale del 50% per attività
lavorative con carico fisico leggero-moderato (compreso ausiliario di pulizia).
L'A. è invece da considerare completamente inabile per qualsiasi attività
lavorativa con mansionario pesante.
Non è da aspettarsi un miglioramento dello stato di
salute futuro per cui dal punto di vista medico non si impone una revisione.
(…)." (doc. AI 19/2)
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro
(STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.7. Dopo
attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente
alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.
2.6), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra
esposta (consid. 2.5, in particolare le valutazioni del medico SMR espresse nel
rapporto 13 giugno 2006 sub doc. AI 19/2), ha concluso per un’inabilità
lavorativa del 100% in attività con mansioni pesanti e del 50% in attività con
mansioni leggere, dal mese di ottobre 2005.
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Ciò
deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del
medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.
Non
é possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al rapporto 14
febbraio 2007 (doc. B), concernente gli esami 5 febbraio 2007 effettuati presso
il __________, sottoscritto dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ e trasmesso
al curante dr. __________.
Infatti,
poste le diagnosi note, i medici del Cardiocentro non si sono espressi sulla
capacità lavorativa e, in sede di discussione, hanno evidenziato che:
"
(…)
Si tratta di un paziente noto per cardiopatia
dilatativa di tipo misto che si rivolge presso il nostro centro per una
valutazione della sua inabilità lavorativa.
Il paziente lamenta dispnea ingravescente ed è
attualmente ricoverato a __________ per un aumento del peso corporeo con apnee
notturne ed insonnia. Da visita troviamo un paziente emodinamicamente
compensato.
Una spiroergometria ed un six minutes walk test ci
portano ad escludere una causa cardiaca della sintomatologia del paziente ma tuttavia
vi è un quadro polmonare da valutare con consulto pneumatologico. Il test
ergospirometrico è al limite del significativo (RER 1.1) con evidenza di
significativa limitazione funzionale (60% del predetto) di verosimile natura
primariamente polmonare (normale il decorso della curva di 02 polso, pressoché esaurite
le riserve respiratorie al picco dello sforzo, slope VE/VC02 altamente
patologico) nell'ambito di patologia ostruttiva (su tabagismo) e, in minor
parte, restrittiva (su adipositas). Alla cicloergometria compare extrasistolia
ventricolare a seguito di sospensione del betabloccante. Considerando il
referto coronarografico del 2005 con coronarie indenni, decidiamo di continuare
con la terapia invariata (riprendere con il betabloccante).
(…)." (doc. B)
Al
riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 21 marzo 2007,
ha concluso che “(…) l’attuale rapporto non permette di oggettivare o rendere
verosimile una modifica dello stato di salute, anzi dal punto di vista cardiaco
é stato costatato un lieve miglioramento.” (doc. XII/Bis).
Neppure
è possibile concludere per un peggioramento solo perché, come sostenuto in sede
Fatti
di ricorso, “(…) in particolare, il mio medico curante, Dott. __________, mi ha
confermato di aver rivisto la posizione che aveva assunto nei confronti della
mia capacità lavorativa residua. Mi ha infatti visitato in data 24 gennaio 2007
confermando la mia incapacità lavorativa totale. (…)” (doc. I).
Va
qui ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeits-prinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurato
presentava una incapacità lavorativa del 50% in un’attività con mansioni
leggere.
2.8. In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nelle motivazioni
della decisione 14 dicembre 2006, l’Ufficio AI, fondandosi sul rapporto finale
3 luglio 2006 del consulente in integrazione professionale e sulla tabella
allestita il 26 luglio 2006 (doc. AI 21/1-3 e 22/1-2), ha concluso che, ritenuta
una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate dall’ottobre 2005 e
applicati i dati statistici nazionali della Tabella TA1 con una deduzione globale
del 13%, la capacità di guadagno residua è del 49.76%, ciò che giustificherebbe
il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2006.
Nel suo rapporto
finale 14 dicembre 2006 (doc. AI 21/1-3) il consulente in integrazione
professionale ha indicato:
"
(...)
Stato
di salute - danno alla salute e
relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
Sulla base del rapporto della Drssa __________ del 13
giugno 2006 risulta che l'A. presenta dispnea sotto sforzo, stanchezza
diurna, limitazioni nel porto di pesi (solo pesi leggeri), non può camminare
su lunghe distanze o in salita. Il signor RI 1 risulta essere inabile al 100%
per quelle attività con mansioni pesanti mentre è abile nella misura del 50%
(intesa come riduzione di rendimento) in attività con mansioni leggere da
dicembre 2005.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata,
mansioni, specializzazioni, retribuzioni
L'A. presenta una scolarità della terza media e
nessuna formazione professionale. Dal 1966 al 1994 il signor RI 1 ha lavorato
come operaio presso la ex __________. Successivamente non ha più trovato
un'occupazione stabile ma ha intercalato diverse esperienze lavorative
(operaio, pizzaiolo, aiuto cuoco, ausiliario di pulizie) a periodi di disoccupazione.
Da novembre 2004 l'A. percepisce delle indennità dall'assicurazione contro la
disoccupazione.
Attività
esigibili - senza (ri)formazione
specifica
L'A. potrebbe essere integrato sul mercato del lavoro
supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti
con il danno alla salute, ad esempio nel settore dell'industria quale operaio
generico addetto al controllo, all'imballaggio (catena insacchettatori PET -
p.es. latte, the freddo, ecc.), alla pulitura, alla stampa, alla tamponatura,
al riempimento, alla confezione, alla preparazione e distribuzione serie. Nel
terziario potrebbe essere attivo nella vendita quale commesso in un chiosco o
in un negozio al dettaglio (attività diversificata : vendita al banco, cassa,
consiglio alla clientela, riempimento degli scaffali).
Calcolo
CGR - senza (ri)formazione specifica
Salario da valido:
Si ritiene opportuno considerare l'ultima attività
svolta per un tempo sufficientemente rappresentativo (più di un anno) per cui
si farà riferimento all'impiego svolto presso __________ di __________ dal
1997 al 1999. Sulla base dell'estratto dei contributi AVS risultano le
seguenti entrate:
1997 (8 mesi): Fr. 32'305.-
1998 (12 mesi): Fr. 44'048.-
1999 (7 mesi): Fr. 28'113.-
Effettuando una media di questi dati ne risulta un salario
medio mensile di Fr. 3'870.- per un totale di Fr. 46'429.- annui. Se si
aggiorna questo dato al 2004 (non ci sono aggiornamenti per gli anni
successivi) risulta un salario di Fr. 50'051.-.
Salario da invalido:
Dall'ottobre 2003 l'A. lavora come ausiliario delle
pulizie presso __________ per 4 ore alla settimana e presso __________ per 3
ore alla settimana. Complessivamente da queste 2 attività percepisce Fr.
639.- mensili.
Le direttive federali dettate dalla giurisprudenza
attualmente in vigore stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti
alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di
guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido può essere
ricavata dai rilevamenti statistici (tabelle RSS), editi dall'Ufficio
Federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle
principali regioni e categorie di lavoro. Inoltre, va rilevato che, secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità
e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione,…) non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e
che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari
sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo
del 25%. In applicazione dei succitati criteri si è stabilito per l'anno 2004
un reddito conseguibile malgrado il danno alla salute pari a Fr. 24'907.-
(Tabelle RSS (TA 1), settore privato, maschile, categoria 4, quartile 2,
riduzione medicalmente giustificata del 50% e ulteriore riduzione del 13% per
attività leggera e per le difficoltà di adattamento relativa all'età).
Grado d'invalidità:
50'051 - 24'907 x 100 = 50%
50'051
Il signor RI 1 presenta una capacità di guadagno
residua del 50% ed un grado d'invalidità del 50%.
Proposte
formative (eventuali) o di
chiusura del caso
Considerati tutti gli elementi che l'esame dal caso
ha messo in luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa
essere apprezzabilmente migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di
ordine professionale.
A mio parere, considerata la configurazione della
realtà economica del Cantone si può ritenere che, pur tenendo conto delle
componenti riduttive di cui si è parlato, in situazione di equilibrio il
mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. Nell'attuale
frangente, con mercato del lavoro caratterizzato da disoccupazione accentuata
interessante settori e i generi d'attività maggiormente adeguati, la
possibilità di reperire concretamente, a corto o medio termine, un posto
vacante e invece piuttosto remota a dipendenza però di questi fattori estranei
al danno alla salute.
Sotto richiesta dell'A., provvedimenti professionali
volti all'aiuto al collocamento saranno valutabili unicamente se l'A.
dimostrerà un'adeguata motivazione al reinserimento professionale.
Per ora si ritiene conclusa la lavorazione della
pratica.
(…)” (doc. AI/21/1-3)
2.9. Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda
e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione
con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di
un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212).
Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare
un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumut-barkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di
professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai
fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato
alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I
543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb).
In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che
egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al
danno alla salute.
Infine,
il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità
di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad
un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo
assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro.
Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato
obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale
datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto
conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,
dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale
e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo
impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza
professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA 4
aprile 2002 nella causa W., I 401/01; 10 marzo 2003 nella causa S., I 617/02; 26
maggio 2003 nella causa N., I 462/02 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; 5 agosto
2005 nella causa B. I 376/05; 17 luglio 2006 nella causa P., I 293/05; 21
agosto 2006 nella causa S., I 831/05; STF 22 gennaio 2007 nella causa S., I
304/06).
In
particolare il TFA, nella STFA 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05, nel caso
di un assicurato 61 enne ritenuto ancora abile nella misura del 50% nella sua e
in altre attività leggere adeguate, lo ha ritenuto realisticamente ancora in
grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato.
L’Alta
Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:
"
(…)
4.2 Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die
zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der
zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten
bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten)
im Umfang von 50 % arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs-
oder Einarbeitungsaufwand nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit
weiterhin hälftig zumutbar ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni
2003 auch nicht hervor, der Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen
Anpassungsfähigkeit, um allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-)
Tätigkeiten zu bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass
sowohl ihr Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle
zu finden, schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und
beruflichen Gegebenheiten ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr
unmöglich wäre, auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine
Arbeitsstelle zu finden bzw. sie auf das nicht realistische Entgegenkommen
eines durchschnittlichen Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits
zitierte Urteil B. vom 5. August 2005, I
376/05; Erw. 3.1.2 hievor).
(…)” (STFA del 21 agosto 2006 nella causa S., I 831/05)
In
un’altra fattispecie il TF, nella STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I
304/06, nel caso di un assicurato totalmente inabile nella sua precedente
attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata
un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul
mercato equilibrato sviluppando la seguente considerazione:
"
(…)
4.2 Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im
Urteil B. vom 5. August 2005 (I 376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene
Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder Faktor, als Kriterium anerkannt
werden, welches zusammen mit weiteren persönlichen und beruflichen
Gegebenheiten dazu führen kann, dass die verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf
dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird.
Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen nicht zu. Er war im massgebenden
Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V 4 Erw. 1.2) wie der im erwähnten
Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60 Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar.
Dennoch bestanden auch für ihn auf dem hypothetischen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle zu finden. Einerseits werden dort
Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt (erwähntes Urteil B; Urteil D. vom
20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der Versicherte nach wie vor im Rahmen
eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die dabei noch mögliche Leistung ist
reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt nicht so vielen Einschränkungen,
dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch zu bezeichnen wäre (anders etwa
die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die
Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer 50%igen, durch verschiedene
Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im Urteil W. vom 4. April
2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht zu beanstanden.
(…)“ (STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06)
Ancora,
nella STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06, il TF ha, in particolare,
sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
4.4 Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione
lucrativa per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le
particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età
o una formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una
rendita, l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a
una causa per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di
fornire prestazioni (DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid.
1 pag. 247; l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova
attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata
[al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni
dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,
svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di
lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per
contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17
luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata). (…)”
(STF del 30 agosto 2007 nella causa S., I 500/06,
sottolineatura del redattore)
2.10. Nella
fattispecie concreta, dagli atti risulta che l’assicurato, quasi 64enne al momento
dell’emanazione della decisione impugnata, a causa del danno alla salute di cui
è portatore, da ottobre 2005 è inabile al lavoro al
100% in attività con mansioni pesanti e al 50% in attività con mansioni
leggere, (cfr. consid. 2.7).
Dal
curriculum vitae (doc. AI 9/1-4) risulta che l’assicurato ha lavorato quale operaio
presso la ex __________ dal 1966 al 1994 e presso la __________ dal maggio 1997
al luglio 1999. Dal 1995 al 30 aprile 1997 egli è stato disoccupato ed ha
svolto dei piani occupazionali.
L’assicurato
è poi stato ancora iscritto alla disoccupazione dall’agosto 1999 all’agosto
2001 (periodo durante il quale ha svolto dei piani occupazionali), dall’ottobre
2002 all’ottobre 2004 (periodo durante il quale ha conseguito un guadagno intermedio
lavorando presso la ditta __________ quale addetto alle pulizie dal 01.10.2003
al 31.10.2004 e presso lo studio legale __________ quale ausiliario di pulizia
dal 01.10.2003 al 30.09.2004; doc. 1/2-3, 1/4, 1/5-6 e 1/7-10 dell’incarto
diso) e dal novembre 2004.
Dal
settembre 2001 al settembre 2002 l’assicurato ha lavorato quale aiuto cuoco
presso la __________.
Quale
formazione scolastica l’assicurato presenta una scolarità fino alla terza media
e nessuna formazione professionale (doc. AI 9/2 e 21/1).
Stante
la funzione esercitata prevalentemente quale operaio e la formazione scolastica
appena descritta, vi è da presumere che l’assicurato incontrerebbe verosimilmente
grosse difficoltà nell’intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggera,
poco qualificata e adeguata quali quelle indicate dal consulente in integrazione
professionale. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che l’abilità al lavoro
in un’attività adeguata è ridotta al 50% (intesa come riduzione di rendimento).
Le
possibilità d’impiego nei settori d’attività indicati dal consulente in
integrazione appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche,
essendo altamente improbabile che un datore di lavoro accetti di assumere con
un rendimento del 50% un operaio/impiegato quasi 64enne – che quindi a breve
termine raggiungerà l’età del pensionamento – tenuto altresì conto dei rischi
connessi ad una eventuale sua assunzione (elevati contributi del datore di
lavoro destinati alla previdenza professionale, inesperienza professionale e
mancanza di adattamento del lavoratore dovuta sia all’età che alla scarsa
formazione scolastica in questo tipo di attività).
Del
resto, anche il consulente in integrazione professionale ha rilevato che “(…)
nell’attuale frangente, con mercato del lavoro caratterizzato da disoccupazione
accentuata interessante settori e i generi d’attività maggiormente adeguati, la
possibilità di reperire concretamente, a corto o medio termine, un posto
vacante è invece piuttosto remota a dipendenza però di questi fattori estranei
al danno alla salute. (…)” (doc. AI 21/3).
Stante
quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.9), questo
Tribunale deve dunque concludere che, la capacità residua non risultando in
concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro,
all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita intera
d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2006 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata é annullata e riformata nel senso che all’assicurato è
riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2006.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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