32.2007.52
Presupposti per poter attribuire carattere invalidante ad una sindrome da dolore somatoforme
25 febbraio 2008Italiano62 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.52
Data decisione, Autorità:
25.02.2008, TCA
Titolo:
Presupposti per poter attribuire carattere invalidante ad una sindrome da dolore somatoforme
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.52
FS/td
Lugano
25 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
gennaio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo quale operaio stampatore (doc. AI
7/1-3), nel mese di gennaio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) forte mal di schiena soprattutto a carico
della zona cervicale (…)” (doc. AI 2/1-7).
Accertata
una flessione del rendimento del 20%, con decisione 27 gennaio 2003 (doc. AI
24/1-2), confermata con decisione su opposizione 28 aprile 2004 (doc. AI
32/1-5), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta.
Adito
dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, con sentenza dell’11 gennaio
2005 (doc. AI 45/1-15), cresciuta in giudicato, il TCA ha accolto il ricorso e,
annullata la decisione impugnata, rinviato gli atti all’amministrazione
affinché, esperita una perizia psichiatrica e determinato globalmente il grado
di incapacità al guadagno, rendesse una nuova decisione.
1.2. Esperita
una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ e concluso il mandato di
aiuto al collocamento (doc. AI 66/1-2, 69/1-2, 71/1 e 72/1), con decisione 17
gennaio 2007 (doc. AI 81/1-3), preavvisata con progetto 14 settembre 2006 (doc.
AI 74/1-2), l’Ufficio AI ha negato nuovamente all’assicurato il diritto a prestazioni
adducendo:
"
(…)
Sulla base della documentazione medica fornita dai
curanti, come pure dalla valutazione effettuata dal nostro servizio medico,
risulta che l'ultima attività svolta in qualità di meccanico industriale risulta
essere esigibile nella misura dell'80%. L'inabilità del 20% è da intendersi
come riduzione del rendimento in un'attività svolta sull'arco dell'intera
giornata.
L'abilità lavorativa è tuttavia quantificabile nel 100%
in attività leggere e rispettose delle limitazioni seguenti:
▪ Evitare
di sollevare pesi superiori ai 25 kg
▪ Posizione
eretta fino a 2-3 ore
▪ Posizione
anteflessa fino a 2 ore
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente
giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato,
si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio
federale di statistica.
Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il
reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 39'897.-, con il
reddito presumibile di Frs. 39'782.- (ESS, Cat. 4, maschile, privato, mediana =
Frs. 52'346.-) ridotto del 20% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore
riduzione del 5% (lavori leggeri). Da tale confronto si ottiene quindi un grado
d'invalidità pari allo 0%.
Sotto il profilo economico, in conformità alla recente
giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato,
si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio
federale di statistica.
Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il
reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 39'897.-, con il
reddito presumibile di Frs. 39'782.- (ESS, Cat. 4, maschile, privato, mediana =
Frs. 52'346.-) ridotto del 20% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore
riduzione del 5% (lavori leggeri). Da tale confronto si ottiene quindi un grado
d'invalidità pari allo 0%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
L'assicurato è stato inoltre messo al beneficio
dell'aiuto al collocamento fornito dall'AI (vedi comunicazione del 29.08.2006).
Sulla base della valutazione effettuata dal nostro collocatore, i presupposti
per fornire tale prestazione sono venuti meno. Il Servizio ritiene pertanto
concluso il mandato in questione.
A seguito delle osservazioni presentate il 20 ottobre
2006 in opposizione al progetto di decisione del 14 settembre 2006 è
innanzitutto lecito ricordare che l'amministrazione esprime il proprio convincimento
prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura
istruttoria. In sede di contestazione al progetto di decisione spetta quindi
all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
Nell'evenienza concreta l'assicurato non ha per contro
prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni.
Considerato però il tenore della contestazione il
dossier è stato nuovamente sottoposto ad esame del Servizio medico regionale Al
(SMR). Quest'ultimo ha potuto confermare che nel rapporto peritale del dr. __________
del 27 settembre 2005 non viene diagnosticata una patologia psichiatrica concomitante
(pagina 11), a parte un episodio depressivo di lieve entità.
Secondo lo psichiatra non si riesce ad evidenziare
fattori psicologici che normalmente giocano un ruolo nell'apparizione della
sindrome somatoforme da dolore persistente. Di fatto non viene in sostanza
posta una diagnosi di una patologia psichiatrica in concomitanza con la
diagnosi di sindrome somatoforme.
Per quanto attiene alla valutazione reumatologica del
Dr. __________ il medico SMR ha potuto pure confermare che la stessa è
completa; l'esame clinico è approfondito e completato dalla valutazione della
documentazione radiografica.
In sostanza ed in definitiva il medico SMR non vede
ragioni per scostarsi dalle limitazioni mediche indicate nel progetto di decisione
del 14 settembre 2006 (che tengono conto di tutte le patologie di cui è affetto
il signor RI 1), per cui lo stesso deve essere confermato.
(…).” (doc. AI 81/1-3)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – ravvisato che il dr. __________
nella perizia 27 settembre 2005 ha accertato un’incapacità al lavoro pressoché
totale per motivi psichiatrici – ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera dal 1° luglio 2001.
Egli ha chiesto pure di essere posto al
beneficio dell’assisten-za giudiziaria.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la propria decisione rilevando
che “(…) l’intero dossier è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio
medico regionale dell’AI (psichiatra Dr.ssa __________ / Dr. __________), il
quale ha specificato nelle proprie annotazioni in fine del 5 marzo 2007 qui
allegateVi quanto segue: “[…] Sulla base di tali considerazioni non
sussistono dunque disturbi psichici di gravità tale, per cui un rientro nel
circuito del lavoro può essere esigibile superando il dolore con uno sforzo di
volontà”. [cfr. pure in materia STFA 21 marzo 2006 nella causa P., I
675/05] (…)” (doc. VIII).
1.5. Invitato
a trasmettere le proprie osservazioni sulle annotazioni 5 marzo 2007 della
dr.ssa __________ e del dr. __________ l’assicurato è rimasto silente.
Con
scritto 31 luglio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA la
documentazione concernente l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni. Il ricorrente, contesta la valutazione medica e postula
il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2001.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto
procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid.
3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono
stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni
economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004
in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo
principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da
dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure
dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag.
225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati
quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF
131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibromialgia, rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie
o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante
l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una
componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
In
una sentenza del 4 luglio 2007 nella causa UAI contro M. e TCA (I 384/06) il
Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.7. Nel
caso concreto, dalla decisione impugnata, emerge che l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita fondandosi sulle risultanze di una
perizia reumatologica, di una perizia psichiatrica e del rapporto medico 12
gennaio 2006 nonché delle annotazioni 12 gennaio 2007 del dr. __________, medico
SMR.
L’aspetto
reumatologico è stato indagato dal dr. __________, FMH in medicina
interna e reumatologia, nella perizia 17 dicembre 2002
(doc. AI 21/1-15).
Al
riguardo, questa Corte, nella STCA dell’11 gennaio 2005 (doc. AI 45/1-16),
aveva già concluso che: “(…) Nell’evenien-za concreta, questo
TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui
è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni di cui l’interessato
è portatore, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute dal
profilo reumatologico, sulla base di accertamenti approfonditi e completi,
giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità
lavorativa (80%) nella sua precedente attività lucrativa. (…)” (doc. AI 45/9).
L’aspetto
psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, nella perizia 27 settembre 2005 (doc. AI
54/1-16).
Il
dr. __________ – posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD F 45.4), esistente dal
2000. Sindrome panspondilogena su/con: - turbe statiche con bacino pendente a
destra, lieve scoliosi sinistra convessa, iperlordosi lombare, insufficienza
muscolare; - decondizionamento e somatizzazione; - moderate alterazioni
degenerative con condrosi C5/C6, C6/C7 (…)” (doc. AI 54/9) – nella valutazione
e prognosi – dopo aver rilevato che: “(…) è stato ipotizzato che ci potrebbero
essere conflitti intrapsichici che vengono espressi attraverso il corpo. Nella
mia esplorazione non ho potuto rilevare chissà quali conflitti palesi,
ma non posso nemmeno escludere che esistano. Al proposito il peritando è abbastanza
taciturno ed ha poco accesso alla sua vita interiore e fa fatica a parlarne. Considerando
che i fattori psicologici giocano normalmente un grosso ruolo nell’apparizione,
la gravità e l’esacerbazione di questa sindrome, è abbastanza insolito non
poterne individuare alcuni appariscenti. Si potrebbe, con un’argomentazione
un po’ psicodinamica, sospettare che il trauma subito nell’incidente ha
risvegliato il trauma psichico per la perdita di suo fratello, avvenuta in
simili circostanze (incidente di macchina). […] Nel caso presente trovo,
secondo i criteri dell’ICD-10, solo un episodio depressivo di lieve entità,
comprendente l’umore abbassato, un qual certo calo dell’interesse e
dell’energia e disturbi del sonno. Considerando tutta la situazione, mi
sembra clinicamente molto chiara la diagnosi, anche se mancano tutta una serie
di diagnosi collaterali tipiche. Come di consueto in questa situazione, si è perso
molto tempo; anziché focalizzare l’attenzione sul piano psichico, cercando
un’alleanza terapeutica con il peritando ed intensificando le psicoterapie, si
è indagato, si sono fatti tentativi terapeutici sul piano somatico, che non
hanno dato (o non hanno potuto dare) risultati apprezzabili. (…)” (doc. AI
54/11, sottolineature del redattore) – ha osservato:
"
(…)
A mio avviso ci troviamo dunque di fronte ad un caso di
una sindrome somatoforme da dolore persistente, un po' atipica, ma magari non
sufficientemente esplorata e per fare ciò bisognerebbe conquistare la fiducia
del paziente, per poterlo rassicurare e motivare a cambiare qualcosa nella sua
vita.
La prognosi, se questo peritando venisse lasciato a se
stesso, è pressoché infausta, ma un nichilismo terapeutico non sarebbe nemmeno
indicato.
Teoricamente si impone, a questo punto, di trattare il
peritando dal punto di vista psichiatrico, ma fino a che punto egli si lasci
coinvolgere, soprattutto dopo il tempo perso, è difficile da prevedere. Non è
nemmeno facile stabilire la sua incapacità lavorativa teorica. Attualmente, dal
punto di vista clinico, considerando la sua sofferenza vera (e con ciò voglio
dire che la sua malattia non è completamente nella testa, come per dire che i
dolori sono immaginari) si potrebbe argomentare che attualmente il peritando ha
un'incapacità al lavoro pressoché completa. D'altra parte sappiamo che se ciò
viene affermato ed indennizzato si può indurre un danno irreversibile, in
quanto si mette il peritando nella condizione di non più poter guarire,
altrimenti perderebbe la sua sicurezza sociale, ossia la rendita. D'altra parte
far dipendere una futura rendita dall'accettazione di una psicoterapia potrebbe
indurre o rafforzare, nel peritando, un atteggiamento avverso, verso la terapia
stessa. Un possibile compromesso potrebbe essere la messa a beneficio di una
rendita AI parziale, per esempio al 50% e cercare di motivare (non imporre) il
peritando di andare presso uno psicoterapeuta e lasciargli del tempo per creare
la necessaria alleanza terapeutica. A questo punto devo lasciare valutare ai
colleghi dell'AI, se in base alle informazioni vogliono attestare al peritando
piuttosto un'incapacità lavorativa del 50% o dell'80%, perché oggettivamente,
sia per me, sia per chiunque altro, è difficile stabilire esattamente
l'incapacità lavorativa medica teorica. L'ideale sarebbe poter lavorare in
rete, spiegare bene al peritando cosa dovrà fare e "venirgli
incontro", anche se non posso nascondere che la prognosi a lungo termine
non mi sembra molto favorevole e detto ciò è probabile che, se non si mettono
in atto misure terapeutiche e poi riabilitative, il peritando svilupperà, in
futuro, altri e nuovi sintomi psichici. Riconoscere a questo peritando
un'inabilità almeno parziale, si impone ed è una conditio sine qua non per
costruire qualcosa in futuro. Personalmente sarei propenso a riconoscergli, per
il momento, un'inabilità lavorativa al 50% e gentilmente, ma insistentemente, a
motivarlo ad intraprendere una psicoterapia, seguita da una riabilitazione. La
psicoterapia dovrebbe avvenire con i concetti sopra esposti e richiede al
minimo un anno di tempo ed il/la terapeuta adeguato/a. Senza queste misure, la
prognosi, come sopra accennato, peggiorerà ed il peritando diventerà, o un
assistito pubblico o un invalido per motivi psichici, che con ogni probabilità
si svilupperanno ancora con una forte possibilità di un grave peggioramento rispetto a
disturbi affettivi, abusi di sostanze, sviluppo di aggressività, con
conseguenti problemi famigliari.
Mi rendo conto che la mia esposizione sembra un po'
complessa, come del resto è anche complesso il caso, ma credo di aver tracciato
una possibile strada per una eventuale parziale o completa riabilitazione di
questo peritando, che si sente, anche grazie a poca flessibilità psichica,
incompreso, frustrato, defuturizzato, sentimenti che senza aiuto non possono
che peggiorare.
(…).” (doc. AI 54/12-13)
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nel rapporto 12 gennaio 2006 (doc. AI
56/1-2), poste le diagnosi note ha espresso la seguente raccomandazione:
"
(…)
L'A. è stato peritato dallo psichiatra (dr. __________,
perizia datata 27.01.2005).
Egli pone la diagnosi di sindrome da dolore
somatoforme, in presenza però solo di un episodio depressivo lieve ("umore
abbassato, un certo qual calo dell'interesse e dell'energia e disturbi del sonno").
Descrive che non sembra presente un abbassamento dell'autostima.
La diagnosi di sindrome somatoforme, in assenza di uno
stato depressivo importante non porta ad un aumento della IL rispetto a quanto
stabilito dal punto di vista somatico.
Le considerazioni dal punto di vista terapeutico (e su
quanto non sarebbe stato fatto) espresse dal perito sono di natura teorica e
non è certo che un agire differente avrebbe avuto conseguenze migliori.
Anche le sue proposte di riconoscere una IL (50%,
eventualmente anche 80%) per poter intraprendere un percorso psicoterapeutico,
è una ipotesi di lavoro speranzosa.
Di fatto sono da ritenere validi i limiti posti dal
lato somatico, in assenza di uno stato depressivo importante, ma solo lieve.
(…)." (doc. AI 56/2)
Ancora
il dr. __________, nelle annotazioni 12 gennaio 2007 (doc. AI 80/1), si è così
espresso:
"
(…)
Su ordine del TCA, vista la presenza di una sindrome
somatoforme, e ritenuto che la valutazione della Clinica __________ (prof. __________)
sul piano psicosomatico è, per stessa ammissione del suddetto medico, stata non
approfondita e dettagliata, l'A. è stato sottoposta a perizia psichiatrica.
Questa è stata eseguita dal dr. __________ (rapporto
del 27.09.2005).
Viene posta la diagnosi di:
- Sindrome somatoforme da dolore persistente (oltre
alle diagnosi di pertinenza reumatologica).
Non viene diagnosticata una patologia psichiatrica
concomitante (pagina 11), a parte un episodio depressivo di lieve entità.
Secondo lo psichiatra non si riesce ad evidenziare
fattori psicologici che normalmente giocano un ruolo nell'apparizione
nell'insorgere di questa sindrome (fa anche l'ipotesi, "con
un'argomentazione un po' psicodinamica", dell’ influsso del trauma dovuto
alla morte in un incidente del fratello nel 1981).
Di fatto non viene però posta una diagnosi di una
patologia psichiatrica in concomitanza con la diagnosi di sindrome somatoforme.
Per le considerazioni sul tempo perso indagini
somatiche, tralasciando il trattamento psicoterapeutico, rimando al rapporto
SMR del 12.01.2006.
Da notare che l'A. è stato in cura per tre mesi dal dr.
__________, psichiatra, che secondo l'A. avrebbe "solo ascoltato e non
fatto niente" (pagina 7 della perizia psichiatrica).
La definizione della IL è definita difficile
quantificare (50-80%).
Le proposte di ulteriore procedere sono molto teoriche
e speranzose, e contraddette anche dai precedenti, e l'esito tutt'altro che
sicuro e la prognosi non favorevole.
Infine per quanto riguarda la valutazione reumatologica
confermo che è stata completa, l'esame clinico è approfondito e completato
dalla valutazione della documentazione radiografica. Le limitazioni funzionali
sono state spiegate.
(…)." (doc. AI 80/1)
2.8. Con
il proprio ricorso l’assicurato non fa valere e non documenta in nessuna maniera
un eventuale peggioramento dello stato di salute da un punto di vista reumatologico,
egli sostiene solo che “(…) alla luce delle chiare affermazioni fatte dal dr.
med. __________ nella propria perizia, laddove accerta a più riprese
un’incapacità al lavoro per motivi psichiatrici in maniera pressoché totale,
vale a dire in qualsiasi attività lavorativa, si impone il riconoscimento di
una rendita intera, essendo ossequiati i disposti di cui agli artt. 6-8 LPGA e
28 LAI. (…)” (doc. I, pag. 5).
2.9. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________ nel rapporto
medico 12 gennaio 2006 e nella annotazioni 12 gennaio 2007 (doc. AI 56/1-2 e
80/1), che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un
rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.6) e può quindi
validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario
procedere ad ulteriori misure d’istruzione.
Il
dr. __________ ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti
di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in base alla quale “(…) di fatto sono da ritenere validi i
limiti posti dal lato somatico, in assenza di uno stato depressivo importante,
ma solo lieve.” (doc. AI 56/2).
2.10. L’aspetto
psichiatrico è stato valutato dal dr. __________, che, nella perizia 27
settembre 2005 (doc. AI 54/1-16), ha posto la seguente diagnosi specialistica
con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD F 45.4), esistente dal 2000 (…)” (doc. AI 54/9).
Al
riguardo, occorre sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi
di sindrome del dolore somatoforme persistente non costituisce, di per sé, una
base sufficiente per concludere ad un’invalidità. Esiste per contro una presunzione
che i disturbi derivanti da una sindrome somatoforme dolorosa possano essere
superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile (cfr. consid. 2.5 e STF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.5), per ritenere eccezionalmente inesigibile
lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un’assicurata che soffre
di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza concomitante
di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante
gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
2.10.1. Nel
caso di specie è pacifico che l’assicurato, fino al momento della decisione (il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e
di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V
140, 129 V 4, 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102), non abbia presentato una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e
durata (cfr. sul tema la sentenza del TF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Infatti,
lo stesso dr. __________, nella perizia 27 settembre 2005, ha, in particolare,
osservato che: “(…) nel caso presente trovo, secondo i criteri dell’ICD-10,
solo un episodio depressivo di lieve entità, comprendente l’umore abbassato, un
qual certo calo dell’interesse e dell’energia e disturbi del sonno. (…)” (doc.
AI 54/11)
Anche
il dr. __________, nel rapporto 12 gennaio 2006 e nelle annotazioni 12 gennaio
2007, ha concluso che: “(…) la diagnosi di sindrome somatoforme, in assenza di
uno stato depressivo importante non porta ad un aumento della IL rispetto a quanto
stabilito dal punto di vista somatico (…)” (doc. AI 56/2) e che: “(…) di fatto
non viene però posta una diagnosi di una patologia psichiatrica in concomitanza
con la diagnosi di sindrome somatoforme (…)” (doc. AI 80/1).
2.10.2. Constatata
l’assenza di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata,
occorre quindi valutare se, nel caso di specie, sono presenti, in modo
costante e intenso, gli altri criteri qualificati indicati dalla
giurisprudenza.
Questi
criteri sono, lo si ricorda, l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare
allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (cfr. consid. 2.5 e la
citata STFA del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03).
Al
riguardo, va evidenziato che nella sentenza I 1093/2006 del 3 dicembre 2007 il
Tribunale federale, in un caso concernente un’assicurata affetta da sindrome
somatoforme dolorosa, constatata l’assenza di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata, ha proceduto alla valutazione della presenza o
meno degli altri criteri richiesti dalla giurisprudenza per considerare
eccezionalmente inesigibile per l’assicurata lo sfruttamento della capacità
lavorativa. In quell’occasione, la nostra Massima Istanza è giunta alla conclusione
che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, il disturbo
somatoforme non presentava una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro. L’Alta Corte ha infatti
osservato:
"
(…)
3.
3.1 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme
les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA.
On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc
pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les
diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant
preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt I 138/98 du 31 janvier
2000, consid. 2b et les
références, publié in: VSI 2001 p. 223; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in
fine p. 298).
3.2 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à
la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants,
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF
130 V 396 consid. 5.3 et 6 p. 398). Comme pour toutes les autres atteintes à la
santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants
ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au
contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux
ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la persone incapable de fournir cet effort de
volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs.
La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état
dépressif majeur (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358; voir aussi arrêt
I 805/04 du 20 avril 2006, consid. 5.2.1 et les références). D'autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux
de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique
(profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée
(ATF 130 V 352). Plus ces critères
se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechts-begriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura,
en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à
des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance
entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses
douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins,
les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent
insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper,
Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische
Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler
et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
3.3 Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal
fédéral a considéré que la fibromyalgie présentait de nombreux points communs
avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'il se justifiait, sous
l'angle juridique, et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes
douloureux, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie.
4.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée souffre
d'un sindrome douloureux, nommé tantôt syndrome douloureux somatoforme persistant,
tantôt fibromyalgie, et qu'elle ne présente pas une comorbidité psychiatrique importante
par sa gravité, son acuité et sa durée. Le litige porte sur le point de savoir si, à la lumière
des critères dégagés par la jurisprudence, l'assurée est en mesure de fournir
l'effort de volonté raisonnablement exigible en vue de surmonter les effets de
sa symptomatologie douloureuse. Il s'agit-là d'une question de droit que le
Tribunal fédéral examine librement.
5.
5.1 Les premiers juges ont estimé qu'à l'exception du
critère relatif à la perte d'intégration sociale, les autres critères se
manifestaient à un degré suffisant pour que l'on ne puisse exiger de l'assurée
qu'elle exerce une activité lucrative allant au-delà de son temps de travail actuel.
5.2 En l'occurrence, il convient d'admettre l'existence
d'affections corporelles chroniques (cervico-dorsalgies et symptomatologie
digestive) qui, sans avoir pour elle-mêmes un caractère invalidant, perturbent depuis
de nombreuses années le fonctionnement personnel et professionnel de l'assurée.
De même convient-il de suivre la juridiction cantonale lorsque
celle-ci estime que l'assurée ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes
les manifestations de sa vie. Malgré un retrait social marqué, l'assurée bénéficie
d'une vie familiale conservée et est en mesure d'exercer, certes à temps partiel,
une activité professionnelle qui nécessite des compétences relationnelles importantes.
Pour le reste, l'argumentation des premiers juges ne convainc
pas. Lorsqu'ils considèrent, à la lumière d'éléments biographiques difficiles (attouchements
sexuels durant l'enfance, harcèlement moral sur le lieu de travail ayant entraîné
un état dépressif réactionnel avec tentative de suicide médicamenteuse, violences
conjugales), que l'assurée présente un état psychique cristallisé, ils émettent
des considérations qui ressortissent au domaine médical et qui ne sont corroborées
par aucune pièce médicale versée au dossier. Ni le docteur C.________ (rapport
du 13 avril 2006) ni le docteur O.________ (rapport du 22 août 2006) ne mettent
en évidence d'éléments plaidant pour l'existence actuelle chez l'assurée d'un conflit
intra-psychique permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux.
De même, les explications de la doctoresse U.________ restent trop sommaires pour que l'on puisse admettre
la réalisation de ce critère (rapport du 18 octobre 2005). On ne saurait par ailleurs
considérer que la symptomatologie présentée actuellement par l'assurée ne serait
plus susceptible d'évolution sur le plan thérapeutique, comme le soutiennent pourtant
les docteurs U.________ et O.________ (rapports des 18 octobre 2005 et 22 août
2006).
Certes l'assurée bénéficie, sans effets apparents,
d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance toutes les trois semaines
auprès de la doctoresse U.________ depuis le mois de janvier 2004. Il ressort
cependant des constatations de fait de la Cour cantonale que l'assurée n'a guère
suivi le traitement médicamenteux antidépresseur qui lui a été régulièrement prescrit,
par crainte d'effets secondaires importants malgré les bénéfices qu'il pouvait apporter
(rapports de la doctoresse U.________ du 29 septembre 2003 et du professeur G.________ du 4 octobre 2005). De
même, les suggestions thérapeutiques faites par les docteurs U.________ (thérapie
cognitivo-comportementale) et
G.________ (approche multidisciplinaire) n'ont pas été mises en oeuvre.
5.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble
somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif,
la mise en valeur complète de la capacité de travail de l'assurée ne peut plus
être raisonnablement exigée de sa part. L'appréciation du tribunal cantonal des
assurances se révèle par conséquent contraire au droit fédéral (consid. 2.2). Bien
fondé, le recours de l'office AI doit être admis.
(…).” (STF del 3 dicembre 2007 nella causa concernente
B., I 1093/06)
Nel
caso di specie, analogamente a quanto ritenuto dal TF nella sentenza sopra
riprodotta in esteso, secondo questo Tribunale non sono adempiuti neppure gli
altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo
eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme abbia carattere invalidante.
Infatti,
se può essere ammessa l’esistenza di affezioni corporali croniche (sindrome
panspondilogena su/con: - turbe statiche con bacino pendente a destra, lieve
scoliosi sinistra convessa, iperlordosi lombare, insufficienza muscolare; -
decondizionamento e somatizzazione; - moderate alterazioni degenerative con
condrosi C5/C6, C6/C7, cfr. doc. AI 21/8) che, senza avere carattere
invalidante, alterano da numerosi anni la situazione personale e professionale
dell’assicurato, non sono invece presenti gli altri criteri richiesti dalla
giurisprudenza per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della
capacità lavorativa da parte dell’assicurato, quali l'accertamento di un ritiro
totale dalla vita sociale, uno stato psichico consolidato, senza evoluzione
possibile sul piano terapeutico come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Innanzitutto,
non si può ritenere che l’assicurato abbia subito un ritiro totale dalla vita
sociale.
Il
dr. __________, nelle costatazioni obiettive della perizia 27 settembre 2005,
ha, tra l’altro, rilevato che: “(…) solo interrogato esplicitamente afferma di
essere triste, ma descrive il suo umore con un “mah”, aggiungendo che l’unica
cosa sarebbe mettere a posto la cervicale. Interrogato sui suoi interessi,
afferma che non ha più interesse per il calcio, al quale giocava una volta, ma
spontaneamente non fa altri riferimenti. Durante la giornata andrebbe un po’ in
giro, ogni tanto aiuterebbe un po’ in cucina, ma lascerebbe fare le spese alla
moglie; non sarebbe per esempio capace di usare l’aspirapolvere a causa dei suoi
dolori. […] Non sembra soffrire di un abbassamento dell’autostima, l’appetito è
conservato, come il peso. […] Non ha sensi di colpa e nega idee suicidali,
affermando di avere ancora due figli da crescere. (…)” (doc. AI 54/8-9).
Inoltre,
dal colloquio 28 giugno 2006 con il collocatore (doc. AI 69/1-2), emerge che
“(…) l’assicurato, inattivo professionalmente dal 2000, finora non ha svolto
alcuna ricerca di lavoro. Malgrado dichiara di essere motivato nella volontà di
riprendere un’attività lavorativa, non presenta alcun segnale concreto per
confermare questa sua volontà. […] L’assicurato nei prossimi giorni partirà per
la __________ e farà rientro in Ticino solamente verso la fine del mese di agosto.
(…)” (doc. AI 69/2).
Nemmeno
si è in presenza di uno stato psichico consolidato, senza evoluzione possibile
sul piano terapeutico, ritenuto che, il dr. __________, nella perizia 27
settembre 2005, ha, in particolare, rilevato che “(…) la prognosi, se questo
peritando venisse lasciato a se stesso, è pressoché infausta, ma un nichilismo
terapeutico non sarebbe nemmeno indicato. Teoricamente si impone, a questo punto,
di trattare il peritando da un punto di vista psichiatrico, ma fino a che punto
egli si lasci coinvolgere, soprattutto dopo il tempo trascorso, è difficile da
prevedere. Non è nemmeno facile stabilire la sua incapacità lavorativa teorica.
[…] Personalmente sarei propenso a riconoscergli, per il momento, un‘inabilità
lavorativa al 50% e gentilmente, ma insistentemente, a motivarlo ad intraprendere
una psicoterapia, seguita da una riabilitazione. (…)” (doc. AI 54/12).
Infine,
non si può ritenere neppure che la sintomatologia di cui è affetto l'assicurato
non sia più suscettibile di evoluzioni sul piano terapeutico, ritenuto che
sempre il dr. __________, nella perizia 27 settembre 2005, ha osservato che
“(…) la psicoterapia dovrebbe avvenire con i concetti sopra esposti e richiede
al minimo un anno di tempo ed il/la terapeuta adeguato/a. Senza queste misure,
la prognosi, come sopra accennato, peggiorerà ed il peritando diventerà, o un
assistito pubblico o un invalido per motivi psichici, che con ogni probabilità
si svilupperanno ancora con una forte possibilità di un grave peggioramento
rispetto a disturbi affettivi, abusi di sostanze, sviluppo di aggressività, con
conseguenti problemi famigliari. (…)” (doc. AI 54/12-13).
Pertanto,
questo Tribunale deve concludere che non sono dati, in modo costante e intenso,
i criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.5) per poter ritenere eccezionalmente inesigibile
dall'assicurato lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro secondo la giurisprudenza federale.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che anche il dr. __________ e
la dr.ssa __________, psichiatra, entrambi medici SMR, nelle annotazioni 5
marzo 2007 (doc. VIII/Bis), hanno rilevato che:
"
(…)
L'assicurato è stato peritato una prima volta dal punto
di vista reumatologico dal dr. __________ (17.12.2002)
Diagnosi:
sindrome panspondilogena con decondizionamento e
importante somatizzazione
- moderate alterazioni degenerative a livello C5-C7
- turbe statiche del bacino, iperlordosi lombare,
insufficienza muscolare
in occasione della perizia reumatologica viene
riscontrata una netta discrepanza tra la sintomatologia soggettiva e l'esame
clinico (importante zoppia grottesca che quando esce dallo studio diviene
minima).
L'assicurato è stato peritato dal punto di vista
psichiatrico dal dr. __________ in settembre 2005 - a livello oggettivo viene
descritto dal punto di vista psichiatrico:
• l'assenza di
chiari nessi psichici che potrebbero essere in collegamento con l'incidente
stradale mortale del fratello
• che
l'assicurato è orientato nei tre domini ed è sempre cosciente
• che l'assicurato
presenta un'intelligenza nella media I media inferiore
• che
l'assicurato comprende bene quello che gli si dice
• che
l'assicurato ha una ideazione abbastanza logica, priva di segni psicotici,
senza allucinazioni o deliri ed il rapporto affettivo è abbastanza bene istaurabile
• che le idee
dell'assicurato ruotano attorno alla sua malattia, ai suoi dolori
• che
l'assicurato è visibilmente nervoso, dà la sensazione di essere psichicamente
teso e magari anche ansioso
• alzandosi
della sedia della sala d'aspetto esprime verbalmente i suoi dolori, zoppica,
esprime in tutti i suoi movimenti di essere indolenzito, senza essere
palesemente teatrale, ma comunque facendo vedere variazioni (inspiegabili)
nell'espressione del suo dolore
viene posta la diagnosi (unica) psichiatrica di
sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 presente dal 2000
viene indicato che al massimo si riscontra presso
l'assicurato un episodio depressivo di lieve entità
Le valutazioni peritali e i rapporti specialistici a
disposizione evidenziano a più riprese la presenza di segni di aggravamento:
- vedi perizia reumatologica dr. __________ (vedi
sopra)
- vedi
perizia psichiatrica: "alzandosi della sedia della sala d'aspetto esprime
verbalmente i suoi dolori, zoppica, esprime in tutti i suoi movimenti di essere
indolenzito, senza essere palesemente teatrale, ma comunque facendo vedere
variazioni (inspiegabili) nell'espressione del suo dolore
- vedi rapporto dr. __________ del 27.11.2001:
"è da notare tuttavia una certa discrepanza tra i disturbi accusati e il
referto clinico molto discreto rispettivamente la mobilità completa presentata
dal paziente al di fuori dell'esame clinico durante la consultazione.
- vedi rapporto prof. __________:
"Dessen Ursache (nota: Leidensdruck) ist aber wohl hauptsächlich im
psychosozialen Bereich zu suchen."
In conclusione l'assicurato presenta una sindrome
somatoforme da dolore persistente con presenza al massimo di una depressione di
lieve entità e presenza di segni di aggravamento.
Secondo giurisprudenza corrente un disturbo somatoforme
da dolore persistente di regola non è atto a determinare una limitazione
duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai
sensi dell'ad. 4 LAI; per stabilire l'eccezione vengono applicati i criteri di Förster/Mosimann
per cui in merito ai disturbi somatoformi, un'inesigibilità presuppone in ogni
caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata.
Nel caso in esame, la perizia psichiatrica evidenzia
come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa una sindrome
somatoforme da dolore persistente, diagnosi tuttavia posta pur non riscontrando
evidenti fattori o conflitti psicologici.
Nella sua valutazione il perito riferisce inoltre la
presenza di un disturbo dell'umore caratterizzato da "un episodio
depressivo di lieve entità comprendente l'umore abbassato, un qual certo calo
dell'interesse e dell'energia e disturbi del sonno"; non vengono dunque
dal perito descritti significativi deficit funzionali a livello psichico di
particolare gravità tali da compromettere la capacità lavorativa residua.
L'assicurato soffre da diversi anni di disturbi alla
colonna cronici persistenti, ciò nonostante l'assicurato durante la giornata
(secondo il rapporto peritale) andrebbe un po' in giro, aiuterebbe la moglie in
cucina - non vengono descritti problemi particolari a livello familiare,
l'assicurato ha due figli di 11 e di 12 anni, la moglie lavora in negozio - non
pare quindi sussistere una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita. L'assicurato inoltre risulta essere stato in cura
psichiatrica solo per tre mesi in un periodo non meglio precisabile, pertanto
non ha beneficiato di un seguito psichiatrico di tipo psicoterapeutico e
psicofarmacologico. Non si può pertanto concludere per uno stato psichico
cristallizzato senza evoluzione possibile sul piano terapeutico o di insuccesso
per un trattamento ambulatoriale o stazionario conforme alle regole d'arte.
Sulla base di tali considerazioni non sussistono dunque
disturbi psichici di gravità tale, per cui un rientro nel circuito del lavoro
può essere esigibile superando il dolore con uno sforzo di volontà.
(…).” (doc. VIII/Bis)
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne
saurait certes mettre sur le
même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de
l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance
à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et
un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants,
il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien
plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés
(cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait
d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
2.11. Ritenuta
dunque la sindrome somatoforme da dolore persistente in concreto non
invalidante e considerato che da un punto di vista reumatologico è stato
ritenuto abile al lavoro nella misura dell’80% nella sua attività come in altre
attività rispettose dei limiti funzionali posti (cfr. doc. AI 21/10-13), a ragione
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- andrebbero poste a
carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria
(cfr. consid. 2.13).
Al
riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della
legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione
della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(…)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito
patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere
gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati,
come negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in
considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le
persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle
procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per
le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In
altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito
a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica
sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in
funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai
1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso
dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.13. Il
ricorrente ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (II e V).
2.13.1. Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo 2003, ad art. 61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art.
3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.
anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo
mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF
119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in
considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo
di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B.
Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano
2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare
l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento
derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea
di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo
a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad
art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il
limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni
sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai
fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid.
7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il
25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
L’indigenza
processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli
necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996
U 254 p. 209 consid. 2; STFA del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., p. 3).
In
una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TFA ha precisato che una richiesta
di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere
naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore
indicativo (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156, p. 490).
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. In effetti prima di
poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona
interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla
propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).
Secondo
il TFA, si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e
giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile
al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento
in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF
119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a).
L’assistenza
giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella
misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3,
cfr. anche STCA 31.1998.50 del 12 marzo 2001).
Secondo
la giurisprudenza federale, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale,
ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR
1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.13.2. Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.
7b, p. 48 consid. 7c).
Al
minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr.
STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
2.13.3. Dagli
atti risulta che l’insorgente – coniugato e padre di due figli nati nel 1994 rispettivamente
1995 – dispone, quali uniche entrate, del salario della moglie pari a
fr. 3'402.20 (al netto degli oneri sociali) e dell’assegno famigliare
integrativo di fr. 838.-- (doc. XI, il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e la documentazione allegata). Oltre alle entrate
complessive pari a fr. 4'240.20 il ricorrente non possiede sostanza.
Sul
fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento
del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in
vigore dal 1° gennaio 2001, prevede la somma di fr. 2'550 quale importo base
mensile per coniugi con due figli di età superiore ai 12 anni.
Questo
importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence
en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK
2001, p. 19).
In
ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.13.2, all’importo base
mensile deve essere applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25%.
In
casu, applicando il massimo di supplemento (25%) e partendo quindi da un
importo base di fr. 3'187.50, l’insorgente va considerato indigente.
In
effetti, aggiungendo all’importo base di fr. 3'187.50 fr. 1'000.-- (canone di
locazione fr. 840.-- + fr. 160.-- per spese accessorie) e fr. 925.20 (spese
complessive per l’assicurazio-ne obbligatoria secondo la LAMal), si ottiene un
ammontare globale mensile pari a fr. 5'112.70, a fronte di entrate per fr. 4'240.20
al mese.
L’assicurato
non possiede poi le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di
un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere
privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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