32.2007.54
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13 febbraio 2008Italiano50 min
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Numero d'incarto:
32.2007.54
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, TCA
Titolo:
Decisione con la quale UAI,sulla base di una perizia psichiatrica,ha attribuito all'assicurata 1/2 rendita dal 11/04 non è corretta:dalla perizia psichiatrica giudiziaria emerge che ella è inabile al lavoro al 75% dal 11/1999.Richiesta di prestazioni oltre 12 mesi dopo l'inizio del diritto
AFFEZIONE PSICHICA
DECORRENZA DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 29 cpv. 1 let. a LAI
art. 48 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.54
cr/sc
Lugano
13 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 gennaio
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di settembre 2002, RI 1, nata nel __________, di formazione assistente
odontoiatrica, ma da ultimo attiva, per qualche mese, quale segretaria presso
uno studio legale, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in
quanto affetta da problemi psichici (doc. 1).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 17
gennaio 2003, l’Ufficio AI ha negato all’interessata il diritto ad una rendita
di invalidità, ritenuto che, dal punto di vista medico, essa è da considerare abile
al lavoro al 100% (doc. 16).
A fronte
dell’opposizione dell’interessata (doc. 17), tuttavia, con decisione su
opposizione del 28 aprile 2003 l’UAI ha annullato la precedente decisione, ritenendo
opportuno procedere ad un complemento istruttorio, tramite esperimento di una
perizia psichiatrica, al fine di accertare la reale capacità lavorativa residua
dell’assicurata, tenuto conto delle sue patologie psichiatriche (doc. 19).
1.2. Dopo avere
effettuato i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo
avere disposto l’allestimento di una perizia psichiatrica da parte della dr.ssa
__________ e un’ulteriore valutazione psichiatrica affidata al dr. __________
del SMR, l’Ufficio AI, con decisione formale del 13 luglio 2005, ha attribuito all’interessata il
diritto ad una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° novembre 2004,
per un grado di invalidità del 50% (doc. 47 e 49).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata – con la quale ha criticato la
valutazione del dr. __________ del SMR, ritenendo per contro di dovere essere
considerata inabile la lavoro al 100% così come stabilito dalla perizia della
dr.ssa __________ (doc. 53) - l’UAI, in data 9 gennaio 2007, ha confermato il contenuto della sua
prima decisione, evidenziando che l’assicurata è stata ritenuta dal dr. __________
inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività, ciò che le dà diritto ad una
mezza rendita d’invalidità (doc. 56).
1.3. Con
tempestivo ricorso dell’8 febbraio 2007, l’assicurata ha postulato il riconoscimento
di una rendita intera d’invalidità.
Sostanzialmente,
ha contestato la valutazione medica del dr. __________ del SMR, posta a
fondamento della decisione dell’amministrazione, argomentando segnatamente che:
"
(...)
Nel mio caso ritengo che la psicologa signora __________
abbia allestito dei rapporti medici, che seppur stringati, adempiono ai
requisiti sopra richiesti. Infatti, la psicologa signora __________ mi ha
seguita per un anno con sedute settimanali ed ha potuto constatare quali erano
le mie patologie. Non per niente la stessa ha ritenuto che io fossi incapace al
lavoro già a partire dal mese di novembre 2002. Tra l'altro, ma è doveroso
ricordarlo, i rapporti medici della psicologa signora __________ non erano
nemmeno stati trasmessi all'UAI. Il citato Ufficio ne è venuto a conoscenza
solo perchè io stessa li ho inviati nell'ambito della mia seconda opposizione
alla decisione di rifiuto di prestazioni dell'assicurazione contro invalidità.
Questo per dire che la Dr.ssa __________ non aveva tenuto in nessun conto
quanto attestato, accertato e concluso da chi mi aveva vista per ben più di tre
volte e con incontri sicuramente più mirati alle mie patologie. Per quel che
concerne il Dr. med. __________ rilevo che lo stesso si è probabilmente
limitato a controfirmare il certificato medico stilato dalla Dr.ssa __________
senza approfondire la discrepanza con i precedenti rapporti della psicologa
Signora __________ (mentre invece l'UAI ne è venuto a conoscenza solo in
occasione della mia seconda opposizione).
Ciò detto pure l'UAI, visto il certificato medico
della Dr.ssa __________ non era convinto della completa bontà dello stesso,
infatti è stato considerato necessario farmi sottoporre ad una perizia
psichiatrica presso la Dr.ssa __________. Quest'ultima non si è limitata a
sottopormi ad un colloquio, ma mi ha anche fatto somministrare dei test.
La sua visione, e quindi la sua perizia, è
pertanto da considerarsi completa. La perizia della Dr.ssa __________ deve
quindi essere considerata di forza probatoria piena poiché eseguita da un
medico specializzato riconosciuto (è stato lo stesso UAI ad indirizzarmi da
lei), sulla base di accertamenti approfonditi (v. decisione pag. 4, punto 3,
primo paragrafo).
Per contro, se si accettano i certificati della
psicologa signora __________, non vi sono agli atti certificati rilasciati da
medici curanti. Questo perchè la Dr.ssa __________ non può certo essere
considerata quale mio medico curante avendomi vista solo tre volte con i
contenuti dei colloqui sopra descritti ed il dr.med. __________ non ha
rilasciato nulla (il fatto che egli sia stato interpellato verbalmente non ha
alcuna rilevanza ritenuto che sono gli atti scritti a fare fede e non colloqui
personali il cui contenuto, non avendovi partecipato, nemmeno posso contestare
o confermare).
Nemmeno il dr.med. __________ (delle cui
conclusioni dirò in seguito), è stato mio medico curante.
Ci si trova quindi nella situazione in cui quello
che dovrebbe essere il perito scelto dall'UAI è "messo in minoranza"
da chi non mi ha, in sostanza, seguita (Dr.ssa __________), vista (Dr.med. __________)
o vista solo una volta senza somministrarmi test (Dr.med. __________). Ma vi è
di più, chi in effetti mi ha seguita regolarmente per un anno vedendomi tutte
le settimane, nemmeno viene considerato. E qui mi sto chiaramente riferendo
alla psicologa signora __________ il cui parere è condiviso dalla Dr.ssa __________
che deve essere considerata quale perito giudiziario (vale a dire perito scelto
dall'Autorità giudicante per avere una valutazione completa ed esatta del
caso).
5.
In merito alle critiche mosse dal Dr. med. __________
alla perizia eseguita dalla Dr.ssa __________ rilevo innanzitutto che sarò
stata normoalimentata e normopigmentata, però al momento della visita pesavo 47 chilogrammi per 1,62 metri. Osservo inoltre che, ossequiando
a quanto richiestomi dall'UAI, avevo portato con me i risultati delle varie
analisi mediche cui mi ero sottoposta presso il mio medico curante; analisi
dalle quali risultavano il mio peso, la mia altezza, i valori della prolattina,
i valori epatici e la viremia riferita all'epatite C, i valori relativi ad un
esame della mia capacità respiratoria. Il Dr. med. __________ nemmeno li aveva
voluti vedere adducendo che lui non era un medico (inteso di internista o
generalista, penso io), per cui non gli interessavano.
In merito alle annotazioni del Dr. med. __________
osservo unicamente che lo stesso non ha preso in nessuna considerazione i
certificati della psicologa signora __________, ma ha utilizzato unicamente il
certificato della Dr.ssa __________; quest'ultima, lo ribadisco ancora una
volta, mi ha visto tre volte e dopo due incontri già aveva deciso che io ero
abile al lavoro solo perchè non volevo assumere medicamenti (questa è, in
pratica, l'unica conclusione possibile a tutti i suoi discorsi sui medicinali e
sul mio elevato "grado di sensibilità”). Vorrei anche ricordare, se mai
qualcuno non lo avesse finora notato, che nella decisione di concessione di una
mezza rendita di invalidità gli stessi collocatori dell'UAI mi consideravano
"incollocabile" a causa le mie patologie.
Sottolineo che anche nella presente decisione
l'UAI non ha voluto tenere in considerazione i certificati della psicologa
signora __________ che attestavano già nel lontano 2002 la mia completa
incapacità lavorativa. Prova ne sia che a pag. 6 secondo paragrafo si fa
riferimento ai medici __________, __________, __________, __________, ma non si
fa riferimento alla psicologa. E' troppo facile dire che il certificato medico
allestito dalla Dr.ssa __________
è stata redatto tenendo conto di quanto accertato dalla psicologa. Se così
fosse, mi chiedo per quale motivo si è poi deciso (vista la mia opposizione) di
inviarmi da un perito; tanto più che a quel momento I'UAI nemmeno era in
possesso dei rapporti della psicologa signora __________. E' invece vero che l’UAI
aveva notato che vi era qualcosa di poco convincente nel certificato della Dr.ssa __________ e voleva fare chiarezza sul
mio stato di salute e, di conseguenza, sulla mia capacità lavorativa. In
sostanza, con la presente decisione l'UAI sconfessa quel che aveva rilevato
(giustamente) nella sua precedente decisione su opposizione. Vale a dire che
non era possibile fare una corretta valutazione fondandosi unicamente sul
certificato medico della Dr.ssa __________. Rilevo inoltre che il Dr. med. __________
non ha rilasciato alcun certificato e che eventuali suoi contatti telefonici
con il Dr. med. __________ non possono entrare in linea di conto per la
valutazione del mio grado di incapacità lavorativa.
L'UAI si contraddice poi clamorosamente, sempre a
pag. 6 della decisione penultimo paragrafo, allorquando ricorda il principio
giurisprudenziale secondo il quale il medico curante, nel dubbio, attesta
sempre in favore del proprio paziente aggiungendo che nel caso concreto va
rammentato che il servizio __________ ha stabilito una piena capacità
lavorativa.
Ora, come già sopra rilevato, la psicologa
signora __________ aveva certificato, a due riprese, la mia completa incapacità
lavorativa. Il solo certificato della Dr.ssa __________ non aveva convinto
l'UAI che aveva così deciso per l'esecuzione di una perizia. Come già detto
l'UAI, con queste affermazioni-conclusioni, sconfessa quello che era il
contenuto della sua prima decisione su opposizione. Tale modo di procedere non
può essere certamente condiviso.
In conclusione deve essere ammesso che la perizia
consegnata dalla Dr.ssa __________, che deve essere considerata quale perito
giudiziario, deve essere condivisa in tutti i suoi punti ed anche su quello
relativo alla mia incapacità lavorativa. Questo perché le
"perplessità" sollevate dal Dr. med. __________ non sono sufficienti
per "demolire" le conclusioni della Dr.ssa __________. Tanto più che
nessuno ha mai chiesto alla Dr.ssa __________ di nuovamente pronunciarsi sulla
sua perizia e di chiarire i motivi per i quali ella è giunta a tali
conclusioni. Una delucidazione di perizia è ammessa in tutte le procedure
(siano esse civili, penali, ecc.) mentre in questo caso invece si è preferito
fondarsi unicamente su di un unico certificato medico attestante, guarda caso,
la piena capacità lavorativa (e mi riferisco a quello della Dr.ssa __________)
per poi comunque giungere a
riconoscere l'esistenza di patologie tali da ridurre la mia capacità
lavorativa.
Voglio inoltre sottolineare che io ritengo di
essere stata seguita in modo più che adeguato dal Dr. med. __________ per cui
non vi è stata alcuna esacerbazione della mia malattia così come preteso dal
Dr. med. __________. Questo per dire che già dal 2001 io ero portatrice delle
patologie rilevate dalla Dr.ssa
__________.
6.
Infine, rilevo che il mio grado di incapacità
lavorativa era già del 100% da almeno un anno al momento dell'inoltro della mia
domanda di rendita dell'assicurazione contro l'invalidità (v. certificati della
psicologa signora __________). Di conseguenza, le prestazioni mi devono essere
riconosciute già a partire dal mese di settembre 2002, mese della presentazione
della richiesta di rendita e non dal mese di novembre 2004, vale a dire dopo il
termine di aspetto di 360 giorni per malattia di lunga durata (questo sulla
base della perizia della Dr.ssa
__________ che ha valutato al 100% il mio grado di incapacità lavorativa al
momento della sua perizia del mese di novembre 2003; fossi stata sottoposta a
perizia nel 2005 il diritto ad una mezza rendita mi sarebbe forse stato
concesso a partire dal 2006?).
Sono naturalmente a disposizione nel caso in cui
questi Onorevoli Giudici volessero citarmi ad un'udienza." (Doc. I)
1.4. L’Ufficio
AI, in risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse
obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha proposto di confermare la
decisione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).
1.5. Con scritto del
22 marzo 2007 l’insorgente ha chiesto di poter esercitare il suo diritto di
essere sentita, tramite citazione in udienza e di poter conoscere il nome del
giurista che si occupa del suo caso (VI).
1.6. Ritenuto
necessario l’espletamento di una perizia medica psichiatrica, con decreto del 6
agosto 2007 lo scrivente Tribunale ne ha affidato l’esecuzione al dr. __________
(XII).
Con
rapporto peritale del 16 novembre 2007 il dr. __________ ha ritenuto
l’interessata inabile al 75% in qualsiasi tipo di attività (XV).
Il TCA ha
invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto (XVI).
Con
scritto del 30 novembre 2007 l’assicurata - conformemente a quanto stabilito
dal perito giudiziario, che l’ha considerata inabile al lavoro al 75% - ha
chiesto il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a partire dal 1°
settembre 2002, mese di presentazione della domanda di prestazioni (XVII).
Dal canto
suo, l’Ufficio AI, con scritto del 12 dicembre 2007, rilevato innanzitutto che
la perizia del dr. __________ non può essere presa in considerazione, in quanto
le diagnosi poste dal perito non si fondano su un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente, ha poi confermato la sua decisione del 9 gennaio 2007,
evidenziando che il grado di inabilità stabilito dal dr. __________ si
riferisce al momento dell’esame peritale, senza nulla dire riguardo al periodo
precedente (XVIII).
1.7. In data 20
dicembre 2007 il TCA ha chiesto al dr. __________ alcune precisazioni in merito
al suo referto peritale del 16 novembre 2007 (XIX).
La risposta dello specialista è giunta in data 4
gennaio 2008 (XX).
Tale scritto è stato trasmesso alle parti (XXI),
con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
L’assicurata ha espresso le proprie osservazioni
tramite scritto del 15 gennaio 2008 (XXII), mentre l’UAI con scritto del 18
gennaio 2008 (XXIII + bis).
Entrambe tali prese di posizione sono state
trasmesse alla relativa controparte (XXIV e XXV), per conoscenza.
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata
una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° novembre 2004, oppure se,
come da lei preteso, deve esserle riconosciuta una rendita intera a partire dal
1° settembre 2002.
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. L'assicurata
rimprovera all’Ufficio AI di non aver tenuto debitamente conto delle sue
condizioni psichiche, che la rendono inabile al lavoro in maniera totale, come
peraltro già attestato dalla dr.ssa __________, cui l’amministrazione aveva
affidato l’incarico di esperire una “prima” perizia specialistica.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha dapprima
incaricato la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, di eseguire
una perizia.
Nel dettagliato referto del 9 febbraio 2004 la
dr.ssa __________, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto,
della visita medica del 26 novembre 2003 e dei test psicodiagnostici richiesti
il 30 novembre 2003, ha posto le
diagnosi di “disturbo di adattamento con prevalenti problemi affettivi e di
condotta (ICD 10-F43.23); disturbo di personalità misto, dipendente,
emotivamente instabile, di tipo impulsivo (ICD10-F60.30); disturbo alimentare
di tipo anoressico-bulimico (ICD10-F50.0); sindrome psichica e comportamentale
(residua) dovuta all’uso di sostanze psicoattive multiple (ICD10-F19.7)”
(doc. 33-6).
Quale
valutazione e prognosi la dr.ssa __________ ha osservato:
" (...)
L'assicurata presenta un importante disturbo di
adattamento e di comportamento alimentare iniziato dall'età di circa quindici
anni e protrattosi fino ad oggi, provocandole conseguenze psicoorganiche
importanti (vedasi il problema precoce di osteoporosi, iperprolattinemia/amenorrea,
che dura da diversi anni).
Inizia un percorso di tossicomania durato
intensamente per almeno 5 anni che sfocia in un comportamento delinquenziale
che la porta al carcere, per un periodo di oltre 1 anno.
Il legame affettivo che riesce a stabilire, è lo
specchio delle sue problematiche psichiche, in quanto sposa un tossicomane
delinquente.
Questa scelta non può che influenzare in modo
grave la patologia della paziente, portandola ad evitare le cure ed a evitare
di avere una chiara coscienza dei propri disturbi.
Il disturbo di personalità immaturo, dipendente
ed impulsivo condiziona in maniera grave l'ulteriore evoluzione di questa
paziente aggravandone la problematica di adattamento psicosociale.
Se ne analizziamo l'iter professionale non
possiamo che costatare un continuo interrompersi dei tentativi di inserimento
professionale ed una grave instabilità sotto questo punto di vista.
Esiste dunque un disturbo di personalità grave
che peggiora con l'abuso di sostanze psicoattive ed un comportamento alimentare
gravemente compromesso che a sua volta condiziona la salute dell'assicurata sia
sul piano psichico che somatico.
I test psicodiagnostici da me richiesti confermano
infatti una personalità psicolabile, impulsiva, narcisisticamente fragile, con
tendenze distruttive e fallimento di meccanismi di difesa nella gestione della
pulsione aggressiva.
Attualmente ritengo il funzionamento della
paziente socialmente e professionalmente destrutturato e cronicamente
disadattato ragione per la quale, a mio parere, l'inabilità lavorativa in
misura completa risulta giustificata.
La cura psichiatrica in corso serve da
contenimento che dovrebbe, almeno si spera, evitare un peggioramento ulteriore,
ma non è sensata portare benefici strutturanti nè l'aumento della capacità
lavorativa.
Prognosi: infausta. Non prevedo esistano
possibilità di stabilizzazione e di funzionamento sufficienti da poterle
permettere la ripresa di una capacità lavorativa nemmeno parziale, né immediata
né futura. (...)" (Doc. 33-6)
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha quindi
ritenuto l’assicurata, che non lavora più dal 1999 e che dal 2000 vive di
assistenza, totalmente inabile al lavoro, evidenziando che “il disturbo
psichiatrico sopra descritto che la affligge condiziona in maniera completa la
sua incapacità lavorativa ed il suo disadattamento socioprofessionale”
(doc. 33-8). La specialista in psichiatria ha poi aggiunto che “visto il
quadro psicopatologico e l’evoluzione da me descritta nella valutazione e
prognosi, non ritengo opportune misure di integrazione professionale, che non
porterebbero ad una riabilitazione nel senso di un aumento della capacità
lavorativa” (doc. 33-9).
Al
riguardo, il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni del 6 dicembre 2004, ha osservato che:
"
(...)
Perizia PSI dr.ssa __________, 09.02.2004.
La perita ritiene che la IL dell'A. sia totale,
pur formulando diagnosi corrispondenti a quelle dei colleghi del __________,
che ritenevano l'A. abile al lavoro (aggiunge anche quelle di disturbo
alimentare e di sindrome psichica residua da uso di sostanze psicoattive
multiple a mio avviso anamnestiche e non attuali).
Devo dire che la perizia non è convincente per
una IL totale di questa A. ancor giovane e senza una patologia psichiatrica
maggiore. Dalla descrizione dello status si conferma che lo stato psichico
dell’A. non appare molto compromesso.
A questo punto ritengo indicata una ulteriore
valutazione da parte dello psichiatra SMR dr. __________, già contattato.
Contatto telefonico odierno con l'attuale
psichiatra dr. __________ del __________, che mi conferma una situazione
sostanzialmente stabile, frequenza delle consultazioni in media ogni 3
settimane, senza psicofarmaci. Non vuole prendere posizione sulla CL per non
intaccare la relazione terapeutica, la ritiene comunque al massimo solo
parziale.
PS: si tratta di una gestione lunga, ma in
concomitanza con 2 giudizi discrepanti è utile anche la valutazione tramite
decorso, l'A. è comunque a beneficio di assegni __________." (Doc. 35-1)
L’UAI ha quindi sottoposto l’assicurata ad una seconda
visita peritale, presso il dr. __________, medico SMR.
Nel suo rapporto medico-psichiatrico del 29 marzo
2005 il dr. __________, poste le diagnosi di “disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo borderline (ICD10-F60.31); fobia sociale
(ICD10-F40.1); epatite C anamnestica” (doc. 41-4), ha osservato:
"
(...)
Da quanto obiettivato nel corso dell'attuale
valutazione si può affermare che l'assicurata sia portatrice di una struttura
di personalità compromessa inquadrabile nell'ambito di un disturbo di tipo
borderline. E' probabile che i segni di tale deficit personologico fossero
presenti già nel periodo adolescenziale quando comincia a fare uso di
stupefacenti proprio nel tentativo di contenere l'angoscia che è tipica del
compromesso rapporto che questa psicopatologia comporta nella relazione con la
realtà esterna e dove il ricorso alla droga è soggettivamente vissuto come il
mezzo per congelare emozioni altrimenti difficilmente contenibili. Altri
aspetti che connotano tale disturbo di personalità e che sono facilmente
riscontrabili nella storia clinica e personale dell'assicurata sono rappresentati
dalla sua alterata modalità di comportamento con deviazioni significative del
modo in cui ella pensa, si sente e si pone in relazione con gli altri; si
manifesta tra l'altro con una marcata tendenza ad agire in modo impulsivo, con
l'instabilità affettiva e cali dell'umore; c'è una progettualità compromessa e
sono segnalate esplosioni di collera con inevitabili conseguenze sulle
relazioni interpersonali. Si sente facilmente ostacolata e criticata dagli
altri, é instabile emotivamente ed è pervasa da un forte sentimento di vuoto
interiore. Infine c'è la tendenza a farsi coinvolgere in relazioni che
all'inizio vive intensamente ma in modo instabile e che poi le provocano crisi
importanti, basti pensare alle manifestazioni fobiche e ai disturbati comportamenti
alimentari, probabile conseguenza anche dello sforzo di evitare l'abbandono,
ambivalenza tipica del borderline per il quale il mondo esterno è ritenuto
temibile ed invadente ma nel contempo è temuta la paura di essere da esso
abbandonati al proprio vuoto interiore.
Quanto alle manifestazioni sociofobiche non è
infrequente che esse si associno al disturbo di personalità, soprattutto per
certi aspetti comuni come la bassa stima di sé e la paura di essere criticati.
Rispetto alla valutazione peritale della dr.ssa __________
vanno pertanto fatte alcune considerazioni.
Innanzitutto i disturbi alimentari non sono più
presenti da circa un decennio, per stessa ammissione dell'assicurata e perché
l'attuale verifica ha messo in evidenza una persona normoalimentata e
normopigmentata. Per quel che concerne invece i problemi affettivi e di
condotta così come pure il disturbo di personalità emotivamente instabile di
tipo impulsivo diagnosticati, sono aspetti differenti che le psicopatologie
citate hanno in comune con il disturbo di personalità borderline. Per quanto
attiene infine alla diagnosi di Sindrome residua dovuta all'uso di sostanze
psicoattive multiple va detto che è da almeno 15 anni che l'assicurata è
astinente, é quanto emerge dagli atti e dalle valutazioni degli specialisti con
cui è in psicoterapia e durante questo arco di tempo ha lavorato, seppure in
modo incostante, in una lavanderia, come centralinista per il municipio di __________
e come segretaria presso lo studio legale della sorella. L'incapacità
lavorativa completa indicata dalla dr.ssa __________ non appare pertanto
condivisibile.
A mio modo di vedere ad influenzare la capacità
lucrativa dell'assicurata sono il disturbo di personalità borderline e la fobia
sociale. Per tali psicopatologie la psicoterapeuta curante, dr.ssa __________,
la considerava abile completamente mentre il suo successore, dr. __________,
con cui è attualmente in cura, pur non prendendo esplicitamente posizione,
lascia intravedere la possibilità di un'incapacità parziale.
Personalmente propendo per questa seconda
valutazione. Ciò che di fatto appare cambiato nello stato di patimento psichico
dell'assicurata, rispetto a quanto descritto dalla dr.ssa __________, è
l'intensità delle manifestazioni psicopatologiche. Probabilmente in conseguenza
di un approccio psicoterapico non adeguato alla situazione la condizione di
malessere psichico nel corso degli ultimi 18 mesi ha finito gradualmente per
esacerbarsi stabilizzando lo stato psicopatologico diagnosticato, nell'ambito
del quale l'instabilità emotiva, l'inadeguatezza affettiva, i sentimenti di
vuoto interiore ed inibizione, di inadeguatezza comportamentale e di scarsa
autostima, le difficoltà di tipo interpersonale, i comportamenti di evitamento
e conseguentemente l'isolamento ed il ritiro sociale, una capacità di critica
non molto salda e la scarsa tolleranza allo stress lavorativo, dominano la
scena compromettendo, ma in misura parziale, la capacità lucrativa
dell'assicurata.
Conseguenze sulla capacità lavorativa:
le menomazioni psichiche obiettivate sono legate
essenzialmente al disturbo di personalità e alle manifestazioni sociofobiche
che acuitesi nell'arco dell'ultimo anno e mezzo compromettono la capacità
lavorativa dell'assicurata in misura del 50%, condizione che da un punto di
vista medico-teorico può farsi risalire al mese di novembre 2003. La ripresa di
un'attività lucrativa a metà tempo sarebbe anche terapeuticamente indicata e
potrebbe aiutarla a contrastare le sue tendenze regressive e a ritrovare
l'autostima considerando che si tratta di una persona ancora giovane, senza
deficit fisici clinicamente apprezzabili, dotata di buona intelligenza e con
adeguate capacità cognitive. Idoneo, a tale proposito, sarebbe un impiego che
non richieda particolare impegno fisico, in un contesto lavorativo accogliente
e in cui abbia la possibilità di svolgere la propria attività da sola o
comunque senza eccessive sollecitazioni ambientali."
(Doc. 41/4-6)
Considerate
le summenzionate contrastanti valutazioni mediche agli atti, questa Corte ha
ordinato l’esecuzione di una perizia medica a cura del dr. med. __________, FMH
in psichiatria e psicoterapia di __________.
2.6. Sulla base
delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, del colloquio clinico con
l’assicurata del 4 settembre 2007 - avvenuto eccezionalmente al domicilio della
signora RI 1, vista la sua sintomatologia particolare, che le impedisce di
spostarsi fino a __________, come espressamente indicato nel rapporto peritale (cfr.
doc. XV pag. 4, punto 2) - nonché degli esami psicodiagnostici del 7 settembre
2007 e del 14 settembre 2007, il dr. __________ ha posto le diagnosi di “disturbo
di personalità emotivamente instabile con una preponderante socio-fobia;
diagnosi differenziale abbreviata di disturbo pre-psicotico infantile”
(doc. XV pag. 14).
Il dr. __________
ha puntualizzato che l’assicurata ha una personalità emotivamente instabile,
che ha manifestato i suoi sintomi fin dalla tarda infanzia e dall’adolescenza,
aggiungendo che è difficile dire se questo tipo di struttura personologica sia
dovuta ad un disturbo fobico. Il perito ha poi indicato che la storia della
paziente presenta una socio-fobia particolare ed importante, che può essere
conseguente alla sua poli-tossicomania precedente, ma anche alle sue esperienze
o ai suoi vissuti infantili (doc. XV pag. 12).
Sulla base di tali premesse, il perito
giudiziario è quindi giunto alle seguenti conclusioni:
"
(...)
Ritengo che questa assicurata presenti
attualmente un'incapacità lavorativa del 75%, ma che con il restante 25%
potrebbe essere inserita in un'azione lavorativa poco discosta dal suo
domicilio, oppure accompagnata da terze persone che secondo me non dovrebbero essere
i propri famigliari ma dei professionisti.
Ella potrebbe svolgere qualsiasi tipo di attività
poiché il problema non risiede nel processo lavorativo stesso ma nello
spostamento.
È proprio questo che impedisce all'assicurata di
svolgere un'azione lavorativa continuativa. Penso che se la signora avesse
un'occasione lavorativa nei dintorni di casa sua ella potrebbe svolgere la sua
attività anche in misura superiore.
Da quanto ho osservato agli atti, clinicamente e
anamnesticamente ritengo che la signora RI 1 abbia effettivamente un disturbo
personologico e questo sin dall'infanzia.
Ella stessa mi racconta come nei confronti della
sorella ella era più "precoce" in senso positivo ma anche negativo.
Se la sorella conduceva una vita congrua alla sua
età ella era sempre in avanzo e questo per quel che concerne soprattutto le
marachelle infantili, adolescenziali, sociali e professionali.
Anche da parte dei suoi famigliari l'assicurata
era sospettata di inadeguatezza evolutiva.
Questo mi permette di dire che la signora RI 1 ha
un’organizzazione di personalità emotivamente instabile e disturbi della condotta
sociale e che di conseguenza l'aspetto fobico non è di primaria importanza ma
conseguente al disturbo sopraccitato.
Mi riferisco a quanto segue non solo per
l'osservazione clinica e anamnestica ma anche dagli esami psicodiagnostici
effettuati dal Dr. med. __________.
L'elemento fobico addotto dalla paziente mi
risulta essere una "copertura" della sua patologia di base che è
quella di una personalità emotivamente instabile.
È chiaro che questo suo metodo di difesa
intrapsichico l'aiuta a restar lontana dall'assunzione di sostanze
stupefacenti.
Con questo voglio dire che concordo per
un'incapacità lavorativa del 75% poiché la signora RI 1 potrebbe benissimo
svolgere un'attività lavorativa di almeno 2 ore al giorno in una zona poco
discosta da casa sua.
Ella stessa, anche tramite la psicoterapia che
sta effettuando, sarà in grado di procedere ad ulteriori progressi evolutivi ma
graduali.
Non penso comunque che la signora RI 1 vada
considerata inabile al lavoro al 100% e nemmeno al 50%. II poter intraprendere
un'azione lavorativa anche molto parziale, ossia al 20%-25%, ha anche uno scopo
terapeutico e di rivalorizzazione della persona.
Le mansioni che la signora RI 1 potrebbe svolgere
sono comunque quelle adatte sia alla sua formazione professionale, sia alle
esperienze professionali effettuate.
Sono sempre stato colpito alla lettura degli atti
della precisione e delle cognizioni giuridiche con cui la paziente faceva
regolare opposizione all'ente assicurativo. Mi sembrava molto contraddittorio
questo suo modo di esprimersi in modo giuridico molto competente e la sua
formazione professionale e le sue esperienze lavorative.
Solo più tardi ho scoperto che la signora RI 1 è
sorella di un avvocato. Purtroppo non ho visto negli atti l'ordinario atto di
svincolo dal segreto professionale che generalmente viene dato ai medici. Qui
interpreto che le considerazioni giuridiche non sono mai state effettuate con
l'autorizzazione sopra descritta.
Ritengo comunque che questa presa di posizione da
parte della signora RI 1 sia di natura benevola e non assolutamente legata ad
un finanziamento.
La sorella della signora RI 1 ha condotto questa
lotta in difesa della sorella senza scopo di lucro. (...)" (Doc. XV. pag.
12-13)
Il dr. __________
ha infine osservato:
"
(...)
Penso che la signora RI 1 debba essere aiutata
per un inserimento professionale perlomeno al 25% e questo coadiuvato anche
dalla presa a carico psichiatrica.
-
La paziente stessa non vede un avvenire positivo nella situazione attuale
in cui è affidata all'assistenza pubblica.
-
L'intervento inseritivo lavorativo secondo me dovrà essere graduale e
moderato nei tempi.
-
Non vi sono degli psicofarmaci terapeutici che possono influire in modo
importante sulla sua patologia attuale che è quella fobica.
- Penso
che la signora RI 1 sia affetta da questa sindrome di disturbo di personalità
sin dalla prima infanzia e che quindi le risultanze dell'adolescenza hanno a
che vedere con questo tipo di disturbo. Purtroppo non sappiamo e non sapremo
mai se una simile patologia ha un connesso con un’affezione ereditaria o
neuro-psichica o semplicemente ambientale, anche se a livello neuro-psicologico
o neurologico non riscontriamo degli elementi particolari che descrivono il suo
disturbo, lo stesso si potrà dire anche nel suo sviluppo evolutivo ed educativo
intrafamigliare. Questi non sono degli elementi determinanti per la sua
affezione attuale.
- La
signora RI 1 è affetta da un disturbo di organizzazione di personalità di tipo
borderline grave, con importanti manifestazioni fobiche reattive alla patologia
indicata." (Doc. XV, pag. 14)
Al
riguardo, l’amministrazione, con scritto del 12 dicembre 2007 (cfr. doc.
XVIII), ha in primo luogo criticato il fatto che le diagnosi poste dal perito
giudiziario non poggino su un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente e, in secondo luogo, ha rilevato che il grado di inabilità al
lavoro, del 75%, stabilito dal dr. __________ si riferisce al momento
dell’esame peritale (avendo il dr. __________ indicato che l’assicurata “attualmente”
presenta un‘incapacità lavorativa del 75%) e non al periodo antecedente
(dall’ottobre 2001 fino al 9 gennaio 2007, data della decisione impugnata).
Con scritto del 20 dicembre 2007 questa Corte si
è rivolta al dr. __________, chiedendo alcune precisazioni in merito al suo
referto peritale, con riferimento in particolare all’esatta diagnosi dei
disturbi dell’assicurata secondo una classificazione riconosciuta e al momento
a partire dal quale il perito ha valutato la presenza di un’inabilità lavorativa
del 75% (doc. XIX).
Questa è
stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 4 gennaio 2008:
"
In risposta al vostro scritto del 20.12.2007 vi
posso riferire quanto segue.
1. Qual è l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre
l'assicurata in base a una classificazione riconosciuta?
Disturbo di
personalità emotivamente instabile F60.3 ICD-10 con tratti anti sociali F60.2
ICD-10 e tratti anarcastici F60.6 ICD-10 accompagnati da elementi di
personalità dipendente F60.7 ICD-10.
Posso aggiungere anche
altri disturbi di personalità specifici F60.8 ICD-10 ad esordio adolescenziale.
Si potrebbero
riassumere tutti questi codici diagnostici sotto la diagnosi di altri disturbi
di personalità a forme miste F61 ICD-10.
Considerandi
2.
Da quando è presente l'affezione?
Questo disturbo ha
preso avvio sin dalla prima adolescenza aggravandosi nel tempo.
3.
Qual è stato il decorso della stessa?
La paziente si è
sottoposta ai più svariati interventi terapeutici senza successi particolari.
4.
Cosa può dire in merito alla gravità dell'affezione e quali
sono i motivi che giustificano, a suo avviso, un'incapacità lavorativa del 75%?
Il suo disturbo non
le permette degli spostamenti e la sua socio-fobia un inserimento lavorativo
attorno al suo luogo di domicilio.
La considero ora
inabile al lavoro al 75% anche per il fatto che il restante 25% può essere una
fonte reintegrativa e osservativa particolare.
5.
Qual è, a suo avviso, la prognosi?
Se continuiamo di
questo passo è assolutamente indeterminata. Saranno solo dei piccoli passi che
la paziente potrà effettuare e convincersi che tutta la sua patologia è
mentale.
Penso quindi che un
processo lavorativo a tempo limitato e forse in graduale miglioramento, dovrà
essere eseguito in loco.
6.
In che misura la prognosi può essere influenzata
dall'applicazione di provvedimenti terapeutici?
Confronta punto 5 ma
escludo in modo perentorio che la paziente debba spostarsi, per esempio a __________
o a __________ a questo scopo.
La paziente è presa a
carico in modo adeguato da una psicoterapeuta e psichiatra oltre modo compente
che segue la signora RI 1 in modo regolare.
7.
Voglia descrivere lo stato di integrazione sociale
dell'assicurata?
Questo è praticamente azzerato.
8.
In quale misura lo stato psichico dell'assicurata è da ricondurre
a problemi di carattere sociale?
Qui mi si chiede
quasi l'impossibile, ossia se un'affezione come quella della quale è affetta la
signora RI 1 ha delle origini sociali psico-sociali o endogene. Secondo me
tutte queste componenti hanno avuto luogo all'inizio della sua patologia, ma
sono piuttosto dell'opinione che la caratteropatia sia di tipo endogeno, forse
aggravato da elementi di relazioni disfunzionali intrafamigliari e sociali
nella prima adolescenza.
9.
Da quando valuta l'inabilità lavorativa
del 75%?
In pratica dopo
l'arresto del suo ultimo processo lavorativo “protetto” e questo sottoforma di
stage reintegrativo presso lo studio d'avvocatura __________." (Doc. XX)
Queste osservazioni formulate dal dr. __________
sono state trasmesse all’amministrazione, che le ha sottoposte al vaglio del
SMR. Al riguardo, nelle sue annotazioni del 15 gennaio 2008, il dr. __________
si è così espresso:
"
Da parte mia nessuna osservazione alla perizia
del dr. __________. Quindi ad rendita, provvedimenti professionali non
indicati. Prognosi negativa." (Doc. XXIII/bis)
2.7
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante
che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su
degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità
(STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente,
il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente
(STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V
353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht
im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le
considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un
rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124)
Infine,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del
26.
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13 febbraio
1992.
in re O.; STFA del 13
maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55;
STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a;
DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito
giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni
o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che
conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri
esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza
della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico è inoltre determinante il
fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.9
Chiamato a
pronunciarsi, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia il dr. med. __________,
specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice, dopo
aver preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetta l'assicurata
(disturbo di personalità emotivamente instabile (ICD10-F60.3) con tratti
anti-sociali (ICD10-F60.2) e tratti anarcastici (ICD10-F60.6) accompagnati da
elementi di personalità dipendente (ICD10-F60.7); disturbi di personalità a
forme miste (ICD10-F61), come disturbi di personalità specifici (ICD10-F60.8)
ad esordio adolescenziale, cfr. doc. XX).
Infatti,
il perito giudiziario ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a
conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Lo
specialista ha valutato la ricorrente inabile al lavoro nella misura del 75% in
qualsiasi attività, sottolineando il fatto che il problema per l’assicurata non
è tanto il genere di lavoro da svolgere (purché adatto alla sua formazione
professionale ed alle sue esperienze professionali), quanto piuttosto riuscire
a compiere lo spostamento necessario per raggiungere il luogo di lavoro. Il dr.
__________ ha infatti messo in evidenza l’importanza, anche da un punto di
vista terapeutico, nell’ottica di una rivalorizzazione della persona, di una
ripresa di un’attività lavorativa da parte dell’assicurata, nella misura del
20%-25%, nei pressi del suo domicilio oppure accompagnata da terze persone, che
non siano i familiari, bensì dei professionisti (doc. XV pag. 12 e 13).
Tale valutazione conferma peraltro
sostanzialmente la gravità dello stato di salute dell’interessata, già espressa
dalla dr.ssa __________ nella sua perizia del 9 febbraio 2004, in cui aveva ritenuto l’assicurata
totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 33, consid. 2.5.).
Questo Tribunale ritiene di poter aderire quindi alla
valutazione specialistica fornita dal perito giudiziario, alla quale deve
essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid.
2.8
), forza probatoria piena, in quanto approfondita, completa e motivata.
Il dr. __________
difatti, dopo aver ricordato i dati anamnestici dell’assicurata, aver elencato
i disturbi soggettivi, aver proceduto all’esame psicologico e a quello
psicodiagnostico, oltre che all’esame degli atti presenti all’inserto, ha
spiegato che l’assicurata presenta, da molti anni, una sintomatologia fobica,
soprattutto agorafobica, che la spinge ad isolarsi e a condurre una vita
ritirata, in casa, rendendole estremamente difficile poter uscire di casa. Il
perito ha rilevato che, a causa della sua sintomatologia ambivalente, l’assicurata
presenta dei fenomeni dispercettivi di tempo e di spazio inquietanti, per cui
se esce di casa, ha paura di non riuscire più a rientrare al domicilio, visto
sempre più lontano e irraggiungibile, di modo che subentrano dei fenomeni
ansiosi. Questo probabilmente è dovuto, secondo il dr. __________, a fenomeni
percettivi pseudo-deliranti (doc. XV pag. 9).
L’esame peritale ha portato il perito giudiziario
a ritenere che l’assicurata abbia un’organizzazione di personalità emotivamente
instabile e disturbi della condotta sociale, che la spingono ad avere un
atteggiamento fobico quale metodo di difesa intrapsichico (doc. XV pag. 13).
L’assicurata pertanto, a mente del dr. __________,
è inabile al lavoro al 75%, mentre per il restante 20%-25% potrebbe ancora assumere
dei compiti professionali, purché il luogo di lavoro si trovi in una zona poco
discosta dal suo domicilio (doc. XV pag. 13).
Tali conclusioni, ben motivate, del perito
giudiziario, non possono essere scalfite dalle critiche formulate dall’UAI
nelle osservazioni del 12 dicembre 2007 (cfr. doc. XVIII) e alle quali, su
invito del TCA (cfr. doc.XIX), il dr. __________ ha puntualmente risposto.
Quanto alla mancata indicazione delle diagnosi
delle patologie di cui è affetta l’interessata, secondo un sistema di
classificazione riconosciuto, il dr. __________ ha infatti risposto, in data 2
gennaio 2008, rilevando che la signora RI 1 presenta un disturbo di personalità
emotivamente instabile (ICD10-F60.3), con tratti anti-sociali (ICD10-F60.2) e
tratti anarcastici (ICD10-F60.6), accompagnati da elementi di personalità
dipendente (ICD10-F60.7) e disturbi di personalità specifici (ICD10-F60.8) ad
esordio adolescenziale, (cfr. doc. XX).
Quanto poi all’altra critica dell’UAI - relativa
al fatto che l’incapacità lavorativa del 75% stabilita dal dr. __________
sarebbe quella da lui constatata al momento dell’esame peritale, ma non avrebbe
valore per il periodo antecedente (cfr. doc. XVIII) - il perito giudiziario ha
espressamente rilevato che l’incapacità lavorativa del 75% è da considerare
presente da “in pratica dopo l’arresto del suo ultimo processo lavorativo
“protetto” e questo sottoforma di stage reintegrativo presso lo studio
d’avvocatura __________” (cfr. doc. XX, risposta numero 9).
Tali spiegazioni fornite dal perito giudiziario
possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.
Le conclusioni del perito giudiziario non sono
del resto state criticate da parte del SMR.
Va infatti rilevato che il dr. __________ del
SMR, nelle sue annotazioni del 15 gennaio 2008 - presa visione della perizia
del dr. __________ e delle precisazioni fornite dal perito giudiziario in data
2.
gennaio 2008 - ha espressamente indicato di non avere osservazioni da
presentare alla perizia del dr. __________, ritenendo quindi, implicitamente,
corretta l’attribuzione di una rendita per un grado di invalidità del 75% così
come indicato in sede di perizia giudiziaria (egli ha infatti indicato “da
parte mia nessuna osservazione alla perizia del dr. __________. Quindi ad
rendita …”, doc. XXIII/bis, sottolineatura della redattrice).
Stante quanto sopra, dunque, questo Tribunale
ritiene che l’assicurata non può essere considerata abile al lavoro nella
misura del 50%, come valutato dal dr. __________ del SMR, ma deve per contro essere
ritenuta inabile al lavoro al 75% in qualsiasi attività, così come
espressamente indicato dal dr. __________ nella sua perizia giudiziaria del 16
novembre 2007 (doc. XV) e ribadito nello scritto del 2 gennaio 2008 (doc. XX).
Pertanto, a mente del TCA è da ritenere
dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag.
269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurata è
inabile al lavoro al 75% in qualsiasi attività.
2.10
Quanto al
momento a partire dal quale va ritenuta sussistere un’incapacità lavorativa del
75%, il dr. __________ ha indicato che questa è da far risalire al momento in
cui ha preso fine il rapporto lavorativo dell’assicurata presso lo studio
legale __________ (cfr. doc. XX, risposta numero 9, in cui ha indicato “in pratica dopo
l’arresto del suo ultimo processo lavorativo “protetto” e questo sottoforma di
stage reintegrativo presso lo studio d’avvocatura __________”).
Dalla domanda di indennità di disoccupazione
compilato dall’assicurata in data 22 novembre 1999, emerge che ella ha lavorato
presso lo studio legale __________, a __________, dal 1° aprile 1999 al 31
ottobre 1999 (tramite contratto di lavoro a tempo pieno, di durata determinata,
cfr. doc. 1-3 inc. disoccupazione).
Tali informazioni sono del resto le medesime che
figurano nel formulario “Attestato del datore di lavoro”, compilato in data 19
novembre 1999 dallo studio legale __________ (cfr. doc. 1/6-7 inc.
disoccupazione).
Stante quanto sopra, dunque, l’assicurata è da
considerare, da un punto di vista psichiatrico, inabile al lavoro al 75% a
partire dal 1° novembre 1999, come da indicazioni del perito giudiziario
(doc. XX risposta 9).
L’assicurata
ha chiesto di poter beneficiare di una rendita intera a partire dal 1°
settembre 2002, momento di deposito della domanda di prestazioni, essendo a
quel momento già trascorso l’anno di attesa (I, XVII, XXII).
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 vLAI:
"
il diritto alla rendita secondo l'articolo 28
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per
cento, oppure
b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Dal 1°
gennaio 2003, l’art. 29 cpv. 1 lett. a fa riferimento, in relazione
all’incapacità permanente di guadagno di cui alla lett. a, all’art. 7 LPGA e,
per quanto concerne l’incapacità al lavoro di cui alla lett. b, all’art. 6
LPGA.
Ai sensi
dell'art. 48 cpv. 1 LAI il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è
disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.
L’art. 24
cpv. 1 LPGA enuncia che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si
estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e
cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva
essere pagato.
L'art. 48
cpv. 2 LAI precisa, poi, che:
"
se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi
dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici
mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse
sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i
fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando
ne ha avuto conoscenza."
Stante quanto sopra, questo Tribunale ritiene
che, considerato da una parte che l’assicurata è inabile al lavoro al 75% dal
mese di novembre 1999 ma, d’altro canto, tenendo conto del fatto che la
richiesta di prestazioni è stata presentata solo nel settembre 2002 e quindi
più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, a norma dell’art. 48 cpv. 2 LAI l’assicurata
ha diritto ad una rendita intera a partire dal 1° settembre 2001 (ossia
dodici mesi prima della richiesta di prestazioni).
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, che è stata risolta sulla base di una perizia
giudiziaria, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 9 gennaio 2007 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad una rendita d'invalidità intera a decorrere dal 1° settembre
2001.
2.- Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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