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32.2007.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 febbraio 2008Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni, indirizzandola anche al servizio di collocamento in modo che possa

avere la possibilità di svolger un'attività visto che praticamente dal punto di

vista fisico, essa non presenta alcuna patologia importante che può causare

un'inabilità lavorativa.

I suoi dolori a quanto pare secondo i reumatologi sono

sopportabili ed essa sarebbe capace di svolgere un'attività lavorativa adeguata

alla sua situazione psico-fisica visto che non presenta neanche disturbi di

concentrazione e psichicamente la sua situazione potrebbe ancora migliorare.

Vi è da notare inoltre una problematica culturale che

essa addirittura ha vergogna di avere contatti con altri curdi per motivi non

tanto chiari, ragion per la quale una ripresa lavorativa in qualsiasi attività,

per questa persona, potrebbe rappresentare l'unica via d'uscita di questa

solitudine e chiusura, come già accennato, essa ha solamente 41 anni e non deve

vivere con l'idea che ormai tutto è finito.

Dunque al più tardi dall'inizio del gennaio prossimo

propongo una ripresa lavorativa nella misura del 50% che mi rendo conto non

sarà facile ma sicuramente con l'aiuto dei suoi terapeuti che sono competenti e

conoscono bene la dinamica e la problematica culturale e personale della peritanda,

l'aiuteranno ad uscirne.

La sua prognosi comunque salvo eccezioni, a medio-lungo

termine dovrebbe essere favorevole e vi è ancora la speranza che essa possa

riprendere in modo regolare un'attività lavorativa nei prossimi mesi, come già

accennato nella misura del 50%.

(…)." (doc. AI 64/9-10)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ si è

così espresso:

"

(…)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute

ai disturbi constatati

1.1 a livello psicologico e mentale

Come già descritto, essa presenta ormai una depressione

ricorrente che gradualmente a causa di una serie di problemi che non accetta ad

affrontare in maniera differente da quello che pensava finora e ha sofferto di

uno stato depressivo reattivo che ormai da una parte cerca di essere cronica dall'altra

parte bisognerebbe stimolarla in modo che abbia qualche possibilità per

migliorare la sua situazione.

Vi è inoltre una problematica algica che gran parte è

dovuto allo stato psichico, dunque sono delle somatizzazioni che migliorata la

situazione psichica, miglioreranno sicuramente anche questo aspetto.

1.2 livello fisico

In base ai vari accertamenti mettono in evidenza, le

sue patologie non così gravi da causare un'inabilità lavorativa importante.

Purtroppo essa non svolge alcuna attività fisica e ha

tendenza ad aumentare il peso e tutto ciò potrebbe essere dannoso per la sua

problematica della colonna vertebrale.

1.3 nell'ambito sociale

Come già accennato, essa non ha alcun contatto al di

fuori dei suoi famigliari, neppure con i suoi compatrioti e tutto ciò è

negativo ragion per la quale propongo un ulteriore stimolazione da parte dei

terapeuti in modo che essa possa già uscire e bisogna convincerla di seguire un

centro diurno, nel frattempo che trova un'attività lavorativa parziale, semplice

ed adeguata alla sua situazione.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività

attuale dell'assicurato

Essa non svolge alcuna attività ormai già da circa 4

anni.

2.2 L'attività attuale è ancora praticabile?

Essa potrebbe svolgere varie attività che forse sarebbe

utile che qualcuna la informi sulle possibilità che essa può avere per svolgere

un'attività semplice visto che purtroppo non ha una formazione specifica.

2.3 Se si, in quale misura (ore al giorno)?

Attualmente la sua inabilità rimane ancora completa ma

nell'arco dei prossimi mesi dovrebbe riprendere almeno nella misura del 50% al

più tardi dal prossimo gennaio 2007 dal punto di vista psichiatrico.

2.4 E' constatabile una diminuzione della capacità di

lavoro?

Si.

2.5 Se si, in che misura?

Nella misura completa ma dal prossimo gennaio nella

misura del 50%.

2.6 Da quando esiste una limitazione della capacità di

lavoro provata a livello medico di almeno Il 20%?

Dal 2003.

2.7 Qual è stato da allora lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro?

Essa non ha più potuto riprendere la sua attività

lavorativa anche se ha tentato qualche giorno una ripresa lavorativa nel 2004

che è fallita.

3. L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado

di sopportare i disturbi psichici?

Si, anzi un ambiente lavorativo potrebbe in questo caso

essere positiva per migliorare ulteriormente i suoi disturbi psichici.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1. E' possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Sicuramente una reintegrazione professionale potrebbe

essere di aiuto ma vista la sua capacità lavorativa che rimane ancora, credo

per un lungo periodo, almeno nella misura del 50%, propongo che essa venga

aiutata per trovare un lavoro leggero od eventualmente nell'ultimo posto di

lavoro dove essa aveva svolto, se si potesse ricontattare l'ex datore di lavoro

per riprendere l'attività, magari con un altro spirito, puntando sul lavoro per

migliorare anche la sua situazione psichica e generale.

1.1 Se si, La preghiamo di descrivere il piano di

riabilitazione

1.2 Se no, La preghiamo di motivare

Vedi sopra.

Considerandi

2.

E' possibile migliorare la capacità di lavoro

sul posto di lavoro attuale?

Attualmente essa è ancora inabile al lavoro come già

accennato e come non lavora da diversi anni, sarà un po' difficile la ripresa

lavorativa ma comunque è possibile.

2.1

Se si, con quali ragionevoli provvedimenti

2.2

Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti

sulla capacità di lavoro?

Vedi sopra.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

Si, anche se essa si sottovalutata, ma proprio in

questo senso va stimolata, sostenuta, in modo che possa uscire dal domicilio ed

avere ulteriori contatti sociali con la gente e svolgere un'attività che potrebbe

cambiare il suo modo di vivere e migliorare anche la sua situazione economica.

3.1

Se si, a quali esigenze deve rispondere il posto

di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra

attività

3.2

In che misura si possono svolgere attività consone

alle menomazioni (ore al giorno).

3.3

E' constatabile una riduzione della capacità di

lavoro?

Si.

3.4

Se si, in che misura?

Attualmente nella misura completa ma dal prossimo

gennaio 2007 come già accennato, nella misura del 50%.

3.5

Qualora non siano possibili altre attività: per

quali motivi?

Non vedo controindicazioni per una ripresa lavorativa,

magari in un'attività che essa non ha mai svolto, in un ambiente differente,

comunque è fondamentale che essa possa riprendere la sua abilità lavorativa

parzialmente.

(…)." (doc. AI 64/11-14)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 21 novembre 2006, poste le diagnosi note, ha

espresso la seguente valutazione:

"

(…)

Conseguenze sulla capacità di lavoro

Persistenza della completa inabilità lavorativa

Le osservazioni dello psichiatra relative ad una futura

possibile ripresa del lavoro nella misura del 50% dal mese di gennaio 2007 non

possono essere prese in considerazione. In effetti non è medicalmente possibile

conoscere obiettivamente l'evoluzione e lo stato clinico a questa data. Si

chiederà dunque al MC di fornirci un rapporto medico dettagliato all'inizio

dell'anno prossimo, con descrizione dell'evoluzione, dello stato clinico, dei

limiti funzionali e della prognosi.

Conseguenze sulla possibilità di effettuare

provvedimenti d'integrazione

L'A dovrebbe essere aiutata a trovare un lavoro leggero

o eventualmente essere reintegrata nel precedente posto di lavoro.

Attualmente l'A è ancora inabile al lavoro e come non

lavora più da diversi anni, la ripresa lavorativa sarà difficile ma comunque

possibile.

L'A è in grado di svolgere altre attività, magari in

un'attività che essa non ha mai svolto, in un ambiente differente. Comunque è

fondamentale che possa riprendere la sua abilità lavorativa parzialmente."

(doc. AI 66/1)

Il

dr. __________ il 30 novembre 2006 ha poi scritto al dr. __________ una lettera

del seguente tenore:

"

(…)

sulla base della sua ultima perizia psichiatrica

(02.10.2006) si è potuto constatare un miglioramento della patologia

psichiatrica rispetto alla valutazione nell’am-bito di una perizia SAM

(19.05.2004).

In effetti attualmente la sindrome depressiva

ricorrente è di gravità medio-lieve allorché era stata ritenuta precedentemente

di grado medio.

Le chiediamo pertanto se possiamo ritenere l’assicurata

abile al lavoro nella misura del 50% a decorrere dal 01.01.2007.

Inoltre la preghiamo di volerci fornire una prognosi in

merito al futuro ulteriore incremento della capacità lavorativa e la data per

una ripresa lavorativa totale.

(…)” (doc. AI 67/1)

Con

lettera 14 dicembre 2006 il dr. __________ ha così risposto al dr. __________:

"

(…)

L’assicurata a margine, come già detto, in base alla

perizia del 02.10.2006 presentava un leggero miglioramento rispetto alla mia

valutazione durante il suo soggiorno presso il SAM di Bellinzona in data

19.05.2004

Tale miglioramento mi è stato confermato anche dal Dr. __________,

suo psichiatra curante ed in effetti avevo dichiarato nella mia perizia che

essa al più tardi dal 01.01.2007 doveva essere considerata abile al lavoro

nella misura del 50% dal punto di vista psichiatrico (vedi punto 5. valutazioni

e prognosi).

(…)” (doc. AI 68/1)

Con

decisione su opposizione 10 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha quindi confermato il

diritto dell’assicurata ad una rendita intera dal mese di settembre 2003 (doc.

AI 70/1-5).

2.8

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio

2003.

nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI sulla base

della perizia pruridisciplinare 19 maggio 2004 del SAM, della perizia

psichiatrica 6 novembre 2006 del dr. __________ e delle risultanze emerse dagli

ulteriori accertamenti effettuati presso i dottori __________ e __________.

Nella

perizia pruridisciplinare 19 maggio 2004 del SAM – poste le diagnosi riprodotte

al consid. 2.7 e ritenuta la patologia psichiatrica preponderante – i periti

avevano concluso per un’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività dal 24

settembre 2002 sottolineando l’importanza di stimolare l’assicurata a

riprendere entro due mesi un’attività fino al 50% e precisando che, continuando

le cure psichiatriche, è possibile che la capacità lavorativa raggiunga il

70-80%.

I

dottori __________ e __________, nei rispettivi certificati 1° e 11 aprile 2005

(doc. AI 29/1 e 30/1 riprodotti in esteso al consid. 2.7), hanno attestato che

– nonostante i suggerimenti posti dal SAM siano stati seguiti – la paziente non

è riuscita a rientrare sul mercato del lavoro e che l’incapacità lavorativa del

100% per motivi psichiatrici permane.

Il

dr. __________, nella perizia psichiatrica 6 novembre 2006 – posta, tra

l’altro, la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di

gravità media, lieve (ICD-10 F33.1) esistente dal 2003 e rilevato attualmente

un leggero miglioramento –, ha ribadito un’incapacità lavorativa totale

rilevando che “(…) la sua prognosi comunque salvo eccezioni, a medio-lungo

termine dovrebbe essere favorevole e vi è ancora la speranza che essa possa

riprendere in modo regolare un’attività lavorativa nei prossimi mesi, come già

accennato nella misura del 50%. (…)” (doc. AI 64/10).

Il

dr. __________, con lettera 14 dicembre 2006 (rispondendo al dr. __________,

doc. AI 68/1 riprodotto in esteso al consid. 2.7), ha poi confermato il leggero

miglioramento rispetto alla perizia del SAM e attestato una capacità al lavoro

del 50% dal 1° gennaio 2007 dal punto di vista psichiatrico.

In

simili circostanze, ritenuto che la RI 1 non ha prodotto alcun documento medico

che contestasse le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ – sia nel

consulto 27 aprile 2004 (doc. AI 17/18-22) nell’ambito della perizia pluridisciplinare

19.

maggio 2004 del SAM che nella successiva perizia psichiatrica 6 novembre

2006.

– e ricordato che la decisione impugnata delimita il potere cognitivo di

questa Corte (il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di

fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130

V 140, 129 V 4, 121 V 366

consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102), questo

Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal mese di settembre 2003.

Infatti,

nonostante l’attuale leggero miglioramento constatato dal dr. __________ in

occasione della perizia psichiatrica 6 novembre 2006, al 10 gennaio 2007 (data

della decisione su opposizione impugnata e momento che, lo si ribadisce, delimita

il potere cognitivo di questa Corte) non era ancora possibile concludere che il

miglioramento dello stato valetudinario che giustificava un’abilità del 50% dal

1° gennaio 2007 era durato almeno tre mesi e tantomeno che lo stesso fosse presumibilmente

duraturo ai sensi dell’art. 88a OAI.

Di

conseguenza – viste, in particolare, la diagnosi posta dal SAM di “(…) sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media (…)” (doc. AI 17/11) e

quella posta dal dr. __________ nella perizia 6 novembre 2006 di “sindrome depressiva

ricorrente episodio attuale di gravità media, lieve (ICD-10 F33.1) (…)” (doc.

AI 64/8) – considerata l’attestata inabilità totale al lavoro dal mese di

settembre 2002 fino al 31 dicembre 2006 per motivi psichiatrici e ritenuto che

il più volte auspicato miglioramento dello stato di salute in un primo tempo

non è subentrato e attualmente non è ancora possibile ritenerlo duraturo, è a

giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera

dal mese di settembre 2003.

Questa

conclusione si giustifica tanto più se si pone mente al fatto che già nel mese

di gennaio 2007 l’Ufficio AI ha intrapreso d’ufficio una procedura di revisione

(doc. AI 71/1) e che, interpellato in questo ambito, il dr. __________, nel rapporto

medico 2 febbraio 2007 (doc. AI 74/1-2), posta la diagnosi di “sindrome

depressiva ricorrente (ICD 10 F. 33)” e attestata un’incapacità lavorativa

nella sua attività di aiuto-cucina del 100% dal 24 settembre 2002, ha precisato

che “(…) non ci sono stati cambiamenti di rilievo circa lo stato di salute

della paziente dalla perizia pluridisciplinare del SAM del maggio 2004.

(…)” (doc. AI 74/2).

Ora,

vista l’apparente contraddizione tra quanto riportato dal dr. __________ nel

suo rapporto 2 febbraio 2007 e le affermazioni del dr. __________ contenute

nella perizia 6 novembre 2006 – “(…) in seguito al mio colloquio con il Dr. __________,

il Collega è d’accordo con me che effettivamente vi è stato un leggero

mi-glioramento e bisognerebbe assolutamente insistere che essa riprenda

un’attività lavorativa al più presto, almeno nella misura del 50% (…)” (doc. AI

64/9); “(…) dunque in accordo con il Dr. __________ bisogna rivedere la sua terapia

psicofarmacologica […] in modo che possa avere la possibilità di svolgere

un’attività visto che praticamente dal punto di vista fisico, essa non presenta

alcuna patologia importante che può causare un’inabilità lavorativa. (…)” (doc.

AI 64/10) – queste emergenze dovranno in ogni caso essere approfondite

dall’Ufficio AI nell’ambito della revisione intrapresa nel mese di gennaio

2007.

Inoltre,

sempre in sede di revisione – ritenuto che l’assicurata “(…) sotto l’aspetto

puramente reumatologico […] per attività lavorative medio-leggere, sia da considerare

almeno 70-80% abile al lavoro (…)” (doc. AI 17/26) e che “(…) a causa del

problema reumatologico e neurologico non sarà mai possibile raggiungere un’attività

(ndr. recte: un’abilità) del 100% in questo tipo di attività (…)” (doc. AI

17/13) – l’Ufficio AI dovrà valutare la capacità lavorativa residua globale

dell’assicurata.

Al

riguardo va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di

inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

PI 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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