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Decisione

32.2007.57

Documentazione medica difettante della necessaria forza probante per poter sopprimere il diritto alla rendita in via di revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI per complemento istruttorio

28 febbraio 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi che hanno giustificato il giudizio medico assicurativo precedente.

Si conclude valutando la capacità lavorativa integra

per occupazioni che non richiedano particolare onere fisico od assunzione di

responsabilità."

(Doc. AI 85-5)

Invitata

dal dr. __________, medico SMR, a precisare “(…) in che cosa consiste

esattamente il miglioramento dello stato di salute verificatosi dall’ottobre

2003 (…)” (doc. AI 87/1), con lettera 18 agosto 2006 la dr.ssa __________ ha

risposto che:

"

(…)

Ho ricevuto l'elaborato peritale stilato dal dr. __________

nell'ottobre 2003 e nel gennaio 2001.

Non vi è dubbio che le due osservazioni cliniche

effettuate abbiano messo in evidenza un quadro psicopatologico, caratterizzato

da un aspetto istrionico di personalità nell'ambito del quale la sintomatologia

algica prendeva il ruolo di sintomo di conversione.

È tale sintomo giustamente considerato come

invalidante.

Nel contesto dell'osservazione da me svolta

l'assicurata ha affermato di non avvertire più algie invalidanti e di riuscire

perciò, senza fatica, ad occuparsi dei compiti correlati alla sua vita

quotidiana (obblighi ed hobbyes). La natura conversiva, perciò passibile di

variazione, della sintomatologia algica, era già stata evidenziata anche dal

dr. __________ (reumatologo). L'obiettività attuale dell'assicurata non pone in

evidenza sintomi che ne possano limitare la C.L. ed ella, peraltro, non è

seguita dal punto di vista psichiatrico e non ha mai svolto attività lavorativa

per sua scelta.

Questo ultimo elemento fa riflettere sull'opportunità

d'inserirla in un progetto di riformazione professionale.

In assenza, perciò, di sintomatologia psichica

invalidante, sia obbiettivamente che soggettivamente, non si ravvisano elementi

clinici che giustifichino una riduzione stabile della C.L.

(…)" (doc. AI 88-1)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 23 agosto 2003, ha osservato:

"

(...)

Perizia Dr.ssa __________ del 16 gennaio 2006 ed

informazioni complementari (richiesta del 14 giugno 2006):

Diagnosi:

- Disturbo di personalità istrionico

(ICD-10 F60.4)

- QI = 106%

La perita conferma la presenza di un quadro

psicopatologico rilevato dal Dr. __________ nel gennaio 2001, nel quale la

sintomatologia algica assumeva il ruolo di sintomo di conversione ed è stata

considerata come invalidante.

All'occasione della visita peritale da lei effettuata,

l'assicurata non riferiva più algie invalidanti e riusciva ad occuparsi delle

attività quotidiane. Le manifestazioni di sintomi di conversione è suscettibile

di variabilità.

L'assicurata non presentava uno stato clinico che

limitava la capacità lavorativa. Ella non è seguita dal punto di vista

psichiatrico.

Perizia Dr. __________ del 13 ottobre 2005 (rapporto

del 27 ottobre 2006):

Diagnosi:

- Fibromialgia

- Sindrome cervico-vertebrale

e cerivco-brachiale a destra su alterazioni degenerative osteocondrotiche C6-C7

con spondilosi anteriore e posteriore.

L'assicurata ha sviluppato il quadro completo di

fibromialgia dal 2001. Il decorso era parzialmente favorevole con riduzione del

dolore acuto, mentre che i referti oggettivabili sono peggiorati rispetto al

2001 pur essendo sempre di modesta intensità. Non vi sono disturbi neurologici.

L'inabilità lavorativa raggiunge il 20% dal punto di vista reumatologico per

ogni attività leggera o medio-pesante.

La capacità lavorativa per attività che non richiedono

particolare onere (leggere o medio-pesanti) fisico od assunzione di

responsabilità è diminuita del 20%. Ne consegue la soppressione della rendita.

Non s'impongono provvedimenti professionali." (doc. AI 89/1-2)

Sulla

base degli accertamenti sopra descritti e ritenuto il rapporto finale 30 ottobre

2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 96/1-3), con

progetto di decisione 2 novembre 2006 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata

la soppressione del diritto alla rendita di tre quarti con effetto dalla fine

del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. AI 98/1-2).

Viste

le osservazioni 14 dicembre 2006 dell’assicurata, allora rappresentata dal __________

di __________ (doc. AI 107/1-3), e sottoposto il certificato medico 6 dicembre

2006 del dr. __________ al medico SMR (doc. AI 107/7, 109/1 e 110/1), con

decisione 8 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a tre quarti di

rendita a decorrere dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione

e negato il diritto a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità

inferiore al 20% (doc. AI 111/1-3)

2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9. Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata,

giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere

posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta

in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi della decisione con la quale all’assicurata è stato

riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza

rendita dal 1. settembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004

(doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2). Questa decisione è stata

presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulle proposte 16

maggio e 5 dicembre 2003 della dr.ssa __________ (doc. AI 49/1-2 e 60/1) che a

sua volta si è fondata sulla perizia 1. febbraio 2001 del SAM, sul rapporto medico

29 gennaio 2003 del dr. __________, FMH in medicina generale e sull’allegata documentazione

nonché sulla perizia psichiatrica 13 ottobre 2003 del dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia. Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un

importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – vista la lettera

8 luglio e il rapporto medico 22 luglio 2005 del dr. __________ (doc. AI 74/1 e

75/1-2) –, ha disposto una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e

una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa. __________ (doc. AI 79/1-2 e

80/1-2).

Il

dr. __________, nella perizia 13 ottobre 2005 (rapporto del 27 ottobre 2005,

doc. AI 83/1-6), ha attestato un peggioramento della situazione dal punto di

vista reumatologico e certificato una limitazione quale casalinga e in

qualsiasi tipo d’attività lavorativa del 20%.

Nel

consulto 29 gennaio 2001 (doc. AI 18/16-19), nell’ambito della perizia del SAM,

il dr. __________ aveva invece concluso che “(…) tenendo presente quindi questi

reperti ritengo che dal punto di vista reumatologico la paziente non presenti

nessuna incapacità lavorativa né come casalinga né per qualsiasi altro tipo di

attività lavorativa.” (doc. AI 18/19).

La

dr.ssa __________, nella perizia 17 novembre 2005 (rapporto del 16 gennaio

2006, doc. AI 85/2-5), posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità istrionico

(ICD 10: F 60.04), ha concluso per una “(…) capacità lavorativa integra per occupazioni

che non richiedano particolare onere fisico od assunzione di responsabilità.”

(doc. AI 85/5).

Quale

miglioramento intercorso dall’ottobre 2003 la dr.ssa __________ ha addotto che

“(…) nel contesto dell’osservazione da me svolta l’assicurata ha affermato di

non avvertire più algie invalidanti e di riuscire perciò, senza fatica, ad occuparsi

dei compiti correlati alla sua vita quotidiana (obblighi e hobbies). La natura

conversiva, perciò passibile di variazione, della sintomatologia algica, era

già stata evidenziata anche dal dr. __________ (reumatologo). L’obiettività attuale

dell’assicu-rata non pone in evidenza sintomi che ne possano limitare la C.L.

ed ella, peraltro, non è seguita dal punto di vista psichiatrico e non ha mai

svolto attività lavorativa per sua scelta. (…)” (doc. AI 88/1)

Considerato

che il dr. __________, nella perizia 13 ottobre 2003 (doc. AI 57/1-10) – posta

la diagnosi di “(…) sindrome neuroastenica con componenti conversive,

psicosomatiche e distimiche in paziente con disturbo di personalità istrionico.

Questa diagnosi rappresenta un’evoluzione della diagnosi a suo tempo formulata

nella mia precedente perizia psichiatrica 25.01.01; evoluzione peggiorativa da

attribuire all’assenza di una specifica presa a carico specialistica di tipo

psichiatrico e psicoterapeutico così come a suo tempo consigliato. (…)” (doc.

AI 57/6) –, ha concluso che “(…) nel complesso l’incapacità lavorativa della

periziando, dal punto di vista prettamente psichiatrico, è ora peggiorata in

maniera importante rispetto alla precedente valutazione peritale del 2001 e

posso pertanto quantificare ora questa incapacità lavorativa nella misura di

almeno il 60%. Come detto in assenza di misure clinico-riabilitative

specialistiche urgenti l’evoluzione sarà inesorabilmente peggiorativa e non si

potranno escludere complicazioni maggiori. (…)” (doc. AI 57/10) e ritenuto oltretutto

che anche il dr. __________ ha constatato un (seppure lieve) peg-gioramento, a

mente di questo Tribunale, senza gli ulteriori necessari accertamenti, non è

possibile concludere – sulla sola base delle annotazioni 23 agosto 2006 e 3

gennaio 2007 del dr. __________ (doc. AI 90/1 e 110/1) – con sufficiente tranquillità

che lo stato valetudinario dell’assicurata sia migliorato a tale punto da

giustificare una capacità lavorativa integra.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che la dr.ssa __________ pone

una diagnosi comparabile a quella ritenuta dal dr. __________ e che la stessa

non si è espressa chiaramente né su quando esattamente è intervenuto il

miglioramento: “(…) all’osservazione attuale appaiono, quindi, affievoliti i

sintomi che hanno giustificato il giudizio medico assicurativo precedente. (…)”

(doc. AI 85/5), né sulla questione a sapere se lo stesso può essere ritenuto duraturo.

Inoltre,

a differenza di quanto sostenuto dalla dr.ssa __________: “(…) nel contesto

dell’osservazione da me svolta l’assicu-rata ha affermato di non avvertire più

algie invalidanti e di riuscire perciò, senza fatica, ad occuparsi dei compiti

correlati alla sua vita quotidiana (obblighi e hobbies). (…)” (doc. AI 88/1),

il dr. __________, nei dati soggettivi quale affezione attuale, ha rilevato:

"

(...)

Disturbi attualmente a livello della colonna cervicale,

alle spalle, alla muscolatura del trapezio. Sente spesso uno scricchiolio, uno

schioccare delle articolazioni cervicali, che le fanno male. Dolori a livello

della colonna cervicale, che le impediscono di riposare bene.

Anche durante la notte si sveglia e non trova posizione

per poter riposare. Si alza già stanca, affaticata per questi dolori.

Irradiazione al braccio destro inizialmente particolarmente intensi e

lancinanti ed attualmente più sopportabili. Dalla manifestazione di questi

dolori risente di un disturbo a livello del secondo dito della mano destra con

formicolio ed alle volte mancanza della sensibilità. La paziente è in attesa

come se dovesse succedere qualcosa con la paura costante che i dolori lancinanti

accusati a livello cervicale ed al braccio destro, si ripresentino. Ha

l'impressione che i suoi disturbi si siano solo addormentati ed aspettino un

momento o l'altro per ricomparire come all'inizio.

Sente una vibrazione nella zona del passaggio cervico-toracale.

Durante il giorno è sempre piuttosto stanca, affaticata proprio perchè non

riesce a dormire bene. Alle volte deve sdraiarsi nel pomeriggio per riposare un

po'. Durante il giorno poi i dolori sono piuttosto altalenanti. A seconda di

quello che fa, diventano particolarmente intensi anche nella zona lombare, a

livello delle estremità inferiori, accentuandosi anche nella zona cervicale ed

al braccio destro. Appena utilizza qualche articolazione o utilizza la colonna

vertebrale per fare dei movimenti o per fare dei piccoli lavori, i dolori

diventano subito intensi ed invalidizzanti. In posizione seduta ha dolori anche

a livello della colonna nella zona lombare ed anche quando si sdraia, dopo un

po' deve alzarsi perchè anche in posizione orizzontale, i dolori dopo essere

leggermente migliorati, si rimanifestano. Vi è un continuo cercare di cambiare

posizione e di fare attenzione per non scatenare i dolori. Alle volte, oltre al

formicolio a livello del II dito della mano destra, sente dei formicolii a

livello delle gambe. Sente dei gonfiori a livello dei polpacci, nessun gonfiore

invece articolare.

Non ha frequenti mal di testa.

Attualmente assume Redormin 1 pastiglia la sera. Fa

bagni con Gramiflor e Sufrol.

Per quanto riguarda la sua attività, essa è casalinga.

Si arrangia nei suoi lavori. Fa da mangiare lei, va fare la spesa, fa le

pulizie, lava e stira. Si occupa di pittura, soprattutto con dei disegni con la

matita grassa, legge e scrive. Si è sposata all'età di 19 anni, non ha nessun

diploma. Ha sempre svolto l'attività di casalinga.

(…)" (doc. AI 83/3-4)

Va

infine rilevato che, vista la diagnosi di fibriomialgia posta dal dr. __________

e quella di disturbo di personalità istrionico (ICD 10: F 60.04) posta dalla

dr.ssa __________, in ogni caso l’Ufficio AI dovrà tenere in considerazione la

giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 19 maggio 2006 nella causa

O. (I 873/05).

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

AI affinché, interpellata nuovamente la dr.ssa __________ per farsi precisare

compiutamente in cosa è consistito il miglioramento valetudinario quando è intervenuto

e se è presumibilmente duraturo, sottoposto questo parere al dr. __________ e

se necessario esperiti ulteriori accertamenti peritali, si pronunci nuovamente

sulla revisione intrapresa con la domanda di prestazioni inoltrata

dall’assicurata il 13 giugno 2005.

2.10. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Il

TCA si limita qui a rilevare che l’Ufficio AI, dopo aver predisposto un’inchiesta

a domicilio per valutare gli impedimenti in ambito domestico (cfr. doc. AI

91/1, 91/2 e 93/1), senza addurne il benché minimo motivo, non l’ha espletata

e, nonostante l’assicurata non abbia mai svolto un’attività lavorativa, ha dato

incarico alla consulente in integrazione professionale fondandosi poi sul

rapporto finale 30 ottobre 2006.

2.11. Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14

agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

come indicato al considerando 2.9.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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