32.2007.57
Documentazione medica difettante della necessaria forza probante per poter sopprimere il diritto alla rendita in via di revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI per complemento istruttorio
28 febbraio 2008Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.57
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, TCA
Titolo:
Documentazione medica difettante della necessaria forza probante per poter sopprimere il diritto alla rendita in via di revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI per complemento istruttorio
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.57
FS/sc
Lugano
28 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'8 gennaio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, è stata posta al beneficio di un quarto di rendita dal 1.
giugno 2003, di una mezza rendita dal 1. settembre 2003 e di tre quarti di
rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2).
1.2. Nell’ambito
della domanda di revisione – con richiesta di prestazioni AI per adulti 13 giugno
2005 l’assicurata ha chiesto l’aumento del grado di invalidità all’80% (doc. AI
71/1-7) – l’Ufficio AI – vista la lettera 8 luglio e il rapporto medico 22 luglio
2005 del dr. __________ (doc. AI 74/1 e 75/1-2) – ha ordinato una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ e una psichiatrica a cura della dr.ssa __________
(doc. AI 78/1, 79/1-2 e 80/1-2)
Sulla
base delle risultanze delle perizie, delle informazioni complementari della
dr.ssa __________ e delle annotazioni 23 agosto 2006 e 3 gennaio 2007 del dr. __________,
medico SMR, con decisione 8 gennaio 2007 (doc. AI 111/1-3), preavvisata con
progetto di decisione 2 novembre 2006 (doc. AI 98/1-2), l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto a tre quarti di rendita a decorrere dalla fine del mese
che segue l’intimazione della decisione e negato il diritto a provvedimenti professionali
essendo il grado d’invalidità inferiore al 20%.
1.3. Con
il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, postula
l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’assistenza giudiziaria.
In
sostanza – contestata la valutazione medica e il fatto che l’Ufficio AI non ha esperito
la preannunciata inchiesta a domicilio – l’insorgente sostiene che “(…) il
rapporto 16 gennaio 2006 allestito dalla dott.sa __________ non è dunque sufficiente
per giustificare la soppressione totale della rendita AI vigente a favore della
ricorrente, anche in virtù della perizia __________, sicuramente più convincente
e attendibile (…)” (doc. I, pag. 3).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando,
in particolare, che:
"
(...)
Se quanto segnalato dal medico curante Dott. __________
è certamente stato preso in considerazione (non per nulla s'è proceduto a nuova
valutazione peritale reumatologica), pure il certificato del Dott. __________ è
già stato sottoposto al SMR (cfr. annotazioni 3 gennaio 2007).
Per quanto riguarda la valutazione della dott.ssa __________,
la ricorrente cita uno stralcio delle annotazioni SMR 2 giugno 2006
dimenticando che il successivo complemento peritale 18 agosto 2006 ha ben
chiarito il perchè delle differenti valutazione in ambito psichiatrico.
Infatti, il 23 agosto 2006 il Dott. __________ riconosce senza incertezze
che le conclusioni del perito hanno pieno valore probatorio in quanto motivate
e concludenti.
Ai fini di accertare il metodo applicabile per
stabilire l'eventuale invalidità, si deve accertare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e
se la persona che non esercita attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in
futuro. Il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve
infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se
non fosse stato invalido.
Il fatto che, sulla base delle conclusioni peritali,
l'UAI ha pronunciato la propria decisione senza far esperire l'inchiesta
economica nel cui ambito vengono affrontate concretamente le mansioni di casalinga
svolte prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute non potrebbe, nel caso
concreto, essere censurato. Dalle perizie, come visto, emerge infatti che sia
dal profilo fisico che da quello psichico i disturbi lamentati dall'assicurata
non incidono in maniera rilevante sulla capacità di svolgere mansioni
casalinghe. In simili condizioni, per stabilire l'invalidità dell'assicurata
quale casalinga, sarebbe corretto e giustificato tenere conto unicamente delle
conclusioni mediche.
Ad ogni modo, considerando (come ritenuto dall'amministrazione data la
situazione personale della Signora RI 1), che la stessa si trova nella
necessità di svolgere un'attività lavorativa, posta una capacità lavorativa
dell'80% in attività che non richiedono un particolare onere fisico o
l'assunzione di responsabilità, la conseguente incapacità di guadagno non è
tale da giustificare l'erogazione d'una rendita d'invalidità (cfr. rapporto
30 ottobre 2006 della consulente in integrazione professionale).
(…)" (doc. VIII)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto al
1. marzo 2007 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione 8 gennaio 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), il diritto a tre
quarti di rendita riconosciuto all’assicurata dal 1. gennaio 2004.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce
che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.6. Nel
caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 31 maggio 1999 (doc. AI
1/1-7), sfociata, viste le risultanze della perizia 1. febbraio 2001 a cura del
SAM (doc. AI 18/1-19), nella decisione 7 giugno 2001 di rifiuto di prestazioni
confermata da questo Tribunale con la STCA del 20 settembre 2001 (doc. AI
23/1-2 e 29/1-13) – nell’ambito della nuova richiesta di prestazioni AI del 6 dicembre
2002 (doc. AI 39/1-7) – ritenuto l’aspetto reumatologico non necessitante di un
ulteriore accertamento medico e rivalutata la situazione psichiatrica con perizia
13 ottobre 2003 (doc. AI 49/1-2 e 57/1-10) – all’assicurata è stato riconosciuto
il diritto a un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza rendita dal
1. settembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 (doc. AI
62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2).
La
dr.ssa __________, nella proposta 5 dicembre 2003, aveva rilevato che:
"
(…)
Preso atto della perizia psichiatrica Dr. __________
del 13.10.2003 con le seguenti conclusioni:
Evoluzione peggiorativa della nota sindrome
neurastenica con componenti conversive, psicosomatiche e distimiche in paziente
con disturbo di personalità con successiva esacerbazione dell’isolamento
sociale e della regressione - involuzio-ne.
Il 60% per qualsiasi attività, instauratosi in modo
progressivo dall’ultima valutazione SAM del 2001.
Urgente presa a carico specialistica psichiatrica e
psicoterapeutica per arrestare ulteriore processo involutivo.
Procedere: il perito non fornisce una data precisa per quanto
concerne l’inizio della IL 60%. L’ulteriore peggioramento della capacità
lavorativa (già precedentemente limitata del 20% secondo valutazione SAM del
2001) è avvenuto gradualmente.
Si deve quindi valutare l’inizio in base alla
documentazione medica a disposizione (la prima certificazione di peggioramento
dello stato di salute psichico risale al gennaio 2003 sul rapporto medico AI
del curante Dr. __________).
Quindi IL 60% per qualsiasi attività lavorativa dal
gennaio 2003 (comunque già dal 1999 presente diminuzione capacità lavorativa
del 20%).
Indicare sulla decisione la necessità di sottoporsi a
trattamento specialistico psichiatrico.
Revisione tra due anni." (doc. AI 60/1)
2.7. Avviata
una procedura di revisione – con richiesta di prestazioni AI per adulti 13
giugno 2005 l’assicurata ha infatti chiesto l’aumento del grado di invalidità
all’80% (doc. AI 71/1-7) – l’Ufficio AI – vista la lettera 8 luglio e il
rapporto medico 22 luglio 2005 del dr. __________, FMH in medicina interna
(doc. AI 74/1 e 75/1-2) – ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________
e una psichiatrica a cura della dr.ssa __________ (doc. AI 78/1, 791-2 e 80/1-2).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nella perizia 13 ottobre
2005 (rapporto del 27 ottobre 2005, doc. AI 83/1-6), posta la diagnosi di “(…)
fibromialgia – sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale a destra, su
alterazioni degenerative osteocondrotiche a livelli C6/C7, con spondilosi
anteriore e posteriore (…)” (doc. AI 83/5), circa il grado di capacità
lavorativa nell’esercizio dell’attività abituale svolta prima dell’insorgenza
del danno alla salute ha concluso che “(…) vi è quindi un peggioramento per
quanto riguarda i reperti reumatologici oggettivabili, sia clinicamente che
radiologicamente. Si tratta comunque di reperti di modesta entità, in
particolar modo per quanto riguarda la problematica cervicale. Tenendo in considerazione
quindi questi aspetti ritengo che nell’attività professionale svolta dalla
paziente e cioè quella di casalinga, vi siano delle limitazioni che raggiungono
al massimo dal punto di vista reumatologico, un 20%. Limitazioni simili anche
per qualsiasi tipo di attività lavorativa anche di tipo medio pesante.” (doc.
AI 83/6).
La
dr.ssa __________, capoclinica del Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________
di __________, nella perizia 17 novembre 2005 (rapporto del 16 gennaio 2006, doc.
AI 85/2-5), posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità istrionico (ICD
10: F 60.04), ha espresso la seguente valutazione:
"
(...)
Si prende visione della documentazione clinica
allegata, con particolare attenzione alle certificazioni psichiatriche.
Soggettivamente
L'A. riferisce di non aver mai lavorato, fatta
eccezione per la breve esperienza in qualità di operaia, che ha sospeso perchè
giudicata gravosa.
Interrogata in merito ricorda che, durante il periodo
in cui soffriva di algie-improvvise, queste le impedivano di compiere anche i
più semplici movimenti volontari.
Giustifica infine l'attuale richiesta di riconoscimento
AI con motivi di ordine economico.
Obiettivamente
Ciò che colpisce nell'osservazione dell'A. è una
evidente superficialità di giudizio, il che suggerisce il testarne il Q1, che
risulta però nella norma (106, vedi allegato).
Dal punto di vista psichiatrico non si ravvisano
elementi che limitino la capacità lavorativa: l'A. infatti appare addolorata
per la morte del compagno, ma non depressa. Le sue capacità di performance sono
intatte, tanto che ella si applica con piacere ad attività manuali creative.
Certamente l'immaturità che si percepisce durante
l'esame peritale giustifica le difficoltà incontrate dell'A. sia nell'attività
lavorativa, sia nel ruolo di moglie e madre.
Ci si mette in contatto con il Dr. __________, il quale
conferma come, dal punto di vista reumatologico non sussistano limitazioni
invalidanti.
All'osservazione attuale appaiono, quindi, affievoliti
Fatti
i sintomi che hanno giustificato il giudizio medico assicurativo precedente.
Si conclude valutando la capacità lavorativa integra
per occupazioni che non richiedano particolare onere fisico od assunzione di
responsabilità."
(Doc. AI 85-5)
Invitata
dal dr. __________, medico SMR, a precisare “(…) in che cosa consiste
esattamente il miglioramento dello stato di salute verificatosi dall’ottobre
2003 (…)” (doc. AI 87/1), con lettera 18 agosto 2006 la dr.ssa __________ ha
risposto che:
"
(…)
Ho ricevuto l'elaborato peritale stilato dal dr. __________
nell'ottobre 2003 e nel gennaio 2001.
Non vi è dubbio che le due osservazioni cliniche
effettuate abbiano messo in evidenza un quadro psicopatologico, caratterizzato
da un aspetto istrionico di personalità nell'ambito del quale la sintomatologia
algica prendeva il ruolo di sintomo di conversione.
È tale sintomo giustamente considerato come
invalidante.
Nel contesto dell'osservazione da me svolta
l'assicurata ha affermato di non avvertire più algie invalidanti e di riuscire
perciò, senza fatica, ad occuparsi dei compiti correlati alla sua vita
quotidiana (obblighi ed hobbyes). La natura conversiva, perciò passibile di
variazione, della sintomatologia algica, era già stata evidenziata anche dal
dr. __________ (reumatologo). L'obiettività attuale dell'assicurata non pone in
evidenza sintomi che ne possano limitare la C.L. ed ella, peraltro, non è
seguita dal punto di vista psichiatrico e non ha mai svolto attività lavorativa
per sua scelta.
Questo ultimo elemento fa riflettere sull'opportunità
d'inserirla in un progetto di riformazione professionale.
In assenza, perciò, di sintomatologia psichica
invalidante, sia obbiettivamente che soggettivamente, non si ravvisano elementi
clinici che giustifichino una riduzione stabile della C.L.
(…)" (doc. AI 88-1)
Il
dr. __________, nelle annotazioni 23 agosto 2003, ha osservato:
"
(...)
Perizia Dr.ssa __________ del 16 gennaio 2006 ed
informazioni complementari (richiesta del 14 giugno 2006):
Diagnosi:
- Disturbo di personalità istrionico
(ICD-10 F60.4)
- QI = 106%
La perita conferma la presenza di un quadro
psicopatologico rilevato dal Dr. __________ nel gennaio 2001, nel quale la
sintomatologia algica assumeva il ruolo di sintomo di conversione ed è stata
considerata come invalidante.
All'occasione della visita peritale da lei effettuata,
l'assicurata non riferiva più algie invalidanti e riusciva ad occuparsi delle
attività quotidiane. Le manifestazioni di sintomi di conversione è suscettibile
di variabilità.
L'assicurata non presentava uno stato clinico che
limitava la capacità lavorativa. Ella non è seguita dal punto di vista
psichiatrico.
Perizia Dr. __________ del 13 ottobre 2005 (rapporto
del 27 ottobre 2006):
Diagnosi:
- Fibromialgia
- Sindrome cervico-vertebrale
e cerivco-brachiale a destra su alterazioni degenerative osteocondrotiche C6-C7
con spondilosi anteriore e posteriore.
L'assicurata ha sviluppato il quadro completo di
fibromialgia dal 2001. Il decorso era parzialmente favorevole con riduzione del
dolore acuto, mentre che i referti oggettivabili sono peggiorati rispetto al
2001 pur essendo sempre di modesta intensità. Non vi sono disturbi neurologici.
L'inabilità lavorativa raggiunge il 20% dal punto di vista reumatologico per
ogni attività leggera o medio-pesante.
La capacità lavorativa per attività che non richiedono
particolare onere (leggere o medio-pesanti) fisico od assunzione di
responsabilità è diminuita del 20%. Ne consegue la soppressione della rendita.
Non s'impongono provvedimenti professionali." (doc. AI 89/1-2)
Sulla
base degli accertamenti sopra descritti e ritenuto il rapporto finale 30 ottobre
2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 96/1-3), con
progetto di decisione 2 novembre 2006 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurata
la soppressione del diritto alla rendita di tre quarti con effetto dalla fine
del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. AI 98/1-2).
Viste
le osservazioni 14 dicembre 2006 dell’assicurata, allora rappresentata dal __________
di __________ (doc. AI 107/1-3), e sottoposto il certificato medico 6 dicembre
2006 del dr. __________ al medico SMR (doc. AI 107/7, 109/1 e 110/1), con
decisione 8 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a tre quarti di
rendita a decorrere dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione
e negato il diritto a provvedimenti professionali essendo il grado d’invalidità
inferiore al 20% (doc. AI 111/1-3)
2.8. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.9. Dopo
attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione
medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere che vi è stato un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessata,
giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita, difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere
posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un complemento istruttorio.
Occorre
innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05
del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento
temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado
di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione
è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta
in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi della decisione con la quale all’assicurata è stato
riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. giugno 2003, a una mezza
rendita dal 1. settembre 2003 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004
(doc. AI 62/1-3, 64/1/2, 65/1-2, 66/1-2 e 67/1-2). Questa decisione è stata
presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulle proposte 16
maggio e 5 dicembre 2003 della dr.ssa __________ (doc. AI 49/1-2 e 60/1) che a
sua volta si è fondata sulla perizia 1. febbraio 2001 del SAM, sul rapporto medico
29 gennaio 2003 del dr. __________, FMH in medicina generale e sull’allegata documentazione
nonché sulla perizia psichiatrica 13 ottobre 2003 del dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia. Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un
importante cambiamento.
Al
riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – vista la lettera
8 luglio e il rapporto medico 22 luglio 2005 del dr. __________ (doc. AI 74/1 e
75/1-2) –, ha disposto una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e
una perizia psichiatrica a cura della dr.ssa. __________ (doc. AI 79/1-2 e
80/1-2).
Il
dr. __________, nella perizia 13 ottobre 2005 (rapporto del 27 ottobre 2005,
doc. AI 83/1-6), ha attestato un peggioramento della situazione dal punto di
vista reumatologico e certificato una limitazione quale casalinga e in
qualsiasi tipo d’attività lavorativa del 20%.
Nel
consulto 29 gennaio 2001 (doc. AI 18/16-19), nell’ambito della perizia del SAM,
il dr. __________ aveva invece concluso che “(…) tenendo presente quindi questi
reperti ritengo che dal punto di vista reumatologico la paziente non presenti
nessuna incapacità lavorativa né come casalinga né per qualsiasi altro tipo di
attività lavorativa.” (doc. AI 18/19).
La
dr.ssa __________, nella perizia 17 novembre 2005 (rapporto del 16 gennaio
2006, doc. AI 85/2-5), posta la diagnosi di “(…) disturbo di personalità istrionico
(ICD 10: F 60.04), ha concluso per una “(…) capacità lavorativa integra per occupazioni
che non richiedano particolare onere fisico od assunzione di responsabilità.”
(doc. AI 85/5).
Quale
miglioramento intercorso dall’ottobre 2003 la dr.ssa __________ ha addotto che
“(…) nel contesto dell’osservazione da me svolta l’assicurata ha affermato di
non avvertire più algie invalidanti e di riuscire perciò, senza fatica, ad occuparsi
dei compiti correlati alla sua vita quotidiana (obblighi e hobbies). La natura
conversiva, perciò passibile di variazione, della sintomatologia algica, era
già stata evidenziata anche dal dr. __________ (reumatologo). L’obiettività attuale
dell’assicu-rata non pone in evidenza sintomi che ne possano limitare la C.L.
ed ella, peraltro, non è seguita dal punto di vista psichiatrico e non ha mai
svolto attività lavorativa per sua scelta. (…)” (doc. AI 88/1)
Considerato
che il dr. __________, nella perizia 13 ottobre 2003 (doc. AI 57/1-10) – posta
la diagnosi di “(…) sindrome neuroastenica con componenti conversive,
psicosomatiche e distimiche in paziente con disturbo di personalità istrionico.
Questa diagnosi rappresenta un’evoluzione della diagnosi a suo tempo formulata
nella mia precedente perizia psichiatrica 25.01.01; evoluzione peggiorativa da
attribuire all’assenza di una specifica presa a carico specialistica di tipo
psichiatrico e psicoterapeutico così come a suo tempo consigliato. (…)” (doc.
AI 57/6) –, ha concluso che “(…) nel complesso l’incapacità lavorativa della
periziando, dal punto di vista prettamente psichiatrico, è ora peggiorata in
maniera importante rispetto alla precedente valutazione peritale del 2001 e
posso pertanto quantificare ora questa incapacità lavorativa nella misura di
almeno il 60%. Come detto in assenza di misure clinico-riabilitative
specialistiche urgenti l’evoluzione sarà inesorabilmente peggiorativa e non si
potranno escludere complicazioni maggiori. (…)” (doc. AI 57/10) e ritenuto oltretutto
che anche il dr. __________ ha constatato un (seppure lieve) peg-gioramento, a
mente di questo Tribunale, senza gli ulteriori necessari accertamenti, non è
possibile concludere – sulla sola base delle annotazioni 23 agosto 2006 e 3
gennaio 2007 del dr. __________ (doc. AI 90/1 e 110/1) – con sufficiente tranquillità
che lo stato valetudinario dell’assicurata sia migliorato a tale punto da
giustificare una capacità lavorativa integra.
Questo
vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che la dr.ssa __________ pone
una diagnosi comparabile a quella ritenuta dal dr. __________ e che la stessa
non si è espressa chiaramente né su quando esattamente è intervenuto il
miglioramento: “(…) all’osservazione attuale appaiono, quindi, affievoliti i
sintomi che hanno giustificato il giudizio medico assicurativo precedente. (…)”
(doc. AI 85/5), né sulla questione a sapere se lo stesso può essere ritenuto duraturo.
Inoltre,
a differenza di quanto sostenuto dalla dr.ssa __________: “(…) nel contesto
dell’osservazione da me svolta l’assicu-rata ha affermato di non avvertire più
algie invalidanti e di riuscire perciò, senza fatica, ad occuparsi dei compiti
correlati alla sua vita quotidiana (obblighi e hobbies). (…)” (doc. AI 88/1),
il dr. __________, nei dati soggettivi quale affezione attuale, ha rilevato:
"
(...)
Disturbi attualmente a livello della colonna cervicale,
alle spalle, alla muscolatura del trapezio. Sente spesso uno scricchiolio, uno
schioccare delle articolazioni cervicali, che le fanno male. Dolori a livello
della colonna cervicale, che le impediscono di riposare bene.
Anche durante la notte si sveglia e non trova posizione
per poter riposare. Si alza già stanca, affaticata per questi dolori.
Irradiazione al braccio destro inizialmente particolarmente intensi e
lancinanti ed attualmente più sopportabili. Dalla manifestazione di questi
dolori risente di un disturbo a livello del secondo dito della mano destra con
formicolio ed alle volte mancanza della sensibilità. La paziente è in attesa
come se dovesse succedere qualcosa con la paura costante che i dolori lancinanti
accusati a livello cervicale ed al braccio destro, si ripresentino. Ha
l'impressione che i suoi disturbi si siano solo addormentati ed aspettino un
momento o l'altro per ricomparire come all'inizio.
Sente una vibrazione nella zona del passaggio cervico-toracale.
Durante il giorno è sempre piuttosto stanca, affaticata proprio perchè non
riesce a dormire bene. Alle volte deve sdraiarsi nel pomeriggio per riposare un
po'. Durante il giorno poi i dolori sono piuttosto altalenanti. A seconda di
quello che fa, diventano particolarmente intensi anche nella zona lombare, a
livello delle estremità inferiori, accentuandosi anche nella zona cervicale ed
al braccio destro. Appena utilizza qualche articolazione o utilizza la colonna
vertebrale per fare dei movimenti o per fare dei piccoli lavori, i dolori
diventano subito intensi ed invalidizzanti. In posizione seduta ha dolori anche
a livello della colonna nella zona lombare ed anche quando si sdraia, dopo un
po' deve alzarsi perchè anche in posizione orizzontale, i dolori dopo essere
leggermente migliorati, si rimanifestano. Vi è un continuo cercare di cambiare
posizione e di fare attenzione per non scatenare i dolori. Alle volte, oltre al
formicolio a livello del II dito della mano destra, sente dei formicolii a
livello delle gambe. Sente dei gonfiori a livello dei polpacci, nessun gonfiore
invece articolare.
Non ha frequenti mal di testa.
Attualmente assume Redormin 1 pastiglia la sera. Fa
bagni con Gramiflor e Sufrol.
Per quanto riguarda la sua attività, essa è casalinga.
Si arrangia nei suoi lavori. Fa da mangiare lei, va fare la spesa, fa le
pulizie, lava e stira. Si occupa di pittura, soprattutto con dei disegni con la
matita grassa, legge e scrive. Si è sposata all'età di 19 anni, non ha nessun
diploma. Ha sempre svolto l'attività di casalinga.
(…)" (doc. AI 83/3-4)
Va
infine rilevato che, vista la diagnosi di fibriomialgia posta dal dr. __________
e quella di disturbo di personalità istrionico (ICD 10: F 60.04) posta dalla
dr.ssa __________, in ogni caso l’Ufficio AI dovrà tenere in considerazione la
giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 19 maggio 2006 nella causa
O. (I 873/05).
Di
conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio
AI affinché, interpellata nuovamente la dr.ssa __________ per farsi precisare
compiutamente in cosa è consistito il miglioramento valetudinario quando è intervenuto
e se è presumibilmente duraturo, sottoposto questo parere al dr. __________ e
se necessario esperiti ulteriori accertamenti peritali, si pronunci nuovamente
sulla revisione intrapresa con la domanda di prestazioni inoltrata
dall’assicurata il 13 giugno 2005.
2.10. Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Il
TCA si limita qui a rilevare che l’Ufficio AI, dopo aver predisposto un’inchiesta
a domicilio per valutare gli impedimenti in ambito domestico (cfr. doc. AI
91/1, 91/2 e 93/1), senza addurne il benché minimo motivo, non l’ha espletata
e, nonostante l’assicurata non abbia mai svolto un’attività lavorativa, ha dato
incarico alla consulente in integrazione professionale fondandosi poi sul
rapporto finale 30 ottobre 2006.
2.11. Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La
sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria
gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124
V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14
agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA
del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
come indicato al considerando 2.9.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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