Lexipedia

Decisione

32.2007.59

Riduzione rendita. Contestazione di un miglioramento delle condizioni di salute. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti da parte dell'amministrazione

13 febbraio 2008Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici.

Pertanto, alla luce di tali fatti il ricorrente chiede

a codesto lodevole Tribunale di statuire in merito alla nascita del suo diritto

al pagamento di prestazioni in epoca precedente al 1.03.2004.

Di conseguenza, si postula l'annullamento della

decisione del 12.01.2007 da parte dell'UAI e la retrocessione a detto Ufficio

dell'incarto per una rivalutazione complessiva della pratica d'invalidità.

Infine, considerato che l'UAI risulta soccombente nella

presente procedura di ricorso mi permetto di domandare l'assegnazione di congrue

ripetibili.

Fiducioso in un vostro riscontro positivo al riguardo,

colgo l'occasione per porgervi, onorevole Presidente e onorevoli Giudici,

l'espressione della mia massima stima." (Doc. XXII)

considerato, in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la determinazione del grado d’invalidità da riconoscere al

ricorrente e la decorrenza della relativa prestazione.

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al

1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono

applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento

al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzi-

ni, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.

216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e

ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique

VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC

1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;

Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la

giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.4. Ai

sensi dell'art. 46 cpv. 1 LAI chi pretende le prestazioni assicurative, deve annunciarsi

al competente ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (ufficio AI).

L'art.

48 cpv. 1 LAI prevede che “il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse

si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era

dovuta."

Secondo

la citata disposizione quindi le prestazioni possono essere percepite con

effetto retroattivo limitato a cinque anni.

L'art.

48 cpv. 2 LAI precisa inoltre che:

"

se l'assicurato si

annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono

assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.

Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se

l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la

richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."

Secondo la giurisprudenza del TFA, con “ i fatti motivanti il diritto” si fa

riferimento al danno alla salute fisica o mentale che causa un’incapacità di

guadagno permanente o di lunga durata o che provoca, in assicurati senza

attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni abituali.

Pertanto

la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva

dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto

alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire

il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (DTF 100 V

120; RCC 1984 pag. 420).

Dunque

il versamento secondo l’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI è dato nel caso in

cui, per motivi di forza maggiore, come la malattia, l’assicurato

oggettivamente non poteva provvedere ad inoltrare la domanda di prestazioni

assicurative e vi ha rimediato in un termine ragionevole dopo la cessazione

dell’impedimento (DTF 102 V 112; RCC 1984 pag. 420).

Lo stesso vale se l’assicurato, a causa del suo stato di salute, non è in grado

di conoscere i fatti motivanti il diritto alle prestazioni, allorquando già ne

ricorrevano gli estremi (DTF 108 V 228 consid. 4 ove si trattava di grave

schizofrenia di tipo processuale con manifestazioni paranoidi; cfr. anche STFA

29 marzo 2001 indedita nella causa K., I 71/00 e 16 marzo 2000 inedita nella

causa U.V e LL; I 149/99).

Pertanto,

secondo la dottrina, i casi di restituzione del termine ai sensi dell’art. 48

cpv. 2 seconda frase LAI sono accordati in rare occasioni (Valterio, op. cit., pag.

306).

2.5. D’altra

parte, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno

alla salute psichica, va detto che il TFA ha stabilito che é decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,

Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.6. Dall’incarto

AI risulta che RI 1 ha inoltrato in data 4 marzo 2005 una domanda di

prestazioni corredata da uno scritto in cui faceva riferimento ad un presunto

smarrimento di una precedente domanda di prestazioni e dei relativi incartamenti

(doc. AI 3-1).

L’amministrazione

ha quindi richiamato l’incarto dall’assicura-zione malattia dell’assicurato e

interpellato il suo medico curante, dr. __________, specialista in medicina

interna e reumatologia, il quale, nel suo rapporto medico 18 marzo 2005, ha

dichiarato il paziente totalmente inabile a partire dal 1° luglio 2000 (doc. AI

12). Dal canto suo il prof. __________, nel rapporto medico del 15 luglio 2005

ha affermato:

"

Questo paziente,

sottoposto ad un intervento di ernia discale L4/L5 sin il 31.10.1990, ha avuto un

eccellente decorso fino all'autunno del 1999, quando sono comparsi sintomi per

un'insufficienza segmentarla. Per questa ragione l'avevamo rivisto

ambulatorialmente, ma una remissione sopravvenuta nel frattempo non aveva

giustificato ulteriori approfondimenti.

L'ultima consultazione ha avuto luogo il 28.8.2000 per

una cervico-brachialgia sin. non deficitaria, in presenza di un conflitto misto

(osseo e discale). Non esistendo a quel momento l'indicazione per un

trattamento invasivo, l'abbiamo riferito al Reumatologo Dr. med. __________ per

l'ulteriore trattamento.

A partire da quel momento non abbiamo più rivisto

l'assicurato, né disponiamo di informazioni sul decorso. Di conseguenza

pensiamo che una valutazione medica complementare, al meglio in ambito reumatologico,

sia indispensabile per definire esattamente l'entità dei disturbi attuali e la

loro ripercussione sulla capacità lavorativa." (Doc. AI 15-4)

Di

conseguenza, l’Ufficio AI, sentito il parere del medico SMR, ha ordinato

l’esecuzione di una perizia reumatologica affidata al dr. __________, specialista

in malattie reumatiche, il quale, nel suo rapporto del 16 dicembre 2005, poste

le diagnosi di:

"

(...)

4.- DIAGNOSI

- Sindrome lombovertebrale cronica e

recidivante, attualmen­te lieve, senza neurocompressione con/da

. turbe statiche del rachide (piatto)

. alterazioni degenerative:

- L4/5 : netta osteocondrosi con reazioni

spondilotiche

e restringimento del canale spinale

- L5/S1: condrosi con ernia discale

dorsolaterale/

intraforaminale a sinistra (TAC del

20.02.2004)

. stato dopo operazione per ernia

discale L4/5 a sinistra (10/90) per sciatalgia iperalgica/deficitaria a sinistra

- Sindrome cervicovertebrale cronica con/da

alterazioni

degenerative evolutive tra C5 e C7. (...)"

(Doc. AI 20-6)

esprimendosi

sulla capacità lavorativa, ha affermato:

"

(...)

5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN

PERCENTUALE NELL'ESER­CIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA 0 DELL'ATTIVITA' ABITUA­LE

SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

All'origine della richiesta del signor RI 1 per pre­stazioni

da parte dell'AI vi sono dolori di schiena iniziati all'incirca negli anni '80

con un'esacerbazione sotto forma di una lombosciatalgia a sinistra nel 1990

dovuta ad un'er­nia discale al livello L4/5 che ha necessitato dell'erniec­tomia

chirurgica effettuata dal Prof. R. __________ all'Ospeda­le __________ di __________

nello stesso anno 1990. Secondo il pa­ziente vi sarebbe stato allora anche una

neurocompressione con una paresi della gamba sinistra, quadro dal quale si è

perfettamente ripreso. Negli anni seguenti vi sarebbero stati dapprima dolori

contenuti che si sarebbero invece ac­centuati a partire dal 1999 con frequenti

blocchi algici della schiena all'origine di numerose interruzione del lavoro.

Una rivalutazione neuroradiologica (TAC lombare del feb­braio 1999) ha

evidenziato alterazioni degenerative estese in sede del pregresso intervento

chirurgico con un certo restringimento anche del canale spinale.

Nello stesso periodo si sono aggiunti anche dolori

cervica­li con alterazioni degenerative specialmente nel segmento C6/7.

Le cure conservative effettuate sotto il controllo del

reumatologo Dr. __________, __________, avrebbero portato a dei miglioramenti

solo lievi e passeggeri. In base ad una valu­tazione peritale presso il Prof. __________,

__________ (rapporto non a disposizione) il datore di lavoro (Banca __________)

avrebbe deciso per il prepensionamento a partire dall'01.06.2000.

Negli anni seguenti il paziente ha seguito ad

intervalli ulteriori cure con un ultimo controllo medico risalente ad aprile

del 2004. Una TAC lombare dello stesso periodo ha mostrato oltre alle

alterazioni degenerative già note nel segmento L4/5 anche un prolasso discale

al livello L5/S1 in sede dorsolaterale ed intraforaminale a sinistra con una

presa di contatto con la radice L5 di sinistra senza che l'anamnesi fornisca

elementi in, favore di una sindrome neurocompressiva.

(...)

L'aggiornamento della documentazione radiologica con

lastre convenzionali mostra al livello lombare una situazione sta­zionaria

delle estese alterazioni degenerative del segmento L4/5 già documentate nel

1999 alle quali si sono aggiunte reazioni spondilotiche in zona anteriore nei

segmenti sovra­stanti con una condrosi al livello L3/4. Lo spazio interso­matico

L5/S1 appare conservato. Non vi sono segni per una pseudospondilolistesi

(instabilità). Le radiografie della colonna cervicale mostrano oltre

all'osteocondrosi del seg­mento C6/7 una netta progressione della degenerazione

del segmento C5/6; la condrosi presente nel 1999 si è ora tra­sformata in una

netta osteocondrosi associata ad un'uncar­trosi bilaterale, particolarmente

evidente a sinistra e reazioni spondilotiche esuberanti in zona anteriore del

segmento.

Clinicamente trovo un paziente 53.enne in condizioni

gene­rali buone che presenta alterazioni statiche modiche del rachide (piatto)

e limitazioni funzionali piuttosto discre­te considerando l'importanza delle

alterazioni degenerative documentate. Vi è difatti una riduzione solo modica

dei mo­vimenti cervicali con la sollecitazione di dolori locali contenuti

specialmente in flessione e nei movimenti rotato­ri; al livello lombare vi è

una certa riduzione della late­roflessione bilaterale con la sollecitazione di

modici dolori lombosacrali. La sindrome vertebrale risulta contenuta sia al

livello cervicale che lombare. Non vi sono segni di una neurocompressione in

atto. L'ipotrofia muscolare del polpaccio sinistro assieme alla discreta

iposensibilità sul dorso del piede sinistro sono probabilmente i segni di una

pregressa compressione di L5 (residui della lombosciatalgia del 1990).

Anamnesticamente vengono riferiti numerosi blocchi

algici in zona lombare, confermati anche dal reumatologo Dr. __________, nel

suo rapporto per l'AI. Sembra comunque, che il quadro clinico si sia calmato

senza ulteriori crisi iperal­giche negli ultimi 18 mesi duranti i quali il

paziente non ha più necessitato di cure mediche. E' possibile che al livello

L4/5 vi sia stata in precedenza una certa instabi­lità degenerativa,

assestatasi nel frattempo (blocco fun­zionale del segmento dovuto alle estese

alterazioni degene­rative).

Considerando questa evoluzione che può essere definita

parzialmente favorevole giudico la capacità funzionale residuale attuale del paziente

come segue:

- sollevamento e/o trasporti di carichi:

· molto leggeri (fino a 5 kg): lievemente

ridotta

· leggeri (fino a 10 kg): molto ridotta

· medi e pesanti (oltre a 10 kg): nulla

· sopra il piano delle spalle:

- di 5 kg: lievemente ridotta

+ di 5 kg: nulla

- manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

· leggeri/di precisione: normale

· medi: ridotta

· pesanti: nulla

- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

· a braccia elevate: molto ridotta

· con rotazione: ridotta

· seduta e piegata in avanti:

lievemente ridotta (appog­giandosi sulle braccia)

· eretta e piegata in avanti: molto ridotta

· inginocchiata: lievemente ridotta

· con le ginocchia flesse: lievemente ridotta

- mantenere posizioni statiche:

· seduta: 1-2 ore senza interruzione

· eretta: 1 ora senza interruzione

- spostarsi/camminare:

· per tratti brevi e medi (fino a 2 km):

normale

· per tratti lunghi: necessitando di pause

· su terreni accidentati: molto ridotta

· salire/scendere scale: lievemente ridotta

- diversi:

· l'impiego delle due mani

è'possibile in forma normale (sull'altezza di un tavolo)

· il paziente non può effettuare

lavori che richiedono posizioni viziose del rachide (specialmente torsione)

· dovrebbe pure evitare movimenti

ripetitivi del tronco in flessione /estensione od in rotazione

· attività che richiedono un

controllo visivo necessitando della rotazione continua della testa sono da evitare.

Il Signor RI 1 ha lavorato come impiegato di Banca con

mansioni a suo dire svolte esclusivamente da seduto (davanti al computer). La

monotonia per la posizione di lavoro riduce la capacità per un'attività con

queste caratteristiche. Nelle condizioni presenti del paziente (che ritengo

stabi­lizzate) la giudico del 50% (25% per una riduzione del ren­dimento, 25%

per una riduzione della presenza sul posto di lavoro).

Il reumatologo Dr. __________ ha certificato

un'inabilità lavorativa completa a partire dal 01.07.2000 in poi, giusti­ficandola

nel suo certificato per l'AI del 18.03.2005 con "numerosissimi blocchi

lombari e cervicali negli ultimi anni". L'ultimo controllo da lui è

avvenuto in aprile del 2004. Da allora la situazione clinica appare migliorata

senza che il paziente abbia ancora dovuto ricorrere a cure specifiche. Appare

quindi probabile, che le condizioni attuali riflettino la situazione del

paziente, almeno a partire da metà del 2004.

6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI

LAVORO

Dal profilo medico sarebbe auspicabile un atteggiamento

più attivo del paziente in confronto al suo danno alla salute.

Un recondizionamento fisico con accento sul rinforzo

della muscolatura del portamento e degli addominali inteso come profilassi .

secondaria potrebbe per lo meno stabilizzare la situazione clinica senza

pretesa che la caricabilità fisica possa ancora migliorare.

(...)

Per un lavoro consono alle limitazioni sotto il punto

5. il paziente può raggiungere al massimo una capacità lavorativa del 75%,

essendo il rendimento ridotto per una certa perdita di agilità nei movimenti e

per la presente sindrome dolorosa." (Doc. AI 20-9+10)

Il dr. __________del

SMR in data 11 gennaio 2005 ha osservato:

" (...)

Raccomandazioni, proposte SMR

Vedi

anche annotazione del 25.07.2005

Dalla perizia reumatologica (dr. __________

16.12.2005) risulta che la colonna presenta una caricabilità diminuita, gli esami

radiologici mostrano alterazioni importanti mentre all'esame clinico le

funzioni sono meno limitate.

Nella professione di impiegato di banca la IL 50% è

giustificata, non una IL totale.

Questa CL è valida anche per le altre attività

esigibili.

Gli attuali limiti sono validi dall'aprile 2004, in

precedenza probabilmente esisteva una IL maggiore (100% certificata dal reumatologo

curante).

(Doc. AI

22-2)

Dal canto suo, nel

rapporto del 4 maggio 2006, il consulente per l’integrazione professionale ha

concluso:

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie,

ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

Scuole dell'obbligo a __________ (6 anni in totale), 3a

maggiore a __________ (1 anno), avviamento commerciale a __________ (1 anno),

impiegato di commercio con apprendistato

presso la __________ di __________ dal 1967 al 1970 con conseguimento

dell'AFC quale impiegato di commercio.

Dal 01 .06.2001 l'assicurato è a beneficio di una rendita

d'invalidità da parte della Fondazione di Previdenza della __________ di __________.

Anno 2003 = Fr. 52'992.00

Anno 2004 = Fr. 52'992.00

Anno 2005 = Fr. 53'568.00

Da quanto mi risulta nel 1992 l'A conseguiva un reddito di

65'358.

Ne consegue la

necessità d'aggiornare il reddito al 2006 (la collega __________ è in attesa d'informazioni in merito).

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Quale impiegato di banca ed altro adeguate CL 50% dal

mese di luglio 2000.

Calcolo CGR - senza

(ri)formazione specifica

In questo specifico caso il grado d'invalidità

corrisponde alla percentuale medica teorica, 50%.

Il reddito da valido (certamente superiore ai 65'358)

e la limitazione medica teorica definiscono il grado poiché le attività non

qualificate sono ben inferiori al reddito conseguito dall'A.

Le indicazioni mediche, a mio avviso, sono rispettate

e adeguate all'attività da valido poiché:

leggera, manipola oggetti leggeri, prevalentemente

sedentaria 1-2 ore con il tronco leggermente flesso in avanti ma attenzione con

possibilità di variare la postura (pause, cambiamenti di posture con un buon

margine di "libertà" rispetto i compiti, ritmo di lavoro

adeguato, temperature costanti, ...), deambula nei limiti, sono da contenere le rotazioni e le ripetitive

estensioni / flessioni del tronco movimenti per altro contenibili rispetto al compito, ...

inoltre essendo qualificata gli consente un certo margine d'autonomia che a

sua volta può aiutare a gestire

al meglio il disagio invalidante pur sempre presente ma nello specifico caso

contenibile.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

L'A non desidera sostenere al provvedimento mirato

alla ripresa lavorativa o all'aiuto all'inserimento. A suo avviso, non vi

sono le condizioni di salute per sostenere un contratto lavorativo continuo e

permanente anche se parziale. Sono a disposizione dell'A per eventuali

richieste d'aiuto (misure che rientrano nei provvedimenti professionali)

poiché a mio parere l'A necessita di un eventuale periodo di riallenamento

oppure di uno specifico breve periodo d'introduzione (3-6 mesi) per

apprendere le intercorse probabili modifiche lavorative.

(Doc. AI 26-2+3)

Di conseguenza, l'amministrazione,

con decisioni 12 gennaio 2007, precedute da un progetto di decisione 8 giugno

2006 (doc. AI 39, 33-1), ha statuito la concessione di una rendita intera di

invalidità dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e in seguito di una mezza

rendita di invalidità, ritenendo che la documentazione all’inserto aveva

evidenziato l’intervento di un miglioramento delle condizioni di salute a far

tempo dal mese di aprile 2004 con conseguente incapacità lavorativa del 50%. Il

versamento delle prestazioni è tuttavia stato riconosciuto soltanto a far tempo

dal 1. marzo 2004 in quanto la richiesta di prestazioni del marzo 2005 era da

considerare tardiva (doc. AI 36 e sopra consid. 1.1 e 1.2).

2.7. In

sede di ricorso, RI 1 ha prodotto un certificato medico del 3 aprile 2007 del

dr. __________ del seguente tenore:

"

Con la presente si

certifica che seguo il paziente summenzionato dal 1999. Questi ha presentato

una lombosciatica operata nel 1990 con conseguente discopatia cronica e canale

stretto nonché cervicobrachialgia dx su ernia discale C5/6 dx. Questa

problematica ingravescente alla fine degli anni '90 ha necessitato a partire da

inizio 2000 un'incapacità lavorativa completa con conseguente pensionamento

anticipato con la banca. All'inizio del 2000 è pure stata inoltrata una domanda

di invalidità che stranamente è stata evasa unicamente l'anno scorso. Il

paziente nell'arco degli anni non ha mai presentato un miglioramento sintomatico

ma una tendenza al peggioramento con dolori ingravescenti, episodi di blocchi

lombari e cervicali più frequenti. Le recente indagini radiologiche tra cui una

RMN lombare del 28.09.'06 ha mostrato delle discopatie croniche tra L3 e S1

particolarmente marcata in L4/5 con un peggioramento rispetto le precedenti indagini.

La recente TAC del segmento cervicale mostra importanti discopatie C5/6 e C6/7

con ernia discale C5/6 lateralizzata a dx ed alterazioni che sono in peggioramento

rispetto alle precedenti indagini radiologiche. Per questo motivo il paziente

presenta una limitazione della capacità lavorativa in qualsiasi attività di

circa il 60% questo tenuto conto dei dolori cronici, degli episodi frequenti di

blocchi lombari e cervicali, delle difficoltà a lavorare con il segmento

cervicale in posizioni mantenute, della necessità di cambiare posizioni ogni 15­-20

minuti."

(Doc.

C1)

In

merito, il medico SMR si è espresso come segue nelle sue Annotazioni 10 maggio

2007:

"

“(…

in fase di ricorso viene presentato:

certificato medico del dr. __________ del

3.4.2007:

- in pratica il curante attesta un progressivo

peggioramento dal 2000

- viene indicata una progressione delle

alterazioni degenerative (RM lombare del 28.9.2006) e TAC cervicale (data?)

- viene valutato un impedimento del 60%

Valutazione: per quanto concerne il peggioramento radiologico delle

alterazioni va detto che l'attuale è stata eseguita una risonanza magnetica

mentre prima erano state effettuate delle TAC a livello lombare. Un confronto

diretto risulta quindi in pratica non possibile vista la tecnica differente.

Inoltre una progressione delle alterazioni degenerative non deve per forza

comportare un peggioramento clinico, peggioramento clinico inoltre non reso

verosimile dal rapporto, dato che una progressione delle alterazioni

degenerative può portare ad un assestamento (blocco funzionale, vedi anche

pagina 8 della perizia dr. __________). Per quanto concerne la TAC cervicale va

detto che l'ernia discale era già nota in occasione della perizia dr. __________,

non vi è quindi modifica sostanziale del quadro radiologico. Da notare pure qui

che manca qualsiasi correlato clinico nel presente rapporto.

Conclusioni: l'attuale rapporto del dr. __________ non permette di

rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato."

(Doc. XIIIbis)

In

seguito il ricorrente ha ulteriormente prodotto il certificato 31 luglio 2007

del dr. __________, psichiatra, il quale, poste le diagnosi di

"

(...)

Impressioni diagnostiche

ICD 10 - F 43.21

Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata.

Emersa nel corso del 2004-2005 in un contesto di:

lCD 10- M 54

Dorsalgie croniche ed acute

ICD 10 - Z 75.2

Stress psicosociale: severa problematica

medico-amministrativa riguardante l'impatto della patologia somatica sulle

capacità lavorative.

E che evolve, dalla seconda metà del 2006 ma

soprattutto dal primo semestre 2007, nell'attuale:

ICD 10 - F 32.11

Episodio depressivo di media gravità con sintomi

biologici. (...)"

(Doc. XVIII/2, pag. 3-4))

ha

affermato:

"

(...)

Proposte terapeutiche

Il signor RI 1 presenta attualmente un disturbo

depressivo di media gravità per il quale potrebbe beneficiare di un trattamento

psicofarmacologico con prescrizione sia di antidepressivi triciclici (es:

TRYPTIZOL) che di serotoninergici (es: FLUCTINE) o misti (EFEXOR).

Il trattamento potrebbe essere amministrato dal medico

curante o da uno psichiatra psicoterapeuta.

Non sussiste però un'indicazione assoluta per una presa

a carico specialistica anche se il paziente potrebbe trarre beneficio da un

appoggio psicoterapeutico regolare e continuo nel tempo, vista la particolare

situazione di disagio bio-psico-socio-relazionale attuale.

Capacità lavorative

Attualmente, e facendo astrazione dalle limitazioni

legate alle problematiche somatiche, sul piano psichiatrico il signor RI 1

presenta una totale incapacità lavorativa. Questa inabilità è presente a mio

avviso almeno dall'inizio del 2007 e con un opportuno e sollecito trattamento

psicofarmacologico non dovrebbe protrarsi oltre fine marzo 2008. Tengo però a

precisare che l'inabilità lavorativa per motivi psichiatrici è senz'altro

secondaria e per certi motivi poco rilevante per rapporto alle problematiche

dorso­vertebrali, vedi sotto.

Commenti, conclusioni. Proposte

Considerandi

II 4 ed il 9 luglio scorsi ho effettuato una

valutazione psichiatrico-specialistica al signor RI 1 nell'ottica di statuire

sul suo stato attuale, su di un eventuale peggioramento per rapporto a quanto

indicato nella documentazione inviatami e sull'applicazione di eventuali misure

terapeutiche specialistiche.

Al di là delle considerazioni illustrate e sviluppate

in precedenza, mi sembra importante segnalare il fatto che durante tutta la

durata delle due consultazioni (60 rispettivamente 50 minuti) il signor RI 1 ha

faticato a mantenere la posizione seduta, era visibilmente sofferente ed ha

spesso dovuto alzarsi per sgranchirsi le gambe. Anche per la deambulazione ho

potuto constatare, accompagnandolo nel corridoio dello studio medico, evidenti

difficoltà. Inoltre egli segnala innumerevoli difficoltà ed importanti

diminuzioni praticamente in tutte le attività quotidiane; questi impedimenti

insorgono dopo pochi minuti dall'inizio di quasi tutte le mansioni, sia sedentarie

che di movimento.

Tutto ciò rinforza in me l'idea che il signor RI 1 non

sia più in grado di reggere qualsiasi tipo di attività a tempo pieno ed anche

parziale in quanto si trova nell'incapacità di garantirne l'esecuzione in modo

continuo, sensato, coerente e completo.

Conseguentemente, e pur considerando il fatto che non

sono uno specialista nella patologia somatica di cui soffre, tenendo conto del

ricorso presentato contro la decisione dell'UAI di __________, mi permetto di

evidenziare l'opportunità di un ricovero del paziente in una clinica di

riabilitazione, ticinese o d'oltre Gottardo, affinché possano essere valutate­-quantificate

sul piano fisio ed ergoterapeutico le sue effettive capacità lavorative.

Segnalo che in accordo con il paziente spedisco copia

del rapporto al Dr. __________." (Doc. XVIII/2, pag. 4-5)

Ha

inoltre prodotto il certificato 19 luglio 2007 del dr. __________, neurochirurgo,

il quale ha affermato:

"

(...)

Conclusione: sindrome lombovertebrale nell'ambito di processi

degenerativi negli ultimi 3 livelli lombari, molto importanti in L4/5 con una

notevole sclerosi dei piatti vertebrali. Stato dopo pregresso intervento L5/S1

a sx con recidiva d'ernia e dolori radicolari SI ed in parte L5, fra l'altro

anche in presenza di una vecchia ernia calcificata L4/5 a sx.

In considerazione della situazione clinica e

soprattutto neuroradiologica penso che terapie conservative ed anche

infiltrazioni avranno un effetto ben limitato poiché la patologia è complessa e

si estende su tre livelli con restringimento del canale spinale ed irritazioni

radicolari. Un intervento non avrà un gran senso se limitato unicamente alla

recidiva d'ernia L5/S1 a sx, poiché il paziente è molto sofferente anche di una

lombalgia e questa dipende in particolare dai problemi degenerativi estesi negli

ultimi 3 livelli. Un procedere chirurgico quindi includerà un intervento di

fissazione di questi ultimi tre livelli lombari. (...)" (Doc. XVIII/1)

In

proposito, nelle sue “Annotazioni” 6 settembre 2007, il dr. __________ del SMR

ha ritenuto indispensabile una rivalutazione mediante perizia SAM osservando:

"

Attualmente vengono

presentati:

rapporto dr. __________ del 19.7.2007:

- Diagnosi di:

○ Sindrome

lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi negli ultimi 3 livelli

lombari

■ Molto

importanti in L4/5 con una notevole sclerosi dai piatti vertebrali

■ Stato

dopo pregresso intervento L5/S1 a sinistra con recidiva d'ernia e dolori radicolari

S1 ed in parte L5

■ Presenza di vecchia

ernia calcificata L415 a sinistra

Assicurato molto sofferente

Esacerbazione da alcuni mesi

Rapporto dr. __________ del 31.7.2007 (valutazione del

4.

e 9.7.2007):

- viene indicata insorgenza di

patologia depressiva da primavera 2006 con peggioramento primo semestre 2007

- diagnosi di

○ sindrome da

disadattamento con reazione depressiva prolungata F43.21

○ stress psicosociale:

severa problematica medico-amministrativa riguardante l'impatto della patologia

somatica sulle capacità lavorative

- viene attestata una attuale IL completa da

inizio 2007

Valutazione:

l'attuale documentazione fornisce elementi in favore

d'un peggioramento dello stato di salute databile per inizio 2007 circa, quindi

posteriore alla decisione UAI. Il caso sarà quindi da rivalutare tramite

esecuzione di perizia SAM per definire evoluzione stato di salute da 1.2007 con

relativa capacità lavorativa residua." (Doc. XXbis)

Alla luce di

queste prese di posizione, l’amministrazione, nelle sue osservazioni 10

settembre 2007 al TCA, rilevato come la documentazione medica inoltrata pendente

lite avesse evidenziato che lo stato valetudinario dell’assicurato non fosse

stato sufficientemente approfondito da parte dell’amministra-zione, ha chiesto

la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti

medici mediante allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. XX e sopra

consid. 1.5).

2.8

Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I

162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione

e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili

prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita

27.

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.9

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI, riconosciuto il diritto ad una rendita intera a

decorrere dal 1° luglio 2001, dal 1° luglio 2004 ha invece attribuito

all’assicurato “solo” una mezza rendita rite-nendo comprovato l’intervento di

un miglioramento delle sue condizioni di salute a far tempo dal mese di aprile

2004, con un conseguente grado di invalidità del 50% (doc. AI 36).

Tale tesi è

stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti,

ha in sostanza sostenuto di essere rimasto inabile al lavoro anche dopo il mese

di aprile 2004.

Ora,

per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in

concreto il 12 gennaio 2007 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti

verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Nella fattispecie i

rapporti medici prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere

presi in considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce

anche alla situazione, psichiatrica, reumatologica e neurochirurgia, antecedente

all’e-missione della decisione contestata.

Al riguardo, viste

le citate attestazioni degli specialisti, appare in particolare quantomeno verosimile

che i problemi alla schiena che affliggono l’assicurato abbiano limitato la sua

capacità lavorativa in misura superiore al 50% anche nel periodo susseguente al

mese di aprile 2004 e che al momento della resa degli atti amministrativi

litigiosi lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso

riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini

mediche. In effetti, il dr. __________, nel suo certificato 19 luglio 2007,

riferisce di uno stato in “progrediente peggioramento dal 2000”, con

un’esarcebazione netta “da alcuni mesi”. Lo specialista fa inoltre riferimento

ai reperti radiologici che confermano una patologia assai complessa e estesa su

tre livelli con restringimento del canale spinale ed irritazioni radicolari

(doc. XVIII; cfr. per esteso al consid. 2.7). Dal certificato 31 luglio 2007

del dr. __________, psichiatra, emerge inoltre la presenza di un disturbo

depressivo di media gravità, con sintomi biologici, sviluppatosi dalla seconda

metà del 2006 e tale da comportare una completa inabilità lavorativa, sul piano

psichiatrico, “dall’inizio del 2007”. Da notare che lo psichiatra segnala la

gravità, constatata personalmente durante le consultazioni, dei disturbi

somatici lamentati dal paziente che sarebbero a suo dire tali da escludere ogni

attività lavorativa e comunque da necessitare ulteriori accertamenti (cfr.

doc. XVIII/2; cfr. consid. 2.7). Infine, anche il dr. __________, nel certificato

3.

aprile 2007 prodotto dall’interessato, ricordato come le problematiche di cui

è affetto il paziente avessero provocato un’incapacità lavorativa completa

dall’inizio del 2000, ha osservato come RI 1 non avesse mai presentato

“nell’arco degli anni” un miglioramento sintomatico, ma, semmai, una tendenza

al peggioramento con dolori ingravescenti, episodi di blocchi lombari e

cervicali più frequenti. A suo dire anche le indagini radiologiche avrebbero

dimostrato un peggioramento (doc. C/1; cfr. consid. 2.7).

Del

resto, esaminate tali certificazioni (allegate in questa sede), anche

l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha affermato che dalla

documentazione prodotta era possibile dedurre che lo stato valetudinario

dell’assicurato non era stato sufficientemente approfondito da parte dell’am-ministrazione.

Di conseguenza l’Ufficio AI ha chiesto in via principale la retrocessione degli

atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici e i particolare

l’allestimento di una perizia pluridisciplinare presso il SAM (XX; cfr. consid.

1.

).

Questa Corte deve

quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura pluridisciplinare,

segnatamente anche psichiatrica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto

non consente di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio

sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni

invalidanti, in particolare nel periodo successivo al mese di aprile 2004 e

sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento

amministrativo querelato (DTF 121 V 362).

2.10

Constatato

quindi un accertamento dei fatti lacunoso le decisioni impugnate vanno di

conseguenza annullate e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga

i necessari accertamenti medici intesi a valutare l’evoluzione delle patologie

di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità

lavorativa, anche nel periodo successivo al mese di aprile 2004.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi

nuovamente sul diritto alla rendita dell’as-sicurato.

2.11

Stante

quanto precede, risulta superfluo esaminare in concreto le modalità seguite

dall’amministrazione per definire il grado d’invalidità del ricorrente per il periodo

successivo al contestato miglioramento delle sue condizioni di salute.

Tuttavia

con riferimento alle censure sollevate dal ricorrente, questa Corte si limita

ad osservare che la giurisprudenza federale ha sì più volte confermato il principio

che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi

su una valutazione medico-teorica del danno alla salute e che occorre, sempre,

basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Ciò nondimeno, se il danno

alla salute non é tale - come in casu in base alla perizia del dr. __________ -

da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità

al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata

dal medico. In questi casi appare pertanto indicato procedere a un cosiddetto raffronto

percentuale (DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA

del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 154). Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno

professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora

permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima

proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21

marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7

giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G; cfr. anche

STCA del 3 ottobre 2007, 32.2006.205).

2.12

Oggetto

di censura da parte dell’assicurato è anche la decorrenza della rendita di

invalidità (cfr. I e XXII).

In

effetti, l’Ufficio AI ha riconosciuto la sussistenza di una limitazione della

capacità lavorativa rilevante a partire dal 1° luglio 2000, ma, posto come

l’assicurato avesse presentato la richiesta di prestazioni unicamente nel marzo

2005, ha considerato la domanda tardiva ex art. 48 cpv. 2 LAI, e, di conseguenza,

fissato il diritto alla rendita “solo” dal 1° marzo 2004 (un anno prima della

richiesta) (cfr. sopra ai consid. 1.2. e 2.4).

Il

ricorrente ha più volte contestato questa circostanza, la prima volta nel marzo

2005.

(doc. AI 3-1), facendo valere di aver già presentato la richiesta di prestazioni

nel luglio 2001 oltre ad un set di duplicati nel marzo 2003. A detta del ricorrente

la sua domanda di prestazioni sarebbe tuttavia andata smarrita a seguito di un

singolare caso di omonimia con un abitante di __________, nato nel 1939 e in

seguito defunto. Fu solo a causa di tale smarrimento presso gli uffici dell’amministrazione

che egli ripresentò la domanda nel marzo 2005. Nel corso di questa procedura

ricorsuale l’assicurato ha prodotto una copia della domanda di prestazioni

inoltrata, a suo dire, l’11 luglio 2001 (doc. XXII/1).

L’Ufficio

AI non ha mai preso posizione su tale censura, né in corso di procedura amministrativa,

né in questa sede.

Ora,

sulla base della documentazione all’inserto questa Corte non è in grado di

verificare l’assunto dell’assicurato. Tuttavia deve osservare che non vi è apparente

motivo di ritenere fasulla la copia della domanda del luglio 2001, prodotta in

questa sede. D’altra parte bisogna rilevare che la tesi del ricorrente appare

quantomeno plausibile, considerato come con lettera del 18 giugno 2001 la Fondazione

di previdenza della __________, presso il quale RI 1 era affiliato durante

l’ultima attività lavorativa effettuata, gli ha comunicato di porlo al beneficio

di una rendita di invalidità completa a partire dal 1° giugno 2001 mediante

attribuzione, fra l’altro, di una “rendita ponte AI fino alla data

d’ottenimento di una rendita AI al 100%” (cfr. doc. AI 1.1). Ritenuto quindi

l’obbligo per l’assi-curato, in base alle prescrizioni previdenziali applicabili

(cfr. doc. AI 3-3), di far senza indugio valere i propri diritti verso l’AI una

volta attribuite le prestazioni da parte dell’istituto LPP, risulta quantomeno

verosimile che RI 1 abbia effettivamente, nell’estate 2001, attivato la pratica

AI.

Appare

quindi imprescindibile che l’Ufficio AI, in esito al complemento istruttorio

di cui sopra, effettui anche le ricerche del caso al fine di stabilire

l’effettiva esistenza di una precedente domanda di prestazioni inoltrata da RI

1.

e si determini quindi nuovamente sulla decorrenza del diritto alla rendita

dell’assicurato.

2.13

Alla

luce dell’esito della vertenza diventano prive di oggetto le richieste di assunzione

di prove formulate dal ricorrente nel corso della procedura.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo

di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

Le decisioni 12 gennaio 2007 sono annullate.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e 2.12 e

renda una nuova decisione.

2.- Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo

stesso ufficio verserà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster