32.2007.59
Riduzione rendita. Contestazione di un miglioramento delle condizioni di salute. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti da parte dell'amministrazione
13 febbraio 2008Italiano54 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.59
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, TCA
Titolo:
Riduzione rendita. Contestazione di un miglioramento delle condizioni di salute. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti da parte dell'amministrazione
AFFEZIONE PSICHICA
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
PERIZIA
REVISIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 8 LAI
art. 28 LAI
art. 46 LAI
art. 48 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.59
FC/sc
Lugano
13 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 12 gennaio 2007 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto,
1.1. Nel
mese di marzo 2005, RI 1, nato nel 1952, ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti indicando di essere affetto da dolori alla zona cervicale,
lombare e articolazioni, presenti dal 1990/1991 (doc. AI 2-5). Con riferimento
all’attività lavorativa, il richiedente ha pure indicato di essere stato attivo
come impiegato di banca e di essere stato messo al beneficio del pensionamento
anticipato con pagamento di una rendita di invalidità nella misura completa a
partire dal 1. giugno 2001 da parte della Fondazione di previdenza della __________
(doc. AI 1-1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con “Progetto d’assegna-zione di rendita” 8 giugno
2006 l’Ufficio AI ha accolto la domanda di prestazioni, motivando:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Dal 01.07.2000 (inizio dell'anno di attesa) la capacità
lavorativa dell'assicurato è limitata in modo rilevante.
Dall'analisi della documentazione medica fornita dai
curanti, dalla valutazione medico teorica effettuata dal nostro Servizio medico
regionale ed in particolar modo dalla perizia reumatologica effettuata dal Dr. __________,
risulta che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore ha comportato inizialmente
(a partire dal 01.07.2000) un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi
attività.
In seguito, a partire dal 01.04.2004, si è potuto
certificare un miglioramento dello stato di salute che ha portato a ridurre
l'inabilità lavorativa al 50% in qualsivoglia attività. Tale inabilità è da
intendersi per un 25% come riduzione del rendimento e l'altro 25% come
riduzione della presenza sul posto di lavoro.
Per quanto concerne la valutazione economica, il caso è
stato affidato al nostro consulente in integrazione professionale, il quale ha
potuto appurare che nel caso specifico il grado d'invalidità corrisponde alla
percentuale medico teorica del 50%. Il reddito da valido e la limitazione
medicoteorica definiscono tale grado, in quanto le eventuali attività adeguate
non qualificate che l'assicurato potrebbe esercitare, permetterebbero il
conseguimento di un reddito inferiore a quello percepito nell'ultima attività
svolta.
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal 01.07.2001
(trascorso l'anno d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LA) l'assicurato ha diritto
ad una rendita intera d'invalidità e dal 01.07.2004 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute) ad una mezza rendita d'invalidità.
II pagamento della prestazione decorre però unicamente
a far tempo del 01.03.2004, in quanto la richiesta è tardiva (retroattività
massima di un anno dalla data di presentazione della domanda).
Su specifica richiesta dell'assicurato, l'Ufficio
assicurazione invalidità è disposto a valutare la possibilità di prendere in
considerazione eventuali misure di ordine professionale." (Doc. AI 33-2+3)
1.2. L’assicurato
si è opposto a tale progetto con osservazioni del 3 luglio 2006 e ulteriore
allegato del 7 luglio 2006, contestando in sostanza la valutazione medica
dell’amministrazione e in particolare l’intervento di un miglioramento delle
sue condizioni di salute dal mese di aprile 2004 (doc. AI 35).
Con due decisioni 12 gennaio
2007 (una attribuente la rendita intera nel periodo dal 1. marzo 2004 al 30
giugno 2004, l’altra la mezza rendita dal 1. luglio 2004) l’amministrazione ha
confermato il progetto di decisione con le seguenti motivazioni:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
Dal 01.07.2000 (inizio dell'anno di attesa) la capacità
lavorativa dell'assicurato è limitata in modo rilevante.
Dall'analisi della documentazione medica fornita dai
curanti, dalla valutazione medico teorica effettuata dal nostro Servizio medico
regionale ed in particolar modo dalla perizia reumatologica effettuata dal Dr. __________,
risulta che il danno alla salute di cui l'assicurato è portatore ha comportato inizialmente
(a partire dal 01.07.2000) un'incapacità lavorativa totale in qualsiasi
attività.
In seguito, a partire dal 01.04.2004, si è potuto
certificare un miglioramento dello stato di salute che ha portato a ridurre
l'inabilità lavorativa al 50% in qualsivoglia attività. Tale inabilità è da
intendersi per un 25% come riduzione del rendimento e l'altro 25% come
riduzione della presenza sul posto di lavoro.
Per quanto concerne la valutazione economica, il caso è
stato affidato al nostro consulente in integrazione professionale, il quale ha
potuto appurare che nel caso specifico il grado d'invalidità corrisponde alla
percentuale medico teorica del 50%. II reddito da valido e la limitazione
medico-teorica definiscono tale grado, in quanto le eventuali attività adeguate
non qualificate che l'assicurato potrebbe esercitare, permetterebbero il
conseguimento di un reddito inferiore a quello percepito nell'ultima attività
svolta.
A seguito delle osservazioni presentate al progetto di
decisione dell'8 giugno 2006, tramite le quali in sostanza si contesta la
capacità lavorativa del 50% nell'attività precedentemente svolta di impiegato
di banca attestata dal Dr. __________, l'Ufficio Al ritiene doveroso fare le
seguenti considerazioni.
Come visto il danno alla salute è stato valutato a
mezzo di esame peritale. Il Dr. __________, spec. FMH malattie reumatiche,
fisiatria, riabilitazione e medicina manuale, in base agli accertamenti medici
precedenti, all'anamnesi famigliare, personale remota, sociale e attuale, ai
dati soggettivi e alle constatazioni obiettive ha valutato che la precedente
attività di impiegato di banca, già adeguata allo stato di salute, è ancora
esigibile in misura del 50%.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame
peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti
specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
Nel caso in questione la perizia stilata dal Dr. __________
non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri
sovresposti. Tale valutazione non risulta quindi essere, come sostenuto
dall'assicurato, frettolosa e insoddisfacente, bensì completa, motivata e
coerente.
Il rapporto peritale è pure stato sottoposto per
competenza al vaglio del Servizio Medico Regionale Al (SMR), il quale non ha
potuto altro che confermare quanto espresso dal perito.
Da ultimo giova ricordare che l'amministrazione ha
espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si é imposta al
termine della procedura istruttoria. In sede di osservazioni al progetto di
decisione è compito dell'assicurato fornire le prove atte a giustificare una
diversa valutazione del caso.
Nel caso specifico non è stato prodotto alcun nuovo elemento
di natura medica a sostegno delle argomentazioni apportate. E' stato trasmesso
unicamente un rapporto del Dr. __________ del marzo 2005 (ultima consultazione
del 9 aprile 2004) già agli atti e già valutato sia dal perito che dall'amministrazione.
In sostanza non è stato prodotto alcun mezzo di prova
atto a sconfessare l'operato dell'amministrazione. Si deve quindi confermare
che il signor RI 1, a partire dal mese di aprile 2004, è da ritenere abile al
50% nell'attività di impiegato di banca svolta prima dell'insorgenza del danno
alla salute.
Decidiamo pertanto:
A decorrere dal 01.07.2001 (trascorso l'anno d'attesa -
art. 29 cpv. i lett. b LA) l'assicurato ha diritto ad una rendita intera
d'invalidità e dal 01.07.2004 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute) ad una mezza rendita d'invalidità.
Il pagamento della prestazione decorre però
unicamente a far tempo del 01.03.2004, in quanto la richiesta è tardiva (retroattività massima di un anno dalla
data di presentazione della domanda).
Su specifica richiesta dell'assicurato, l'Ufficio
assicurazione invalidità è disposto a valutare la possibilità di prendere in
considerazione eventuali misure di ordine professionale. (...)" (Doc. AI
36-2+3)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, dapprima personalmente (doc. I) e in
seguito patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha contestato le
conclusioni dell’am-ministrazione, producendo ulteriore documentazione e facendo
valere:
"
Con riferimento
all'ordinanza di codesto lodevole Tribunale di data 21.03.2007, notificatami il
27.03.2007, con la quale è stato concesso all'assicurato la facoltà di
presentare eventuali ulteriori mezzi di prova, vi trasmetto copia del
certificato medico, steso il 3.04.2007 dal Dr. med. __________, dal quale si
evince che "le recenti indagini radiologiche tra cui una RMN lombare del
28.09.2006 ha mostrato delle discopatie croniche tra L3 e S1 particolarmente
marcata in L4/5 con un peggioramento rispetto alle precedenti indagini. La
recente TAC del segmento cervicale mostra importanti discopatie C5/6 e C6/7 con
ernia didascale C5/6 lateralizzata a dx ed alterazioni che sono in peggioramento
rispetto alle precedenti indagini radiologiche".
Sulla base delle valutazioni espresse in detto
certificato medico in merito allo stato di salute del mio mandante, si
rimprovera quindi all'UAI di non aver tenuto in debita considerazione un eventuale
peggioramento del Signor RI 1, possibilità questa lasciata aperta dal Dr. med. __________.
Dal profilo economico si produce Io scritto del
26.03.2007 della spett. __________ dal quale risulta che l'assicurato
avrebbe potuto percepire un reddito di Fr. 80'000.- se non fosse insorto il
danno alla salute. Infatti, i responsabili del predetto istituto bancario hanno
messo in evidenza che in un'attività compatibile allo stato di salute del mio
patrocinato, se svolta in misura del 100%, potrebbe essere conseguito un
reddito variante tra Fr. 62'000.- e Fr. 65'000.-.
Ritenuto che il Signor RI 1 può svolgere un'attività
professionale, compatibile al suo stato di salute unicamente in misura del 50%,
ne consegue che egli presenta un'incapacità di guadagno variante tra il 63% e
il 70,9% (importo quest'ultimo ottenuto tenendo conto di una riduzione per motivi
sociali del 25%).
Date queste premesse si chiede quindi l'assegnazione a
favore del Signor RI 1 di una rendita intera ed in via subordinata di 3/4 di
rendita Al." (Doc. XI)
1.4. Nelle
osservazioni 11 maggio 2007 l’amministrazione, riferendosi alle allegate
Annotazioni del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), ha affermato:
"
Impiegato di banca, a
beneficio rendita d'invalidità da parte della fondazione di previdenza della __________
dal 1.6.2001
Assicurato peritato in dicembre 2005 dal dr.
__________:
Diagnosi:
Sindrome lombovertebrale cronica e recidivante,
attualmente lieve, senza neurocompressione con/da
turbe statiche del rachide (piatto)
alterazioni degenerative:
- L4/5 netta osteocondrosi con reazioni
spondilotiche e restringimento del canale spinale
- L5/S1 condrosi con ernia discale
dorsolaterale/ intraforaminale a sinistra (TAC del 20.02.2004)
stato dopo operazione per ernia discale L4/5 a sinistra
(10/90) per sciatalgia iperalgicaldeficitaria a
sinistra
Sindrome cervicovertebrale cronica con/da alterazioni degenerative
evolutive tra C5 e C7
Decisione UAI del 8.6.2006:
rendita 1/1 dal 1.7.2001
rendita ½ dal 1.7.2004
in fase di ricorso viene presentato:
certificato medico del dr. __________ del
3.4.2007:
- in pratica il curante attesta un progressivo peggioramento
dal 2000
- viene indicata una progressione delle
alterazioni degenerative (RM lombare del 28.9.2006) e TAC cervicale (data?)
- viene valutato un impedimento del 60%
Valutazione: per quanto concerne il peggioramento radiologico delle
alterazioni va detto che l'attuale è stata eseguita una risonanza magnetica
mentre prima erano state effettuate delle TAC a livello lombare. Un confronto
diretto risulta quindi in pratica non possibile vista la tecnica differente.
Inoltre una progressione delle alterazioni degenerative non deve per forza
comportare un peggioramento clinico, peggioramento clinico inoltre non reso
verosimile dal rapporto, dato che una progressione delle alterazioni
degenerative può portare ad un assestamento (blocco funzionale, vedi anche
pagina 8 della perizia dr. __________).
Per quanto concerne la TAC cervicale va detto che
l'ernia discale era già nota in occasione della perizia dr. __________, non vi
è quindi modifica sostanziale del quadro radiologico. Da notare pure qui che manca
qualsiasi correlato clinico nel presente rapporto.
Conclusioni: l'attuale rapporto del dr. __________ non permette di
rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute
dell'assicurato." (Doc. XIIIbis)
1.5. Dal
canto suo, l’assicurato ha ulteriormente fatto valere le sue argomentazioni con
scritti 31 maggio e 30 agosto 2007 con i quali ha prodotto nuova documentazione
medica (doc. XVIII/1 e 2).
Nelle
osservazioni 10 settembre 2007 l’amministrazione ha quindi osservato:
"
Con particolare riferimento alla
nuova documentazione medica (cfr. a tal proposito lo scritto 19.7.2007 stilato
dal Dr. __________ nonché la missiva 31.7.2007 dello psichiatra Dr. __________
prodotta dall'assicurato), si osserva quanto segue.
Nell'evenienza concreta, lo scrivente Ufficio deve
osservare che dalla documentazione medica inoltrata in questa sede emerge che
lo stato valetudinario dell'assicurato in questione non è stato sufficientemente
approfondito da parte dell'amministrazione.
In effetti, mediante annotazioni 6 settembre 2007 qui
allegatiVi, il Dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha
osservato che "[...]
l'attuale documentazione fornisce elementi in favore d'un peggioramento
dello stato di salute databile per inizio 2007 circa, quindi posteriore
alla decisione UAI. Il caso sarà quindi da rivalutare tramite esecuzione di
perizia SAM per definire evoluzione stato di salute da 1.2007 con relativa
capacità lavorativa residua".
In simili condizioni, visto tutto quanto precede, in
via principale si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'Ufficio AI del Canton
Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici del caso
mediante l'allestimento di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio
Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM). In caso di rinvio
degli atti all'amministrazione, si protestano già sin d'ora tasse, spese e ripetibili.
In via subordinata, si chiede invece a codesto lodevole
TCA di voler confermare la decisione del 12 gennaio 2007 e, conseguentemente,
respingere il ricorso. " (Doc. XX)
Dal
canto suo il ricorrente con lettera 21 settembre 2007, prodotta ulteriore documentazione,
ha fatto valere quanto segue:
"
Con riferimento allo
scritto di codesto lodevole Tribunale di data 11.09.2007 notificatomi il
12.09.2007, mi pregio porvi per iscritto le mie osservazioni in merito quelle
inoltrate in data 10.09.2007 dall'UAI a codesta lodevole Corte.
Devo anzitutto rilevare che non risulta opinabile il
fatto che l'Ufficio Al abbia ritenuto alla luce della nuova documentazione
medica prodotta dal ricorrente che lo stato valetudinario del Signor RI 1 non è
stato sufficientemente approfondito dall'Amministrazione.
Tuttavia, si contesta recisamente quanto osservato dal
Dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell'AZ (SMR) e cioè che
l'attuale documentazione fornisce elementi in favore d'un peggioramento dello
stato di salute solo a partire dal gennaio 2007 e quindi posteriore alla
decisione dell'Ufficio Al.
Appare quindi controverso il momento considerato
dall'UAI a partire dal quale sarebbe insorto l'aggravamento dello stato di
salute del mio patrocinato.
Dal rapporto medico del Dr. med. __________ risulta in
maniera lampante che il peggioramento della situazione sul piano fisico è
avvenuto nel corso degli anni (cfr. rapporto medico Dr. med. __________
del 19.07.2007, pag. 1):
" ... persiste uno stato dopo pregresso
intervento per ernia del disco nel 1990 presso l'Ospedale __________ di __________.
Intervento eseguito probabilmente a livello L5/S1 a sx. Dopo quest'intervento
il paziente ha sempre accusato dolori lombari recidivanti, ma inizialmente non
eccessivi. Dal 2000 progrediente peggioramento della situazione e da alcuni
mesi la situazione è nettamente esacerbata con forti dolori, oltre alla
schiena, alla gamba sx in sede posteriore fino al polpaccio e verso il
tallone."
(La sottolineatura è ad opera del sottoscritto.)
Inoltre, come si evince dal rapporto medico del Dr.
med. __________ è venuta ad aggiungersi la patologia depressiva risalente ad
epoca antecedente al gennaio 2007 (cfr. rapporto Dr. med. __________ del
31.07.2007, pag. 3,4).
Pertanto il Signor RI 1 non solleva alcuna obiezione in
merito agli accertamenti medici che verranno predisposti dall'UAI, in
particolare l'allestimento di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio
Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM).
Si osserva tuttavia che i suddetti accertamenti
verranno espletati senza il previo annullamento della decisione del 12.01.2007
da parte dell'Ufficio Al.
Al riguardo il Signor RI 1 contesta recisamente il
grado di invalidità del 50% dal 1.07.2004 assegnatogli con la summenzionata
decisione essendo comprovato sulla base della documentazione medica ed
economica prodotta sinora un grado di invalidità ben superiore.
Inoltre si fa presente che con il ricorso presentato in
data 14.02.2007 il mio patrocinato ha contestato il versamento della rendita Al
a decorrere solo dal 1.03.2004 per domanda tardiva.
AI riguardo si precisa che il Signor RI 1 ha presentato
la prima richiesta di prestazioni Al per adulti in data 11.07.2001 in virtù di
dolori acuti alla zona cervicale, lombare e articolazioni che gli impedivano di
svolgere la sua attività di impiegato presso la __________ di Lugano (cfr.
copia richiesta di prestazioni Al per adulti del 11.07.2001 allegata). Tali
dolori sussistevano in seguito ad un intervento di ernia discale L4/L5, più
precisamente dal 1990/1 in poi.
A causa delle ripetute assenze dal lavoro per i suoi
problemi di salute il datore di lavoro aveva chiesto una perizia medica presso
il Prof. __________, __________ e in base alle conclusioni di quest'ultimo si
era deciso per il prepensionamento a favore del Signor RI 1.
Al fine di provare l'esistenza negli anni 1999 - 2001
delle precarie condizioni di salute che hanno condotto la Fondazione di
Previdenza __________ ad assegnare al Signor RI 1 la rendita d'invalidità della
LPP si chiede quindi l'edizione del rapporto steso dal Dr. med. __________
per conto della summenzionata Fondazione di Previdenza.
Dal 1.06.2001 l'assicurato è stato pertanto posto al
beneficio di una rendita d'invalidità nella misura del 100% da parte della
Fondazione di Previdenza della __________ di __________.
A causa di un singolare caso di omonimia con un
abitante di __________ (nato nel 1939 e nel frattempo deceduto) il mio
patrocinato è stato di conseguenza costretto ad inoltrare una nuova domanda di
prestazioni il 2.03.2005/8.03.2005, a seguito della quale l'UAI ha predisposto
Fatti
i necessari accertamenti medici.
Pertanto, alla luce di tali fatti il ricorrente chiede
a codesto lodevole Tribunale di statuire in merito alla nascita del suo diritto
al pagamento di prestazioni in epoca precedente al 1.03.2004.
Di conseguenza, si postula l'annullamento della
decisione del 12.01.2007 da parte dell'UAI e la retrocessione a detto Ufficio
dell'incarto per una rivalutazione complessiva della pratica d'invalidità.
Infine, considerato che l'UAI risulta soccombente nella
presente procedura di ricorso mi permetto di domandare l'assegnazione di congrue
ripetibili.
Fiducioso in un vostro riscontro positivo al riguardo,
colgo l'occasione per porgervi, onorevole Presidente e onorevoli Giudici,
l'espressione della mia massima stima." (Doc. XXII)
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la determinazione del grado d’invalidità da riconoscere al
ricorrente e la decorrenza della relativa prestazione.
Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzi-
ni, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e
ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique
VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Ai
sensi dell'art. 46 cpv. 1 LAI chi pretende le prestazioni assicurative, deve annunciarsi
al competente ufficio dell'assicurazione per l'invalidità (ufficio AI).
L'art.
48 cpv. 1 LAI prevede che “il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse
si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era
dovuta."
Secondo
la citata disposizione quindi le prestazioni possono essere percepite con
effetto retroattivo limitato a cinque anni.
L'art.
48 cpv. 2 LAI precisa inoltre che:
"
se l'assicurato si
annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se
l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la
richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza."
Secondo la giurisprudenza del TFA, con “ i fatti motivanti il diritto” si fa
riferimento al danno alla salute fisica o mentale che causa un’incapacità di
guadagno permanente o di lunga durata o che provoca, in assicurati senza
attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni abituali.
Pertanto
la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva
dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto
alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire
il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (DTF 100 V
120; RCC 1984 pag. 420).
Dunque
il versamento secondo l’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI è dato nel caso in
cui, per motivi di forza maggiore, come la malattia, l’assicurato
oggettivamente non poteva provvedere ad inoltrare la domanda di prestazioni
assicurative e vi ha rimediato in un termine ragionevole dopo la cessazione
dell’impedimento (DTF 102 V 112; RCC 1984 pag. 420).
Lo stesso vale se l’assicurato, a causa del suo stato di salute, non è in grado
di conoscere i fatti motivanti il diritto alle prestazioni, allorquando già ne
ricorrevano gli estremi (DTF 108 V 228 consid. 4 ove si trattava di grave
schizofrenia di tipo processuale con manifestazioni paranoidi; cfr. anche STFA
29 marzo 2001 indedita nella causa K., I 71/00 e 16 marzo 2000 inedita nella
causa U.V e LL; I 149/99).
Pertanto,
secondo la dottrina, i casi di restituzione del termine ai sensi dell’art. 48
cpv. 2 seconda frase LAI sono accordati in rare occasioni (Valterio, op. cit., pag.
306).
2.5. D’altra
parte, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno
alla salute psichica, va detto che il TFA ha stabilito che é decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Dall’incarto
AI risulta che RI 1 ha inoltrato in data 4 marzo 2005 una domanda di
prestazioni corredata da uno scritto in cui faceva riferimento ad un presunto
smarrimento di una precedente domanda di prestazioni e dei relativi incartamenti
(doc. AI 3-1).
L’amministrazione
ha quindi richiamato l’incarto dall’assicura-zione malattia dell’assicurato e
interpellato il suo medico curante, dr. __________, specialista in medicina
interna e reumatologia, il quale, nel suo rapporto medico 18 marzo 2005, ha
dichiarato il paziente totalmente inabile a partire dal 1° luglio 2000 (doc. AI
12). Dal canto suo il prof. __________, nel rapporto medico del 15 luglio 2005
ha affermato:
"
Questo paziente,
sottoposto ad un intervento di ernia discale L4/L5 sin il 31.10.1990, ha avuto un
eccellente decorso fino all'autunno del 1999, quando sono comparsi sintomi per
un'insufficienza segmentarla. Per questa ragione l'avevamo rivisto
ambulatorialmente, ma una remissione sopravvenuta nel frattempo non aveva
giustificato ulteriori approfondimenti.
L'ultima consultazione ha avuto luogo il 28.8.2000 per
una cervico-brachialgia sin. non deficitaria, in presenza di un conflitto misto
(osseo e discale). Non esistendo a quel momento l'indicazione per un
trattamento invasivo, l'abbiamo riferito al Reumatologo Dr. med. __________ per
l'ulteriore trattamento.
A partire da quel momento non abbiamo più rivisto
l'assicurato, né disponiamo di informazioni sul decorso. Di conseguenza
pensiamo che una valutazione medica complementare, al meglio in ambito reumatologico,
sia indispensabile per definire esattamente l'entità dei disturbi attuali e la
loro ripercussione sulla capacità lavorativa." (Doc. AI 15-4)
Di
conseguenza, l’Ufficio AI, sentito il parere del medico SMR, ha ordinato
l’esecuzione di una perizia reumatologica affidata al dr. __________, specialista
in malattie reumatiche, il quale, nel suo rapporto del 16 dicembre 2005, poste
le diagnosi di:
"
(...)
4.- DIAGNOSI
- Sindrome lombovertebrale cronica e
recidivante, attualmente lieve, senza neurocompressione con/da
. turbe statiche del rachide (piatto)
. alterazioni degenerative:
- L4/5 : netta osteocondrosi con reazioni
spondilotiche
e restringimento del canale spinale
- L5/S1: condrosi con ernia discale
dorsolaterale/
intraforaminale a sinistra (TAC del
20.02.2004)
. stato dopo operazione per ernia
discale L4/5 a sinistra (10/90) per sciatalgia iperalgica/deficitaria a sinistra
- Sindrome cervicovertebrale cronica con/da
alterazioni
degenerative evolutive tra C5 e C7. (...)"
(Doc. AI 20-6)
esprimendosi
sulla capacità lavorativa, ha affermato:
"
(...)
5.- GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN
PERCENTUALE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA 0 DELL'ATTIVITA' ABITUALE
SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
All'origine della richiesta del signor RI 1 per prestazioni
da parte dell'AI vi sono dolori di schiena iniziati all'incirca negli anni '80
con un'esacerbazione sotto forma di una lombosciatalgia a sinistra nel 1990
dovuta ad un'ernia discale al livello L4/5 che ha necessitato dell'erniectomia
chirurgica effettuata dal Prof. R. __________ all'Ospedale __________ di __________
nello stesso anno 1990. Secondo il paziente vi sarebbe stato allora anche una
neurocompressione con una paresi della gamba sinistra, quadro dal quale si è
perfettamente ripreso. Negli anni seguenti vi sarebbero stati dapprima dolori
contenuti che si sarebbero invece accentuati a partire dal 1999 con frequenti
blocchi algici della schiena all'origine di numerose interruzione del lavoro.
Una rivalutazione neuroradiologica (TAC lombare del febbraio 1999) ha
evidenziato alterazioni degenerative estese in sede del pregresso intervento
chirurgico con un certo restringimento anche del canale spinale.
Nello stesso periodo si sono aggiunti anche dolori
cervicali con alterazioni degenerative specialmente nel segmento C6/7.
Le cure conservative effettuate sotto il controllo del
reumatologo Dr. __________, __________, avrebbero portato a dei miglioramenti
solo lievi e passeggeri. In base ad una valutazione peritale presso il Prof. __________,
__________ (rapporto non a disposizione) il datore di lavoro (Banca __________)
avrebbe deciso per il prepensionamento a partire dall'01.06.2000.
Negli anni seguenti il paziente ha seguito ad
intervalli ulteriori cure con un ultimo controllo medico risalente ad aprile
del 2004. Una TAC lombare dello stesso periodo ha mostrato oltre alle
alterazioni degenerative già note nel segmento L4/5 anche un prolasso discale
al livello L5/S1 in sede dorsolaterale ed intraforaminale a sinistra con una
presa di contatto con la radice L5 di sinistra senza che l'anamnesi fornisca
elementi in, favore di una sindrome neurocompressiva.
(...)
L'aggiornamento della documentazione radiologica con
lastre convenzionali mostra al livello lombare una situazione stazionaria
delle estese alterazioni degenerative del segmento L4/5 già documentate nel
1999 alle quali si sono aggiunte reazioni spondilotiche in zona anteriore nei
segmenti sovrastanti con una condrosi al livello L3/4. Lo spazio intersomatico
L5/S1 appare conservato. Non vi sono segni per una pseudospondilolistesi
(instabilità). Le radiografie della colonna cervicale mostrano oltre
all'osteocondrosi del segmento C6/7 una netta progressione della degenerazione
del segmento C5/6; la condrosi presente nel 1999 si è ora trasformata in una
netta osteocondrosi associata ad un'uncartrosi bilaterale, particolarmente
evidente a sinistra e reazioni spondilotiche esuberanti in zona anteriore del
segmento.
Clinicamente trovo un paziente 53.enne in condizioni
generali buone che presenta alterazioni statiche modiche del rachide (piatto)
e limitazioni funzionali piuttosto discrete considerando l'importanza delle
alterazioni degenerative documentate. Vi è difatti una riduzione solo modica
dei movimenti cervicali con la sollecitazione di dolori locali contenuti
specialmente in flessione e nei movimenti rotatori; al livello lombare vi è
una certa riduzione della lateroflessione bilaterale con la sollecitazione di
modici dolori lombosacrali. La sindrome vertebrale risulta contenuta sia al
livello cervicale che lombare. Non vi sono segni di una neurocompressione in
atto. L'ipotrofia muscolare del polpaccio sinistro assieme alla discreta
iposensibilità sul dorso del piede sinistro sono probabilmente i segni di una
pregressa compressione di L5 (residui della lombosciatalgia del 1990).
Anamnesticamente vengono riferiti numerosi blocchi
algici in zona lombare, confermati anche dal reumatologo Dr. __________, nel
suo rapporto per l'AI. Sembra comunque, che il quadro clinico si sia calmato
senza ulteriori crisi iperalgiche negli ultimi 18 mesi duranti i quali il
paziente non ha più necessitato di cure mediche. E' possibile che al livello
L4/5 vi sia stata in precedenza una certa instabilità degenerativa,
assestatasi nel frattempo (blocco funzionale del segmento dovuto alle estese
alterazioni degenerative).
Considerando questa evoluzione che può essere definita
parzialmente favorevole giudico la capacità funzionale residuale attuale del paziente
come segue:
- sollevamento e/o trasporti di carichi:
· molto leggeri (fino a 5 kg): lievemente
ridotta
· leggeri (fino a 10 kg): molto ridotta
· medi e pesanti (oltre a 10 kg): nulla
· sopra il piano delle spalle:
- di 5 kg: lievemente ridotta
+ di 5 kg: nulla
- manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
· leggeri/di precisione: normale
· medi: ridotta
· pesanti: nulla
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
· a braccia elevate: molto ridotta
· con rotazione: ridotta
· seduta e piegata in avanti:
lievemente ridotta (appoggiandosi sulle braccia)
· eretta e piegata in avanti: molto ridotta
· inginocchiata: lievemente ridotta
· con le ginocchia flesse: lievemente ridotta
- mantenere posizioni statiche:
· seduta: 1-2 ore senza interruzione
· eretta: 1 ora senza interruzione
- spostarsi/camminare:
· per tratti brevi e medi (fino a 2 km):
normale
· per tratti lunghi: necessitando di pause
· su terreni accidentati: molto ridotta
· salire/scendere scale: lievemente ridotta
- diversi:
· l'impiego delle due mani
è'possibile in forma normale (sull'altezza di un tavolo)
· il paziente non può effettuare
lavori che richiedono posizioni viziose del rachide (specialmente torsione)
· dovrebbe pure evitare movimenti
ripetitivi del tronco in flessione /estensione od in rotazione
· attività che richiedono un
controllo visivo necessitando della rotazione continua della testa sono da evitare.
Il Signor RI 1 ha lavorato come impiegato di Banca con
mansioni a suo dire svolte esclusivamente da seduto (davanti al computer). La
monotonia per la posizione di lavoro riduce la capacità per un'attività con
queste caratteristiche. Nelle condizioni presenti del paziente (che ritengo
stabilizzate) la giudico del 50% (25% per una riduzione del rendimento, 25%
per una riduzione della presenza sul posto di lavoro).
Il reumatologo Dr. __________ ha certificato
un'inabilità lavorativa completa a partire dal 01.07.2000 in poi, giustificandola
nel suo certificato per l'AI del 18.03.2005 con "numerosissimi blocchi
lombari e cervicali negli ultimi anni". L'ultimo controllo da lui è
avvenuto in aprile del 2004. Da allora la situazione clinica appare migliorata
senza che il paziente abbia ancora dovuto ricorrere a cure specifiche. Appare
quindi probabile, che le condizioni attuali riflettino la situazione del
paziente, almeno a partire da metà del 2004.
6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI
LAVORO
Dal profilo medico sarebbe auspicabile un atteggiamento
più attivo del paziente in confronto al suo danno alla salute.
Un recondizionamento fisico con accento sul rinforzo
della muscolatura del portamento e degli addominali inteso come profilassi .
secondaria potrebbe per lo meno stabilizzare la situazione clinica senza
pretesa che la caricabilità fisica possa ancora migliorare.
(...)
Per un lavoro consono alle limitazioni sotto il punto
5. il paziente può raggiungere al massimo una capacità lavorativa del 75%,
essendo il rendimento ridotto per una certa perdita di agilità nei movimenti e
per la presente sindrome dolorosa." (Doc. AI 20-9+10)
Il dr. __________del
SMR in data 11 gennaio 2005 ha osservato:
" (...)
Raccomandazioni, proposte SMR
Vedi
anche annotazione del 25.07.2005
Dalla perizia reumatologica (dr. __________
16.12.2005) risulta che la colonna presenta una caricabilità diminuita, gli esami
radiologici mostrano alterazioni importanti mentre all'esame clinico le
funzioni sono meno limitate.
Nella professione di impiegato di banca la IL 50% è
giustificata, non una IL totale.
Questa CL è valida anche per le altre attività
esigibili.
Gli attuali limiti sono validi dall'aprile 2004, in
precedenza probabilmente esisteva una IL maggiore (100% certificata dal reumatologo
curante).
(Doc. AI
22-2)
Dal canto suo, nel
rapporto del 4 maggio 2006, il consulente per l’integrazione professionale ha
concluso:
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie,
ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni
Scuole dell'obbligo a __________ (6 anni in totale), 3a
maggiore a __________ (1 anno), avviamento commerciale a __________ (1 anno),
impiegato di commercio con apprendistato
presso la __________ di __________ dal 1967 al 1970 con conseguimento
dell'AFC quale impiegato di commercio.
Dal 01 .06.2001 l'assicurato è a beneficio di una rendita
d'invalidità da parte della Fondazione di Previdenza della __________ di __________.
Anno 2003 = Fr. 52'992.00
Anno 2004 = Fr. 52'992.00
Anno 2005 = Fr. 53'568.00
Da quanto mi risulta nel 1992 l'A conseguiva un reddito di
65'358.
Ne consegue la
necessità d'aggiornare il reddito al 2006 (la collega __________ è in attesa d'informazioni in merito).
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Quale impiegato di banca ed altro adeguate CL 50% dal
mese di luglio 2000.
Calcolo CGR - senza
(ri)formazione specifica
In questo specifico caso il grado d'invalidità
corrisponde alla percentuale medica teorica, 50%.
Il reddito da valido (certamente superiore ai 65'358)
e la limitazione medica teorica definiscono il grado poiché le attività non
qualificate sono ben inferiori al reddito conseguito dall'A.
Le indicazioni mediche, a mio avviso, sono rispettate
e adeguate all'attività da valido poiché:
leggera, manipola oggetti leggeri, prevalentemente
sedentaria 1-2 ore con il tronco leggermente flesso in avanti ma attenzione con
possibilità di variare la postura (pause, cambiamenti di posture con un buon
margine di "libertà" rispetto i compiti, ritmo di lavoro
adeguato, temperature costanti, ...), deambula nei limiti, sono da contenere le rotazioni e le ripetitive
estensioni / flessioni del tronco movimenti per altro contenibili rispetto al compito, ...
inoltre essendo qualificata gli consente un certo margine d'autonomia che a
sua volta può aiutare a gestire
al meglio il disagio invalidante pur sempre presente ma nello specifico caso
contenibile.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
L'A non desidera sostenere al provvedimento mirato
alla ripresa lavorativa o all'aiuto all'inserimento. A suo avviso, non vi
sono le condizioni di salute per sostenere un contratto lavorativo continuo e
permanente anche se parziale. Sono a disposizione dell'A per eventuali
richieste d'aiuto (misure che rientrano nei provvedimenti professionali)
poiché a mio parere l'A necessita di un eventuale periodo di riallenamento
oppure di uno specifico breve periodo d'introduzione (3-6 mesi) per
apprendere le intercorse probabili modifiche lavorative.
(Doc. AI 26-2+3)
Di conseguenza, l'amministrazione,
con decisioni 12 gennaio 2007, precedute da un progetto di decisione 8 giugno
2006 (doc. AI 39, 33-1), ha statuito la concessione di una rendita intera di
invalidità dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e in seguito di una mezza
rendita di invalidità, ritenendo che la documentazione all’inserto aveva
evidenziato l’intervento di un miglioramento delle condizioni di salute a far
tempo dal mese di aprile 2004 con conseguente incapacità lavorativa del 50%. Il
versamento delle prestazioni è tuttavia stato riconosciuto soltanto a far tempo
dal 1. marzo 2004 in quanto la richiesta di prestazioni del marzo 2005 era da
considerare tardiva (doc. AI 36 e sopra consid. 1.1 e 1.2).
2.7. In
sede di ricorso, RI 1 ha prodotto un certificato medico del 3 aprile 2007 del
dr. __________ del seguente tenore:
"
Con la presente si
certifica che seguo il paziente summenzionato dal 1999. Questi ha presentato
una lombosciatica operata nel 1990 con conseguente discopatia cronica e canale
stretto nonché cervicobrachialgia dx su ernia discale C5/6 dx. Questa
problematica ingravescente alla fine degli anni '90 ha necessitato a partire da
inizio 2000 un'incapacità lavorativa completa con conseguente pensionamento
anticipato con la banca. All'inizio del 2000 è pure stata inoltrata una domanda
di invalidità che stranamente è stata evasa unicamente l'anno scorso. Il
paziente nell'arco degli anni non ha mai presentato un miglioramento sintomatico
ma una tendenza al peggioramento con dolori ingravescenti, episodi di blocchi
lombari e cervicali più frequenti. Le recente indagini radiologiche tra cui una
RMN lombare del 28.09.'06 ha mostrato delle discopatie croniche tra L3 e S1
particolarmente marcata in L4/5 con un peggioramento rispetto le precedenti indagini.
La recente TAC del segmento cervicale mostra importanti discopatie C5/6 e C6/7
con ernia discale C5/6 lateralizzata a dx ed alterazioni che sono in peggioramento
rispetto alle precedenti indagini radiologiche. Per questo motivo il paziente
presenta una limitazione della capacità lavorativa in qualsiasi attività di
circa il 60% questo tenuto conto dei dolori cronici, degli episodi frequenti di
blocchi lombari e cervicali, delle difficoltà a lavorare con il segmento
cervicale in posizioni mantenute, della necessità di cambiare posizioni ogni 15-20
minuti."
(Doc.
C1)
In
merito, il medico SMR si è espresso come segue nelle sue Annotazioni 10 maggio
2007:
"
“(…
in fase di ricorso viene presentato:
certificato medico del dr. __________ del
3.4.2007:
- in pratica il curante attesta un progressivo
peggioramento dal 2000
- viene indicata una progressione delle
alterazioni degenerative (RM lombare del 28.9.2006) e TAC cervicale (data?)
- viene valutato un impedimento del 60%
Valutazione: per quanto concerne il peggioramento radiologico delle
alterazioni va detto che l'attuale è stata eseguita una risonanza magnetica
mentre prima erano state effettuate delle TAC a livello lombare. Un confronto
diretto risulta quindi in pratica non possibile vista la tecnica differente.
Inoltre una progressione delle alterazioni degenerative non deve per forza
comportare un peggioramento clinico, peggioramento clinico inoltre non reso
verosimile dal rapporto, dato che una progressione delle alterazioni
degenerative può portare ad un assestamento (blocco funzionale, vedi anche
pagina 8 della perizia dr. __________). Per quanto concerne la TAC cervicale va
detto che l'ernia discale era già nota in occasione della perizia dr. __________,
non vi è quindi modifica sostanziale del quadro radiologico. Da notare pure qui
che manca qualsiasi correlato clinico nel presente rapporto.
Conclusioni: l'attuale rapporto del dr. __________ non permette di
rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato."
(Doc. XIIIbis)
In
seguito il ricorrente ha ulteriormente prodotto il certificato 31 luglio 2007
del dr. __________, psichiatra, il quale, poste le diagnosi di
"
(...)
Impressioni diagnostiche
ICD 10 - F 43.21
Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata.
Emersa nel corso del 2004-2005 in un contesto di:
lCD 10- M 54
Dorsalgie croniche ed acute
ICD 10 - Z 75.2
Stress psicosociale: severa problematica
medico-amministrativa riguardante l'impatto della patologia somatica sulle
capacità lavorative.
E che evolve, dalla seconda metà del 2006 ma
soprattutto dal primo semestre 2007, nell'attuale:
ICD 10 - F 32.11
Episodio depressivo di media gravità con sintomi
biologici. (...)"
(Doc. XVIII/2, pag. 3-4))
ha
affermato:
"
(...)
Proposte terapeutiche
Il signor RI 1 presenta attualmente un disturbo
depressivo di media gravità per il quale potrebbe beneficiare di un trattamento
psicofarmacologico con prescrizione sia di antidepressivi triciclici (es:
TRYPTIZOL) che di serotoninergici (es: FLUCTINE) o misti (EFEXOR).
Il trattamento potrebbe essere amministrato dal medico
curante o da uno psichiatra psicoterapeuta.
Non sussiste però un'indicazione assoluta per una presa
a carico specialistica anche se il paziente potrebbe trarre beneficio da un
appoggio psicoterapeutico regolare e continuo nel tempo, vista la particolare
situazione di disagio bio-psico-socio-relazionale attuale.
Capacità lavorative
Attualmente, e facendo astrazione dalle limitazioni
legate alle problematiche somatiche, sul piano psichiatrico il signor RI 1
presenta una totale incapacità lavorativa. Questa inabilità è presente a mio
avviso almeno dall'inizio del 2007 e con un opportuno e sollecito trattamento
psicofarmacologico non dovrebbe protrarsi oltre fine marzo 2008. Tengo però a
precisare che l'inabilità lavorativa per motivi psichiatrici è senz'altro
secondaria e per certi motivi poco rilevante per rapporto alle problematiche
dorsovertebrali, vedi sotto.
●
Commenti, conclusioni. Proposte
Considerandi
II 4 ed il 9 luglio scorsi ho effettuato una
valutazione psichiatrico-specialistica al signor RI 1 nell'ottica di statuire
sul suo stato attuale, su di un eventuale peggioramento per rapporto a quanto
indicato nella documentazione inviatami e sull'applicazione di eventuali misure
terapeutiche specialistiche.
Al di là delle considerazioni illustrate e sviluppate
in precedenza, mi sembra importante segnalare il fatto che durante tutta la
durata delle due consultazioni (60 rispettivamente 50 minuti) il signor RI 1 ha
faticato a mantenere la posizione seduta, era visibilmente sofferente ed ha
spesso dovuto alzarsi per sgranchirsi le gambe. Anche per la deambulazione ho
potuto constatare, accompagnandolo nel corridoio dello studio medico, evidenti
difficoltà. Inoltre egli segnala innumerevoli difficoltà ed importanti
diminuzioni praticamente in tutte le attività quotidiane; questi impedimenti
insorgono dopo pochi minuti dall'inizio di quasi tutte le mansioni, sia sedentarie
che di movimento.
Tutto ciò rinforza in me l'idea che il signor RI 1 non
sia più in grado di reggere qualsiasi tipo di attività a tempo pieno ed anche
parziale in quanto si trova nell'incapacità di garantirne l'esecuzione in modo
continuo, sensato, coerente e completo.
Conseguentemente, e pur considerando il fatto che non
sono uno specialista nella patologia somatica di cui soffre, tenendo conto del
ricorso presentato contro la decisione dell'UAI di __________, mi permetto di
evidenziare l'opportunità di un ricovero del paziente in una clinica di
riabilitazione, ticinese o d'oltre Gottardo, affinché possano essere valutate-quantificate
sul piano fisio ed ergoterapeutico le sue effettive capacità lavorative.
Segnalo che in accordo con il paziente spedisco copia
del rapporto al Dr. __________." (Doc. XVIII/2, pag. 4-5)
Ha
inoltre prodotto il certificato 19 luglio 2007 del dr. __________, neurochirurgo,
il quale ha affermato:
"
(...)
Conclusione: sindrome lombovertebrale nell'ambito di processi
degenerativi negli ultimi 3 livelli lombari, molto importanti in L4/5 con una
notevole sclerosi dei piatti vertebrali. Stato dopo pregresso intervento L5/S1
a sx con recidiva d'ernia e dolori radicolari SI ed in parte L5, fra l'altro
anche in presenza di una vecchia ernia calcificata L4/5 a sx.
In considerazione della situazione clinica e
soprattutto neuroradiologica penso che terapie conservative ed anche
infiltrazioni avranno un effetto ben limitato poiché la patologia è complessa e
si estende su tre livelli con restringimento del canale spinale ed irritazioni
radicolari. Un intervento non avrà un gran senso se limitato unicamente alla
recidiva d'ernia L5/S1 a sx, poiché il paziente è molto sofferente anche di una
lombalgia e questa dipende in particolare dai problemi degenerativi estesi negli
ultimi 3 livelli. Un procedere chirurgico quindi includerà un intervento di
fissazione di questi ultimi tre livelli lombari. (...)" (Doc. XVIII/1)
In
proposito, nelle sue “Annotazioni” 6 settembre 2007, il dr. __________ del SMR
ha ritenuto indispensabile una rivalutazione mediante perizia SAM osservando:
"
Attualmente vengono
presentati:
rapporto dr. __________ del 19.7.2007:
- Diagnosi di:
○ Sindrome
lombovertebrale nell'ambito di processi degenerativi negli ultimi 3 livelli
lombari
■ Molto
importanti in L4/5 con una notevole sclerosi dai piatti vertebrali
■ Stato
dopo pregresso intervento L5/S1 a sinistra con recidiva d'ernia e dolori radicolari
S1 ed in parte L5
■ Presenza di vecchia
ernia calcificata L415 a sinistra
Assicurato molto sofferente
Esacerbazione da alcuni mesi
Rapporto dr. __________ del 31.7.2007 (valutazione del
4.
e 9.7.2007):
- viene indicata insorgenza di
patologia depressiva da primavera 2006 con peggioramento primo semestre 2007
- diagnosi di
○ sindrome da
disadattamento con reazione depressiva prolungata F43.21
○ stress psicosociale:
severa problematica medico-amministrativa riguardante l'impatto della patologia
somatica sulle capacità lavorative
- viene attestata una attuale IL completa da
inizio 2007
Valutazione:
l'attuale documentazione fornisce elementi in favore
d'un peggioramento dello stato di salute databile per inizio 2007 circa, quindi
posteriore alla decisione UAI. Il caso sarà quindi da rivalutare tramite
esecuzione di perizia SAM per definire evoluzione stato di salute da 1.2007 con
relativa capacità lavorativa residua." (Doc. XXbis)
Alla luce di
queste prese di posizione, l’amministrazione, nelle sue osservazioni 10
settembre 2007 al TCA, rilevato come la documentazione medica inoltrata pendente
lite avesse evidenziato che lo stato valetudinario dell’assicurato non fosse
stato sufficientemente approfondito da parte dell’amministra-zione, ha chiesto
la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti
medici mediante allestimento di una perizia pluridisciplinare (doc. XX e sopra
consid. 1.5).
2.8
Va
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I
162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione
e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili
prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni
di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita
27.
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI, riconosciuto il diritto ad una rendita intera a
decorrere dal 1° luglio 2001, dal 1° luglio 2004 ha invece attribuito
all’assicurato “solo” una mezza rendita rite-nendo comprovato l’intervento di
un miglioramento delle sue condizioni di salute a far tempo dal mese di aprile
2004, con un conseguente grado di invalidità del 50% (doc. AI 36).
Tale tesi è
stata contestata dal ricorrente, il quale, sulla base dei certificati prodotti,
ha in sostanza sostenuto di essere rimasto inabile al lavoro anche dopo il mese
di aprile 2004.
Ora,
per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della
situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in
concreto il 12 gennaio 2007 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Nella fattispecie i
rapporti medici prodotti dall’interessato in sede ricorsuale possono essere
presi in considerazione poiché quanto descritto dagli specialisti si riferisce
anche alla situazione, psichiatrica, reumatologica e neurochirurgia, antecedente
all’e-missione della decisione contestata.
Al riguardo, viste
le citate attestazioni degli specialisti, appare in particolare quantomeno verosimile
che i problemi alla schiena che affliggono l’assicurato abbiano limitato la sua
capacità lavorativa in misura superiore al 50% anche nel periodo susseguente al
mese di aprile 2004 e che al momento della resa degli atti amministrativi
litigiosi lo stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso
riconducibili fossero tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini
mediche. In effetti, il dr. __________, nel suo certificato 19 luglio 2007,
riferisce di uno stato in “progrediente peggioramento dal 2000”, con
un’esarcebazione netta “da alcuni mesi”. Lo specialista fa inoltre riferimento
ai reperti radiologici che confermano una patologia assai complessa e estesa su
tre livelli con restringimento del canale spinale ed irritazioni radicolari
(doc. XVIII; cfr. per esteso al consid. 2.7). Dal certificato 31 luglio 2007
del dr. __________, psichiatra, emerge inoltre la presenza di un disturbo
depressivo di media gravità, con sintomi biologici, sviluppatosi dalla seconda
metà del 2006 e tale da comportare una completa inabilità lavorativa, sul piano
psichiatrico, “dall’inizio del 2007”. Da notare che lo psichiatra segnala la
gravità, constatata personalmente durante le consultazioni, dei disturbi
somatici lamentati dal paziente che sarebbero a suo dire tali da escludere ogni
attività lavorativa e comunque da necessitare ulteriori accertamenti (cfr.
doc. XVIII/2; cfr. consid. 2.7). Infine, anche il dr. __________, nel certificato
3.
aprile 2007 prodotto dall’interessato, ricordato come le problematiche di cui
è affetto il paziente avessero provocato un’incapacità lavorativa completa
dall’inizio del 2000, ha osservato come RI 1 non avesse mai presentato
“nell’arco degli anni” un miglioramento sintomatico, ma, semmai, una tendenza
al peggioramento con dolori ingravescenti, episodi di blocchi lombari e
cervicali più frequenti. A suo dire anche le indagini radiologiche avrebbero
dimostrato un peggioramento (doc. C/1; cfr. consid. 2.7).
Del
resto, esaminate tali certificazioni (allegate in questa sede), anche
l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha affermato che dalla
documentazione prodotta era possibile dedurre che lo stato valetudinario
dell’assicurato non era stato sufficientemente approfondito da parte dell’am-ministrazione.
Di conseguenza l’Ufficio AI ha chiesto in via principale la retrocessione degli
atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici e i particolare
l’allestimento di una perizia pluridisciplinare presso il SAM (XX; cfr. consid.
1.
).
Questa Corte deve
quindi condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura pluridisciplinare,
segnatamente anche psichiatrica, ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto
non consente di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio
sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive ripercussioni
invalidanti, in particolare nel periodo successivo al mese di aprile 2004 e
sino al momento determinante della pronuncia del provvedimento
amministrativo querelato (DTF 121 V 362).
2.10
Constatato
quindi un accertamento dei fatti lacunoso le decisioni impugnate vanno di
conseguenza annullate e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché predisponga
i necessari accertamenti medici intesi a valutare l’evoluzione delle patologie
di cui soffre il ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità
lavorativa, anche nel periodo successivo al mese di aprile 2004.
In
esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi
nuovamente sul diritto alla rendita dell’as-sicurato.
2.11
Stante
quanto precede, risulta superfluo esaminare in concreto le modalità seguite
dall’amministrazione per definire il grado d’invalidità del ricorrente per il periodo
successivo al contestato miglioramento delle sue condizioni di salute.
Tuttavia
con riferimento alle censure sollevate dal ricorrente, questa Corte si limita
ad osservare che la giurisprudenza federale ha sì più volte confermato il principio
che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi
su una valutazione medico-teorica del danno alla salute e che occorre, sempre,
basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non é tale - come in casu in base alla perizia del dr. __________ -
da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità
al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata
dal medico. In questi casi appare pertanto indicato procedere a un cosiddetto raffronto
percentuale (DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA
del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, 1995, p. 154). Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno
professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora
permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno della medesima
proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21
marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7
giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G; cfr. anche
STCA del 3 ottobre 2007, 32.2006.205).
2.12
Oggetto
di censura da parte dell’assicurato è anche la decorrenza della rendita di
invalidità (cfr. I e XXII).
In
effetti, l’Ufficio AI ha riconosciuto la sussistenza di una limitazione della
capacità lavorativa rilevante a partire dal 1° luglio 2000, ma, posto come
l’assicurato avesse presentato la richiesta di prestazioni unicamente nel marzo
2005, ha considerato la domanda tardiva ex art. 48 cpv. 2 LAI, e, di conseguenza,
fissato il diritto alla rendita “solo” dal 1° marzo 2004 (un anno prima della
richiesta) (cfr. sopra ai consid. 1.2. e 2.4).
Il
ricorrente ha più volte contestato questa circostanza, la prima volta nel marzo
2005.
(doc. AI 3-1), facendo valere di aver già presentato la richiesta di prestazioni
nel luglio 2001 oltre ad un set di duplicati nel marzo 2003. A detta del ricorrente
la sua domanda di prestazioni sarebbe tuttavia andata smarrita a seguito di un
singolare caso di omonimia con un abitante di __________, nato nel 1939 e in
seguito defunto. Fu solo a causa di tale smarrimento presso gli uffici dell’amministrazione
che egli ripresentò la domanda nel marzo 2005. Nel corso di questa procedura
ricorsuale l’assicurato ha prodotto una copia della domanda di prestazioni
inoltrata, a suo dire, l’11 luglio 2001 (doc. XXII/1).
L’Ufficio
AI non ha mai preso posizione su tale censura, né in corso di procedura amministrativa,
né in questa sede.
Ora,
sulla base della documentazione all’inserto questa Corte non è in grado di
verificare l’assunto dell’assicurato. Tuttavia deve osservare che non vi è apparente
motivo di ritenere fasulla la copia della domanda del luglio 2001, prodotta in
questa sede. D’altra parte bisogna rilevare che la tesi del ricorrente appare
quantomeno plausibile, considerato come con lettera del 18 giugno 2001 la Fondazione
di previdenza della __________, presso il quale RI 1 era affiliato durante
l’ultima attività lavorativa effettuata, gli ha comunicato di porlo al beneficio
di una rendita di invalidità completa a partire dal 1° giugno 2001 mediante
attribuzione, fra l’altro, di una “rendita ponte AI fino alla data
d’ottenimento di una rendita AI al 100%” (cfr. doc. AI 1.1). Ritenuto quindi
l’obbligo per l’assi-curato, in base alle prescrizioni previdenziali applicabili
(cfr. doc. AI 3-3), di far senza indugio valere i propri diritti verso l’AI una
volta attribuite le prestazioni da parte dell’istituto LPP, risulta quantomeno
verosimile che RI 1 abbia effettivamente, nell’estate 2001, attivato la pratica
AI.
Appare
quindi imprescindibile che l’Ufficio AI, in esito al complemento istruttorio
di cui sopra, effettui anche le ricerche del caso al fine di stabilire
l’effettiva esistenza di una precedente domanda di prestazioni inoltrata da RI
1.
e si determini quindi nuovamente sulla decorrenza del diritto alla rendita
dell’assicurato.
2.13
Alla
luce dell’esito della vertenza diventano prive di oggetto le richieste di assunzione
di prove formulate dal ricorrente nel corso della procedura.
2.14
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo
di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§
Le decisioni 12 gennaio 2007 sono annullate.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e 2.12 e
renda una nuova decisione.
2.- Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo
stesso ufficio verserà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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