32.2007.60
Seconda domanda di prestazioni. Rendita d'invalidità limitata nel tempo
28 febbraio 2008Italiano38 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.60
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, TCA
Titolo:
Seconda domanda di prestazioni. Rendita d'invalidità limitata nel tempo
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.60
BS/sc
Lugano
28 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
gennaio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, ha lavorato quale cassiera /venditrice.
A
seguito di dolori lombari, e meglio a causa di una sindrome panvertebrale prevalentemente
lombare e cervicale con blocchi ricorrenti lombari, essa, in data 20 marzo
1997, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, nonché acquisita una perizia neurochirurgica
allestita dall’__________ di __________ per conto della Pretura di __________
(chiamata a dirimere una vertenza di risarcimento danni per violazione
dell’arte medica che opponeva l’assicurata al medico curante), con decisione 24
luglio 2000 l’Ufficio AI, accertata un’incapacità al guadagno del 27,5%, aveva
respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 72).
Richiamata
la perizia psichiatrica 28 maggio 2001 della dr.ssa __________ (doc. AI 79),
nonché il complemento peritale 31 ottobre 2001 (doc. AI 84) – entrambi ordinati
dal citato giudice civile -, con sentenza 19 aprile 2002 (inc. 32.2000.82) il
TCA, statuendo a Giudice unico, ha respinto il ricorso e confermato la
succitata decisione amministrativa, nonché l’assenza di un grado d’invalidità
pensionabile (doc. AI 25).
1.2. Nel
mese di maggio 2004 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
AI, allegando il certificato 10 maggio 2004 del suo psichiatra curante, dr. __________,
attestante un importante peggioramento delle condizioni di salute e la persistente
incapacità lavorativa al 100% (doc. AI 94 e 96).
Tenuto
conto della perizia multidisciplinare affidata al Servizio di accertamento medico
dell’AI (in seguito: SAM) – che aveva accertato un’incapacità lavorativa
globale del 30% in qualsiasi attività (doc. AI 113) – e degli accertamenti economici
eseguiti dalla consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente)
(doc. AI 124), con decisione 8 novembre 2005, confermata con decisione su
opposizione 12 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la domanda di
prestazioni poiché la ricorrente presenta un grado d’invalidità inferiore al
40% (doc. AI 135).
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa, l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento del
diritto a percepire una rendita intera (in subordine ¾ di rendita) dall’11
maggio 2004. In sostanza, con riferimento alla documentazione dello psichiatra
curante, essa contesta la valutazione extra-somatica eseguita nell’ambito della
perizia SAM. Parimenti contestato è il calcolo del grado d’invalidità. Dei
singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
Contestualmente
la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
1.4. Con
risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso e
la conferma della decisione contestata.
1.5. Con
scritto 23 marzo 2007 la ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta
di causa (VII), allegando il 29 marzo 2007 la pertinente documentazione relativa
all’assistenza giudiziaria (IX), aggiornata con scritto 22 febbraio 2008 (XI).
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
2.6. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
multidisciplinare presso il SAM. Dal referto 18 aprile 2005 (doc. Al 133)
risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate
le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre
consultazioni specialistiche esterne: psichiatrica (dr. __________), reumatologica
(dr. __________) e neurologica (dr. __________. Sulla base delle risultanze dei
singoli consulti specialistici, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome di personalità dipendente
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Fibromialgia
Sindrome lombovertebreale con componente spondilogena
ds. su minima
discopatia a livello L5-S1.
Stato dopo caduta il 31.07.1994 e nucleotomia percutanea
L4-L5 in data
11.04.1996, nonché L5-S1 in data 10.06.1996.
Cefalee emicraniche senza aura." (Doc. AI 113-15)
In
merito alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i periti del SAM hanno evidenziato:
"
(...)
L'A. va considerata abile al lavoro nella misura del
70% nell'attività finora svolta di venditrice - commessa, così come nella sua
professione di casalinga. Di fatto abbiamo potuto evidenziare un miglioramento
dello stato clinico dell'A., soprattutto a livello reumatologico, dove, nel
corso degli anni, è emerso chiaramente come la componente organica sia sempre
meno importante, mentre ha prevalso l'origine somatoforme. Infatti la RM
eseguita nel 2004 non ha mostrato esiti cicatriziali. Nel corso del tempo si è
verificato lo sviluppo di una patologia somatoforme che comunque, a detta dal nostro
consulente dr. __________, non è tale e grave da giustificare un'incapacità
lavorativa superiore al 20% e segnala inoltre la tendenza, da parte dell'A., ad
esagerare la sintomatologia psichica e somatica. (...)" (Doc. AI 113-19)
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta in particolare la valutazione psichiatrica.
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352; Pratique
VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza
concreta, nell’ambito dell’esecuzione della valutazione
multidisciplinare l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia psichiatrica
eseguita dal dr. __________. Nel rapporto 10 febbraio 2005 lo
specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo l’esposizione della consueta
anamnesi e dopo la visita dell’assicurata, ha diagnosticato una sindrome di personalità
dipendente (ICD10-F60.7), una sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4) ed una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale lieve
(ICD10 F33.0).
Concordando
con la valutazione psicopatologica eseguita nel maggio 2001 dalla dr.ssa __________
per conto della Pretura di __________, egli ha evidenziato:
"
(...)
Concordo quindi con la presenza di un disturbo di
personalità preponderantemente di tipo dipendente con un "io"
psicologico debole, e con una progressiva caduta dei meccanismi di controllo
rigidi ed ossessivi, con l'insorgenza di un processo di somatizzazione algica
lombare a partire dal 1994. In questo periodo della sua vista l'assicurata si
confrontava con il dovere adempiere il ruolo di madre, di donna e di
lavoratrice. È in questo contesto esistenziale e psicologico nel quale emergono
Fatti
i primi sintomi somatizzati e appare la malattia come rifugio della sua
debolezza strutturale.
In seguito i due interventi chirurgici di nucleotomia
L4/L5 avvenuti nel 1996, hanno peggiorato il decorso clinico del quadro
sopraccitato, con un'inadeguata elaborazione del dolore che ormai è diventata
cronica.
Il collega dr. __________ cita l'insorgenza di una
sindrome depressiva-reattiva insorta a partire dal luglio 2003.
Al momento attuale, da un punto di vista clinico, si
constata una sindrome depressiva lieve con caratteristiche cliniche di un
processo passivo del comportamento e della affettività, con una accentuazione
ed esagerazione della sofferenza soggettiva.
È probabile quindi, che la sua tendenza
all'accentuazione dei sintomi sia una forma di "fuga della realtà"
accessoria alla somatizzazione, dopo avere esaurito altri meccanismi messi in
atto in passato come la proiezione e la negazione. Attualmente, e dopo il
processo di "risarcimento danno", si vede confrontata nuovamente con
se stessa e quindi con le proprie difficoltà nel dovere affrontare una realtà
emotiva e psicologica da "adulta". Il suo attuale desiderio di
maternità, nonostante le sue grosse difficoltà, è un esempio eloquente di
quanto espresso sopra, in quanto attraverso il ruolo nella maternità la sua
vita affettiva trova un significato e un senso, anche se falese.
A mio avviso, lo stato depressivo attuale è un processo
fenomenologico di tipo endogeno, e non reattivo. Il quadro clinico è lieve in
quanto non è verificabile nessuna alterazione delle funzioni cognitive nè una
forma grave di pensiero a tematica depressiva maggiore, nè la messa in atto di
un grave processo regressivo del comportamento. (...)" (Doc. AI 113-38+39)
Il
perito ha concluso per una incapacità lavorativa del 20% per ogni attività esigibile,
ribadendo che tale valutazione è giustificata dal fatto che l’assicurata presenta
una tendenza alla passività ed all’esagerazione della sintomatologia psichica e
somatica, che è comunque presente una quota di angoscia lieve, che le funzioni cognitive
sono inalterate e che le funzioni volitive sono di difficile valutazione poiché
potrebbero esse coinvolte nel processo di passività citato sopra.
Alla
succitata valutazione la ricorrente contrappone il rapporto 2 settembre 2005 dello
psichiatra curante, dr. __________, il quale, partendo sostanzialmente dalle
medesime diagnosi apportate dal dr. __________, ha in particolare evidenziato:
"
(...)
Il decorso clinico correlato dagli insuccessi
terapeutici, sia psichiatrici sia reumatologici, presenta oramai un'evoluzione
cronicizzate: sono peggiorati i dolori, la forza lavorativa e l'umore.
Sono altresì divenuti più complessi e capricciosi i
disturbi dell'umore e del carattere le cui radici affondano nei vissuti
conflittuali della sua infanzia (relazione con la madre e sradicamento
socio-culturale in particolare).
Una situazione di compromissione delle funzioni vitali,
l'Io fragile, il narcisismo ferito, la confrontano con i propri limiti alle
frustrazioni, alla tolleranza, all'adattamento e la espongono in modo determinante
alla pressione delle esigenze della realtà.
A queste condizioni l'elaborazione del dolore diventa pressoché
irrealizzabile. A volte sembra sperare in una soluzione magica; si sente
esclusa da un processo di guarigione attivo.
Sviluppa un processo passivo del comportamento e
dell'affettività, con conseguenti regressioni infantili e con vissuti di fragilità,
di vulnerabilità,. con la minaccia della perdita dell'equilibrio psicologico
relazionale e - in ultima analisi - degli affetti.
Il decorso della malattia, con le manifestazioni dei
disagi, ininterrottamente, clinicamente assillanti cancella l'ipotesi di
nevrosi da rendita caratterizzata da "esagerazione dei sintomi" come
sostenuto invece dal Dott. __________ nella perizia
2005.
Appare impossibile sostenere una farsa in occasione
delle continue e interminabili investigazioni.
D'altronde non presenta una patologia borderline
perversa.
La fragilità narcisistica quindi, la difficoltà di
elaborazione del dolore, legata all'immagine disturbata ad essa correlato,
spiegano il carico di sofferenza da sopportare.
Sosteniamo quindi la Sua richiesta del 27.06.2000,
Gentile Avvocato, in cui si chiede una rendita per la signora RI 1 non
inferiore al 50%. Soluzione che permetterebbe concretamente almeno un'agevolazione
nella gestione della famiglia e dei rapporti sociali essenziali.
Il rifiuto di tali misure metterebbe la nostra paziente
in ulteriori condizioni psicologiche a rischio di grave scompenso
depressivo-caratteriale." (Doc. AI 119-3)
Orbene,
da un attento esame dei succitati referti, questo TCA non ha motivo per
distanziarsi dalla valutazione del dr. __________, il cui referto è privo di
contraddizioni.
Innanzitutto
va evidenziato che dallo stato psichico riportato nella perizia non risulta
che l’assicurata presenti problemi cognitivi, che svolga un tenore di vita isolato,
che abbia perso una capacità integrativa, seppur ridotta, in ambito familiare.
Non risulta nemmeno che la ricorrente sia portatrice di una patologia
psichiatrica maggiore. Non a caso, nella perizia SAM è stato evidenziato che “
l’attestato peggioramento a livello psicologico descritto dall’assicurata e dal
suo psichiatra curante dr. __________ non trovano riscontro durante la visita
peritale presso il SAM ed è anamnesticamente smentita pure dall’assicurata “(doc.
AI 113-19).
Certo
che nell’ambito della perizia del 2001 la dr.ssa __________, valutando una
piena capacità lavorativa in attività leggere, aveva individuato una prognosi
sfavorevole, (raccomandando tuttavia un rapido inserimento lavorativo; cfr. perizia
pag. 25; doc. AI 79-25), che, come visto, ha trovato conferma nella parziale
abilità al lavoro accertata dal perito dr. __________.
Non
è invece sostenibile quanto affermato dal dr. __________ nel già citato rapporto
2 settembre 2005, allorquando propone l’erogazione di una rendita non inferiore
al 50% quale “soluzione che permetterebbe almeno un’agevolazione nella
gestione della famiglia e dei rapporti sociali essenziali”, poiché
altrimenti verrebbe confermato l’effetto terapeutico dell’erogazione di una
rendita, mentre il diritto alla rendita dipende dal grado d’invalidità, quest’ultimo
concetto di natura economica.
Da notare inoltre che i fattori psicosociali o socioculturali non
figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare
un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite
del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I
404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del
29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi
sanciti in DTF 127 V 294).
Infine,
i certificati 12 e 14 febbraio 2007 del dr. __________ (doc. A2 e A3) non
apportano validi motivi per ritenere un rilevante peggioramento delle
condizioni psichiche dell’assicurata. Nel primo egli sostiene che l’assicurata
non è in grado di esercitare alcuna attività lucrativa, in quanto “…. soffre
di un disturbo depressivo dell’umore e dell’energia vitale…oltre che la sofferenza
somatica e le ripercussioni nell’ambito familiare, in modo ingravescente..”,
situazione già nota in ambito della perizia SAM (cfr. pag. 8; doc. AI 113-8).
2.9. Per
quel che concerne la valutazione globale della capacità lavorativa, i periti
del SAM hanno pertinentemente sostenuto:
"
(...)
Complessivamente dunque non possiamo attestare
un'incapacità lavorativa superiore al 30%. Infatti la problematica
reumatologica, quella psichiatrica ed anche quella neurologica, si riferiscono
al sintomo cardinale dell'A. e cioè il dolore e quindi considerano lo stesso
sintomo, pertanto, soprattutto la patologia reumatologica e psichiatrica non
possono essere sommate. (...)" (Doc. AI 113-19)
Al
riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, per
determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,
bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre
osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano
sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,
che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre
2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485,
confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03).
In
conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia
del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al
lavoro del 70% nelle attività finora svolte di casalinga, cassiera, venditrice
ed in tutte le altre attività lavorativa di pari impegno fisico e più leggere
(cfr. perizia pag. 19; doc. AI 113-19).
2.10. Accertata
dunque una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, con
rapporto 4 novembre 2005 la consulente, tenuto conto dei dati medici, ha evidenziato
che:
"
(...)
Sono infatti esigibili tutte quelle attività semplici,
leggere e non qualificate tipiche del secondario e del terziario, che
rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale
(personale e professionale) dell'A.
Oltre alla precedente attività quale
venditrice-commessa l'A., a livello teorico in un mercato del lavoro
equilibrato, potrebbe essere impiegata quale custode, operaia generica
(assemblaggio, confezione, produzione, stampa, lucidatura, etichettatura,
imballaggio, ...), addetta alla qualità/sorveglianza, cassiera, stiratrice,
ausiliaria delle pulizie e collaboratrice nelle economie domestiche, alberghi
e/o ristoranti. (...)" (Doc. AI 124-2)
La
ricorrente contestata l’esistenza di una residua capacità lavorativa in
attività adeguate, sostenendo:
"
(...)
Tuttavia, considerati i problemi fisici della
ricorrente, l'assenza di qualsiasi formazione specifica e di ogni minima
conoscenza informatica, non si vede com'ella potrebbe essere impiegata
nell'ambito industriale come operaia generica, dov'è indispensabile la
conoscenza dell'informatica di base per l'utilizzo dei macchinari ed è data la
necessità di sollevare pesi importanti, oltre che imposto il mantenimento di
posizioni statiche a lungo.
Parimenti inimmaginabile che la ricorrente possa
lavorare quale cassiera, rispettivamente quale stiratrice, ausiliaria di
pulizia, collaboratrice nelle economie domestiche e/o negli alberghi e
ristoranti, ritenuto che ella non è in grado di sollevare pesi, ciò che invece
tali lavori comportano manifestamente (si pensi alla pulizia dei vetri, al
cambiamento delle lenzuola nelle camere, al peso delle ceste di biancheria,
...). (...)" (Doc. I, pag. 8)
Occorre
qui ricordare che, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op
cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Conformemente
ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
Considerandi
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori
circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il
luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata
dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279
consid. 5a/aa e 5a/bb).
Orbene,
nel caso in esame non vi sono validi motivi per discostarsi dalla valutazione
della consulente. Le limitazioni fisiche dell’assicurata sono individuabili
nell’evitare di sollevare pesi superiori ai 10-20 chili, di rimanere per un
periodo molto prolungato in posizioni statiche con la colonna leggermente
piegata in avanti o assumere posizioni non ergonomiche con la colonna lombare
(cfr. capitolo “patologia reumatologica”; perizia SAM pag. 18). Le professioni
indicate dalla consulente, in particolare quelle di sorveglianza e di
controllo, non necessitano i movimenti che la ricorrente è tenuta ad evitare. In
tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, le
professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure quelle nel campo dei servizi,
attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente
posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05,
consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01,
consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag.
482.
consid. 2) sono, come detto, in casu da ritenere adeguate allo stato di
salute dell’assicurata.
2.11
Per
la determinazione del grado d’invalidità, non contestata dall’assicurato, la
consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il
reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale venditrice
(reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non
qualificata desunto dai salari statistici (reddito da
invalido).
2.11.1
Riguardo
al reddito da valido, la consulente ha quantificato il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire da sana, aggiornato a fr. 33’828.— nel
2005.
2.11.2
Conformemente
la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel
caso di specie, nella decisione formale 8 novembre 2005 l’Ufficio AI aveva
determinato il reddito da invalido basandosi sulla tabella salariale TA13.
A
seguito del succitato cambiamento di giurisprudenza, in applicazione dei dati salariali statistici nazionali (tabella TA1), con la decisione
contestata, l’amministrazione ha rettamente proceduto al seguente calcolo:
"
(...)
Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da
invalido, il medesimo è stato stabilito in base alle tabelle statistiche teoriche
RSS, ritenuto che l'assicurata può svolgere attività adeguate presenti sul
mercato libero del lavoro con capacità lavorativa residua del 70%. Ritenuta la
RSS 2004, aggiornata al 2005 (ultimo adeguamento disponibile al momento
dell'emissione della presente decisione), donna, dati federali (tabella TA1),
categoria 4 e mediana, con capacità di lavoro del 70%, e con riduzione del 10%
applicata dalla consulente, risulta un reddito ipotetico da invalido di fr.
30'914.-. Dal raffronto dei redditi emerge una perdita lucrativa del 9%.
Lo scrivente Ufficio rileva inoltre che la valutazione
emessa dalla consulente relativa alla riduzione apportata al reddito da
invalido del 10% non è soggetta a critiche, pertanto non sono ravvisabili
motivi validi per poterne giustificare la disattenzione. (...)" (Doc. AI
135-6)
Alla
medesima conclusione si giunge volendo ammettere una riduzione massima del 25%
del reddito, così come postulato dalla ricorrente. Infatti, dal raffronto tra
fr. 33'828.-- e fr. 25’761.-- (75% di fr. 49'070.-- = fr. 36'802.--; con
capacità lavorativa del 70% = 25'761) risulta un grado d’invalidità non
pensionabile del 23,70% (24%). L’esito non cambierebbe nemmeno volendo
aggiornare i redditi di riferimento al 2007, anno dell’emissione della decisione
contestata.
Tenuto
conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
2.12
La
ricorrente ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria neutra.
A
tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da
specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno
valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano
dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,
U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre
va ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.
469.
consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la perizia
del SAM. Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico
giudiziario.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.
2.14
2.14.1
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
2.14.2
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo
mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF
119.
Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in
considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo
di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p.
479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti
sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF
119.
Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di
parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC
(Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi
citata).
Non
è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Il limite per ammettere uno
stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore
al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento
variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U
102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di
quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI
1996.
U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa
H., pag. 3).
In
una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta
di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che
l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione
di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -
indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere
considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in
grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono
essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno
esistenziale.
Nella
commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche
l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA
infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA
non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La sostanza
deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o
per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla
fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente
dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato
secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11
consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con
effetto retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000
UV Nr. 3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.
31.1998
).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato materiale,
ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.14.3
Nel
caso in esame, dall’attestato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria
e dalla documentazione prodotta, aggiornata al gennaio 2008, risulta che la
ricorrente è coniugata, con due figli minorenni (nati rispettivamente nel 1995
e 2001) in comunione domestica. Dal medesimo attestato risulta che l’istante
non ha nessuna attività lucrativa, mentre suo marito, rispetto al precedente
attestato municipale, ha ripreso un’attività lucrativa percependo, a dipendenza
delle ore lavorative eseguite, nel dicembre 2007 fr. 3'589,10, nel gennaio 2008
fr. 2’580,95, al netto degli oneri sociali. Dal mese di luglio 2007 non è più erogato
l’assegno integrativo. Quale unica sostanza è stata dichiarata un’autovettura intestata
al marito. Non computabile è la polizza sulla vita, scadente al 2038 in quanto,
conformemente alla giurisprudenza succitata al consid. 2.14.2, “non disponibile”
al momento della presente procedura.
Per
quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve anzitutto essere applicato
l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il
calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,
quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora
in uso, a cui vanno aggiunti fr. 500.-- d’importo base mensile per figlio di
oltre 12 anni e fr. 350.-- per figlio tra i 6 e 12 anni. Complessivamente
l’importo base mensile ammonta quindi a fr. 2'400.--. A titolo di spese i
coniugi RI 1 versano fr. 1'150.-per il canone di locazione dell’abitazione, a
cui vanno aggiunti fr. 247,70 di premio cassa malati. Già in questo stadio le
spese complessive di fr. 3'797,70 non possono essere coperte dal salario
mensile, motivo per cui è dato il requisito dell’indigenza.
Dal
momento che la ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche,
l’intervento di un avvocato è da ritener perlomeno indicato. Inoltre, le argomentazione
ricorsali non erano palesemente destituite di esito favorevole.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi
per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il
gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A
seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento
assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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