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Decisione

32.2007.60

Seconda domanda di prestazioni. Rendita d'invalidità limitata nel tempo

28 febbraio 2008Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i primi sintomi somatizzati e appare la malattia come rifugio della sua

debolezza strutturale.

In seguito i due interventi chirurgici di nucleotomia

L4/L5 avvenuti nel 1996, hanno peggiorato il decorso clinico del quadro

sopraccitato, con un'inadeguata elaborazione del dolore che ormai è diventata

cronica.

Il collega dr. __________ cita l'insorgenza di una

sindrome depressiva-reattiva insorta a partire dal luglio 2003.

Al momento attuale, da un punto di vista clinico, si

constata una sindrome depressiva lieve con caratteristiche cliniche di un

processo passivo del comportamento e della affettività, con una accentuazione

ed esagerazione della sofferenza soggettiva.

È probabile quindi, che la sua tendenza

all'accentuazione dei sintomi sia una forma di "fuga della realtà"

accessoria alla somatizzazione, dopo avere esaurito altri meccanismi messi in

atto in passato come la proiezione e la negazione. Attualmente, e dopo il

processo di "risarcimento danno", si vede confrontata nuovamente con

se stessa e quindi con le proprie difficoltà nel dovere affrontare una realtà

emotiva e psicologica da "adulta". Il suo attuale desiderio di

maternità, nonostante le sue grosse difficoltà, è un esempio eloquente di

quanto espresso sopra, in quanto attraverso il ruolo nella maternità la sua

vita affettiva trova un significato e un senso, anche se falese.

A mio avviso, lo stato depressivo attuale è un processo

fenomenologico di tipo endogeno, e non reattivo. Il quadro clinico è lieve in

quanto non è verificabile nessuna alterazione delle funzioni cognitive nè una

forma grave di pensiero a tematica depressiva maggiore, nè la messa in atto di

un grave processo regressivo del comportamento. (...)" (Doc. AI 113-38+39)

Il

perito ha concluso per una incapacità lavorativa del 20% per ogni attività esigibile,

ribadendo che tale valutazione è giustificata dal fatto che l’assicurata presenta

una tendenza alla passività ed all’esagerazione della sintomatologia psichica e

somatica, che è comunque presente una quota di angoscia lieve, che le funzioni cognitive

sono inalterate e che le funzioni volitive sono di difficile valutazione poiché

potrebbero esse coinvolte nel processo di passività citato sopra.

Alla

succitata valutazione la ricorrente contrappone il rapporto 2 settembre 2005 dello

psichiatra curante, dr. __________, il quale, partendo sostanzialmente dalle

medesime diagnosi apportate dal dr. __________, ha in particolare evidenziato:

"

(...)

Il decorso clinico correlato dagli insuccessi

terapeutici, sia psichiatrici sia reumatologici, presenta oramai un'evoluzione

cronicizzate: sono peggiorati i dolori, la forza lavorativa e l'umore.

Sono altresì divenuti più complessi e capricciosi i

disturbi dell'umore e del carattere le cui radici affondano nei vissuti

conflittuali della sua infanzia (relazione con la madre e sradicamento

socio-culturale in particolare).

Una situazione di compromissione delle funzioni vitali,

l'Io fragile, il narcisismo ferito, la confrontano con i propri limiti alle

frustrazioni, alla tolleranza, all'adattamento e la espongono in modo determinante

alla pressione delle esigenze della realtà.

A queste condizioni l'elaborazione del dolore diventa pressoché

irrealizzabile. A volte sembra sperare in una soluzione magica; si sente

esclusa da un processo di guarigione attivo.

Sviluppa un processo passivo del comportamento e

dell'affettività, con conseguenti regressioni infantili e con vissuti di fragilità,

di vulnerabilità,. con la minaccia della perdita dell'equilibrio psicologico

relazionale e - in ultima analisi - degli affetti.

Il decorso della malattia, con le manifestazioni dei

disagi, ininterrottamente, clinicamente assillanti cancella l'ipotesi di

nevrosi da rendita caratterizzata da "esagerazione dei sintomi" come

sostenuto invece dal Dott. __________ nella perizia

2005.

Appare impossibile sostenere una farsa in occasione

delle continue e interminabili investigazioni.

D'altronde non presenta una patologia borderline

perversa.

La fragilità narcisistica quindi, la difficoltà di

elaborazione del dolore, legata all'immagine disturbata ad essa correlato,

spiegano il carico di sofferenza da sopportare.

Sosteniamo quindi la Sua richiesta del 27.06.2000,

Gentile Avvocato, in cui si chiede una rendita per la signora RI 1 non

inferiore al 50%. Soluzione che permetterebbe concretamente almeno un'agevolazione

nella gestione della famiglia e dei rapporti sociali essenziali.

Il rifiuto di tali misure metterebbe la nostra paziente

in ulteriori condizioni psicologiche a rischio di grave scompenso

depressivo-caratteriale." (Doc. AI 119-3)

Orbene,

da un attento esame dei succitati referti, questo TCA non ha motivo per

distanziarsi dalla valutazione del dr. __________, il cui referto è privo di

contraddizioni.

Innanzitutto

va evidenziato che dallo stato psichico riportato nella perizia non risulta

che l’assicurata presenti problemi cognitivi, che svolga un tenore di vita isolato,

che abbia perso una capacità integrativa, seppur ridotta, in ambito familiare.

Non risulta nemmeno che la ricorrente sia portatrice di una patologia

psichiatrica maggiore. Non a caso, nella perizia SAM è stato evidenziato che “

l’attestato peggioramento a livello psicologico descritto dall’assicurata e dal

suo psichiatra curante dr. __________ non trovano riscontro durante la visita

peritale presso il SAM ed è anamnesticamente smentita pure dall’assicurata “(doc.

AI 113-19).

Certo

che nell’ambito della perizia del 2001 la dr.ssa __________, valutando una

piena capacità lavorativa in attività leggere, aveva individuato una prognosi

sfavorevole, (raccomandando tuttavia un rapido inserimento lavorativo; cfr. perizia

pag. 25; doc. AI 79-25), che, come visto, ha trovato conferma nella parziale

abilità al lavoro accertata dal perito dr. __________.

Non

è invece sostenibile quanto affermato dal dr. __________ nel già citato rapporto

2 settembre 2005, allorquando propone l’erogazione di una rendita non inferiore

al 50% quale “soluzione che permetterebbe almeno un’agevolazione nella

gestione della famiglia e dei rapporti sociali essenziali”, poiché

altrimenti verrebbe confermato l’effetto terapeutico dell’erogazione di una

rendita, mentre il diritto alla rendita dipende dal grado d’invalidità, quest’ultimo

concetto di natura economica.

Da notare inoltre che i fattori psicosociali o socioculturali non

figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare

un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite

del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I

404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del

29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi

sanciti in DTF 127 V 294).

Infine,

i certificati 12 e 14 febbraio 2007 del dr. __________ (doc. A2 e A3) non

apportano validi motivi per ritenere un rilevante peggioramento delle

condizioni psichiche dell’assicurata. Nel primo egli sostiene che l’assicurata

non è in grado di esercitare alcuna attività lucrativa, in quanto “…. soffre

di un disturbo depressivo dell’umore e dell’energia vitale…oltre che la sofferenza

somatica e le ripercussioni nell’ambito familiare, in modo ingravescente..”,

situazione già nota in ambito della perizia SAM (cfr. pag. 8; doc. AI 113-8).

2.9. Per

quel che concerne la valutazione globale della capacità lavorativa, i periti

del SAM hanno pertinentemente sostenuto:

"

(...)

Complessivamente dunque non possiamo attestare

un'incapacità lavorativa superiore al 30%. Infatti la problematica

reumatologica, quella psichiatrica ed anche quella neurologica, si riferiscono

al sintomo cardinale dell'A. e cioè il dolore e quindi considerano lo stesso

sintomo, pertanto, soprattutto la patologia reumatologica e psichiatrica non

possono essere sommate. (...)" (Doc. AI 113-19)

Al

riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte, per

determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre

osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano

sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica,

che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre

2001 nella causa D, I 338/01, pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485,

confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03).

In

conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia

del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che la ricorrente presenta un’abilità al

lavoro del 70% nelle attività finora svolte di casalinga, cassiera, venditrice

ed in tutte le altre attività lavorativa di pari impegno fisico e più leggere

(cfr. perizia pag. 19; doc. AI 113-19).

2.10. Accertata

dunque una capacità lavorativa del 70% in attività leggere adeguate, con

rapporto 4 novembre 2005 la consulente, tenuto conto dei dati medici, ha evidenziato

che:

"

(...)

Sono infatti esigibili tutte quelle attività semplici,

leggere e non qualificate tipiche del secondario e del terziario, che

rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale

(personale e professionale) dell'A.

Oltre alla precedente attività quale

venditrice-commessa l'A., a livello teorico in un mercato del lavoro

equilibrato, potrebbe essere impiegata quale custode, operaia generica

(assemblaggio, confezione, produzione, stampa, lucidatura, etichettatura,

imballaggio, ...), addetta alla qualità/sorveglianza, cassiera, stiratrice,

ausiliaria delle pulizie e collaboratrice nelle economie domestiche, alberghi

e/o ristoranti. (...)" (Doc. AI 124-2)

La

ricorrente contestata l’esistenza di una residua capacità lavorativa in

attività adeguate, sostenendo:

"

(...)

Tuttavia, considerati i problemi fisici della

ricorrente, l'assenza di qualsiasi formazione specifica e di ogni minima

conoscenza informatica, non si vede com'ella potrebbe essere impiegata

nell'ambito industriale come operaia generica, dov'è indispensabile la

conoscenza dell'informatica di base per l'utilizzo dei macchinari ed è data la

necessità di sollevare pesi importanti, oltre che imposto il mantenimento di

posizioni statiche a lungo.

Parimenti inimmaginabile che la ricorrente possa

lavorare quale cassiera, rispettivamente quale stiratrice, ausiliaria di

pulizia, collaboratrice nelle economie domestiche e/o negli alberghi e

ristoranti, ritenuto che ella non è in grado di sollevare pesi, ciò che invece

tali lavori comportano manifestamente (si pensi alla pulizia dei vetri, al

cambiamento delle lenzuola nelle camere, al peso delle ceste di biancheria,

...). (...)" (Doc. I, pag. 8)

Occorre

qui ricordare che, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op

cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551

e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze

ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicher-ungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona

interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne

Considerandi

l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

Orbene,

nel caso in esame non vi sono validi motivi per discostarsi dalla valutazione

della consulente. Le limitazioni fisiche dell’assicurata sono individuabili

nell’evitare di sollevare pesi superiori ai 10-20 chili, di rimanere per un

periodo molto prolungato in posizioni statiche con la colonna leggermente

piegata in avanti o assumere posizioni non ergonomiche con la colonna lombare

(cfr. capitolo “patologia reumatologica”; perizia SAM pag. 18). Le professioni

indicate dalla consulente, in particolare quelle di sorveglianza e di

controllo, non necessitano i movimenti che la ricorrente è tenuta ad evitare. In

tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, le

professioni legate al settore dell’industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure quelle nel campo dei servizi,

attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente

posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05,

consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01,

consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag.

482.

consid. 2) sono, come detto, in casu da ritenere adeguate allo stato di

salute dell’assicurata.

2.11

Per

la determinazione del grado d’invalidità, non contestata dall’assicurato, la

consulente ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il

reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale venditrice

(reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non

qualificata desunto dai salari statistici (reddito da

invalido).

2.11.1

Riguardo

al reddito da valido, la consulente ha quantificato il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire da sana, aggiornato a fr. 33’828.— nel

2005.

2.11.2

Conformemente

la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, nella decisione formale 8 novembre 2005 l’Ufficio AI aveva

determinato il reddito da invalido basandosi sulla tabella salariale TA13.

A

seguito del succitato cambiamento di giurisprudenza, in applicazione dei dati salariali statistici nazionali (tabella TA1), con la decisione

contestata, l’amministrazione ha rettamente proceduto al seguente calcolo:

"

(...)

Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da

invalido, il medesimo è stato stabilito in base alle tabelle statistiche teoriche

RSS, ritenuto che l'assicurata può svolgere attività adeguate presenti sul

mercato libero del lavoro con capacità lavorativa residua del 70%. Ritenuta la

RSS 2004, aggiornata al 2005 (ultimo adeguamento disponibile al momento

dell'emissione della presente decisione), donna, dati federali (tabella TA1),

categoria 4 e mediana, con capacità di lavoro del 70%, e con riduzione del 10%

applicata dalla consulente, risulta un reddito ipotetico da invalido di fr.

30'914.-. Dal raffronto dei redditi emerge una perdita lucrativa del 9%.

Lo scrivente Ufficio rileva inoltre che la valutazione

emessa dalla consulente relativa alla riduzione apportata al reddito da

invalido del 10% non è soggetta a critiche, pertanto non sono ravvisabili

motivi validi per poterne giustificare la disattenzione. (...)" (Doc. AI

135-6)

Alla

medesima conclusione si giunge volendo ammettere una riduzione massima del 25%

del reddito, così come postulato dalla ricorrente. Infatti, dal raffronto tra

fr. 33'828.-- e fr. 25’761.-- (75% di fr. 49'070.-- = fr. 36'802.--; con

capacità lavorativa del 70% = 25'761) risulta un grado d’invalidità non

pensionabile del 23,70% (24%). L’esito non cambierebbe nemmeno volendo

aggiornare i redditi di riferimento al 2007, anno dell’emissione della decisione

contestata.

Tenuto

conto di quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

2.12

La

ricorrente ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria neutra.

A

tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da

specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno

valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano

dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,

U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid.

469.

consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la perizia

del SAM. Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico

giudiziario.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria.

2.14

2.14.1

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

2.14.2

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo

mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF

119.

Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in

considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo

di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di

procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p.

479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti

sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF

119.

Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di

parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC

(Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi

citata).

Non

è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165). Il limite per ammettere uno

stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore

al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento

variante fra il 15% e il 25% (STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U

102/04).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di

quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (RAMI

1996.

U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa

H., pag. 3).

In

una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La sostanza

deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o

per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000

UV Nr. 3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc.

31.1998

).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato materiale,

ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

2.14.3

Nel

caso in esame, dall’attestato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria

e dalla documentazione prodotta, aggiornata al gennaio 2008, risulta che la

ricorrente è coniugata, con due figli minorenni (nati rispettivamente nel 1995

e 2001) in comunione domestica. Dal medesimo attestato risulta che l’istante

non ha nessuna attività lucrativa, mentre suo marito, rispetto al precedente

attestato municipale, ha ripreso un’attività lucrativa percependo, a dipendenza

delle ore lavorative eseguite, nel dicembre 2007 fr. 3'589,10, nel gennaio 2008

fr. 2’580,95, al netto degli oneri sociali. Dal mese di luglio 2007 non è più erogato

l’assegno integrativo. Quale unica sostanza è stata dichiarata un’autovettura intestata

al marito. Non computabile è la polizza sulla vita, scadente al 2038 in quanto,

conformemente alla giurisprudenza succitata al consid. 2.14.2, “non disponibile”

al momento della presente procedura.

Per

quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, deve anzitutto essere applicato

l’importo base mensile per coniugi pari a fr. 1'550.--, stabilito per il

calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento,

quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° gennaio 2001, tuttora

in uso, a cui vanno aggiunti fr. 500.-- d’importo base mensile per figlio di

oltre 12 anni e fr. 350.-- per figlio tra i 6 e 12 anni. Complessivamente

l’importo base mensile ammonta quindi a fr. 2'400.--. A titolo di spese i

coniugi RI 1 versano fr. 1'150.-per il canone di locazione dell’abitazione, a

cui vanno aggiunti fr. 247,70 di premio cassa malati. Già in questo stadio le

spese complessive di fr. 3'797,70 non possono essere coperte dal salario

mensile, motivo per cui è dato il requisito dell’indigenza.

Dal

momento che la ricorrente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche,

l’intervento di un avvocato è da ritener perlomeno indicato. Inoltre, le argomentazione

ricorsali non erano palesemente destituite di esito favorevole.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi

per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il

gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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