32.2007.61
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14 maggio 2008Italiano41 min
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Numero d'incarto:
32.2007.61
Data decisione, Autorità:
14.05.2008, TCA
Ricorso:
TF,9C_525/2008, 14.11.2008
Titolo:
Assegno per grandi invalidi negato. L'ass.non è grande inval.di grado elev.o medio:non impedita di compiere almeno 2 atti ordin.della vita(cfr.inch.a domic.). Nemmeno di grado lieve:non necessita di sorvegl.pers.perman.,né di accomp.costante nell'organ.della vita (cfr.valut.mediche con accertam.TCA)
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
art. 42 LAI
art. 42ter cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 9 LPGA
art. 37 OAI
art. 38 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.61
DC/sc
Lugano
14 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'8
gennaio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, è beneficiaria di una rendita intera d'invalidità.
Il 17
marzo 2004 l'assicurata ha presentato una domanda per ottenere ad un assegno
per persone grandi invalidi dall'AI.
1.2. Con
decisione su opposizione dell'8 gennaio 2007 l'UAI ha confermato una precedente
decisione del 27 giugno 2005 ed ha rifiutato all'assicurata il diritto
all'assegno per grandi invalidi.
Secondo
l'amministrazione, RI 1 non necessita di un accompagnamento nell'organizzare la
realtà quotidiana e nemmeno di una sorveglianza personale permanente.
Al
riguardo l'UAI si è così espressa:
"
(...)
In concreto l'ulteriore documentazione medica
prodotta in fase di opposizione è stata sottoposta al vaglio del Servizio
medico regionale dell'AI (SMR). Il SMR ha potuto confermare che non si
rilevano, dagli atti dell'incarto, elementi motivanti una limitazione
dell'autonomia tale da giustificare il diritto all'assegno per grandi invalidi.
Il fatto di essere soggetta a rischio di cadute, conseguenza dei capogiri
(aspetto già valutato precedentemente, che si verifica in modo occasionale) non
è ritenuto motivo di incapacità o di limitazione dell'autonomia."
(Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso nel
quale ritiene di avere diritto all'assegno per grandi invalidi e rileva in
particolare:
"
(...)
Nella perizia profonda (non solo rapporto) dello
specialista neurologo e psichiatrico Prof. Dr. med. __________ è scritto però
esplicito
- alla pagina 12 secondo capoverso "... Auch diese Schwindelanfälle treten häufig auf und haben sich bis
heute nicht gebesser.
Zunehmend
stellten sich Ängste vor dem möglichen Auftreten der Schwindelattacken ein, was
dazu führte, dass Frau RI 1 das Haus nicht mehr alleine verlassen kann
..."
- all'inizio della pagina 13 "... Die Patientin ist durch die
Unfallfolgen in erheblichem Ausmass in ihrem Alltagsleben und in ihrer
beruflichen Tätigkeit behindert und eingeschränkt. Sie hat stark an
Selbständigkeit verloren, kann ihrem Haushalt, der Tierhaltung, dem
Ferienhäusergeschäft und der Grundstücksverwaltung nur noch sehr eingeschränkt
vorstehen und ist in allen Bereichen auf die Hilfe der Familie angewiesen. Durch
Schmerzen, Schwindel und Ängste ist sie ausserdem in ihrer Lebensqualität und
freien Entfaltung bedeutend eingeschränkt".
- Alla pagina 14 "... zu besonders schweren und
anhaltenden Beeinträchtigungen führen konnte. Dieser psychoreaktive Anteil
des Gesamt-Störungsbildes ist indessen ebenso kausal auf das Unfallereignis
zurückzuführen wie die im engeren Sinne organisch bedingten
Beeinträchtigungen.
Dieses nach Dauer und Ausmass erheblich ausgeprägte somatische und
psychische Beschwerdebild ist offenbar chronifiziert im Sinne eines sog.,
"Chronischen posttraumatischen Syndroms". Die therapeutischen
Möglichkeiten sind im wesentlichen ausgeschöpft.
La perizia del Prof. Dr. med. __________ è verificato anche con
una testimonianza davanti la Pretura di __________ in seguito di una causa
civile e si legge anche nel verbale di udienza del 24.10.2005 nella seconda
metà delle pagine 3: "... Dopo aver riletto il mio referto da pag. 11 a
pag. 15, ne confermo integralmente il contenuto e le conclusioni da me
formulate ...".
Secondo la perizia del Prof. Dr. med. __________ e del suo verbale
rimane il fatto che l'assicurata dipende a una terza persona, non è più in
grado di stare da sola.
Testimone: __________, __________, __________, __________, __________,
__________. (...)" (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 5
marzo 2007 l'UAI propone di respingere il ricorso (cfr. Doc.
V).
1.5. Il 20 marzo
2007 l'assicurata ha comunicato al TCA che la Pretura di __________ ha ordinato
una perizia medica specialistica (cfr. Doc. VII).
Su
richiesta del TCA (cfr. Doc. IX), il 21 dicembre 2007 (cfr. Doc. X) la
ricorrente ha trasmesso una perizia del 27 aprile 2007 del dottor __________,
capo del servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ e della
dottoressa __________, medico assistente in neurologia (cfr. Doc. C/2).
L'assicurata
ha pure allegato uno scritto del Prof. __________ del 27 novembre 2007 (Doc.
C/1).
1.6. Invitato ad
esprimersi su questa documentazione l'UAI, il 4 febbraio 2008, fondandosi su
una presa di posizione del SMR (cfr. Doc. XIIbis), ha confermato la richiesta
di respingere il ricorso (cfr. Doc. XII).
1.7. Il 20
febbraio 2008 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti al dottor __________
(cfr. Doc. XIV), che ha risposto il 9 marzo 2008 (cfr. Doc. XV).
Il TCA il
12 marzo 2008 ha invitato le parti a formulare osservazioni.
L'UAI lo
ha fatto il 17 marzo 2008 (cfr. Doc. XVII) mentre l'assicurato è rimasta
silente.
in
diritto
2.1. Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La
giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;
STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149);
Gli atti
ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2.):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale
- andare
al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti
che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
L’art. 42
LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande
invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L'accompagnamento
è un nuovo concetto introdotto con la quarta revisione della LAI, in vigore dal
1° gennaio 2004, allo scopo di evitare che determinati assicurati, in
particolare affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino
abbandonati a se stessi (cfr. DTF 133 V 572; FF 2001 2891 seg.).
L’art 37
OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e
il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale
(cpv. 1).
La grande invalidità è di
grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a)
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una sorveglianza
personale permanente,
c)
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità,
d)
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e)
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38 OAI ("Accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:
Esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi
soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a
un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È
considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni
menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività
di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela
conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3).
Ai
sensi dell’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di
grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve
al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34
capoversi 3 e 5 LAVS.
In una
sentenza pubblicata in DTF 133 V 569 il Tribunale federale ha stabilito che è conforme
alla volontà del legislatore che i beneficiari di rendita AVS, che non avevano
bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana prima
del raggiungimento dell'età AVS, rimangano esclusi dal diritto all'assegno per
grandi invalidi per questo motivo. Il Consiglio federale non ha violato nè il
principio costituzionale della parità di trattamento, nè il divieto di
discriminazione (art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.) e neppure la legge (art. 43bis
cpv. 5 LAVS) nella misura in cui ai fini della valutazione della grande
invalidità non ha tenuto conto all'art. 66bis cpv. 1 OAVS della
necessità di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana in ambito
AVS.
In
un'altra sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 26 il Tribunale federale ha
stabilito che il diritto all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana non può essere limitato alle persone che presentano un danno alla
salute psichica o mentale; ne hanno diritto anche persone che sono impedite per
altre ragioni (ad esempio di persone cieche o che lamentano una grave debolezza
visiva).
2.2. Nella
presente fattispecie l'inchiesta a domicilio effettuata il 16 giugno 2005
dall'assistente sociale __________ (cfr. Doc. AI 194-1 - 194-5) ha in
particolare permesso di constatare quanto segue:
"
(...)
3. Informazioni sulla grande
invalidità
Ho incontrato la signora RI 1 al suo domicilio;
al colloquio era presente anche il signor __________, suo ex-marito, con il
quale convive.
3.1.1 Vestirsi,
svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi
Autonoma
3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi
Autonoma
3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti, portare gli
alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es. alimenti in purea o
per sonda, escluse le diete)
Autonoma
3.1.4 Igiene
personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il
bagno o la doccia)
Autonoma
3.1.5 Andare
al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene
personale/controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)
Autonoma
3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa,
mantenere i contatti sociali
La signora RI 1 afferma di non uscire di casa se
non accompagnata da un familiare. Solo in caso di necessità, afferma, potrebbe
guidare l'automobile.
Afferma che il suo stato di salute è molto
mutevole, e per questo motivo si sente molto insicura. Teme di cadere, di farsi
male nuovamente. Le vertigini appaiono improvvisamente causandole un importante
malessere. Non guida più l'automobile, per gli stessi motivi.
Per quanto riguarda il mantenimento dei contatti
sociali spiega di non poter prendere impegni o appuntamenti poiché, spesso, il
suo malessere è tale da non permetterle di incontrare persone. Non riesce ad
intrattenere relazioni quando sta male. Il signor __________ afferma di doverla
stimolare ad intrattenere contatti fuori casa.
3.1.7 A
causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es. ridotta acuità visiva) o di
una grave infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di
terzi per mantenere i contatti sociali.
No.
3.2 La
persona assicurata necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare
e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento
per compiere attività della vita quotidiana a intrattenere contatti fuori casa,
presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente)
L'assicurata sostiene di essere stata una persona
molto attiva, piena di iniziative, socievole e capace nell'amministrazione degli
immobili di sua proprietà e nel trattare con i clienti. Il signor __________
sottolinea come, dopo il trauma carnico-cervicale subito nel 1997, il carattere
dell'assicurata è cambiato e le sue capacità sociali e organizzative sono
continuamente diminuite.
Per questo motivo è stata inoltrata la richiesta
di AGI. Il signor __________ ritiene che la signora RI 1 necessita di aiuto
nell'organizzazione della sua realtà quotidiana e necessita di continua
stimolazione. Ricorda che la signora RI 1 non accetta di stare da sola e i
familiari si organizzano in tal senso.
3.3 La
persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di
trattamenti?
No. Assume autonomamente: Celebrex, Lexotanil,
Saroten retard.
3.4 La
persona assicurata necessita di una sorveglianza personale?
Non nel nesso inteso dal marginale 8035 CIGI.
La signora RI 1, per ansia e insicurezza, non
accetta di stare da sola. I familiari si alternano nel rimanere con lei.
3.5 La persona assicurata dispone di
mezzi ausiliari?
No.
3.6 L'uso
di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?
No.
4. Proposta di decisione
In questa particolare situazione, ho riportato le
dichiarazioni dell'assicurata e del suo convivente, signor __________.
È di competenza del SMR stabilire se le diagnosi
riguardanti l'assicurata sono tali da giustificare la necessità di
accompagnamento per far fronte alle necessità della vita come descritto nei
marginali CIGI 8040 al 8055.
Allego la perizia redatta nel marzo 2002 dal
Prof. Dr.med. __________, specialista in neurologia, Psichiatra e psicoterapia,
documento che mi ha consegnato il signor __________.
Il colloquio con la signora RI 1 si è svolto in
modo cordiale, in lingua tedesca. La signora si è espressa con chiarezza, in
modo adeguato e ha spiegato personalmente le sue difficoltà. Il signor __________
completava le sue dichiarazioni, offrendomi il suo punto di vista." (Doc.
AI 194-3+4+5)
Questo accertamento a
domicilio effettuato dall'assistente sociale (sul valore probante di tali
inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA
32.2005.197) permette al TCA già sin d'ora di escludere che l'assicurata abbia
diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato o di grado medio: RI
1 non è infatti impedita di compiere almeno due atti ordinari della vita (cfr.
consid. 2.1).
Resta da stabilire se RI 1
deve o no essere ritenuta grande invalida di grado lieve.
In tale contesto va
sottolineato che non entrano in considerazione le ipotesi delle lettere da a) a
d) dell'art. 37 cpv. 3 OAI (cfr. consid. 2.1).
In particolare, come
giustamente rilevato dall'assistente sociale, non è necessaria una
sorveglianza personale permanente ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 lett. b OAI
(cfr. la Circolare dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), in vigore dal 1° gennaio 2004, n. 8035:
" La
sorveglianza personale permanente significa che la persona assicurata deve aver
vicina tutto il giorno, con interruzioni brevi, una terza persona perchè non
può essere lasciata sola (RCC 1989 p. 190 cons. 3b, 1986 p. 510, 1980 p. 66
cons. 4b [p. es. per assenze mentali]; cfr. N. 8020).
In linea di principio si deve presumere la necessità della
sorveglianza personale quando la persona assicurata con ogni probabilità,
nuocerebbe a sè stessa o a terzi se non fosse sorvegliata"
e STCA 32.2005.197 del 6
settembre 2006:
" Il
requisito della sorveglianza personale permanente non si riferisce agli atti
ordinari della vita ma a prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese
necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurato; in tale contesto il
termine “permanente” non ha il significato di 24 ore su 24, ma deve essere inteso
in antitesi a transitorio (DTF 107 V 139, 106 V 158; RCC 1990 p. 51);").
L'assegno per grande
invalido di grado lieve potrebbe pertanto essere riconosciuto all'assicurata
soltanto qualora ella fosse costretta a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzare della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 37 cpv. 2 lett. e
OAI.
2.3. Come visto (cfr. consid. 2.1)
l'art. 38 cpv. 1 OAI prevede al riguardo tre ipotesi:
-
non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (lett.
a);
-
non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti
fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona (lett. b);
-
rischia seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (lett. c).
La già
citata Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità, riguardo a queste nozioni, ai numeri 8048-8053 stabilisce
quanto segue:
"
3.5.2 Casi d'applicazione
Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI
È considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana necessario in relazione con le
situazioni menzionate nel capoverso 1.
La necessità di un accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi della legge è data se la
persona assicurata:
- non può vivere autonomamente senza
l'accompagna
mento di una terza persona oppure
- non può compiere le attività della vita quotidiana e in trattenere
contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona oppure
- rischia seriamente l'isolamento permanente
dal mondo
esterno.
Questo elenco è esaustivo.
3.5.2.1 Accompagnamento
finalizzato a rendere possibile una vita autonoma
L'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana è necessario affinché le attività quotidiane possano essere
svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è dato se la situazione della
persona in questione è caratterizzata da almeno uno dei seguenti bisogni:
- aiuto nella strutturazione della giornata;
- sostegno nell'affrontare situazioni della realtà quotidiana (p.
es. problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all'alimentazione e all'igiene, semplici attività amministrative
ecc.);
- istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché sorveglianza/controllo.
3.5.2.2
Accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana fuori casa
L'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana è necessario affinché la persona assicurata sia in grado di
uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e
intrattenere contatti (fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatti
con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere ecc.).
Deve trattarsi di un accompagnamento effettivo.
3.5.2.3
Accompagnamento destinato a evitare un isolamento permanente
L'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che la persona
assicurata sia permanentemente isolata dal mondo esterno e che ciò implichi un
considerevole peggioramento del suo stato di salute. II rischio puramente
ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e
il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi
manifestati nella persona assicurata. Il necessario accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza
e nell'incitamento a stringere contatti (p. es. portare la persona assicurata
a manifestazioni).
3.5.3
Accompagnamento regolare nell'organizzazione della realtà quotidiana
Articolo 38 capoverso 3 primo periodo OAI
È considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare ...
L'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana è considerato regolare se, sull'arco di tre mesi, è necessario
in media per almeno due ore alla settimana."
Al
riguardo vedi pure "Commentaire des modifications du RAI" du 21 mars
2003 in Pratique VSI 2003 pag. 334 nel quale vengono menzionati l'uscire dalla
propria abitazione per fare acquisti, per andare dal medico, per prendere
contatto con gli uffici amministrativi.
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA C 124/06 del 25 gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 133 V 450 consid. 2.2.4; DTF 132 V125 consid. 4.4;
DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF
131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;
STFA I 102/00 del 22 agosto 2000, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e
riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,
pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF
117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112
V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants
d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de
la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza I 211/05 del 23 luglio 2007 pubblicata in DTF 133 V 450 il Tribunale
federale ha stabilito che "l'accompagnamento nell'organizzazione della
vita quotidiana" non comprende nè "l'aiuto (diretto o indiretto) di
terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", nè "le cure"
e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di assistenza
complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di applicazione
d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da parte
dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per l'invalidità [CIGI]
nel loro tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) è, di principio, materialmente
giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza.
La cifra
marg. 8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv.
1 Cost.), nè il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), nè il divieto
dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis .
Nell'ambito
dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma
dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto o
indiretto di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche
personalmente eseguire le attività necessarie se la persona assicurata per
motivi di salute non è più in grado di farlo nonostante istruzione o
sorveglianza / controllo.
Riguardo
alla modalità nella quale effettuare gli accertamenti, atti a stabilire se si è
in presenza di una situazione che necessita l'accompagnamento nella vita
quotidiana, la nostra Massima Istanza si è così espressa:
"
11.
11.1
11.1.1Bei der Erarbeitung der Grundlagen für die
Bemessung der Hilflosigkeit ist eine enge, sich ergänzende Zusammenarbeit
zwischen Arzt und Verwaltung erforderlich. Ersterer hat anzugeben, inwiefern
die versicherte Person in ihren körperlichen bzw. geistigen Funktionen durch
das Leiden eingeschränkt ist. Der Versicherungsträger kann an Ort und Stelle
weitere Abklärungen
vornehmen. Bei Unklarheiten über physische oder
psychische bzw. geistige Störungen oder deren Auswirkungen auf alltägliche
Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur
zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden
Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im
Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel,
begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen
Lebensverrichtungen sowie
der tatbestandsmässigen Erfordernisse der
dauernden persönlichen Überwachung und der Pflege sein. Schliesslich hat er in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das
Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im
eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung
tätigenden Person nur ein, wenn
klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht (BGE 130 V 61 ff.; erwähntes Urteil I 296/05, E. 2.2.3).
Im Falle einer Beeinträchtigung der geistigen
Gesundheit stellt der
Abklärungsbericht im Haushalt ein geeignetes
Beweismittel für die Bemessung der Invalidität der betroffenen Personen dar.
Stimmen jedoch die Ergebnisse der Haushaltabklärung nicht mit den ärztlichen
Feststellungen der Behinderungen im gewohnten Tätigkeitsbereich überein, so
haben Letztere in der Regel mehr Gewicht als die im Haushalt durchgeführte
Abklärung (vgl. SVR 2005 IV Nr. 21 S. 81 E. 5.1.1, I 249/04; AHI 2004 S.
137, I 311/03).
Diese Rechtsprechung gilt entsprechend auch für
die Abklärung der
Hilflosigkeit unter dem Gesichtspunkt der
lebenspraktischen Begleitung.
11.1.2 Gemäss Rz. 8144 KSIH (vgl. auch AHI 2003
S. 329) hat zusätzlich der regionale ärztliche Dienst (RAD) die Angaben des
Berichts über die Abklärung an Ort und Stelle zu visieren. Falls sich bereits
ein spezialisierter Dienst (z.B. sozialpsychiatrischer Dienst oder
Beratungsstelle) mit der versicherten Person befasst hat, hat die IV-Stelle
einen Bericht dieses Dienstes einzuholen.
11.1.3 Hinsichtlich des Beweiswerts eines
Arztberichts ist entscheidend, ob er für die streitigen Belange umfassend ist,
auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden
berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in
der Beurteilung der medizinischen Zusammenhänge und der medizinischen Situation
einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begründet und
nachvollziehbar sind (BGE 125 V 351 E. 3a S. 352; SVR 2006 IV Nr. 27 S. 92 E. 3.2.4, I 3/05, je mit
Hinweisen).
11.2
11.2.1 Die IV-Stelle stützte sich bei der Prüfung
des Anspruchs auf den Bericht über die Abklärung an Ort und Stelle vom 24. März
2004, dessen Ergebnis umstritten ist.
11.2.2 In medizinischer Hinsicht liegen als
aktuellste Unterlagen die
EEG-Berichte des Spitals X.________ vom 27.
Januar 2004 und 21. Oktober 2003 sowie der Bericht des Dr. med.
A.________, Kinder- und Jugendmedizin FMH, vom 29. September 2002 bei den
Akten. Dr. med. A.________ diagnostizierte eine komplex-partielle Epilepsie
sowie eine geistige Behinderung mit autistischen
Zügen. Im Bericht vom 21. Oktober 2003 wurde
unter dem Titel "Klinische Angaben" ausgeführt, der Versicherte leide
an komplex-partieller Epilepsie, behandelt zwischen 1989 und 1992 sowie ab
1999, anfallsfrei seit Juni 1999.
Es bestehe eine geistige Behinderung mit
Beschäftigung in beschützender Werkstätte. Der Versicherte sei anfallsfrei auch
unter zwischenzeitlicher vorsichtiger Reduktion der Medikation. Am 27. Januar
2004 wurde unter der Rubrik "Klinische Angaben" zusätzlich dargelegt,
nach zwischenzeitlicher Einstellung der Medikation seien am 10. Oktober
2003 und im Dezember 2003 Anfallsrezidive aufgetreten. Die Medikation sei in
angepasster Dosierung
wieder aufgenommen worden.
Diese drei ärztlichen Berichte enthalten
keinerlei Angaben zur Frage,
inwiefern der Versicherte durch das Leiden im
Hinblick auf die Frage der lebenspraktischen Begleitung in seinen psychischen
oder geistigen Funktionen eingeschränkt ist (n.d.r.
sottolineatura del redattore). Beispielsweise fehlen aktuelle ärztliche Angaben
zu der vom Versicherten geltend gemachten Antriebsarmut (E. 4.4 hievor).
Bezüglich des erforderlichen RAD-Visums (vgl. Rz.
8144 KSIH) ist Folgendes festzuhalten: Die Akten enthalten ein
Feststellungsblatt vom 13. April 2004, worin unter Verweis auf den
Abklärungsbericht vor Ort vom 24. März 2004 die Abweisung der lebenspraktischen
Beratung beantragt wird. Weiter befindet sich bei den Akten ein Blatt mit der
Überschrift "Stellungnahme zum Feststellungsblatt/IV-Word durch RAD",
worin unter Verweis auf das Feststellungsblatt vom 13. April 2004 unter der
Rubrik "Beschluss/IV-Word i.O." die Abkürzung "i.O."
vermerkt ist. Auf diesem Blatt steht zuunterst computerschriftlich der Passus
"Datum/Name oder Kurzzeichen: 20.4.04/Z.".
Eine Unterschrift oder ein handschriftliches
Visum figuriert auf diesem Blatt jedoch nicht, was nicht rechtskonform ist.
Arztberichte sind handschriftlich zu unterzeichnen oder zu visieren, damit
darauf abgestellt werden kann.
Im medizinischen Punkt ist das Vorgehen der
IV-Stelle mithin nicht
rechtsgenüglich.
11.2.3 Weiter ist zu beachten, dass der
Versicherte in der Anmeldung für eine Hilflosenentschädigung vom 11. Februar
2004 die Frage bejahte, ob sich ein spezialisierter Dienst mit ihm befasst
habe, und diesbezüglich die Institution L. angab. Ein Bericht dieser
Institution liegt jedoch entgegen Rz. 8144 KSIH nicht bei den Akten.
11.3 Nach dem Gesagten genügen die von der IV-Stelle
durchgeführten Abklärungen nicht, um die Hilflosigkeit und die Notwendigkeit
einer lebenspraktischen Begleitung rechtsgenüglich zu beurteilen. Auf den
Bericht über die Abklärung an Ort und Stelle vom 24. März 2004 kann für sich
allein nicht abgestellt werden, zumal er in den vom Versicherten angeführten
Punkten (vgl. E. 4.4 hievor am Ende) ungenau ist. Die Sache ist demnach an die IV-Stelle
zurückzuweisen, damit sie zusätzliche Berichte des behandelnden
Arztes sowie der Institution L. einhole und erforderlichenfalls
eine weitere medizinische Abklärung, insbesondere psychiatrischer Richtung,
vornehme. Sie wird weiter zu entscheiden haben, ob eine neue Abklärung an Ort
und Stelle durchgeführt werden soll oder aber der Bericht vom 24. März 2004
unter Beizug eines Arztes daraufhin zu überprüfen ist, inwieweit er den
medizinisch festgestellten Beeinträchtigungen hinreichend Rechnung trägt (vgl.
auch
erwähnte Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 296/05, E. 5.2, und I 728/03 vom 3. Februar 2004, E. 2.2). Zudem ist der
Bericht an Ort und Stelle vom RAD nachvollziehbar und folglich handschriftlich
visieren zu lassen.
Danach wird die IV-Stelle über das
Leistungsbegehren neu befinden. Gestützt auf die
ergänzende medizinische Abklärung wird sie zum Beginn eines allfälligen
Leistungsanspruchs im Lichte von Art. 42 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit Art.
29 Abs. 1 IVG Stellung zu nehmen haben (vgl. hiezu auch Rz. 8096 ff. KSIH).
Der Vollständigkeit halber sei darauf
hingewiesen, dass die Vertretungs- und Verwaltungstätigkeiten, welche die
Eltern in ihrer Vormundfunktion nach Art. 398-419 ZGB zu erledigen haben, nicht
zu berücksichtigen sind (Art. 38 Abs. 3 Satz 2 IVV; vgl. auch Rz. 8054 KSIH).
12.
Die Vorinstanz hat im Ergebnis zu Recht erkannt,
dass ein allfälliger
Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten
Grades wegen Angewiesenheit auf dauernde lebenspraktische Begleitung in
übergangsrechtlicher Hinsicht frühestens ab 1. Januar 2004 entstehen kann und
kein vor dieses Datum zurück reichender Nachzahlungsanspruch besteht. Dies ist denn auch unbestritten und
entspricht dem Grundsatz der Nichtrückwirkung
gesetzlicher Bestimmungen; Streitfragen sollen nicht nach einem Recht beurteilt
werden, das zur Zeit ihrer Entstehung noch nicht in Geltung stand (BGE 132 V 93 E. 2.3 S. 97; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts
Fatti
I 807/04 vom 10. Juli 2006, E. 1.2)." (cfr. DTF 133 V 462-472)
In
un'altra sentenza I 735/05 del 23 luglio 2007 pubblicata in DTF 133 V 472 seg.
il Tribunale federale ha stabilito che la cifra marg. 8053 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI; nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) non viola nè il principio
della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), nè il divieto di
discriminazione (art. 8 cpv. 2 cost.), nè il divieto dell'arbitrio (art. 9
Cost.) e neppure la LDis.
Inoltre
la legge non fa dipendere il diritto ad un assegno per grandi invalidi dalla
gratuità o meno dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana, bensì soltanto dall'intensità del danno alla salute.
2.4. Nella
presente fattispecie il dottor __________ del SMR ha escluso che i requisiti dell'art.
38 OAI in relazione con l'art. 37 cpv. 1 lett. e OAI siano soddisfatti ed ha
rilevato:
" La
presenza continua non è motivata da elementi oggettivi, i disturbi dell'A
presentano dei vertigini che rendono insicura l'A. Si tratta di ansia e paure.
Infatti l'A dichiara che dei giorni sta relativamente bene e può svolgere certe
attività. In situazione di necessità si permette di condurre un auto-veicolo.
Ne risulta che tale disfunzione non presenta la caratteristica di
una sorveglianza permanente.
Per tale motivo ritengo che un IGI non risulta giustificato.
L'accompagnamento costante per l'organizzazione della realtà
quotidiana non è presente, l'A si occupa normalmente dei suoi cani senza
problemi come evidenziato dall'assistente.
Anche il MC non descrive una situazione che necessita una
sorveglianza continua motivata.
Ritengo che possiamo rifiutare tale prestazione." (Doc. AI
195-1)
Alla stessa conclusione è
giunto il dottor __________ nel corso della procedura di opposizione:
" (...)
Dall'inchiesta AGI casalinga non emerge una limitazione
dell'autonomia tale da giustificare un provvedimento AGI.
Ora vengono riferiti due episodi di caduta con contusione cranica,
di per sè non è la contusione cranica che interessa se a questa non vengono
collegati dei sintomi o delle sequele cliniche, è da considerare il fatto che
l'assicurata sia soggetta al rischio di cadute.
Questo aspetto rientrava già nella precedente valutazione, è una
delle conseguenze dei capogiri e si verifica in modo occasionale e non è un
motivo di incapacità o di limitazione dell'autonomia.
In sostanza non vi sono nuovi elementi che possano mutare la
precedente decisione." (Doc. AI 205-1)
Dalla sua perizia del il
27 aprile 2007 il dottor __________, Capo del Servizio di neurologia dell'__________
ha posto la diagnosi di:
"1. Trauma cranio-cerebrale e cervicale (22.08.1997) con
a) Commotio cerebri
b) Sindrome post-concussiva
i. Cefalea
post-traumatica cronica, associata componente di uso eccessivo di analgesici
Considerandi
ii. Vertigini
iii. Disturbi cognitivi di entità
media-moderata
iv. Disturbo ansioso-fobico
v. Insonnia
vi. Insicurezza alla marcia, in
parte su diagnosi 2.
c) Sindrome
cervicale lieve-moderata in presenza di alterazioni degenerative
d) Frattura del processo spinoso di Thl.
2.
Disturbo della personalità istrionico
a) Probabilmente fissato in seguito al
trauma del 22.08.1997
b) Sovrapposto disturbo ansioso-fobico
3.
Stato dopo frattura tri-malleolare della
caviglia destra 9.4.1982
a. Trattata chirurgicamente
b. Conseguente artrosi post-traumatica
4.
Lesione cuffia rotatori spalla dx traumatica su
caduta 10.10.1992
5.
Instabilità alla marcia di origine mista: ortopedica su
sensazione di instabilità caviglia destra e dolori della sacro-iliaca destra,
vertigini cervicogene e/o nell'ambito della sindrome post-concussiva cronica e
componente ansiosa. (...)" (Doc. C2)
Dal
referto peritale emergono in particolare i seguenti elementi:
" (...)
Þ Certificato 25.04.2006
Dr. __________documento portato dalla paziente al momento dell'esame): 20.10.2005
caduta dalle scale di casa con contusione parieto-occipitale destra con piccola
ferita lacero-contusa, nuova traumatizzazione della colonna cervicale e della
spalla destra e contusione dorso-lombare destra con ematoma lombare. In data
del 18.11.2005 lamentava un aumento della sintomatologia vertiginosa, delle cefalee
e delle cervicalgie.
Þ Certificato 23.10.2006
Dr. __________ (documento portato dalla paziente al momento dell'esame): Stato
dopo infortunio con contusione cranica (02.10.2006).
(...)
Vertigini e cadute ripetute La signora RI 1, oltre
ad una instabilità costante alla marcia, riferisce degli attacchi di vertigini,
della durata di diversi minuti (fino ad una ora), descritti come molto intense e
rotatorie, che non sono scatenate dai cambiamenti di posizione, ma possono
comparire anche in posizione sdraiata ed immobile, e avrebbero, quando
sopraggiunge in posizione eretta, condotto anche a diverse cadute. Durante
queste cadute, quasi sempre in avanti (non sensazione di essere spinta da un
lato) la paziente a diverse riprese ha picchiato il volto o il capo, e si è
anche procurata una contusione al ginocchio destro. Queste cadute non si sono
mai accompagnate da perdita di conoscenza. Durante gli attacchi vertiginosi non
vi è perdita o alterazione del contatto, nè sono visibili movimenti anomali
come tremore, clonie o movimenti automatici. Gli attacchi vertiginosi sono
comparsi nelle prime settimane dopo il trauma (quando la paziente portava
ancora il collare), erano inizialmente quotidiani, potendo sopraggiungere anche
diverse volte al giorno, per poi diventare meno frequenti (4-5x/settimana
attualmente), benché la frequenza delle cadute legate a questi episodi sia
aumentata negli ultimi mesi.
La signora RI 1 riferisce che mentre prima dell'incidente vi erano
alcune cadute, legate all'instabilità del piede destro, esse erano prima
dell'incidente rare e in parte "prevedibili" mentre ora
sopraggiungerebbero "senza preavviso" facendole temere di cadere
nuovamente nelle scale (come è accaduto 18 mesi fa, quando avrebbe fatto un
"tuffo" di 15 gradini) o in un altro luogo pericoloso.
(...)
Ansia e cambiamento di carattere: La signora RI 1
riferisce che mentre prima dell'incidente non soffriva particolarmente di ansia
(all'infuori di una claustrofobia, manifestatasi per la prima volta dopo la
nascita del primo figlio e che la paziente attribuisce in primo luogo al fatto
di essere stata rinchiusa in una "scatola" da compagni di giochi
quando era bambina; e di una paura di volare, per cui avrebbe preso l'aereo una
sola volta in vita sua) attualmente non è in grado di restare sola neanche per
qualche minuto costringendo i familiari a starle accanto a turno. Quando sola
sentirebbe subito una "grande paura" di quello che "potrebbe
succedere" in particolare se le "venisse un nuovo attacco di
vertigine". Anche il compagno della paziente riferisce questa incapacità a
restare sola, dicendo che la signora F. "lo controlla in
continuazione", lo chiamerebbe "anche di notte quando finalmente
riesce a fare le proprie cose, per esempio scrivere al computer", mentre
"l'ufficio non dista neanche di 10 metri dalla camera dove dorme la
signora RI 1".
(...)
In sintesi, la signora RI 1 lamenta una sindrome
dolorosa cervicale con riduzione della mobilità cervicale, soprattutto
limitata da dolori, senza irradiazione brachialgica; cefalee croniche,
quotidiane, con frequenti esacerbazioni in parte legate ai movimenti, per
le quali assume quotidianamente degli antinfiammatori a dose piena da più di 9
anni; delle "crisi vertiginose" con conseguenti ripetute
cadute; una riduzione del rendimento lavorativo legato a difficoltà di
concentrazione, disturbi del sonno con risvegli infrasonno e difficoltà a
trovare lo slancio alla mattina, ma senza franca sonnolenza diurna, nonché una ansia
importante, secondaria, soggettivamente, soprattutto alle vertigini e al
timore di ulteriori cadute. Quando interrogata sul disturbo al primo piano,
la paziente dice essere soprattutto disturbata dai limiti posti alla sua
indipendenza da questa ansia e dal rischio di cadute.
(...)
IV.5 Esame neuropsicologico del 23.03.2007 (Clinica __________,
Lic. psic. __________)
Sintomatologia cognitiva di entità media-moderata caratterizzata
da deficit mnestici a lungo termine, disturbi esecutivo-attentivi e difficoltà
di accesso lessicale. Quanto emerso può essere in parte ascritto al trauma
distorsivo cervicale subito dalla paziente il 22.08.2007: disturbi di memoria,
difficoltà attentive e rallentamento sono infatti frequentemente descritti
quali conseguenza di tale tipo di traumi.
Il riscontro di deficit di accesso lessicale e di fluenza verbale
e la gravità dei disturbi mnestici a lungo termine - in particolare osservati
in modalità verbale - vanno tuttavia oltre a quanto ci si sarebbe potuti
attendere.
Per quanto concerne le possibili ricadute funzionali, riteniamo
che i disturbi attentivi, mnestici ed il rallentamento presentato dalla
paziente potrebbero moderatamente limitare il suo rendimento nello svolgimento
dell'attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare.
(...)
Per quel che riguarda la situazione venutasi a creare dopo
l'incidente la paziente afferma di essere molto cambiata di carattere e di
avere grosse difficoltà a concentrarsi e a tenere le cose a mente. In
precedenza si descrive come una donna attiva che gestiva tutto. Attualmente si
lagna dal fatto di non sentirsi più autosufficiente e soprattutto di dipendere
per la maggior parte delle cose dal suo secondo marito.
(...)
● Diagnosi: disturbo istrionico di personalità
(ICD10-F60.4) associato ad elementi ansioso-fobici indicanti una dipendenza e
un attaccamento preoccupato al suo entourage.
(...)
b) "Traumatischer schwindel (Zervikaler
Schwindel, zusätzlich phobischer Schwindel)"
Possiamo confermare questa diagnosi, in quanto la signora RI 1 in
effetti presenta degli attacchi vertiginosi rotatori, che, data la loro
comparsa dopo il trauma, e in assenza di anomalie all'esame neurologico e
otoneurologico evocatorie di una patologia vestibolare o neurologica centrale,
possono essere attribuiti ad una origine "cervicogena" o
eventualmente essere interpretata come parte della sindrome post-concussiva
cronica in parte esacerbati da uno stato ansioso-fobico.
- "Neurosthenisch-Hirnorganisches Psychosyndrom".
Questa terminologia, oltre alla diagnosi di sindrome post-contusiva, sembra
sottointendere anche una componente psichiatrica "nevrastenica":
Poste queste premesse, la sintomatolgia psichiatrica, pur preesistente (vedi
diagnosi Dr. __________) è peggiorata negli ultimi anni, fissandosi in uno
stato nevrotico del carattere a colorito isterico. Questo peggioramento è,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, in relazione con
l'incidente del 22.08.1997. (Doc. C/2)
Invitato a prendere
posizione su questa perizia l'UAI ha trasmesso il seguente parere dal dottor D.
__________ del SMR:
" (...)
Dalla recente perizia pluridisciplinare non risulta una patologia
che giustifichi l'erogazione d'un AGI. La patologia psichiatrica
dell'assicurata non è particolarmente pesante, da parte del perito psichiatrico
viene valutato un impedimento del 30%. Si tratta d'un disturbo prevalentemente
istrionico (il Disturbo Istrionico di Personalità è caratterizzato da
un'emotività eccessiva e dalla continua ricerca di attenzione. Gli individui
con disturbo istrionico, infatti, si sentono a disagio quando non sono al centro
dell'attenzione. Percependo l'approvazione degli altri come unica ancora di
salvezza, avvertono una pressione costante ad utilizzare l'aspetto fisico per
ricercare questa attenzione) con componente ansiosa.
L'instabilità alla marcia, problematica probabilmente pure da
imputare alla problematica psichica, non è presente in continuazione ma solo
episodicamente. Questo disturbo sicuramente non rende necessaria la presenza
continua d'una terza persona la quale non potrebbe in ogni caso evitare una
eventuale caduta. La reperibilità di terzi potrebbe essere garantita senza
problemi tramite p.es. il Teleallarm qualora l'assicurata temesse di non
potersi alzare da sola dopo una caduta." (Doc. XII/bis)
Al fine di chiarire la
situazione dal profilo medico il TCA ha interpellato il perito dottor __________,
ponendogli alcuni quesiti:
"
Sulla base di quanto ha potuto constatare nella
sua perizia:
1) ritiene
che l'assicurata, viste le sue condizioni di salute, debba essere aiutata da
qualcuno per poter svolgere in modo autonomo le attività quotidiane (cioè aiuto
nella strutturazione della giornata o sostegno nell'affrontare talune
situazioni della vita quotidiana - per esempio problemi di vicinato, questioni
legate alla salute, all'alimentazione e all'igiene, semplici attività
amministrative - o istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché
sorveglianza / controllo) oppure può svolgerle da sola?
2) ritiene
che l'assicurata debba essere accompagnata da qualcuno per potere uscire di
casa al fine di compiere talune attività della vita quotidiana e intrattenere
contatti (ad esempio: fare gli acquisti, attività del tempo libero, contatto
con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal parrucchiere, ecc.)
oppure può farlo da sola?
3) ritiene
che l'assicurata debba essere accompagnata da qualcuno nell'organizzazione
della vita quotidiana per evitare che essa si isoli permanentemente dal mondo
esterno (e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di
salute) oppure no?
4) (solo
in caso di risposta positiva o una o più delle prime tre domande).
L'accompagnamento di
un'altra persona nell'organizzazione della vita quotidiana è necessario in
media per almeno due ore la settimana sull'arco di tre mesi? (...)" (Doc.
XIV)
Questo specialista ha così
risposto il 9 marzo 2008:
" (...)
1) Per quanto
concerne lo svolgimento delle attività quotidiane non ritengo che l'assicurata
debba essere aiutata da terzi per svolgere queste in maniera autonoma; in
particolare è da ritenersi totalmente indipendente per quanto concerne i
problemi di vicinato, l'alimentazione, l'igiene, le piccole questioni legate
alla salute o istruzioni per sbrigare i lavori domestici nonché
sorveglianza/controllo.
In
riferimento all'esecuzione di semplici attività amministrative queste sono eseguibili
come citato nella perizia (v. 1.17b) in misura ridotta del 60%.
2) Non ritengo
che la Sig.ra RI 1 debba essere accompagnata quando esce di casa; le semplici
attività quotidiane possono essere svolte autonomamente in particolare gli
acquisti, le attività del tempo libero, i contatti con uffici amministrativi o
personale medico, recarsi dal parrucchiere ...
3) Non ritengo
che l'assicurata debba essere accompagnata nell'organizzazione della vita
quotidiana.
4) Cade.
La presa di posizione si riferisce in
modo particolare all'affezione neurologica.
Ho comunque preso contatto telefonico
anche con il Dr. __________, FMH psichiatria, che ha allestito la perizia
citata, concernente l'aspetto psichiatrico. Le sue conclusioni non si
discostano essenzialmente dalle mie neurologiche." (Doc. XV)
Nella sua perizia del 27
aprile 2007 il dotto __________, aveva così risposto al quesito 1.17:
" (...)
1.17
Valuti
il perito il grado medico-teorico di invalidità, presentati da RI 1, in
funzione di quanto stabilito all'art. 3 litt. B delle
condizioni generali della convenuta, denominate "Zusatzbedingungen (ZB)
Nr. 2.2 für die Versicherung der Invalidität zu den Allgemeinen
Versicherungsbedingungen für die ZürichLuk Lebens-, Unfall- und
Krankenversicherung".
Riteniamo che l'invalidità medico-teorica a seguito dell'incidente
del 1997, dal punto di vista neurologico-psichiatrico, sia
complessivamente stimabile ad un massimo di 40%, senza tener conto
delle preesistenti (precedenti al 22.08.1997) assegnazioni di invalidità.
Queste si basano sulla sindrome cervicale con diagnosi di frattura
e pseudoartrosi del processo Th1, valutazione neurologica, neurologica e
psichiatrica.
a) Spieghi
il perito, all'occorrenza, perchè le sue conclusioni si discostano da quelle
del Dr. __________ (Cfr. doc. H1)
Innanzitutto nel documento H1, il Dr. __________ prende posizione
su una incapacità di guadagno (tenendo conto dell'attività lavorativa) mentre
la nostra è una valutazione di una incapacità lavorativa medico-teorica.
In secondo luogo la nostra valutazione tiene conto oltre che dei
disturbi neurologici anche degli aspetti neuropsicologici e psichiatrici.
b) Dica
il perito se nel determinare il grado di invalidità ha tenuto conto sia della
sua incapacità nello svolgere le usuali mansioni di casalinga sia
dell'incapacità connessa con l'attività professionale, svolta prima
dell'infortunio del 22.08.1997, d'amministratrice del proprio patrimonio
immobiliare e di quello da terzi affidatole.
Sì, il complessivo 40% di invalidità tiene conto sia delle
mansioni quale casalinga che di quelle esercitate nell'attività professionale.
(...)" (Doc. C/2, pag. 28-29)
Il dottor __________ è
stato interpellato e invitato dal TCA a rispondere a delle domande direttamente
attinenti all'oggetto litigioso (per un diverso caso cfr. DTF 133 V 369-370).
Egli ha risposto dopo
avere interpellato lo psichiatra dottor __________. Inoltre in occasione
dell'allestimento della perizia del 27 aprile 2007 il dottor __________ aveva
pure sentito il signor __________ (cfr. Doc. C/2 pag. 1:
"sull'eteroanamnesi dell'ex marito della peritanda, signor __________,
testimone dell'incidente nonché attuale compagno, del 28.02.2007"), cioè
la persona che aveva descritto le difficoltà della ricorrente all'assistente sociale,
in occasione dell'inchiesta del 16 giugno 2005 (cfr. consid. 2.2).
Ora, le conclusioni del
dottor __________, che questo Tribunale non ha motivi di mettere in dubbio
(cfr. DTF 133 V 469) sono chiare i disturbi di cui soffre l'assicurata non sono
di intensità tale da giustificare un accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana (cfr. art. 38 cpv. 1 e cpv. 3 OAI).
Tale conclusione coincide
peraltro con quella dei medici del SMR (cfr. STFA I 938/04 del 24 agosto 2006).
Di conseguenza, ritenuto
che, per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_125/2007 del 9 aprile 2008; STF
9C-13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; DTF 131 V
242.
consid. 2.1 pag. 243; DTF 129 V 167 consid. 1 pag. 169) il giudice delle
assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola
sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della
decisione su opposizione in lite (nel caso concreto l'8 gennaio 2007),
giustamente l'UAI ha respinto la richiesta di un assegno per grandi invalidi.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- vanno poste a
carico dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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