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Decisione

32.2007.63

Assicurata,attiva professionalmente al 35% e casalinga al 65%,ha a giusta ragione diritto ad 1/4 di rendita dal 1/05 al 3/06, come deciso dall'UAI. Successivamente,essendo intervenuto un miglioramento

9 gennaio 2008Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.8. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.9. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata attiva professionalmente

nella misura del 35% e casalinga per il restante 65% applicando il metodo misto

(doc. 133).

Questa

suddivisione deve essere confermata dal TCA.

Emerge

infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di

salute, ha sempre lavorato a tempo parziale, da ultimo presso la __________ per

15 ore alla settimana, mentre il tempo normale di lavoro nella ditta era di

42.5 ore alla settimana (cfr. doc. 79-1).

Tale ripartizione

non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso della procedura

amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha quindi motivo

per distanziarsene.

2.10. Questo

Tribunale constata innanzitutto che nella decisione del 22 gennaio 2007 l’UAI,

fondandosi sul parere dei medici del SAM (cfr. doc. 123-14), condiviso dal dr. __________

del SMR (doc. 139), ha riconosciuto all’insorgente il diritto ad un quarto di rendita

di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31

marzo 2006, ritenendo l’assicurata inabile al lavoro all’80% dal mese di

gennaio 2004 (ossia dall’inizio delle cure presso il dr. __________) fino al

momento della perizia del SAM (nel gennaio 2005).

Difatti, nel rapporto medico del 20 gennaio 2005

il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato di

avere in cura l’assicurata a partire dal mese di gennaio 2004 per un disturbo

ansioso-depressivo associato a disturbi di somatizzazione, ritenendola, da

un punto di vista medico, inabile al lavoro all’80% (doc. 112-1). Il dr. __________

ha ribadito la sua valutazione, relativa ad un’incapacità lavorativa dell’80% a

partire dal 27 gennaio 2004, nel rapporto medico del 1° febbraio 2005

all’attenzione dell’Ufficio AI (doc. 114/1-3).

Infine, i medici del SAM, nel rapporto peritale

del 27 febbraio 2006, hanno espressamente indicato che “si potrebbe

ipotizzare una capacità lavorativa del 20% dal gennaio 2004 (inizio delle cure

del dr. __________) sino all'entrata al SAM (facciamo riferimento al rapporto

del 20.01.2005)” (doc. 123-14).

Sulla base di tale apprezzamento medico, l’UAI ha

proceduto correttamente alla valutazione delle ripercussioni del danno alla

salute sull’attività professionale dell’assicurata: partendo da un

reddito da valida di fr. 16'210 (pari a quanto guadagnato nella precedente

attività di ausiliaria di pulizie al 35%) e da un reddito da invalida di 3'400

(reddito conseguibile svolgendo nella misura del 20%, ritenuta medicalmente

esigibile, attività generiche, non richiedenti qualifiche professionali

specifiche, adeguate allo stato di salute, con riferimento, conformemente alla

giurisprudenza federale, ai dati statistici nazionali della Tabella TA1 e

applicata una riduzione percentuale del 15%) è giunto ad un grado di

invalidità, per quel che concerne l’attività professionale, del 79% (cfr. doc.

133-2). Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi da tali importi,

rimasti peraltro incontestati.

Inoltre, in occasione dell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta presso il domicilio dell’assicurata il 30 settembre

2003, l’assistente sociale, dopo aver fissato gli impedimenti

di ogni singola mansione casalinga, nel rapporto del 9 ottobre 2003, ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 30% (doc. 96/4-7).

Alla luce di quanto appena esposto, richiamate le

quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale,

per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005, in applicazione del metodo misto, è

del 47% (35 X 79% + 65 X 30%), ossia un grado d’invalidità che permette la

concessione di un quarto di rendita, così come stabilito dall’UAI.

Il TCA non può quindi che confermare, su questo

punto, la decisione dell’amministrazione.

2.11. In seguito,

tuttavia, dato che dalla perizia del SAM è emerso un miglioramento dello stato

di salute dell’assicurata per quanto concerne la patologia psichiatrica, che

non comporta più alcun tipo di limitazione dell’abilità lavorativa e

l’esistenza di disturbi reumatologici, che comportano una capacità lavorativa

residua del 75% in attività adeguate allo stato di salute, l’UAI ha negato una

rendita a fare tempo dal 1° aprile 2006 (cfr. doc. 133-3).

Il TCA,

alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.7. e 2.8., è, quindi, chiamato a

valutare se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante

all’assicurata a fare tempo dal 1° aprile 2006.

2.12. Nel

caso concreto, dalla decisione impugnata emerge che l’UAI ha negato

all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 marzo 2006, sulla

base, dal profilo medico, delle risultanze di una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM.

Dalla

perizia pluridisciplinare del 27 febbraio 2006 (doc. 123/1-15) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di

natura psichiatrica (dr. __________ del __________ di __________) e

reumatologica (dr. __________).

L’aspetto psichiatrico è

stato indagato dal dr. __________, Capo-clinica del __________.

In occasione del consulto

del 31 gennaio 2006, egli ha rilevato che l’assicurata presenta un disturbo

somatoforme indifferenziato e una depressione reattiva di grado lieve.

Lo specialista ha spiegato

che l’assicurata mostra una generale tendenza ad esprimere il proprio disagio

interno attraverso meccanismi di somatizzazione e di conversione, precisando

che tale disagio consiste esclusivamente nella normale sofferenza emotiva

sperimentata da un individuo che sta attraversando fasi di transizione

particolarmente critiche della propria esistenza (tensioni familiari, uscita di

casa delle figlie, perdita del ruolo lavorativo). Il dr. __________ ha concluso

che tale disagio psichico, esclusivamente reattivo alle difficoltà della vita, non

interferisce con la generica capacità lavorativa dell’assicurata, aggiungendo

che lo svolgimento di un’attività lavorativa sarebbe al contrario benefico per

l’assicurata, con ricadute positive sulla percezione di sé, sul livello di

autostima e, in ultima analisi, sull’equilibrio psichico. Lo specialista ha poi

indicato che la situazione psichica generale dell’interessata è suscettibile di

periodiche oscillazioni tra momenti di aggravamento e momenti di benessere,

collegate soprattutto all’andamento della situazione economica familiare.

Quanto alla prognosi, il medico ha rilevato che è possibile ipotizzare che

l’assicurata avrà sempre una tendenza (influenzata dalla provenienza socio-culturale)

ad esprimere il proprio disagio interno attraverso la somatizzazione, mentre il

tono dell’umore potrebbe migliorare nel caso in cui l’assicurata dovesse

ritrovare un ruolo sociale definito, che le consenta di guadagnare denaro e

contribuire positivamente al mantenimento dell’economia familiare (referto 1.02.2006,

doc. 123/20-22).

Da parte sua, il dr. __________,

spec. FMH in malattie reumatiche, che ha esaminato l’insorgente in data 10

febbraio 2006, ha diagnosticato la presenza di una sindrome del dolore cronico;

sindrome cervico- e lombo-vertebrale cronica su incipienti alterazioni

degenerative a livello cervicale e su disturbo di transizione lombosacrale con

spondilolisi ed anterolistesi dell’ultimo corpo vertebrale di I grado; possibile

sindrome dell’apertura toracica superiore a destra su presenza di una costola

cervicale; disturbo ansioso-depressivo associato a disturbi di somatizzazione;

ipoacusia da percezione a destra.

Lo specialista in reumatologia

ha giudicato che, da un punto di vista puramente reumatologico, considerando

solo le descritte alterazioni morfostrutturali a carico della colonna cervicale

e lombare, l’assicurata debba essere considerata inabile al lavoro al 50% nello

svolgimento di attività fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, che

richiedano il sollevamento ripetuto di pesi superiori a 10 kg, lavori di flessione ed estensione del tronco, nonché lavori prolungati in posizioni

inergonomiche. Il dr. __________ ha invece giudicato l’assicurata inabile al

lavoro al 20%-30% per lavori fisicamente medio-leggeri e inabile al

lavoro non oltre il 30% quale casalinga. Nelle precedenti attività di

aiuto-cucina e di ausiliaria, svolte fino al 1994, il dr. __________ ha

ritenuto l’assicurata inabile al lavoro non oltre il 40%. Lo specialista ha poi

aggiunto di ritenere assai difficile, anche se non vi sono patologie

reumatologiche tali da giustificare una totale incapacità lavorativa, poter

reinserire l’assicurata nel mondo lavorativo, tenuto conto anche della lunga

inattività. Infine, il dr. __________ ha indicato che non vi sono a suo parere

misure medicamentose o fisiatriche che possano garantire un miglioramento delle

condizioni fisiche dell’interessata e che possano soprattutto migliorare la sua

capacità lavorativa (referto 13.02.2006, doc. 123/16-19).

Nel

dettagliato referto del 27 febbraio 2006 i periti del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “sindrome cervico- e lombo-vertebrale cronica

su incipienti alterazioni degenerative a livello cervicale e su disturbo di

transizione lombosacrale con spondilolisi ed anterolistesi dell’ultimo corpo

vertebrale, grado I; possibile sindrome dell’apertura toracica superiore a

destra su presenza di una costola cervicale a destra” e quali diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “disturbo somatoforme

indifferenziato; depressione reattiva di grado lieve; ipoacusia da percezione

all’orecchio destro con presenza di un apparecchio acustico; insufficienza

venosa cronica stadio I bilateralmente su pregresso stripping per varicosi

all’arto inferiore destro; sospetta ipertensione arteriosa” (doc. 123-11).

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posto che “globalmente l’assicurata presenta una capacità

lavorativa del 60% come aiuto-cucina e ausiliaria di pulizie (presenza durante

tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)” (doc. 123-13), hanno in

particolare concluso:

"

(...)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

In primo piano l'A. presenta disturbi

reumatologici (alla colonna vertebrale) con influsso sulla capacità lavorativa.

Dal profilo psichiatrico non vi sono patologie

che limitino la capacità lavorativa dell'A.. La depressione è di grado lieve e

non implica una diminuzione della capacità lavorativa.

Il disturbo somatoforme indifferenziato non causa

incapacità lavorativa. Vi è un miglioramento rispetto alle valutazioni agli

atti.

Dunque valutiamo l'A. abile al lavoro nella

misura del 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)

come aiuto cucina ed ausiliaria di pulizie.

Questa capacità lavorativa è presente dal gennaio

- febbraio 2006 (soggiorno presso il SAM) e continua.

In futuro non è da prevedere un miglioramento

della sopraccitata capacità lavorativa.

Non vi sono provvedimenti sanitari atti a

migliorare la capacità lavorativa dell'A..

Si potrebbe ipotizzare una capacità lavorativa

del 20% dal gennaio 2004 (inizio delle cure del dr. __________) sino

all'entrata al SAM (facciamo riferimento al rapporto del 20.01.2005).

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

In un'attività medio - leggera, in cui non debba

sollevare ripetutamente pesi sopra i 10 kg, in cui non debba lavorare

ripetutamente con movimenti di flessione / estensione del tronco, in cui possa

rispettare le regole d'ergonomia della schiena, l'A. raggiunge una capacità

lavorativa del 75% ca. (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento

ridotto) da gennaio - febbraio 2006 (soggiorno presso il SAM) e continua.

Come casalinga l'A. raggiunge una capacità

lavorativa del 70% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento

ridotto).

Come detto nel precedente punto, si può

ipotizzare una capacità lavorativa del 20% dal gennaio 2004 sino all'entrata al

SAM nelle sopraccitate attività adatte.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni

peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del

SAM.

Domande particolari non sono poste." (Doc.

123-13+14)

Nelle sue annotazioni del 6 aprile 2006 il dr. __________

del SMR, ritenuto che i periti hanno considerato l’assicurata inabile al lavoro

al 40% nella sua precedente attività di aiuto-cucina e ausiliaria di pulizie,

ha osservato di dover chiedere precisazioni al SAM circa la percentuale di

inabilità lavorativa, in considerazione del fatto che l’interessata era attiva

a tempo parziale, per 3 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, pari ad un

impiego del 35% circa (doc. 124).

Nella risposta del 14 aprile 2006 il dr. __________

del SAM ha precisato quanto segue:

"

Si dice che l'A. lavora circa al 35%. Basandoci

sulla nostra valutazione l'A. presenta una riduzione del rendimento del 40%

come aiuto - cucina e ausiliaria di pulizie e del 25% in attività medio -

leggere. Dunque, vi sarà una riduzione del sopraccitato 35% al 21% come aiuto -

cucina e ausiliaria di pulizie e una riduzione al 26% circa in attività medio

leggere.

Per il periodo antecedente al gennaio 2004 non

siamo in grado di rispondere sulla capacità lavorativa. Nel gennaio 2004 è

iniziata la presa a carico presso il dr. __________.

Per il periodo precedente, inoltre fa stato la delibera UAI del 31.10.2003 (passata in giudicato)

che parla di grado di invalidità del 19.5%." (Doc. 127-1)

A fronte del progetto di decisione

dell’amministrazione di attribuire all’assicurata un quarto di rendita ma solo

limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il 31 marzo 2006, il

dr. __________, con rapporto del 2 ottobre 2006, ha preso posizione, osservando:

"

Con la presente mi riferisco alla vostra

decisione di concedere un'invalidità parziale per un periodo limitato e di

cessare le prestazioni dopo "l'avvenuto miglioramento".

Quest'ultima decisione è incomprensibile.

Le condizioni psicofisiche della mia paziente non

sono migliorate, anzi si osserva un peggioramento continuo del suo stato

psichico, con un aumento delle ansie e della depressione.

Continua le sedute regolari presso lo psichiatra

e lo psicologo e prende regolarmente antidepressivi, calmanti e sonniferi.

Questa decisione deve essere rivista, una rendita

almeno parziale è più che giustificata.

È impensabile di reinserire la paziente in un processo

lavorativo regolare." (Doc. 137-1)

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue

annotazioni del 10 ottobre 2006, ha evidenziato:

"

Trattasi di osservazioni al progetto di

decisione

In data 19.09.2006, l'A. manda le sue

osservazioni relative al progetto di decisione dell'UAI del 07.09.2006,

accennando ad un continuo peggioramento del suo stato di salute.

Viene inoltre allegato un rapporto medico del MC,

Dr. __________, che contesta ugualmente la decisione dell'UAI di concedere

un'invalidità dell’80% in qualsiasi attività da gennaio 2004, del 40% nella sua

professione di ausiliaria delle pulizie e del 25% in attività adeguata da

gennaio 2006. Permane il grado d'IL del 30% nell'attività di casalinga.

Secondo il MC le condizioni psicofisiche dell'A.

non sono migliorate, anzi si osserva un peggioramento continuo dello stato

fisico, con un aumento delle ansie e della depressione.

L'A. continua le sedute regolari presso lo

psichiatra e lo psicologo e prende regolarmente antidepressivi, calmanti,

sonniferi.

Purtroppo il MC non precisa l'entità nè la natura

esatta di detto peggioramento, che sembra piuttosto di natura psichica.

Procedere: - Si chiede al MC:

1.- un rapporto medico dettagliato da parte

dello psichiatra curante, con descrizione del decorso della malattia psichica a

partire dalla perizia SAM, della sintomatologia attuale, della terapia in corso

e della prognosi, con valutazione della CL residua in attività abituale come in

lavori adeguati.

Considerandi

2.

- una descrizione delle patologie alla

base del peggioramento fisico." (Doc. 139-1)

Con scritto del 15 novembre 2006 il dr. __________

ha così riassunto le condizioni dell’assicurata:

"

Le condizioni di salute dell'assicurata appaiono

peggiorate. Persiste una sintomatologia mista ansioso depressiva in via di peggioramento,

in concomitanza con un aggravamento anche della problematica fisica.

L'assicurata nel corso dell'anno 2006 ha presentato diversi problemi di tipo

internistico nella regione dello stomaco dove è stata operata e dove sono

tuttora in corso delle ulteriori indagini nella regione dell'apparato

digestivo.

Si lamenta inoltre di continui infetti in diverse

parti del corpo, oltre all'apparato uditivo anche nelle regioni di organi

vitali come nel pancreas e in altri punti del corpo.

Il dolore allo stomaco si espande nel petto e

nella gola. Si lamenta inoltre di dolori che partono dalla schiena e che si

irradiano negli arti superiori (braccio destro, spalle e negli arti inferiori).

Su questo aspetto è stata inviata presso lo spec. Dr. med. __________ a __________.

Questo peggioramento avviene nonostante l'assicurata abbia continuato ad

assumere la terapia farmacologica composta da Demetrin e Temesta che ha

tuttavia come effetto collaterale un peggioramento dei dolori allo stomaco.

Alla luce di questa evoluzione riteniamo di poter considerare l'assicurata

inabile almeno nella misura dell'80%. Ci sembra difficilmente immaginabile a

questo punto di proporre all'assicurata un inserimento lavorativo." (Doc.

142-1)

Il dr. __________, da parte sua, con rapporto medico

del 27 novembre 2006, ha

osservato:

"

Lo stato psico-fisico della mia paziente è

ulteriormente peggiorato, in parte causato dall'insicurezza sul futuro

nell'ambito della sua depressione.

Fisicamente da notare i disturbi gastrici acutizzati

(dispepsia, ernia iatale), confermati dalla gastroscopia dell'8.11.06.

Lamenta forti dolori cervicobrachiali con una

funzionalità delle spalle limitata (rotazione, elevazione).

La sonografia conferma i problemi muscolari e

infiammatori.

Vista la complessità dei problemi e considerando

l'età della paziente, l'integrazione in un processo lavorativo non è più

realistico."

(Doc. 143-1)

Nel rapporto medico dell’8 novembre 2006

indirizzato al curante, dr. __________, il dr. __________, spec. FMH in

medicina interna e gastroenterologia, poste le diagnosi di “dispepsia cronica

intermittente funzionale, piccola ernia iatale assiale, mucosa gastrica

d’aspetto regolare anche alla cromoscopia, familiarità per carcinoma dello

stomaco (madre deceduta a 50 anni e sorella diagnosi a 41), nessun riscontro di

Helicobacter a diversi esami istologici della mucosa gastrica in passato”, ha

concluso:

"

(...)

Valutazione

Non vi sono alterazioni sospette. Data la

famigliarità importante propongo un nuovo controllo fra 1-2 anni.

Per prudenza ho proposto pure una coloscopia

(ultima nel 1998).

Ti ringrazio per la fiducia accordatami e colgo

l'occasione per salutarti cordialmente." (Doc. 143-2)

Nelle sue annotazioni del 6 dicembre 2006 il dr. __________

ha rilevato:

"

In seguito alla nostra richiesta di informazioni

al MC Dr. __________ ed allo psichiatra curante Dr. __________, si può prendere

nota di un peggioramento dello stato di salute dell'A.

Secondo lo psichiatra (15.11.2006), persiste una

sintomatologia mista ansioso depressiva in via di peggioramento in concomitanza

con un aggravamento anche della problematica fisica.

Secondo il MC (27.11.2006), lo stato psico-fisico

dell'A. è ulteriormente peggiorato, in parte causato dall'insicurezza sul

futuro nell'ambito della sua depressione. Vengono inoltre segnalati disturbi

digestivi e dolori cervicobrachiali.

I rapporti dei due medici attestano un

peggioramento dello stato di salute, senza precisare nè descrivere la natura e

l'entità di tale peggioramento nè la sua data d'insorgenza.

Lo psichiatra descrive soprattutto una

sintomatologia somatica di tipo internistico mentre il MC riferisce una

sintomatologia psichica e somatica senza descrivere limiti funzionali a

carattere invalidante.

Non vengono prodotti risultati di esami clinici

obiettivi nè di ulteriori accertamenti strumentali che potrebbero confermare

l'accennato peggioramento.

In conclusione la documentazione prodotta in

questa fase non modifica le nostre prese di posizione anteriori." (Doc.

145-1)

L’amministrazione ha di conseguenza attribuito

all’assicurata un quarto di rendita limitatamente al periodo compreso fra il 1°

gennaio 2005 e il 31 marzo 2006 (doc. 147 e 149).

2.12.1

In sede

ricorsuale l’assicurata ha prodotto il certificato medico del 12 febbraio 2007

del dr. __________, del seguente tenore:

"

Con la presente mi riferisco alla decisione

dell'AI che attesta un grado d'invalidità al 32%, dopo aver concesso il 47%

fino alla fine del 2005.

Questa decisione è incomprensibile e assurda.

Le condizioni fisiche e soprattutto psichiche sono

precarie, per niente migliorate.

Negli ultimi 12 mesi si assiste ad un

peggioramento progressivo con uno stato depressivo importante, che richiede

delle sedute regolari presso lo psichiatra e lo psicologo e degli psico-farmaci

(antidepressivi, sonniferi, calmanti).

A livello fisico dominano i dolori diffusi alla

cervicale, alla lombare e alle spalle.

In parte sono di origine degenerativa, in parte

di origine nervosa.

La paziente è disperata.

Considerando l'età avanzata non è da attendersi

un miglioramento del suo stato di salute, ancora meno se non trova un

riconoscimento sufficiente del suo ridotto stato di salute.

Una rivalutazione è necessaria." (Doc. B)

Nelle sue annotazioni del 1° marzo 2007 il dr. __________

del SMR ha osservato:

"

SAM 2.2006:

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervico - e lombovertebrale cronica con

/ su

incipienti alterazioni degenerative a livello

cervicale;

disturbo di transizione lombosacrale con

spondilosi ed anterolistesi dell'ultimo corpo vertebrale, grado I.

Possibile sindrome dell'apertura toracica sup. a

des. con / su

presenza di costola cervicale a ds..

Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

Disturbo somatoforme indifferenziato.

Depressione reattiva di grado lieve.

Ipoacusia da percezione all'orecchio ds. con I su

presenza di apparecchio acustico.

Insufficienza venosa cronica stadio I

bilateralmente con / su

pregresso stripping per varicosi all'arto inf.

ds., maggio 2004. Sospetta ipertensione arteriosa.

In sede di ricorso viene presentato certificato

del dr. __________ del 12.2.2007 il quale attesta in pratica uno stato di

salute incompatibile con un'attività lavorativa. Non vengono forniti dettagli

clinici o anamnestici.

Da notare che il dr. __________ ha sempre continuato

ad attestare uno stato depressivo importante anche in concomitanza con la

valutazione peritale SAM (vedi certificato del 27.1.2006 allegato alla perizia

SAM, seguente certificato del 22.5.2006 ecc.).

Valutazione: l'attuale certificato del dr. __________

in pratica conferma la valutazione già nota del curante che l'assicurata non è

in grado di svolgere qualsiasi attività. Questa valutazione è in netto

contrasto con la valutazione SAM, valutazione eseguita in conoscenza dei dati anamnestici e della

valutazione del dr. __________ che probabilmente rispecchia l'autovalutazione

dell'assicurata.

In ogni caso la documentazione presentata non

permette di rendere verosimile o di oggettivare una modifica sostanziale dello

stato di salute dell'assicurata." (Doc. IV/1)

Con rapporto medico del 26 marzo 2007 il dr. __________

ha attestato:

"

Con la presente mi riferisco alla lettera del

Dr. __________ del 1.03.2007.

Non posso accettare la sua interpretazione

dicendo che la mia valutazione rispecchia l'autovalutazione dell'assicurata.

Conosco la paziente da 14 anni (136

consultazioni).

Ho visto il suo peggioramento continuo, la sua

disperazione e le reazioni sempre più imprevedibili.

L'anamnesi viene anche fornita dalle 3 figlie e

dal marito.

Raccontano delle sue notti di disperazione

(ansie, dolori), che urla e grida, vuole uscire, chiama tutti i famigliari.

Le figlie, nel frattempo tutte sposate, devono

organizzarsi per non lasciarla sola.

La paziente è completamente destabilizzata.

Malgrado i frequenti colloqui da parte mia e

dello psichiatra, non riesce a ritrovare un suo equilibrio.

Anche i vari tentativi medicamentosi non hanno

l'influsso positivo sperato.

Una rivalutazione della sua situazione è

necessaria." (Doc. VI/bis)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta alla dr.ssa __________ e al dr. __________

del __________, i quali sono stati invitati a valutare se lo scritto del dr. __________

del 15 novembre 2006 prodotto dall’assicurata è atto a modificare le loro

conclusioni peritali (VIII).

I medici

del __________ hanno così risposto, con scritto del 30 ottobre 2007:

"

(...)

La perizia redatta in febbraio 2006 evidenziava

uno stato psichico che indicava una depressione di grado solamente lieve,

quindi non tale da compromettere il funzionamento generale della signora. Questa

conclusione era rafforzata da alcuni elementi anamnestici che avevo trascritto

in aggiunta a quelli del medico SAM. Questi dati venivano riportati poiché

sottolineavano l'impressione globale di un buon funzionamento

socio-relazionale.

Per quanto riguarda le somatizzazioni, esse

rientravano in una modalità personale, in parte culturalmente determinata, di

esprimere la sofferenza psichica. Soggettivamente l'assicurata viveva i propri

disturbi psicosomatici come limitanti; tuttavia oggettivamente mostrava di

avere una forza di volontà sufficiente per superare i propri limiti. Si cita

come esempio in tal senso, la capacità dell'assicurata di attivarsi per aiutare

la figlia con il nipotino. In più la rete sociale di supporto, allora pareva

integra, pur ammettendo tensioni con il marito.

Sulla base di queste ed altre considerazioni

ritenevo che l'assicurata avesse ancora risorse sufficienti per lavorare in

misura completa, anche se ammetto che questo le avrebbe richiesto un certo

sforzo di volontà per superare un disagio comunque presente.

Viste queste premesse, ritengo che il certificato

del dr. __________, redatto in novembre 2006, non porti degli elementi clinici

atti a modificare le conclusioni a cui ero arrivato con la mia perizia.

Tuttavia vi invito a considerare che, a quasi due

anni di distanza, non ho dati oggettivi per giudicare la gravità attuale della

patologia ansioso-depressiva.

Infatti il dr. __________ riporta nel suo

certificato alcuni problemi internistici che nei mesi trascorsi hanno provocato

il peggioramento della sintomatologia mista ansioso-depressiva.

Tuttavia in conclusione mi permetto di

sottolineare che l'assicurata, a quasi due anni di distanza, risulta essere

trattata farmacologicamente solo con una terapia ansiolitica, senza nessun antidepressivo.

Questo fatto, senza voler minimamente interferire con le scelte terapeutiche

del curante, almeno dal punto di vista prettamente teorico, deporrebbe oggi

come al tempo della mia perizia per una depressione di grado lieve." (Doc.

IX)

In data 26 novembre 2007 il dr. __________ ha

ancora attestato:

"

Con la presente mi riferisco alla decisione da

parte dell'AI di respingere la domanda AI e il ricorso della signora RI 1.

La paziente sta male fisicamente, ma soprattutto

psichicamente.

Questa decisione, basata su una perizia del

febbraio del 2006, quindi 20 mesi fa, ha ulteriormente peggiorato le condizioni

psicofisiche della mia paziente.

È previsto un ricovero prossimamente per cercare

di stabilizzare il suo sistema nervoso.

L'attribuzione di una rendita parziale è più che giustificata

e aiuterebbe a migliorare le sue condizioni." (Doc. XV)

2.12.2

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria

piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto

2006.

si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.12.3

Nel caso di

specie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione

effettuata dai periti del SAM, che soddisfa i requisiti posti dalla

giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr.

consid. 2.12.2.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio

senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione

(perizia medica giudiziaria).

Essi

hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurata è affetta, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 75% in attività leggere

adeguate al suo stato di salute.

Per quel

che concerne la problematica psichiatrica, nell’ambito dell’accertamento peritale

l’assicurata è stata visitata dal dr. __________ del __________. Nel rapporto

del 1° febbraio 2006 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha

diagnosticato un disturbo somatoforme indifferenziato e una depressione

reattiva di grado lieve, che a suo avviso non provocano un’inabilità

lavorativa dato che il disagio psichico che interessa l’assicurata è

esclusivamente reattivo alle difficoltà della vita, aggiungendo che lo

svolgimento di un’attività lavorativa sarebbe al contrario benefico per l’assicurata.

Lo specialista ha rilevato che la situazione psichica generale dell’interessata

è suscettibile di periodiche oscillazioni tra momenti di aggravamento e momenti

di benessere, collegate soprattutto all’andamento della situazione economica

familiare (doc. 123-21).

L’assicurata ha contestato tale valutazione,

producendo diversi certificati medici del suo curante, dr. __________ (doc.

137, doc. 143, doc. B, doc. VI/bis e doc. XV) e un certificato medico del suo

specialista curante, dr. __________ (doc. 142), attestanti un peggioramento

delle sue condizioni di salute da un punto di vista psichiatrico.

Al riguardo, il dr. __________ del __________ -

invitato dal TCA ad esprimersi in merito all’eventuale influenza del suddetto

certificato medico specialistico del dr. __________ sulla sua valutazione

peritale – nella sua risposta del 30 ottobre 2007, ha chiaramente indicato che il

referto del dr. __________ non apporta nuovi elementi di giudizio atti a

modificare le sue conclusioni peritali del 1° febbraio 2006, dato che

l’assicurata continua ad essere trattata farmacologicamente solo con una

terapia ansiolitica, senza assumere antidepressivi, circostanza che, da un

punto di vista strettamente teorico, depone per l’esistenza di una depressione di

grado lieve, così come già valutato nella perizia del 1° febbraio 2006

(doc. IX, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________ ha inoltre rilevato che la sua

valutazione peritale relativa all’esistenza di una depressione di grado lieve

era rafforzata da alcuni elementi anamnestici, che sottolineavano l’impressione

globale di un buon funzionamento socio-relazionale dell’interessata. Il

medico del __________ ha pure evidenziato che soggettivamente

l’assicurata viveva i propri disturbi psicosomatici come limitanti, mentre oggettivamente

mostrava di avere una forza di volontà sufficiente per superare i propri limiti

(ad esempio attivandosi per aiutare la figlia con il nipotino) (doc. IX,

sottolineatura della redattrice). Sulla base di queste considerazioni, il dr. __________

ha ritenuto che l’assicurata, facendo uno sforzo di volontà per superare il suo

disagio psichico, avesse ancora risorse sufficienti per lavorare in misura

completa (doc. IX).

Le

osservazioni del dr. __________ del __________, precise e ben motivate, che

confermano la sua precedente valutazione peritale, possono essere fatte proprie

dal TCA.

Questo

Tribunale sottolinea inoltre che, per quel che concerne la sindrome

somatoforme dolorosa, dalla perizia del __________ emerge che

l’assicurata non presenta patologie psichiatriche di importante gravità e

durata e non presenta una perdita di integrazione sociale: non sono

quindi in concreto realizzati i presupposti fissati dalla

giurisprudenza federale per poter ritenere eccezionalmente inesigibile dall'assicurata,

che soffre di una sindrome somatoforme dolorosa, lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. consid. 2.6.).

A detta

perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata

su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza.

Del

resto, l’assicurata, dopo il citato referto del dr. __________ del 15 novembre

2006, non ha prodotto ulteriore documentazione medica specialistica che

dimostri l’esistenza di un’invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica maggiore rispetto a quanto valutato in sede peritale. Ella si è

limitata a trasmettere dei certificati medici del dr. __________, che non è un esperto

della materia che qui interessa e che, come rilevato dal dr. __________, nei

suoi certificati medici ha sempre attestato l’esistenza di uno stato depressivo

importante, anche in concomitanza con la valutazione peritale del SAM (cfr. suo

certificato del 27 gennaio 2006, doc. 123-23), parere poi smentito in sede

peritale.

Il dr. __________, da ultimo con certificato

medico del 26 novembre 2007, ha

ribadito che l’assicurata sta male fisicamente e soprattutto psichicamente,

senza aggiungere motivazioni e preannunciando un prossimo ricovero con lo scopo

di cercare di stabilizzare il suo sistema nervoso (doc. XV).

Al riguardo, va rilevato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4,

121.

V 366 consid. 1b).

In concreto, il rapporto del 26 novembre 2007 del

dr. __________ è posteriore alla decisione impugnata e

lo stesso, privo di elementi che facciano ritenere intervenuto

un peggioramento dello stato psichico dell’interessata rispetto a quanto

valutato in sede peritale, non è atto a mettere in dubbio, per lo meno fino al

momento della decisione impugnata, le conclusioni cui è giunto il dr. __________

del __________.

Quanto alla eventualità di un futuro ricovero,

preannunciato dal curante, per un peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata, essa andrà considerata se e quando si realizzerà.

Si

ricorda infatti alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni peritali del __________.

Riguardo

alla patologia somatica, nel suo consulto reumatologico del 10 febbraio 2006 il

dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, ha posto le diagnosi

di sindrome del dolore cronico, sindrome cervico- e lombo-vertebrale cronica su

incipienti alterazioni degenerative a livello cervicale e su disturbo di

transizione lombosacrale con spondilolisi ed anterolistesi dell’ultimo corpo

vertebrale di I grado, possibile sindrome dell’apertura toracica superiore a

destra su presenza di una costola cervicale, disturbo ansioso-depressivo

associato a disturbi di somatizzazione, ipoacusia da percezione a destra.

Sulla

base di tali disturbi, ritenute le alterazioni morfostrutturali a carico

della colonna cervicale e lombare, lo specialista ha

giudicato l’assicurata, inabile al lavoro al 50% nello svolgimento di attività

fisicamente pesanti per la colonna vertebrale, che richiedano il sollevamento

ripetuto di pesi superiori a 10 kg, lavori di flessione ed estensione del

tronco, nonché lavori prolungati in posizioni inergonomiche; inabile al lavoro

non oltre il 40% nelle precedenti attività di aiuto-cucina e di ausiliaria; inabile

al lavoro al 20%-30% per lavori fisicamente medio-leggeri e inabile al lavoro

non oltre il 30% quale casalinga (doc. 123-19).

L’assicurata ha contestato queste conclusioni,

producendo il certificato medico del 27 novembre 2006 del dr. __________, che

attesta un acutizzarsi dei disturbi gastrici (dispepsia, ernia iatale) e la

presenza di problemi muscolari ed infiammatori confermati dalla sonografia

(doc. 143).

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue

annotazioni del 6 dicembre 2006, ha osservato che il rapporto del curante non precisa né la natura, né

l’entità del presunto peggioramento dello stato di salute dell’interessata e

non apporta risultati di esami clinici obiettivi o di altri accertamenti

strumentali che potrebbero confermare l’accennato peggioramento (doc. 145).

Queste osservazioni del medico SMR possono essere

condivise da parte di questo Tribunale.

Ancora, nello scritto del 12 febbraio 2007, il

dr. __________ ha certificato, per quanto concerne la problematica fisica, la

presenza di dolori diffusi alla cervicale, alla lombare e alle spalle, in parte

di origine degenerativa, in parte di origine nervosa (doc. B).

Il dr. __________, nelle sue annotazioni del 1°

marzo 2007, ha rilevato che nel

certificato medico prodotto dall’assicurata il curante conferma ancora una

volta la sua valutazione relativa all’incapacità lavorativa totale

dell’interessata in qualsiasi attività, in netto contrasto con il giudizio

espresso dal SAM. Il dr. __________ ha concluso che il certificato del dr. __________

non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute

dell’assicurata (doc. IV/1).

Anche queste considerazioni possono essere

condivise dal TCA.

Stante quanto sopra, dunque, questo Tribunale

ritiene di poter aderire alla valutazione pluridisciplinare fornita dal SAM,

alla quale deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in

precedenza (cfr. consid. 2.12.2.), forza probatoria piena, in quanto approfondita,

completa e motivata.

Di conseguenza, a mente del TCA è da ritenere

dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag.

269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che, per lo meno

fino al momento di emissione della decisione impugnata, l’assicurata è abile al

lavoro al 60% quale aiuto-cucina e ausiliaria di pulizie, ma abile al 75% in

attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali e questo a

partire dal mese di gennaio-febbraio del 2006 (periodo corrispondente al

soggiorno presso il SAM) (doc. 123-14).

Nella decisione impugnata, l’Ufficio AI ha

riconosciuto che l’assicurata è stata, da un punto di vista psichico, inabile

al lavoro all’80%, a partire dal mese di gennaio 2004 e fino al mese di gennaio

2006, con la conseguente attribuzione, dopo raffronto dei redditi, di un quarto

di rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° gennaio

2005.

e il 31 marzo 2006 (doc. 65-10). In seguito, tuttavia, a partire dal mese di

gennaio 2006, essendo le condizioni di salute psichica dell’interessata, come

accertato nella perizia del SAM e in particolare nel consulto psichiatrico del __________,

migliorate, tanto da non essere più invalidanti e risultando ella, da un punto

di vista reumatologico, abile al lavoro al 75% in attività adeguate, rispettose

dei suoi limiti funzionali di natura fisica, l’UAI, sempre dopo raffronto dei

redditi, ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita.

Alla luce

di quanto sopra esposto, ritenuto il carattere probante della perizia del SAM,

tale modo di agire dell’UAI non può che essere ritenuto corretto da parte di

questo Tribunale. Come visto dettagliatamente in precedenza (cfr. consid.

2.10

), infatti, l’assicurata è stata considerata, da un punto di vista medico,

con riferimento all’aspetto psichiatrico, inabile al lavoro all’80% a partire

dal 27 gennaio 2004, così come certificato dal dr. __________ e ritenuto anche

dai medici del SAM e questo fino al mese di gennaio 2006. In seguito, tuttavia, a partire dal

momento della perizia del SAM, vi è stato, come emerge in maniera chiara e ben

motivata dal rapporto peritale, un miglioramento dello stato psichico

dell’interessata, affetta da un disturbo somatoforme indifferenziato e

una depressione reattiva di grado lieve, patologie che a mente degli

specialisti del __________ non provocano, dal punto di

vista psichiatrico, un’inabilità lavorativa.

Pertanto,

essendo intervenuto a partire dal mese di gennaio 2006 un miglioramento dello

stato di salute dell’assicurata, è a giusta ragione che l’UAI le ha negato il diritto

ad una rendita dopo il 31 marzo 2006 (ex art. 88a cpv. 1 OAI, ossia tre mesi

dopo il miglioramento dello stato di salute), dato che, come esposto qui di

seguito, da un punto di vista economico, risulta un grado di invalidità

inferiore al 40%, percentuale necessaria per avere diritto ad una rendita.

2.13

Per quanto

riguarda le ripercussioni del danno alla salute sull’attività professionale

dell’interessata, infatti, l’UAI ha correttamente proceduto al raffronto dei

redditi. Quale reddito da valida l’amministrazione ha ritenuto l’importo di fr.

16'210, riferito al 2004 per un impiego svolto al 35% (doc. 131-1), basandosi

sul salario orario di fr. 16.50 percepito nel 2000, per un salario annuo totale

di fr. 15'221 (anno 2000), così come indicato dal datore di lavoro, ditta __________

di __________, nel questionario per il datore di lavoro compilato in data 2

luglio 2002 (doc. 79). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale importo,

rimasto incontestato dall’assicurata.

Quanto al

reddito da invalida, l’UAI - conformemente alla chiara giurisprudenza federale,

che ha stabilito che per determinare il reddito ancora esigibile

dall'assicurata nonostante il danno alla salute, occorre riferirsi ai valori

nazionali della Tabella TA1 (cfr. sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006,

pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56;

sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006; sul tema cfr. anche: L. Grisanti “Nuove

regole per la valutazione dell’invalidità” in RtiD II-2006 pag. 311 segg.) - ha

giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1.

Applicando poi le dovute riduzioni, per tener conto del fatto che l’assicurata

può svolgere un’attività adeguata alle sue condizioni di salute solo al 75%

(ciò che, rispetto ad un tempo di lavoro del 35%, porta ad una riduzione della

capacità lavorativa al 26%, secondo quanto indicato espressamente dal dr. __________

del SAM, cfr. doc. 127-1 e consid. 2.12.) e un’ulteriore riduzione del 15%,

stabilita dalla consulente IP, per tener conto delle circostanze specifiche del

caso concreto (cfr. doc. 131-2), l’amministrazione è giunta ad un reddito da

invalida di fr. 10'840. Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale importo,

rimasto incontestato.

Dal raffronto tra il reddito da valida (2004) di fr. 16’210 e quello

da invalida di fr. 10'840, il grado di invalidità dell'insorgente, per quel che

concerne l'attività professionale, è dunque del 33%, come stabilito dall’amministrazione

(cfr. doc. 147-3).

2.14

Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3. e 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%,

è contrario alla legge e alle ordinanze.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di

regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia

domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre

3096, 3097 e 3098 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno

applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di

cui al N. 3095. l valori minimi

e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo

di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti

volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della

valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro

nell'ambito domestico.”

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono

di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., la nostra Alta Corte (I 102/00) ha avuto modo di

nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica

secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle

circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità

di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144

consid. 5).

Il

TFA ha, altresì, precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11

agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I

685/02).

2.14.1

Nell'evenienza

concreta, l’Ufficio AI, in occasione della precedente procedura, scaturita

nella decisione del 31 ottobre 2003 (cresciuta in giudicato), aveva fatto

esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica.

L’assistente sociale, incaricata dall’amministrazione di

effettuare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica, sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio

dell’assicurata il 30 settembre 2003, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione casalinga, con rapporto del 9

ottobre 2003 aveva concluso per un grado d’inabilità complessivo del 30% (doc. 96/4-7).

Tale percentuale, rimasta incontestata sia nella

precedente procedura, sia nella presente controversia, corrisponde peraltro a quanto

valutato nella presente fattispecie in sede di perizia del SAM (referto del 27

febbraio 2006), laddove i periti hanno ritenuto l’assicurata inabile al lavoro

al 30% nella sua attività di casalinga (doc. 123-14).

Pertanto,

questo Tribunale ritiene che alla valutazione dell’assistente sociale vada

prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del

resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione

dell’economia domestica da parte del marito e delle figlie dell’assicurata

(cfr. doc. 96-6).

Non sono

quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità

della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare

arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

2.15

Alla luce di

quanto appena esposto, richiamate le quote parti tra attività salariata e

mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione,

il grado di invalidità globale, in applicazione del metodo misto, è del 32% (35

X 33% + 65 X 30%), percentuale che non permette la concessione di una rendita.

La

decisione dell’UAI va quindi confermata.

Va

inoltre aggiunto che essendo il grado di invalidità dell’insorgente del 20%,

ella potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che la consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di

natura professionale (cfr. doc. 131-3, in cui la consulente ha indicato: “non

ci sono i presupposti per l’applicazione di provvedimenti d’integrazione professionale

(vedi anche rapporto CIP del 14.07.2003)”).

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per CHF 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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