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Decisione

32.2007.64

Assicurato con attività indipendente. Perizia giudiziaria multidisciplinare. Confronto dei redditi secondo il metodo ordinario; computo del reddito da valido di esigua entità. Conferma del diniego di

4 novembre 2008Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA 12 novembre 1998 nella causa

L.A, 14 aprile 1998 nella causa O.B., 28 novembre 1996 nella causa G. F.; DTF

122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3; SVR 1998 BVG Nr. 16 p.

55). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel

caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di

una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro

risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui,

fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere

sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito

di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno

statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario

che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una

funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 p. 201 consid.

2a).

Entrambe

le parti non hanno del resto mosso alcuna censura nei confronti della succitata

valutazione peritale.

2.6. Divergenze

sussistono invece sulle ripercussioni economiche.

Con

scritto 8 ottobre 2008 l’assicurata, evidenziando come i periti siano giunti a

riconoscere un grado d’invalidità (recte: capacità lavorativa) del 50% per

motivi psichici, ha pertanto rettificato la richiesta ricorsuale nel senso che

le venga riconosciuto un grado d’invalidità del 50% con attribuzione di una

mezza rendita, il tutto accompagnato dalle necessarie misure, caldeggiate nella

perizia __________, atte a favorire un suo rientro a tempo parziale nel

circuito lavorativo (XXV).

L’Ufficio

AI, con osservazioni 8 ottobre 2008 ha invece ribadito la reiezione del

ricorso. Definita la perizia __________ conclusiva e coerente, esso ha evidenziato

come dalla stessa risulti un’incapacità lavorativa del 50% per qualsiasi attività,

confermando di conseguenza il grado d’invalidità del 23% determinato con rapporto

16 gennaio 2006 del consulente in integrazione professionale, oggetto della

decisione formale 16 gennaio 2007. Il consulente, ricordato come l’assicurata dall’agosto

2003 sia inabile al 50% in qualsiasi attività lucrativa, aveva evidenziato:

"

Attività esigibili - senza (ri)formazione

specifica

Da un punto di vista psichiatrico, non ci sono

limitazioni nella scelta della professione, purché sia a metà tempo. Dal punto

di vista reumatologico, sono esigibili lavori come controllo o sorveglianza in

aziende del settore industriale o piccole attività manuali leggere

(imballaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, etichettatura,...). Nel settore

terziario invece I'A. potrebbe essere impiegata nella mansione di

telefonista/ricezionista, come venditrice di articoli leggeri oppure come aiuto

ufficio.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Salario da valida:

Come venditrice di auto, nella ditta di cui era

comproprietaria, senza il danno alla salute avrebbe potuto percepire anche nel

2004 un salario annuo di Fr. 25'000.­

Salario da invalida:

In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai

rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di

statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto

per calcolare il reddito da invalida si deve partire da un salario di Fr.

40'360- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano

aggiornato al 2004).

A questa cifra, per gli assicurati che a causa della

particolare situazione personale o professionale non possono mettere

completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare fino ad un massimo del 25%.

In questo caso, oltre alla riduzione medica del 50%, è

indicata un'ulteriore diminuzione del salario teorico del 5% per attività leggera.

Applicando le suddette riduzioni risulta dunque un

reddito da invalida di Fr. 19'171.

Grado di invalidità:

25000- 19171 x 100= 23

25000

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso ha messo

in luce, non ritengo che la residua capacità di guadagno possa essere apprezzabilmente

migliorata mediante provvedimenti reintegrativi di ordine professionale.

La presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente

accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l'A.

sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Su tale base ritengo concluso il mio mandato inerente

questa pratica." (Doc. AI 37)

Quindi,

l’amministrazione ha raffrontato il reddito che l’assicurata percepiva da sana

quale venditrice di auto indipendente (essa era comproprietaria del salone di

auto “__________” a __________ e si occupava principalmente dei lavori

amministrativi; cfr. doc. AI 14-6 e 30-1) con quello che potrebbe conseguire da

invalida in attività leggere senza particolari conoscenze, evinto dai dati

salariali statistici (Tabelle ISS, livello di qualifica 4 corrispondente ad

attività semplici e regolari).

2.7. Alla

valutazione economica operata dall’Ufficio AI può essere prestata adesione.

2.7.1. Occorre

innanzitutto ricordare che conformemente ad un principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto

ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire

un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968

pag. 434).

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori

circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il

luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata

dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279

consid. 5a/aa e 5a/bb).

In

tale prospettiva, dunque, ad un assicurato indipendente si può ragionevolmente

richiedere di intraprendere un’attività dipendente nella misura in cui egli

possa mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e che tale

cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività

svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e

della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile (ZAK 1983 pag.

256; STFA inedita 7 giugno 2006 nella causa K., I 38/06, consid. 3.2 con riferimenti

di giurisprudenza: in quella circostanza l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile

un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività

dipendente adeguata. Vedi anche STFA inedita 14 giugno 2005 nella causa S., I

761/04, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale

da custode indipendente di diversi immobili).

Se

ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e

anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione

del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività

indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e

del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire

l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire

tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

Spetta

infine al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Ritornando

al caso in esame, non vi sono motivi per non confermare la valutazione del

consulente circa il novero delle attività lucrative (non qualificate) ritenute

ancora esigibili. Le limitazioni psichiche e fisiche elencate nel citato rapporto

Considerandi

16.

gennaio 2006 trovano conferma nelle conclusioni finali della perizia

giudiziaria (cfr. consid. 2.5). Pertanto, nelle citate attività adeguate

l’assicurata, in virtù del principio della diminuzione del danno, può mettere a

miglior frutto la sua residua capacità lavorativa.

2.7.2

Come

esposto al considerando precedente, l’Ufficio AI, per determinare il grado

d’invalidità, ha contrapposto al reddito da valido di fr. 25’000, determinato

sulla base del reddito aziendale tassato nei

periodi fiscali (precedenti all’insorgenza del danno alla salute) 1997/1998

(doc. AI 19-8), 1999/2000 (doc. AI 19-3), 2001/2002 (doc. AI 19-5), ad un reddito da

invalido dedotto dai salari statistici. In proposito deve essere innanzitutto

precisato che il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di

principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente con redditi da

attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03 e

riferimenti).

Quanto

al reddito che l’assicurata avrebbe percepito senza l’invalidità, nella

dichiarazione 26 marzo 2003 resa a diverse autorità essa aveva fra l’altro

evidenziato come “l’attività da anni non rendeva” e che “da diversi

anni non faccio altro che accumulare debiti” (doc. AI 14-6). Concetto

ribadito con scritto 1° aprile 2004 all’Ufficio AI in cui l’insorgente aveva

fra l’altro evidenziato che “l’attività, come detto terminata il 31 agosto

2003.

(anche per gravi motivi di salute che purtroppo mi hanno colpita), è stata

chiusa a cifre rosse, praticamente fallimentare.. “ (doc. AI 19-2). Va

detto al riguardo che il TFA ha già avuto modo di considerare che qualora alla

luce delle circostanze concrete bisogna ritenere che l’assicurato senza

invalidità verosimilmente si sarebbe, come in passato, volontariamente

accontentato di una siffatta attività lavorativa poco redditizia, bisogna fondarsi

su tali proventi, anche se di per sé l’interessato avrebbe avuto la possibilità

di accedere ad altre attività lavorative, magari salariate, meglio retribuite

(STFA non pubblicate del 1° maggio 2007 nella causa W, I 426/06, consid. 5; 25

ottobre 2006 nella causa G, I 142/06, consid. 3.3.1; del 9 novembre 2005 nella

causa W, I 347/05, consid. 5.1; dell’8 marzo 2004, I 424/03, consid. 4.3 e del

4.

aprile 2002 nella causa M., I 696/01, consid. 4a pubblicata in Plädoyer 2002

nr. 3 pag. 73; DTF 125 V 157 consid. 5c/bb; RCC 1992 p. 94 consid. 4a – si

tratta di assicurati con attività indipndente). Qualora il reddito da attività

indipendente è evinto dalle registrazioni contenute nel conto individuale non

occorre chiedersi i motivi per cui la persona assicurata non abbia conseguito

un reddito maggiore (STFA non pubblicate 28 aprile 2003 nella causa S., I

297/02, consid. 3.2.4; del 29 gennaio 2003 nella causa Z, I 305/02, consid.

2.2

; del 4 aprile 2002 nella causa M., I 696/01, consid. 4b/aa pubblicata in

Plädoyer 2002 nr. 3 pag. 73).

Nel

caso in esame, l’assicurata non ha indicato le ragioni per cui essa si sia accontentata

negli ultimi anni di un reddito aziendale tassato di fr. 25'000.--, attività

iniziata nel 1989 (cfr. scritto 28 maggio 2005 all’Ufficio AI, doc. AI 30-1.

Nel medesimo scritto la ricorrente ha sostenuto di aver ridotto, dal 1° ottobre

2000, l’attività al 50%; tuttavia dal 1995 il reddito è rimasto costante). Essa

non ha del resto mai sostenuto o lasciato intendere che senza il danno alla

salute avrebbe abbandonato l’attività indipendente per dedicarsi ad un lavoro

dipendente. In queste circostanze, dunque, il reddito preso in considerazione

dal consulente merita conferma.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel

caso di specie, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA13

elaborata dall'Ufficio federale di statistica relativi ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il consulente ha fissato in fr. 40’630.--

(stato 2004) il relativo reddito. Considerando una capacità lavorativa residua

dell’50% ed una riduzione del 5% per attività leggera, il reddito da invalido è

stato determinato in fr. 19'171.--. Dal raffronto dei redditi (25’000 – 19’171

x 100 : 25’000) è scaturito un grado d’invalidità del 23%.

Va

qui fatto presente che, applicando conformemente la succitata giurisprudenza

federale, i dati statistici nazionali (Tabella TA 1), la ricorrente, potendo

svolgere nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo

settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893. Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4’058 mensili

oppure a fr. 48’648 per l'intero anno (fr. 4’054 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Tenuto

conto di una residua capacità lavorativa del 50% e, quale ipotesi di lavoro, di

una riduzione massima del 25% il reddito da valido ammonterebbe a fr.

18'244.-- (48'648 : 2 = 24'324; 75% di 24'324 = 18'244), con un grado

d’incapacità lavorativa del 27% (25’000 – 18'244x 100 : 25'000).

Allo

stesso risultato si giunge anche volendo tener conto dell’adeguamento dei

redditi di riferimento al 2007, anno della decisione contestata che, per

giurisprudenza, costituisce il limite temporale per la resa del giudizio (cfr.

DTF 130 V 138 consid. 2). Infatti lo scarto percentuale per raggiungere il grado

minimo del 40% è importante e molto verosimilmente non può essere compensato

dal citato adeguamento.

In conclusione, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile,

nel suo risultato la decisione di reiezione della domanda di prestazione

va confermata. Il ricorso deve quindi essere respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.9).

2.9

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il

quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi

patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA

mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella

causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e

sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1

Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Nel

certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria è stato indicato che dal

gennaio 2007 l’assicurata percepisce delle prestazioni dell’assistenza sociale

(cfr. anche la relativa decisione dell’Ufficio del sostegno ed inserimento sociale),

mentre il suo convivente riceve delle prestazioni complementari (doc. C). In

queste circostanze, dunque, il requisito dell’indigenza è dato. La

ricorrente non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui

l’intervento di un rappresentante appare giustificato e di primo acchito il

ricorso non pareva essere privo di fondamento.

L’esonero

delle spese giudiziarie va di conseguenza ammesso, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata

dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar

ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito

patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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