32.2007.71
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5 novembre 2007Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2007.71
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, TCA
Titolo:
L'amministrazione è a ragione che non è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata da un'assicurata, che non ha reso verosimile una rilevante modifica delle sue condizioni di salute, rispettivamente della capacità al guadagno
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 87 cpv. 4 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.71
cr/sc
Lugano
5 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 gennaio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 3 ottobre 2006 l’Ufficio AI, statuendo su una domanda di
prestazioni dell’assicurazione invalidità presentata il 25 aprile 2005 da RI 1,
nata nel __________, ha respinto la richiesta avendo determinato un grado di
invalidità del 27% e, quindi, inferiore alla soglia minima richiesta per la
concessione di una rendita del 40% (doc. 29). Tale decisione non è stata
contestata.
1.2. In data 24
novembre 2006 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni
facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. 39-1).
A
sostegno della propria richiesta l’assicurata ha fatto pervenire
all’amministrazione copia del referto relativo alla TAC della colonna cervicale
del 31 ottobre 2006 redatto dal dr. __________, Capo-servizio del Dipartimento
di radiologia diagnostica e internistica (doc. 39-2).
1.3. Con progetto
di decisione del 1° dicembre 2006 l’UAI ha deciso di non entrare nel merito
della domanda di prestazioni, adducendo che dalla documentazione medica
acquisita agli atti non emergono elementi clinici atti a suffragare un
peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla precedente decisione del
3 ottobre 2006 (doc. 42).
L’assicurata
ha contestato tale progetto di decisione, trasmettendo all’amministrazione
nuova documentazione medica, in particolare una relazione neurologica del 28
novembre 2006 redatta dal dr. __________ (doc. 44).
1.4. Con
decisione del 24 gennaio 2007 l’UAI ha ribadito la non entrata in materia sulla
nuova richiesta di prestazioni, evidenziando che il Servizio medico regionale
dell’AI (SMR), che ha potuto esaminare in dettaglio tutta la documentazione
medica all’incarto, non ha riscontrato elementi clinici in grado di imporre
all’amministrazione un riesame del caso (doc. 47).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 20 febbraio 2007 RI 1, rappresentata da RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata, osservando:
"
La signora RI 1 ha inoltrato richiesta per una
rendita AI (anche parziale) nel dicembre 2005, viste le precarie condizioni di
salute e il licenziamento da parte dell'Amministrazione cantonale per tale
motivo.
La stessa non può più svolgere le mansioni
domestiche come prima, infatti fa capo alla figlia quando ha tempo in quanto
lavora tutto il giorno; mi sembra molto strano che se una persona non può
svolgere i lavori di pulizia come ausiliaria dell'Amministrazione cantonale
debba invece poterli svolgere al proprio domicilio.
La cosa che mi lascia più perplessa è che più
volte ho richiesto che la signora RI 1 fosse vista dai medici consulenti
dell'AI, forse si sarebbero resi conto delle condizioni della stessa, una
decisione basata solo su elementi cartacei non mi sembra molto confacente.
Infatti il consulente per una collocazione di
lavoro ha potuto rendersene conto durante il colloquio per un'eventuale
proposta di lavoro; lo stesso ha potuto verificare lo stato di salute
dell'assicurata.
Vi chiedo quindi in base ai certificati medici,
ed eventualmente a una visita presso un medico da voi stabilito, di voler
accettare il ricorso contro la decisione del 24 gennaio 2007 dell'IAS Ufficio
invalidità." (Doc. I)
1.6. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a non
entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurata.
Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von
Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è
dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato
abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la
revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova
domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata
in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8
marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
2.3. In
concreto, l’Ufficio AI, con la decisione qui contestata, non è
entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni del 24 novembre 2006, non
avendo l’assicurata, a detta dell’amministrazione, reso verosimile una modifica
delle condizioni invalidanti.
L’assicurata, per contro,
sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione
della procedura sfociata nella decisione del 3 ottobre 2006, con la quale
l’amministrazione le aveva negato l’attribuzione di una rendita in difetto di
un grado di invalidità pensionabile (doc. 29), abbia subito un
peggioramento che necessita di essere ulteriormente indagato.
Il
TCA rileva innanzitutto che al momento del rifiuto della chiesta rendita di
invalidità l’amministrazione si è essenzialmente basata sulle conclusioni riportate
nella valutazione del 16 agosto 2006 del dr. __________, spec. FMH in malattie
polmonari, che aveva riscontrato un ulteriore lieve peggioramento della
situazione globale a livello di disturbi funzionali legati alla BPCO rispetto
al precedente controllo, concludendo per un’incapacità lavorativa totale per
lavori fisici da leggeri a pesanti, mentre in attività sedentarie, senza sforzi
fisici, aveva valutato l’interessata abile al lavoro al 100%, ma con un
rendimento ridotto a 4 ore, massimo 6 ore al giorno (doc. 23/1-3). Il dr. __________
del SMR, nelle sue annotazioni del 22 agosto 2006, aveva quindi considerato
l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella sua attività di ausiliaria di
pulizia (che svolgeva al 39%, per il resto essendo occupata quale casalinga),
ma abile al lavoro al 70% in attività sedentarie leggere (doc. 24-1). La consulente IP, operato il raffronto dei redditi fra quanto percepito dall’assicurata nella
sua precedente attività, svolta al 39% e quanto potrebbe conseguire in attività
adeguate, al 70%, ritenuta un’ulteriore riduzione del 20% per tener conto della
ridotta capacità di carico, dell’aumentata affaticabilità e della mancanza di
esperienze lavorative significative, era giunta ad un grado di invalidità del
40.7%, arrotondato al 41% (doc. 25-3).
Quanto alla valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, svolta in data 4 maggio 2006:
nel rapporto del 7 giugno 2006, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 17.5% (doc. 15-6).
Poste
quindi le quote parti tra attività salariata (39%) e mansioni
casalinghe (61%) stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il
grado di invalidità globale è risultato del 27% (39 X 41% + 61 X 17.5%) in
applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che non permette la
concessione di una rendita (doc. 29/1-3).
In occasione della nuova
domanda di prestazioni presentata il 24 novembre 2006 l’assicurata ha trasmesso
all’amministrazione copia del referto relativo all’esame di TAC della colonna
cervicale del 31 ottobre 2006. Nel rapporto del 31 ottobre 2006 il dr. __________,
Capo-servizio del Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica, ha
posto le seguenti conclusioni:
" (...)
Segni di discopatia soprattutto all'altezza C5-C6, C6-C7 con
becchi ostefitici all'altezza C5-6, nettamente predominanti a destra, con
iniziale restringimento foraminale, con possibile iniziale contatto radicolare
C6 a destra, reperto comunque da correlare con dati clinici. Non evidenti a
tutti i livelli ernie discali o segni di compressione midollare. Non evidenti
lesioni post-traumatiche o alterazioni della struttura ossea di sospetta
origine neoplastica. Da notare importanti alterazioni degenerative delle faccette
articolari a destra all'altezza C6-T1." (Doc. AI 39-2)
Nelle sue annotazioni del 30 novembre 2006 il dr. __________ del
SMR ha osservato:
"
Viene presentato un referto TC della colonna
cervicale, dalle conclusioni ivi contenute non è possibile risalire ad alcuna
condizione patologica invalidante (come citato nel testo della medesima i
reperti sono da correlare ai dati clinici).
Con la documentazione presentata non è possibile
entrare in merito, cosa che potrebbe essere possibile qualora, in seguito a
visita e relativa documentazione medica, fosse certificata una nuova diagnosi
corredata di valutazione clinica." (Doc. AI 41-1)
L’assicurata ha poi trasmesso all’amministrazione copia del
referto del 28 novembre 2006 del dr. __________, Capo-servizio del Servizio
cantonale di neurologia di __________, nel quale lo specialista, poste le
diagnosi di “sindrome algo-parestetica bi-brachiale verosimilmente attribuibile
ad una neuropatia ulnare irritativa con associata epicondilite mediale; stato
dieci anni circa dopo decompressione del nervo mediano destro; disturbi
statico-degenerativi multi-segmentali (C4-7) della colonna cervicale; lombalgie
mediane isolate recenti (inabituali, d’eziologia indeterminata, TAC
lombosacrale e del bacino del 23.11 negativa)”, ha osservato:
"
Disturbi bi-brachiali: si tratta di una clinica
difficile da inquadrare e, per certi aspetti, un po' sorprendente.
Non ho ritenuto una s. radicolare (integrando per
questo gli elementi clinici e neuroradiologici).
Una problematica legata al midollo spinale
(bilateralità ...) sembra poco probabile sulla base di questo esame clinico.
Idem non ho trovato, escludendo i discreti segni
irritativi evidenziati al polso, anomalie evocatrici di uno scompenso del n.
mediano al polso (parametri della conduzione risultano soddisfacenti da ambo i
lati).
Il n. ulnare, da parte sua, appare integro dal
punto di vista clinico-funzionale e ENG, tuttavia si può ottenere un s. di
Tinel alla manipolazione del tronco nervoso stesso al gomito (il quale appare
sublussabile soprattutto a destra).
Fatti
I parametri ENG sono soddisfacenti e non esiste
sicuramente un’importante neuropatia di questo tronco al gomito.
Nel contesto ho quindi ritenuto più che altro la
possibilità di una neuropatia irritativa del n. ulnare (bilaterale) leggermente
prevalente a destra e, in concomitanza, un’epicondilite mediale (la quale
potrebbe essere associata anche ad altre tendinopatie?).
È chiaro che, in DD trattandosi di una paziente
fortemente tabagica, esiste sempre la possibilità di altre patologie (e penso
in particolare ad un processo espansivo della porzione superiore del polmone
destro pensando, in particolare, alla prevalenza dei disturbi dell'ASD e alla
lieve asimmetria della fessura palpebrale).
Sarebbe sicuramente confortevole attualizzare la
lastra del torace (in ogni caso) eventualmente praticare una TAC toracica (a
meno che il decorso clinico dovesse risultare particolarmente semplice).
Sul piano terapeutico consiglierei il
proseguimento di misure semplici mettendo gli arti a riposo (se necessario
tramite l'utilizzo di una stecca) e utilizzando un NSAID.
Lombalgie: anche questo disturbo risulta in
effetti abbastanza misterioso (la TAC effettuata ieri non rileva fortunatamente
nulla di molto inquietante).
È possibile che una discopatia L4-5 (o 5-1)
eserciti un certo ruolo su questi importanti dolori.
Ho consigliato alla paziente di ri-consultare il
nostro PS qualora il disturbo dovesse nuovamente scompensarsi (resto
disponibile per rivederla in questo caso).
Per completare le indagini attuali ho previsto
oggi un labor (allegato)." (Doc. AI 44-4+5)
Nelle sue annotazioni dell’11 gennaio 2007 il dr. __________ ha
rilevato quanto segue:
" Dopo
le precedenti annotazioni viene inoltrata altra documentazione medica in
particolare una relazione neurologica da parte del dr. __________ che tratta
anche della TC citata nella precedente annotazione.
In buona sostanza anche il dr. __________, che ha visitato di
persona l'assicurata, nei suoi commenti riesce a concludere per una diagnosi (a
parte citare quelle già conosciute) ed a rilevare una sintomatologia
invalidante e meritevole di una terapia; si limita a consigliare misure
terapeutiche semplici ed a raccomandare di farsi rivedere qualora dovesse
verificarsi il disturbo scompensante.
Gli esami ematochimici non depongono per patologie invalidanti.
Con queste premesse non vedo perchè dovremmo visitare noi
l'assicurata come richiesto.
Si ribadisce la non entrata in merito come precedentemente
definitivo." (Doc. AI 45-1)
2.4. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U
329/01 ed S., U 330/01; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122
V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.
123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31). A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha
già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte
in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
Considerandi
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25.
febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Il
TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation
médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et
l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF
123.
V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne
signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et
médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a
dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien
valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
2.5
A mente di questo Tribunale, dall’esame degli atti, non
risulta essere stata resa verosimile una rilevante modifica delle condizioni di
salute, rispettivamente della capacità al guadagno dell’assicurata.
Dai referti
medici prodotti dall’assicurata non emergono, infatti, come rilevato dal medico
SMR, nuove patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere vagliate
dall’amministrazione.
In effetti, come evidenziato dal dr. __________
nelle sue annotazioni del 30 novembre 2006, dal rapporto relativo all’esame di
TAC della colonna cervicale del 31 ottobre 2006 non è possibile risalire ad
alcuna condizione patologica invalidante (doc. 41-1).
Analogo discorso vale con riferimento al rapporto
medico del dr. __________ del 28 novembre 2006: come ben spiegato dal dr. __________
nelle sue annotazioni dell’11 gennaio 2007, il dr. __________ nel suo referto
non conclude per una sintomatologia invalidante, necessitante di una terapia,
ma si limita a consigliare misure terapeutiche semplici e a raccomandare un
nuovo consulto qualora dovesse verificarsi un disturbo scompensante (doc.
45-1). Inoltre, anche gli esami ematochimici non depongono per l’esistenza di
patologie invalidanti (doc. 45-1).
Queste considerazioni del SMR possono essere
condivise da questo Tribunale.
In
conclusione, non avendo l'insorgente reso verosimile alcuna modifica rilevante
della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche e/o
economiche rispetto alla precedente decisione del 3 ottobre 2006, con la quale
è stato rifiutato il diritto a prestazioni, la decisione di non entrata in
materia non può che essere confermata, l'UAI avendo fatto buon uso della
facoltà concessagli dall'art. 87 cpv. 4 OAI.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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