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Decisione

32.2007.71

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I parametri ENG sono soddisfacenti e non esiste

sicuramente un’importante neuropatia di questo tronco al gomito.

Nel contesto ho quindi ritenuto più che altro la

possibilità di una neuropatia irritativa del n. ulnare (bilaterale) leggermente

prevalente a destra e, in concomitanza, un’epicondilite mediale (la quale

potrebbe essere associata anche ad altre tendinopatie?).

È chiaro che, in DD trattandosi di una paziente

fortemente tabagica, esiste sempre la possibilità di altre patologie (e penso

in particolare ad un processo espansivo della porzione superiore del polmone

destro pensando, in particolare, alla prevalenza dei disturbi dell'ASD e alla

lieve asimmetria della fessura palpebrale).

Sarebbe sicuramente confortevole attualizzare la

lastra del torace (in ogni caso) eventualmente praticare una TAC toracica (a

meno che il decorso clinico dovesse risultare particolarmente semplice).

Sul piano terapeutico consiglierei il

proseguimento di misure semplici mettendo gli arti a riposo (se necessario

tramite l'utilizzo di una stecca) e utilizzando un NSAID.

Lombalgie: anche questo disturbo risulta in

effetti abbastanza misterioso (la TAC effettuata ieri non rileva fortunatamente

nulla di molto inquietante).

È possibile che una discopatia L4-5 (o 5-1)

eserciti un certo ruolo su questi importanti dolori.

Ho consigliato alla paziente di ri-consultare il

nostro PS qualora il disturbo dovesse nuovamente scompensarsi (resto

disponibile per rivederla in questo caso).

Per completare le indagini attuali ho previsto

oggi un labor (allegato)." (Doc. AI 44-4+5)

Nelle sue annotazioni dell’11 gennaio 2007 il dr. __________ ha

rilevato quanto segue:

" Dopo

le precedenti annotazioni viene inoltrata altra documentazione medica in

particolare una relazione neurologica da parte del dr. __________ che tratta

anche della TC citata nella precedente annotazione.

In buona sostanza anche il dr. __________, che ha visitato di

persona l'assicurata, nei suoi commenti riesce a concludere per una diagnosi (a

parte citare quelle già conosciute) ed a rilevare una sintomatologia

invalidante e meritevole di una terapia; si limita a consigliare misure

terapeutiche semplici ed a raccomandare di farsi rivedere qualora dovesse

verificarsi il disturbo scompensante.

Gli esami ematochimici non depongono per patologie invalidanti.

Con queste premesse non vedo perchè dovremmo visitare noi

l'assicurata come richiesto.

Si ribadisce la non entrata in merito come precedentemente

definitivo." (Doc. AI 45-1)

2.4. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

Considerandi

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Il

TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation

médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et

l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF

123.

V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne

signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et

médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a

dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

2.5

A mente di questo Tribunale, dall’esame degli atti, non

risulta essere stata resa verosimile una rilevante modifica delle condizioni di

salute, rispettivamente della capacità al guadagno dell’assicurata.

Dai referti

medici prodotti dall’assicurata non emergono, infatti, come rilevato dal medico

SMR, nuove patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere vagliate

dall’amministrazione.

In effetti, come evidenziato dal dr. __________

nelle sue annotazioni del 30 novembre 2006, dal rapporto relativo all’esame di

TAC della colonna cervicale del 31 ottobre 2006 non è possibile risalire ad

alcuna condizione patologica invalidante (doc. 41-1).

Analogo discorso vale con riferimento al rapporto

medico del dr. __________ del 28 novembre 2006: come ben spiegato dal dr. __________

nelle sue annotazioni dell’11 gennaio 2007, il dr. __________ nel suo referto

non conclude per una sintomatologia invalidante, necessitante di una terapia,

ma si limita a consigliare misure terapeutiche semplici e a raccomandare un

nuovo consulto qualora dovesse verificarsi un disturbo scompensante (doc.

45-1). Inoltre, anche gli esami ematochimici non depongono per l’esistenza di

patologie invalidanti (doc. 45-1).

Queste considerazioni del SMR possono essere

condivise da questo Tribunale.

In

conclusione, non avendo l'insorgente reso verosimile alcuna modifica rilevante

della sua capacità di guadagno né delle proprie condizioni cliniche e/o

economiche rispetto alla precedente decisione del 3 ottobre 2006, con la quale

è stato rifiutato il diritto a prestazioni, la decisione di non entrata in

materia non può che essere confermata, l'UAI avendo fatto buon uso della

facoltà concessagli dall'art. 87 cpv. 4 OAI.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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