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Decisione

32.2007.76

Richiesta tardiva di una rendita AI.Corretta assegnazione retroattiva unicamente per i 12 mesi prima della domanda.Ass.con depressione non oggettivam.impossibilitato a richiedere rend.o a incaricare q

14 gennaio 2008Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. Il 26 aprile

2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha ribadito le proprie motivazioni

per quanto riguarda sia il grado di invalidità, che l’inizio del diritto alla

rendita. Per quanto attiene alle rendite completive per la moglie e per il

figlio di quest’ultima, egli ha comunicato di avere ricevuto una decisione del

13 marzo 2007 che ha assegnato una rendita completiva al figlio della moglie

dal 1° maggio 2003 e una decisione del 26 marzo 2007 che ha attribuito una

rendita completiva alla moglie dal 1° febbraio 2003. Il legale ha precisato che

il suo assistito non contesta tali provvedimenti e che le relative rendite sono

state riconosciute a partire da date corrette, pur sottolineando che il grado

di invalidità dell’assicurato dell’80% indicato in queste decisioni è comunque

stato censurato con l’impugnativa sub judice. L’avv. RA 1 ha, quindi,

indicato che in tale misura la parte ricorrente modifica il petitum del ricorso

del 28 febbraio 2007, nel senso che venga stralciata la richiesta di cui

limitatamente al secondo paragrafo del punto 2 riguardante le dette rendite

completive, richiesta divenuta ormai superata (cfr. doc. VIII; Z; VI1).

1.8. Il doc. VIII

è stato inviato all’UAI per conoscenza (cfr. doc. IX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

2.2. Preliminarmente

va osservato che nell’atto ricorsuale è stato sottolineato che l’UAI ha

intimato la decisione del 25 gennaio 2007 e le sei decisioni del 13 febbraio

2007 all’assicurato e non al suo rappresentante, il quale le ha ricevute il 5

febbraio 2007, rispettivamente il 28 febbraio 2007 su esplicita sua richiesta

telefonica (cfr. doc. I pag. 2).

In materia di assicurazioni sociali, vale il

principio generale secondo cui una notifica avviene in forma corretta, se fatta

al rappresentante legale dell'assicurato, fintanto che la procura non è stata

revocata (RCC 1991 pag. 393 consid. 2 con riferimenti di giurisprudenza). Secondo la giurisprudenza, infine, la notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art.

38 e 1 cpv. 3 PA; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren un

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 101 N 159, cfr. anche DTF

122 V 194 consid. 2). Questo significa che deve essere esaminato, secondo le

concrete circostanze, se la notifica difettosa ha tratto in inganno

l'assicurato e causato un pregiudizio. Tale questione processuale deve essere

comunque esaminata alla luce del principio generale della buona fede (cfr.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N

27 pag. 356, DTF 122 V 194 consid. 2).

Per

quanto attiene al caso di specie, pur stigmatizzando il fatto che le decisioni

emesse dall’UAI non siano state immediatamente intimate al patrocinatore

dell’insorgente, occorre rilevare che tali provvedimenti sono comunque stati notificati

all’avv. RA 1 entro il termine di trenta giorni per interporre ricorso al TCA.

In

effetti il rappresentante dell’assicurato ha potuto inoltrare un tempestivo

ricorso a questa Corte.

Non vi è,

quindi, alcun pregiudizio per il ricorrente.

2.3. Con scritto

del 26 aprile 2007 l’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato, da un

lato, di aver ricevuto la decisione del 13 marzo 2007 con cui il diritto a una

rendita completiva a favore del figlio della moglie del ricorrente è stato

riconosciuto dal 1° maggio 2003, ovvero dal mese in cui è entrato in Svizzera

(cfr. banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone),

nonché la decisione del 26 marzo 2007 che ha assegnato una rendita completiva

alla moglie dell’assicurato a fare tempo dal 1° febbraio 2003, ossia dal mese

in cui si sono uniti in matrimonio (cfr. doc. 2-1).

Dall’altro,

che, riconoscendo corretta la data di inizio di tali rendite, modifica il

petitum del ricorso del 28 febbraio 2007, nel senso che venga stralciata la

richiesta limitatamente al secondo paragrafo del punto 2 riguardante le dette

rendite completive, richiesta ormai superata (cfr. doc. VIII; Z; VI1).

Il

secondo paragrafo del punto 2 del petitum del ricorso interposto al TCA ha il

seguente tenore:

" (…)

L’UAI

è pure tenuto ad accordare una rendita completiva per la moglie e una rendita

completiva per il figlio di quest’ultima a partire dall’1.2.2003.”

L’UAI,

infatti, con decisione del 13 febbraio 2007, aveva riconosciuto il diritto a

una rendita completiva per la moglie dell’assicurato soltanto a decorrere dal

1° settembre 2003 e, con decisione del 25 gennaio 2007, una rendita completiva

per il figlio di quest’ultima dal 1° gennaio 2007 (cfr. doc. 74-5, 73-1).

La

richiesta di stralcio del secondo paragrafo del punto 2 del petitum dell’atto

ricorsuale, a seguito dell’emanazione da parte dell’assicurazione invalidità

dei due provvedimenti del 13 e 26 marzo 2007, equivale in buona sostanza a un

implicito ritiro parziale dell’impugnativa.

Di

conseguenza la causa, per quanto riguarda la contestazione relativa alla data

di inizio delle rendite completive per la moglie del ricorrente e per il figlio

di quest’ultima è divenuta priva di oggetto e dev’essere stralciata dai ruoli

(cfr. SVR 2002 AHV Nr. 20; STCA38.2002.199 del 18 dicembre 2002; STCA

32.2000.48 del 12 gennaio 2001).

Nel

merito

2.4. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono

determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la

fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.

1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.5. Oggetto del

contendere è la decorrenza della rendita d’invalidità.

Più

precisamente va stabilito se il diritto alla rendita intera deve essere riconosciuto

a partire unicamente dal 1° giugno 2002, come deciso dall’UAI (cfr. doc. 74-9),

oppure a decorrere già dal 1° gennaio 2001, come fatto valere dall’assicurato

(cfr. doc. I).

Per

quanto concerne la censura ricorsuale relativa al grado di invalidità dell’80%

determinato dall’amministrazione (cfr. doc. I), giova osservare che ai fini del

giudizio tale questione si rivela ininfluente, per cui può restare insoluta.

Infatti il

riconoscimento di un grado di invalidità del 100%, come postulato dall’assicurato,

non avrebbe alcuna conseguenza concreta sull’entità della prestazione.

All’insorgente

è già stata concessa una rendita intera, essendo pacifico che egli sia invalido

in misura superiore ai due terzi.

Al

riguardo giova ricordare che l’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31

dicembre 2003, prevede che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se

sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo

tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

2.6. Ai sensi

dell'art. 48 cpv. 1 LAI il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse è

disciplinato conformemente all’articolo 24 capoverso 1 LPGA.

L’art. 24

cpv. 1 LPGA enuncia che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si

estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e

cinque anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva

essere pagato.

L'art. 48

cpv. 2 LAI precisa, poi, che:

se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi

dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici

mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse

sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i

fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando

ne ha avuto conoscenza."

L’art. 48

cpv. 2 istituisce un termine di perenzione che non può essere né interrotto, né

sospeso. La seconda frase di tale disposto accorda, dal canto suo, la restituzione

di tale termine in determinate circostanze (cfr. DTF 102 V 112 consid. 1).

Secondo la giurisprudenza del TFA, con “ i fatti motivanti il diritto” si fa

riferimento al danno alla salute fisica o mentale che causa un’incapacità di

guadagno permanente o di lunga durata o che provoca, in assicurati senza

attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni abituali.

Pertanto la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva

dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto

alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire

il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (cfr. DTF

100 V 120; RCC 1984 pag. 420).

Dunque il versamento secondo l’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI è dato nel caso

in cui, per motivi di forza maggiore, come la malattia, l’assicurato

oggettivamente non poteva provvedere ad inoltrare la domanda di prestazioni

assicurative e vi ha rimediato in un termine ragionevole dopo la cessazione dell’impedimento

(cfr. DTF 102 V 112; RCC 1984 pag. 420).

Lo stesso vale se l’assicurato, a causa del suo stato di salute, non è in grado

di conoscere i fatti motivanti il diritto alle prestazioni, allorquando già ne

ricorrevano gli estremi (ad esempio nel caso in cui sia affetto da una malattia

mentale vera e propria; al riguardo cfr. DTF 108 V 228 consid. 4 ove si

Considerandi

trattava di grave schizofrenia di tipo processuale con manifestazioni

paranoidi; STFA I 149/99 del 16 marzo 2000; STFA I 125/02 del 6 agosto 2002

pubblicata in RDAT I-2003 N. 71 pag. 277 segg.) oppure non

disponga della facoltà di intendere e di volere (cfr. STFA I 125/02 del

6.

agosto 2002 pubblicata in RDAT I-2003 N. 71 pag. 277 segg.).

Un

pagamento retroattivo della rendita ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI

può, pertanto, avvenire solo in modo restrittivo (cfr. STFA I 125/02 del 6

agosto 2002 pubblicata in RDAT I-2003 N. 71 pag. 277 segg.; STFA I 103/05 del 2

maggio 2005).

Anche secondo la dottrina i casi di restituzione del termine ai

sensi dell’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI sono accordati in rare occasioni (“La

restitution du délai, au sens de la 2e phrase de l’alinéa 2 de l’art. 48 LAI,

ne peut donc être accordée que dans des cas très rares, c’est-à-dire dans ceux

où l’atteinte à la santé du recourant ne pouvait être objectivement constatée

en l’état de la science médicale. ”, cfr. Valterio, Droit et pratique de

l'AI, Les prestations, Losanna 1985, pag. 306).

2.7

Nell’evenienza

concreta l’UAI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una rendita intera

di invalidità a decorrere soltanto dal 1° giugno 2002, nonostante il diritto

fosse nato con effetto dal 1° gennaio 2001, in quanto la richiesta assicurativa

è stata inoltrata tardivamente, e meglio nel mese di giugno 2003 (cfr. doc. 2;

A). L’amministrazione ha ritenuto che in casu il diritto al versamento di tale

rendita poteva essere concesso retroattivamente unicamente di un anno dalla

domanda giusta l’art. 48 cpv. 2 prima frase LAI, non essendo realizzata

l’ipotesi di cui all’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI (cfr. doc. VI; A).

L’insorgente, al contrario,

sostiene che, fintanto che non ha inoltrato la domanda di prestazioni il 18

giugno 2003, non ha avuto la capacità di rendersi conto della facoltà di

chiedere le prestazioni di invalidità. Egli ha asserito che, a causa

dell’importante patologia depressiva di cui soffre, non era in grado di

valutare correttamente la sua situazione e che ha sempre sopravvalutato la sua

capacità lavorativa, rifiutando regolarmente qualsiasi aiuto poiché l’affezione

non gli permetteva di accettarlo (cfr. doc. I).

Questa Corte, chiamata ora

a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, rileva che dalla

documentazione medica agli atti, in particolare dal rapporto del 2 maggio 2005

del Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, si evince che

il ricorrente dal 1995 manifesta una problematica psichica a carattere

evolutivo, più precisamente una depressione (cfr. doc. 37-6).

Visto, da un lato, che tale

affezione ha avuto carattere evolutivo, dall’altro, che l’attività di

veterinario è stata interrotta agli inizi del 2000 (cfr. STCA 32.2005.103 del 9

febbraio 2006), l’amministrazione ha considerato che l’anno di attesa per

l’inizio del diritto alla rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI è scaduto

alla fine dell’anno 2000.

Il diritto alla rendita è,

dunque, nato, come visto, il 1° gennaio 2001.

Tuttavia la rendita è

stata concessa unicamente dal giugno 2002, ovvero dodici mesi prima della domanda

di prestazioni del giugno 2003 (cfr. doc. A).

Dal rapporto del 3

settembre 2002 del Dr. med. __________ (cfr. doc. 21-4), il quale ha avuto in

cura l’assicurato dal 1995, emerge quale diagnosi: “ rezidivierende depressive

Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode (ICD-10)”.

Il medico, inoltre, ha

indicato che, allorquando ha visitato il ricorrente il 17 aprile 2002, questi

presentava i seguenti sintomi:

" (…)

Im Vordergrund der Symptomatik

stand eine quälende Antriebslosigkeit, gepaart mit Schlafstörungen. Der Patient

zeigte die typische leere Umtriebigkeit, d.h. er fing immer wieder etwas an,

führte es aber nicht zu Ende.“ (Doc. 21-6)

In

concreto, senza voler relativizzare il grave danno alla salute

di cui l’assicurato è portatore, vista la giurisprudenza particolarmente severa

riportata al considerando precedente, questo Tribunale ritiene che, non sono

dati gli estremi per accogliere quanto postulato con il ricorso.

Non

risultano, in effetti, agli atti elementi che facciano concludere per un

disturbo della coscienza con rilevante pregiudizio in relazione alle capacità

di discernimento dell’assicurato.

Inoltre per quanto attiene

alla questione di sapere se la depressione di cui è affetto l’assicurato l’ha

privato o meno della capacità di intraprendere i passi in vista

dell’ottenimento di una rendita, va rilevato che il Dr. med. __________, nel

rapporto del 2 maggio 2005, ha specificato di avere discusso con l’assicurato,

a metà del 2002, circa la possibilità di inoltrare una domanda di prestazioni

AI. L’insorgente, però, nutriva sempre la speranza di poter riprendere la propria

attività di veterinario e solo quando questa speranza è andata in fumo ha

deciso con fatica di richiedere una rendita AI (cfr. doc. 37-7).

Nell’attestazione del 26

febbraio 2007, poi, lo psichiatra ha precisato che:

"

(…) Da die depressive Symptomatik nicht durchgehend

schwer war, hegte der Patient immer wieder die Hoffnung dass es eines Tages

doch noch besser werde, sodass ich bin damals und auch später, d.h. etwa Mitte

2002, nicht bewegen könnte, sich bei der IV anzumelden. Diese Weigerung ist

nicht nur auf die Sturheit Ihres Mandanten und seine unrealistischen Hoffnungen

zurückzuführen, sondern ist geradezu krankheitsimmanent, da durch eine

IV-Anmeldung noch mehr Scham- und Schuldgefühle provoziert worden Wären, was

Ihr Mandant natürlich zu vermeiden suchte.„ (doc. W)

Ne discende che

l’insorgente più che altro per motivi soggettivi ha tardato ad inoltrare la domanda

di prestazioni AI, visto che lo psichiatra, presso il quale l’assicurato è

entrato in cura nel 1995, l’ha reso attento - perlomeno a fare tempo dal 2002 -

del fatto che il suo stato di salute era suscettibile di aprire il diritto a

delle prestazioni dell’AI.

A tale proposito va

rilevato che l’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 102 V 112,

relativa a un assicurato che soffriva di una grave depressione e che ha

richiesto tardivamente le prestazioni AI, ha rinviato gli atti all’amministrazione

per un complemento istruttorio, con la seguente motivazione:

" (…)

Le recourant a souffert dès juin 1971 d'une grave

dépression. Selon lui, ses médecins et autres thérapeutes ont déclaré que

l'octroi d'une rente d'invalidité compromettrait sa guérison et en ont

convaincu son entourage, notamment sa femme; il n'aurait pas eu la force de

combattre cette opinion et de s'annoncer à l'assurance-invalidité avant le

début de 1974.

Vu ce qui a été exposé plus haut, l'absence de

toute démarche de l'épouse auprès de l'assurance-invalidité ne saurait porter

préjudice au recourant. Il reste donc à savoir si ce dernier s'est trouvé,

objectivement, de juin 1971 à la fin de 1973 dans l'impossibilité de demander

une rente d'invalidité. Ce ne serait pas le cas si, même à contrecoeur, il

s'était rallié à l'avis de ses conseillers et avait préféré renoncer à une

rente pour ne pas compromettre sa guérison; mais bien si sa dépression

l'avait privé de la capacité de faire des démarches en vue de l'obtention d'une

rente qu'il avait pourtant décidé de réclamer contre l'opinion de son entourage.

L'enquête n'a pas porté sur cette question. Le dossier ne donne qu'un tableau

succinct de l'étendue des troubles psychiques de l'intéressé. Il faut donc

renvoyer la cause à l'administration, afin qu'elle complète l'instruction et

qu'elle prenne une nouvelle décision, en lieu et place de celle du 18 octobre

1974, par laquelle la rente a été accordée depuis le 1er janvier 1973

seulement.”(la sottolineatura è del redattore)

In

casu l’assicurato nel 2002, nonostante sapesse, tramite il Dr. med. __________,

di avere la possibilità di richiedere le prestazioni dell’AI e potesse

eventualmente incaricare il medico di procedere in tal senso, ha espresso la

volontà di non inoltrare domanda all’AI.

In seguito, però, nel

giugno 2003 è il ricorrente stesso a interporre la richiesta e non terze persone.

E’ vero che nella sentenza

pubblicata in DTF 108 V 226 a un assicurato affetto da grave schizofrenia che ha

continuato a opporsi alla proposta dei familiari di annunciarsi all’AI è stato

riconosciuto il diritto a una rendita già dal gennaio 1974, sebbene la domanda

fosse datata del novembre 1979.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in quel caso, in primo luogo, la richiesta di prestazioni dell’AI

è stata infine inoltrata da terze persone per l’assicurato (cfr. pure STFA I

149/99 del 16 marzo 2000).

Nel caso sub judice,

invece, come esposto sopra, l’assicurato già nel giugno 2003 (per cui poco più

di un anno dopo avere discusso con il Dr. med. __________ della possibilità di

postulare prestazioni AI) ha interposto personalmente la domanda all’UAI.

Egli ha pure risposto

personalmente per iscritto e via posta elettronica a quesiti postigli dall’UAI nel

corso del mese di luglio e agosto 2003 (cfr. doc. 8-1; 8-3; 10-1).

Al riguardo va evidenziato

che è altamente verosimile che le condizioni di salute dell’insorgente nel 2003

fossero le medesime che nel 2002, visto che il diritto alla rendita intera è nato

nel gennaio 2001 e la rendita intera è stata assegnata ininterrottamente dal

giugno 2002 (cfr. doc. A).

In secondo luogo, la

depressione è una patologia che si distingue dalla schizofrenia, soprattutto

per quanto attiene alla percezione della realtà. La schizofrenia, infatti, è

una forma di malattia psichiatrica caratterizzata dalla persistenza di sintomi

di alterazione del pensiero, del comportamento e dell’emozione, con una gravità

tale da limitare le normali attività della persona. Essa implica la

compromissione del cosiddetto “esame di realtà” da parte del soggetto.

La depressione, invece, è

una sindrome caratterizzata da un insieme di sintomi psichici e fisici

persistenti nel tempo, consistente principalmente in una diminuzione da lieve a

grave del tono dell’umore, talvolta associata ad ideazione di tipo suicida o

autolesionista. A questa sintomatologia principale possono accompagnarsi

deficit dell’attenzione e della concentrazione, insonnia, disturbi alimentari,

estrema ed immotivata prostrazione fisica (cfr. www.it.wikipedia.org).

Conseguentemente, in

considerazione di quanto precede, questa Corte, in applicazione del principio

della probabilità preponderante usuale nel settore del diritto delle

assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA

29.

gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa

W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22

agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C

341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS

1993.

pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,

RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.

31-32), ritiene che l’assicurato nel 2002 non era oggettivamente

impossibilitato a intraprendere l’iter per l’ottenimento di una rendita AI o

perlomeno a incaricare una terza persona di agire per suo conto

Dalle carte processuali

emerge, del resto, che il ricorrente ha interposto domanda di AI dopo che nel

2003.

era scaduta un’assicurazione sulla vita __________ per un valore di

riscatto pari a fr. 160'345.-- (cfr. doc. 30-3; 8-18)

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che nel caso in esame non sussistono i motivi per restituire il termine di

perenzione di cui all’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI.

Pertanto a ragione l’UAI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di

invalidità a fare tempo dal 1° giugno 2002.

Le

decisioni impugnate devono, di conseguenza, essere confermate.

2.9

La

situazione procedurale, e meglio il fatto che la contestazione relativa alla

data di inizio delle rendite completive per la moglie del ricorrente e per il

figlio di quest’ultima sia divenuta priva di oggetto a seguito della richiesta

di stralcio di tale punto dal petitum conseguente all’emanazione delle due

decisioni del 13 e 26 marzo 2007 (cfr. consid. 2.3.) giustifica il

riconoscimento al ricorrente di ripetibili parziali (cfr. STCA 38.2002.199 del

18.

dicembre 2002; STCA del 5 novembre 2001 nella causa V.L. SA, 30.2000.187 e

30.2001

; STCA del 12 gennaio 2001 nella causa S.-C., 32.00.48 e STCA del 24

marzo 1997 nella causa U., 30.96.252). In effetti l’Alta Corte ha stabilito che

vi è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, quando la situazione

procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di

oggetto (cfr. SVR 2002 AHV Nr. 20; RAMI 1994 pag. 219; DTF 110 V 54, consid.

3a, pag. 57; DTF 109 V 70; DTF 107 V 127 e DTF 106 V 124).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr.

150.

-- a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto non stralciato dai ruoli, è respinto.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 50.-- a carico dell’Ufficio AI

e di fr. 150.-- a carico di RI 1.

L’Ufficio AI verserà al

ricorrente la somma di fr. 250.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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