32.2007.78
Negata rendita di invalidità a assicurata, ausiliaria di cure, sofferente al braccio sx a seguito di tumorectomia della mammella. Rendita negata in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei
10 gennaio 2008Italiano34 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.78
Data decisione, Autorità:
10.01.2008, TCA
Titolo:
Negata rendita di invalidità a assicurata, ausiliaria di cure, sofferente al braccio sx a seguito di tumorectomia della mammella. Rendita negata in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.78
mm/DC
Lugano
10 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 5 febbraio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
maggio 2006, RI 1, nata nel 1953, di professione ausiliaria di cure, ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 15).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 5 febbraio 2007, ha negato il diritto alla rendita di invalidità
siccome, relativamente a un primo periodo di inabilità lavorativa (agosto
2004-marzo 2005), il termine di carenza di un anno di cui all’art. 29 cpv. 1
lett. b LAI non sarebbe trascorso e, relativamente a un secondo periodo
decorrente dal novembre 2005, alla scadenza dell’anno di carenza, il grado di
invalidità non avrebbe raggiunto la soglia minima del 40% (doc. 33).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 1° marzo 2007, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata, facendo valere in particolare che le opportunità di
trovare un’occupazione adeguata sarebbero irrealistiche, tenuto conto della sua
età, dei suoi trascorsi professionali e, più in generale, della situazione del
mercato del lavoro ticinese (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. In data 30
novembre 2007, il TCA ha interpellato il reumatologo dott. __________, autore
di una perizia per conto dell’assicuratore contro le malattie dell’assicurata,
il quale è stato invitato a rispondere ad alcune domande riguardanti
l’esigibilità lavorativa (doc. VI).
La sua
risposta è pervenuta il 13 dicembre 2007 (doc. VII).
L’amministrazione
ha preso posizione il 19 dicembre 2007 (doc. X), mentre l’insorgente lo ha
fatto in data 20 dicembre 2007 (doc. IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità, oppure no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di agosto 2004, a RI 1 è stata diagnosticata una patologia tumorale alla mammella
sinistra, patologia che è stata oggetto di una tumorectomia dei quadranti
esterni e quadrante supero-interno con asportazione di due linfonodi sentinella
(il 4 agosto 2004), nonché di una mastectomia sinistra con ricostruzione e
svuotamento ascellare (l’11 agosto 2004).
Successivamente,
a decorrere dal mese di settembre 2004, l’assicurata è stata sottoposta a una
endocrinoterapia adiuvante (cfr. referto 22 agosto 2005 dello __________, __________,
doc. 24-5 e 6).
La
ricorrente, a partire dal 2 agosto 2004, ha presentato una inabilità lavorativa
di grado variante tra il 100 e il 50%: 100% dal 2 agosto al 31 ottobre 2004,
50% dall’1 al 16 novembre 2004, 100% dal 17 novembre 2004 al 2 gennaio 2005,
50% dal 3 gennaio all’11 febbraio 2005, 100% dal 12 al 15 febbraio 2005 e 50%
dal 16 febbraio al 31 marzo 2005 (doc. 22-1).
A contare
dal 1° aprile 2005, l'assicurata ha ripreso a svolgere il proprio lavoro a
tempo pieno alle dipendenze della Clinica __________ di __________, così come
si evince dal questionario per il datore di lavoro del 24 luglio 2006 (doc.
23-2) e dalla certificazione 14 agosto 2006 della dott.ssa __________, medico
curante (doc. 24-1).
A causa
della presenza di dolori all’arto superiore sinistro e al torace, nonché di
cefalee occasionali provocate dalla endocrinoterapia, RI 1 è stata dichiarata
inabile in misura del 50% dal 15 novembre 2005 in poi (doc. 23-2 e 24-2).
In data 27
giugno 2006, su ordine della __________, l’assicurata è stata periziata dal
dott. __________, spec. FMH in reumatologia, fisiatria e riabilitazione.
Dal
relativo rapporto si evince che lo specialista ha diagnosticato una sindrome
dolorosa tendenzialmente cronica interessante la regione pettorale a sinistra e
il braccio sinistro associata a una minima disfunzione della spalla, e un lieve
linfedema dopo svuotamento ascellare.
Egli ha
sottolineato la natura piuttosto discreta dei reperti oggettivati e l’esistenza
di una funzionalità globale del braccio sinistro pressoché normale, se si fa
eccezione per una certa riduzione della sua caricabilità causata da una modica
riduzione soggettiva della forza.
Il dott. __________
ha quindi dichiarato l’insorgente abile in misura del 75% nella sua abituale
professione di ausiliaria di cure, rispettivamente, in misura completa in
attività alternative adeguate (doc. 24-11: “Per un’attività lucrativa più
confacente la paziente può invece raggiungere anche una capacità lavorativa
normale. La signora non può effettuare movimenti ripetitivi che coinvolgono la
spalla, il gomito o la mano sinistra; può effettuare lavori manuali che
coinvolgono il braccio sinistro sopra l’orizzontale solo occasionalmente e per
breve durata; non può sviluppare una forza normale nella presa con la mano
sinistra; per questa ragione è impedita parzialmente nello spingere o tirare
oggetti pesanti con il braccio sinistro. Non è invece impedita per l’assunzione
di posizioni corporee varie rispettivamente nelle trasferte su terreni piani o sconnessi.”).
Nel mese
di settembre 2006 il reumatologo consultato dalla __________ ha di nuovo
esaminato l’insorgente, attestandone una inabilità lavorativa del 40% a
decorrere dal 1° settembre 2006 (doc. 27-1 e 2), valutazione che il dott. __________,
medico SMR, ha del resto avallato (cfr. doc. 28).
L’incarto
è quindi passato alla consulente in integrazione professionale dell’AI, __________,
allo scopo di valutare gli aspetti professionali della pratica.
Dal suo
rapporto finale del 18 dicembre 2006 risulta che, posta un’incapacità
lavorativa del 40% nella precedente professione, RI 1, dal giugno 2006, sarebbe
in grado di svolgere in misura normale, citiamo: “… attività leggere
nell’ambito del secondario tramite ad esempio lavori di produzione, assemblaggio,
stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità,
etichettatura in settori produttivi con materiali leggeri (orologeria,
micromeccanica, industria farmaceutica o alimentare, componenti elettroniche).
L’A. potrebbe ricoprire il lavoro di collaboratrice in alberghi/ristoranti,
svolgendo sia lavori in lavanderia, di servizio, di accoglienza clienti. Anche
l’attività di venditrice non qualificata può ritenersi adeguata a condizione
che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante (es. abbigliamento,
profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari, …).” (doc. 30-2).
In corso
di causa, questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei termini seguenti:
"
(…).
Dal relativo referto, datato 28 giugno 2006, risulta
che l’assicurata era stata dichiarata abile al lavoro in misura del 75% nella
sua abituale professione di ausiliaria di cure, mentre che, in un’attività
alternativa adeguata, essa presentava una capacità lavorativa normale.
Dalle tavole processuali si evince pure che la
ricorrente è stata da lei di nuovo visitata il 1° settembre 2006 e che, in
quell’occasione, è stata attestata un’inabilità lavorativa del 40%.
Ora, ai fini dell’istruttoria di causa, la invito
a rispondere alle seguenti domande:
1. Può confermare che, a far tempo dal 1°
settembre 2006, l’assicurata era inabile al lavoro in misura del 40%, oppure
no?
Considerandi
2.
A quale attività é riferita l’inabilità del
40% da lei attestata?
3.
Nel caso in cui l’inabilità del 40% è da
riferire alla professione di ausiliaria di cure, qual era il grado di
capacità lavorativa in attività alternative adeguate?
4.
Il profilo dell’attività confacente alle
limitazioni derivanti dal danno alla salute è rimasto quello descritto nella
sua perizia del 28 giugno 2006, oppure no?”
(doc. VI)
Queste le
risposte da lui fornite il 10 dicembre 2007:
"
1.
Può confermare che, a far tempo dal 1°
settembre 2006, l’assicurata era inabile al lavoro in misura del 40%,
oppure no?
Confermo.
2.
A quale attività é riferita l’inabilità del
40% da lei attestata?
Al lavoro svolto di ausiliaria di cure presso
la Clinica __________ di __________.
3.
Nel caso in cui l’inabilità del 40% è da
riferire alla professione di ausiliaria di cure, qual era il grado di
capacità lavorativa in attività alternative adeguate?
100%
4.
Il profilo dell’attività confacente alle
limitazioni derivanti dal danno alla salute è rimasto quello descritto
nella sua perizia del 28 giugno 2006, oppure no?
Si”
(doc.
VII)
2.4
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale - vista anche l’assenza di pareri medici
contrari (al riguardo, è utile ricordare che rientra fra i compiti del medico,
quello di valutare lo stato di salute dell'assicurato e di indicare, dopo
averne illustrato le limitazioni funzionali, in quale misura egli è capace di
esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua -
cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 100) -, ritiene che i rapporti allestiti dal dott. __________
(cfr. doc. 24-11 e le precisazioni da lui fornite al TCA il 10 dicembre 2007),
specialista proprio nella materia che qui interessa, alla luce dei quali RI 1
deve essere considerata abile in misura completa in attività idonee, possa
validamente costituire da base al presente giudizio, senza che si riveli
necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia giudiziaria).
Del
resto, la ricorrente stessa si è limitata a qualificare d’irrealistiche le
opportunità di lavoro segnalate dall'amministrazione, senza sollevare obiezioni
di rilievo a proposito dell’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato
dal dott. __________ (doc. I).
L’assicurata
fa dunque valere che la sua età, i suoi trascorsi professionali e la situazione
del mercato del lavoro ticinese, farebbero apparire come irrealistiche le
possibilità di trovare, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria
professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività
lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle
sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili
su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui
(cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei
einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des
Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten
sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La
rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine di idee,
il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati
esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano
generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre
attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha,
tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi
assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e
nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).
Anche in questo ambito,
vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come
è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
È inoltre utile rilevare
che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003,
relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:
"Il
concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione
quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato
in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a
profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da
escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile
opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato
lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta
lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le
possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non
realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag.
331.
consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va
rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati -
come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o
ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia
nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono
eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le
attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b).”
(STFA succitata, consid. 4.5.)
Il
TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo
aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe
reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.
Nel
caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita
intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi
all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo
medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali
presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa
non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.
Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di
reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati
dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di
risparmiare l’arto superiore sinistro; circa la possibilità di reperire
un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA
inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000
confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del
7.8
, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U
330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue
condizioni personali (54 anni e in possesso di un certificato di collaboratrice
sanitaria CRS), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai
sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).
Da notare
che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un
certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche
un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e
precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali
richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).
D’altro canto, il TCA non
ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò
rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella
causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106
consid. 5b e riferimenti).
Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione
contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op.
cit., p. 83).
In
tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal punto di
vista medico - l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale
professione di ausiliaria di cure.
Nondimeno,
sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi che interessano
l’arto superiore sinistro, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con
un rendimento completo.
In questo
contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero
che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,
consid. 4.7).
2.5
Si tratta
ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Visto che
la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.
2.2
), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,
ritiene determinante il 2006 (così come risulta dal consid. 2.3., il
primo periodo di incapacità lavorativa, iniziatosi il 2 agosto 2004, ha avuto
una durata inferiore all’anno previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, posto
che l’assicurata ha ripreso a lavorare a tempo pieno a decorrere dal 1° aprile
2005.
e per ben oltre 30 giorni consecutivi, di modo che vi è stata una
interruzione notevole dell’incapacità al lavoro ex art. 29ter OAI).
Per
quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che
l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 49'328
(cfr. doc. 30-2).
Non
contestato dall’insorgente, il TCA ritiene di potere fare proprio questo dato,
che peraltro emerge anche dal questionario per il datore di lavoro del 24
luglio 2006 (doc. 23-2).
2.6
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg..
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della
determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione
professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni
economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere
ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere
ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del
caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte
ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.7
Partendo
dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici
validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere
discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito
da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una
sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.
250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed
applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per
l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore
dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la
propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e
per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche
la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti
stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del
22.
maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del
Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico
da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,
per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,
il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
"
(...)
8.2
In primo
luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8
Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere
esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe
considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza
giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle
nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle
prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale
concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti
al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle
differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni
facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio
che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del
Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in
considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e
nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di
quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi
assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che
lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del
lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o
campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base
della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio
geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico
sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il
rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di
ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare
un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove
disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o
addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora
in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la
sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido
deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,
concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce
di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei
salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,
ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive
in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può
pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla
Corte di prime cure.”
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale
(cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione
dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da
invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in
applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Il 17
dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una
domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato
che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions
de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la
structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des
différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour
le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des
assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una
semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
"
Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous
affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire
est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs
si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le
dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le
point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo
Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio
dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre
divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma
anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui
présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre
nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005
p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II,
Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
2.8
Utilizzando
i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4'019.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.
4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80
x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.9
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta
evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione
massima consentita dalla giurisprudenza federale, l’insorgente non avrebbe
comunque diritto alla rendita di invalidità.
In
effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido si eleverebbe a
fr. 37'708.20 (75% di fr. 50'277.60) e, raffontato al reddito da valido
(fr. 49'328, cfr. consid. 2.5.), si otterrebbe un tasso di invalidità del
23.
%, ben inferiore alla soglia minima del 40% stabilita
dall’art. 28 cpv. 1 LAI.
Pertanto,
senza che questa Corte debba approfondire oltre la tematica dell’entità della
riduzione percentuale, nella misura in cui l’amministrazione ha negato a RI 1
il diritto a una rendita di invalidità, la sua decisione formale del 5 febbraio
2007.
merita piena conferma in questa sede.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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