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Decisione

32.2007.78

Negata rendita di invalidità a assicurata, ausiliaria di cure, sofferente al braccio sx a seguito di tumorectomia della mammella. Rendita negata in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei

10 gennaio 2008Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che, nel corso del mese di agosto 2004, a RI 1 è stata diagnosticata una patologia tumorale alla mammella

sinistra, patologia che è stata oggetto di una tumorectomia dei quadranti

esterni e quadrante supero-interno con asportazione di due linfonodi sentinella

(il 4 agosto 2004), nonché di una mastectomia sinistra con ricostruzione e

svuotamento ascellare (l’11 agosto 2004).

Successivamente,

a decorrere dal mese di settembre 2004, l’assicurata è stata sottoposta a una

endocrinoterapia adiuvante (cfr. referto 22 agosto 2005 dello __________, __________,

doc. 24-5 e 6).

La

ricorrente, a partire dal 2 agosto 2004, ha presentato una inabilità lavorativa

di grado variante tra il 100 e il 50%: 100% dal 2 agosto al 31 ottobre 2004,

50% dall’1 al 16 novembre 2004, 100% dal 17 novembre 2004 al 2 gennaio 2005,

50% dal 3 gennaio all’11 febbraio 2005, 100% dal 12 al 15 febbraio 2005 e 50%

dal 16 febbraio al 31 marzo 2005 (doc. 22-1).

A contare

dal 1° aprile 2005, l'assicurata ha ripreso a svolgere il proprio lavoro a

tempo pieno alle dipendenze della Clinica __________ di __________, così come

si evince dal questionario per il datore di lavoro del 24 luglio 2006 (doc.

23-2) e dalla certificazione 14 agosto 2006 della dott.ssa __________, medico

curante (doc. 24-1).

A causa

della presenza di dolori all’arto superiore sinistro e al torace, nonché di

cefalee occasionali provocate dalla endocrinoterapia, RI 1 è stata dichiarata

inabile in misura del 50% dal 15 novembre 2005 in poi (doc. 23-2 e 24-2).

In data 27

giugno 2006, su ordine della __________, l’assicurata è stata periziata dal

dott. __________, spec. FMH in reumatologia, fisiatria e riabilitazione.

Dal

relativo rapporto si evince che lo specialista ha diagnosticato una sindrome

dolorosa tendenzialmente cronica interessante la regione pettorale a sinistra e

il braccio sinistro associata a una minima disfunzione della spalla, e un lieve

linfedema dopo svuotamento ascellare.

Egli ha

sottolineato la natura piuttosto discreta dei reperti oggettivati e l’esistenza

di una funzionalità globale del braccio sinistro pressoché normale, se si fa

eccezione per una certa riduzione della sua caricabilità causata da una modica

riduzione soggettiva della forza.

Il dott. __________

ha quindi dichiarato l’insorgente abile in misura del 75% nella sua abituale

professione di ausiliaria di cure, rispettivamente, in misura completa in

attività alternative adeguate (doc. 24-11: “Per un’attività lucrativa più

confacente la paziente può invece raggiungere anche una capacità lavorativa

normale. La signora non può effettuare movimenti ripetitivi che coinvolgono la

spalla, il gomito o la mano sinistra; può effettuare lavori manuali che

coinvolgono il braccio sinistro sopra l’orizzontale solo occasionalmente e per

breve durata; non può sviluppare una forza normale nella presa con la mano

sinistra; per questa ragione è impedita parzialmente nello spingere o tirare

oggetti pesanti con il braccio sinistro. Non è invece impedita per l’assunzione

di posizioni corporee varie rispettivamente nelle trasferte su terreni piani o sconnessi.”).

Nel mese

di settembre 2006 il reumatologo consultato dalla __________ ha di nuovo

esaminato l’insorgente, attestandone una inabilità lavorativa del 40% a

decorrere dal 1° settembre 2006 (doc. 27-1 e 2), valutazione che il dott. __________,

medico SMR, ha del resto avallato (cfr. doc. 28).

L’incarto

è quindi passato alla consulente in integrazione professionale dell’AI, __________,

allo scopo di valutare gli aspetti professionali della pratica.

Dal suo

rapporto finale del 18 dicembre 2006 risulta che, posta un’incapacità

lavorativa del 40% nella precedente professione, RI 1, dal giugno 2006, sarebbe

in grado di svolgere in misura normale, citiamo: “… attività leggere

nell’ambito del secondario tramite ad esempio lavori di produzione, assemblaggio,

stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità,

etichettatura in settori produttivi con materiali leggeri (orologeria,

micromeccanica, industria farmaceutica o alimentare, componenti elettroniche).

L’A. potrebbe ricoprire il lavoro di collaboratrice in alberghi/ristoranti,

svolgendo sia lavori in lavanderia, di servizio, di accoglienza clienti. Anche

l’attività di venditrice non qualificata può ritenersi adeguata a condizione

che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante (es. abbigliamento,

profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari, …).” (doc. 30-2).

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dott. __________ nei termini seguenti:

"

(…).

Dal relativo referto, datato 28 giugno 2006, risulta

che l’assicurata era stata dichiarata abile al lavoro in misura del 75% nella

sua abituale professione di ausiliaria di cure, mentre che, in un’attività

alternativa adeguata, essa presentava una capacità lavorativa normale.

Dalle tavole processuali si evince pure che la

ricorrente è stata da lei di nuovo visitata il 1° settembre 2006 e che, in

quell’occasione, è stata attestata un’inabilità lavorativa del 40%.

Ora, ai fini dell’istruttoria di causa, la invito

a rispondere alle seguenti domande:

1. Può confermare che, a far tempo dal 1°

settembre 2006, l’assicurata era inabile al lavoro in misura del 40%, oppure

no?

Considerandi

2.

A quale attività é riferita l’inabilità del

40% da lei attestata?

3.

Nel caso in cui l’inabilità del 40% è da

riferire alla professione di ausiliaria di cure, qual era il grado di

capacità lavorativa in attività alternative adeguate?

4.

Il profilo dell’attività confacente alle

limitazioni derivanti dal danno alla salute è rimasto quello descritto nella

sua perizia del 28 giugno 2006, oppure no?”

(doc. VI)

Queste le

risposte da lui fornite il 10 dicembre 2007:

"

1.

Può confermare che, a far tempo dal 1°

settembre 2006, l’assicurata era inabile al lavoro in misura del 40%,

oppure no?

Confermo.

2.

A quale attività é riferita l’inabilità del

40% da lei attestata?

Al lavoro svolto di ausiliaria di cure presso

la Clinica __________ di __________.

3.

Nel caso in cui l’inabilità del 40% è da

riferire alla professione di ausiliaria di cure, qual era il grado di

capacità lavorativa in attività alternative adeguate?

100%

4.

Il profilo dell’attività confacente alle

limitazioni derivanti dal danno alla salute è rimasto quello descritto

nella sua perizia del 28 giugno 2006, oppure no?

Si”

(doc.

VII)

2.4

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale - vista anche l’assenza di pareri medici

contrari (al riguardo, è utile ricordare che rientra fra i compiti del medico,

quello di valutare lo stato di salute dell'assicurato e di indicare, dopo

averne illustrato le limitazioni funzionali, in quale misura egli è capace di

esercitare le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua -

cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 100) -, ritiene che i rapporti allestiti dal dott. __________

(cfr. doc. 24-11 e le precisazioni da lui fornite al TCA il 10 dicembre 2007),

specialista proprio nella materia che qui interessa, alla luce dei quali RI 1

deve essere considerata abile in misura completa in attività idonee, possa

validamente costituire da base al presente giudizio, senza che si riveli

necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (perizia giudiziaria).

Del

resto, la ricorrente stessa si è limitata a qualificare d’irrealistiche le

opportunità di lavoro segnalate dall'amministrazione, senza sollevare obiezioni

di rilievo a proposito dell’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato

dal dott. __________ (doc. I).

L’assicurata

fa dunque valere che la sua età, i suoi trascorsi professionali e la situazione

del mercato del lavoro ticinese, farebbero apparire come irrealistiche le

possibilità di trovare, sul mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria

professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività

lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle

sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili

su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui

(cfr. A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei

einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des

Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten

sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La

rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine di idee,

il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano

generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre

attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha,

tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi

assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e

nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.

3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3).

Anche in questo ambito,

vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come

è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

È inoltre utile rilevare

che l’Alta Corte in una sentenza U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003,

relativamente al mercato del lavoro equilibrato, ha osservato:

"Il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato

in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo

questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato

lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta

lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le

possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non

realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag.

331.

consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c). In proposito va

rilevato che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati -

come nel caso di specie - è in generale limitato a dei lavori di manodopera o

ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a). Tuttavia

nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono

eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano le

attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b).”

(STFA succitata, consid. 4.5.)

Il

TFA, in un’ulteriore sentenza del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo

aspetto deve essere considerato nell’esame della questione se essa potrebbe

reperire un’occupazione in un mercato del lavoro equilibrato.

Nel

caso di specie è stato ritenuto che a torto era stata soppressa una rendita

intera di invalidità nei confronti di un’assicurata a cui mancavano pochi mesi

all’età di pensionamento di vecchiaia. Infatti, benché teoricamente dal profilo

medico esistessero delle occupazioni adeguate alle limitazioni funzionali

presentate dall’assicurata, nel periodo precedente al pensionamento la stessa

non poteva più trovare un impiego nel mercato del lavoro equilibrato.

Tutto ben considerato, a mente di questa Corte, si deve ritenere che le opportunità di

reperire un'attività che sia conciliabile con i disturbi accusati

dall'assicurata (si tratterebbe di un’attività leggera che consenta di

risparmiare l’arto superiore sinistro; circa la possibilità di reperire

un’attività con delle simili caratteristiche sul mercato del lavoro, cfr. STFA

inedita del 12.11.1996 nella causa I.; STCA 35.1997.23 dell’11.9.2000

confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell’8.5.2002, STFA U 240/99 del

7.8

, parz. pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., STFA U 329/01 e U

330/01 del 25.2.2003, nonché STFA I 27/06 e U 18/06 del 24.8.2006) e con le sue

condizioni personali (54 anni e in possesso di un certificato di collaboratrice

sanitaria CRS), non devono essere considerate irrealistiche o eccezionali ai

sensi della giurisprudenza federale (RCC 1991, p. 332 consid. 3c).

Da notare

che il concetto di mercato del lavoro equilibrato non sottintende soltanto un

certo equilibrio fra l’offerta e la domanda in materia di manodopera, ma anche

un mercato del lavoro che presenta un ventaglio di attività le più diverse, e

precisamente per ciò che concerne le condizioni professionali e intellettuali

richieste, così come la prestazione fisica (RCC 1991, p. 332 consid. 3b).

D’altro canto, il TCA non

ignora le difficoltà che presenta il mercato del lavoro svizzero. Tuttavia, ciò

rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106

consid. 5b e riferimenti).

Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op.

cit., p. 83).

In

tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che - dal punto di

vista medico - l'assicurata è limitata nell’esercizio della sua abituale

professione di ausiliaria di cure.

Nondimeno,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, che RI 1, nonostante i disturbi che interessano

l’arto superiore sinistro, sarebbe in grado di esercitare a tempo pieno e con

un rendimento completo.

In questo

contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,

consid. 4.7).

2.5

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Visto che

la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.2

), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

ritiene determinante il 2006 (così come risulta dal consid. 2.3., il

primo periodo di incapacità lavorativa, iniziatosi il 2 agosto 2004, ha avuto

una durata inferiore all’anno previsto dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, posto

che l’assicurata ha ripreso a lavorare a tempo pieno a decorrere dal 1° aprile

2005.

e per ben oltre 30 giorni consecutivi, di modo che vi è stata una

interruzione notevole dell’incapacità al lavoro ex art. 29ter OAI).

Per

quanto concerne il reddito da valido, va rilevato che

l’amministrazione ha considerato, a questo titolo, un importo pari a fr. 49'328

(cfr. doc. 30-2).

Non

contestato dall’insorgente, il TCA ritiene di potere fare proprio questo dato,

che peraltro emerge anche dal questionario per il datore di lavoro del 24

luglio 2006 (doc. 23-2).

2.6

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se

e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.7

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti

stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del

22.

maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico

da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SZS/RSAS 2007, p. 64), il TFA ha,

per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria,

il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale

concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti

al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle

differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni

facciano parte della medesima grande regione "Mittelland", è notorio

che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del

Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in

considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e

nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di

quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi

assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che

lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del

lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o

campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base

della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio

geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico

sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il

rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di

ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare

un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove

disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido

deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale

(cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione

dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), il reddito da

invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in poi determinato dal TCA in

applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17

dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una

domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato

che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions

de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des

différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour

le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des

assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una

semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio

dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma

anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II,

Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.8

Utilizzando

i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'019.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80

x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.9

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta

evenienza, anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione

massima consentita dalla giurisprudenza federale, l’insorgente non avrebbe

comunque diritto alla rendita di invalidità.

In

effetti, decurtato del 25%, il reddito statistico da invalido si eleverebbe a

fr. 37'708.20 (75% di fr. 50'277.60) e, raffontato al reddito da valido

(fr. 49'328, cfr. consid. 2.5.), si otterrebbe un tasso di invalidità del

23.

%, ben inferiore alla soglia minima del 40% stabilita

dall’art. 28 cpv. 1 LAI.

Pertanto,

senza che questa Corte debba approfondire oltre la tematica dell’entità della

riduzione percentuale, nella misura in cui l’amministrazione ha negato a RI 1

il diritto a una rendita di invalidità, la sua decisione formale del 5 febbraio

2007.

merita piena conferma in questa sede.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200 sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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