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32.2007.8

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27 novembre 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi atti medici prodotti, con rapporto 9 ottobre 2006 il SMR ha invece sostenuto

che non è stato documentato un peggioramento della sindrome fibromialgica, che

la capacità lavorativa del 25% in qualsiasi attività va di conseguenza confermata

e che pertanto lo stato di salute dell’assicurata non giustifica l’interruzione

degli studi presso la __________ (doc. AI 114).

Infine,

con rapporto 11 ottobre 2006 la consulente, confermata l’idoneità anche dal

punto di vista economico della riformazione professionale intrapresa, ha quindi

ritenuto l’assicurata convenientemente integrata, escludendo quindi l’adozione

di ulteriori provvedimenti professionali (doc. AI 118-2).

Sulla

scorta dei succitati pareri medici ed economici, con decisione 24 novembre

2006, preavvisata il 13 ottobre 2006 (doc. AI 120), l’Ufficio AI ha conseguentemente

negato il riconoscimento di altri provvedimenti professionali come pure il

diritto ad una rendita (doc. AI 123).

1.6. Mediante

il presente e tempestivo ricorso l’assicurata ha contestato la menzionata

decisione amministrativa, postulandone l’annullamento ed il conseguente rilascio

da parte dell’Ufficio AI di una garanzia per la copertura dei costi volti a

finanziare la formazione d’insegnante NIA. Essa ha inoltre chiesto che vengano

nuovamente analizzati i presupposti per l’ottenimento di una rendita AI,

considerato il peggioramento dello stato di salute.

Delle

singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di

diritto.

1.7. Con

risposta di causa l’Ufficio AI, sottoposti i nuovi atti trasmessi dalla

ricorrente al vaglio del proprio servizio medico, ha postulato la reiezione del

ricorso.

L’8

febbraio 2007 la ricorrente si è espressa in merito al parere del SMR, producendo

ulteriore documentazione medica.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se, a seguito di un eventuale peggioramento delle

condizioni di salute, l’iter formativo presso la __________ intrapreso dall’assicurata

nell’ambito della riformazione professionale decisa dall’Ufficio AI con pronunzia

18 agosto 2005, cresciuta in giudicato, può essere ancora considerato adeguato

dal punto di vista medico. Occorre inoltre esaminare se dev’essere accolta la

richiesta della ricorrente volta ad ottenere la copertura dei costi per diventare

insegnante NIA e se, in via subordinata, vi sono i presupposti per l’erogazione

di una rendita.

2.3. Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità

hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare,

migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale

diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i

provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.4. L’art.

17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di

un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità."

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.

2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.5. Nella

fattispecie concreta, indipendentemente dalla questione circa l’esigibilità

medica relativa alla continuazione della riformazione professionale presso la __________,

aspetto che verrà analizzato nel prossimo considerando, esaminati gli atti di

causa, questo TCA non può accogliere la richiesta ricorsuale tendente

all’assunzione da parte dell’Ufficio AI dei costi relativi alla corso d’insegnante

NIA (acronimo di “Neuromuskoläre integrative Aktion”, una combinazione di

danza, yoga, streching; per saperne di più cfr. www.nianow.com,

www.anniann.de).

Nel

rapporto 17 agosto 2006 (doc. AI 105) la consulente, sulla base delle informazioni

ricevute dall’assicurata (cfr. doc. AI 100), ha rettamente concluso che quale

insegnante NIA l’assicurata non potrebbe recuperare né tantomeno avvicinarsi alla

capacità di guadagno che aveva prima dell’insorgere del danno alla salute. Al

massimo essa potrebbe conseguire un guadagno annuo di fr. 12'000, mentre da

sana ne percepiva fr. 60'000. Inoltre, la consulente ha evidenziato che non vi

sono garanzie d’impiego e che la formazione specifica è impartita a __________ oppure

a __________, come sostenuto nel ricorso.

Invece,

secondo quanto si evince nel precedente rapporto 14 luglio 2005 del consulente

(doc. AI 77), con un bachelor in comunicazione visiva conseguito alla __________,

la ricorrente potrebbe lavorare in qualità di designer in vari campi

professionali, guadagnando teoricamente un salario lordo annuo da fr. 60'000 a

fr. 100’00. Anche con uno svolgimento a tempo parziale (75%) vi sarebbe un buon

recupero dell’iniziale capacità lucrativa. Inoltre, l’assicurata, domiciliata a

__________, può facilmente frequentare i corsi presso la __________ a __________

senza che si renda necessario un trasferimento di domicilio. In queste

circostanze, dunque, la formazione quale insegnante NIA non risulta essere idonea

alla conservazione o al recupero, seppur parziale, dell’iniziale capacità

lucrativa, motivo per cui correttamente l’Ufficio AI non ha dato seguito alla proposta

di riformazione professionale inoltrata dalla ricorrente.

2.6. Per

quel che concerne l’aspetto medico, durante la lunga e complessa istruttoria

amministrativa, l’assicurata è stata esaminata sia dal punto di vista psichiatrico

(dr. __________) che reumatologico (dr. __________).

Con

referto 8 maggio 2003 (doc. AI 27) il dr. __________, specialista in psichiatria

e psicoterapia, ha accertato una sindrome ansiosa generalizzata senza alcuna

ripercussione sulla capacità lavorativa. Infatti, egli ha affermato che “sul

piano psichico non vi sono elementi che farebbero pensare a psicosi o

psicopatie”, facendo presente di non aver “nemmeno potuto rilevare (…)

sindromi somatoformi” (pag. 11), motivo per cui “.. i disturbi psichici,

se esistenti, sono lievissimi” (doc. AI 13). Cionondimeno egli ha

individuato sintomi fisici gravi fluttuanti provenienti da fibromialgia,

consigliando infine l’esecuzione di una perizia specialistica a cura del

reumatologo dr. __________ (pag. 14).

La

ricorrente è stata quindi vista dal dr. __________. Nel rapporto 9 settembre

2003 (doc. AI 41), lo specialista in reumatologia, ha diagnosticato una

sindrome somatoforme del dolore cronico e, quale diagnosi differenziata,

fibromialgia. A livello fisico il perito ha riscontrato

“solo una parziale limitazione della sua capacità lavorativa dovuta ai

cronici dolori al sistema locomotore, dolori che non possono venire ben spiegati

sotto l’aspetto ortopedico-reumatologico” (pag. 9).

In merito alla capacità lavorativa in generale, lo specialista ha

evidenziato:

"

3. L'assicurata è

in grado di svolgere altre attività:

In linea puramente teorica, considerando solo i reperti

oggettivi reumatologici, non si dovrebbe attestare alcuna particolare

limitazione della sua capacità lavorativa, soprattutto per lavori fisicamente

medio-leggeri. In considerazione però dei dolori cronici presentati bisogna

considerare estremamente controindicati lavori fisicamente pesanti o lavori che

richiedano il mantenimento prolungato di posizioni statiche e/o inergonomiche.

Come già precedentemente affermato ritengo che sotto

l'aspetto reumatologico si debba attestare un'incapacità lavorativa che non va

oltre il 20-30% per lavori medio-leggeri." (Doc. AI 41)

2.7. Riesaminato

il caso, con rapporto 25 aprile 2005 la dr.ssa __________ del SMR ha ammesso

che la precedente decisione di rifiuto 20 luglio 2004, contro la quale

l’assicurata aveva interposto opposizione, era stata presa non sulla base di

una valutazione medica ma piuttosto sulle dichiarazioni dell’assicurata “affermanti

pubblicamente nel senso di una completa risoluzione dei suoi disturbi …“.

Esaminata dunque la certificazione del prof. __________, presso cui l’assicurata

è stata sottoposta a due interventi chirurgici (Quadrantenintervention) al

braccio sinistro (15 luglio 2003) ed al braccio destro (2 marzo 2004), il

medico SMR ha evidenziato:

"

Ora siamo in possesso di

una certificazione medica del prof. __________, con il quale viene in qualche

modo "ridimensionato" la guarigione, persistendo dei disturbi fibromialgiformi

anche se in misura meno pronunciata.

Personalmente ritengo che il caso non necessita di un

ulteriore accertamento peritale: siamo in presenza di un quadro di dolore

cronico, che può essere effettivamente soggetto a delle fluttuazioni nel tempo

e verosimilmente difficilmente trovi una sua completa risoluzione definitiva

nel tempo.

La questione diagnostica se si tratti di una sindrome

fibromialgica oppure piuttosto di una sindrome somatoforme del dolore cronico

non ha nessuna rilevanza in quanto la fibromialgia può essere parificata ad un

disturbo del dolore somatoforme (vedi sentenza BGE I 721/02 del 10 marzo 2003).

L'unico fattore determinante è l'influsso del disturbo sulla capacità

lavorativa:

questo fattore è stato ampiamente chiarito tramite le

due valutazioni peritali (psichatrica e reumatologica) e l'incidenza sulla capacità

lavorativa in ogni caso non viene valutata superiore al 20-30%.

Ammettendo quindi la persistenza di una sindrome

somatoforme del dolore cronico rispettivamente di fibromialgia, soggetto a fluttuazioni

dell'intensità vissuta a livello soggettivo, con possibili periodi di maggiore

benessere e periodi di esacerbazione, ritengo giustificato di ammettere la

persistenza di una incapacità lavorativa del 25% mediamente, come accertato

precedentemente a livello peritale.

Da sottolineare, che questa limitazione si estende a

qualsiasi attività lavorativa, anche molto leggera." (Doc. AI 65)

Chiamato

a valutare la richiesta di una valutazione ergonomica del posto di studio, con

rapporto 13 gennaio 2006 il SMR ha evidenziato quanto segue:

"

Attuale richiesta di

valutazione ergonomica per il posto di lavoro/studio da parte del curante Dr. __________

(medicina biologica-regolativa) del 23.11.2005:

Valutazione SMR

Dal punto di vista medico l'A. non soffre di una

malattia con substrato organico-strutturale oggettivabile ma di un disturbo del

dolore somatoforme/fibromialgia caratterizzato essenzialmente dal vissuto

soggettivo del dolore. In assenza di laterazioni organiche a livello

dell'apparato muscolo-scheletrico-articolare rilevanti, non ci sono quindi i

presupposti nè per una valutazione ergonomia nè per eventuali mezzi ausiliari.

L'A. dovrebbe osservare le solite e fondamentali regole

di ergometria valide per tutti, le quali le saranno senz'altro state spiegate

dal suo medico curante, ma in assenza di alterazioni strutturali organiche non

necessita di una valutazione specialistica ergonomica sul posto di

lavoro." (Doc. AI 94)

Infine,

avendo l’assicurata prodotto un altro certificato 5 settembre 2006 del prof. __________,

in cui è stata attestata un’incapacità lavorativa dell’80%, nel rapporto 9

ottobre 2006 il SMR non ha riscontrato un rilevante peggioramento (doc. AI

114-1).

Sulla base delle valutazioni del SMR, con rapporto

11 ottobre 2006, il consulente, dopo aver ripercorso l’istoriato dell’assicurata

, ha concluso:

"

Ricordo che nella professione

abituale prima del danno alla salute (diverse esperienze lavorative e di

formazione) avrebbe potuto percepire un salario di Fr. 59'139 nel 2003.

Aggiornando il dato al 2006 si ottiene Fr. 60'854.

L'A. conclusa positivamente la riqualifica __________ (__________)

l'A. avrebbe potuto teoricamente guadagnare un salario annuo lordo tra 60'000 e

100'000 Fr. (valori 2005, salari normalmente percepiti da professionisti con

formazione SUP in vari settori professionali: grafica tradizionale, nelle nuove

tecnologie o nel campo degli audiovisivi).

In questo caso ci sarebbe un buon recupero della

capacità di guadagno anche svolgendo un lavoro a tempo o rendimento parziale

(75%) (vedi rapporto CIP 14.7.2005).

Si ritiene dunque che ulteriori provvedimenti

professionali non siano applicabili e si considera la Signora RI 1 convenientemente

reintegrata.

Si ritiene quindi conclusa l'applicazione dei

provvedimenti professionali e la sorveglianza del caso." (Doc. AI 118)

Da

qui la decisione contestata dell’Ufficio AI di non riconoscere il diritto ad

ulteriori prestazioni.

2.8. Con

il presente ricorso l’assicurata sostiene invece di non essere più in grado di

continuare a frequentare i corsi della __________ e questo a causa dell’aggravamento

delle sue condizioni di salute.

Essa

ha allegato diversa nuova documentazione, in particolare:

·

scritto 10 novembre 2006 dell’assistente sociale

del __________ (__________) di __________ che, evidenziata una situazione

socio-economica difficile, ha chiesto all’__________ (__________) di

intervenire su diversi fronti (doc. A3);

·

rapporto 7 dicembre 2006 del dr. __________

(Centro del dolore, __________), il quale, descritta l’anamnesi del dolore, ha

consigliato una regolare attività di tipo aerobico, nonché il sostegno da parte

di una psicologa (doc. B);

·

certificato 13 dicembre 2006 del dr. __________,

il quale attesta la necessità di un aiuto domiciliare per 2 mezze giornate alla

settimana (doc. B1);

·

certificato 29 novembre 2006 del prof. __________

attestante un’incapacità lavorativa al 100% (doc. C);

·

certificato 21 dicembre 2005 del dr. __________

(medicina biologica-regolativa) che attesta un’incapacità al lavoro del 100% il

14, 15, 19 e dal 21 al 23 dicembre 2005; un altro datato 12 gennaio 2006 in cui

il succitato attesta un’incapacità lavorativa dal 50% dal 1° gennaio 2006 (doc.

D);

·

rapporto 27 dicembre 2006 della fisioterapista __________

in cui, oltre ad aver elencato le terapie eseguite dall’assicurata dal 1998, ha

descritto la sintomatologia della ricorrente (doc. E);

·

analogamente, nel rapporto 19 dicembre 2006 del

centro fisioterapico __________ è stato riferito sulle terapie seguite

dall’assicurata e sul suo stato attuale (doc. F);

·

testimonianze scritte di diversi conoscenti riguardo

alle condizioni di salute dell’insorgente (doc. H);

·

dichiarazione 9 gennaio 2007, prodotta pendente

causa, del responsabile del corso di laurea in comunicazione visiva concernente

gli studi frequentati dalla ricorrente (doc. VIbis);

Esaminata

la succitata documentazione, con nota 18 gennaio 2007 il dr. __________ del SMR

non ha riscontrato alcun nuovo elemento rispetto alla perizia sia psichiatrica che

reumatologica, confermando quindi la valutazione SMR del 9 ottobre 2006

(VI/bis).

2.9. Va

qui rilevato che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr.

STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I

196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una

invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma

Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere

assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa

somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag.

443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re

A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche)

da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993,

pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

Inoltre

il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

recente sentenza 8 febbraio 2006 nella causa S. (I 336/04), pubblicata in DTF

132 V 65, ha stabilito che non

vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la

diagnosi di "fibromialgia" quand'anche essa sia tema di controversie

negli ambienti medici. L’Alta Corte ha poi rilevato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

In

una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O., (I 873/05) ha riassunto

i criteri per ritenere di carattere invalidante una fibromialgia e più

precisamente:

"

Come in tema di disturbi da dolore

somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile

sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza,

rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di

giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una

componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua

durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole,

l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale

in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle

cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate

all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”

Pertanto,

nella fattispecie concreta non è rilevante sapere se in ultima analisi

l’assicurata sia affetta da fibromialgia, come diagnosticato dal dr. __________

nella perizia 8 maggio 2003, oppure da sindrome da disturbo somatoforme, così come

sostenuto dal dr. __________ nella perizia 9 settembre 2003 poiché, come visto,

in entrambi i casi i criteri per ritenere simili patologie invalidanti sono

gli stessi. Non è inoltre importante soffermarsi sul rapporto 5 settembre 2006 del

dr. __________ in cui sostiene l’origine somatica della sindrome fibromialgica

(sub doc. C).

Determinante

è che a suo tempo l’Ufficio AI abbia proceduto alla valutazione sia dell’aspetto

psichico che somatico dell’assicurata, dai quali, in estrema sintesi, è

risultato che, secondo il dr. __________, l’assicurata non presenta un patologia

psichiatrica invalidante e che il dr. __________, localizzata una sintomatologia

invalidante al sistema locomotore, ha valutato una limitazione della capacità

lavorativa nella misura del 25% in attività medie-leggere.

2.10. Nella

caso concreto, da un attento esame degli atti questa Corte non può confermare

la decisione impugnata senza che prima si proceda ad un completamente

istruttorio volto in particolare ad accertare l’esistenza di un eventuale peggioramento

delle condizioni di salute dell’assicurata rispetto alle perizie eseguite nel

2003, tenuto del resto conto che per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle

decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la

decisione impugnata è stata resa, ossia in casu il 24 novembre 2006 (cfr. DTF

130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

Innanzitutto va fatto presente che nella perizia reumatologica 9

settembre 2003 il dr. __________ aveva evidenziato che “idealmente

l’assicurata dovrebbe svolgere attività indipendente, che le permetta di

organizzare a suo piacimento la giornata lavorativa, non costringendola però ad

eseguire sforzi fisici, né a restare troppo a lungo davanti alla scrivania o al

PC” (pag. 8), motivo per cui, come già detto, sotto l’aspetto reumatologico

egli aveva attestato un’incapacità lavorativa tra il 20 e 30% in attività

medio-leggere non richiedenti lavori particolarmente pesanti per il rachide, né

l’esecuzione di mansioni monotone in posizioni inergonomiche, con possibilità di

cambiare frequentemente la posizione (pag. 9).

Va

poi ricordato che, come si evince nel rapporto 17 agosto 2006 del consulente,

già dal mese di dicembre 2005 l’assicurata, per motivi medici, non aveva frequentato

a tempo pieno la __________ (doc. AI 105-1).

Premesso

quanto sopra, secondo questa Corte, la documentazione medica agli atti non

permette di escludere l’insorgenza di un rilevante peggioramento dello stato valetudinario

dell’assicurata compromettente il regolare svolgimento della riformazione

professionale, cominciando dal già citato certificato 5 settembre 2006 del

prof. __________. A prescindere dalla sua teoria in merito all’origine della

fibromialgia, nonché dalla scientificità delle operazioni da lui eseguite - messe

in dubbio dal perito dr. __________ e dal SMR -, il citato sanitario ha sostenuto

un’incapacità lavorativa del 70-80% dal maggio 2006 sino alla fine di

quell’anno (doc. AI 112-1). Nel successivo certificato 29 novembre 2006 il

prof. __________ ha comunque ritenuto una totale incapacità lavorativa (doc.

C).

Nel

rapporto 7 dicembre 2006 il dr. __________ ha poi riferito di diffusi dolori

che aumentano in posizione seduta ed in concomitanza con qualsiasi sforzo fisico

(doc. B).

Anche

con scritto 27 dicembre 2006 la fisioterapista __________ ha parlato di dolore

“di tipo tendineo, miofasciale e muscolare ben localizzato e diffuso con

sovraccarico del sistema neurologico veicolante il dolore. Il dolore si

manifesta, si accentua in posizione seduta e/o ortostatica da ferma. Le

fasi di ritmo, l’intensità e la durata del dolore nella fase acuta può essere

di breve o lunga durata e/o repentina “ (doc. E, sottolineatura del

redattore). Di analogo tenore è quanto rimarcato il 19 dicembre 2006 dal

fisioterapista __________ il quale ha evidenziato che “ da fine ottobre 2005

e già nei primi mesi del 2006 cominciava (l’assicurata, n.d.r.) a lamentare

dolori muscolari e affaticamente che ben presto sono sfociati in crisi acute. È

molto probabile che i lunghi periodi di sedentarietà richiesta da un’attività

scolastica e la cessazione dell’attività motoria imposta dagli orari scolastici

abbiano agito da elementi coadiuvanti, se non scatenanti, una recrudescenza

della sindrome di cui è sofferente” (doc. F).

In

quest’ottica va inserita la testimonianza scritta 9 gennaio 2006 (recte: 2007)

del responsabile del corso di laurea in comunicazione visiva. Facendo presente che

i tentativi di migliorare l’ergonomia delle postazioni di studio si sono

rilevati insufficienti, egli ha riferito dell’aggravamento delle condizioni di

salute dell’assicurata, culminate in una grave crisi avvenuta il 13 dicembre

2006. Il responsabile ha poi evidenziato che

.. nel corso del secondo semestre dell'anno accademico 2005-06, mi ha fatto

parte delle sue riflessioni sull'inadeguatezza alle sue esigenze di salute

della nostra formazione in comunicazione visiva; cosa che non posso che confermare,

vista l'alta percentuale di tempo da trascorrere seduti o comunque chini su una

postazione di lavoro con o senza computer, che richiede la professione del

comunicatore visivo.” (Doc. IV/L)

Orbene,

a mente del TCA allo stadio attuale non è dato di ritenere con il grado di

verosimiglianza applicabile nel campo delle assicurazioni sociali, siccome adeguata

la riformazione professionale proposta dall’Ufficio AI, rispettivamente, ciò

che ci interessa, la continuazione della stessa.

Non

va dimenticato che già nel 2003 il dr. __________ aveva raccomandato una

variazione della postura, ciò che, a giudicare da quanto riportato sopra,

appare difficile rispettare se non addirittura impossibile. Inoltre non va

dimenticato che sono trascorsi oltre tre anni dalle valutazioni specialistiche.

Pertanto,

al fine di giungere ad un chiaro e concludente giudizio sull’esigibilità medica

della continuazione del corso di laurea presso la __________, rispettivamente

delle professioni teoricamente proponibili a riformazione professionale

conclusa, è indispensabile che vengano predisposti, a cura dell’Ufficio AI cui

a questo scopo sono retrocessi gli atti, i necessari accertamenti di natura

medica. Inoltre, a dipendenza dell’esito di tali accertamenti,

l’amministrazione dovrà valutare la capacità lavorativa in altre attività

lucrative adeguate e determinarsi sull’eventuale erogazione di una rendita.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per

complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 24 novembre

2006 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al consid.

2.10.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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