32.2007.80
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 gennaio 2008Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.80
Data decisione, Autorità:
07.01.2008, TCA
Titolo:
Assicurato non ha diritto ad una riformazione professionale dato che non dispone di una qualifica di base e non ha indicato un progetto formativo, adatto alle sue capacità, grazie al quale sarebbe in grado di conservare o migliorare la sua capacità lucrativa residua
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RIFORMAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 8 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.80
cr/sc
Lugano
7 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 gennaio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, precedentemente attivo quale autista, nel settembre 2000 ha presentato una domanda di prestazioni
AI per adulti (collocamento in un’altra professione), indicando, quale danno
alla salute, problemi al ginocchio sinistro, insorti a seguito di un infortunio
del 1985 (doc. 36/1-7).
Con
decisione del 23 dicembre 1994 la __________ ha accordato all’assicurato una
rendita di invalidità del 15% a partire dal 1° marzo 1994 (doc. 11-1), poi
soppressa in sede di revisione con decisione del 1° marzo 2000, a partire dal 1° aprile 2000, poiché
non sussisteva più una perdita della capacità lucrativa (doc. 12/1-2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, con decisione dell’11 giugno 2002,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, indicando che nel caso
specifico il danno alla salute che provoca un’incapacità di guadagno
all’assicurato è di natura esclusivamente infortunistica e la percentuale di
incapacità lucrativa riconosciuta dalla __________ ammonta al 15%,
insufficiente per ottenere il diritto a provvedimenti professionali (doc. 62).
Successivamente,
a seguito della diminuzione della capacità lucrativa, con decisione del 21
settembre 2004 l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurato una
rendita di invalidità del 22%, a far tempo dal 1° agosto 2004 (doc. 69/2-5).
A seguito
della transazione del 7 dicembre 2004, con decisione del 17 gennaio 2005
l’Istituto assicuratore ha modificato il diritto alla rendita, attribuendo
all’assicurato una rendita del 28% con effetto dal 1° agosto 2004 (doc.
71/1-2).
1.2. In data 30
maggio 2005 l’assicurato ha presentato una nuova richiesta di prestazioni,
motivata dalla presenza di problemi al ginocchio sinistro, di disturbi al
rachide (sindrome lombovertebrale cronica) e di disturbi psichici (doc.
85/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, con decisione del 31 gennaio 2007,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, in quanto l’assicurato
presenta un grado di invalidità del 15%, insufficiente sia per ottenere il
diritto ad una rendita, sia per essere posto al beneficio di una riformazione
professionale (doc. 110/1-4).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 5 marzo 2007 l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto di
poter beneficiare di una "riqualifica professionale" (cfr. Doc. I,
pag. 11).
Egli ha
sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, evidenziando che la
decisione con la quale l’assicuratore infortuni gli ha attribuito una rendita
di invalidità del 22% deve essere ritenuta vincolante per l’UAI e, di
conseguenza, essendo tale percentuale superiore al 20% richiesto, deve essergli
riconosciuto il diritto di beneficiare di una riqualifica professionale.
L’insorgente
ha inoltre criticato la valutazione del medico SMR, che nell’indicare i limiti funzionali
dell’interessato ha ripreso quelli indicati dal dr. __________ in ambito
infortunistico per quanto concerne la patologia fisica, mentre, da un punto di
vista psichico, ha ritenuto che, così come emerge dalla relazione del __________,
l’assicurato non presenti alcuna incapacità lavorativa. Così facendo, egli ha
del tutto omesso di indicare alcune limitazioni importanti, già evidenziate dal
dr. __________ nella procedura infortunistica, derivanti dalla sindrome
vertebrale lombare (non di natura infortunistica) e altre, di natura
psichiatrica, indicate dai medici del __________, con riferimento alla
necessità per l’assicurato di trovare un ambiente di lavoro particolarmente
attento alle sue esigenze. Infine, l’insorgente ha contestato il calcolo
operato dal consulente IP, con riferimento al reddito da invalido e in
particolare alla riduzione del reddito statistico solo del 5%, percentuale che
non tiene adeguatamente conto delle sue limitazioni funzionali di natura
fisica, psichica e personale e che avrebbe invece dovuto ammontare, a suo modo
di vedere, al 25% (I).
1.4. L’UAI, in
risposta, dopo aver indicato che anche nella denegata ipotesi in cui
l’assicurato raggiungesse un grado di invalidità del 20%, egli non avrebbe
comunque diritto ad una riqualifica professionale, come indicato, su esplicita
richiesta dell’amministrazione, dal consulente IP, ha postulato un’integrale
reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (IV).
1.5. In data 24
aprile 2007 la patrocinatrice dell’assicurato ha formulato delle osservazioni
in merito alla risposta dell’UAI, ribadendo sostanzialmente quanto già invocato
in sede ricorsuale (VI).
Tali considerazioni sono state trasmesse all’UAI
(VII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’insorgente ha diritto ad una riformazione
professionale oppure no.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a
ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per
stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro
prevedibile.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure
Fatti
i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per
riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari
a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Qualora una
prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era
insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel
merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
2.6. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I
148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.7. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurato, che nella
domanda di prestazioni ha indicato di essere affetto da problemi al ginocchio
sinistro (a seguito di un infortunio occorsogli nel 1985, che ha poi dato luogo
a numerose ricadute), da disturbi al rachide (sindrome lombovertebrale cronica)
e da disturbi psichici (doc. 85/1-7), l’UAI ha chiesto alla __________ di __________
di produrre i rapporti di degenza dell’assicurato (doc. 75).
Con
scritto del 17 marzo 2005 la __________ di __________ ha indicato che
l’assicurato è stato degente dal 21 luglio 2003 al 7 agosto 2003 e dal 28
ottobre 2003 al 7 novembre 2003 (doc. 77-1), a causa di una reazione acuta da
stress (F43.0) nell’ambito di un probabile disturbo della personalità (doc.
77-2).
Successivamente,
l'assicurato è stato seguito dal __________ di __________. Nel rapporto medico
del 29 marzo 2005 all’attenzione dell’UAI, i medici del __________, poste le
diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo
(ICD10-F60.3) e di uso dannoso di sostanze alcoliche (ICD10-F10.1), hanno
indicato che al momento dell’ultima consultazione, nel novembre 2004,
l’interessato presentava una capacità lavorativa ridotta, che avrebbe dovuto
essere rivalutata dopo una regolare terapia e un sostegno psichiatrico, analizzando
anche la possibilità di una riqualifica professionale, che avrebbe giovato sul
piano dell’autostima, con un miglioramento dell’equilibrio psichico generale
(doc. 78-2).
Nel successivo scritto del 3 febbraio 2006 in risposta alla richiesta di
chiarimenti da parte dell’UAI, i medici del __________, dr. __________, medico
psichiatra capo-servizio e il dr. __________, medico assistente, hanno
rilevato:
"
Con la presente rispondiamo alla vostra
richiesta d'informazioni inerenti lo stato attuale di salute psichica del Sig. RI
1 al fine di poter valutare quanto questo influisca sulla sua capacità
lavorativa e da quando.
Per quanto riguarda l'anamnesi personale,
sociale-lavorativa nonché la diagnosi e l'evoluzione della patologia psichiatrica
sino al novembre 2004 (data dell'ultima consultazione presso il __________ di __________),
rimando l'attenzione all'ultimo rapporto medico stilato dal Dr. __________ ed
in vostro possesso (11 marzo 2005).
Dal sopraccitato rapporto medico si riporta che:
" Nell'ultima consulenza di
novembre 2004 il signor RI 1 presentava ancora delle difficoltà sul piano
psicologico legate nuovamente ad una crisi relazionale con difficoltà di
gestire le proprie emozioni e con comportamenti impulsivi; ad una seconda
visita sempre nel mese di novembre dopo aver instaurato una terapia
farmacologica il signor RI 1 appariva più disteso, rasserenato anche dal fatto
di poter iniziare un impiego occupazionale legato all'assistenza.
Allora le sue
capacità lavorative erano ridotte, capacità lavorative che dovranno essere
rivalutate in seguito ad una regolare terapia e sostegno psichiatrico, oltre
alla valutazione dell'opportunità di una riqualifica professionale che
gioverebbe sul piano dell'autostima con un miglioramento del proprio equilibrio
psichico generale."
Dal novembre 2004 non abbiamo più avuto notizie
di lui fino al 1 gennaio 2006 momento in cui il signor RI 1 è stato convocato
presso il __________ di __________ per effettuare la valutazione psichiatrica
da voi richiesta.
Il signor RI 1 si è presentato puntuale alla
convocazione del 1 gennaio 2006, cosciente, vigile; l'orientamento nei tre
domini era mantenuto. Abbastanza curato sia nell'igiene sia nell'abbigliamento.
Appariva disponibile al colloquio rispondendo alle nostre domande senza alcuna
reticenza. L'atteggiamento nei nostri confronti era cooperativo, amichevole,
attento ed interessato. L'attenzione e la concentrazione apparivano
sufficientemente conservate così come la memoria di fissazione. Il linguaggio
era agevole e fluido. Durante il colloquio lamentava difficoltà
nell'addormentamento e si evidenziava una lieve deflessione del tono dell'umore
legata all'incertezza nei confronti del futuro economico-lavorativo e all'esito
dell'ennesima richiesta di domanda AI da lui inoltrata. La forma e il contenuto
del pensiero non evidenziavano particolarità. Non verbalizzava la presenza di
dispercezioni di alcun tipo e l'istinto vitale era conservato.
Il signor RI 1 presenta un'alterazione nella
costituzione caratteriale e nelle tendenze comportamentali che può produrre un
adattamento difettoso in una vasta gamma di situazioni sociali e personali. Vi
è inoltre la presenza di una tolleranza molto bassa alle frustrazioni, una
bassa soglia per la scarica dell'aggressività con difficile controllo degli
impulsi nell'ambito di un'instabilità emotiva. Il signor RI 1 appare più
fragile rispetto alla media per quel che concerne la gestione dello stress,
delle frustrazioni, delle situazioni conflittuali e delle vicende della vita
generale.
Durante l'ultimo anno il signor RI 1 non ha
seguito una regolare terapia farmacologica e non ha usufruito di un sostegno
psichiatrico; nonostante ciò ha raggiunto e mantenuto un discreto equilibrio
psichico, sempre nell'ambito della fragilità psichica di base.
Il mantenimento dell'equilibrio psichico è stato
reso possibile anche grazie all'aver intrapreso un'attività lavorativa in
qualità di aiuto cucina. Tale attività lavorativa, esercitata da circa sei
mesi, ha contribuito a rafforzare l'autostima del paziente con conseguente
giovamento dello stato psichico generale.
La storia del paziente, la precarietà del lavoro
intrapreso e soprattutto la patologia psichiatrica presente non permettono a
livello prognostico di escludere nuove improvvise ricadute. Ricordo che già in
passato il paziente ha presentato dei periodi anche prolungati di benessere
psicofisico per poi richiedere il nostro intervento in uno stato di completa
disperazione.
In conclusione, dal punto di vista strettamente
psicologico, riteniamo vi sia al momento attuale un'indicazione per
intraprendere un percorso nell'ambito di una riformazione professionale; ciò
garantirebbe evidentemente un miglioramento della propria autostima, con
ripercussioni positive sul proprio equilibrio psichico in generale." (Doc.
AI 93-1)
Nel suo rapporto medico del 16 febbraio 2006 il dr. __________ del
SMR, poste le diagnosi principali di “disturbo della personalità emotivamente
instabile di tipo impulsivo e di uso dannoso di sostanze alcoliche” e, quali
ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di
“gonartrosi sinistra post-traumatica”, dopo avere indicato i limiti funzionali,
dal profilo fisico, risultanti dall’incarto __________, ha osservato:
" Diminuzione
dell'integrità 10%
Incapacità lucrativa 28%
Sotto il profilo fisico l'inabilità lavorativa è rimasta costante
negli ultimi anni, l'ultima valutazione è stata fatta dal dr. __________ per la
__________ il 17.02.04; anche in questa occasione fu sottolineata la necessità
di sottoporre l'assicurato a provvedimenti di carattere psichico piuttosto che
ortopedici.
Il rapporto medico del __________ riferisce che dopo che
l'assicurato era stato visto per l'ultima volta nel novembre 2004, è stato
appositamente convocato per la nostra richiesta; nel rapporto venivano riferite
delle buone condizioni cliniche e che attualmente l'assicurato ha ripreso con
un'attività lavorativa.
Pur ritenendo l'attuale condizione suscettibile di una ricaduta,
si può ritenere, ragionevolmente, l'attuale condizione stabile considerando la
possibilità della ricaduta come un fattore di possibilità generale anche se con
una probabilità maggiore rispetto ad un soggetto standard solo perchè già
manifestata in passato, pertanto nel giudicare la capacità lavorativa ci
possiamo riferire a quella sopra espressa, con dei limiti unicamente sotto il
profilo fisico." (Doc. AI 94-2)
Nelle sue annotazioni del 28 luglio 2006, in risposta alla richiesta di precisazioni da parte del funzionario incaricato in merito alla
capacità lavorativa dell’interessato sia nella precedente professione, sia in
attività adeguate allo stato di salute, con riferimento in particolare al
rapporto medico precedente del SMR (doc. 97-1), il dr. __________ ha indicato:
" Il
rapporto mi sembra chiaro: IL 0%.
L'assicurato ha ripreso un'attività di aiuto cuoco (vedi relazione
__________), essendo stata riconosciuta una diminuzione dell'integrità a
seguito di infortunio abbiamo pure una descrizione dei limiti fisici che ne
derivano." (Doc. AI 99-1)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto
2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Un rifiuto di una rendita può
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.9. Nel caso di
specie, questo Tribunale, per le ragioni che verranno qui sotto esposte (cfr.
consid. 2.10), non vede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, rifiutando all’assicurato il
diritto di beneficiare di una riqualifica professionale.
Infatti,
anche volendo concludere che, dal profilo medico, l’assicurato, contrariamente
a quanto ritenuto il dr. __________ del SMR - il quale ha ritenuto l’assicurato
abile al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti
funzionali (doc. 94 e 99) – presenti una percentuale di inabilità al lavoro in
attività adatta, giustificante un grado di invalidità almeno del 20%, egli non
avrebbe comunque diritto ad una riqualifica professionale.
Pertanto,
non merita ulteriori approfondimenti nel caso di specie la pretesa ricorsuale
di riconoscere valore vincolante alla decisione dell’assicuratore infortuni di
accordare all’assicurato una rendita di invalidità del 22% (portata poi al 28%
in seguito a transazione). Sul tema va tuttavia ricordato che, secondo la
giurisprudenza, il grado d’invalidità
accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione di una transazione con
l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante per l’AI, anche
qualora siano note le riflessioni che hanno indotto l’assicuratore infortuni a
concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella causa S, I 153/00,
pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Il TFA ha poi statuito che l'assicuratore
infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una
decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in
quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità
dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi
confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.). Il medesimo principio vale, a
contrario, anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione
effettuata dall’assicuratore infortuni, cfr. al riguardo la sentenza del
Tribunale federale U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549.
2.10. Come
rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, l’assicurato ha diritto
ad una formazione nell’ambito di una nuova attività lucrativa, secondo l’art.
17 LAI, se la sua invalidità esige una riconversione professionale, grazie alla
quale la capacità di guadagno può essere verosimilmente conservata o migliorata
(doc. IV).
La Circulaire
concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP) prevede:
"
(…)
Considerandi
2.
Conditions
Les conditions suivantes doivent être remplies de
façon cumulative:
–
On doit être en présence d’une invalidité imminente
ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession
antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail
qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.
–
La personne assurée doit être susceptible d’être
réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en
état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.
–
La formation doit être adaptée au handicap et
correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être
simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement
équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais
d’une formation qui n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur
économique du travail ne sont pas pris en charge."
Alla cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:
"
Le reclassement n’est pas nécessaire, du point
de vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière
suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation
supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle
qu’elle l’accepte.”
Nella presente fattispecie, nello scritto del 28
marzo 2007, la consulente IP ha
espressamente indicato che anche nel caso in cui l’assicurato avesse presentato
un grado di invalidità del 20%, ella non avrebbe comunque ritenuto possibile
l’applicazione di provvedimenti professionali volti ad una riformazione, dato
che l’assicurato non dispone di una qualifica di base (doc. IV/bis,
sottolineatura della redattrice). La consulente IP ha per contro indicato che ella
avrebbe proposto di concedere all’interessato il finanziamento per una
formazione “ad hoc”, ma solo “qualora il signor RI 1 avesse trovato un’attività
confacente con il danno alla salute e che permetteva il recupero della capacità
di guadagno residua” (doc. IV/bis).
Queste osservazioni della consulente IP possono
essere condivise dal TCA.
Innanzitutto va sottolineato che l'assicurato
(cfr. doc. 85; doc. I e doc. VI) non ha indicato concretamente un progetto
formativo, adatto alle sue capacità, grazie al quale sarebbe in grado di conservare
o migliorare la sua capacità lucrativa residua.
L’assicurato, che ha frequentato solo le scuole
dell’obbligo e, in seguito, ha svolto le attività di manovale, gommista e
autista, non dispone quindi, come indicato dalla consulente, di una qualifica
di base che gli consenta di affrontare una riqualifica professionale.
Inoltre, va rilevato che, come indicato dalla
consulente nel suo rapporto del 5 ottobre 2006, le possibilità di
reintegrazione dell’assicurato sul mercato del lavoro, senza dover prima
intraprendere una riqualifica professionale, sono, tenuto conto dei suoi limiti
funzionali e del suo profilo socio-professionale, “apprezzabilmente estese”,
potendo egli svolgere attività leggere non qualificate o semi-qualificate, come
l’autista, l’addetto alla logistica, l’operaio generico, il custode (doc.
103-2).
Pertanto,
nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una
riformazione professionale, la sua decisione formale del 31 gennaio 2007 merita
piena conferma in questa sede.
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore
dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster