Lexipedia

Decisione

32.2007.80

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 gennaio 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 17

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

" per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai

provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella

causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998

pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84

consid. 1b).

Nella DTF

107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Qualora una

prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era

insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel

merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

2.6. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

2.7. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare lo stato di salute dell’assicurato, che nella

domanda di prestazioni ha indicato di essere affetto da problemi al ginocchio

sinistro (a seguito di un infortunio occorsogli nel 1985, che ha poi dato luogo

a numerose ricadute), da disturbi al rachide (sindrome lombovertebrale cronica)

e da disturbi psichici (doc. 85/1-7), l’UAI ha chiesto alla __________ di __________

di produrre i rapporti di degenza dell’assicurato (doc. 75).

Con

scritto del 17 marzo 2005 la __________ di __________ ha indicato che

l’assicurato è stato degente dal 21 luglio 2003 al 7 agosto 2003 e dal 28

ottobre 2003 al 7 novembre 2003 (doc. 77-1), a causa di una reazione acuta da

stress (F43.0) nell’ambito di un probabile disturbo della personalità (doc.

77-2).

Successivamente,

l'assicurato è stato seguito dal __________ di __________. Nel rapporto medico

del 29 marzo 2005 all’attenzione dell’UAI, i medici del __________, poste le

diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo impulsivo

(ICD10-F60.3) e di uso dannoso di sostanze alcoliche (ICD10-F10.1), hanno

indicato che al momento dell’ultima consultazione, nel novembre 2004,

l’interessato presentava una capacità lavorativa ridotta, che avrebbe dovuto

essere rivalutata dopo una regolare terapia e un sostegno psichiatrico, analizzando

anche la possibilità di una riqualifica professionale, che avrebbe giovato sul

piano dell’autostima, con un miglioramento dell’equilibrio psichico generale

(doc. 78-2).

Nel successivo scritto del 3 febbraio 2006 in risposta alla richiesta di

chiarimenti da parte dell’UAI, i medici del __________, dr. __________, medico

psichiatra capo-servizio e il dr. __________, medico assistente, hanno

rilevato:

"

Con la presente rispondiamo alla vostra

richiesta d'informazioni inerenti lo stato attuale di salute psichica del Sig. RI

1 al fine di poter valutare quanto questo influisca sulla sua capacità

lavorativa e da quando.

Per quanto riguarda l'anamnesi personale,

sociale-lavorativa nonché la diagnosi e l'evoluzione della patologia psichiatrica

sino al novembre 2004 (data dell'ultima consultazione presso il __________ di __________),

rimando l'attenzione all'ultimo rapporto medico stilato dal Dr. __________ ed

in vostro possesso (11 marzo 2005).

Dal sopraccitato rapporto medico si riporta che:

" Nell'ultima consulenza di

novembre 2004 il signor RI 1 presentava ancora delle difficoltà sul piano

psicologico legate nuovamente ad una crisi relazionale con difficoltà di

gestire le proprie emozioni e con comportamenti impulsivi; ad una seconda

visita sempre nel mese di novembre dopo aver instaurato una terapia

farmacologica il signor RI 1 appariva più disteso, rasserenato anche dal fatto

di poter iniziare un impiego occupazionale legato all'assistenza.

Allora le sue

capacità lavorative erano ridotte, capacità lavorative che dovranno essere

rivalutate in seguito ad una regolare terapia e sostegno psichiatrico, oltre

alla valutazione dell'opportunità di una riqualifica professionale che

gioverebbe sul piano dell'autostima con un miglioramento del proprio equilibrio

psichico generale."

Dal novembre 2004 non abbiamo più avuto notizie

di lui fino al 1 gennaio 2006 momento in cui il signor RI 1 è stato convocato

presso il __________ di __________ per effettuare la valutazione psichiatrica

da voi richiesta.

Il signor RI 1 si è presentato puntuale alla

convocazione del 1 gennaio 2006, cosciente, vigile; l'orientamento nei tre

domini era mantenuto. Abbastanza curato sia nell'igiene sia nell'abbigliamento.

Appariva disponibile al colloquio rispondendo alle nostre domande senza alcuna

reticenza. L'atteggiamento nei nostri confronti era cooperativo, amichevole,

attento ed interessato. L'attenzione e la concentrazione apparivano

sufficientemente conservate così come la memoria di fissazione. Il linguaggio

era agevole e fluido. Durante il colloquio lamentava difficoltà

nell'addormentamento e si evidenziava una lieve deflessione del tono dell'umore

legata all'incertezza nei confronti del futuro economico-lavorativo e all'esito

dell'ennesima richiesta di domanda AI da lui inoltrata. La forma e il contenuto

del pensiero non evidenziavano particolarità. Non verbalizzava la presenza di

dispercezioni di alcun tipo e l'istinto vitale era conservato.

Il signor RI 1 presenta un'alterazione nella

costituzione caratteriale e nelle tendenze comportamentali che può produrre un

adattamento difettoso in una vasta gamma di situazioni sociali e personali. Vi

è inoltre la presenza di una tolleranza molto bassa alle frustrazioni, una

bassa soglia per la scarica dell'aggressività con difficile controllo degli

impulsi nell'ambito di un'instabilità emotiva. Il signor RI 1 appare più

fragile rispetto alla media per quel che concerne la gestione dello stress,

delle frustrazioni, delle situazioni conflittuali e delle vicende della vita

generale.

Durante l'ultimo anno il signor RI 1 non ha

seguito una regolare terapia farmacologica e non ha usufruito di un sostegno

psichiatrico; nonostante ciò ha raggiunto e mantenuto un discreto equilibrio

psichico, sempre nell'ambito della fragilità psichica di base.

Il mantenimento dell'equilibrio psichico è stato

reso possibile anche grazie all'aver intrapreso un'attività lavorativa in

qualità di aiuto cucina. Tale attività lavorativa, esercitata da circa sei

mesi, ha contribuito a rafforzare l'autostima del paziente con conseguente

giovamento dello stato psichico generale.

La storia del paziente, la precarietà del lavoro

intrapreso e soprattutto la patologia psichiatrica presente non permettono a

livello prognostico di escludere nuove improvvise ricadute. Ricordo che già in

passato il paziente ha presentato dei periodi anche prolungati di benessere

psicofisico per poi richiedere il nostro intervento in uno stato di completa

disperazione.

In conclusione, dal punto di vista strettamente

psicologico, riteniamo vi sia al momento attuale un'indicazione per

intraprendere un percorso nell'ambito di una riformazione professionale; ciò

garantirebbe evidentemente un miglioramento della propria autostima, con

ripercussioni positive sul proprio equilibrio psichico in generale." (Doc.

AI 93-1)

Nel suo rapporto medico del 16 febbraio 2006 il dr. __________ del

SMR, poste le diagnosi principali di “disturbo della personalità emotivamente

instabile di tipo impulsivo e di uso dannoso di sostanze alcoliche” e, quali

ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, quella di

“gonartrosi sinistra post-traumatica”, dopo avere indicato i limiti funzionali,

dal profilo fisico, risultanti dall’incarto __________, ha osservato:

" Diminuzione

dell'integrità 10%

Incapacità lucrativa 28%

Sotto il profilo fisico l'inabilità lavorativa è rimasta costante

negli ultimi anni, l'ultima valutazione è stata fatta dal dr. __________ per la

__________ il 17.02.04; anche in questa occasione fu sottolineata la necessità

di sottoporre l'assicurato a provvedimenti di carattere psichico piuttosto che

ortopedici.

Il rapporto medico del __________ riferisce che dopo che

l'assicurato era stato visto per l'ultima volta nel novembre 2004, è stato

appositamente convocato per la nostra richiesta; nel rapporto venivano riferite

delle buone condizioni cliniche e che attualmente l'assicurato ha ripreso con

un'attività lavorativa.

Pur ritenendo l'attuale condizione suscettibile di una ricaduta,

si può ritenere, ragionevolmente, l'attuale condizione stabile considerando la

possibilità della ricaduta come un fattore di possibilità generale anche se con

una probabilità maggiore rispetto ad un soggetto standard solo perchè già

manifestata in passato, pertanto nel giudicare la capacità lavorativa ci

possiamo riferire a quella sopra espressa, con dei limiti unicamente sotto il

profilo fisico." (Doc. AI 94-2)

Nelle sue annotazioni del 28 luglio 2006, in risposta alla richiesta di precisazioni da parte del funzionario incaricato in merito alla

capacità lavorativa dell’interessato sia nella precedente professione, sia in

attività adeguate allo stato di salute, con riferimento in particolare al

rapporto medico precedente del SMR (doc. 97-1), il dr. __________ ha indicato:

" Il

rapporto mi sembra chiaro: IL 0%.

L'assicurato ha ripreso un'attività di aiuto cuoco (vedi relazione

__________), essendo stata riconosciuta una diminuzione dell'integrità a

seguito di infortunio abbiamo pure una descrizione dei limiti fisici che ne

derivano." (Doc. AI 99-1)

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto

2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Un rifiuto di una rendita può

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.9. Nel caso di

specie, questo Tribunale, per le ragioni che verranno qui sotto esposte (cfr.

consid. 2.10), non vede ragioni che gli impediscano di far proprie le

conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione, rifiutando all’assicurato il

diritto di beneficiare di una riqualifica professionale.

Infatti,

anche volendo concludere che, dal profilo medico, l’assicurato, contrariamente

a quanto ritenuto il dr. __________ del SMR - il quale ha ritenuto l’assicurato

abile al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali (doc. 94 e 99) – presenti una percentuale di inabilità al lavoro in

attività adatta, giustificante un grado di invalidità almeno del 20%, egli non

avrebbe comunque diritto ad una riqualifica professionale.

Pertanto,

non merita ulteriori approfondimenti nel caso di specie la pretesa ricorsuale

di riconoscere valore vincolante alla decisione dell’assicuratore infortuni di

accordare all’assicurato una rendita di invalidità del 22% (portata poi al 28%

in seguito a transazione). Sul tema va tuttavia ricordato che, secondo la

giurisprudenza, il grado d’invalidità

accettato dall’assicuratore infortuni a conclusione di una transazione con

l’avente diritto non ha per principio alcun effetto vincolante per l’AI, anche

qualora siano note le riflessioni che hanno indotto l’assicuratore infortuni a

concludere la transazione (STFA 26 aprile 2002 nella causa S, I 153/00,

pubblicata in SVR 2002 IV nr. 39). Il TFA ha poi statuito che l'assicuratore

infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una

decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in

quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità

dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi

confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.). Il medesimo principio vale, a

contrario, anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione

effettuata dall’assicuratore infortuni, cfr. al riguardo la sentenza del

Tribunale federale U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549.

2.10. Come

rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, l’assicurato ha diritto

ad una formazione nell’ambito di una nuova attività lucrativa, secondo l’art.

17 LAI, se la sua invalidità esige una riconversione professionale, grazie alla

quale la capacità di guadagno può essere verosimilmente conservata o migliorata

(doc. IV).

La Circulaire

concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel (CMRP) prevede:

"

(…)

Considerandi

2.

Conditions

Les conditions suivantes doivent être remplies de

façon cumulative:

On doit être en présence d’une invalidité imminente

ou déjà survenue qui empêche la personne assurée d’exercer sa profession

antérieure ou de poursuivre l’activité lucrative qu’elle exerçait ou le travail

qu’elle effectuait dans son domaine d’activités.

La personne assurée doit être susceptible d’être

réadaptée, c’est-à-dire qu’elle doit être objectivement et subjectivement en

état de suivre avec succès des mesures de formation professionnelle.

La formation doit être adaptée au handicap et

correspondre aux capacités de la personne assurée. Elle doit en outre être

simple et adéquate et procurer une capacité de gain approximativement

équivalente à celle de l’activité antérieure. Les frais

d’une formation qui n’offre aucune perspective d’une future mise en valeur

économique du travail ne sont pas pris en charge."

Alla cifra 4013 la circolare prevede inoltre che:

"

Le reclassement n’est pas nécessaire, du point

de vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière

suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation

supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle

qu’elle l’accepte.”

Nella presente fattispecie, nello scritto del 28

marzo 2007, la consulente IP ha

espressamente indicato che anche nel caso in cui l’assicurato avesse presentato

un grado di invalidità del 20%, ella non avrebbe comunque ritenuto possibile

l’applicazione di provvedimenti professionali volti ad una riformazione, dato

che l’assicurato non dispone di una qualifica di base (doc. IV/bis,

sottolineatura della redattrice). La consulente IP ha per contro indicato che ella

avrebbe proposto di concedere all’interessato il finanziamento per una

formazione “ad hoc”, ma solo “qualora il signor RI 1 avesse trovato un’attività

confacente con il danno alla salute e che permetteva il recupero della capacità

di guadagno residua” (doc. IV/bis).

Queste osservazioni della consulente IP possono

essere condivise dal TCA.

Innanzitutto va sottolineato che l'assicurato

(cfr. doc. 85; doc. I e doc. VI) non ha indicato concretamente un progetto

formativo, adatto alle sue capacità, grazie al quale sarebbe in grado di conservare

o migliorare la sua capacità lucrativa residua.

L’assicurato, che ha frequentato solo le scuole

dell’obbligo e, in seguito, ha svolto le attività di manovale, gommista e

autista, non dispone quindi, come indicato dalla consulente, di una qualifica

di base che gli consenta di affrontare una riqualifica professionale.

Inoltre, va rilevato che, come indicato dalla

consulente nel suo rapporto del 5 ottobre 2006, le possibilità di

reintegrazione dell’assicurato sul mercato del lavoro, senza dover prima

intraprendere una riqualifica professionale, sono, tenuto conto dei suoi limiti

funzionali e del suo profilo socio-professionale, “apprezzabilmente estese”,

potendo egli svolgere attività leggere non qualificate o semi-qualificate, come

l’autista, l’addetto alla logistica, l’operaio generico, il custode (doc.

103-2).

Pertanto,

nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una

riformazione professionale, la sua decisione formale del 31 gennaio 2007 merita

piena conferma in questa sede.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore

dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster