32.2007.81
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale SAM:assicurato inabile al lavoro al 20% nella precedente attività,nella quale sfrutta la meglio la sua capacità lavorativa residua.Fatto
13 dicembre 2007Italiano85 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.81
Data decisione, Autorità:
13.12.2007, TCA
Titolo:
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale SAM:assicurato inabile al lavoro al 20% nella precedente attività,nella quale sfrutta la meglio la sua capacità lavorativa residua.Fattori psicosociali
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.81
cr/DC/sc
Lugano
13 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 9 febbraio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, di professione elettromeccanico per elettrodomestici
industriali, il 3 settembre 2005 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando,
quale danno alla salute, mal di schiena (ernia), capogiri e depressione (doc.
1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia
pluridisciplinare a cura del SAM, con decisione del 9 febbraio 2007, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni, in quanto l’assicurato presenta un
grado di invalidità del 20% nella sua attività e del 30% in attività adeguate,
insufficienti per ottenere il diritto a prestazioni (doc. A1).
1.2. Con
tempestivo ricorso del 5 marzo 2007 l’assicurato ha postulato il riconoscimento
di una rendita intera di invalidità.
Egli ha
sostanzialmente contestato la decisione dell’amministrazione, che non ha
adeguatamente preso in considerazione tutti i disturbi che lo affliggono, sia
fisici (in particolare le vertigini e i capogiri che saltuariamente si
presentano), sia psichici.
Egli ha
inoltre criticato, alla luce delle sue patologie e della sua età, le attività
adeguate ai limiti funzionali ritenute esigibili dall’amministrazione. Egli si
è così espresso:
"
Ho preso atto della decisione dell'Ufficio AI
del Canton Ticino del 9 febbraio 2007 e con la presente inoltro il mio ricorso
contro questa decisione che non riconosce la mia effettiva situazione di salute
e di conseguenza nemmeno quella professionale. Ci sono delle contraddizioni in
merito alla decisione adottata, al mio stato di salute ed alla conseguente
capacità di guadagno da invalido.
Oltre ai limiti funzionali descritti, ho problemi
a rimanere a lungo in piedi, a guidare per più di un'ora, a camminare in piano
per più di 4-500 mt, figuriamoci in salita, senza avere dei dolori alla schiena
ed alle gambe. Inoltre soffro di problemi di respirazione e di un aumento del
battito cardiaco dovuti ad una ipertrofia ventricolare (vedi referto allegato).
Rilevo inoltre che non sono stati minimamente
considerati i sintomi che da oltre 5-6 anni subisco quali capogiri, vertigini,
ecc. che si presentano saltuariamente senza un preciso motivo. Per questi
sintomi ho consultato diversi specialisti ed i relativi referti sono già stati
trasmessi all'Ufficio AI.
Ritengo perciò che anche i lavori proposti
(autista-fattorino, venditore, rappresentante, custode-sorvegliante, ecc.) non
siano adeguati alle mie qualità e capacità attuali che, a mio avviso, sono
state chiaramente sopravvalutate.
Infine, per quanto riguarda la salute psichica,
ultimamente mi devo occupare, quasi come fossi un assistente sociale, di mia
figlia. Devo controllare che assuma correttamente i suoi farmaci, trasportarla
presso il servizio sociale, dal medico od in clinica psichiatrica, controllare
Fatti
i suoi movimenti e le sue spese, cercando di non contraddirla, adattandomi alle
sue esigenze, ai suoi pensieri e manie, sapendo che non sono conformi ad una
certa realtà. La seguo affinché non ricaschi in un altro scompenso psichiatrico
che avrebbe conseguenze importanti.
Tutto ciò mi procura non pochi problemi e molte
preoccupazioni; talvolta mi aggredisce un senso di impotenza e di depressione
perchè non so come comportarmi per assicurare il mio equilibrio psichico senza
che lei ne subisca danni irreparabili.
Professionalmente ho esercitato per oltre 40 anni
l'attività di elettromeccanico e incontrerei grosse difficoltà
nell'intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del
controllo, della sorveglianza o dell'incasso, senza formazione complementare,
ritenuto inoltre che anche nell'esercizio della maggior parte di dette
attività, a causa del danno alla salute, presento comunque una ridotta capacità
lavorativa dovuta alla necessità di operare frequentemente delle pause. Le
possibilità di impiego in detto settore d'attività - contrariamente all'assunto
del consulente in integrazione secondo cui in concreto è data sul mercato del
lavoro la presenza di attività direttamente accessibili e confacenti con il
danno della salute ed in cui potrei essere direttamente integrabile nel ciclo
produttivo - appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche,
essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel settore
dell'incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un
impiegato 62enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l'età
del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale
mia assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla
previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento
dovuta sia l'età che alla scarsa formazione scolastica).
Visto tutto quanto precede, ritengo che nella mia
situazione attuale sia assolutamente impossibile riuscire a trovare un posto di
lavoro che garantisca un reddito di fr. 52'047.-- come indicato dall'Ufficio
AI. La mia età e il fatto che ho svolto unicamente una professione, mi preclude
l'entrata nel mercato del lavoro anche se fosse perfettamente in equilibrio. A
questo si aggiunge che per ogni professione proposta, le mie diverse patologie
mi impedirebbero di assumerne convenientemente e con continuità i compiti che
mi verrebbero assegnati. Chiedo quindi che mi venga assegnato il diritto ad una
rendita intera AI." (Doc. I)
1.3. L’UAI, in
risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già
trattate in sede di contestazione del progetto di decisione, senza addurre
ulteriori mezzi di prova, ha proposto di confermare la decisione impugnata e
conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).
1.4. In data 23
marzo 2007 l’assicurato ha ribadito quanto già esposto con il ricorso,
indicando di avere difficoltà a scrivere e ad esprimersi correttamente nelle
lettere burocratiche a difesa delle sue ragioni (VI).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione
(VII), per conoscenza.
considerato, in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato
a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I
148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
2.4. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare.
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 3 ottobre 2006 ha posto le diagnosi di sindrome
lombo-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative pluri-segmentali
interessanti i segmenti da L2 fino a S1, con discopatia a livello L4/L5 e
L5/S1; sindrome cervico-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative a
livello del segmento C5/C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore (doc. 20-30).
Quanto alla capacità lavorativa dell’assicurato,
il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 20%
nella sua professione di elettromeccanico, ma abile al lavoro al 100% in
attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, rilevando:
"
(...)
5. GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN %
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA
DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE
Questo paziente presenta dei disturbi per quanto riguarda l'apparato
muscolo-scheletrico a livello in particolar modo della colonna lombare ed anche
a livello della colonna cervicale. A livello lombare vi è una sindrome
lombo-vertebrale senza componente irritativa radicolare o componente
spondilogena attualmente, ma con degli episodi iscialgiformi avvenuti negli
anni scorsi e regrediti nel decorso. All'origine di questi disturbi vi sono
delle alterazioni statiche di modesta entità con una leggera scoliosi sinistro
convessa al passaggio toracolombare e delle iniziali alterazioni di tipo
degerativo con discopatia condrotica e spondilosica a livello dei segmenti da
L2 a S1, con all'esame della RM dell'aprile del 2005 una protrusione discale a
livello L4/L5 e L5/S1, senza franca ernia del disco o irritazione o
compressione radicolare. A livello della colonna cervicale vi è una sindrome
cervico-vertebrale, senza componente cervico-brachiale o cervico-radicolare su
iniziale alterazione osteocondrotica e spondilosica a livello C5/C6. Si tratta
di reperti oggettivabili sia dal punto di vista clinico che radiologico di
modesta entità.
Tenendo in considerazione quindi questi reperti clinici e
radiologici, ritengo che per quanto riguarda l'attività professionale svolta di
elettromeccanico vi sia al massimo un'incapacità lavorativa del 20%.
Il paziente è limitato nell'alzare dei pesi considerevoli
superiori ai 40 kg ripetutamente. Vi è una certa limitazione nel lavorare in posizioni
non ergonomiche con la colonna vertebrale. Questo richiede delle pause più
prolungate o un'attività lavorativa con una produttività ridotta nella forma
del 20%.
Anche dei tragitti prolungati da svolgere con l'automobile possono
incrementare la sintomatologia dolorosa lombare e cervicale per cui delle pause
supplementari durante i viaggi sono da tenere in considerazione. Per quanto
riguarda un'attività professionale ergonomicamente adatta, in cui il paziente
non debba alzare più di 10 kg. - 20 kg. ripetutamente e possa lavorare senza
piegamenti o rotazioni del corpo ripetute, vi è una capacità lavorativa nella
norma senza limitazioni nel tempo e senza limitazioni nella redditività."
(Doc. AI 20-30+31)
L’aspetto psichiatrico è stato oggetto di
valutazione da parte del dr. __________, Capo-clinica del __________ (__________)
di __________, che nel rapporto del 18 settembre 2006 ha osservato che a quel momento non
si ravvisava la presenza di alcun disturbo psichiatrico, aggiungendo:
"
(...)
3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a
dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli
atti e la prognosi a medio-lungo termine.
E' sicuramente probabile che l'A abbia, nel
recente passato, sviluppato transitori episodi ansioso-depressivi di origine
reattiva, secondari alla difficile situazione economica e familiare, così come
viene indicato negli atti da me esaminati. Tuttavia, nell'attualità, il Sig. RI
1 non presenta nessun disturbo della sfera psichica obiettivabile. Vi è un
problema di insonnia episodica che si risolve assumendo Valium 1 cpr al
bisogno.
Esprime preoccupazioni realistiche riguardo alla
figlia, affetta da ritardo mentale, epilessia e disturbi comportamentali con
episodi di aggressività. Nello specifico emergono timori che la ragazza non
riesca ad inserirsi socialmente e possa trovarsi confrontata con situazioni
pericolose, sottovalutandone i rischi. L'A. presenta inoltre un'intensa
sofferenza emotiva legata all'aggressività della figlia che, da un lato è
dipendente dai genitori, ma dall'altro tende a rifiutarli continuamente ed a
ribellarsi al loro controllo. Nel passato ha effettuato due visite presso lo
studio dello psichiatra Dr. __________. Riferisce di avere interrotto la
frequentazione dello specialista poiché non ravvisava alcuna utilità nel
seguire una terapia psichiatrica. Dice che i momenti di sconforto e le tensioni
siano sempre stati legati alla difficile situazione economica, familiare ed ai
continui dolori alla schiena, cose per cui uno psichiatra non avrebbe soluzioni
da proporre. L'A. trascorre la giornata sbrigando faccende burocratiche,
aiutando la moglie nei lavori di casa, dedicandosi alle esigenze della figlia.
Ama leggere i giornali, internet, tenersi informato, incontrare gli amici
regolarmente. Cucina spesso i pasti per tutta la famiglia. Nel complesso eventuali limitazioni nelle
attività non sono ascrivibili a disturbi mentali di sorta.
4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali.
Non vi è diminuzione della capacità lavorativa
per ragioni psichiche.
5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'A.?
---------------------------
Che
effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
----------------------------
6. Ritiene
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso
quest'A.?
----------------------------
7. Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre
attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale
attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).
---------------------------- " (Doc. AI
20-23+24)
L’aspetto pneumologico è stato oggetto di
valutazione da parte del dr. __________, Capo-servizio del Servizio di
pneumologia dell’Ospedale __________ di __________, che nel rapporto del 25 settembre
2006, ha rilevato che
l’assicurato non presenta le stigmate per una sicura malattia
respiratoria, in particolare per un’affezione polmonare o bronchiale,
concludendo per l’assenza di un’incapacità lavorativa dal lato respiratorio. Lo
specialista ha infatti osservato:
"
(...)
Anamnesticamente i dati sono a priori compatibili
con una GOLD 0 tenuto conto del fattore di rischio del tabagismo e della lieve
sintomatologia compatibile con bronchite cronica.
Come già in passato presso il Collega __________,
anche noi constatiamo un valore diminuito dei parametri della diffusione
alveolo capillare per il CO. Tale valore tuttavia non può essere interpretato
in maniera isolata dal contesto. È vero che il test potrebbe essere segno di
un’incipiente affezione enfisematosa. Tuttavia il fatto che il paziente
attualmente sia ancora un tabagista attivo e che il tasso del CO nell'aria
aspirata è fortemente elevato impedisce un’interpretazione univoca del test che
notoriamente può risultare falsamente alterato nei casi di tabagismo attivo.
Le mie conclusioni perciò si riallacciano a
quelle del Collega __________.
Qualora il paziente dovesse manifestare un
aumento di una dispnea ora praticamente solo sporadica si dovrà effettuare una
TAC HD e rispettivamente un test ergospirometrico. Al momento non sussistono
elementi suggestivi per valutare un’incapacità lavorativa dal lato
respiratorio." (Doc. AI 20-16+17)
Infine, il dr. __________, spec. FMH in neurologia,
nel suo rapporto dell’8 settembre 2006, ha posto le diagnosi di malesseri
soggettivi, probabilmente di origine funzionale in paziente depressivo-ansioso
con tendenza all’iperventilazione; tabagismo cronico; lombalgie croniche su
alterazioni statico-degenerative del rachide lombo-sacrale; sindrome
compressiva del nervo ulnare sinistro al solco cubitale; possibile incipiente
polineuropatia distale ai membri inferiori. Lo specialista, dopo attenta
valutazione, è giunto alla conclusione che l’interessato non presenta,
da un punto di vista strettamente neurologico, un’incapacità lavorativa, precisando:
"
(...)
VALUTAZIONE: lo stato neurologico è risultato praticamente normale a parte una
diminuzione dei riflessi ai membri inferiori soprattutto dei due achillei, dove
il destro è assente e molto debole il sinistro, senza però altri deficit sensitivo-motori:
potrebbe essere il primo indizio di un'incipiente polineuropatia distale
simmetrica.
Considerandi
II Paziente apparentemente non è diabetico,
ammette tuttavia un consumo di birra giornaliero, almeno oltre 1 I.
Andrebbero valutate eventualmente le CDT e gli
enzimi epatici.
Da escludere la presenza di un diabete mellito
latente.
Presenza inoltre di una sindrome leggermente
deficitaria del nervo ulnare al
solco cubitale a sinistra, probabilmente su compressione estrinseca locale, già
confermata elettroneurograficamente dal dottor __________ in aprile di
quest'anno.
Altrimenti non segni di sofferenza cerebrale
centrale, i malesseri presentati in passato, soprattutto da come descritti,
ricordano piuttosto dei disturbi funzionali, eventualmente legati ad una certa
tendenza ad iperventilare, in Paziente ansioso-depressivo.
Delle manifestazioni epilettiche furono escluse
dai vari esami fatti, una sindrome delle apnee da sonno non è stata confermata
dalla polisonnografia nel 2002.
Dal punto di vista clinico non sindrome
lombo-vertebrale maggiore, non segni radicolari irritativi o tantomeno
deficitari ai membri inferiori ad eccezione dei riflessi achillei indeboliti,
senza tuttavia segni di
compressione delle radici S1 alla MRI lombo-sacrale fatta in aprile 2005 (non
ho esaminato le lastre).
Dal punto di vista cerebrale non ho messo in
evidenza deficit particolari, ricordo la MRI cerebrale con angio-RM arteriosa
perfettamente normale nel 2002 (ho visionato le lastre). EEG e Ultrasonografia
Doppler normali all'epoca.
Nel complesso il Paziente, dal punto di vista
strettamente neurologico, non presenta un motivo evidente di incapacità
lavorativa, le lombalgie croniche non hanno un correlato organico evidente
neuroradiologico, l'irritazione del nervo ulnare nel solco cubitale sinistro
non è particolarmente deficitaria, attualmente irritativa.
I malesseri presentati in passato sono regrediti
spontaneamente con il tempo e il loro carattere funzionale sembrava abbastanza
evidente.
Non ho riscontrato disturbi della memoria.
La problematica mi sembra dunque piuttosto di
competenza psichiatrica, in minor misura reumatologico-ortopedica,
eventualmente internistica.
Come già detto sopra, escludere un abuso etilico
eccessivo cronico.
Rimango a disposizione per discutere
eventualmente il problema." (Doc. AI 20-20+21)
I medici del SAM, inoltre, nel loro rapporto
peritale del 10 settembre 2006, hanno indicato di avere sottoposto l’assicurato
ad esami cardiologici (cicloergometria e ecocardiografia), dato che nel 2001
egli era stato oggetto di accertamenti cardiologici, senza chiari indizi per
una cardiopatia e che nel suo rapporto del 29 gennaio 2002 il dr. __________
(pneumologo) aveva consigliato una scintigrafia miocardica in caso di
peggioramento della dispnea. Tali esami hanno permesso di appurare che
l’assicurato è, dal lato cardiovascolare, asintomatico e non presenta
quindi limitazioni dal punto di vista lavorativo (doc. 20-13).
Nel rapporto peritale del 10 settembre 2006 i
medici del SAM hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
di “sindrome lombovertebrale su iniziali alterazioni degenerative
plurisegmentali interessanti i segmenti da L2 fino a S1 e su discopatia a
livello L4/L5 e L5/S1; sindrome cervico-vertebrale su iniziali alterazioni
degenerative a livello del segmento C5/C6 con osteocondrosi e spondilosi
anteriore”. Essi hanno invece indicato, quali diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa, quelle di “malesseri soggettivi, probabilmente di origine
funzionale con tendenza all’iperventilazione; sindrome compressiva del nervo
ulnare sinistro al solco cubitale; possibile incipiente polineuropatia distale
ai membri inferiori; modica BCPO stadio Gold 0; possibile leggera
cardiomiopatia ipertrofica; pregresso episodio depressivo” (doc. 20-10).
Con riferimento alla capacità lavorativa, i
medici del SAM hanno evidenziato:
"
(...)
7.
VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica globale dell'A. nella sua attività di elettromeccanico per
elettrodomestici industriali, è valutabile nella misura dell’80% (limitazione
della capacità funzionale per mansionari molto pesanti, leggera riduzione del
rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa). In attività meglio
adatte al danno alla salute dell'A. (vedasi capitolo 9) il grado di capacità
lavorativa è nella norma senza limitazioni nel tempo e senza limitazioni del
rendimento.
8.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle
menomazioni dovute ai disturbi constatati sul piano muscolo-scheletrico. L'A. è
limitato nell'alzare o trasportare pesi considerevoli, superiori ai 40 kg in modo ripetuto. Vi è inoltre una
certa limitazione nel lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale. Questo richiede
delle pause più prolungate o un'attività lavorativa con una produttività
ridotta nella forma del 20%.
Non abbiamo invece evidenziato limitazioni
valetudinarie dal lato psicologico e mentale in assenza di evidenti patologie
in questo ambito.
La limitazione della capacità di lavoro descritta
sopra esiste dall'inizio del 2005 (apparizione di disturbi Iombosciatalgici).
Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha
presentato mutamenti durevoli nel tempo. L'attuale situazione è stazionaria.
Concordiamo quindi con il medico curante a
riguardo della presenza di diversi e molteplici fattori psico-sociali
stressanti quali la disoccupazione, le preoccupazioni per l'importante handicap
della figlia primogenita e non
da ultimo i problemi economici i quali certamente possono influenzare lo stato
valetudinario dell'A.. Si tratta tuttavia di fattori non riconducibili ad una
vera e propria malattia in senso medico stretto.
9.
CONSEGUENZE SULLA CAPACITA
D'INTEGRAZIONE
In considerazione dell'esigua limitazione della
capacità di lavoro dell'A. nell'attività da ultimo effettuata, non riteniamo
indicato effettuare provvedimenti d'integrazione.
Dal lato medico-teorico l'A. è da ritenere in
grado di svolgere altre attività, ergonomicamente più adatte ai disturbi
dell'apparato muscolo-scheletrico, in cui non si debbano alzare o trasportare
ripetutamente più di 10-20 kg,
si possa lavorare senza ripetute flessioni o rotazioni del tronco, con un grado
di capacità lavorativa nella norma senza quindi limitazioni nel tempo e senza
limitazioni del rendimento.
10.
OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo il compito al SMR-AI di eventualmente
inviare la perizia al medico curante al fine di informarlo sui consigli sopra
descritti."
(Doc. AI 20-13+14)
Nelle sue annotazioni mediche del 26 ottobre 2006
il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Perizia pluridisciplinare SAM del 10 settembre
2006:
Diagnosi:
- Sindrome lombovertebrale su
○ Iniziali alterazioni degenerative
plurisegmentali interessani i segmenti L2-S1
○ Discopatie L4-L5 ed
L5-S1
- Sindrome cervicovertebrale su
○ Iniziali
alterazioni degenerative a livello del segmento C5-C6 con osteocondrosi e
spondilosi anteriore
- Malesseri soggettivi, probabilmente di origine funzionale
con tendenza all'iperventilazione
- Sindrome compressiva del n. ulnare a
sinistra al solco cubitale
- Possibile incipiente polineuropatia
distale ai membri inferiori
- Modica broncopneumopatia cronica
ostruttiva (stadio Gold I)
- Possibile leggera cardiomiopatia
ipertrofica
- Pregresso episodio depressivo
- Abuso di nicotina
- Sovrappeso (IMC = 29 kg/m2).
La capacità lavorativa per l'attività abituale è
complessivamente dell’80%.
Limiti funzionali: non può alzare e spostare
frequentemente pesi superiori a 10-20 kg, non può assumere frequentemente posizioni inergonomiche. Le pause
prolungate diminuiscono la capacità lavorativa in misura del 20%. Deve evitare
frequenti rotazioni e flessioni del tronco.
In un'attività rispettosa dei limiti, la capacità
lavorativa non è limitata." (Doc. AI 22-1)
Contestando, tramite il __________, il progetto
di decisione del 20 novembre 2006 dell’UAI (cfr. doc. 27) – con il quale
l’amministrazione ha negato all’interessato il diritto ad una rendita, ritenuto
che egli presenta un grado di invalidità del 20% nella sua professione e del
30% in attività adatte – l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 22
gennaio 2007 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
indirizzato al patrocinatore, del seguente tenore:
"
In effetti, fino a poco tempo fa non avrei
potuto affermare di avere in cura il signor RI 1. Ho avuto un primo colloquio
con lui in data 13.11.2004 di cui ho inviato un rapporto al medico curante che
vi allego in copia. Ho avuto ancora un colloquio in data 03.01.2005 dopo di che
non ho più visto il paziente ed in data 11.10.2005 ho risposto ad una richiesta
dell'UAI sulla scorta di questi due incontri, che pure vi allego.
Ho rivisto il paziente in data 30.11.2006 e
17.01.2007
Nel corso dei colloqui ha espresso la sua delusione per la decisione UAI. Sostiene che nell'ambito della
perizia SAM è stato visto da uno psichiatra per un breve periodo forse una
decina di minuti e che questo periodo è stato insufficiente per poter spiegare
i propri problemi. In effetti, questo paziente richiede parecchia attenzione e
con molta fatica parla di sé. I sintomi lamentati sono i disturbi di sonno con
risveglio ogni due ore e risveglio mattutino precoce. Avrebbe importanti dolori
al capo, al collo, alla schiena. Oggettivamente l'umore è depresso, non esiste
un contenuto gioioso, la vita sessuale è inesistente. Fa fatica a pensare, a
concentrarsi ed ha mancanza di energia. L'autostima è assente ed appare
piuttosto insicuro, carico di sensi di colpa. È preoccupato per la figlia la
quale formula spesso pensieri suicidali ed anche lui crede che la vita non ha
senso di essere vissuta. Il suo appiattimento e rallentamento a fianco di segni
rilevati mi fa pensare ancora oggi che siamo di fronte ad una tipica
depressione larvata (Kielholz) in un soggetto incapace di organizzarsi ed
accettare una cura, essendo rinunciatario, deluso, reduce da una serie di
perdite sul piano psicosociale, da molteplici eventi stressanti assorbiti male.
Credo che un consulto psichiatrico nell'ambito
della perizia SAM non sia sufficiente e che per una valutazione corretta sia
necessaria una perizia psichiatrica nell'ambito della quale questo uomo avrà
maggior spazio per esprimere il suo disagio che certamente è all'origine di una
lunga incapacità lavorativa. Il suo non curarsi lo interpreto pure come la
conseguenza della depressione larvata ed il suo carattere particolare."
(Doc. AI 38-3+4)
Nelle sue annotazioni del 7 febbraio 2007 il dr. __________
del SMR ha rilevato:
"
In fase di audizione, l'assicurato produce un
rapporto del Dr. __________ del 22 gennaio 2007:
L'assicurato ha consultato il Dr__________ due
volte, nel novembre 2006 e nel gennaio 2007 esprimendo la sua delusione per la
decisione dell'UAI sottopostagli [grado d'invalidità = 20% per l'attività
abituale]. L'assicurato ritiene insufficiente il tempo dedicatogli dal perito
psichiatra. I disturbi comprendono disturbi del sonno, cefalea e dolori alla
schiena. Il Dr. __________ descrive un quadro caratterizzato da umore depresso,
difficoltà di concentrarsi, diminuzione dell'autostima e sensi di colpa. Egli
prende in considerazione la diagnosi di depressione larvata in soggetto
incapace di organizzarsi e di accettare una cura.
Osservazione: la depressione larvata, peraltro
non considerata nella classificazione ICD-10, non si manifesta con i sintomi
della depressione, ma piuttosto con disturbi di ordine psico-somatico.
Il Dr. __________ sostiene che un consulto psichiatrico
nell'ambito di detta perizia SAM non sia sufficiente e che per una valutazione
corretta sia necessaria una perizia psichiatrica nell'ambito della quale questo
uomo avrà maggior spazio per esprimere il suo disagio che certamente è
all'origine di una lunga incapacità lavorativa.
_______________________________________________________
In data 6 dicembre 2004, il Dr. __________ aveva
informato il medico curante Dr. __________ (riferendosi alla consultazione del
30.
novembre 2004) che la sintomatologia presentata dal paziente è suggestiva
per una depressione larvata. Sono riassunti i vari disturbi somatici indagati
senza trovarne una causa. Si nota un evidente basso tono di umore, disturbi
tipici del sonno ... ... non riesce a trovare un impiego sebbene sia pronto ad
accettare un qualsiasi lavoro.
Nel suo rapporto Al dell'11 ottobre 2005, iI Dr. __________
aveva descritto così lo stato dell'assicurato: Il paziente ha presentato la
tipica sintomatologia del disturbo depressivo con perdita d'interesse,
insonnia, facile affaticamento, sensazioni vertiginose e di soffocamento. È
presente la ciclia circadiana con il tono d'umore prevalentemente peggiore al
mattino. Nel periodo indicato [30 novembre 2004 - 3 gennaio 2005] il paziente
presentava un tenore depressivo poco compatibile con un'attività qualsiasi.
Le due conclusioni sono in evidente
contraddizione per quanto riguarda la capacità lavorativa.
_______________________________________________________
All'occasione della perizia SAM del 10 settembre 2006 l'assicurato è stato sottoposto a diverse
perizie, tra cui la perizia psichiatrica eseguita da Dr. __________, Capoclinica
del __________ di __________. La durata della visita indicata dall'assicurato
con un breve periodo, forse una decina di minuti, appare nettamente
sottostimata alla luce del contenuto riportato nel relativo rapporto. La visita
corrisponde ad una perizia da vedere nel contesto di tutte le perizie eseguite
durante i 5 giorni di osservazione presso il Servizio Accertamento Medico,
concluse con un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del Servizio.
La visita clinica ed il rapporto del Dr. __________
corrispondono ai criteri di una perizia. L'anamnesi, nel contesto particolare
della perizia pluridisciplinare, è riportata dai medici del SAM ed è confermata
dal perito. Lo stato psichico è rilevato in modo esauriente ed il perito ha
tirato le somme nella valutazione, con particolare considerazione di eventuali
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Dal profilo formale non può pertanto
essere contestato che si tratti di una perizia (piuttosto che di un consulto
psichiatrico, come affermato dal Dr. __________).
Per quanto riguarda il contenuto, non si
constatava una flessione del tono dell'umore con significato patologico, senza
escludere degli episodi transitori ansiosi-depressivi nel passato.
Si constata che nessuna psicofarmacoterapia è in
atto (a prescindere da Valium 5 gtt. in riserva). In modo particolare si fa
notare che non vi sono segni per un ritiro sociale: L'assicurato trascorre
la giornata sbrigando faccende burocratiche, aiutando la moglie nei lavori di
casa, dedicandosi alle esigenze della figlia. Ama leggere i giornali, internet,
tenersi informato, incontrare gli amici regolarmente. Cucina spesso i pasti per
tutta la famiglia. Nel complesso eventuali limitazioni nelle attività non sono ascrivibili
a disturbi mentali di sorta.
La conclusione, ossia l'assenza di una patologia
psichiatrica, è oggettivata. Non si negano episodi ansioso-depressivi legati
alla difficile situazione economica e professionale ed ai problemi familiari in
relazione con una figlia, 21 enne, affetta da malattie congenite." (Doc.
AI 40-1+2)
2.5
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988.
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e
l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto
2006.
si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.6
Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa
i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno
valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e può quindi validamente servire da base
al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori
misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Essi
hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui
l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente
attività di elettromeccanico e del 100% in attività leggere adeguate al suo
stato di salute.
Tali conclusioni sono poi state confermate dal
dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 26 ottobre 2006 (doc. 22-1).
I medici del SAM hanno ben evidenziato che le
patologie che influiscono sulla capacità lavorativa dell’assicurato sono
prevalentemente di natura muscolo-scheletrica, mentre, di contro, l’interessato
non presenta limitazione alcuna dal profilo neurologico, cardiologico,
pneumologico e psichiatrico, non risultando alcuna patologia in tali ambiti.
Riguardo alla patologia somatica, nel suo
consulto reumatologico del 20 settembre 2006 il dr. __________ ha attentamente
esaminato le patologie dell’assicurato, affetto da sindrome lombovertebrale su
iniziali alterazioni degenerative plurisegmentali interessanti i segmenti da L2
fino a S1 e su discopatia a livello L4/L5 e L5/S1; sindrome cervico-vertebrale
su iniziali alterazioni degenerative a livello del segmento C5/C6 con
osteocondrosi e spondilosi anteriore. Tali disturbi comportano delle
limitazioni, in particolare nell’alzare o trasportare pesi considerevoli,
superiori ai 40 kg in modo
ripetuto; nel lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale,
con necessità di pause più prolungate o un’attività lavorativa con una
produttività ridotta del 20%; nell’effettuare lunghi spostamenti in automobile,
che possono incrementare la sintomatologia dolorosa lombare e cervicale e che
richiedono quindi pause supplementari.
Sulla
base dei disturbi accertati, il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato
possa ancora svolgere la sua precedente attività di elettromeccanico nella
misura dell’80%, mentre in attività leggere, rispettose dei suoi limiti
funzionali (ossia attività lavorative ergonomicamente adatte, in cui non debba
sollevare ripetutamente pesi superiori a 10-20 kg e nelle quali possa lavorare senza
piegamenti o rotazioni ripetute del corpo), egli è da considerare abile al
lavoro al 100% (doc. 20/30-31).
L’assicurato ha contestato queste conclusioni, indicando
che, oltre ai limiti funzionali indicati in sede peritale, egli non può stare
in piedi a lungo, non può guidare per più di un’ora, camminare in piano per più
di 400-500 metri (doc. I).
Al riguardo, occorre rilevare che lo stato di
salute dell’assicurato è stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato,
con riferimento alle patologie reumatologiche, dal dr. __________, il quale ha
tenuto conto anche delle limitazioni inerenti alla guida di un autoveicolo,
evidenziando che l’assicurato, nell’effettuare lunghi tragitti, deve prevedere
della pause supplementari (doc. 20-31, sottolineatura della redattrice).
Le altre
indagini, di natura neurologica, cardiologica, pneumologica e psichiatrica, non
hanno invece portato all’individuazione di patologie invalidanti, così come
evidenziato dai medici del SAM.
L’assicurato ha contestato queste conclusioni,
evidenziando di avere problemi di respirazione e di aumento del battito
cardiaco, a causa di una ipertrofia ventricolare.
Entrambe queste critiche vanno disattese, dato
che l’assicurato è stato sottoposto ad accurati esami sia in ambito
cardiologico, che pneumologico.
Dal profilo pneumologico, infatti, il dr. __________,
nel suo consulto dell’8 settembre 2006, ha rilevato che l’interessato non
è affetto da una malattia respiratoria (né polmonare, né bronchiale) e, di
conseguenza, non presenta un’incapacità lavorativa (doc. 20/16-17, sottolineatura
della redattrice).
Quanto all’aspetto cardiologico, i medici del
SAM, nel loro rapporto peritale del 10 settembre 2006, hanno indicato di avere
sottoposto l’assicurato ad una cicloergometria e ad una ecocardiografia, che
hanno dimostrato che l'assicurato è, dal lato cardiovascolare, asintomatico
e non presenta quindi limitazioni dal punto di vista lavorativo (doc. 20-13, sottolineatura
della redattrice).
L’insorgente ha pure rilevato che l’UAI non ha
minimamente considerato i sintomi che da oltre 5-6 anni lo affliggono, quali
capogiri e vertigini.
Anche questa contestazione non può essere
condivisa: in ambito SAM, infatti, l’assicurato è stato sottoposto, tra
l’altro, ad una valutazione neurologica, a cura del dr. __________. Nel suo
rapporto dell’8 settembre 2006, lo specialista ha indicato che l’assicurato già
nel 2001 si lamentava di disturbi soggettivi, quali sensazioni vertiginose e
di svenimento imminente, per i quali era stato visitato dal dr. __________,
spec. FMH in neurologia. Tutti gli esami effettuati erano risultati
perfettamente normali. Il dr. __________, dopo attento esame
dell’interessato, ha concluso che lo stato neurologico è “praticamente normale,
a parte una diminuzione dei riflessi ai membri inferiori (…) senza però deficit
sensomotori”, aggiungendo che “nel complesso il paziente, dal punto di
vista strettamente neurologico, non presenta un motivo evidente di incapacità
lavorativa” (doc. 20-21, sottolineatura della redattrice).
Va inoltre rilevato che l’interessato non ha prodotto alcuna
certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo attestante
l’esistenza di una patologia di natura neurologica che possa in qualche modo
mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________.
In
proposito va ricordato all’assicurato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Infine, per quel che concerne la problematica
psichiatrica, nell’ambito dell’accertamento peritale del SAM l’assicurato è
stato visitato dal dr. __________ del __________. Nel rapporto del 18 settembre
2006.
lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha rilevato che
probabilmente, nel recente passato, l’assicurato ha sviluppato transitori
episodi ansioso-depressivi di origine reattiva, secondari alla difficile
situazione economica e familiare, ma al momento della valutazione peritale il
dr. __________ ha potuto escludere la presenza di un disturbo psichiatrico
obiettivabile. Lo specialista ha infatti evidenziato che l’assicurato ha
espresso preoccupazioni realistiche riguardo alla figlia, affetta da ritardo
mentale, epilessia e disturbi comportamentali con episodi di aggressività, riferendo
che i momenti di sconforto e le tensioni sono sempre stati legati alla
difficile situazione economica, familiare e ai suoi continui dolori alla
schiena, “cose per cui uno psichiatra non avrebbe soluzioni da proporre”
(doc. 20-23). Il dr. __________ ha pertanto ritenuto l’interessato, da un punto
di vista strettamente psichiatrico, pienamente abile al lavoro (doc. 20-23).
L’assicurato ha contestato anche le conclusioni
cui è giunto il perito psichiatra, evidenziando che ultimamente si deve
occupare, quasi fosse un assistente sociale, della figlia, accompagnandola
presso il servizio sociale, dal medico o in clinica psichiatrica, controllando
che assuma correttamente i suoi farmaci, sorvegliando i suoi movimenti e le sue
spese, cercando di non contraddirla e di adattarsi alle sue esigenze, ai suoi
pensieri e manie. Egli ha rilevato che tutto ciò gli procura non pochi problemi
e molte preoccupazioni, facendo sì che “talvolta mi aggredisce un senso di
impotenza e di depressione perché non so come comportarmi per assicurare il mio
equilibrio psichico senza che lei ne subisca danni irreparabili” (doc. I).
Queste preoccupazioni dell’assicurato emergono
anche dal rapporto del 22 gennaio 2007 del dr. __________, spec. in psichiatria
e psicoterapia, prodotto dall’assicurato in sede di osservazioni contro il
progetto di decisione dell’UAI che gli negava il diritto ad una rendita. Il dr.
__________ ha infatti indicato di avere avuto un primo colloquio con
l’interessato in data 13 novembre 2004 e poi in data 3 gennaio 2005 e di avere
rivisto il signor RI 1 il 30 novembre 2006 e il 17 gennaio 2007. Il dr. __________
ha osservato che in queste ultime occasioni l’assicurato ha espresso la sua
delusione per la decisione negativa dell’amministrazione, basata su una
valutazione psichiatrica troppo breve e quindi insufficiente per consentirgli
di spiegare i suoi problemi. Il dr. __________ ha riscontrato un quadro
caratterizzato da umore depresso, difficoltà di concentrazione, diminuzione
dell’autostima, sensi di colpa e preoccupazione nei confronti della figlia,
concludendo per la presenza di “una tipica depressione larvata (Kielholz) in
un soggetto incapace di organizzarsi ed accettare una cura, essendo
rinunciatario, deluso, reduce da una serie di perdite sul piano psicosociale, da
molteplici eventi stressanti assorbiti male” (doc. 38-3). Il dr. __________,
indicando che a suo avviso fosse necessaria una vera e propria perizia
psichiatrica (e non solo un consulto in ambito SAM, insufficiente), ha
osservato che il disagio dell’assicurato “è certamente all’origine di una
lunga incapacità lavorativa”, senza ulteriori specificazioni (doc. 38-4).
Al riguardo, il dr. __________, nelle sue
annotazioni del 7 febbraio 2007, ha innanzitutto evidenziato che la depressione larvata, non
considerata nella classificazione ICD-10, non si manifesta con i sintomi della
depressione, ma piuttosto con disturbi di ordine psico-somatico (doc. 40-1).
Quanto alla presunta insufficienza del consulto peritale, il dr. __________ ha
indicato che la visita clinica ed il rapporto del dr. __________ corrispondono
ai criteri di una perizia, dato che l’anamnesi è riportata dai medici del SAM
ed è confermata dal perito e lo stato psichico è rilevato in modo esauriente
(doc. 40-2). Quanto al contenuto della perizia del dr. __________, il dr. __________
ha evidenziato che nel rapporto peritale non veniva constatata una flessione
del tono dell’umore con significato patologico, senza peraltro escludere
l’esistenza di episodi transitori ansioso-depressivi nel passato. Il dr. __________
ha aggiunto che non vi è in atto alcuna psicofarmacoterapia e che non vi sono
segni per poter concludere circa un ritiro sociale dell’interessato, che nella
sua giornata sbriga le faccende burocratiche, aiuta la moglie, si dedica alle
esigenze della figlia, si tiene informato, incontra gli amici regolarmente,
cucina i pasti per tutta la famiglia (doc. 40-2). Sulla base di tutti questi
elementi, il dr. __________ ha quindi concluso per l’assenza di una patologia
psichiatrica, aggiungendo che “non si negano episodi ansioso-depressivi
legati alla difficile situazione economica e professionale ed ai problemi
familiari in relazione ad una figlia, 21enne, affetta da malattie congenite”
(doc. 40-2).
Queste osservazioni del dr. __________ possono
essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.
Il TCA
ritiene infatti che, come evidenziato dal dr. __________, la certificazione del
dr. __________ non è atta a modificare le conclusioni cui sono pervenuti nella
loro perizia i medici del SAM, per i motivi seguenti.
Innanzitutto
occorre rilevare che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale
federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
Ciò che non si avvera, come indicato dal dr. __________,
nel caso di specie con riferimento al certificato del dr. __________.
Inoltre, come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), nella valutazione dell'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte di un assicurato, lo
specialista in psichiatria deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi
stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo
la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
In una
decisione pubblicata in DTF 127 V 294, chiamato a pronunciarsi circa la
rilevanza, ai fini dell’accertamento dell’invalidità, del fatto che
un’affezione psichica sia suscettibile di essere curata nonché dei fattori
psicosociali e socioculturali, il TFA ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
5.
- a) Was das "sozio-kulturelle Umfeld"
als weiteren Grund für das Unvermögen des Beschwerdeführers, einer
Erwerbstätigkeit nachzugehen, anbetrifft, wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
sinngemäss geltend gemacht, dass invaliditätsfremde Faktoren insofern von
Bedeutung sind, als sie zur Entstehung oder Verschlimmerung des psychischen
Gesundheitszustandes beitragen oder den Erfolg therapeutischer Massnahmen
gefährden. An dieser Auffassung ist so viel richtig, dass sich solche Umstände
im Rahmen der Invaliditätsbemessung unter dem Gesichtspunkt zumutbarer
Willensanstrengung zu ihrer Überwindung regelmässig nicht klar vom
medizinischen Leiden selber trennen lassen. Indessen gebietet sich mit Blick
auf die in Erw. 4a dargelegte Rechtsprechung, insbesondere Praxis 1997 Nr. 49
S. 252, die Präzisierung, dass Art. 4 Abs. 1 IVG zu Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden versichert, worunter
soziokulturelle Umstände nicht zu begreifen sind. Es braucht in jedem Fall zur
Annahme einer Invalidität ein medizinisches Substrat, das (fach)ärztlicherseits
schlüssig festgestellt wird und nachgewiesenermassen die Arbeits- und
Erwerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale oder
soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das Beschwerdebild
mitbestimmen, desto ausgeprägter muss eine fachärztlich festgestellte
psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. Das bedeutet, dass das klinische
Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträchtigungen, welche von den belastenden soziokulturellen
Faktoren herrühren, bestehen darf, sondern davon psychiatrisch zu
unterscheidende Befunde zu umfassen hat, zum Beispiel eine von depressiven
Verstimmungszuständen klar unterscheidbare andauernde Depression im fachmedizinischen
Sinne oder einen damit vergleichbaren psychischen Leidenszustand. Solche von
der soziokulturellen Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne
verselbstständigte psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und
Erwerbsfähigkeit sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidität gesprochen
werden kann. Wo der Gutachter dagegen im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche
in den psychosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinreichende Erklärung
finden, gleichsam in ihnen aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer Gesundheitsschaden
gegeben (vgl. AHI 2000 S. 153 Erw. 3). Ist anderseits eine psychische Störung
von Krankheitswert schlüssig erstellt, kommt der Frage zentrale Bedeutung zu,
ob und inwiefern, allenfalls bei geeigneter therapeutischer Behandlung, von der
versicherten Person trotz des Leidens willensmässig
erwartet werden kann zu arbeiten (eventuell in einem geschützten Rahmen; vgl.
Praxis 1997 Nr. 49 S. 255 Erw. 4b) und einem Erwerb nachzugehen (vgl.
HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 S. 1 ff. und 105 ff., insbes. S. 15 ff. mit zahlreichen
Hinweisen auf die neuere medizinische Lehre; ferner JACQUES MEINE, L'expertise
médicale en Suisse: satisfait-elle aux exigences de
qualité actuelles? in: SVZ 1999 S. 37 ff.). (…).“ (DTF 127 V 294,
consid. 5a, pag. 299-300)
Dunque, se da una parte i
fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute
suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1
LAI, dall’altra essi possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento di
un danno alla salute psichico (su questo punto vedi anche Locher, “Die
invalidi-tätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von
Ar-beitsunfähigkeit und Invalidität” in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band 23, St. Gallen 2003).
In una tale evenienza
decisiva è la questione a sapere se dando prova di buona volontà l’assicurato
possa o meno superare le conseguenze derivanti da questi fattori.
In una
sentenza I 129/02 del 29 gennaio 2003, con riferimento ai principi sanciti in DTF
127.
V 294, il Tribunale federale ha ancora evidenziato:
"
3.2
En ce qui concerne les facteurs psychosociaux
ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des
assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative
aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou
socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles
d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une
invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat
médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière
importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse,
plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la
santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le
tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs
socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte
d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple,
une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non
une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être
distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome
influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on
puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour
l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans
le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à
caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid.
3).”
Nel caso
di specie, pur comprendendo le preoccupazioni che affliggono l’assicurato, che
lo hanno portato e lo portano ad avere momenti di sconforto e di impotenza,
soprattutto con riferimento alla sua difficile situazione familiare, occorre ribadire
che i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla
salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 LAI.
Nel suo consulto peritale del 18 settembre 2006
eseguito nell’ambito peritale SAM, il dr. __________ del __________ ha ben
evidenziato che nel recente passato l’assicurato ha con molta probabilità
sviluppato degli episodi transitori ansioso-depressivi di origine reattiva,
secondari alla difficile situazione economica e familiare, ma che al momento
dell’esame peritale l’assicurato non presentava nessun disturbo della sfera
psichica obiettivabile (doc. 20-23, sottolineatura della redattrice).
Inoltre, anche il dr. __________ nel suo
certificato medico del 22 gennaio 2007, ha indicato la presenza di una
depressione larvata nell’assicurato, “reduce da una serie di perdite sul
piano psicosociale, da molteplici eventi stressanti assorbiti male”,
dovuti soprattutto alla preoccupazione per la situazione della figlia (doc.
38-3, sottolineatura della redattrice).
Anche globalmente, nel loro rapporto peritale del
10.
settembre 2006, i medici del SAM hanno rilevato di concordare “con il
medico curante a riguardo della presenza di diversi e molteplici fattori
psico-sociali stressanti quali la disoccupazione, le preoccupazioni per
l'importante handicap della figlia primogenita e non da ultimo i problemi economici i quali certamente
possono influenzare lo stato valetudinario dell'assicurato. Si tratta
tuttavia di fattori non riconducibili ad una vera e propria malattia in senso
medico stretto” (doc. 20-14, sottolineatura
della redattrice).
Visto
quanto precede, occorre quindi concludere che alla perizia del SAM del 10
settembre 2006, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza.
Del
resto, come visto, l’assicurato non ha prodotto documentazione medica
specialistica attestante l’esistenza di un’invalidità cagionata da un danno
alla salute maggiore rispetto a quanto valutato in sede peritale.
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Pertanto,
sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, è da
ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,
115.
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188
consid. 2b) che il ricorrente è inabile al lavoro al 20% nella sua professione
di elettromeccanico per elettrodomestici industriali, ma presenta un’abilità al
lavoro del 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di
natura reumatologica.
Infatti,
sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di
controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute,
sarebbe in grado di esercitare al 100%.
La consulente IP, al
riguardo, nel suo rapporto del 13 novembre 2006, ha indicato innanzitutto che la
precedente attività dell’assicurato svolta in qualità di tecnico presso la ditta
__________ era pesante, in quanto egli doveva occuparsi esclusivamente di
macchine automatiche per la distribuzione del caffè del peso di circa 180 kg:
tale attività, di conseguenza, non è adeguata dal punto di vista fisico in
considerazione delle limitazioni medico-funzionali dell’assicurato (doc. 26-2).
La consulente IP ha per
contro evidenziato che la precedente attività di elettromeccanico, ma svolta in
un contesto maggiormente adeguato (merce ed articoli più leggeri), potrebbe
essere svolta in misura maggiore (doc. 26-2).
Infine, la consulente ha ritenuto quali attività
esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, attività leggere, poco
qualificate, nel ramo dei trasporti (autista-fattorino), in ambito industriale
(produzione o controllo della qualità), della vendita (addetto all’incasso,
venditore all’interno di piccoli centri di vendita, rappresentante nella
promozione di prodotti in generale o un’attività legata alla vendita-consulenza
nell’ambito della quale l’assicurato potrebbe sfruttare le competenze
professionali acquisite), della logistica oppure della
sorveglianza-manutenzione (custode-sorvegliante) (doc. 26-2).
L’assicurato, con il ricorso, ha criticato il
rapporto della consulente, ritenendo le possibilità di impiego esposte del tutto
teoriche ed irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di
lavoro accetti di assumere un impiegato 62enne, che per oltre 40 anni ha svolto
l’attività di elettromeccanico ed incontrerebbe quindi molte difficoltà ad
intraprendere una nuova professione (doc. I).
2.7
Al riguardo,
questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che, come appurato dai medici del
SAM, l’assicurato conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella sua
precedente attività di elettromeccanico.
In queste condizioni, essendo
l’insorgente ancora capace di esercitare la sua vecchia
professione - nella quale, come vedremo (cfr. infra consid. 2.8.7.), è
in grado di valorizzare al meglio la sua restante capacità lavorativa - si deve procedere a un cosiddetto raffronto percentuale
(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto
2006.
nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p.
154).
Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire
mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde all’80% del
reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ricordato che gli
specialisti del SAM hanno attestato un’incapacità lavorativa del 20%.
L’incapacità
lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 20%, ciò che è insufficiente per
fare nascere il diritto a una rendita di invalidità dell’AI (cfr. art. 28 cpv.
1.
LAI).
Già per questo motivo la decisione impugnata deve
essere confermata.
2.8
Allo stesso
risultato si arriverebbe anche prendendo in considerazione altre attività
ragionevolmente esigibili dall’assicurato.
Al riguardo, occorre
innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è riferito
ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità
dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110.
V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;
Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va inoltre sottolineato
che, secondo la giurisprudenza federale, quando si tratta di
valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,
occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,
realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul
mercato equilibrato del lavoro.
Quindi, indipendentemente
dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il
danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe
oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso
ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del
posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione
sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei
contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della
prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I
462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; I 617/02 del 10 marzo
2003; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21
agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).
Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può essere
ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei
settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive. Come evidenziato dalla consulente in
integrazione professionale, infatti, tenuto conto dei limiti funzionali di
natura reumatologica dell’assicurato, è possibile individuare un mercato del
lavoro piuttosto ampio, comprendente attività semplici, leggere e poco
qualificate, da effettuare in posizione ergonomica, senza frequenti rotazioni e
flessioni del tronco, nello svolgimento delle quali l’affezione invalidante di
cui l’interessato è portatore non costituisce un ostacolo.
Inoltre, l’assicurato
è nato nel 1945. Al momento dell’emissione della
decisione qui contestata aveva 62
anni. Gli restano ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una
rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003). Non si
può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia più
economicamente utilizzabile, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, nei
casi in cui un assicurato è molto vicino al
pensionamento.
A
quest’ultimo proposito, a titolo di esempio, il Tribunale federale, in una
sentenza I 462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35,
chiamato a giudicare il caso di un’assicurata, 62enne al momento della
valutazione da parte di diversi esperti della sua capacità lavorativa, che per
oltre quarant’anni aveva esercitato la professione di parrucchiera e che poi, a
causa del sopraggiungere di allergie a diversi prodotti utilizzati in ambito
professionale, era stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua
professione di parrucchiera, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate,
non a contatto con sostanze allergeniche, ha confermato la decisione con la
quale i primi giudici hanno ritenuto che non fosse ragionevolmente esigibile
pretendere che l’interessata, a pochi mesi dal raggiungimento dell’età del
pensionamento, riprendesse un’attività lucrativa (sottolineatura della
redattrice).
La nostra Massima Istanza ha parimenti ritenuto, in una sentenza I 401/01 del 4 aprile 2002,
che non fosse esigibile pretendere da un assicurato 64enne e quindi ormai
prossimo al pensionamento lo sfruttamento della sua capacità lavorativa
residua in attività adeguate al suo stato di salute.
L’Alta Corte, in una sentenza I 617/02 del 10
marzo 2003, ha considerato
irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua
residua capacità lavorativa in attività adeguate, per i motivi seguenti:
"
(…)
3.3
Der am 10. Juni 1940 geborene
Beschwerdegegner war in dem für die richterliche Beurteilung massgebenden
Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (9. November 2001) rund 61 ½
Jahre alt. Er ist gelernter Automechaniker und war ab 1983 bis zur
gesundheitsbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit im Juni 1999 als Vorarbeiter
bei der Firma X.________ tätig. Die ihm zumutbaren leichten
Verweisungstätigkeiten (Montage, Recycling, leichtere Magazinertätigkeiten
sowie reine Überwachungstätigkeiten auf dem Bau oder Büroarbeiten; vgl. Bericht
der Zweigstelle für Eingliederung der IV-Stelle vom 22. März 2001 und
Arztbericht Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001) wären - mit Ausnahme der
Überwachungstätigkeit auf dem Bau – mit einem erneuten Berufswechsel verbunden
und setzen daher ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit voraus. Zu
berücksichtigen ist weiter, dass der Beschwerdegegner auch in einer angepassten
Tätigkeit lediglich in einem reduzierten Umfang und mit zwischenzeitlicher
Erholungspause eingesetzt werden kann. Dr. med. K.________ erachtet sodann eine
Arbeitsfähigkeit im Bausektor als nicht mehr gegeben, was - zusammen mit der
Tatsache, dass der Einsatz des Beschwerdegegners im Frühjahr 2000 für
Überwachungsarbeiten auf dem Bau offenbar aus gesundheitlichen Gründen
scheiterte - den Schluss nahe legt, dass sich das mögliche Tätigkeitsgebiet
vorwiegend auf stundenweise Büroarbeit beschränkt (Bericht von Dr. med.
K.________ vom 26. Juni 2001).
Für Tätigkeiten im Bürobereich fehlt dem
Versicherten jedoch jegliche Berufserfahrung. Stellt man diese persönlichen und
beruflichen Gegebenheiten den objektiven Anforderungen eines ausgeglichenen
Arbeitsmarktes gegenüber, kommt man zum Schluss, dass der Beschwerdegegner mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit keinen Arbeitgeber mehr findet, der ihn für
eine geeignete Tätigkeit einstellen würde, zumal behindertengerechte
Arbeitsplätze von Behinderten in jungem und mittlerem Alter ebenfalls stark
nachgefragt werden.
Zu berücksichtigen ist auch, dass dem
Beschwerdegegner im massgebenden Zeitpunkt lediglich eine relativ kurze
Aktivitätsdauer von 3 ½ Jahren bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieb, was
zusammen mit der beruflichen Unerfahrenheit und altersbedingt geringer
Anpassungsfähigkeit einen durchschnittlichen Arbeitgeber mit grosser
Wahrscheinlichkeit davon abhalten würde, den Versicherten einzustellen.
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die dem Beschwerdegegner
verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt
realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird und ihm deren Verwertung auch
gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht nicht mehr zugemutet werden kann.
Ist aber seine Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich nicht mehr verwertbar, liegt
eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor und er hat Anspruch auf eine ganze
Invalidenrente, deren Beginn das kantonale Gericht mit zutreffender Begründung
auf den 1. Juni 2000 festgesetzt hat.”
Al contrario, il Tribunale federale, in una sentenza I 831/05 del 21
agosto 2006, ha ritenuto che un
assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in
altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di
reperire un impiego sul mercato equilibrato.
L’Alta
Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:
"
(…)
4.2
Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die
zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der
zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten
bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von
50.
% arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs- oder Einarbeitungsaufwand
nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar
ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der
Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um
allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu
bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr
Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden,
schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten
ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem
hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw.
sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen
Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August
2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor). (…)”
In un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006,
l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che
un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa
residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa
rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a
disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita
di vecchiaia (sottolineatura della redattrice).
Ancora, in una sentenza I 359/2006 del 22 giugno
2007, il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA
(cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua
capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un
assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione
dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate
le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di
possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (sottolineatura della
redattrice).
Dello stesso tenore anche la sentenza I 336/03 dell’8 gennaio 2004, concernente
sempre un assicurato 58enne e le sentenze I 246/02 e 247/02, riguardanti un
assicurato di 58 anni e 10 mesi.
In una sentenza I 304/06
del 22 gennaio 2007 il Tribunale federale, ha ritenuto che
un assicurato, 60enne, totalmente inabile nella sua precedente attività di
saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività
leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato
equilibrato sviluppando la seguente considerazione:
"
(…)
4.2
Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht
im Urteil B. vom 5. August 2005 (I
376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder
Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren
persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die
verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise
nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen
nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V
4.
Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60
Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn
auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle
zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt
(erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der
Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die
dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt
nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch
zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten
mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer
50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im
Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht
zu beanstanden. (…)”
In un’altra sentenza I 376/05 del 5 agosto 2005, l’Alta Corte ha
pure ritenuto realistiche le possibilità di sfruttamento della capacità
lavorativa residua del 100% in attività leggere adeguate per un assicurato
60enne al momento della decisione impugnata.
Ancora, in
una sentenza I 500/06 del 30 agosto 2007, il Tribunale federale ha, in
particolare, evidenziato:
"
(…)
4.4
Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa
per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari
condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una
formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita,
l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa
per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni
(DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247;
l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova
attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata
[al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni
dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,
svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di
lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per
contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17
luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).
(…)”
2.8.1
Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,
del 100%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.8.2
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che l’apparizione dei
disturbi lombosciatalgici giustificanti una diminuzione della capacità
lavorativa è da far risalire all’inizio del 2005).
2.8.3
Per quel che concerne il reddito da valido, nella
decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo
annuo di fr. 74'660.- (2006) riferito all’attività svolta in qualità di tecnico
presso la ditta __________, aggiornando il dato inerente al 2001 e pari a fr.
70'368 desunto dall’estratto dei contributi AVS.
L’assicurato non ha contestato il reddito da
valido ritenuto dall’Ufficio AI.
2.8.4
Per
quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75
seg.
In
questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche
effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati
forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale
misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti
dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.8.5
Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali
statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si
rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui
i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto
che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito
dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo
Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in
RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente
confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e
assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere
dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,
ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In
data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,
direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle
assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in
molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da
invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di
salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare
utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,
cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"
pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza
federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine
di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario
conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del
danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo
utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è
anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di
risposta negativa:
Perché no? Quale
coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo
alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così
risposto in data 14 agosto 2000:
" (…)
Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia
definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è
possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità
regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità
statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori
dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua
lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista
statistico, per il Cantone Ticino.
In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998
(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di
qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998
(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo
esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi
al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora
possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa
categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il
settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di
lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta
per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,
Bellinzona 2004, p. 124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in
CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,
"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in
Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &
Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai
ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),
la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva
informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
"
… la Corte plenaria del Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella
TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita
dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito
ipotetico da invalido."
In una
sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.
e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le
motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena
citata:
"
(...)
8.2
In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di
trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone
Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex
ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento
e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa
delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3
Allo stesso
modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di
quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente
creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà
economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche
nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si
registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le
due regioni facciano parte della medesima grande regione
"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non
sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali
(TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente
sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione
dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande
regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di
Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da
invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o
restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di
un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si
correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per
l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli,
a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero
nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o
addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora
in un'altra.
8.4
A ciò si
aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha
precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di
rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito
sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del
settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si
opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,
concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può
pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità
poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio
costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale
delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In
un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
"
Quanto alla questione della tabella applicabile
tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre
2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla
tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure
la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito
ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della
tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel
settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per
ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi
giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone,
che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto
questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso
d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce
di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti
"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006
pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in
poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta
semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo
riterranno opportuno.
Il 22
giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006
no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il
"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa
distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge
sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo
art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,
approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale
a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell’invalidità.
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,
il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de
faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne
justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de
nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V
454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit
constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,
p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
2.8.6
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno
alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati
statistici nazionali della Tabella TA1.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11
mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
2.8.7
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer
Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der
Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau
4.
(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.
Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),
auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch
dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35.
anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza,
in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)."
(STCA
succitata, consid. 2.11.)
Nella
concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 10%, così
giustificata: 5% per attività leggera e 5% in considerazione dell’età (nato nel
1945) (doc. 26-2).
Ai fini
della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va
innanzitutto osservato che, a causa del danno alla salute, la capacità residua
del ricorrente è di fatto circoscritta a quelle attività professionali che non
richiedono un eccessivo investimento da un profilo fisico e intellettuale.
Inoltre,
come giustamente ritenuto dalla consulente IP, occorre tener conto dell’età
dell’assicurato, nato nel 1945.
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il
TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (10% per gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 5% per tener conto
dell’età) si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso
concreto.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a
fr. 50’318 (85% di fr. 59’197).
In
conclusione, alla luce del reddito da valido di fr. 74’660.-- (cfr. consid. 2.8.3.),
il grado di invalidità dell'insorgente risulta essere del 32.6% (arrotondato al
33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2), dunque in
ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1
LAI per avere diritto ad una rendita.
Pertanto,
nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una
rendita di invalidità, la sua decisione formale del 9 febbraio 2007 merita
piena conferma in questa sede.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore
dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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