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Decisione

32.2007.81

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale SAM:assicurato inabile al lavoro al 20% nella precedente attività,nella quale sfrutta la meglio la sua capacità lavorativa residua.Fatto

13 dicembre 2007Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi movimenti e le sue spese, cercando di non contraddirla, adattandomi alle

sue esigenze, ai suoi pensieri e manie, sapendo che non sono conformi ad una

certa realtà. La seguo affinché non ricaschi in un altro scompenso psichiatrico

che avrebbe conseguenze importanti.

Tutto ciò mi procura non pochi problemi e molte

preoccupazioni; talvolta mi aggredisce un senso di impotenza e di depressione

perchè non so come comportarmi per assicurare il mio equilibrio psichico senza

che lei ne subisca danni irreparabili.

Professionalmente ho esercitato per oltre 40 anni

l'attività di elettromeccanico e incontrerei grosse difficoltà

nell'intraprendere una nuova attività, anche di tipo leggero nel settore del

controllo, della sorveglianza o dell'incasso, senza formazione complementare,

ritenuto inoltre che anche nell'esercizio della maggior parte di dette

attività, a causa del danno alla salute, presento comunque una ridotta capacità

lavorativa dovuta alla necessità di operare frequentemente delle pause. Le

possibilità di impiego in detto settore d'attività - contrariamente all'assunto

del consulente in integrazione secondo cui in concreto è data sul mercato del

lavoro la presenza di attività direttamente accessibili e confacenti con il

danno della salute ed in cui potrei essere direttamente integrabile nel ciclo

produttivo - appaiono quindi in concreto del tutto teoriche e irrealistiche,

essendo altamente improbabile che un datore di lavoro (anche nel settore

dell'incasso) accetti di assumere nelle condizioni sopra descritte, un

impiegato 62enne - che quindi a (relativamente) breve termine raggiungerà l'età

del pensionamento - tenuto altresì conto dei rischi connessi ad una eventuale

mia assunzione (elevati contributi del datore di lavoro destinati alla

previdenza professionale, inesperienza professionale e mancanza di adattamento

dovuta sia l'età che alla scarsa formazione scolastica).

Visto tutto quanto precede, ritengo che nella mia

situazione attuale sia assolutamente impossibile riuscire a trovare un posto di

lavoro che garantisca un reddito di fr. 52'047.-- come indicato dall'Ufficio

AI. La mia età e il fatto che ho svolto unicamente una professione, mi preclude

l'entrata nel mercato del lavoro anche se fosse perfettamente in equilibrio. A

questo si aggiunge che per ogni professione proposta, le mie diverse patologie

mi impedirebbero di assumerne convenientemente e con continuità i compiti che

mi verrebbero assegnati. Chiedo quindi che mi venga assegnato il diritto ad una

rendita intera AI." (Doc. I)

1.3. L’UAI, in

risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già

trattate in sede di contestazione del progetto di decisione, senza addurre

ulteriori mezzi di prova, ha proposto di confermare la decisione impugnata e

conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).

1.4. In data 23

marzo 2007 l’assicurato ha ribadito quanto già esposto con il ricorso,

indicando di avere difficoltà a scrivere e ad esprimersi correttamente nelle

lettere burocratiche a difesa delle sue ragioni (VI).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione

(VII), per conoscenza.

considerato, in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è chiamato

a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare

all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84

consid. 1b).

Nella DTF

107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I

148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

2.4. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia pluridisciplinare.

L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 3 ottobre 2006 ha posto le diagnosi di sindrome

lombo-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative pluri-segmentali

interessanti i segmenti da L2 fino a S1, con discopatia a livello L4/L5 e

L5/S1; sindrome cervico-vertebrale su iniziali alterazioni degenerative a

livello del segmento C5/C6 con osteocondrosi e spondilosi anteriore (doc. 20-30).

Quanto alla capacità lavorativa dell’assicurato,

il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato inabile al lavoro al 20%

nella sua professione di elettromeccanico, ma abile al lavoro al 100% in

attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, rilevando:

"

(...)

5. GRADO DI CAPACITÀ DI LAVORO IN %

NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA O DELL'ATTIVITÀ ABITUALE SVOLTA PRIMA

DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

Questo paziente presenta dei disturbi per quanto riguarda l'apparato

muscolo-scheletrico a livello in particolar modo della colonna lombare ed anche

a livello della colonna cervicale. A livello lombare vi è una sindrome

lombo-vertebrale senza componente irritativa radicolare o componente

spondilogena attualmente, ma con degli episodi iscialgiformi avvenuti negli

anni scorsi e regrediti nel decorso. All'origine di questi disturbi vi sono

delle alterazioni statiche di modesta entità con una leggera scoliosi sinistro

convessa al passaggio toracolombare e delle iniziali alterazioni di tipo

degerativo con discopatia condrotica e spondilosica a livello dei segmenti da

L2 a S1, con all'esame della RM dell'aprile del 2005 una protrusione discale a

livello L4/L5 e L5/S1, senza franca ernia del disco o irritazione o

compressione radicolare. A livello della colonna cervicale vi è una sindrome

cervico-vertebrale, senza componente cervico-brachiale o cervico-radicolare su

iniziale alterazione osteocondrotica e spondilosica a livello C5/C6. Si tratta

di reperti oggettivabili sia dal punto di vista clinico che radiologico di

modesta entità.

Tenendo in considerazione quindi questi reperti clinici e

radiologici, ritengo che per quanto riguarda l'attività professionale svolta di

elettromeccanico vi sia al massimo un'incapacità lavorativa del 20%.

Il paziente è limitato nell'alzare dei pesi considerevoli

superiori ai 40 kg ripetutamente. Vi è una certa limitazione nel lavorare in posizioni

non ergonomiche con la colonna vertebrale. Questo richiede delle pause più

prolungate o un'attività lavorativa con una produttività ridotta nella forma

del 20%.

Anche dei tragitti prolungati da svolgere con l'automobile possono

incrementare la sintomatologia dolorosa lombare e cervicale per cui delle pause

supplementari durante i viaggi sono da tenere in considerazione. Per quanto

riguarda un'attività professionale ergonomicamente adatta, in cui il paziente

non debba alzare più di 10 kg. - 20 kg. ripetutamente e possa lavorare senza

piegamenti o rotazioni del corpo ripetute, vi è una capacità lavorativa nella

norma senza limitazioni nel tempo e senza limitazioni nella redditività."

(Doc. AI 20-30+31)

L’aspetto psichiatrico è stato oggetto di

valutazione da parte del dr. __________, Capo-clinica del __________ (__________)

di __________, che nel rapporto del 18 settembre 2006 ha osservato che a quel momento non

si ravvisava la presenza di alcun disturbo psichiatrico, aggiungendo:

"

(...)

3. Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a

dal suo punto di vista specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli

atti e la prognosi a medio-lungo termine.

E' sicuramente probabile che l'A abbia, nel

recente passato, sviluppato transitori episodi ansioso-depressivi di origine

reattiva, secondari alla difficile situazione economica e familiare, così come

viene indicato negli atti da me esaminati. Tuttavia, nell'attualità, il Sig. RI

1 non presenta nessun disturbo della sfera psichica obiettivabile. Vi è un

problema di insonnia episodica che si risolve assumendo Valium 1 cpr al

bisogno.

Esprime preoccupazioni realistiche riguardo alla

figlia, affetta da ritardo mentale, epilessia e disturbi comportamentali con

episodi di aggressività. Nello specifico emergono timori che la ragazza non

riesca ad inserirsi socialmente e possa trovarsi confrontata con situazioni

pericolose, sottovalutandone i rischi. L'A. presenta inoltre un'intensa

sofferenza emotiva legata all'aggressività della figlia che, da un lato è

dipendente dai genitori, ma dall'altro tende a rifiutarli continuamente ed a

ribellarsi al loro controllo. Nel passato ha effettuato due visite presso lo

studio dello psichiatra Dr. __________. Riferisce di avere interrotto la

frequentazione dello specialista poiché non ravvisava alcuna utilità nel

seguire una terapia psichiatrica. Dice che i momenti di sconforto e le tensioni

siano sempre stati legati alla difficile situazione economica, familiare ed ai

continui dolori alla schiena, cose per cui uno psichiatra non avrebbe soluzioni

da proporre. L'A. trascorre la giornata sbrigando faccende burocratiche,

aiutando la moglie nei lavori di casa, dedicandosi alle esigenze della figlia.

Ama leggere i giornali, internet, tenersi informato, incontrare gli amici

regolarmente. Cucina spesso i pasti per tutta la famiglia. Nel complesso eventuali limitazioni nelle

attività non sono ascrivibili a disturbi mentali di sorta.

4. Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono le limitazioni funzionali.

Non vi è diminuzione della capacità lavorativa

per ragioni psichiche.

5. Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa

dell'A.?

---------------------------

Che

effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

----------------------------

6. Ritiene

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale presso

quest'A.?

----------------------------

7. Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere altre

attività? Se sì descriva i limiti funzionali e la capacità lavorativa in tale

attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento).

---------------------------- " (Doc. AI

20-23+24)

L’aspetto pneumologico è stato oggetto di

valutazione da parte del dr. __________, Capo-servizio del Servizio di

pneumologia dell’Ospedale __________ di __________, che nel rapporto del 25 settembre

2006, ha rilevato che

l’assicurato non presenta le stigmate per una sicura malattia

respiratoria, in particolare per un’affezione polmonare o bronchiale,

concludendo per l’assenza di un’incapacità lavorativa dal lato respiratorio. Lo

specialista ha infatti osservato:

"

(...)

Anamnesticamente i dati sono a priori compatibili

con una GOLD 0 tenuto conto del fattore di rischio del tabagismo e della lieve

sintomatologia compatibile con bronchite cronica.

Come già in passato presso il Collega __________,

anche noi constatiamo un valore diminuito dei parametri della diffusione

alveolo capillare per il CO. Tale valore tuttavia non può essere interpretato

in maniera isolata dal contesto. È vero che il test potrebbe essere segno di

un’incipiente affezione enfisematosa. Tuttavia il fatto che il paziente

attualmente sia ancora un tabagista attivo e che il tasso del CO nell'aria

aspirata è fortemente elevato impedisce un’interpretazione univoca del test che

notoriamente può risultare falsamente alterato nei casi di tabagismo attivo.

Le mie conclusioni perciò si riallacciano a

quelle del Collega __________.

Qualora il paziente dovesse manifestare un

aumento di una dispnea ora praticamente solo sporadica si dovrà effettuare una

TAC HD e rispettivamente un test ergospirometrico. Al momento non sussistono

elementi suggestivi per valutare un’incapacità lavorativa dal lato

respiratorio." (Doc. AI 20-16+17)

Infine, il dr. __________, spec. FMH in neurologia,

nel suo rapporto dell’8 settembre 2006, ha posto le diagnosi di malesseri

soggettivi, probabilmente di origine funzionale in paziente depressivo-ansioso

con tendenza all’iperventilazione; tabagismo cronico; lombalgie croniche su

alterazioni statico-degenerative del rachide lombo-sacrale; sindrome

compressiva del nervo ulnare sinistro al solco cubitale; possibile incipiente

polineuropatia distale ai membri inferiori. Lo specialista, dopo attenta

valutazione, è giunto alla conclusione che l’interessato non presenta,

da un punto di vista strettamente neurologico, un’incapacità lavorativa, precisando:

"

(...)

VALUTAZIONE: lo stato neurologico è risultato praticamente normale a parte una

diminuzione dei riflessi ai membri inferiori soprattutto dei due achillei, dove

il destro è assente e molto debole il sinistro, senza però altri deficit sensitivo-motori:

potrebbe essere il primo indizio di un'incipiente polineuropatia distale

simmetrica.

Considerandi

II Paziente apparentemente non è diabetico,

ammette tuttavia un consumo di birra giornaliero, almeno oltre 1 I.

Andrebbero valutate eventualmente le CDT e gli

enzimi epatici.

Da escludere la presenza di un diabete mellito

latente.

Presenza inoltre di una sindrome leggermente

deficitaria del nervo ulnare al

solco cubitale a sinistra, probabilmente su compressione estrinseca locale, già

confermata elettroneurograficamente dal dottor __________ in aprile di

quest'anno.

Altrimenti non segni di sofferenza cerebrale

centrale, i malesseri presentati in passato, soprattutto da come descritti,

ricordano piuttosto dei disturbi funzionali, eventualmente legati ad una certa

tendenza ad iperventilare, in Paziente ansioso-depressivo.

Delle manifestazioni epilettiche furono escluse

dai vari esami fatti, una sindrome delle apnee da sonno non è stata confermata

dalla polisonnografia nel 2002.

Dal punto di vista clinico non sindrome

lombo-vertebrale maggiore, non segni radicolari irritativi o tantomeno

deficitari ai membri inferiori ad eccezione dei riflessi achillei indeboliti,

senza tuttavia segni di

compressione delle radici S1 alla MRI lombo-sacrale fatta in aprile 2005 (non

ho esaminato le lastre).

Dal punto di vista cerebrale non ho messo in

evidenza deficit particolari, ricordo la MRI cerebrale con angio-RM arteriosa

perfettamente normale nel 2002 (ho visionato le lastre). EEG e Ultrasonografia

Doppler normali all'epoca.

Nel complesso il Paziente, dal punto di vista

strettamente neurologico, non presenta un motivo evidente di incapacità

lavorativa, le lombalgie croniche non hanno un correlato organico evidente

neuroradiologico, l'irritazione del nervo ulnare nel solco cubitale sinistro

non è particolarmente deficitaria, attualmente irritativa.

I malesseri presentati in passato sono regrediti

spontaneamente con il tempo e il loro carattere funzionale sembrava abbastanza

evidente.

Non ho riscontrato disturbi della memoria.

La problematica mi sembra dunque piuttosto di

competenza psichiatrica, in minor misura reumatologico-ortopedica,

eventualmente internistica.

Come già detto sopra, escludere un abuso etilico

eccessivo cronico.

Rimango a disposizione per discutere

eventualmente il problema." (Doc. AI 20-20+21)

I medici del SAM, inoltre, nel loro rapporto

peritale del 10 settembre 2006, hanno indicato di avere sottoposto l’assicurato

ad esami cardiologici (cicloergometria e ecocardiografia), dato che nel 2001

egli era stato oggetto di accertamenti cardiologici, senza chiari indizi per

una cardiopatia e che nel suo rapporto del 29 gennaio 2002 il dr. __________

(pneumologo) aveva consigliato una scintigrafia miocardica in caso di

peggioramento della dispnea. Tali esami hanno permesso di appurare che

l’assicurato è, dal lato cardiovascolare, asintomatico e non presenta

quindi limitazioni dal punto di vista lavorativo (doc. 20-13).

Nel rapporto peritale del 10 settembre 2006 i

medici del SAM hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

di “sindrome lombovertebrale su iniziali alterazioni degenerative

plurisegmentali interessanti i segmenti da L2 fino a S1 e su discopatia a

livello L4/L5 e L5/S1; sindrome cervico-vertebrale su iniziali alterazioni

degenerative a livello del segmento C5/C6 con osteocondrosi e spondilosi

anteriore”. Essi hanno invece indicato, quali diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa, quelle di “malesseri soggettivi, probabilmente di origine

funzionale con tendenza all’iperventilazione; sindrome compressiva del nervo

ulnare sinistro al solco cubitale; possibile incipiente polineuropatia distale

ai membri inferiori; modica BCPO stadio Gold 0; possibile leggera

cardiomiopatia ipertrofica; pregresso episodio depressivo” (doc. 20-10).

Con riferimento alla capacità lavorativa, i

medici del SAM hanno evidenziato:

"

(...)

7.

VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa

medico-teorica globale dell'A. nella sua attività di elettromeccanico per

elettrodomestici industriali, è valutabile nella misura dell’80% (limitazione

della capacità funzionale per mansionari molto pesanti, leggera riduzione del

rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa). In attività meglio

adatte al danno alla salute dell'A. (vedasi capitolo 9) il grado di capacità

lavorativa è nella norma senza limitazioni nel tempo e senza limitazioni del

rendimento.

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si manifestano prevalentemente nell'ambito delle

menomazioni dovute ai disturbi constatati sul piano muscolo-scheletrico. L'A. è

limitato nell'alzare o trasportare pesi considerevoli, superiori ai 40 kg in modo ripetuto. Vi è inoltre una

certa limitazione nel lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale. Questo richiede

delle pause più prolungate o un'attività lavorativa con una produttività

ridotta nella forma del 20%.

Non abbiamo invece evidenziato limitazioni

valetudinarie dal lato psicologico e mentale in assenza di evidenti patologie

in questo ambito.

La limitazione della capacità di lavoro descritta

sopra esiste dall'inizio del 2005 (apparizione di disturbi Iombosciatalgici).

Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha

presentato mutamenti durevoli nel tempo. L'attuale situazione è stazionaria.

Concordiamo quindi con il medico curante a

riguardo della presenza di diversi e molteplici fattori psico-sociali

stressanti quali la disoccupazione, le preoccupazioni per l'importante handicap

della figlia primogenita e non

da ultimo i problemi economici i quali certamente possono influenzare lo stato

valetudinario dell'A.. Si tratta tuttavia di fattori non riconducibili ad una

vera e propria malattia in senso medico stretto.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITA

D'INTEGRAZIONE

In considerazione dell'esigua limitazione della

capacità di lavoro dell'A. nell'attività da ultimo effettuata, non riteniamo

indicato effettuare provvedimenti d'integrazione.

Dal lato medico-teorico l'A. è da ritenere in

grado di svolgere altre attività, ergonomicamente più adatte ai disturbi

dell'apparato muscolo-scheletrico, in cui non si debbano alzare o trasportare

ripetutamente più di 10-20 kg,

si possa lavorare senza ripetute flessioni o rotazioni del tronco, con un grado

di capacità lavorativa nella norma senza quindi limitazioni nel tempo e senza

limitazioni del rendimento.

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo il compito al SMR-AI di eventualmente

inviare la perizia al medico curante al fine di informarlo sui consigli sopra

descritti."

(Doc. AI 20-13+14)

Nelle sue annotazioni mediche del 26 ottobre 2006

il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Perizia pluridisciplinare SAM del 10 settembre

2006:

Diagnosi:

- Sindrome lombovertebrale su

○ Iniziali alterazioni degenerative

plurisegmentali interessani i segmenti L2-S1

○ Discopatie L4-L5 ed

L5-S1

- Sindrome cervicovertebrale su

○ Iniziali

alterazioni degenerative a livello del segmento C5-C6 con osteocondrosi e

spondilosi anteriore

- Malesseri soggettivi, probabilmente di origine funzionale

con tendenza all'iperventilazione

- Sindrome compressiva del n. ulnare a

sinistra al solco cubitale

- Possibile incipiente polineuropatia

distale ai membri inferiori

- Modica broncopneumopatia cronica

ostruttiva (stadio Gold I)

- Possibile leggera cardiomiopatia

ipertrofica

- Pregresso episodio depressivo

- Abuso di nicotina

- Sovrappeso (IMC = 29 kg/m2).

La capacità lavorativa per l'attività abituale è

complessivamente dell’80%.

Limiti funzionali: non può alzare e spostare

frequentemente pesi superiori a 10-20 kg, non può assumere frequentemente posizioni inergonomiche. Le pause

prolungate diminuiscono la capacità lavorativa in misura del 20%. Deve evitare

frequenti rotazioni e flessioni del tronco.

In un'attività rispettosa dei limiti, la capacità

lavorativa non è limitata." (Doc. AI 22-1)

Contestando, tramite il __________, il progetto

di decisione del 20 novembre 2006 dell’UAI (cfr. doc. 27) – con il quale

l’amministrazione ha negato all’interessato il diritto ad una rendita, ritenuto

che egli presenta un grado di invalidità del 20% nella sua professione e del

30% in attività adatte – l’assicurato ha prodotto un certificato medico del 22

gennaio 2007 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

indirizzato al patrocinatore, del seguente tenore:

"

In effetti, fino a poco tempo fa non avrei

potuto affermare di avere in cura il signor RI 1. Ho avuto un primo colloquio

con lui in data 13.11.2004 di cui ho inviato un rapporto al medico curante che

vi allego in copia. Ho avuto ancora un colloquio in data 03.01.2005 dopo di che

non ho più visto il paziente ed in data 11.10.2005 ho risposto ad una richiesta

dell'UAI sulla scorta di questi due incontri, che pure vi allego.

Ho rivisto il paziente in data 30.11.2006 e

17.01.2007

Nel corso dei colloqui ha espresso la sua delusione per la decisione UAI. Sostiene che nell'ambito della

perizia SAM è stato visto da uno psichiatra per un breve periodo forse una

decina di minuti e che questo periodo è stato insufficiente per poter spiegare

i propri problemi. In effetti, questo paziente richiede parecchia attenzione e

con molta fatica parla di sé. I sintomi lamentati sono i disturbi di sonno con

risveglio ogni due ore e risveglio mattutino precoce. Avrebbe importanti dolori

al capo, al collo, alla schiena. Oggettivamente l'umore è depresso, non esiste

un contenuto gioioso, la vita sessuale è inesistente. Fa fatica a pensare, a

concentrarsi ed ha mancanza di energia. L'autostima è assente ed appare

piuttosto insicuro, carico di sensi di colpa. È preoccupato per la figlia la

quale formula spesso pensieri suicidali ed anche lui crede che la vita non ha

senso di essere vissuta. Il suo appiattimento e rallentamento a fianco di segni

rilevati mi fa pensare ancora oggi che siamo di fronte ad una tipica

depressione larvata (Kielholz) in un soggetto incapace di organizzarsi ed

accettare una cura, essendo rinunciatario, deluso, reduce da una serie di

perdite sul piano psicosociale, da molteplici eventi stressanti assorbiti male.

Credo che un consulto psichiatrico nell'ambito

della perizia SAM non sia sufficiente e che per una valutazione corretta sia

necessaria una perizia psichiatrica nell'ambito della quale questo uomo avrà

maggior spazio per esprimere il suo disagio che certamente è all'origine di una

lunga incapacità lavorativa. Il suo non curarsi lo interpreto pure come la

conseguenza della depressione larvata ed il suo carattere particolare."

(Doc. AI 38-3+4)

Nelle sue annotazioni del 7 febbraio 2007 il dr. __________

del SMR ha rilevato:

"

In fase di audizione, l'assicurato produce un

rapporto del Dr. __________ del 22 gennaio 2007:

L'assicurato ha consultato il Dr__________ due

volte, nel novembre 2006 e nel gennaio 2007 esprimendo la sua delusione per la

decisione dell'UAI sottopostagli [grado d'invalidità = 20% per l'attività

abituale]. L'assicurato ritiene insufficiente il tempo dedicatogli dal perito

psichiatra. I disturbi comprendono disturbi del sonno, cefalea e dolori alla

schiena. Il Dr. __________ descrive un quadro caratterizzato da umore depresso,

difficoltà di concentrarsi, diminuzione dell'autostima e sensi di colpa. Egli

prende in considerazione la diagnosi di depressione larvata in soggetto

incapace di organizzarsi e di accettare una cura.

Osservazione: la depressione larvata, peraltro

non considerata nella classificazione ICD-10, non si manifesta con i sintomi

della depressione, ma piuttosto con disturbi di ordine psico-somatico.

Il Dr. __________ sostiene che un consulto psichiatrico

nell'ambito di detta perizia SAM non sia sufficiente e che per una valutazione

corretta sia necessaria una perizia psichiatrica nell'ambito della quale questo

uomo avrà maggior spazio per esprimere il suo disagio che certamente è

all'origine di una lunga incapacità lavorativa.

_______________________________________________________

In data 6 dicembre 2004, il Dr. __________ aveva

informato il medico curante Dr. __________ (riferendosi alla consultazione del

30.

novembre 2004) che la sintomatologia presentata dal paziente è suggestiva

per una depressione larvata. Sono riassunti i vari disturbi somatici indagati

senza trovarne una causa. Si nota un evidente basso tono di umore, disturbi

tipici del sonno ... ... non riesce a trovare un impiego sebbene sia pronto ad

accettare un qualsiasi lavoro.

Nel suo rapporto Al dell'11 ottobre 2005, iI Dr. __________

aveva descritto così lo stato dell'assicurato: Il paziente ha presentato la

tipica sintomatologia del disturbo depressivo con perdita d'interesse,

insonnia, facile affaticamento, sensazioni vertiginose e di soffocamento. È

presente la ciclia circadiana con il tono d'umore prevalentemente peggiore al

mattino. Nel periodo indicato [30 novembre 2004 - 3 gennaio 2005] il paziente

presentava un tenore depressivo poco compatibile con un'attività qualsiasi.

Le due conclusioni sono in evidente

contraddizione per quanto riguarda la capacità lavorativa.

_______________________________________________________

All'occasione della perizia SAM del 10 settembre 2006 l'assicurato è stato sottoposto a diverse

perizie, tra cui la perizia psichiatrica eseguita da Dr. __________, Capoclinica

del __________ di __________. La durata della visita indicata dall'assicurato

con un breve periodo, forse una decina di minuti, appare nettamente

sottostimata alla luce del contenuto riportato nel relativo rapporto. La visita

corrisponde ad una perizia da vedere nel contesto di tutte le perizie eseguite

durante i 5 giorni di osservazione presso il Servizio Accertamento Medico,

concluse con un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del Servizio.

La visita clinica ed il rapporto del Dr. __________

corrispondono ai criteri di una perizia. L'anamnesi, nel contesto particolare

della perizia pluridisciplinare, è riportata dai medici del SAM ed è confermata

dal perito. Lo stato psichico è rilevato in modo esauriente ed il perito ha

tirato le somme nella valutazione, con particolare considerazione di eventuali

ripercussioni sulla capacità lavorativa. Dal profilo formale non può pertanto

essere contestato che si tratti di una perizia (piuttosto che di un consulto

psichiatrico, come affermato dal Dr. __________).

Per quanto riguarda il contenuto, non si

constatava una flessione del tono dell'umore con significato patologico, senza

escludere degli episodi transitori ansiosi-depressivi nel passato.

Si constata che nessuna psicofarmacoterapia è in

atto (a prescindere da Valium 5 gtt. in riserva). In modo particolare si fa

notare che non vi sono segni per un ritiro sociale: L'assicurato trascorre

la giornata sbrigando faccende burocratiche, aiutando la moglie nei lavori di

casa, dedicandosi alle esigenze della figlia. Ama leggere i giornali, internet,

tenersi informato, incontrare gli amici regolarmente. Cucina spesso i pasti per

tutta la famiglia. Nel complesso eventuali limitazioni nelle attività non sono ascrivibili

a disturbi mentali di sorta.

La conclusione, ossia l'assenza di una patologia

psichiatrica, è oggettivata. Non si negano episodi ansioso-depressivi legati

alla difficile situazione economica e professionale ed ai problemi familiari in

relazione con una figlia, 21 enne, affetta da malattie congenite." (Doc.

AI 40-1+2)

2.5

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto

2006.

si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.6

Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa

i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno

valore probatorio (cfr. consid. 2.5.) e può quindi validamente servire da base

al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

Essi

hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente

attività di elettromeccanico e del 100% in attività leggere adeguate al suo

stato di salute.

Tali conclusioni sono poi state confermate dal

dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 26 ottobre 2006 (doc. 22-1).

I medici del SAM hanno ben evidenziato che le

patologie che influiscono sulla capacità lavorativa dell’assicurato sono

prevalentemente di natura muscolo-scheletrica, mentre, di contro, l’interessato

non presenta limitazione alcuna dal profilo neurologico, cardiologico,

pneumologico e psichiatrico, non risultando alcuna patologia in tali ambiti.

Riguardo alla patologia somatica, nel suo

consulto reumatologico del 20 settembre 2006 il dr. __________ ha attentamente

esaminato le patologie dell’assicurato, affetto da sindrome lombovertebrale su

iniziali alterazioni degenerative plurisegmentali interessanti i segmenti da L2

fino a S1 e su discopatia a livello L4/L5 e L5/S1; sindrome cervico-vertebrale

su iniziali alterazioni degenerative a livello del segmento C5/C6 con

osteocondrosi e spondilosi anteriore. Tali disturbi comportano delle

limitazioni, in particolare nell’alzare o trasportare pesi considerevoli,

superiori ai 40 kg in modo

ripetuto; nel lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale,

con necessità di pause più prolungate o un’attività lavorativa con una

produttività ridotta del 20%; nell’effettuare lunghi spostamenti in automobile,

che possono incrementare la sintomatologia dolorosa lombare e cervicale e che

richiedono quindi pause supplementari.

Sulla

base dei disturbi accertati, il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato

possa ancora svolgere la sua precedente attività di elettromeccanico nella

misura dell’80%, mentre in attività leggere, rispettose dei suoi limiti

funzionali (ossia attività lavorative ergonomicamente adatte, in cui non debba

sollevare ripetutamente pesi superiori a 10-20 kg e nelle quali possa lavorare senza

piegamenti o rotazioni ripetute del corpo), egli è da considerare abile al

lavoro al 100% (doc. 20/30-31).

L’assicurato ha contestato queste conclusioni, indicando

che, oltre ai limiti funzionali indicati in sede peritale, egli non può stare

in piedi a lungo, non può guidare per più di un’ora, camminare in piano per più

di 400-500 metri (doc. I).

Al riguardo, occorre rilevare che lo stato di

salute dell’assicurato è stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato,

con riferimento alle patologie reumatologiche, dal dr. __________, il quale ha

tenuto conto anche delle limitazioni inerenti alla guida di un autoveicolo,

evidenziando che l’assicurato, nell’effettuare lunghi tragitti, deve prevedere

della pause supplementari (doc. 20-31, sottolineatura della redattrice).

Le altre

indagini, di natura neurologica, cardiologica, pneumologica e psichiatrica, non

hanno invece portato all’individuazione di patologie invalidanti, così come

evidenziato dai medici del SAM.

L’assicurato ha contestato queste conclusioni,

evidenziando di avere problemi di respirazione e di aumento del battito

cardiaco, a causa di una ipertrofia ventricolare.

Entrambe queste critiche vanno disattese, dato

che l’assicurato è stato sottoposto ad accurati esami sia in ambito

cardiologico, che pneumologico.

Dal profilo pneumologico, infatti, il dr. __________,

nel suo consulto dell’8 settembre 2006, ha rilevato che l’interessato non

è affetto da una malattia respiratoria (né polmonare, né bronchiale) e, di

conseguenza, non presenta un’incapacità lavorativa (doc. 20/16-17, sottolineatura

della redattrice).

Quanto all’aspetto cardiologico, i medici del

SAM, nel loro rapporto peritale del 10 settembre 2006, hanno indicato di avere

sottoposto l’assicurato ad una cicloergometria e ad una ecocardiografia, che

hanno dimostrato che l'assicurato è, dal lato cardiovascolare, asintomatico

e non presenta quindi limitazioni dal punto di vista lavorativo (doc. 20-13, sottolineatura

della redattrice).

L’insorgente ha pure rilevato che l’UAI non ha

minimamente considerato i sintomi che da oltre 5-6 anni lo affliggono, quali

capogiri e vertigini.

Anche questa contestazione non può essere

condivisa: in ambito SAM, infatti, l’assicurato è stato sottoposto, tra

l’altro, ad una valutazione neurologica, a cura del dr. __________. Nel suo

rapporto dell’8 settembre 2006, lo specialista ha indicato che l’assicurato già

nel 2001 si lamentava di disturbi soggettivi, quali sensazioni vertiginose e

di svenimento imminente, per i quali era stato visitato dal dr. __________,

spec. FMH in neurologia. Tutti gli esami effettuati erano risultati

perfettamente normali. Il dr. __________, dopo attento esame

dell’interessato, ha concluso che lo stato neurologico è “praticamente normale,

a parte una diminuzione dei riflessi ai membri inferiori (…) senza però deficit

sensomotori”, aggiungendo che “nel complesso il paziente, dal punto di

vista strettamente neurologico, non presenta un motivo evidente di incapacità

lavorativa” (doc. 20-21, sottolineatura della redattrice).

Va inoltre rilevato che l’interessato non ha prodotto alcuna

certificazione medica o comprovato alcun elemento oggettivo attestante

l’esistenza di una patologia di natura neurologica che possa in qualche modo

mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________.

In

proposito va ricordato all’assicurato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Infine, per quel che concerne la problematica

psichiatrica, nell’ambito dell’accertamento peritale del SAM l’assicurato è

stato visitato dal dr. __________ del __________. Nel rapporto del 18 settembre

2006.

lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha rilevato che

probabilmente, nel recente passato, l’assicurato ha sviluppato transitori

episodi ansioso-depressivi di origine reattiva, secondari alla difficile

situazione economica e familiare, ma al momento della valutazione peritale il

dr. __________ ha potuto escludere la presenza di un disturbo psichiatrico

obiettivabile. Lo specialista ha infatti evidenziato che l’assicurato ha

espresso preoccupazioni realistiche riguardo alla figlia, affetta da ritardo

mentale, epilessia e disturbi comportamentali con episodi di aggressività, riferendo

che i momenti di sconforto e le tensioni sono sempre stati legati alla

difficile situazione economica, familiare e ai suoi continui dolori alla

schiena, “cose per cui uno psichiatra non avrebbe soluzioni da proporre”

(doc. 20-23). Il dr. __________ ha pertanto ritenuto l’interessato, da un punto

di vista strettamente psichiatrico, pienamente abile al lavoro (doc. 20-23).

L’assicurato ha contestato anche le conclusioni

cui è giunto il perito psichiatra, evidenziando che ultimamente si deve

occupare, quasi fosse un assistente sociale, della figlia, accompagnandola

presso il servizio sociale, dal medico o in clinica psichiatrica, controllando

che assuma correttamente i suoi farmaci, sorvegliando i suoi movimenti e le sue

spese, cercando di non contraddirla e di adattarsi alle sue esigenze, ai suoi

pensieri e manie. Egli ha rilevato che tutto ciò gli procura non pochi problemi

e molte preoccupazioni, facendo sì che “talvolta mi aggredisce un senso di

impotenza e di depressione perché non so come comportarmi per assicurare il mio

equilibrio psichico senza che lei ne subisca danni irreparabili” (doc. I).

Queste preoccupazioni dell’assicurato emergono

anche dal rapporto del 22 gennaio 2007 del dr. __________, spec. in psichiatria

e psicoterapia, prodotto dall’assicurato in sede di osservazioni contro il

progetto di decisione dell’UAI che gli negava il diritto ad una rendita. Il dr.

__________ ha infatti indicato di avere avuto un primo colloquio con

l’interessato in data 13 novembre 2004 e poi in data 3 gennaio 2005 e di avere

rivisto il signor RI 1 il 30 novembre 2006 e il 17 gennaio 2007. Il dr. __________

ha osservato che in queste ultime occasioni l’assicurato ha espresso la sua

delusione per la decisione negativa dell’amministrazione, basata su una

valutazione psichiatrica troppo breve e quindi insufficiente per consentirgli

di spiegare i suoi problemi. Il dr. __________ ha riscontrato un quadro

caratterizzato da umore depresso, difficoltà di concentrazione, diminuzione

dell’autostima, sensi di colpa e preoccupazione nei confronti della figlia,

concludendo per la presenza di “una tipica depressione larvata (Kielholz) in

un soggetto incapace di organizzarsi ed accettare una cura, essendo

rinunciatario, deluso, reduce da una serie di perdite sul piano psicosociale, da

molteplici eventi stressanti assorbiti male” (doc. 38-3). Il dr. __________,

indicando che a suo avviso fosse necessaria una vera e propria perizia

psichiatrica (e non solo un consulto in ambito SAM, insufficiente), ha

osservato che il disagio dell’assicurato “è certamente all’origine di una

lunga incapacità lavorativa”, senza ulteriori specificazioni (doc. 38-4).

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue

annotazioni del 7 febbraio 2007, ha innanzitutto evidenziato che la depressione larvata, non

considerata nella classificazione ICD-10, non si manifesta con i sintomi della

depressione, ma piuttosto con disturbi di ordine psico-somatico (doc. 40-1).

Quanto alla presunta insufficienza del consulto peritale, il dr. __________ ha

indicato che la visita clinica ed il rapporto del dr. __________ corrispondono

ai criteri di una perizia, dato che l’anamnesi è riportata dai medici del SAM

ed è confermata dal perito e lo stato psichico è rilevato in modo esauriente

(doc. 40-2). Quanto al contenuto della perizia del dr. __________, il dr. __________

ha evidenziato che nel rapporto peritale non veniva constatata una flessione

del tono dell’umore con significato patologico, senza peraltro escludere

l’esistenza di episodi transitori ansioso-depressivi nel passato. Il dr. __________

ha aggiunto che non vi è in atto alcuna psicofarmacoterapia e che non vi sono

segni per poter concludere circa un ritiro sociale dell’interessato, che nella

sua giornata sbriga le faccende burocratiche, aiuta la moglie, si dedica alle

esigenze della figlia, si tiene informato, incontra gli amici regolarmente,

cucina i pasti per tutta la famiglia (doc. 40-2). Sulla base di tutti questi

elementi, il dr. __________ ha quindi concluso per l’assenza di una patologia

psichiatrica, aggiungendo che “non si negano episodi ansioso-depressivi

legati alla difficile situazione economica e professionale ed ai problemi

familiari in relazione ad una figlia, 21enne, affetta da malattie congenite”

(doc. 40-2).

Queste osservazioni del dr. __________ possono

essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.

Il TCA

ritiene infatti che, come evidenziato dal dr. __________, la certificazione del

dr. __________ non è atta a modificare le conclusioni cui sono pervenuti nella

loro perizia i medici del SAM, per i motivi seguenti.

Innanzitutto

occorre rilevare che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale

federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute

psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio

2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Ciò che non si avvera, come indicato dal dr. __________,

nel caso di specie con riferimento al certificato del dr. __________.

Inoltre, come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.5.), nella valutazione dell'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte di un assicurato, lo

specialista in psichiatria deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi

stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo

la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

In una

decisione pubblicata in DTF 127 V 294, chiamato a pronunciarsi circa la

rilevanza, ai fini dell’accertamento dell’invalidità, del fatto che

un’affezione psichica sia suscettibile di essere curata nonché dei fattori

psicosociali e socioculturali, il TFA ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

5.

- a) Was das "sozio-kulturelle Umfeld"

als weiteren Grund für das Unvermögen des Beschwerdeführers, einer

Erwerbstätigkeit nachzugehen, anbetrifft, wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde

sinngemäss geltend gemacht, dass invaliditätsfremde Faktoren insofern von

Bedeutung sind, als sie zur Entstehung oder Verschlimmerung des psychischen

Gesundheitszustandes beitragen oder den Erfolg therapeutischer Massnahmen

gefährden. An dieser Auffassung ist so viel richtig, dass sich solche Umstände

im Rahmen der Invaliditätsbemessung unter dem Gesichtspunkt zumutbarer

Willensanstrengung zu ihrer Überwindung regelmässig nicht klar vom

medizinischen Leiden selber trennen lassen. Indessen gebietet sich mit Blick

auf die in Erw. 4a dargelegte Rechtsprechung, insbesondere Praxis 1997 Nr. 49

S. 252, die Präzisierung, dass Art. 4 Abs. 1 IVG zu Erwerbsunfähigkeit führende Gesundheitsschäden versichert, worunter

soziokulturelle Umstände nicht zu begreifen sind. Es braucht in jedem Fall zur

Annahme einer Invalidität ein medizinisches Substrat, das (fach)ärztlicherseits

schlüssig festgestellt wird und nachgewiesenermassen die Arbeits- und

Erwerbsfähigkeit wesentlich beeinträchtigt. Je stärker psychosoziale oder

soziokulturelle Faktoren im Einzelfall in den Vordergrund treten und das Beschwerdebild

mitbestimmen, desto ausgeprägter muss eine fachärztlich festgestellte

psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein. Das bedeutet, dass das klinische

Beschwerdebild nicht einzig in Beeinträchtigungen, welche von den belastenden soziokulturellen

Faktoren herrühren, bestehen darf, sondern davon psychiatrisch zu

unterscheidende Befunde zu umfassen hat, zum Beispiel eine von depressiven

Verstimmungszuständen klar unterscheidbare andauernde Depression im fachmedizinischen

Sinne oder einen damit vergleichbaren psychischen Leidenszustand. Solche von

der soziokulturellen Belastungssituation zu unterscheidende und in diesem Sinne

verselbstständigte psychische Störungen mit Auswirkungen auf die Arbeits- und

Erwerbsfähigkeit sind unabdingbar, damit überhaupt von Invalidität gesprochen

werden kann. Wo der Gutachter dagegen im Wesentlichen nur Befunde erhebt, welche

in den psychosozialen und soziokulturellen Umständen ihre hinreichende Erklärung

finden, gleichsam in ihnen aufgehen, ist kein invalidisierender psychischer Gesundheitsschaden

gegeben (vgl. AHI 2000 S. 153 Erw. 3). Ist anderseits eine psychische Störung

von Krankheitswert schlüssig erstellt, kommt der Frage zentrale Bedeutung zu,

ob und inwiefern, allenfalls bei geeigneter therapeutischer Behandlung, von der

versicherten Person trotz des Leidens willensmässig

erwartet werden kann zu arbeiten (eventuell in einem geschützten Rahmen; vgl.

Praxis 1997 Nr. 49 S. 255 Erw. 4b) und einem Erwerb nachzugehen (vgl.

HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 S. 1 ff. und 105 ff., insbes. S. 15 ff. mit zahlreichen

Hinweisen auf die neuere medizinische Lehre; ferner JACQUES MEINE, L'expertise

médicale en Suisse: satisfait-elle aux exigences de

qualité actuelles? in: SVZ 1999 S. 37 ff.). (…).“ (DTF 127 V 294,

consid. 5a, pag. 299-300)

Dunque, se da una parte i

fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute

suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1

LAI, dall’altra essi possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento di

un danno alla salute psichico (su questo punto vedi anche Locher, “Die

invalidi-tätsfremden Faktoren in der rechtlichen Anerkennung von

Ar-beitsunfähigkeit und Invalidität” in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band 23, St. Gallen 2003).

In una tale evenienza

decisiva è la questione a sapere se dando prova di buona volontà l’assicurato

possa o meno superare le conseguenze derivanti da questi fattori.

In una

sentenza I 129/02 del 29 gennaio 2003, con riferimento ai principi sanciti in DTF

127.

V 294, il Tribunale federale ha ancora evidenziato:

"

3.2

En ce qui concerne les facteurs psychosociaux

ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des

assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative

aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou

socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles

d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une

invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat

médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière

importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs

psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse,

plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la

santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le

tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs

socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte

d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple,

une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non

une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être

distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome

influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on

puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour

l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans

le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à

caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid.

3).”

Nel caso

di specie, pur comprendendo le preoccupazioni che affliggono l’assicurato, che

lo hanno portato e lo portano ad avere momenti di sconforto e di impotenza,

soprattutto con riferimento alla sua difficile situazione familiare, occorre ribadire

che i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla

salute suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4

cpv. 1 LAI.

Nel suo consulto peritale del 18 settembre 2006

eseguito nell’ambito peritale SAM, il dr. __________ del __________ ha ben

evidenziato che nel recente passato l’assicurato ha con molta probabilità

sviluppato degli episodi transitori ansioso-depressivi di origine reattiva,

secondari alla difficile situazione economica e familiare, ma che al momento

dell’esame peritale l’assicurato non presentava nessun disturbo della sfera

psichica obiettivabile (doc. 20-23, sottolineatura della redattrice).

Inoltre, anche il dr. __________ nel suo

certificato medico del 22 gennaio 2007, ha indicato la presenza di una

depressione larvata nell’assicurato, “reduce da una serie di perdite sul

piano psicosociale, da molteplici eventi stressanti assorbiti male”,

dovuti soprattutto alla preoccupazione per la situazione della figlia (doc.

38-3, sottolineatura della redattrice).

Anche globalmente, nel loro rapporto peritale del

10.

settembre 2006, i medici del SAM hanno rilevato di concordare “con il

medico curante a riguardo della presenza di diversi e molteplici fattori

psico-sociali stressanti quali la disoccupazione, le preoccupazioni per

l'importante handicap della figlia primogenita e non da ultimo i problemi economici i quali certamente

possono influenzare lo stato valetudinario dell'assicurato. Si tratta

tuttavia di fattori non riconducibili ad una vera e propria malattia in senso

medico stretto” (doc. 20-14, sottolineatura

della redattrice).

Visto

quanto precede, occorre quindi concludere che alla perizia del SAM del 10

settembre 2006, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza.

Del

resto, come visto, l’assicurato non ha prodotto documentazione medica

specialistica attestante l’esistenza di un’invalidità cagionata da un danno

alla salute maggiore rispetto a quanto valutato in sede peritale.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Pertanto,

sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati,

115.

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188

consid. 2b) che il ricorrente è inabile al lavoro al 20% nella sua professione

di elettromeccanico per elettrodomestici industriali, ma presenta un’abilità al

lavoro del 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di

natura reumatologica.

Infatti,

sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di

controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute,

sarebbe in grado di esercitare al 100%.

La consulente IP, al

riguardo, nel suo rapporto del 13 novembre 2006, ha indicato innanzitutto che la

precedente attività dell’assicurato svolta in qualità di tecnico presso la ditta

__________ era pesante, in quanto egli doveva occuparsi esclusivamente di

macchine automatiche per la distribuzione del caffè del peso di circa 180 kg:

tale attività, di conseguenza, non è adeguata dal punto di vista fisico in

considerazione delle limitazioni medico-funzionali dell’assicurato (doc. 26-2).

La consulente IP ha per

contro evidenziato che la precedente attività di elettromeccanico, ma svolta in

un contesto maggiormente adeguato (merce ed articoli più leggeri), potrebbe

essere svolta in misura maggiore (doc. 26-2).

Infine, la consulente ha ritenuto quali attività

esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, attività leggere, poco

qualificate, nel ramo dei trasporti (autista-fattorino), in ambito industriale

(produzione o controllo della qualità), della vendita (addetto all’incasso,

venditore all’interno di piccoli centri di vendita, rappresentante nella

promozione di prodotti in generale o un’attività legata alla vendita-consulenza

nell’ambito della quale l’assicurato potrebbe sfruttare le competenze

professionali acquisite), della logistica oppure della

sorveglianza-manutenzione (custode-sorvegliante) (doc. 26-2).

L’assicurato, con il ricorso, ha criticato il

rapporto della consulente, ritenendo le possibilità di impiego esposte del tutto

teoriche ed irrealistiche, essendo altamente improbabile che un datore di

lavoro accetti di assumere un impiegato 62enne, che per oltre 40 anni ha svolto

l’attività di elettromeccanico ed incontrerebbe quindi molte difficoltà ad

intraprendere una nuova professione (doc. I).

2.7

Al riguardo,

questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che, come appurato dai medici del

SAM, l’assicurato conserva una capacità lavorativa residua dell’80% nella sua

precedente attività di elettromeccanico.

In queste condizioni, essendo

l’insorgente ancora capace di esercitare la sua vecchia

professione - nella quale, come vedremo (cfr. infra consid. 2.8.7.), è

in grado di valorizzare al meglio la sua restante capacità lavorativa - si deve procedere a un cosiddetto raffronto percentuale

(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto

2006.

nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p.

154).

Pertanto, il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde all’80% del

reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ricordato che gli

specialisti del SAM hanno attestato un’incapacità lavorativa del 20%.

L’incapacità

lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 20%, ciò che è insufficiente per

fare nascere il diritto a una rendita di invalidità dell’AI (cfr. art. 28 cpv.

1.

LAI).

Già per questo motivo la decisione impugnata deve

essere confermata.

2.8

Allo stesso

risultato si arriverebbe anche prendendo in considerazione altre attività

ragionevolmente esigibili dall’assicurato.

Al riguardo, occorre

innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è riferito

ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta

implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di

manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità

dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in

una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110.

V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;

Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va inoltre sottolineato

che, secondo la giurisprudenza federale, quando si tratta di

valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento,

occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se,

realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul

mercato equilibrato del lavoro.

Quindi, indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe

oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso

ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del

posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione

sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei

contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della

prevedibile durata del rapporto di lavoro (STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I

462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, pag. 107; I 617/02 del 10 marzo

2003; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21

agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).

Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può essere

ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive. Come evidenziato dalla consulente in

integrazione professionale, infatti, tenuto conto dei limiti funzionali di

natura reumatologica dell’assicurato, è possibile individuare un mercato del

lavoro piuttosto ampio, comprendente attività semplici, leggere e poco

qualificate, da effettuare in posizione ergonomica, senza frequenti rotazioni e

flessioni del tronco, nello svolgimento delle quali l’affezione invalidante di

cui l’interessato è portatore non costituisce un ostacolo.

Inoltre, l’assicurato

è nato nel 1945. Al momento dell’emissione della

decisione qui contestata aveva 62

anni. Gli restano ancora alcuni anni di attività prima di beneficiare di una

rendita di vecchiaia (cfr. sentenza del TFA I 617/02 del 10 marzo 2003). Non si

può di conseguenza ritenere che la sua capacità lavorativa residua non sia più

economicamente utilizzabile, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, nei

casi in cui un assicurato è molto vicino al

pensionamento.

A

quest’ultimo proposito, a titolo di esempio, il Tribunale federale, in una

sentenza I 462/02 del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35,

chiamato a giudicare il caso di un’assicurata, 62enne al momento della

valutazione da parte di diversi esperti della sua capacità lavorativa, che per

oltre quarant’anni aveva esercitato la professione di parrucchiera e che poi, a

causa del sopraggiungere di allergie a diversi prodotti utilizzati in ambito

professionale, era stata considerata totalmente inabile al lavoro nella sua

professione di parrucchiera, ma abile al lavoro al 100% in attività adeguate,

non a contatto con sostanze allergeniche, ha confermato la decisione con la

quale i primi giudici hanno ritenuto che non fosse ragionevolmente esigibile

pretendere che l’interessata, a pochi mesi dal raggiungimento dell’età del

pensionamento, riprendesse un’attività lucrativa (sottolineatura della

redattrice).

La nostra Massima Istanza ha parimenti ritenuto, in una sentenza I 401/01 del 4 aprile 2002,

che non fosse esigibile pretendere da un assicurato 64enne e quindi ormai

prossimo al pensionamento lo sfruttamento della sua capacità lavorativa

residua in attività adeguate al suo stato di salute.

L’Alta Corte, in una sentenza I 617/02 del 10

marzo 2003, ha considerato

irrealistico, per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in attività adeguate, per i motivi seguenti:

"

(…)

3.3

Der am 10. Juni 1940 geborene

Beschwerdegegner war in dem für die richterliche Beurteilung massgebenden

Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (9. November 2001) rund 61 ½

Jahre alt. Er ist gelernter Automechaniker und war ab 1983 bis zur

gesundheitsbedingten Aufgabe der Erwerbstätigkeit im Juni 1999 als Vorarbeiter

bei der Firma X.________ tätig. Die ihm zumutbaren leichten

Verweisungstätigkeiten (Montage, Recycling, leichtere Magazinertätigkeiten

sowie reine Überwachungstätigkeiten auf dem Bau oder Büroarbeiten; vgl. Bericht

der Zweigstelle für Eingliederung der IV-Stelle vom 22. März 2001 und

Arztbericht Dr. med. K.________ vom 26. Juni 2001) wären - mit Ausnahme der

Überwachungstätigkeit auf dem Bau – mit einem erneuten Berufswechsel verbunden

und setzen daher ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit voraus. Zu

berücksichtigen ist weiter, dass der Beschwerdegegner auch in einer angepassten

Tätigkeit lediglich in einem reduzierten Umfang und mit zwischenzeitlicher

Erholungspause eingesetzt werden kann. Dr. med. K.________ erachtet sodann eine

Arbeitsfähigkeit im Bausektor als nicht mehr gegeben, was - zusammen mit der

Tatsache, dass der Einsatz des Beschwerdegegners im Frühjahr 2000 für

Überwachungsarbeiten auf dem Bau offenbar aus gesundheitlichen Gründen

scheiterte - den Schluss nahe legt, dass sich das mögliche Tätigkeitsgebiet

vorwiegend auf stundenweise Büroarbeit beschränkt (Bericht von Dr. med.

K.________ vom 26. Juni 2001).

Für Tätigkeiten im Bürobereich fehlt dem

Versicherten jedoch jegliche Berufserfahrung. Stellt man diese persönlichen und

beruflichen Gegebenheiten den objektiven Anforderungen eines ausgeglichenen

Arbeitsmarktes gegenüber, kommt man zum Schluss, dass der Beschwerdegegner mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit keinen Arbeitgeber mehr findet, der ihn für

eine geeignete Tätigkeit einstellen würde, zumal behindertengerechte

Arbeitsplätze von Behinderten in jungem und mittlerem Alter ebenfalls stark

nachgefragt werden.

Zu berücksichtigen ist auch, dass dem

Beschwerdegegner im massgebenden Zeitpunkt lediglich eine relativ kurze

Aktivitätsdauer von 3 ½ Jahren bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieb, was

zusammen mit der beruflichen Unerfahrenheit und altersbedingt geringer

Anpassungsfähigkeit einen durchschnittlichen Arbeitgeber mit grosser

Wahrscheinlichkeit davon abhalten würde, den Versicherten einzustellen.

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass die dem Beschwerdegegner

verbleibende Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt

realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird und ihm deren Verwertung auch

gestützt auf die Selbsteingliederungspflicht nicht mehr zugemutet werden kann.

Ist aber seine Restarbeitsfähigkeit wirtschaftlich nicht mehr verwertbar, liegt

eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor und er hat Anspruch auf eine ganze

Invalidenrente, deren Beginn das kantonale Gericht mit zutreffender Begründung

auf den 1. Juni 2000 festgesetzt hat.”

Al contrario, il Tribunale federale, in una sentenza I 831/05 del 21

agosto 2006, ha ritenuto che un

assicurato 61enne, considerato ancora abile nella misura del 50% nella sua e in

altre attività leggere adeguate, fosse realisticamente ancora in grado di

reperire un impiego sul mercato equilibrato.

L’Alta

Corte ha sviluppato, in particolare, la seguente considerazione:

"

(…)

4.2

Nach Einschätzung der Gutachter der MEDAS ist die

zum Zeitpunkt des Einspracheentscheides 61-jährige Versicherte sowohl in der

zuletzt ausgeübten als auch in jeder anderen vergleichbaren körperlich leichten

bis mittelschweren Tätigkeit (ohne Tragen von Lasten über 8 kg und ohne Überkopfarbeiten) im Umfang von

50.

% arbeitsfähig. Davon abgesehen, dass ein Umstellungs- oder Einarbeitungsaufwand

nicht zwingend anfällt, da die bisherige Tätigkeit weiterhin hälftig zumutbar

ist, geht aus dem Bericht der BEFAS vom 12. Juni 2003 auch nicht hervor, der

Beschwerdeführerin fehle es an der erforderlichen Anpassungsfähigkeit, um

allenfalls andere als die bisher ausgeführten (Hilfs-) Tätigkeiten zu

bewältigen. Zwar weist die Versicherte zu Recht darauf hin, dass sowohl ihr

Alter als auch die Arbeitsmarktlage ihre Chancen, eine neue Stelle zu finden,

schmälern. Indessen schränken die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten

ihre Möglichkeiten nicht derart ein, dass es ihr unmöglich wäre, auf dem

hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt eine Arbeitsstelle zu finden bzw.

sie auf das nicht realistische Entgegenkommen eines durchschnittlichen

Arbeitgebers angewiesen wäre (vgl. das bereits zitierte Urteil B. vom 5. August

2005, I 376/05; Erw. 3.1.2 hievor). (…)”

In un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006,

l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che

un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa

residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa

rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a

disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita

di vecchiaia (sottolineatura della redattrice).

Ancora, in una sentenza I 359/2006 del 22 giugno

2007, il Tribunale federale, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA

(cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua

capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un

assicurato, 58enne al momento di emanazione della decisione

dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate

le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di

possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (sottolineatura della

redattrice).

Dello stesso tenore anche la sentenza I 336/03 dell’8 gennaio 2004, concernente

sempre un assicurato 58enne e le sentenze I 246/02 e 247/02, riguardanti un

assicurato di 58 anni e 10 mesi.

In una sentenza I 304/06

del 22 gennaio 2007 il Tribunale federale, ha ritenuto che

un assicurato, 60enne, totalmente inabile nella sua precedente attività di

saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività

leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30%, fosse realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato

equilibrato sviluppando la seguente considerazione:

"

(…)

4.2

Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht

im Urteil B. vom 5. August 2005 (I

376/05) erwogen hat, kann das fortgeschrittene Alter, obwohl an sich invaliditätsfremder

Faktor, als Kriterium anerkannt werden, welches zusammen mit weiteren

persönlichen und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die

verbliebene Resterwerbsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt realistischerweise

nicht mehr nachgefragt wird. Dies trifft auf den Beschwerdeführer indessen

nicht zu. Er war im massgebenden Zeitpunkt des Einspracheentscheides (BGE 129 V

4.

Erw. 1.2) wie der im erwähnten Urteil B. am Recht stehende Versicherte 60

Jahre alt und daher nicht leicht vermittelbar. Dennoch bestanden auch für ihn

auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt Möglichkeiten, eine Stelle

zu finden. Einerseits werden dort Hilfsarbeiten altersunabhängig nachgefragt

(erwähntes Urteil B; Urteil D. vom 20. Juli 2004, I 39/04); anderseits ist der

Versicherte nach wie vor im Rahmen eines Vollpensums arbeitsfähig. Einzig die

dabei noch mögliche Leistung ist reduziert. Die zumutbare Tätigkeit unterliegt

nicht so vielen Einschränkungen, dass eine Anstellung nicht mehr als realistisch

zu bezeichnen wäre (anders etwa die Situation eines knapp 64-jährigen Versicherten

mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden und einer

50%igen, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierten Arbeitsfähigkeit im

Urteil W. vom 4. April 2002, I 401/01). Damit ist der kantonale Entscheid nicht

zu beanstanden. (…)”

In un’altra sentenza I 376/05 del 5 agosto 2005, l’Alta Corte ha

pure ritenuto realistiche le possibilità di sfruttamento della capacità

lavorativa residua del 100% in attività leggere adeguate per un assicurato

60enne al momento della decisione impugnata.

Ancora, in

una sentenza I 500/06 del 30 agosto 2007, il Tribunale federale ha, in

particolare, evidenziato:

"

(…)

4.4

Va infine ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa

per ragioni estranee a un danno alla salute, quali per esempio le particolari

condizioni del mercato del lavoro in una determinata regione, l'età o una

formazione insufficiente, non giustifica il riconoscimento di una rendita,

l'incapacità di lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa

per la quale la legge impone all'assicurazione per l'invalidità di fornire prestazioni

(DTF 107 V 17 consid. 2c pag. 21; VSI 1999 pag. 246 consid. 1 pag. 247;

l'inesigibilità, anche per questioni di età, ad intraprendere una nuova

attività è stata [eccezionalmente] ritenuta nel caso di un'assicurata

[al momento della decisione amministrativa in lite] 61enne, la quale, a due anni

dalla pensione, aveva dovuto cessare la precedente attività di parrucchiera,

svolta per 40 anni, a causa di una situazione allergica, che le consentiva di

lavorare solo in ambiente asettico [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 462/02, pubblicata in SVR 2003 IV no. 35 pag. 107]; cfr. per

contro, analogamente al caso di specie, le sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni I 831/05 del 21 agosto 2006, consid. 4.2, e I 293/05 del 17

luglio 2006, consid. 5.2.2, nelle quali tale inesigibilità è stata negata).

(…)”

2.8.1

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa,

del 100%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.8.2

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2006 (visto che l’apparizione dei

disturbi lombosciatalgici giustificanti una diminuzione della capacità

lavorativa è da far risalire all’inizio del 2005).

2.8.3

Per quel che concerne il reddito da valido, nella

decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo

annuo di fr. 74'660.- (2006) riferito all’attività svolta in qualità di tecnico

presso la ditta __________, aggiornando il dato inerente al 2001 e pari a fr.

70'368 desunto dall’estratto dei contributi AVS.

L’assicurato non ha contestato il reddito da

valido ritenuto dall’Ufficio AI.

2.8.4

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale

misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.8.5

Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali

statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si

rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui

i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto

che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito

dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo

Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in

RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente

confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996"

pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg.

e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le

motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena

citata:

"

(...)

8.2

In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento

e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali

(TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente

sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione

dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande

regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di

Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da

invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o

restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di

un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si

correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per

l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli,

a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero

nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o

addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora

in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone,

che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto

questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006

pag. 311 segg.), il reddito da invalido per i nuovi casi, dovrà essere d’ora in

poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006,

p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.8.6

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati

statistici nazionali della Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11

mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

2.8.7

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer

Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der

Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau

4.

(einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl.

Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8),

auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch

dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza,

in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Nella

concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 10%, così

giustificata: 5% per attività leggera e 5% in considerazione dell’età (nato nel

1945) (doc. 26-2).

Ai fini

della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va

innanzitutto osservato che, a causa del danno alla salute, la capacità residua

del ricorrente è di fatto circoscritta a quelle attività professionali che non

richiedono un eccessivo investimento da un profilo fisico e intellettuale.

Inoltre,

come giustamente ritenuto dalla consulente IP, occorre tener conto dell’età

dell’assicurato, nato nel 1945.

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il

TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (10% per gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute e 5% per tener conto

dell’età) si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso

concreto.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 50’318 (85% di fr. 59’197).

In

conclusione, alla luce del reddito da valido di fr. 74’660.-- (cfr. consid. 2.8.3.),

il grado di invalidità dell'insorgente risulta essere del 32.6% (arrotondato al

33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2), dunque in

ogni caso inferiore alla soglia minima del 40% stabilita dall’art. 28 cpv. 1

LAI per avere diritto ad una rendita.

Pertanto,

nella misura in cui l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una

rendita di invalidità, la sua decisione formale del 9 febbraio 2007 merita

piena conferma in questa sede.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore

dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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