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Decisione

32.2007.82

Assicurato, gestore a titolo indipendente di un esercizio pubblico, non ha diritto ad una rendita d'invalidità, essendo il suo grado di invalidità, calcolato secondo il metodo straordinario, inferiore

9 giugno 2008Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno inoltre segnalato che non vi sono

altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell’interessato,

osservando che a livello polmonare la funzione polmonare è risultata normale,

senza segni per malattie ostruttive e restrittive e ricordando che a livello

cardiocircolatorio è stata esclusa una cardiopatia ischemica (doc. 20-9).

I periti hanno quindi valutato globalmente

l’assicurato abile al lavoro al 65% (presenza durante tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto) quale esercente e in attività simili, compresa quella di

pizzaiolo, a partire da marzo 2005 e continua. Parimenti, i medici del SAM

hanno considerato l’assicurato abile al lavoro al 65% in attività adeguate,

leggere e medio-leggere, da svolgere in ambienti non pericolosi (da evitare

lavori su scale a pioli e su impalcature), da marzo 2005 (doc. 20-10).

Per il periodo precedente, per contro, i medici

del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal mese di

ottobre 2004 fino al mese di marzo 2005 (doc. 20-10).

I medici del SAM hanno poi indicato che, al momento

dell’esame peritale, non era possibile postulare un futuro miglioramento della

capacità lavorativa, consigliando tuttavia una presa a carico psichiatrica,

così come raccomandato dalla consulente psichiatra, per migliorare i disturbi dell’interessato

(doc. 20-10).

2.6. L’assicurato

ha contestato la perizia del SAM, criticando il fatto che l’UAI non lo abbia

sottoposto, come invece consigliato dal consulente ORL (dr. __________), ad un

consulto otoneurologico approfondito a livello universitario (cfr. doc. 20-20).

Su richiesta del suo curante, dr. __________,

spec. FMH malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale,

l’assicurato è stato sottoposto in data 24 aprile 2007 ad un consulto

otoneurologico presso l’Ospedale universitario di __________ (doc. VIII/3).

Nel rapporto del 24 aprile 2007 i medici

responsabili del consulto oto-neurologico hanno posto le seguenti diagnosi:

"

Unklare Schwindelsymptomatik mit Verdacht auf

atypische Migräne DD psychogen verursachter Schwindel bei Panikstörung

Nebendiagnose: Verdacht auf Schlaf-Apnoe-Syndrom."

(Doc. VIII/3)

Gli specialisti hanno poi indicato:

" Beurteilung

und Prozedere

Die Ursachen der Schwindel- und Schmerzsymptome

des Patienten sind nicht ganz klar. Aktuell liegen anamnestisch und klinisch

keine Hinweise auf eine vestibuläre Schädigung vor. Auf der Suche nach

möglichen Ursachen sind wir im Anamnesegespräch auf eine Angststörung mit

multiplen Phobien wie Agoraphobie sowie Klaustrophobie gestossen. Da

Angststörungen gehäuft mit Schwindel einhergehen, wäre dadurch der permanente

Schwindel zu erklären. Auslöser dafür könnte der für den Patienten sehr

bedrohlich wirkende Drehschwindelanfall mit massiver Epistaxis im Jahre 2004

gewesen sein.

Differenzialdiagnostisch kommt auch eine

atypische Migräne in Frage, Hinweise dafür sind die okzipitalen Kopfschmerzen

unter denen der Patient oft leidet, die klopfenden linksseitigen Augen- und

Schläfen betonten Kopfschmerzen sowie die vom Patientin gelegentlich

beobachtete Licht- und Lärmempfindlichkeit. Der Patient gibt ausserdem eine

Zunahme der Schwindelbeschwerden im Linksseitenlage an. In der klinischen

Lagerungsprüfung konnten wir keinen Nystagmus auslösen. Aufgrund dessen halten

wir einen benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel unwahrscheinlich. Diese

Tatsache bestärkt jedoch den Verdacht auf eine atypische Migräne, bei der

lageabhängiger Schwindel gehäuft zu beobachten ist. Aufgrund dessen beginnen wir

eine Migräneprophylaxe mit Magnesiocard 2x5mmol bis maximal 3x10mmol/d. Bei

guter Verträglichkeit des Medikamentes empfehlen wir eine Einnahme über einen

längeren Zeitraum, um die Wirkung beurteilen zu können. Bezüglich der

Angststörungen empfehlen wir dringend eine psychotherapeutische Therapie, denn

durch eine Auseinandersetzung mit den Ängsten ist auch mit einer Besserung der

Schwindelbeschwerden zu rechnen. Bei Verdacht auf Schlafapnoe-Syndrom, welches

auch einen wesentlichen Beitrag zur Schwindel- und Schmerzsymptomatik liefern

könnte, empfehlen wir vor allem auch aus allgemein-medizinischen Gründen eine

genauere Untersuchung im Schlaflabor.” (Doc. VIII/3)

Il ricorrente ha quindi trasmesso al TCA lo scritto del 29 maggio

2007 del dr. __________, indirizzato

all’UAI, del seguente tenore:

"

Il paziente è appena stato visitato nella

clinica ORL di __________ a causa di vertigini e sono state proposte una cura

contro l’emicrania e un accertamento per escludere delle apnee notturne. Il

paziente è quindi tuttora sottoposto ad ulteriori accertamenti.” (Doc. VIII)

L’assicurato ha

pure trasmesso il certificato del 4 giugno 2007 del dr. __________, spec. FMH

in medicina generale, in cui si legge:

" Con la presente certifico che il paziente

sopraccitato, in mia cura dal 2003, accusa dal 2004 frequentemente cefalee e

disturbi vertiginosi, soggettivamente importanti e responsabili di una capacità

lavorativa ridotta.

Per questo motivo è

stato sottoposto a degli accertamenti presso il SAM dell’AI. In seguito alla

perizia è stato pure valutato all’__________ di __________ alla __________.

Per avere un

secondo parere rispetto alla perizia SAM ed anche basandoci sul rapporto

neuro-otologico del 24 aprile 2007 e le rispettive conclusioni, chiederemo un consulto

psichiatrico, eventualmente una terapia psichiatrica, presso il dr. __________

a __________.” (Doc. VIII/1)

Al riguardo, nelle

sue annotazioni dell’11 luglio 2007, il dr. D.

__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei

medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha

osservato:

" SAM 2.2006

Diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa

Sensazione

soggettiva d’instabilità con/su:

- pregressa neuronite vestibolare a

sin. con recupero clinico e strumentale completo. Fobia situazionale (F40.2)

con/su:

- agorafobia,

claustrofobia,

disturbo

d’attacchi di panico (F40.01).

Diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa

Gonalgie bilaterali

con/su:

- iniziali

alterazioni degenerative al compartimento mediale

- condropatia delle

patelle bilat.

Sindrome

cervicovertebrale con/su:

- osteocondrosi

C6-C7 con spondilosi ant.

- condrosi C5-C6

Obesità (BMI ca.

39.5) con dislipidemia

Decisione UAI

del 5.2.2007

IL 100% dal 10.2004

al 3.2005

IL 35% dal 3.2005 a tuttora

In sede di ricorso

viene presentato:

Rapporto

Neuro-otologico __________ del 2.4.2007:

- viene escluso

un danno vestibolare

- viene

sospettata una vertigine psicogena (attacchi di panico)

- viene proposto ancora di escludere

una sindrome delle apnee notturne

Valutazione:

l’attuale rapporto

dell’__________ conferma pienamente le conclusioni della valutazione SAM, ossia

viene esclusa una patologia ORL di rilievo con disturbi da vedersi nell’ambito

di una problematica psichica, patologia valutata adeguatamente in ambito SAM le

cui conclusioni vanno quindi confermate.” (Doc. XVI/bis)

L’assicurato ha poi

trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica e meglio:

-

valutazione

pneumologica del 26 giugno 2007 del PD dr. __________, spec. FMH in medicina

interna e malattie polmonari, indirizzata al dr. __________, che giunge alle

seguenti conclusioni:

" Il paziente presenta, all’ossimetria

di screening, un tracciato compatibile con OSAS. È necessario confermare

l’opportunità di una ventiloterapia notturna con CPAP tramite una poligrafia,

che faremo eseguire prossimamente. Faccio notare come i pazienti sofferenti di

emicrania associata ad un OSAS, possano migliorare anche la situazione algica

con risoluzione degli episodi di ipodesaturazione notturna. Nel caso esista

l’indicazione ad una CPAP, il problema potrebbe essere rappresentato da un

paziente sofferente di claustrofobia, agorafobia e attacchi di panico, di

regola poco complianti o resistenti al porto di una maschera nasale.” (Doc.

XVIII/2)

-

scritto del 24

luglio 2007 del dr. __________ al dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel

quale il curante riassume la fattispecie, indicando che, come consigliato nel

rapporto dell’__________ di __________, l’assicurato è stato visitato dallo psichiatra

dr. __________, “che esclude una patologia psichiatrica di rilievo”

(doc. XVIII/1). Il dr. __________ indica inoltre che è stata confermata la

presenza di OSAS, come risulta dal referto del dr. __________ (doc. XVIII/1).

-

referto del 17

settembre 2007 del dr. __________, spec. FMH in neurologia, del seguente

tenore:

" (…)

Valutazione: anche dal lato

neurologico è difficile trovare una spiegazione ai diversi disturbi accusati

dal paziente, i disturbi vertiginosi e di equilibrio, essenzialmente

soggettivi, sembrano residui da una vestibulopatia periferica sin. del 10.04,

ma è molto inabituale l’assenza di una efficace compensazione centrale dopo 3

anni di evoluzione. Anche le cefalee sono atipiche, la descrizione non evoca

una origine emicranica, è difficile valutare che ruolo possa svolgere la

componente spondilogeno-tensiva o l’OSAS. In assenza di reperti patologici

all’esame oto-neurologico o alla TAC cerebrale, le proposte terapeutiche sono

limitate, nell’idea di una forma emicranica atipica si può discutere un

tentativo con Topamax (25 mg 1-0-0 per due settimane, 1-0-1 per altre

settimane, 2x50 mg in seguito) che avrebbe forse qualche possibilità di

favorire una riduzione ponderale, ma non mi faccio troppe illusioni in merito.

A volte possono essere utili esercizi di fisioterapia per rieducazione

dell’apparato vestibolare. Tra le misure generali è sicuramente auspicabile una

ulteriore riduzione ponderale.” (XX/bis)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al Prof. dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie polmonari,

invitandolo ad apprezzare se le patologie riscontrate all’assicurato (OSAS)

influiscono o meno sulla sua capacità lavorativa e, nell’affermativa, in che

misura (XXV).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 22 febbraio 2008:

" Le patologie riscontrate (probabile sindrome

delle apnee del sonno di grado moderato) possono avere un influsso sulla

capacità lavorativa del signor RI 1, di professione esercente, in grado minore.

La percentuale stimata non può essere che approssimativa.

Considerando le

problematiche associate (emicranie atipiche, attacchi anamnestici di vertigini

legati soprattutto ad attacchi di panico, quindi di probabile origine

psicogena, presenza di problematiche psicologiche seguite dal dr. __________ di

__________), valuterei in modo abbastanza soggettivo una misura di incapacità

lavorativa del 20%.” (Doc. XXVI)

Il TCA ha poi

sottoposto, per una presa di posizione, questa valutazione del dr. __________

al dr. __________, invitandolo in particolare ad indicare se tale apprezzamento

è atto a modificare le conclusioni della sua perizia (XXVII).

Con scritto del 3

marzo 2008 il dr. __________ ha rilevato:

" La valutazione si basa unicamente sul problema

ORL.

Mi viene richiesto

di pronunciarmi nell’ambito della mia specializzazione.

Altri problemi

aggiunti, vengono valutati separatamente e dalla somma delle valutazioni il SAM

ne deduce/calcola l’inabilità lavorativa globale.

Nel caso del signor

RI 1, sulla base delle 2 citazioni del dr. __________, deduco che gli esami

otoneurologici presso il Centro Universitario di __________ sono rimasti nella

norma e hanno proposto la ricerca di un’eventuale sindrome dell’apnea da sonno

(OSAS).

Basandomi sulla

tabella SUVA n. 14, cito e traduco in italiano: “le turbe soggettive psicogene

che l’esame otoneurologico non riesce a mettere in evidenza, non sono da

considerare come importanti, perché è dubbioso che siano responsabili di turbe

importanti. Peraltro è poco probabile che perdurino tutta una vita.”.

Attenendomi a

questo, avrei dovuto pronunciarmi per un massimo di menomazione del 5%, ossia

un’abilità lavorativa del 95%.

Vista la

ragionevole incertezza (vedi miei commenti personali), sono stato “un po’ più

largo” per essere sicuro di rimanere corretto verso il paziente.

Senza nessun dubbio

il paziente presenta un’OSAS, valutata di grado moderato, che influisce sulla

capacità lavorativa in grado minore (vedi dr. __________).

Tanti pazienti con

un’OSAS molto più grave lavorano al 100%!

Se per l’ORL

l’incapacità lavorativa è al massimo del 5% (stando largo) e per il dr. __________

è un 20%, arriviamo ad un’incapacità lavorativa del 25% e non lontana dalle mie

proposte, anch’esse soggettive, di un 30% di incapacità.” (Doc. XXVIII)

Nelle sue

annotazioni del 9 maggio 2008, il dr. __________ ha rilevato:

" Vedi nota riassuntiva SMR del 11.7.2007

Lettera dr. __________

del 24.7.2007:

da parte dello

psichiatra, dr. __________, è stata esclusa una malattia psichiatrica maggiore

Valutazione

neurologica dr. __________ del 17.9.2007:

non viene

riscontrata una patologia neurologica particolare

Rapporto dr. __________

del 22.8.2007: apnee

notturne di ridotta frequenza, non indicato trattamento CPAP per il momento

Complemento del

19.2.2008 del dr. __________: egli valuta l’influsso della sindrome delle apnee notturne sulla

capacità lavorativa di grado minore, l’impedimento viene valutato in un 20%

Presa di

posizione del dr. __________ del 3.3.2008: valuta un impedimento dal lato ORL/problematica

vertiginosa al massimo in un 5%.

Valutazione:

dagli accertamenti

eseguiti in ambito SAM ed in seguito risulta:

- la presenza di una sindrome delle apnee

di grado moderato, al momento attuale non richiedente un trattamento CPAP e con

potenziale influsso sulla capacità lavorativa massimo del 20%. Qui va detto che

si tratta di una problematica trattabile, dove quindi sarebbe indicato,

nell’ambito dell’obbligo di collaborare allo scopo di ridurre il danno, un

trattamento tramite CPAP prima di riconoscere un impedimento di tipo invalidante

- l’assenza

di una problematica ORL/vestibolare

- l’assenza di una patologia psichiatrica

maggiore (vedi valutazione SAM e psichiatra dr. __________)

- la presenza di una problematica di tipo

fobico/disturbi di attacchi di panico. In considerazione della normalità della

valutazione ORL, i disturbi vertiginosi sono quindi da vedersi nel contesto di

un “phobischer Schwankschwindel” quindi espressione della problematica fobica

riscontrata in ambito SAM.

La valutazione SAM va quindi confermata nella sua conclusione

circa l’incapacità lavorativa essendo l’unica problematica invalidante la

problematica fobica. IL tra l’altro confermata dalla valutazione pratica

nell’ambito de metodo straordinario con riscontro di un grado di invalidità del

27.6%.” (Doc. XXXVIII/bis)

2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di

ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto

2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota

158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001).

2.8. In

una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non

probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità

formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel

caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica,

apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in

psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di

esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di

“specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale

in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e

psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito

il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale

di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime

ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che

la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici

svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di

formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere

abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era

neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma

federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari

per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008

questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare, sulla base delle precisazioni

richieste in quell’occasione al SAM, che la dr.ssa __________, è in

possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a

livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato

di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e

chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della

chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc. XII e i relativi allegati presenti

nell’inc. 32.07.162).

Pertanto, il rapporto peritale del 23 febbraio 2006 allestito

dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere preso in considerazione da

parte del TCA.

2.9. Dopo attento esame della fattispecie, questo Tribunale non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa

i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno

valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base

al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

Essi

hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di

contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 65% sia nella sua

precedente attività di esercente, sia in altre attività leggere adeguate al suo

stato di salute.

Tali conclusioni sono poi state confermate dal

dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni dell’11 luglio 2007 (doc. XVI/bis)

e del 9 maggio 2008 (doc. XXXVIII/bis).

I medici del SAM hanno ben evidenziato che le

patologie che influiscono sulla capacità lavorativa dell’assicurato sono

prevalentemente di natura ORL e, in misura minore, psichiatrica, mentre, di

contro, l’interessato non presenta limitazione alcuna dal profilo reumatologico,

polmonare e cardiocircolatorio, non risultando alcuna patologia in tali ambiti.

2.9.1. Riguardo alla

patologia somatica, nel suo consulto reumatologico del 6 marzo 2006 il dr. __________

ha attentamente esaminato le patologie dell’assicurato, affetto da gonalgie su

iniziali alterazioni degenerative del compartimento mediale, nonché condropatia

delle patelle bilateralmente; sindrome cervico-vertebrale su osteocondrosi a

livello C6/C7 con spondilosi anteriore, nonché condrosi C5/C6 (doc. 20-26).

Il dr. __________

ha quindi evidenziato la presenza di reperti radiologici piuttosto blandi,

con alterazioni di modesta entità per quanto riguarda l’apparato

muscolo-scheletrico dell’interessato, che non giustificano un’incapacità

lavorativa nell’attività professionale svolta di gerente di un bar o

pizzaiolo (doc. 22-27, sottolineatura della redattrice).

Tenendo in considerazione le sole patologie di

tipo reumatologico, il paziente è quindi abile nella forma completa in tutte le

attività svolte in precedenza.

In sede ricorsuale l’assicurato non ha contestato

queste conclusioni del reumatologo (doc. I). Né vi sono agli atti dei

certificati medico-specialistici attestanti della patologie a livello

reumatologico in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’interessato,

che possano sovvertire le risultanze della perizia del dr. __________.

Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato,

dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente

vagliato dal dr. __________.

2.9.2. L’aspetto

psichico è stato valutato dalla dr.ssa __________, la quale, nel suo rapporto

peritale del 23 febbraio 2006, ha posto le diagnosi di fobia situazionale (ICD10-F40.2) con

agorafobia, claustrofobia e DAP (ICD10-F40.01), evidenziando che l’interessato

presenta una sintomatologia del versante “nevrotico”, con limitazioni sia sul

piano lavorativo, che interpersonale. Egli infatti, bisognoso di riposo e

accudimento, è stato ritenuto dalla dr.ssa __________ inabile al lavoro al 25%

sia nella sua precedente attività, sia in altre attività adeguate, dato che “il

rientro a pieno regime nella precedente attività rischia di produrre un

ampliamento dei contenuti fobici e di inglobare anche lo spazio lavorativo

negli “spazi” da evitare con peggioramento della prestazione lavorativa e della

prognosi psichiatrica” (doc. 20-15).

Le conclusioni della dr.ssa __________ non sono

state contestate dall’assicurato in sede ricorsuale (doc. I). Né vi sono agli

atti dei certificati medico-specialistici attestanti della patologie a livello

psichiatrico maggiormente invalidanti, che possano sovvertire le risultanze

della perizia della dr.ssa __________.

Va inoltre evidenziato che, in corso di causa,

l’assicurato è stato sottoposto, su richiesta del medico curante, dr. __________ (conformemente a quanto consigliato nel rapporto dell’__________ di __________),

ad un consulto psichiatrico presso il dr. __________

di __________ (cfr. doc. VIII/1), il quale ha potuto escludere la presenza

di una patologia psichiatrica di rilievo, come comunicato nello scritto del

24 luglio 2007 dal dr. __________ al dr. __________ (doc. XVIII/1,

sottolineatura della redattrice).

Nelle sue annotazioni del 9 maggio 2008 il dr. __________

ha sottolineato l’assenza di una problematica psichiatrica maggiore, come

valutato dalla dr.ssa __________ in ambito SAM e ribadito dal dr. __________

(doc. XXXVIII/bis).

Tali considerazioni del SMR possono essere

condivise dal TCA.

Questo

Tribunale ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla

dr.ssa __________.

2.9.3. L’aspetto ORL

è stato analizzato dal dr. __________, il quale, nel suo consulto peritale del

27 febbraio 2006, dopo aver riscontrato uno stato post-neuronite vestibolare

sinistra con recupero clinico e strumentale completo e ritenuta la

presenza di sensazioni soggettive del paziente di instabilità, non

oggettivabili, lo ha considerato abile al lavoro al 60%-70% (doc. 20-19,

sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________ ha evidenziato che è evidente

una opposizione completa fra i fastidi soggettivi dell’interessato e lo stato

clinico e strumentale, che mostra per contro un recupero completo, senza nessun

segno oggettivo di deficit.

Lo specialista ha comunque indicato che la

descrizione dei fastidi operata dall’assicurato è integrabile e sovrapponibile

con la clinica, osservando che normalmente i pazienti che lamentano una

persistenza di fastidi utilizzano parole molto più semplici.

Il dr. __________ si è quindi interrogato sulla

necessità o meno di sottoporre l’interessato ad un esame oto-neurologico a

livello universitario (doc. 20-20, in cui ha osservato: “dobbiamo ben riflettere se per essere

corretti verso il paziente e i suoi diritti, si debba prendere in eventuale

considerazione un esame oto-neurologico più approfondito in ambito

universitario”).

Sia i medici del SAM nelle loro conclusioni

globali, sia l’UAI successivamente, non hanno ritenuto opportuno sottoporre

l’assicurato a tale tipo di approfondimento, senza commentare la riflessione del

dr. __________.

L’assicurato ha contestato le conclusioni della

perizia SAM e in particolare del consulto del dr. __________, evidenziando che

lo stesso specialista ORL ha indicato che occorreva valutare la necessità “per

essere corretti verso il paziente e i suoi diritti” di effettuare un esame

oto-neurologico più approfondito in ambito universitario (doc. I).

L'assicurato, in data 24 aprile 2007, si è

sottoposto ad un esame oto-neurologico approfondito presso l’Ospedale

universitario di __________ (cfr. doc. VIII/3).

In quell’occasione, i medici dell’Ospedale

universitario hanno proposto una cura contro l’emicrania e un accertamento per

escludere delle apnee notturne, di modo che l’assicurato ha dovuto essere

sottoposto ad ulteriori accertamenti medici, come comunicato all’UAI dal dr. __________,

spec. FMH malattie orecchio-naso-gola, con scritto del 29 maggio 2007 (doc.

VIII).

Come giustamente

rilevato dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni dell’11 luglio 2007,

dal rapporto oto-neurologico dell’Ospedale universitario di __________ del 2

aprile 2007, emerge l’esclusione di un danno vestibolare; si sospetta una

vertigine psicogena (attacchi di panico) e viene proposto di valutare la

presenza o meno di una sindrome delle apnee notturne. A mente del dr. __________,

quindi, il rapporto dei medici dell’Ospedale universitario conferma pienamente

le conclusioni della valutazione SAM, escludendo una patologia ORL di

rilievo e inquadrando i disturbi nell’ambito di una problematica psichica,

patologia già valutata adeguatamente in ambito SAM, le cui conclusioni vanno

quindi confermate (doc. XVI/bis, sottolineatura della redattrice).

Tali considerazioni

del medico SMR possono essere condivise da parte di questo Tribunale.

In seguito, nel referto

del 17 settembre 2007, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha potuto escludere

l’esistenza di patologie neurologiche. Egli ha infatti evidenziato che “anche

dal lato neurologico è difficile trovare una spiegazione ai diversi disturbi

accusati dal paziente”, osservando che i disturbi vertiginosi e di

equilibrio risentiti dall’interessato sono essenzialmente soggettivi,

rimarcando che è molto inabituale l’assenza di una efficace compensazione

centrale dopo 3 anni di evoluzione. Il dr. __________ ha poi concluso che “in

assenza di reperti patologici all’esame oto-neurologico o alla TAC cerebrale,

le proposte terapeutiche sono limitate” (doc. XX/bis, sottolineature della

redattrice).

Inoltre, occorre

rilevare che anche il sospetto di una sindrome delle apnee da sonno è stato

oggetto di approfonditi accertamenti medici.

La presenza di una

tale sintomatologia è stata attestata dal PD dr. __________, il quale, nella

sua valutazione pneumologica del 26 giugno 2007 indirizzata al dr. __________,

ha indicato che l’assicurato “presenta, all’ossimetria di screening, un

tracciato compatibile con OSAS” (doc. XVIII/2).

In seguito, nello scritto

del 22 agosto 2007, il dr. __________ ha comunico al dr. __________ che la

poligrafia notturna ha rivelato episodi di apnee di tipo ostruttivo di

ridotta frequenza, escludendo una CPAP e consigliando solo all’interessato di

dormire il più possibile sui fianchi, aiutandosi con l’ausilio di una pallina

da ping-pong cucita sulla schiena del pigiama (doc. B2).

Successivamente,

rispondendo ad un’esplicita richiesta di precisazioni del TCA, il dr. __________,

con scritto del 19 febbraio 2008, ha indicato

che la probabile sindrome delle apnee da sonno di grado moderato riscontrata

all’assicurato può avere delle ripercussioni sulla sua capacità lavorativa,

quale esercente, di grado minore. Lo specialista ha affermato che, “considerando

le problematiche associate (emicranie atipiche, attacchi anamnestici di

vertigini legati soprattutto ad attacchi di panico, quindi di probabile origine

psicogena, presenza di problematiche psicologiche seguite dal dr. __________ di

__________), valuterei in modo abbastanza soggettivo una misura di incapacità

lavorativa del 20%” (doc. XXVI).

Al riguardo, il dr.

__________, chiamato dal TCA ad esprimersi in merito all’apprezzamento del dr. __________,

ha rilevato che gli esami otoneurologici presso il Centro Universitario di __________

sono rimasti nella norma; che le turbe soggettive

psicogene che l’esame otoneurologico non riesce a mettere in evidenza non sono

da considerare importanti e che l’OSAS

presentata dal paziente è di grado moderato, sottolineando che pazienti con un

OSAS ben più grave lavorano al 100%.

Sulla base di tali

premesse, il dr. __________ ha ritenuto che, dal punto di vista strettamente

ORL, l’incapacità lavorativa dell’interessato è al massimo del 5%, che,

aggiunta al 20% di incapacità lavorativa stimata dal dr. __________, porta ad

una percentuale di incapacità lavorativa del 25%, non lontana dalla percentuale

del 30% da lui indicata in ambito SAM “stando un po’ più largo” (doc.

XXVIII).

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 9 maggio

2008, il dr. __________ del SMR ha sottolineato che la presenza di una sindrome

delle apnee da sonno, di grado moderato e che non richiede al momento un

trattamento CPAP, porta al massimo ad un’incapacità lavorativa del 20%,

rilevando tuttavia il carattere trattabile di tale problematica (doc.

XXXVIII/bis).

Inoltre, il dr. __________

ha indicato che, in considerazione della normalità della valutazione ORL, i

disturbi vertiginosi dell’assicurato sono quindi da vedersi nel contesto di un

“phobischer Schwankschwindel” quindi espressione della problematica fobica

riscontrata in ambito SAM (doc. XXXVIII/bis).

Queste considerazioni del SMR possono essere

condivise dal TCA.

Alla luce di quanto

appena esposto, a mente del TCA non vi è quindi motivo per ritenere

inaffidabile il consulto ORL del dr. __________ del 27 febbraio 2006.

Dal successivo

esame oto-neurologico del 24 aprile 2007 presso l’Ospedale universitario di __________

e dalle indagini mediche del dr. __________ e del dr. __________, infatti, come

visto, non è emersa l’esistenza di una patologia neurologica in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’interessato.

2.9.4. Infine,

va rilevato che anche il certificato medico dell’11 gennaio 2008 del dr. __________

(doc. B3) - che attesta di avere visto il paziente nei mesi precedenti a causa

di una colica renale nel novembre 2007, per diversi episodi di bronchite

asmatica e per dei dolori ai piedi – non è in grado di inficiare le conclusioni

della perizia SAM.

A tal

proposito, va ricordato che, a prescindere dal fatto che questo

documento non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter

concludere circa l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute (consid.

2.7.), esso si riferisce ad un periodo posteriore alla decisione impugnata e

non può quindi essere preso in considerazione. Per costante

giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 5 febbraio

2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore

alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Va inoltre rilevato, con riferimento ai problemi

ai piedi, che il dr. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel suo certificato medico del 12

dicembre 2007, ha attestato che non vi è nessuna

alterazione della normale anatomia ai suoi due piedi, indicando che i

dolori sono correlati a metatarsalgie da sovraccarico meccanico, per le quali

ha proposto la confezione di plantari appositi (doc. B1, sottolineatura della

redattrice). La prescrizione medica relativa a tali plantari è del 12 dicembre

2007 (doc. XLI/bis).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

2.9.5. Visto quanto precede, occorre quindi concludere che alla perizia del

SAM del 13 marzo 2006, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare

essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza.

Pertanto,

alla luce di quanto qui sopra esposto il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente è abile al lavoro al 65%

sia nella sua precedente professione, sia in attività adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali.

2.10. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità dell’assicurato, titolare di un esercizio pubblico (Bar-Ristorante-Pizzeria

__________, a __________) l’amministrazione ha applicato il metodo

straordinario (cfr. consid. 2.3.).

L’assicurato ha contestato

tale modo di procedere e ha sottolineato che, prima del danno alla salute, oltre

alla gestione del locale (anche dal punto di vista amministrativo), egli

svolgeva la funzione di cameriere (mattino), cuoco e pizzaiolo (mezzogiorno e

sera) e diverse altre funzioni, in modo autonomo e con l’aiuto delle cameriere

per il servizio e, in parte, di quello della sua convivente (in caso di

necessità), restando complessivamente nel locale per circa 12-14 ore al giorno.

Dopo il danno alla salute,

a causa della sua ridotta capacità lavorativa, egli sostiene che la sua

attività ha subito una perdita economica considerevole.

Di conseguenza, egli ha

criticato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione secondo il

metodo straordinario, “che si discosta in modo molto considerevole dal mio

guadagno e durata del lavoro” (doc. I)

Egli ha ritenuto non

applicabile nel suo caso la tabella TA7, rilevando che il reddito esposto in

sede di tassazione corrisponde all’imponibile netto (doc. I).

La

circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che

l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre

calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei

redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi

– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è

determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;

RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai

lavoratori indipendenti.

La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone

che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si

accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona

assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in

che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito

delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.

In seguito si effettua la valutazione del

guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel

ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per

poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).

La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base

alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con

e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere

considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività

(RCC 1979 p. 230).

Le contestazioni

dell’assicurato circa l’applicazione, nel caso di specie, del metodo

straordinario non possono essere condivise da parte di questo Tribunale, a

mente del quale la determinazione del grado d’invalidità operata dall’UAI non

può che essere confermata.

Innanzitutto,

come visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di

un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato

prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni

affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità.

In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio

la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Se

tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la

ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo

dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più

possibile (RAMI 1995 p. 106ss).

Per

questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un

indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo

straordinario.

Inoltre,

è opportuno ricordare che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di

carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110

V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la

valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori

medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92

in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì

rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno

(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Nel caso in esame, al

momento dell’insorgenza del danno alla salute (novembre 2003) il ricorrente

aveva appena ceduto (nel marzo 2003) la sua attività (ristorante __________ a __________),

successivamente riacquistata, nel settembre 2004, a seguito del fallimento dei “nuovi” proprietari.

Essendo l’assicurato

proprietario del citato esercizio pubblico da relativamente poco tempo (1999)

(cfr. inchiesta economica del 5 ottobre 2006; doc. 27-1), secondo il

funzionario incaricato il reddito da valido era poco rappresentativo (cfr. doc.

32-1, annotazione del 9 novembre 2006, in cui ha indicato che “dal rapporto

d’inchiesta esterna datato 6 ottobre 2006 reputo che i dati economici non siano

del tutto chiari per consentire la notifica di una decisione formale. Mi sembra

che il caso dovrebbe essere completato mediante l’applicazione del metodo

straordinario, così da definire con più trasparenza la situazione economica

dell’attività indipendente”).

Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA, volta ad appurare

le ragioni per le quali l’amministrazione ha deciso di applicare il metodo

straordinario (XXX), l’UAI, con scritto del 26 marzo 2008, ha osservato che:

" (…)

Come esposto nella decisione impugnata, richiamata la pertinente

giurisprudenza, è stato applicato il metodo straordinario in quanto adatto al

caso dei lavoratori indipendenti per i quali il semplice confronto dei redditi

prima e dopo il danno alla salute non porta a conclusioni affidabili sulla

perdita di guadagno dovuta all’invalidità. In altre parole l’UAI ha ritenuto

che il confronto dei redditi conseguiti prima e dopo l’invalidità nel caso in

esame non permette di determinare in modo chiaro e affidabile la perdita di

guadagno dovuta al danno alla salute. Ritenuta la capacità lavorativa

medico-teorica del 65% (cfr. perizia pluridisciplinare SAM 13.3.2006) e la

valutazione diretta dell’attività con un’invalidità del 30% (cfr. rapporto di

visita esterna 6.10.2006) è da ritenere corretta l’invalidità del 27%

risultante dal metodo straordinario applicato nella decisione impugnata.” (Doc.

XXXII)

Preso atto di questa risposta, il TCA ha chiesto nuovamente

all’UAI di precisare le ragioni per le quali, a mente dell’amministrazione, il

metodo ordinario del raffronto dei redditi conseguiti prima e dopo il danno

alla salute non permette, nel caso concreto, di giungere a conclusioni chiare

ed affidabili sulla perdita di guadagno dell’assicurato (XXXIII).

Con scritto del 15 aprile 2008 l’UAI ha risposto:

" (…)

Dagli atti e dalle notifiche di tassazione dell’assicurato, attivo

da anni quale indipendente, si nota che i redditi imposti sono stati alquanto

altalenanti e difficilmente decifrabili. Possibili motivi sono il divorzio nel

1998 dalla consorte che lo coadiuvava nell’attività di esercente (reddito

fiscale imposto separatamente), poi la convivenza e la collaborazione della

compagna attuale sempre nello svolgimento della professione nell’esercizio

pubblico. Inoltre, dopo il danno alla salute (da ottobre 2003) vi è stato anche

un alternarsi di stipendiati (pizzaiolo e cameriere). Tutti elementi che

giocano un ruolo fondamentale nei risultati di esercizio ma, in sostanza,

indipendentemente dallo stato di salute. In quest’ottica si è ritenuto che una

quantificazione corretta del discapito economico non potesse trovare fondamento

corretto nei dati economici a disposizione, risultando necessario, nell’ambito

dell’apprezzamento delle circostanze, applicare il metodo straordinario.” (Doc.

XXXIV)

Sulla base di queste motivate risposte dell’amministrazione, non

essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto conseguire senza il danno alla salute – visto il carattere altalenante

dei redditi (1999, 2000, 2001 e 2002) imposti fiscalmente all’assicurato, poco

indicativi - il TCA ritiene corretta l’applicazione, nel caso concreto, del

metodo straordinario.

Al riguardo è utile

sottolineare che, visto il risultato al quale è pervenuto (rifiuto della

rendita) l'UAI poteva tralasciare la questione di un eventuale cambiamento di

attività professionale al fine di ridurre il danno (cfr. consid. 2.3).

2.11. In applicazione del metodo

straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta

economica per indipendenti eseguita il 5 ottobre 2006.

Nel relativo rapporto

l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo

l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

"

L'interessato è stato incontrato in data

05.10.2006 a __________ nel suo esercizio, l'Osteria Pizzeria __________. Per

il profilo scolastico/professionale dell'interessato si rimanda all'allegato

curriculum vitae. Conseguito il certificato per esercenti tipo 1 nel 1979, ha poi sempre lavorato nel settore

della ristorazione, da ultimo, a far capo dal 1999 presso l'attuale esercizio

in affitto.

L'assicurato nel marzo 2003 aveva provveduto a cedere

l'esercizio ai signori __________ - __________ e __________ a suo dire per

ragioni di salute. In esito al fallimento di questi, che nei suoi confronti

vantavano ancora un debito importante, nel 2004 ha ritirato l'inventario per fr.

110'000.- compensando così il credito. A partire dal 01.09.2004 ha pertanto

riaperto l'esercizio che internamente dispone di uno spazio bar e sala da

pranzo con una capienza di circa 80 posti complessivi. Il forno per la pizza è

a legna. Esternamente dispone di una terrazza con 28 posti. L'apertura va dalle

07.00 alle 24.00/01.00. Aperto tutti i giorni della settimana, a mezzogiorno

viene proposto un menu. La pizzeria funziona sia a pranzo che a cena con

possibilità di asporto. Prima dell'insorgenza del danno alla salute vi venivano

serviti sino ad un'ottantina di clienti al giorno (cucina + pizzeria).

L'esercizio risultava inoltre disponibile per banchetti in occasioni di

ricorrenze familiari, cene societarie e altro.

Nel 2002 aveva alle dipendenze un pizzaiolo a

tempo pieno e tre cameriere a tempo parziale distribuite sull'arco dell'anno

con presenza singola. Il pizzaiolo (__________) veniva da __________. Sembra si

sia stufato per le trasferte, per cui ha cessato la collaborazione nel novembre

2002. La convivente, signora __________, di cittadinanza __________,

collaborava in misura parziale, in particolare nei momenti di punta, quindi sul

mezzogiorno e sera, in totale 4-5 ore al giorno.

Dal canto suo il signor RI 1 riferisce di essersi

sempre occupato di tutte le mansioni riguardanti la conduzione

dell'Osteria-Pizzeria: dai lavori direzionali - amministrativi (10%), di

gestione degli stocks-cantina-commissioni (10%), di cucina, aiuto pizzaiolo ed

aiuto servizio (60%) nelle fasce orarie 09.00-14.00 e dalle17.00 (lavori preparatori)

alle 21.00 circa. Indi presenza nei locali sino alla chiusura (intrattenimento

clienti, aiuto nel servizio bibite nei ritagli di tempo: 20%). Tra le 14.30 e

le 17.00 normalmente si riposava. La parte contabile è curata dalla __________

di __________.

I problemi di salute del signor RI 1 sono in

relazione alla presenza di:

Sensazione soggettiva d'instabilità con:

- Pregressa neurite vestibolare a sinistra, con recupero clinico e

strumentale completo.

Fobia situazionale con:

- agorafobia, claustrofobia;

- disturbi d'attacchi di panico.

I problemi di salute ne hanno limitato la sua

capacità lavorativa a decorrere dal novembre 2003.

Il caso è stato tutelato dalla __________

assicurazioni che ha riconosciuto le prestazioni IG:

100% dal 21.11.2003 al 31.03.2004.

050% dal 01.04.2004 al 31.08.2004 - Caso chiuso.

100% dal 12.10.2004 (riapertura) sino al

31.01.2005 in attesa della decisione AI.

In pratica poco dopo la ripresa dell'attività

avvenuta ad inizio settembre 2004 che riferisce come tentativo di rientro nel

mondo professionale, il signor RI 1 si è trovato in difficoltà

nell'espletamento delle sue competenze professionali, in ragione della

sintomatologia legata alla patologia citata. Riferisce della presenza di stati

di ansia, di indisposizione che si presentano senza preavviso, di difficoltà

legate al confronto con situazioni stressanti quali possono essere il dover far

fronte alla gestione di un banchetto, o all'arrivo nell'esercizio di un gruppo

sostenuto di clienti, il dover preparare p. es. parecchie pizze in breve tempo,

nell'ambito delle commissioni nei grandi magazzini, in mezzo a molta gente (asserisce

di entrare senza problemi e poi, senza motivo valido, di maturare una

sensazione di mancanza di equilibrio, di non più farcela a rimanere), nelle

trasferte in automobile se deve percorrere delle gallerie (guiderebbe la

vettura solo su brevi percorsi, se si sente sicuro), quindi in contingenze

particolari.

Dopo la ripresa dell'attività nell'autunno 2004 i

giorni e gli orari d'apertura sono rimasti invariati. Ha iniziato con alle

dipendenze un pizzaiolo (__________) ed una cameriera (__________) a tempo

pieno oltre che con l'aiuto della convivente, presente da allora a tempo pieno.

Considerandi

II __________ ha terminato a fine anno e la seconda in febbraio 2005.

Nel 2005 il pizzaiolo non è in pratica più stato

sostituito. Nell'aprile 2005 ne ha avuto in prova uno, ma l'intesa non è stata

produttiva. Come personale stipendiato ha avuto una cameriera a tempo parziale

da maggio a settembre ed una a tempo pieno da luglio a fine anno. In seguito

nel 2006 non ha più avuto personale sino al 22 agosto quando ha assunto una

prima cameriera al 50% (__________: fr. 1’600.-- mensili) ed una seconda,

sempre al 50%, il 01.09.2006 (__________: fr. 1’600.-- lordi mensili).

Dal profilo lavorativo pratico il signor RI 1 ci

riferisce che l'offerta dell'esercizio dal 2004 ad oggi è stata ridimensionata.

Innanzitutto a mezzogiorno verrebbe offerto un menu di semplice esecuzione

(piatti a base di pasta, carne di semplice cottura - vedi bistecche - insalate

, ecc). Non servirebbe più a suo dire tavolate, rispettivamente ha rinunciato

ai banchetti, cene societarie, ecc.. Per le commissioni (vedi acquisti di

bibite, superalcolici, e per la cucina all'__________, __________, __________ o

__________) segnala la necessità di farsi accompagnare. Avrebbe pure delegato

al personale le incombenze della cantina.

L'impegno orario, dalla primavera 2005 viene

quantificato in ragione di ca 4-5 ore giornaliere in media, principalmente nei

momenti di punta, quindi in relazione ai pasti di mezzogiorno e cena. In

pratica anche se a suo dire in modo ridotto (clientela limitata?) continua ad

occuparsi della preparazione delle pizze e per quanto riguarda la cucina, quale

supporto alla convivente. Quest'ultima si occuperebbe inoltre dell'apertura

dell'esercizio, della mise en place, del servizio al bar e tavoli a sostegno

delle cameriere, e della chiusura dell'esercizio. Il signor RI 1 sull'arco

della giornata, per ossequiare il certificato di gerenza, effettua delle

sporadiche apparizioni in ristorante. In serata riferisce di ritirasi

nell'appartamento adiacente il bar al più tardi verso le 22.00. II fatto di

abitare nello stesso stabile, lo avvantaggia nell'arco della giornata nel suo

servizio, potendo presenziare o ritirarsi a discrezione potendo inoltre contare

sull'appoggio della compagna.

Tenuto conto delle indicazioni emerse in sede di

colloquio e di quelle acquisite agli atti dal profilo medico, le limitazioni

rispettivamente gli impedimenti lavorativi pratici possono verosimilmente

essere quantificati nella misura del 30%.

Il richiedente è ancora in grado di occuparsi

convenientemente della parte dirigenziale amministrativa. Per quanto riguarda

la parte principale della sua attività (cucina e pizzeria), pur considerando un

ridimensionamento dell'offerta, ma come peraltro dimostrato dal fatto che da

fine 2005 in pratica non ha più

un pizzaiolo, il signor RI 1 è da considerarsi ancora in grado di assolvere

alle incombenze di questa mansione ed in misura parziale nella cucina dove i

lavori preparatori vengono ora segnalati ad appannaggio della convivente, ma

che comunque potrebbero essere sicuramente assunti almeno in misura parziale dall'interessato.

Le limitazioni pratiche al punto 2 della tabella possono quindi essere quantificate

non superiori al 30%.

Per il punto 3, tenendo valide le argomentazioni

dell'interessato (vedi insicurezza, ansia, necessità di sentirsi accompagnato,

ecc..) trattandosi di un impegno principalmente esterno si riconosce un impedimento

parziale (50%). Le consegne di vino e birra arrivano tramite i fornitori.

Per il punto 4 si ritiene che gli impedimenti non

superino il 35% considerato che trattasi di mansioni svolte nei ritagli di

tempo e nei momenti nei quali vi è meno "stress" quindi meglio

gestibili dall'interessato.

A: Quota-parte

B: Impedimenti

C: Invalidità

Mansioni

1.

Direzione dell'azienda (amministrativo, contatto fornitori, direttive al

perso-nale, ecc.)

10.

%

0.

%

0.

%

2.

Lavori nella cucina e quale pizzaiolo

60.

%

30.

%

18.

%

3.

Gestione Stocks, canti-na, spesa, commissioni

10.

%

50.

%

05.

%

4.

Servizio bibite, intratteni- mento clienti, mansioni generali

20.

%

35.

%

07.

%

Impedimenti lavorativi pratici complessivi

100.

%

30.

%

Dal profilo medico il signor RI 1 è ancora stato

visto dallo specialista ORL, Dr. __________ di __________ proprio in questi

giorni. Secondo il certificato mostrato gli è stata prescritta l'esecuzione di

fisioterapia per la colonna cervicale.

Per quanto riguarda il lato economico si rimanda

alla tabella riassuntiva allegata, per il periodo 2002 - 2005 ed agli atti UT

in fotocopia.

In prospettiva futura l'assicurato riferisce di

essere intenzionato a cedere l'esercizio, non potendo garantire un servizio

efficiente in ragione del suo stato di salute." (Doc. 27/1-3)

Dopo avere constatato che, a seguito del danno alla salute, l’assicurato

ha modificato soprattutto la sua attività in cucina, per la quale si avvale

della collaborazione a tempo pieno della sua convivente (cfr. inchiesta, doc.

27-2), l’ispettore AI, come visto, ha proceduto alla valutazione della capacità

al guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di

esercente di un bar-ristorante-pizzeria prima e dopo il danno alla salute,

giungendo ad una percentuale di impedimenti del 30%.

L’assicurato ha contestato

tale modo di procedere, facendo presente che, prima del danno alla salute, la

sua presenza nel locale era di 12-14 ore al giorno: egli era attivo come

cameriere (mattino), cuoco e pizzaiolo (mezzogiorno e sera), oltre allo

svolgimento di altre funzioni (doc. I).

Questo Tribunale non ha

motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 5

ottobre 2006 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr.

STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197).

La ripartizione delle

mansioni e i relativi impedimenti effettuati dall'AI tiene conto dell’entità

dell’azienda del ricorrente e del fatto che egli non ha più assunto, a partire

dal 2005, un pizzaiolo (l’assicurato è infatti coadiuvato da due dipendenti a

tempo parziale - cameriere - e dalla sua convivente).

Non vi è quindi motivo, a mente del TCA, per

scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni, né dalla percentuale di

impedimenti del 30% stabilita dall’amministrazione.

Infatti, come emerge dalla succitata inchiesta, l’assicurato è ancora in grado di occuparsi convenientemente della parte

dirigenziale amministrativa.

Quanto invece alla parte principale della sua occupazione,

che concerne l’attività in cucina e quella di pizzaiolo, il funzionario

incaricato ha ritenuto che, anche volendo tener conto del fatto che vi è stato

un ridimensionamento dell'offerta dei piatti, l’assicurato va comunque

considerato ancora in grado di assolvere al ruolo di pizzaiolo - dato che a

partire dal 2005 egli non ha più assunto un pizzaiolo, pur continuando ad

offrire ai suoi clienti il servizio di pizzeria – e, in misura parziale,

all’attività di cucina, dove i lavori preparatori vengono svolti dalla sua

convivente, quantificando quindi le limitazioni pratiche inerenti le mansioni

di cucina e pizzeria nella misura del 30%.

Nella gestione degli stocks, della cantina, della

spesa e delle commissioni, nel rapporto di visita esterna il funzionario

incaricato, tenendo valide le argomentazioni dell'interessato circa la sua

insicurezza, ansia e necessità di sentirsi accompagnato, ha riconosciuto un

impedimento parziale del 50%, considerato che le consegne di vino e birra

arrivano tramite i fornitori.

Infine, per quanto concerne il servizio bibite,

l’intrattenimento clienti e altre mansioni generali, si è ritenuto che gli

impedimenti non superino il 35%, dato che si tratta di mansioni svolte nei

ritagli di tempo e nei momenti calmi, meglio gestibili dall'interessato.

Tenuto conto di quanto

sopra, l’Ufficio AI ha proceduto al seguente calcolo dell’invalidità,

conformemente al metodo straordinario:

" (...)

Visto quanto sopra esposto il servizio ispettorato AI si è

occupato di esperire un'inchiesta economica presso l'esercizio pubblico Osteria

Pizzeria __________ gestita dall'Assicurato. Da quanto emerso da tale visita si

è poi in seguito potuto procedere con il confronto dei redditi mediante

l'applicazione del metodo straordinario.

A questo fine il seguente specchietto riassuntivo specifica

dettagliatamente l'impostazione del calcolo dell'invalidità:

Tab.

TA7

codici

Mansioni

Valutazione

Importo

in

Fr.

Reddito

esigibile

Senza

invalidità

Con

invalidità

Senza

invalidità

Con

invalidità

22.

1+2

Direzione

lavori

10%

10%

84'000

8'400

8'400

37.

1+2

Lavori

di cucina

60%

42%

53'076

31'845

22'291

37.

4

Acquisti,

cantina

10%

5%

41'604

4'106

2'080

37.

4

Servizio

bibite

20%

13%

41'604

8'320

5'408

Totali

100%

60%

52'725

38'179

Calcolo del grado di invalidità:

Reddito di persona non invalida: fr. 52'725.--

Reddito d'invalido fr. 38'179.--

Perdita di guadagno fr. 14'546.--

Grado di invalidità: 27.60 %

Discapito finanziario che non permette di giustificare alcun

pregiudizio economico nei limiti del diritto alla rendita, situandosi il grado

di invalidità in una percentuale inferiore ad almeno il 40%.

Occorre precisare che per la determinazione del grado di

invalidità o di pregiudizio economico, ci si è basati sugli elementi di reddito

stabiliti per mezzo dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), i

risultati della quale vengono pubblicati di biennio in biennio, regolarmente e

periodicamente, da parte dell'ufficio federale di statistica.

Procedendo nel senso descritto, abbiamo stabilito una capacità di

guadagno residua pari al 72%, percentuale che non giustifica la concessione di

rendita." (Doc. A1, pag. 3)

La presa in considerazione

dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa

indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del

ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr.

DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc.

32.2005

; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita

dall’UFAS).

Le critiche dell’assicurato circa la non rappresentatività, nel

suo caso, della tabella TA7 utilizzata dall’amministrazione non hanno quindi

ragione di essere.

Il grado

di invalidità del 28% è insufficiente per poter mettere l'assicurato al

beneficio di una rendita di invalidità. A giusta ragione l’Ufficio AI ha

quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni assicurative.

Ne consegue la conferma

della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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