32.2007.82
Assicurato, gestore a titolo indipendente di un esercizio pubblico, non ha diritto ad una rendita d'invalidità, essendo il suo grado di invalidità, calcolato secondo il metodo straordinario, inferiore
9 giugno 2008Italiano70 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.82
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, TCA
Titolo:
Assicurato, gestore a titolo indipendente di un esercizio pubblico, non ha diritto ad una rendita d'invalidità, essendo il suo grado di invalidità, calcolato secondo il metodo straordinario, inferiore alla percentuale minima del 40%
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.82
cr/DC/sc
Lugano
9 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 5 febbraio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, di professione esercente indipendente, in data 8 marzo 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti in quanto affetto da “vertigini, fischio all’orecchio, ansia,
disturbi respiratori, sovrappeso” (doc. 1/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia
pluridisciplinare a cura del SAM, con decisione del 5 febbraio 2007, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda, in quanto l’assicurato presenta un grado di
invalidità del 28%, insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni (doc.
A1).
1.2. Con
tempestivo ricorso del 3 marzo 2007 l’assicurato ha contestato la decisione
dell’amministrazione, che non avrebbe adeguatamente preso in considerazione il
problema della labirintite che lo affligge, ed ha postulato una rivalutazione
del caso, in particolare tramite un esame otoneurologico approfondito in ambito
universitario. Egli ha pure contestato la valutazione economica, esprimendosi
nel seguente modo:
"
(...)
Non concordo con i seguenti punti:
1)
In anteprima (viste alcune imprecisioni): sono titolare e gestore del
“bar, ristorante e pizzeria __________, a __________”.
Trattasi
di un bar situato alle porte di __________, un paese come tanti altri e privo
di turismo.
Oltre che alla
gestione normale per quanto riguarda il consumo di bevande, pizza e menu alla
carta, per ottenere un miglior funzionamento e guadagno, coinvolgevo la
clientela locale a organizzare pranzi, cene, costine, feste, ecc. a prezzi
modici, oltre a ritrovamenti ben mirati in qualità di consumo di aperitivi (es.
dopo lavoro, sabato e domenica mattina), eventi sportivi, feste private, ecc. A
tal proposito non temo la concorrenza (contrariamente alla valutazione
dell’AI).
Dopo l’evento del 12
ottobre 2004, colpito in modo serio dalla “labirintite” con ricovero in
ospedale tramite autoambulanza (vedi referto Ospedale __________ di __________
del 20 ottobre 2004), tutti questi miglioramenti sono venuti a mancare,
diventando di conseguenza un bar, pizzeria, nell’attesa del suo cliente
abituale.
A causa della
malattia e delle mie ridotte capacità di lavoro, sia la pizzeria che il
ristorante hanno subito una perdita economica in modo molto considerevole,
toccando di conseguenza anche il consumo di bibite.
Si deve tener in
considerazione che prima dell’evento, oltre alla gestione del locale, anche in
modo amministrativo, fungevo da cameriere (mattino), cuoco e pizzaiolo
(mezzogiorno e sera) e diverse altre funzioni, il tutto in modo autonomo e con
l’aiuto delle cameriere per il servizio e in parte anche della mia convivente
(ma solo in caso di necessità).
A parte 2-3 ore di
riposo al pomeriggio, restavo nel locale per ca. 12-14 ore giornaliere per una
durata di 7 giorni (salvo alcune eccezioni).
Non concordo
quindi con l’AI nel prendere una scala per definire il grado di invalidità che
si discosta in modo molto considerevole dal mio guadagno e durata di lavoro.
Infatti, come si può
notare dalle decisioni delle tassazioni, il mio imponibile è netto
(togliendo tutte le spese, come affitto, luce, bibite, merci, stipendi,
prestazioni sociali, ecc.).
La tabella in
questione TA7 a mio avviso non è comparabile per questo tipo di commercio.
Quindi la domanda che
si pone è, considerando il lavoro e le mansioni svolte prima dell’evento, sia
per la durata delle ore che dei giorni di lavoro, a quanto si può quantificare
il salario?
Quanto mi sarebbe
costato un cameriere al 50%, un pizzaiolo e un cuoco al 100%?
A causa della
situazione creatasi e alle difficoltà nel lavorare (quantificate in 2-4 ore al
massimo come presenza), come già spiegato nei referti e non vedendo
nessun miglioramento importante, ho anche preso in considerazione se cedere o
meno il bar-pizzeria-ristorante __________ in questione.
A tale proposito mi
sono posto delle domande: cosa potrei fare oggi come lavoro in modo
ragionevolmente esigibile?
È possibile trovare
un lavoro a 50 anni, come aiuto-cucina e in che percentuale di lavoro?
Mantenere
o meno il locale in questione anche se privo di guadagno?
Sono tuttora confuso
nel prendere una decisione in questo ambito, anche dal fattore che in passato
avevo sempre valutato il guadagno proveniente dal ristorante e la sua vendita
come un 3° pilastro (60-65 anni) per un continuo di vita in modo ragionevole e
senza aiuto di enti (assistenza, Ass. complementare).
2)
Nell’incarto allegato: si puntualizzano molto gli eventi già avvenuti
dal 2003, cervicale, fobia avvenuta nella galleria “__________”, ginocchia,
soprappeso.
Tutto ciò a mio
avviso non deve pregiudicare la valutazione per quanto concerne il danno alla
salute avvenuto il 12 ottobre 2004 (labirintite), che mi ha cambiato il tenore
di vita.
Faccio notare che per
gli eventi sopraelencati, non ho chiesto nessuna prestazione e non mi
comportano di conseguenza nessun problema per quanto riguarda il locale
bar-ristornate __________. Se ciò può esser preso in considerazione è solo per
una valutazione di un lavoro sostitutivo.
3)
Perizia SAM Ospedale __________ a __________ del 15 febbraio 2006:
Salvo malintesi
nell’esprimermi, le 2-3-4 ore di lavoro che posso
conseguire in modo non continuo, l’ho sempre sottointeso come valutazione per
un’inabilità al lavoro paragonabile al 75%.
Ciò lo conferma anche
il dr. __________, specialista in malattia orecchie e naso, con il certificato
del 20.12.2006.
Il dubbio è emerso
in quanto secondo la perizia SAM sono invece abile al lavoro al 65%.
(vedi osservazioni __________,
in aggiunta alla decisione AI del 5 febbraio 2007).
Dall’esame cui sono
stato sottoposto presso il dr. __________, spec. FMH ORL, con tutto il rispetto
verso la sua professione, non riesco a capire l’esito, in quanto ritiene che
era tutto nella normalità.
Comunque, ribadisco
che il dr. __________ propone un esame più approfondito “otoneurologico”,
consiglio che non è stato preso in considerazione da parte dell’AI.
Tengo anche a
precisare che in quella circostanza ero in una fase di rilassamento, in quanto
avevo chiuso il locale ristorante-pizzeria per sottopormi alla perizia del SAM
(come da comunicazione avvenuta da parte dell’AI).
Non si esclude
neanche il fattore che essendo in una fase di tranquillità l’esame in questione
abbia dato dei risultati positivi.
D’altro canto l’esame
della “labirintite” cui mi sottopongo regolarmente presso il dr. __________ a __________
per valutare se sussiste un miglioramento o meno avviene nell’orario di lavoro.
Il dr. __________ mi sottopone all’esame
tramite un macchinario.
Ciò che non è avvenuto con il dr. __________.
4) Conclusione:
per non lasciare
nulla in sospeso, il dr. __________ ha richiesto l’esame più approfondito
“otoneurologico” a __________, al quale mi sottoporrò appena in possesso dell’appuntamento.
La perizia vi sarà trasmessa appena possibile.
5) Richiesta e valutazione:
richiedo quindi con
la presente la rivalutazione del caso in modo più trasparente e inerente al
danno subito il 12 ottobre 2004. (..)” (Doc. I)
1.3. Mediante
risposta del 21 marzo 2007 l’UAI, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza
le stesse obiezioni già trattate in sede di preavviso, ha proposto di
confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere
l’impugnativa (IV).
1.4. Con
scritto del 27 marzo 2007 l’assicurato ha comunicato al TCA la data
dell’appuntamento per l’esame otoneurologico all’Ospedale universitario di __________
(VI).
1.5. Con scritto
pervenuto al TCA in data 6 giugno 2007 l’assicurato ha trasmesso copia del
referto relativo all’esame otoneurologico effettuato a __________, oltre ad uno
scritto del dr. __________ e ad uno del dr. __________ (VIII + 1-3).
1.6. In data 19
giugno 2007 l’UAI ha chiesto nuovamente la reiezione del ricorso, osservando:
"
Dal lato medico parte ricorrente produce lo
scritto del dr. __________ del 29 maggio 2007, il quale segnala che il sig. RI
1 si è sottoposto ad una visita ORL a __________ e che prossimamente saranno
effettuati altri accertamenti; con certificato medico del 4 giugno 2007 il dr. __________
segnala che verrà chiesto un consulto psichiatrico, mentre dal rapporto 24
aprile 2007 della ORL __________ dell’__________ di __________ emergono dei
test normali; i medici osservano che potrebbe trattarsi di una emicrania
atipica, pertanto viene iniziata una profilassi per l’emicrania; viene
richiesta una psicoterapia per i problemi di paura/panico che può portare ad un
miglioramento delle vertigini (già indicata nella perizia pluridisciplinare del
Servizio di accertamento medico (SAM); l’assicurato sarà inoltre sottoposto ad
un accertamento per sospetto di sindrome delle apnee da sonno
“Schalfapnoe-Syndrom” (con “Untersuchung im Schlaflabor”). In tal senso, la
valutazione posta nel rapporto della Clinica ORL di __________ non diverge
dalla valutazione emersa dalla perizia SAM.
Attualmente, le ulteriori certificazioni mediche
non permettono di modificare la precedente valutazione debitamente vagliata dal
SAM, il cui valore probante è tuttora effettivo.” (Doc. XII)
1.7. Con scritto
del 23 giugno 2007 l’assicurato ha ribadito quanto già esposto con il ricorso,
evidenziando che i medici di __________ gli hanno consigliato delle cure, ciò
che i medici del SAM non hanno fatto (XIV).
1.8. In data 13
luglio 2007 l’UAI ha evidenziato di avere sottoposto lo scritto dell’assicurato
al vaglio del SMR, il quale ha potuto rilevare che le conclusioni dell’__________
di __________ concordano con le conclusioni della perizia SAM, ribadendo quindi
la richiesta di reiezione del ricorso (XVI).
1.9. Con scritto
del 24 luglio 2007 l’assicurato ha nuovamente indicato di soffrire di un
disturbo vestibolare fin dal 2004, di essere stato sottoposto a molteplici
cure, senza miglioramenti di sorta, preannunciando un nuovo esame neurologico,
presso il dr. __________ (XVIII).
Tale scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (XIX), per conoscenza.
1.10. In data 22
novembre 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il referto del 17 settembre 2007
del dr. __________, contestando nuovamente la valutazione del SAM relativa ad una
sua capacità lavorativa del 65% (XX + bis).
Lo scritto dell’insorgente, unitamente al referto
del dr. __________, sono stati trasmessi all’amministrazione (XXI), con facoltà
di presentare osservazioni scritte.
1.11. In corso di
causa, questa Corte ha invitato il ricorrente a comunicare se nel frattempo
sono stati eseguiti gli accertamenti citati dal dr. __________ nel suo
certificato del 26 giugno 2007 e, nell’affermativa, con quali esiti (XXII).
L’assicurato
ha risposto con scritto pervenuto al TCA in data 16 gennaio 2008, cui ha
allegato alcuni referti medici (XXIII).
Tali
scritti sono stati trasmessi all’amministrazione (XXIV), per conoscenza.
1.12. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il Prof. dr. __________, chiedendogli di
precisare se, sulla base delle patologie riscontrate, il signor RI 1 presenta
un’incapacità lavorativa nella sua professione di esercente (XXV).
La sua
risposta è datata 19 febbraio 2008 (XXVI).
1.13. Il TCA ha poi
interpellato il dr. __________, sottoponendogli la presa di posizione del dr. __________,
con invito ad indicare se tale apprezzamento è in grado di modificare le
conclusioni della sua perizia (XXVII).
La sua risposta è datata 3 marzo 2008 (XXVIII).
Le
osservazioni del dr. __________ e quelle del dr. __________ sono state
trasmesse alle parti (XXIX), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 26 marzo 2008 (XXXII), mentre
l’assicurato lo ha fatto, con scritto del 10 marzo 2008 (XXXI).
Le
osservazioni delle parti sono state trasmesse alla relativa controparte (XXXV,
XXXVI).
1.14. In corso di
causa il TCA ha interpellato anche l’avv. __________ del Servizio giuridico
dell’UAI, chiedendole di illustrare le ragioni per le quali nel caso di specie
l’amministrazione non ha ritenuto possibile applicare il metodo ordinario del
raffronto dei redditi, preferendo il metodo straordinario (XXX).
L’UAI ha risposto con scritto del 26 marzo 2008,
nel quale ha indicato che nel caso di specie è stato applicato il metodo
straordinario in quanto “il confronto dei redditi conseguiti prima e dopo il
danno alla salute non porta a conclusioni affidabili sulla perdita di guadagno
dovuta all’invalidità” (XXXII).
Ricevuta tale risposta, il TCA ha chiesto
all’amministrazione di precisare le ragioni per le quali, nel caso concreto, il
confronto dei redditi conseguiti prima e dopo il danno alla salute non permette
di giungere a conclusioni chiare ed affidabili sulla perdita di guadagno dovuta
al danno alla salute (XXXIII).
La risposta dell’UAI è datata 15 aprile 2008
(XXXIV).
Gli scritti dell’UAI sono stati trasmessi
all’assicurato, con la facoltà di presentare osservazioni scritte (XXXVI).
1.15. In data 9
maggio 2008 l’assicurato ha nuovamente contestato l’applicazione del metodo
straordinario, ribadendo che la perdita di guadagno e il calo della clientela
sono dovuti esclusivamente al fatto che egli, a causa del danno alla salute,
non è più in grado di proporre il servizio offerto in precedenza (XXXVII).
Questo scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (XL), per conoscenza.
1.16. Con scritto
del 14 maggio 2008 l’UAI ha nuovamente ribadito la correttezza della
valutazione medica effettuata dal SAM, come espressamente indicato dal SMR
(XXXVIII + bis).
Tali osservazioni sono state trasmesse
all’insorgente (XXXIX), per conoscenza.
1.17. In data 27
maggio 2008 l’assicurato ha ancora una volta rilevato che l’amministrazione non
poteva determinare correttamente il suo grado di inabilità lavorativa, visto
che il suo stato di salute non è stato sufficientemente approfondito. Unitamente
a tali osservazioni, egli ha trasmesso una prescrizione medica del 12 dicembre
2007 del dr. __________ concernente dei plantari interi con carico
retrocapitale (doc. XLI/bis).
Tale scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (XLII), per conoscenza.
2.1. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è
realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità oppure no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in
DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA,
nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la
graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico
applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;
DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V
154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 128 V 31).
Secondo
giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo
eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Per
dei casi in cui, invece del metodo straordinario è stato applicato il normale
confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato
il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
2.5. Nella
presente fattispecie, l’amministrazione ha affidato al SAM il mandato di
esperire una perizia pluridisciplinare.
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del
6 marzo 2006, ha posto le
diagnosi di “gonalgie su iniziali alterazioni degenerative del compartimento
mediale, nonché condropatia delle patelle bilateralmente; sindrome
cervico-vertebrale su osteocondrosi a livello C6/C7 con spondilosi anteriore,
nonché condrosi C5/C6” (doc. 20-26).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________,
dopo aver rilevato che i reperti radiologici sono piuttosto blandi, ha indicato
che le alterazioni dell’apparato muscolo-scheletrico, di modesta entità, non
giustificano un’incapacità lavorativa nell’attività professionale svolta di
gerente di un bar o pizzaiolo, concludendo che l’interessato, tenuto conto
delle sole patologie di tipo reumatologico, è abile al lavoro nella forma
completa in tutte le attività svolte finora (doc. 20-27).
L’aspetto ORL è stato oggetto di valutazione da
parte del dr. __________, spec. FMH ORL chirurgia cervico-facciale, il quale,
nel rapporto del 27 febbraio 2006, dopo aver posto le diagnosi di “stato
post-neuronite vestibolare (labirintite) orecchio sinistro, con recupero
completo oggettivo e clinico; instabilità soggettiva”, ha giudicato
l’assicurato abile al lavoro nella misura del 60%-70%, aggiungendo, quale
commento personale:
"
(...)
Quello che rimane marcante della storia del
paziente è l’opposizione completa fra i fastidi soggettivi verbalizzati e lo
stato clinico e strumentale recente.
Da una parte abbiamo un recupero completo, senza
nessun segno oggettivo di deficit. D’altra parte il paziente dà con le parole
le descrizioni dei suoi fastidi che, devo ammettere, integrabili e
sovrapponibili con la clinica.
Solitamente pazienti che hanno una persistenza di
fastidi, lo descrivono con parole molto semplici e in altro modo.
Dobbiamo ben riflettere se per essere corretti
verso il paziente e i suoi diritti, si debba prendere in eventuale
considerazione un esame otoneurologico più approfondito in ambito universitario.”
(Doc. 20-20)
Infine, la dr.ssa __________, medico-chirurgo
specialista in psichiatria, nel suo rapporto del 23 febbraio 2006, poste le
diagnosi di “fobia situazionale F40.2 con agorafobia e DAP F40.01; obesità tipo
III non BED”, ha rilevato che lo stato psicologico dell’interessato appare tale
da limitare in parte l’esercizio della sua attività lavorativa in virtù del
fatto che si vive a tratti “deficitario” e bisognoso di riposo e accudimento,
ritenendolo quindi inabile al lavoro al 25% nell’ultima attività svolta di
gerente di pizzeria e in altre teoriche attività esigibili, commisurate alle
sue attuali competenze tecnico-professionali.
La dr.ssa __________ ha poi sottolineato
l’importanza di un trattamento psicoterapeutico, con una presa a carico
continuativa da parte di uno psichiatra, che possa rivalutare e monitorare la
risposta alla terapia farmacologica, al fine di migliorare la capacità
lavorativa dell’assicurato sul posto di lavoro attuale. La specialista ha poi
consigliato di effettuare un nuovo contatto peritale a un anno di distanza dall’attuazione
del trattamento psicoterapeutico (doc. 20-15+16).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 13
marzo 2006, i medici del SAM hanno posto le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “sensazione soggettiva d’instabilità su pregressa
neuronite vestibolare a sinistra con recupero clinico e strumentale completo;
fobia situazionale (F40.2) con agorafobia, claustrofobia, disturbo di attacchi
di panico (F40.01)” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa,
quelle di “gonalgie bilaterali su iniziali alterazioni degenerative al
compartimento mediale e condropatia delle patelle bilaterali; sindrome
cervico-vertebrale su osteocondrosi C6-C7 con spondilosi anteriore e condrosi C5-C6;
obesità (BMI ca. 39.5) con dislipidemia” (doc. 20-7).
Fatti
I periti hanno inoltre segnalato che non vi sono
altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell’interessato,
osservando che a livello polmonare la funzione polmonare è risultata normale,
senza segni per malattie ostruttive e restrittive e ricordando che a livello
cardiocircolatorio è stata esclusa una cardiopatia ischemica (doc. 20-9).
I periti hanno quindi valutato globalmente
l’assicurato abile al lavoro al 65% (presenza durante tutto il giorno, ma con
rendimento ridotto) quale esercente e in attività simili, compresa quella di
pizzaiolo, a partire da marzo 2005 e continua. Parimenti, i medici del SAM
hanno considerato l’assicurato abile al lavoro al 65% in attività adeguate,
leggere e medio-leggere, da svolgere in ambienti non pericolosi (da evitare
lavori su scale a pioli e su impalcature), da marzo 2005 (doc. 20-10).
Per il periodo precedente, per contro, i medici
del SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile al lavoro dal mese di
ottobre 2004 fino al mese di marzo 2005 (doc. 20-10).
I medici del SAM hanno poi indicato che, al momento
dell’esame peritale, non era possibile postulare un futuro miglioramento della
capacità lavorativa, consigliando tuttavia una presa a carico psichiatrica,
così come raccomandato dalla consulente psichiatra, per migliorare i disturbi dell’interessato
(doc. 20-10).
2.6. L’assicurato
ha contestato la perizia del SAM, criticando il fatto che l’UAI non lo abbia
sottoposto, come invece consigliato dal consulente ORL (dr. __________), ad un
consulto otoneurologico approfondito a livello universitario (cfr. doc. 20-20).
Su richiesta del suo curante, dr. __________,
spec. FMH malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale,
l’assicurato è stato sottoposto in data 24 aprile 2007 ad un consulto
otoneurologico presso l’Ospedale universitario di __________ (doc. VIII/3).
Nel rapporto del 24 aprile 2007 i medici
responsabili del consulto oto-neurologico hanno posto le seguenti diagnosi:
"
Unklare Schwindelsymptomatik mit Verdacht auf
atypische Migräne DD psychogen verursachter Schwindel bei Panikstörung
Nebendiagnose: Verdacht auf Schlaf-Apnoe-Syndrom."
(Doc. VIII/3)
Gli specialisti hanno poi indicato:
" Beurteilung
und Prozedere
Die Ursachen der Schwindel- und Schmerzsymptome
des Patienten sind nicht ganz klar. Aktuell liegen anamnestisch und klinisch
keine Hinweise auf eine vestibuläre Schädigung vor. Auf der Suche nach
möglichen Ursachen sind wir im Anamnesegespräch auf eine Angststörung mit
multiplen Phobien wie Agoraphobie sowie Klaustrophobie gestossen. Da
Angststörungen gehäuft mit Schwindel einhergehen, wäre dadurch der permanente
Schwindel zu erklären. Auslöser dafür könnte der für den Patienten sehr
bedrohlich wirkende Drehschwindelanfall mit massiver Epistaxis im Jahre 2004
gewesen sein.
Differenzialdiagnostisch kommt auch eine
atypische Migräne in Frage, Hinweise dafür sind die okzipitalen Kopfschmerzen
unter denen der Patient oft leidet, die klopfenden linksseitigen Augen- und
Schläfen betonten Kopfschmerzen sowie die vom Patientin gelegentlich
beobachtete Licht- und Lärmempfindlichkeit. Der Patient gibt ausserdem eine
Zunahme der Schwindelbeschwerden im Linksseitenlage an. In der klinischen
Lagerungsprüfung konnten wir keinen Nystagmus auslösen. Aufgrund dessen halten
wir einen benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel unwahrscheinlich. Diese
Tatsache bestärkt jedoch den Verdacht auf eine atypische Migräne, bei der
lageabhängiger Schwindel gehäuft zu beobachten ist. Aufgrund dessen beginnen wir
eine Migräneprophylaxe mit Magnesiocard 2x5mmol bis maximal 3x10mmol/d. Bei
guter Verträglichkeit des Medikamentes empfehlen wir eine Einnahme über einen
längeren Zeitraum, um die Wirkung beurteilen zu können. Bezüglich der
Angststörungen empfehlen wir dringend eine psychotherapeutische Therapie, denn
durch eine Auseinandersetzung mit den Ängsten ist auch mit einer Besserung der
Schwindelbeschwerden zu rechnen. Bei Verdacht auf Schlafapnoe-Syndrom, welches
auch einen wesentlichen Beitrag zur Schwindel- und Schmerzsymptomatik liefern
könnte, empfehlen wir vor allem auch aus allgemein-medizinischen Gründen eine
genauere Untersuchung im Schlaflabor.” (Doc. VIII/3)
Il ricorrente ha quindi trasmesso al TCA lo scritto del 29 maggio
2007 del dr. __________, indirizzato
all’UAI, del seguente tenore:
"
Il paziente è appena stato visitato nella
clinica ORL di __________ a causa di vertigini e sono state proposte una cura
contro l’emicrania e un accertamento per escludere delle apnee notturne. Il
paziente è quindi tuttora sottoposto ad ulteriori accertamenti.” (Doc. VIII)
L’assicurato ha
pure trasmesso il certificato del 4 giugno 2007 del dr. __________, spec. FMH
in medicina generale, in cui si legge:
" Con la presente certifico che il paziente
sopraccitato, in mia cura dal 2003, accusa dal 2004 frequentemente cefalee e
disturbi vertiginosi, soggettivamente importanti e responsabili di una capacità
lavorativa ridotta.
Per questo motivo è
stato sottoposto a degli accertamenti presso il SAM dell’AI. In seguito alla
perizia è stato pure valutato all’__________ di __________ alla __________.
Per avere un
secondo parere rispetto alla perizia SAM ed anche basandoci sul rapporto
neuro-otologico del 24 aprile 2007 e le rispettive conclusioni, chiederemo un consulto
psichiatrico, eventualmente una terapia psichiatrica, presso il dr. __________
a __________.” (Doc. VIII/1)
Al riguardo, nelle
sue annotazioni dell’11 luglio 2007, il dr. D.
__________ del SMR, spec. FMH in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei
medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha
osservato:
" SAM 2.2006
Diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa
Sensazione
soggettiva d’instabilità con/su:
- pregressa neuronite vestibolare a
sin. con recupero clinico e strumentale completo. Fobia situazionale (F40.2)
con/su:
- agorafobia,
claustrofobia,
disturbo
d’attacchi di panico (F40.01).
Diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa
Gonalgie bilaterali
con/su:
- iniziali
alterazioni degenerative al compartimento mediale
- condropatia delle
patelle bilat.
Sindrome
cervicovertebrale con/su:
- osteocondrosi
C6-C7 con spondilosi ant.
- condrosi C5-C6
Obesità (BMI ca.
39.5) con dislipidemia
Decisione UAI
del 5.2.2007
IL 100% dal 10.2004
al 3.2005
IL 35% dal 3.2005 a tuttora
In sede di ricorso
viene presentato:
Rapporto
Neuro-otologico __________ del 2.4.2007:
- viene escluso
un danno vestibolare
- viene
sospettata una vertigine psicogena (attacchi di panico)
- viene proposto ancora di escludere
una sindrome delle apnee notturne
Valutazione:
l’attuale rapporto
dell’__________ conferma pienamente le conclusioni della valutazione SAM, ossia
viene esclusa una patologia ORL di rilievo con disturbi da vedersi nell’ambito
di una problematica psichica, patologia valutata adeguatamente in ambito SAM le
cui conclusioni vanno quindi confermate.” (Doc. XVI/bis)
L’assicurato ha poi
trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica e meglio:
-
valutazione
pneumologica del 26 giugno 2007 del PD dr. __________, spec. FMH in medicina
interna e malattie polmonari, indirizzata al dr. __________, che giunge alle
seguenti conclusioni:
" Il paziente presenta, all’ossimetria
di screening, un tracciato compatibile con OSAS. È necessario confermare
l’opportunità di una ventiloterapia notturna con CPAP tramite una poligrafia,
che faremo eseguire prossimamente. Faccio notare come i pazienti sofferenti di
emicrania associata ad un OSAS, possano migliorare anche la situazione algica
con risoluzione degli episodi di ipodesaturazione notturna. Nel caso esista
l’indicazione ad una CPAP, il problema potrebbe essere rappresentato da un
paziente sofferente di claustrofobia, agorafobia e attacchi di panico, di
regola poco complianti o resistenti al porto di una maschera nasale.” (Doc.
XVIII/2)
-
scritto del 24
luglio 2007 del dr. __________ al dr. __________, spec. FMH in neurologia, nel
quale il curante riassume la fattispecie, indicando che, come consigliato nel
rapporto dell’__________ di __________, l’assicurato è stato visitato dallo psichiatra
dr. __________, “che esclude una patologia psichiatrica di rilievo”
(doc. XVIII/1). Il dr. __________ indica inoltre che è stata confermata la
presenza di OSAS, come risulta dal referto del dr. __________ (doc. XVIII/1).
-
referto del 17
settembre 2007 del dr. __________, spec. FMH in neurologia, del seguente
tenore:
" (…)
Valutazione: anche dal lato
neurologico è difficile trovare una spiegazione ai diversi disturbi accusati
dal paziente, i disturbi vertiginosi e di equilibrio, essenzialmente
soggettivi, sembrano residui da una vestibulopatia periferica sin. del 10.04,
ma è molto inabituale l’assenza di una efficace compensazione centrale dopo 3
anni di evoluzione. Anche le cefalee sono atipiche, la descrizione non evoca
una origine emicranica, è difficile valutare che ruolo possa svolgere la
componente spondilogeno-tensiva o l’OSAS. In assenza di reperti patologici
all’esame oto-neurologico o alla TAC cerebrale, le proposte terapeutiche sono
limitate, nell’idea di una forma emicranica atipica si può discutere un
tentativo con Topamax (25 mg 1-0-0 per due settimane, 1-0-1 per altre
settimane, 2x50 mg in seguito) che avrebbe forse qualche possibilità di
favorire una riduzione ponderale, ma non mi faccio troppe illusioni in merito.
A volte possono essere utili esercizi di fisioterapia per rieducazione
dell’apparato vestibolare. Tra le misure generali è sicuramente auspicabile una
ulteriore riduzione ponderale.” (XX/bis)
In corso
di causa, questa Corte si è rivolta al Prof. dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie polmonari,
invitandolo ad apprezzare se le patologie riscontrate all’assicurato (OSAS)
influiscono o meno sulla sua capacità lavorativa e, nell’affermativa, in che
misura (XXV).
Questa è
stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 22 febbraio 2008:
" Le patologie riscontrate (probabile sindrome
delle apnee del sonno di grado moderato) possono avere un influsso sulla
capacità lavorativa del signor RI 1, di professione esercente, in grado minore.
La percentuale stimata non può essere che approssimativa.
Considerando le
problematiche associate (emicranie atipiche, attacchi anamnestici di vertigini
legati soprattutto ad attacchi di panico, quindi di probabile origine
psicogena, presenza di problematiche psicologiche seguite dal dr. __________ di
__________), valuterei in modo abbastanza soggettivo una misura di incapacità
lavorativa del 20%.” (Doc. XXVI)
Il TCA ha poi
sottoposto, per una presa di posizione, questa valutazione del dr. __________
al dr. __________, invitandolo in particolare ad indicare se tale apprezzamento
è atto a modificare le conclusioni della sua perizia (XXVII).
Con scritto del 3
marzo 2008 il dr. __________ ha rilevato:
" La valutazione si basa unicamente sul problema
ORL.
Mi viene richiesto
di pronunciarmi nell’ambito della mia specializzazione.
Altri problemi
aggiunti, vengono valutati separatamente e dalla somma delle valutazioni il SAM
ne deduce/calcola l’inabilità lavorativa globale.
Nel caso del signor
RI 1, sulla base delle 2 citazioni del dr. __________, deduco che gli esami
otoneurologici presso il Centro Universitario di __________ sono rimasti nella
norma e hanno proposto la ricerca di un’eventuale sindrome dell’apnea da sonno
(OSAS).
Basandomi sulla
tabella SUVA n. 14, cito e traduco in italiano: “le turbe soggettive psicogene
che l’esame otoneurologico non riesce a mettere in evidenza, non sono da
considerare come importanti, perché è dubbioso che siano responsabili di turbe
importanti. Peraltro è poco probabile che perdurino tutta una vita.”.
Attenendomi a
questo, avrei dovuto pronunciarmi per un massimo di menomazione del 5%, ossia
un’abilità lavorativa del 95%.
Vista la
ragionevole incertezza (vedi miei commenti personali), sono stato “un po’ più
largo” per essere sicuro di rimanere corretto verso il paziente.
Senza nessun dubbio
il paziente presenta un’OSAS, valutata di grado moderato, che influisce sulla
capacità lavorativa in grado minore (vedi dr. __________).
Tanti pazienti con
un’OSAS molto più grave lavorano al 100%!
Se per l’ORL
l’incapacità lavorativa è al massimo del 5% (stando largo) e per il dr. __________
è un 20%, arriviamo ad un’incapacità lavorativa del 25% e non lontana dalle mie
proposte, anch’esse soggettive, di un 30% di incapacità.” (Doc. XXVIII)
Nelle sue
annotazioni del 9 maggio 2008, il dr. __________ ha rilevato:
" Vedi nota riassuntiva SMR del 11.7.2007
Lettera dr. __________
del 24.7.2007:
da parte dello
psichiatra, dr. __________, è stata esclusa una malattia psichiatrica maggiore
Valutazione
neurologica dr. __________ del 17.9.2007:
non viene
riscontrata una patologia neurologica particolare
Rapporto dr. __________
del 22.8.2007: apnee
notturne di ridotta frequenza, non indicato trattamento CPAP per il momento
Complemento del
19.2.2008 del dr. __________: egli valuta l’influsso della sindrome delle apnee notturne sulla
capacità lavorativa di grado minore, l’impedimento viene valutato in un 20%
Presa di
posizione del dr. __________ del 3.3.2008: valuta un impedimento dal lato ORL/problematica
vertiginosa al massimo in un 5%.
Valutazione:
dagli accertamenti
eseguiti in ambito SAM ed in seguito risulta:
- la presenza di una sindrome delle apnee
di grado moderato, al momento attuale non richiedente un trattamento CPAP e con
potenziale influsso sulla capacità lavorativa massimo del 20%. Qui va detto che
si tratta di una problematica trattabile, dove quindi sarebbe indicato,
nell’ambito dell’obbligo di collaborare allo scopo di ridurre il danno, un
trattamento tramite CPAP prima di riconoscere un impedimento di tipo invalidante
- l’assenza
di una problematica ORL/vestibolare
- l’assenza di una patologia psichiatrica
maggiore (vedi valutazione SAM e psichiatra dr. __________)
- la presenza di una problematica di tipo
fobico/disturbi di attacchi di panico. In considerazione della normalità della
valutazione ORL, i disturbi vertiginosi sono quindi da vedersi nel contesto di
un “phobischer Schwankschwindel” quindi espressione della problematica fobica
riscontrata in ambito SAM.
La valutazione SAM va quindi confermata nella sua conclusione
circa l’incapacità lavorativa essendo l’unica problematica invalidante la
problematica fobica. IL tra l’altro confermata dalla valutazione pratica
nell’ambito de metodo straordinario con riscontro di un grado di invalidità del
27.6%.” (Doc. XXXVIII/bis)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa
G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di
ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta
a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto
2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario
procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du
SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul
motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard
du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du
contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota
158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto
dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale
della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere
a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001).
2.8. In
una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non
probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità
formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel
caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica,
apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in
psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di
esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di
“specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale
in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e
psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito
il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale
di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime
ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che
la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici
svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di
formazione postgraduata riconosciuto.
Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere
abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era
neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma
federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari
per ottenere un’autorizzazione in tal senso.
In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008
questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare, sulla base delle precisazioni
richieste in quell’occasione al SAM, che la dr.ssa __________, è in
possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a
livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato
di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e
chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della
chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc. XII e i relativi allegati presenti
nell’inc. 32.07.162).
Pertanto, il rapporto peritale del 23 febbraio 2006 allestito
dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere preso in considerazione da
parte del TCA.
2.9. Dopo attento esame della fattispecie, questo Tribunale non ha motivi per
mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa
i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno
valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base
al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori
misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Essi
hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui
l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di
contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 65% sia nella sua
precedente attività di esercente, sia in altre attività leggere adeguate al suo
stato di salute.
Tali conclusioni sono poi state confermate dal
dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni dell’11 luglio 2007 (doc. XVI/bis)
e del 9 maggio 2008 (doc. XXXVIII/bis).
I medici del SAM hanno ben evidenziato che le
patologie che influiscono sulla capacità lavorativa dell’assicurato sono
prevalentemente di natura ORL e, in misura minore, psichiatrica, mentre, di
contro, l’interessato non presenta limitazione alcuna dal profilo reumatologico,
polmonare e cardiocircolatorio, non risultando alcuna patologia in tali ambiti.
2.9.1. Riguardo alla
patologia somatica, nel suo consulto reumatologico del 6 marzo 2006 il dr. __________
ha attentamente esaminato le patologie dell’assicurato, affetto da gonalgie su
iniziali alterazioni degenerative del compartimento mediale, nonché condropatia
delle patelle bilateralmente; sindrome cervico-vertebrale su osteocondrosi a
livello C6/C7 con spondilosi anteriore, nonché condrosi C5/C6 (doc. 20-26).
Il dr. __________
ha quindi evidenziato la presenza di reperti radiologici piuttosto blandi,
con alterazioni di modesta entità per quanto riguarda l’apparato
muscolo-scheletrico dell’interessato, che non giustificano un’incapacità
lavorativa nell’attività professionale svolta di gerente di un bar o
pizzaiolo (doc. 22-27, sottolineatura della redattrice).
Tenendo in considerazione le sole patologie di
tipo reumatologico, il paziente è quindi abile nella forma completa in tutte le
attività svolte in precedenza.
In sede ricorsuale l’assicurato non ha contestato
queste conclusioni del reumatologo (doc. I). Né vi sono agli atti dei
certificati medico-specialistici attestanti della patologie a livello
reumatologico in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’interessato,
che possano sovvertire le risultanze della perizia del dr. __________.
Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato,
dal profilo reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente
vagliato dal dr. __________.
2.9.2. L’aspetto
psichico è stato valutato dalla dr.ssa __________, la quale, nel suo rapporto
peritale del 23 febbraio 2006, ha posto le diagnosi di fobia situazionale (ICD10-F40.2) con
agorafobia, claustrofobia e DAP (ICD10-F40.01), evidenziando che l’interessato
presenta una sintomatologia del versante “nevrotico”, con limitazioni sia sul
piano lavorativo, che interpersonale. Egli infatti, bisognoso di riposo e
accudimento, è stato ritenuto dalla dr.ssa __________ inabile al lavoro al 25%
sia nella sua precedente attività, sia in altre attività adeguate, dato che “il
rientro a pieno regime nella precedente attività rischia di produrre un
ampliamento dei contenuti fobici e di inglobare anche lo spazio lavorativo
negli “spazi” da evitare con peggioramento della prestazione lavorativa e della
prognosi psichiatrica” (doc. 20-15).
Le conclusioni della dr.ssa __________ non sono
state contestate dall’assicurato in sede ricorsuale (doc. I). Né vi sono agli
atti dei certificati medico-specialistici attestanti della patologie a livello
psichiatrico maggiormente invalidanti, che possano sovvertire le risultanze
della perizia della dr.ssa __________.
Va inoltre evidenziato che, in corso di causa,
l’assicurato è stato sottoposto, su richiesta del medico curante, dr. __________ (conformemente a quanto consigliato nel rapporto dell’__________ di __________),
ad un consulto psichiatrico presso il dr. __________
di __________ (cfr. doc. VIII/1), il quale ha potuto escludere la presenza
di una patologia psichiatrica di rilievo, come comunicato nello scritto del
24 luglio 2007 dal dr. __________ al dr. __________ (doc. XVIII/1,
sottolineatura della redattrice).
Nelle sue annotazioni del 9 maggio 2008 il dr. __________
ha sottolineato l’assenza di una problematica psichiatrica maggiore, come
valutato dalla dr.ssa __________ in ambito SAM e ribadito dal dr. __________
(doc. XXXVIII/bis).
Tali considerazioni del SMR possono essere
condivise dal TCA.
Questo
Tribunale ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla
dr.ssa __________.
2.9.3. L’aspetto ORL
è stato analizzato dal dr. __________, il quale, nel suo consulto peritale del
27 febbraio 2006, dopo aver riscontrato uno stato post-neuronite vestibolare
sinistra con recupero clinico e strumentale completo e ritenuta la
presenza di sensazioni soggettive del paziente di instabilità, non
oggettivabili, lo ha considerato abile al lavoro al 60%-70% (doc. 20-19,
sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________ ha evidenziato che è evidente
una opposizione completa fra i fastidi soggettivi dell’interessato e lo stato
clinico e strumentale, che mostra per contro un recupero completo, senza nessun
segno oggettivo di deficit.
Lo specialista ha comunque indicato che la
descrizione dei fastidi operata dall’assicurato è integrabile e sovrapponibile
con la clinica, osservando che normalmente i pazienti che lamentano una
persistenza di fastidi utilizzano parole molto più semplici.
Il dr. __________ si è quindi interrogato sulla
necessità o meno di sottoporre l’interessato ad un esame oto-neurologico a
livello universitario (doc. 20-20, in cui ha osservato: “dobbiamo ben riflettere se per essere
corretti verso il paziente e i suoi diritti, si debba prendere in eventuale
considerazione un esame oto-neurologico più approfondito in ambito
universitario”).
Sia i medici del SAM nelle loro conclusioni
globali, sia l’UAI successivamente, non hanno ritenuto opportuno sottoporre
l’assicurato a tale tipo di approfondimento, senza commentare la riflessione del
dr. __________.
L’assicurato ha contestato le conclusioni della
perizia SAM e in particolare del consulto del dr. __________, evidenziando che
lo stesso specialista ORL ha indicato che occorreva valutare la necessità “per
essere corretti verso il paziente e i suoi diritti” di effettuare un esame
oto-neurologico più approfondito in ambito universitario (doc. I).
L'assicurato, in data 24 aprile 2007, si è
sottoposto ad un esame oto-neurologico approfondito presso l’Ospedale
universitario di __________ (cfr. doc. VIII/3).
In quell’occasione, i medici dell’Ospedale
universitario hanno proposto una cura contro l’emicrania e un accertamento per
escludere delle apnee notturne, di modo che l’assicurato ha dovuto essere
sottoposto ad ulteriori accertamenti medici, come comunicato all’UAI dal dr. __________,
spec. FMH malattie orecchio-naso-gola, con scritto del 29 maggio 2007 (doc.
VIII).
Come giustamente
rilevato dal dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni dell’11 luglio 2007,
dal rapporto oto-neurologico dell’Ospedale universitario di __________ del 2
aprile 2007, emerge l’esclusione di un danno vestibolare; si sospetta una
vertigine psicogena (attacchi di panico) e viene proposto di valutare la
presenza o meno di una sindrome delle apnee notturne. A mente del dr. __________,
quindi, il rapporto dei medici dell’Ospedale universitario conferma pienamente
le conclusioni della valutazione SAM, escludendo una patologia ORL di
rilievo e inquadrando i disturbi nell’ambito di una problematica psichica,
patologia già valutata adeguatamente in ambito SAM, le cui conclusioni vanno
quindi confermate (doc. XVI/bis, sottolineatura della redattrice).
Tali considerazioni
del medico SMR possono essere condivise da parte di questo Tribunale.
In seguito, nel referto
del 17 settembre 2007, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha potuto escludere
l’esistenza di patologie neurologiche. Egli ha infatti evidenziato che “anche
dal lato neurologico è difficile trovare una spiegazione ai diversi disturbi
accusati dal paziente”, osservando che i disturbi vertiginosi e di
equilibrio risentiti dall’interessato sono essenzialmente soggettivi,
rimarcando che è molto inabituale l’assenza di una efficace compensazione
centrale dopo 3 anni di evoluzione. Il dr. __________ ha poi concluso che “in
assenza di reperti patologici all’esame oto-neurologico o alla TAC cerebrale,
le proposte terapeutiche sono limitate” (doc. XX/bis, sottolineature della
redattrice).
Inoltre, occorre
rilevare che anche il sospetto di una sindrome delle apnee da sonno è stato
oggetto di approfonditi accertamenti medici.
La presenza di una
tale sintomatologia è stata attestata dal PD dr. __________, il quale, nella
sua valutazione pneumologica del 26 giugno 2007 indirizzata al dr. __________,
ha indicato che l’assicurato “presenta, all’ossimetria di screening, un
tracciato compatibile con OSAS” (doc. XVIII/2).
In seguito, nello scritto
del 22 agosto 2007, il dr. __________ ha comunico al dr. __________ che la
poligrafia notturna ha rivelato episodi di apnee di tipo ostruttivo di
ridotta frequenza, escludendo una CPAP e consigliando solo all’interessato di
dormire il più possibile sui fianchi, aiutandosi con l’ausilio di una pallina
da ping-pong cucita sulla schiena del pigiama (doc. B2).
Successivamente,
rispondendo ad un’esplicita richiesta di precisazioni del TCA, il dr. __________,
con scritto del 19 febbraio 2008, ha indicato
che la probabile sindrome delle apnee da sonno di grado moderato riscontrata
all’assicurato può avere delle ripercussioni sulla sua capacità lavorativa,
quale esercente, di grado minore. Lo specialista ha affermato che, “considerando
le problematiche associate (emicranie atipiche, attacchi anamnestici di
vertigini legati soprattutto ad attacchi di panico, quindi di probabile origine
psicogena, presenza di problematiche psicologiche seguite dal dr. __________ di
__________), valuterei in modo abbastanza soggettivo una misura di incapacità
lavorativa del 20%” (doc. XXVI).
Al riguardo, il dr.
__________, chiamato dal TCA ad esprimersi in merito all’apprezzamento del dr. __________,
ha rilevato che gli esami otoneurologici presso il Centro Universitario di __________
sono rimasti nella norma; che le turbe soggettive
psicogene che l’esame otoneurologico non riesce a mettere in evidenza non sono
da considerare importanti e che l’OSAS
presentata dal paziente è di grado moderato, sottolineando che pazienti con un
OSAS ben più grave lavorano al 100%.
Sulla base di tali
premesse, il dr. __________ ha ritenuto che, dal punto di vista strettamente
ORL, l’incapacità lavorativa dell’interessato è al massimo del 5%, che,
aggiunta al 20% di incapacità lavorativa stimata dal dr. __________, porta ad
una percentuale di incapacità lavorativa del 25%, non lontana dalla percentuale
del 30% da lui indicata in ambito SAM “stando un po’ più largo” (doc.
XXVIII).
Al riguardo, nelle sue annotazioni del 9 maggio
2008, il dr. __________ del SMR ha sottolineato che la presenza di una sindrome
delle apnee da sonno, di grado moderato e che non richiede al momento un
trattamento CPAP, porta al massimo ad un’incapacità lavorativa del 20%,
rilevando tuttavia il carattere trattabile di tale problematica (doc.
XXXVIII/bis).
Inoltre, il dr. __________
ha indicato che, in considerazione della normalità della valutazione ORL, i
disturbi vertiginosi dell’assicurato sono quindi da vedersi nel contesto di un
“phobischer Schwankschwindel” quindi espressione della problematica fobica
riscontrata in ambito SAM (doc. XXXVIII/bis).
Queste considerazioni del SMR possono essere
condivise dal TCA.
Alla luce di quanto
appena esposto, a mente del TCA non vi è quindi motivo per ritenere
inaffidabile il consulto ORL del dr. __________ del 27 febbraio 2006.
Dal successivo
esame oto-neurologico del 24 aprile 2007 presso l’Ospedale universitario di __________
e dalle indagini mediche del dr. __________ e del dr. __________, infatti, come
visto, non è emersa l’esistenza di una patologia neurologica in grado di influire sulla capacità lavorativa dell’interessato.
2.9.4. Infine,
va rilevato che anche il certificato medico dell’11 gennaio 2008 del dr. __________
(doc. B3) - che attesta di avere visto il paziente nei mesi precedenti a causa
di una colica renale nel novembre 2007, per diversi episodi di bronchite
asmatica e per dei dolori ai piedi – non è in grado di inficiare le conclusioni
della perizia SAM.
A tal
proposito, va ricordato che, a prescindere dal fatto che questo
documento non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter
concludere circa l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute (consid.
2.7.), esso si riferisce ad un periodo posteriore alla decisione impugnata e
non può quindi essere preso in considerazione. Per costante
giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 5 febbraio
2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Va inoltre rilevato, con riferimento ai problemi
ai piedi, che il dr. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel suo certificato medico del 12
dicembre 2007, ha attestato che non vi è nessuna
alterazione della normale anatomia ai suoi due piedi, indicando che i
dolori sono correlati a metatarsalgie da sovraccarico meccanico, per le quali
ha proposto la confezione di plantari appositi (doc. B1, sottolineatura della
redattrice). La prescrizione medica relativa a tali plantari è del 12 dicembre
2007 (doc. XLI/bis).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140 e 129 V 4).
2.9.5. Visto quanto precede, occorre quindi concludere che alla perizia del
SAM del 13 marzo 2006, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare
essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza.
Pertanto,
alla luce di quanto qui sopra esposto il TCA ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente è abile al lavoro al 65%
sia nella sua precedente professione, sia in attività adeguate, rispettose dei
suoi limiti funzionali.
2.10. Al fine di stabilire il grado
d’invalidità dell’assicurato, titolare di un esercizio pubblico (Bar-Ristorante-Pizzeria
__________, a __________) l’amministrazione ha applicato il metodo
straordinario (cfr. consid. 2.3.).
L’assicurato ha contestato
tale modo di procedere e ha sottolineato che, prima del danno alla salute, oltre
alla gestione del locale (anche dal punto di vista amministrativo), egli
svolgeva la funzione di cameriere (mattino), cuoco e pizzaiolo (mezzogiorno e
sera) e diverse altre funzioni, in modo autonomo e con l’aiuto delle cameriere
per il servizio e, in parte, di quello della sua convivente (in caso di
necessità), restando complessivamente nel locale per circa 12-14 ore al giorno.
Dopo il danno alla salute,
a causa della sua ridotta capacità lavorativa, egli sostiene che la sua
attività ha subito una perdita economica considerevole.
Di conseguenza, egli ha
criticato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione secondo il
metodo straordinario, “che si discosta in modo molto considerevole dal mio
guadagno e durata del lavoro” (doc. I)
Egli ha ritenuto non
applicabile nel suo caso la tabella TA7, rilevando che il reddito esposto in
sede di tassazione corrisponde all’imponibile netto (doc. I).
La
circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), alla cifra marginale 3112, stabilisce che
l'invalidità di una persona che esercita un'attività lucrativa va sempre
calcolata, nei limiti del possibile, con il metodo generale del confronto dei
redditi. Se non è possibile un accertamento diretto affidabile dei due redditi
– p. es. a causa della situazione economica – il grado d'invalidità è
determinato secondo il metodo straordinario (Pratique VSI 1998 p. 121 e p. 255;
RCC 1980 p. 318, 1979 p. 228). Nella pratica questo metodo si applica spesso ai
lavoratori indipendenti.
La successiva cifra marginale 3113 CIGI dispone
che in primo luogo si procede ad un confronto delle attività, cioè si
accerta quali attività e in che misura potrebbe esercitarle la persona
assicurata con e senza danno alla salute. Occorre inoltre sempre verificare in
che misura possono essere ridotte le perdite di guadagno cercando nell'ambito
delle precedenti attività occupazioni più adeguate all'infermità.
In seguito si effettua la valutazione del
guadagno applicando per ogni attività il salario di riferimento valevole nel
ramo. Si ottengono così un reddito d'invalido e uno di persona non invalida per
poi procedere al raffronto dei redditi (cifra 3114 CIGI).
La cifra 3115 CIGI stabilisce poi che in base
alla valutazione del guadagno delle attività che possono essere esercitate con
e senza danno alla salute il metodo di calcolo straordinario può essere
considerato un raffronto dei redditi preceduto da un confronto delle attività
(RCC 1979 p. 230).
Le contestazioni
dell’assicurato circa l’applicazione, nel caso di specie, del metodo
straordinario non possono essere condivise da parte di questo Tribunale, a
mente del quale la determinazione del grado d’invalidità operata dall’UAI non
può che essere confermata.
Innanzitutto,
come visto in precedenza (consid. 2.3.), secondo la giurisprudenza, nel caso di
un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità.
In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio
la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza l’Alta Corte ha stabilito che i documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
Per
questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un
indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo
straordinario.
Inoltre,
è opportuno ricordare che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di
carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose sentenze la
valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori
medico‑teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92
in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì
rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno
(RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
Nel caso in esame, al
momento dell’insorgenza del danno alla salute (novembre 2003) il ricorrente
aveva appena ceduto (nel marzo 2003) la sua attività (ristorante __________ a __________),
successivamente riacquistata, nel settembre 2004, a seguito del fallimento dei “nuovi” proprietari.
Essendo l’assicurato
proprietario del citato esercizio pubblico da relativamente poco tempo (1999)
(cfr. inchiesta economica del 5 ottobre 2006; doc. 27-1), secondo il
funzionario incaricato il reddito da valido era poco rappresentativo (cfr. doc.
32-1, annotazione del 9 novembre 2006, in cui ha indicato che “dal rapporto
d’inchiesta esterna datato 6 ottobre 2006 reputo che i dati economici non siano
del tutto chiari per consentire la notifica di una decisione formale. Mi sembra
che il caso dovrebbe essere completato mediante l’applicazione del metodo
straordinario, così da definire con più trasparenza la situazione economica
dell’attività indipendente”).
Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA, volta ad appurare
le ragioni per le quali l’amministrazione ha deciso di applicare il metodo
straordinario (XXX), l’UAI, con scritto del 26 marzo 2008, ha osservato che:
" (…)
Come esposto nella decisione impugnata, richiamata la pertinente
giurisprudenza, è stato applicato il metodo straordinario in quanto adatto al
caso dei lavoratori indipendenti per i quali il semplice confronto dei redditi
prima e dopo il danno alla salute non porta a conclusioni affidabili sulla
perdita di guadagno dovuta all’invalidità. In altre parole l’UAI ha ritenuto
che il confronto dei redditi conseguiti prima e dopo l’invalidità nel caso in
esame non permette di determinare in modo chiaro e affidabile la perdita di
guadagno dovuta al danno alla salute. Ritenuta la capacità lavorativa
medico-teorica del 65% (cfr. perizia pluridisciplinare SAM 13.3.2006) e la
valutazione diretta dell’attività con un’invalidità del 30% (cfr. rapporto di
visita esterna 6.10.2006) è da ritenere corretta l’invalidità del 27%
risultante dal metodo straordinario applicato nella decisione impugnata.” (Doc.
XXXII)
Preso atto di questa risposta, il TCA ha chiesto nuovamente
all’UAI di precisare le ragioni per le quali, a mente dell’amministrazione, il
metodo ordinario del raffronto dei redditi conseguiti prima e dopo il danno
alla salute non permette, nel caso concreto, di giungere a conclusioni chiare
ed affidabili sulla perdita di guadagno dell’assicurato (XXXIII).
Con scritto del 15 aprile 2008 l’UAI ha risposto:
" (…)
Dagli atti e dalle notifiche di tassazione dell’assicurato, attivo
da anni quale indipendente, si nota che i redditi imposti sono stati alquanto
altalenanti e difficilmente decifrabili. Possibili motivi sono il divorzio nel
1998 dalla consorte che lo coadiuvava nell’attività di esercente (reddito
fiscale imposto separatamente), poi la convivenza e la collaborazione della
compagna attuale sempre nello svolgimento della professione nell’esercizio
pubblico. Inoltre, dopo il danno alla salute (da ottobre 2003) vi è stato anche
un alternarsi di stipendiati (pizzaiolo e cameriere). Tutti elementi che
giocano un ruolo fondamentale nei risultati di esercizio ma, in sostanza,
indipendentemente dallo stato di salute. In quest’ottica si è ritenuto che una
quantificazione corretta del discapito economico non potesse trovare fondamento
corretto nei dati economici a disposizione, risultando necessario, nell’ambito
dell’apprezzamento delle circostanze, applicare il metodo straordinario.” (Doc.
XXXIV)
Sulla base di queste motivate risposte dell’amministrazione, non
essendo possibile determinare concretamente il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto conseguire senza il danno alla salute – visto il carattere altalenante
dei redditi (1999, 2000, 2001 e 2002) imposti fiscalmente all’assicurato, poco
indicativi - il TCA ritiene corretta l’applicazione, nel caso concreto, del
metodo straordinario.
Al riguardo è utile
sottolineare che, visto il risultato al quale è pervenuto (rifiuto della
rendita) l'UAI poteva tralasciare la questione di un eventuale cambiamento di
attività professionale al fine di ridurre il danno (cfr. consid. 2.3).
2.11. In applicazione del metodo
straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti eseguita il 5 ottobre 2006.
Nel relativo rapporto
l’incaricato, riguardo all’attività svolta dall’assicurato prima e dopo
l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
"
L'interessato è stato incontrato in data
05.10.2006 a __________ nel suo esercizio, l'Osteria Pizzeria __________. Per
il profilo scolastico/professionale dell'interessato si rimanda all'allegato
curriculum vitae. Conseguito il certificato per esercenti tipo 1 nel 1979, ha poi sempre lavorato nel settore
della ristorazione, da ultimo, a far capo dal 1999 presso l'attuale esercizio
in affitto.
L'assicurato nel marzo 2003 aveva provveduto a cedere
l'esercizio ai signori __________ - __________ e __________ a suo dire per
ragioni di salute. In esito al fallimento di questi, che nei suoi confronti
vantavano ancora un debito importante, nel 2004 ha ritirato l'inventario per fr.
110'000.- compensando così il credito. A partire dal 01.09.2004 ha pertanto
riaperto l'esercizio che internamente dispone di uno spazio bar e sala da
pranzo con una capienza di circa 80 posti complessivi. Il forno per la pizza è
a legna. Esternamente dispone di una terrazza con 28 posti. L'apertura va dalle
07.00 alle 24.00/01.00. Aperto tutti i giorni della settimana, a mezzogiorno
viene proposto un menu. La pizzeria funziona sia a pranzo che a cena con
possibilità di asporto. Prima dell'insorgenza del danno alla salute vi venivano
serviti sino ad un'ottantina di clienti al giorno (cucina + pizzeria).
L'esercizio risultava inoltre disponibile per banchetti in occasioni di
ricorrenze familiari, cene societarie e altro.
Nel 2002 aveva alle dipendenze un pizzaiolo a
tempo pieno e tre cameriere a tempo parziale distribuite sull'arco dell'anno
con presenza singola. Il pizzaiolo (__________) veniva da __________. Sembra si
sia stufato per le trasferte, per cui ha cessato la collaborazione nel novembre
2002. La convivente, signora __________, di cittadinanza __________,
collaborava in misura parziale, in particolare nei momenti di punta, quindi sul
mezzogiorno e sera, in totale 4-5 ore al giorno.
Dal canto suo il signor RI 1 riferisce di essersi
sempre occupato di tutte le mansioni riguardanti la conduzione
dell'Osteria-Pizzeria: dai lavori direzionali - amministrativi (10%), di
gestione degli stocks-cantina-commissioni (10%), di cucina, aiuto pizzaiolo ed
aiuto servizio (60%) nelle fasce orarie 09.00-14.00 e dalle17.00 (lavori preparatori)
alle 21.00 circa. Indi presenza nei locali sino alla chiusura (intrattenimento
clienti, aiuto nel servizio bibite nei ritagli di tempo: 20%). Tra le 14.30 e
le 17.00 normalmente si riposava. La parte contabile è curata dalla __________
di __________.
I problemi di salute del signor RI 1 sono in
relazione alla presenza di:
Sensazione soggettiva d'instabilità con:
- Pregressa neurite vestibolare a sinistra, con recupero clinico e
strumentale completo.
Fobia situazionale con:
- agorafobia, claustrofobia;
- disturbi d'attacchi di panico.
I problemi di salute ne hanno limitato la sua
capacità lavorativa a decorrere dal novembre 2003.
Il caso è stato tutelato dalla __________
assicurazioni che ha riconosciuto le prestazioni IG:
100% dal 21.11.2003 al 31.03.2004.
050% dal 01.04.2004 al 31.08.2004 - Caso chiuso.
100% dal 12.10.2004 (riapertura) sino al
31.01.2005 in attesa della decisione AI.
In pratica poco dopo la ripresa dell'attività
avvenuta ad inizio settembre 2004 che riferisce come tentativo di rientro nel
mondo professionale, il signor RI 1 si è trovato in difficoltà
nell'espletamento delle sue competenze professionali, in ragione della
sintomatologia legata alla patologia citata. Riferisce della presenza di stati
di ansia, di indisposizione che si presentano senza preavviso, di difficoltà
legate al confronto con situazioni stressanti quali possono essere il dover far
fronte alla gestione di un banchetto, o all'arrivo nell'esercizio di un gruppo
sostenuto di clienti, il dover preparare p. es. parecchie pizze in breve tempo,
nell'ambito delle commissioni nei grandi magazzini, in mezzo a molta gente (asserisce
di entrare senza problemi e poi, senza motivo valido, di maturare una
sensazione di mancanza di equilibrio, di non più farcela a rimanere), nelle
trasferte in automobile se deve percorrere delle gallerie (guiderebbe la
vettura solo su brevi percorsi, se si sente sicuro), quindi in contingenze
particolari.
Dopo la ripresa dell'attività nell'autunno 2004 i
giorni e gli orari d'apertura sono rimasti invariati. Ha iniziato con alle
dipendenze un pizzaiolo (__________) ed una cameriera (__________) a tempo
pieno oltre che con l'aiuto della convivente, presente da allora a tempo pieno.
Considerandi
II __________ ha terminato a fine anno e la seconda in febbraio 2005.
Nel 2005 il pizzaiolo non è in pratica più stato
sostituito. Nell'aprile 2005 ne ha avuto in prova uno, ma l'intesa non è stata
produttiva. Come personale stipendiato ha avuto una cameriera a tempo parziale
da maggio a settembre ed una a tempo pieno da luglio a fine anno. In seguito
nel 2006 non ha più avuto personale sino al 22 agosto quando ha assunto una
prima cameriera al 50% (__________: fr. 1’600.-- mensili) ed una seconda,
sempre al 50%, il 01.09.2006 (__________: fr. 1’600.-- lordi mensili).
Dal profilo lavorativo pratico il signor RI 1 ci
riferisce che l'offerta dell'esercizio dal 2004 ad oggi è stata ridimensionata.
Innanzitutto a mezzogiorno verrebbe offerto un menu di semplice esecuzione
(piatti a base di pasta, carne di semplice cottura - vedi bistecche - insalate
, ecc). Non servirebbe più a suo dire tavolate, rispettivamente ha rinunciato
ai banchetti, cene societarie, ecc.. Per le commissioni (vedi acquisti di
bibite, superalcolici, e per la cucina all'__________, __________, __________ o
__________) segnala la necessità di farsi accompagnare. Avrebbe pure delegato
al personale le incombenze della cantina.
L'impegno orario, dalla primavera 2005 viene
quantificato in ragione di ca 4-5 ore giornaliere in media, principalmente nei
momenti di punta, quindi in relazione ai pasti di mezzogiorno e cena. In
pratica anche se a suo dire in modo ridotto (clientela limitata?) continua ad
occuparsi della preparazione delle pizze e per quanto riguarda la cucina, quale
supporto alla convivente. Quest'ultima si occuperebbe inoltre dell'apertura
dell'esercizio, della mise en place, del servizio al bar e tavoli a sostegno
delle cameriere, e della chiusura dell'esercizio. Il signor RI 1 sull'arco
della giornata, per ossequiare il certificato di gerenza, effettua delle
sporadiche apparizioni in ristorante. In serata riferisce di ritirasi
nell'appartamento adiacente il bar al più tardi verso le 22.00. II fatto di
abitare nello stesso stabile, lo avvantaggia nell'arco della giornata nel suo
servizio, potendo presenziare o ritirarsi a discrezione potendo inoltre contare
sull'appoggio della compagna.
Tenuto conto delle indicazioni emerse in sede di
colloquio e di quelle acquisite agli atti dal profilo medico, le limitazioni
rispettivamente gli impedimenti lavorativi pratici possono verosimilmente
essere quantificati nella misura del 30%.
Il richiedente è ancora in grado di occuparsi
convenientemente della parte dirigenziale amministrativa. Per quanto riguarda
la parte principale della sua attività (cucina e pizzeria), pur considerando un
ridimensionamento dell'offerta, ma come peraltro dimostrato dal fatto che da
fine 2005 in pratica non ha più
un pizzaiolo, il signor RI 1 è da considerarsi ancora in grado di assolvere
alle incombenze di questa mansione ed in misura parziale nella cucina dove i
lavori preparatori vengono ora segnalati ad appannaggio della convivente, ma
che comunque potrebbero essere sicuramente assunti almeno in misura parziale dall'interessato.
Le limitazioni pratiche al punto 2 della tabella possono quindi essere quantificate
non superiori al 30%.
Per il punto 3, tenendo valide le argomentazioni
dell'interessato (vedi insicurezza, ansia, necessità di sentirsi accompagnato,
ecc..) trattandosi di un impegno principalmente esterno si riconosce un impedimento
parziale (50%). Le consegne di vino e birra arrivano tramite i fornitori.
Per il punto 4 si ritiene che gli impedimenti non
superino il 35% considerato che trattasi di mansioni svolte nei ritagli di
tempo e nei momenti nei quali vi è meno "stress" quindi meglio
gestibili dall'interessato.
A: Quota-parte
B: Impedimenti
C: Invalidità
Mansioni
1.
Direzione dell'azienda (amministrativo, contatto fornitori, direttive al
perso-nale, ecc.)
10.
%
0.
%
0.
%
2.
Lavori nella cucina e quale pizzaiolo
60.
%
30.
%
18.
%
3.
Gestione Stocks, canti-na, spesa, commissioni
10.
%
50.
%
05.
%
4.
Servizio bibite, intratteni- mento clienti, mansioni generali
20.
%
35.
%
07.
%
Impedimenti lavorativi pratici complessivi
100.
%
30.
%
Dal profilo medico il signor RI 1 è ancora stato
visto dallo specialista ORL, Dr. __________ di __________ proprio in questi
giorni. Secondo il certificato mostrato gli è stata prescritta l'esecuzione di
fisioterapia per la colonna cervicale.
Per quanto riguarda il lato economico si rimanda
alla tabella riassuntiva allegata, per il periodo 2002 - 2005 ed agli atti UT
in fotocopia.
In prospettiva futura l'assicurato riferisce di
essere intenzionato a cedere l'esercizio, non potendo garantire un servizio
efficiente in ragione del suo stato di salute." (Doc. 27/1-3)
Dopo avere constatato che, a seguito del danno alla salute, l’assicurato
ha modificato soprattutto la sua attività in cucina, per la quale si avvale
della collaborazione a tempo pieno della sua convivente (cfr. inchiesta, doc.
27-2), l’ispettore AI, come visto, ha proceduto alla valutazione della capacità
al guadagno comparando le diverse mansioni costitutive la professione di
esercente di un bar-ristorante-pizzeria prima e dopo il danno alla salute,
giungendo ad una percentuale di impedimenti del 30%.
L’assicurato ha contestato
tale modo di procedere, facendo presente che, prima del danno alla salute, la
sua presenza nel locale era di 12-14 ore al giorno: egli era attivo come
cameriere (mattino), cuoco e pizzaiolo (mezzogiorno e sera), oltre allo
svolgimento di altre funzioni (doc. I).
Questo Tribunale non ha
motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 5
ottobre 2006 effettuata sul posto (sul valore probante di tali inchieste, cfr.
STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; STCA 32.2005.197).
La ripartizione delle
mansioni e i relativi impedimenti effettuati dall'AI tiene conto dell’entità
dell’azienda del ricorrente e del fatto che egli non ha più assunto, a partire
dal 2005, un pizzaiolo (l’assicurato è infatti coadiuvato da due dipendenti a
tempo parziale - cameriere - e dalla sua convivente).
Non vi è quindi motivo, a mente del TCA, per
scostarsi né dalla ripartizione delle mansioni, né dalla percentuale di
impedimenti del 30% stabilita dall’amministrazione.
Infatti, come emerge dalla succitata inchiesta, l’assicurato è ancora in grado di occuparsi convenientemente della parte
dirigenziale amministrativa.
Quanto invece alla parte principale della sua occupazione,
che concerne l’attività in cucina e quella di pizzaiolo, il funzionario
incaricato ha ritenuto che, anche volendo tener conto del fatto che vi è stato
un ridimensionamento dell'offerta dei piatti, l’assicurato va comunque
considerato ancora in grado di assolvere al ruolo di pizzaiolo - dato che a
partire dal 2005 egli non ha più assunto un pizzaiolo, pur continuando ad
offrire ai suoi clienti il servizio di pizzeria – e, in misura parziale,
all’attività di cucina, dove i lavori preparatori vengono svolti dalla sua
convivente, quantificando quindi le limitazioni pratiche inerenti le mansioni
di cucina e pizzeria nella misura del 30%.
Nella gestione degli stocks, della cantina, della
spesa e delle commissioni, nel rapporto di visita esterna il funzionario
incaricato, tenendo valide le argomentazioni dell'interessato circa la sua
insicurezza, ansia e necessità di sentirsi accompagnato, ha riconosciuto un
impedimento parziale del 50%, considerato che le consegne di vino e birra
arrivano tramite i fornitori.
Infine, per quanto concerne il servizio bibite,
l’intrattenimento clienti e altre mansioni generali, si è ritenuto che gli
impedimenti non superino il 35%, dato che si tratta di mansioni svolte nei
ritagli di tempo e nei momenti calmi, meglio gestibili dall'interessato.
Tenuto conto di quanto
sopra, l’Ufficio AI ha proceduto al seguente calcolo dell’invalidità,
conformemente al metodo straordinario:
" (...)
Visto quanto sopra esposto il servizio ispettorato AI si è
occupato di esperire un'inchiesta economica presso l'esercizio pubblico Osteria
Pizzeria __________ gestita dall'Assicurato. Da quanto emerso da tale visita si
è poi in seguito potuto procedere con il confronto dei redditi mediante
l'applicazione del metodo straordinario.
A questo fine il seguente specchietto riassuntivo specifica
dettagliatamente l'impostazione del calcolo dell'invalidità:
Tab.
TA7
codici
Mansioni
Valutazione
Importo
in
Fr.
Reddito
esigibile
Senza
invalidità
Con
invalidità
Senza
invalidità
Con
invalidità
22.
1+2
Direzione
lavori
10%
10%
84'000
8'400
8'400
37.
1+2
Lavori
di cucina
60%
42%
53'076
31'845
22'291
37.
4
Acquisti,
cantina
10%
5%
41'604
4'106
2'080
37.
4
Servizio
bibite
20%
13%
41'604
8'320
5'408
Totali
100%
60%
52'725
38'179
Calcolo del grado di invalidità:
Reddito di persona non invalida: fr. 52'725.--
Reddito d'invalido fr. 38'179.--
Perdita di guadagno fr. 14'546.--
Grado di invalidità: 27.60 %
Discapito finanziario che non permette di giustificare alcun
pregiudizio economico nei limiti del diritto alla rendita, situandosi il grado
di invalidità in una percentuale inferiore ad almeno il 40%.
Occorre precisare che per la determinazione del grado di
invalidità o di pregiudizio economico, ci si è basati sugli elementi di reddito
stabiliti per mezzo dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), i
risultati della quale vengono pubblicati di biennio in biennio, regolarmente e
periodicamente, da parte dell'ufficio federale di statistica.
Procedendo nel senso descritto, abbiamo stabilito una capacità di
guadagno residua pari al 72%, percentuale che non giustifica la concessione di
rendita." (Doc. A1, pag. 3)
La presa in considerazione
dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa
indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del
ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr.
DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26 gennaio 2006 nella causa D, inc.
32.2005
; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita
dall’UFAS).
Le critiche dell’assicurato circa la non rappresentatività, nel
suo caso, della tabella TA7 utilizzata dall’amministrazione non hanno quindi
ragione di essere.
Il grado
di invalidità del 28% è insufficiente per poter mettere l'assicurato al
beneficio di una rendita di invalidità. A giusta ragione l’Ufficio AI ha
quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni assicurative.
Ne consegue la conferma
della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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