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Decisione

32.2007.84

UAI ha a giusta ragione attribuito all'assicurato una rendita intera dal 6/02 al 1/05 e l'ha negata a partire dal 2/05,essendo il grado di invalidità inferiore al tasso minimo del 40% necessario per a

18 febbraio 2008Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.6. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfi­gur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/

Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants

[F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en

revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la

capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome

somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale

importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion

précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier

une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31

janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait

être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles

dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs

aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu

de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],

consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les cri­tiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'as­sociation d'un trouble somato­forme douloureux

à une person­nalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité

de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.7. La nozione

di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF

(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,

anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,

addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un

uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il

TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per

evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000,

pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta

Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa

dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione

dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali,

in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado

d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se

fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha

stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono

scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad

esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis

1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato

relativizzato da successive sentenze con le quali il Tribunale federale ha

affermato non vincolare la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre pure la sentenza U

148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

Il TFA ha

infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a

una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI

riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e

la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

2.8. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10

consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

2.9. Giova,

inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla

base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V

294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10. Nella

decisione su opposizione dell’1° febbraio 2007 l’UAI, fondandosi sul parere del

dr. __________ del SMR, al quale era stato nuovamente sottoposto l’incarto del

ricorrente, ha confermato la precedente decisione del 13 ottobre 2005,

riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità

(grado AI pari al 100%) limitatamente al periodo dal 1° giugno 2002 al 31

gennaio 2005, mentre gli ha negato una rendita a fare tempo dal 1° febbraio 2005, in quanto il grado di invalidità è

del 27% (cfr. doc. A).

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4.,

2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante ad

RI 1 a fare tempo dal 1° febbraio 2005.

2.11. Dal profilo

medico, l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia reumatologica a cura del

dr. __________, spec. FMH in reumatologia e riabilitazione.

Nel suo rapporto peritale del 27 gennaio 2003 il

dr. __________, posta la diagnosi di sindrome lombovertebrale con componente

spondilogena a livello della gamba sinistra su instabilità lombosacrale, su

anterolistesi di L5 su S1 di grado I, su spondilosi bilaterale, nonché presenza

di una discopatia con ernia discale paramediana sinistra a livello L5/S1 (doc.

18-4), ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente

professione di ferraiolo, ma abile in attività medio-leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali, senza esprimersi circa la percentuale di

abilità lavorativa, ma indicando che “è possibile che anche un’attività

lavorativa medio-leggera non possa essere svolta il futuro al 100%, ma solo in

modo parziale” (doc. 18-5).

A seguito di un peggioramento dello stato di

salute, attestato dal dr. __________, che ha comportato, nell’agosto 2003, un

intervento chirurgico di spinotomia L5/S1, l’assicurato è stato sottoposto ad

una nuova perizia reumatologica, affidata nuovamente al dr. __________.

Nel suo rapporto peritale dell’11 aprile 2005 lo

specialista in reumatologia, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale con

componente spondilogena a livello della gamba di sinistra; stato dopo

spinotomia L5/S1, nonché artrolisi e recessotomia bilaterale e decompressione

con PLIF a livello L5/S1, con gabbie in composit e fissazione bilaterale da L5

a S1 in data 29 agosto 2003 su un’ernia discale L5/S1, nonché spondilolisi di

L5 e anterolistesi di L5 su S1 di grado I; stato dopo contusione della colonna

lombare il 31 maggio 2001 ed il 2 giugno 1997; sindrome cervicale sulle

alterazioni statiche della colonna vertebrale e condrosi C5/C6”, ha ritenuto

l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua attività di ferraiolo,

aggiungendo che “in un’attività ergonomicamente adatta per la colonna

vertebrale, vi sono le possibilità di un reinserimento professionale almeno

nella forma parziale del 60% fino al 90%” (doc. 54-5).

In sede di opposizione, contestando la decisione

con la quale l’amministrazione ha attribuito all’interessato una rendita intera

solo fino al 31 gennaio 2005, l'allora rappresentante dell’assicurato ha

trasmesso all’UAI un certificato medico del 28 agosto 2006 del dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, del seguente tenore:

"

Il soprannominato paziente è stato operato in

data del 29.08.03 tramite una fissazione intersomatica del segmento L5/S1 in

presenza di una grave discopatia L5/S1 con una sclerosi sottocondrale dei

piatti vertebrali.

Il decorso postoperatorio è stato poco favorevole

con persistenza dei dolori lombari. La situazione è progressivamente peggiorata

per cui attualmente il paziente accusa soggettivamente un aumento dei dolori

lombari con irradiazione in entrambe le cosce. La mobilità lombare è ridotta e

dolente in ogni posizione.

Dolenzia diffusa del rachide lombare, ma in modo

particolare della ferita.

Pseudolasègue a 50°. L'esame neurologico tuttavia

risulta normale.

In considerazione di quanto sopra si nota un

peggioramento progrediente dello stato clinico del paziente." (Doc. 82-1)

L’avv. __________, del Servizio giuridico

dell’UAI, con scritto del 3 ottobre 2006, ha chiesto al dr. __________ alcuni

chiarimenti, osservando quanto segue:

"

In merito al caso dell'assicurato indicato a

margine, da lei visitato su incarico dello scrivente Ufficio con emissione di

due rapporti peritali (il primo datato 27.01.2003 e il secondo datato

11.04.2005 che alleghiamo per conoscenza alla presente), per evitare malintesi,

le chiediamo cortesemente di volerci chiarire alcuni elementi rilevanti per la

definizione del caso.

1. Patologia cervicale:

la patologia

cervicale influisce sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato?

Pone limiti

funzionali in più rispetto alla patologia lombare assunta dalla __________?

Considerandi

2.

In

caso di risposta positiva, la preghiamo di volere precisare la capacità

lavorativa residua dell'assicurato, valutata tra il 60-90% (ultima pagina della

perizia 11.04.2005), specificando le limitazioni di rendimento e/o di

orario." (Doc. 84-1)

Con scritto del 17 ottobre 2006 il dr. __________

ha fornito le seguenti risposte:

"

(...)

1.

Patologia cervicale:

la patologia

cervicale influisce sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato?

Non in modo determinante.

Pone limiti

funzionali in più rispetto alla patologia lombare assunta dalla __________?

No." (Doc. 86-1)

L’assicurato ha poi trasmesso all’UAI il

certificato medico del 16 ottobre 2006 del dr. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, del seguente tenore:

"

Certifico di aver visitato in data odierna il

sig. RI 1, __________; egli presenta, da un punto di vista diagnostico, una

sindrome da disadattamento (ICD10-F43.23).” (Doc. 85-3)

Sulla base dei chiarimenti forniti dal dr. __________

e ritenuto il certificato medico del dr. __________, l’avv. __________, in data

13.

novembre 2006, si è quindi rivolta al dr. __________ del SMR, rilevando:

"

Inoltro il caso dell'assicurato indicato a

margine per verifica dell'opportunità di procedere ad esame peritale

pluridisciplinare, considerata l'insorgenza della nuova problematica

extrasomatica (inizio trattamento presso Dr. med. __________) e ritenute le

ultime considerazioni espresse dal Dr. med. __________ nello scritto del 17.10.2006

in risposta alla nostra richiesta del 03.10.2006, ovvero che la patologia

cervicale non influisce su CL residua in modo determinante e quindi che non vi

sono ulteriori limiti funzionali rispetto a quelli definiti per la patologia

lombare assunta dalla __________.

In sostanza, mi sembra che bisognerebbe porre il

quesito seguente, ovvero se dopo la visita medica di chiusura __________ del

03.08.2004

vi sia stato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato

organico/extra-somatico." (Doc. 88-1)

Nelle sue annotazioni del 16 novembre 2006 il dr.

__________ del SMR ha osservato:

"

Diagnosi:

sindrome lombovertebrale con componente

spondilogena a livello della gamba di sinistra

● stato dopo spinotomia L5/S1,

nonché artrolisi e recessotomia bilaterale e decompressione con PLIF a livello

L5/S1, con gabbie in composit e fissazione bilaterale da L5 e S1 in data

29.08.2003

su un'ernia discale L5/S1, nonché spondilolisi di L5 ed anterolistesi

di L5 su S1 di grado I

● stato dopo contusione della colonna lombare il 31.05.2001

ed il 02.06.1997

sindrome cervicale sulle alterazioni statiche

della colonna vertebrale e condrosi C5/C6.

Problematica lombare di pertinenza __________ con

riconoscimento di grado invalidità 27% a partire dal 1.11.2004. Finora un

peggioramento dello stato di salute lombare è stato negato dalla __________

anche se hanno preso a carico il trattamento presso il dr. __________ con

seguente infiltrazione faccettaria sotto TAC il 12.1.2006 allo scopo di

alleviare la sintomatologia algica con però risultato negativo (vedi lettera

del 22.2.2006 del dr. __________ indirizzata alla __________) ma attualmente

assenza d'indicazione per nuovo intervento chirurgico.

L’11.4.2005 l'assicurato è stato sottoposto da

parte dell'AI a perizia reumatologica dr. __________ il quale conferma

l'evoluzione favorevole dopo l'intervento di fissazione. Non viene evidenziato

un peggioramento dello stato di salute dopo la visita di chiusura della __________.

Su esplicita richiesta da parte dell'AI il dr. __________ conferma l'assenza di

un influsso della problematica cervicale sulla capacità lavorativa residua,

stabilità per la problematica lombare che è tuttora di competenza __________.

Concludendo si può definire uno stato di salute

fisico invariato rispetto alla visita di chiusura della __________, rimangono

quindi pure validi i limiti funzionali allora espressi.

Il rapporto medico del dr. __________ del

10.1.2006

non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di

salute a livello lombare rispetto alle valutazioni peritali precedenti.

Qui rimando alla lettera del dr. __________ del

22.2.2006

indirizzata alla __________ dove il medico conferma espressamente un

esame clinico in pratica invariato rispetto alle precedenti visite con

situazione postoperatoria regolare.

Per quanto concerne il certificato medico del

28.8.2006

del dr. __________ questo non evidenzia nuovi elementi oggettivi ma

riporta unicamente le indicazioni soggettive dell'assicurato riguardo un

peggioramento della sintomatologia algica.

Quale nuovo elemento vi è attualmente il fatto

che l'assicurato è in trattamento psichiatrico presso il dr. __________, questo

a partire dal 16.10.2006 con diagnosi di sindrome da disadattamento. In

considerazione di una possibile componente psichiatrica della problematica

algica e della prolungata inattività sarà da valutare l'influsso della

problematica psichiatrica sulla capacità lavorativa residua dell'assicurato,

questo tramite richiesta d'informazioni al curante dr. __________ ed in seguito

ev. visita psichiatrica SMR o perizia psichiatrica." (Doc. 89-1+2)

In un’annotazione del 21 novembre 2006, l’avv. __________

ha formulato la seguente proposta per il medico SMR:

"

A questo punto, ritenuto che dal lato medico per

l'aspetto prettamente reumatologico, non sono stati evidenziati elementi

clinici oggettivi di peggioramento (i dolori algici non essendo oggettivabili)

dal momento della visita medica di chiusura da parte della __________

(rammentiamo che la problematica cervicale non incide su CL, mentre quella

lombare è assunta dalla __________) ulteriori accertamenti a carattere

reumatologico non sono giustificati (vedi nota SMR del 16.11.06).

Ritenuta la nuova problematica psichiatrica si

ritiene opportuno procedere a tale accertamento (tramite psichiatra SMR?) per

la verifica della presenza di eventuali aspetti extra-somatici limitanti la CL.

Pertanto, dapprima si chiedono informazioni al MC

Dr. __________ (rapporto medico), successivamente, se ritenuto opportuno, si

procederà all'accertamento di questo aspetto." (Doc. 90-1)

Nel rapporto medico per l’UAI del 4 dicembre 2006

il dr. __________, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di

sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali

(ICD10-F43.23), di entità lieve, dal 2005-2006, ha ritenuto l’assicurato, in sua cura

dal 16 ottobre 2006, inabile al lavoro al 20% nella sua attività di ferraiolo,

aggiungendo che egli potrebbe svolgere anche altre attività, senza esprimersi

in merito alla percentuale di abilità lavorativa in tali impieghi (doc.

91/1-2). Quanto alla prognosi, lo specialista ha indicato che, dal lato

psichico, questa “non si presenta sfavorevole” (doc. 91-1).

Rispondendo poi ad una richiesta di precisazioni

riguardo alle attività esigibili da parte dell’assicurato formulata dal dr. __________

– che ha chiesto “da quando vi è un impedimento derivante dalla patologia

psichiatrica (indicare se possibile il mese)?; in quale modo si manifesta

l’impedimento del 20%. Ti faccio presente che l’assicurato dal punto di vista

somatico risulterebbe abile al 100% in attività adatta, quindi la patologia

psichiatrica riduce il rendimento o riduce l’orario lavorativo giornaliero?; vi

sono delle attività che dal lato psichiatrico risultano controindicate e non

esigibili?” (cfr. doc. 92-1) - il dr. __________, con scritto del 21

dicembre 2006, ha

puntualizzato:

"

(...)

● la

sofferenza psichica è presente dall'anno 2005 (dato anamnestico); non mi è possibile

stabilire esattamente il mese d'inizio, verosimilmente dal mese di febbraio;

● la sua psicopatologia riduce il rendimento (ricordo comunque che

nel mio Rapporto medico ho formulato una prognosi non sfavorevole, egli nel

frattempo ha portato a termine il mio trattamento);

● non

in modo particolare; la controindicazione vera da rispettare è quella d'ordine

reumatologico-ortopedico-neurochirurgico."

(Doc.

93-1)

Nelle sue annotazioni del 10 gennaio 2007 il dr. __________

ha quindi concluso:

"

Vedi nota riassuntiva del 16.11.2006

si aggiunge attualmente valutazione dello

psichiatra curante dr. __________:

diagnosi: sindrome

da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali F 43.23

di entità lieve

inizio IL psichiatrica: 2.2005

IL dal lato psichiatrico: 20% (da intendersi come

riduzione del

rendimento

nell'attività ritenuta esigibile sull'arco di tutta la giornata)

Il trattamento psichiatrico è terminato in

dicembre 2006 con esito

favorevole,

l'assicurato è quindi da ritenersi abile in misura completa dal punto di vista

psichiatrico da 1.2007

In conclusione, la capacità lavorativa residua

come stabilita dalla

__________ ha

conosciuto una riduzione del 20% (riduzione rendimento) da 2.2005 a 12.2006 per motivi psi, a partire

dal 1.2007 grazie all'evoluzione favorevole della problematica psi,

l'assicurato non presenta impedimenti ulteriori rispetto alla valutazione __________."

(Doc. 94-1)

2.11.1

Con il ricorso,

l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato medico del 26 febbraio 2007 del

dr. __________, del seguente tenore:

"

Il soprannominato paziente è stato operato in

data del 29 agosto 2003 tramite una fissazione intersomatica del segmento L5/S1

in presenza di una grave discopatia L5/S1 con una sclerosi sottocondrale dei piatti

vertebrali.

Inizialmente la situazione era migliorata con una

riduzione dei dolori lombari e pochi fastidi residuali prevalentemente alla

gamba sinistra.

Purtroppo la situazione è andata progressivamente

peggiorando, per cui a partire da marzo/aprile 2004 il paziente ha nuovamente

accusato dolori lombari con irradiazione diffusa alle gambe. Una RM di

controllo, effettuata in agosto del 2005, ha confermato un’ottima fusione del

PLIF L5/S1 ed un buon allineamento del rachide lombare. Il segmento L4/5 non

presentava alterazioni particolari. Tuttavia, in considerazione della

situazione clinica, pensavo potesse trattarsi di un sovraccarico delle faccette

articolari L4/5. Per questa ragione ho provveduto ad un’infiltrazione sotto TAC

delle faccette articolari L4/5, la quale non ha portato ad alcun miglioramento.

In considerazione di quanto sopra, si nota un

peggioramento della situazione per cui il paziente risulta inabile al lavoro

nella sua attività di ferraiolo ed anche in attività ergonomicamente favorevoli

e confacenti.” (Doc. C)

L’assicurato ha pure trasmesso il certificato del

5.

marzo 2007 del dr. __________, che attesta di aver visitato in tale data il

signor RI 1, senza aggiungere altro (doc. D).

In corso

di causa, l’assicurato ha poi prodotto il certificato medico del 25 maggio 2007

del dr. __________, FMH in medicina generale, del seguente tenore:

"

Con la presente certifico di aver in cura il

signor RA 1, __________, __________.

Il paziente presenta un’inabilità lavorativa del

100% e necessita di fisioterapia per una sindrome lombo-vertebrale cronica.”

(Doc. G)

L’assicurato ha pure prodotto lo scritto del 16

ottobre 2007 di convocazione presso la Clinica __________ da parte del dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, in cui si legge:

"

Con la presente, la convochiamo nella Clinica __________

a __________ (p.f. annunciarsi al centralino all’arrivo) per trattamento

ambulatoriale con infiltrazione diagnostica (anestetici locali) alle ore 11.00

del 22 ottobre 2007.

Per il viaggio in auto, clinica e ritorno, è

necessario un accompagnatore.

La preghiamo di portare le radiografie.” (Doc.

H1)

Ancora, l’assicurato ha trasmesso al TCA due referti

del dr. __________ e meglio:

- scritto

del 12 ottobre 2007 del dr. __________ indirizzato al dr. __________, in cui,

poste le diagnosi di “dolori lombari persistenti ed invalidanti con

irradiazione negli arti inferiori; stato dopo decompressione del canale spinale

a livello L5/S1 e PLIF con gabbie e spondilodesi posteriore (29.08.2003)”, ha

rilevato:

" Valutazione

e procedere

Il signor RI 1

presenta una situazione di dolore postoperativo (Failed back syndrome) senza

deficit radicolari e caratterizzato da importanti dolori lombari di difficile

trattamento: una precedente infiltrazione con steroidi a livello delle faccette

articolari L4/L5 è risultata negativa, per cui si può assumere che un dolore

proveniente dalle articolazioni lombari sia poco probabile.

Sottolineo, comunque,

che infiltrazioni di questo genere non debbano essere considerate conclusive.

Operazioni di

spondilodesi possono portare a dolori, che possono emanare da diverse strutture

della colonna quale il disco o le articolazioni sacroiliache.

Non è quindi

possibile procedere immediatamente a radiofrequenza pulsata senza conoscere da

quale nervo il dolore emani.

Per cercare di meglio

caratterizzare i dolori, come nel caso del sig. RI 1, è necessario procedere a

blocchi diagnostici con piccole quantità di anestetici locali e senza

naturalmente l’aggiunta di steroidi.

Ho proposto al

paziente un primo blocco diagnostico a livello sacrale, che il sig. RI 1 ha

accettato e che è previsto per il prossimo 22 ottobre.

In caso di positività

di uno dei blocchi diagnostici previsti (in totale 3) procederemo a

radiofrequenza pulsata.” (Doc. XI/L)

-

scritto del 10 gennaio 2008 del dr. __________

al dr. __________, del seguente tenore:

" La

oriento sul suo paziente a margine, gentilmente inviatomi e sottoposto a

blocchi diagnostici vertenti ad appurare l’origine dei dolori lamentati e

concentrati prevalentemente in sede lombare centrale lungo il percorso della

cicatrice operatoria.

I dolori avvertiti

simmetricamente negli arti inferiori, specialmente posteriormente nei polpacci,

risultano meno intensi di quelli lombari.

Come noto il

paziente è stato operato di decompressione del canale spinale a livello L5/S1

con PLIF e gabbie il 29 agosto 2003.

Con i blocchi

diagnostici eseguiti abbiamo potuto escludere un dolore a livello lombosacrale

di tipo radicolare, dolori articolari lombari e provenienti dai 3 ultimi dischi

lombari.

Di conseguenza,

avendo così completato l’algoritmo diagnostico, risultando i blocchi

diagnostici selettivi negativi, non abbiamo potuto procedere a radiofrequenza

pulsata, trattamento miniinvasivo, che dunque non è indicato nel caso del sig. RI

1.

” (Doc. XI/I)

2.12

Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per

mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________ del SMR – che a

sua volta si basa sugli apprezzamenti peritali del dr. __________ e sul parere

del dr. __________ espresso in ambito infortunistico - che soddisfa i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno

valore probatorio (cfr. consid. 2.9.) e può quindi validamente servire da base

al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori

misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).

2.12.1

Egli ha

infatti debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui

l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni

in merito ad una capacità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, da

un profilo somatico, così come emerso dalla procedura infortunistica,

ritenuta l’assenza, fino al mese di gennaio 2005, di patologie

extra-infortunistiche (al riguardo, cfr. infra, consid. 2.12.2.).

Difatti, nonostante nella sua seconda perizia del

31.

marzo 2005 il dr. __________ abbia diagnosticato, tra le altre, la presenza

di una “sindrome cervicale sulle alterazioni statiche della colonna vertebrale

e condrosi C5/C6” (cfr. doc. 54-4), non evidenziata dall’assicuratore

infortuni, lo stesso dr. __________, rispondendo ad una esplicita richiesta in

tal senso da parte dell’avv. __________ (cfr. doc. 84-1), ha espressamente

rilevato che la patologia cervicale non influisce sulla capacità

lavorativa residua dell’interessato e che egli non presenta limitazioni

funzionali maggiori rispetto a quanto già valutato in ambito LAINF (doc.

86-1, sottolineatura della redattrice).

Inoltre, la patologia lombare, già riscontrata in

sede infortunistica, non ha subito variazioni di rilievo.

Come evidenziato dal dr. __________ nelle sue

annotazioni del 16 novembre 2006, lo scritto del 10 gennaio 2006 del dr. __________

non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute a

livello lombare rispetto alle valutazioni peritali precedenti (doc. 89-1). Il

dr. __________, infatti, pur riferendo che a partire da marzo/aprile 2004 il

paziente ha nuovamente accusato dolori lombari con irradiazione diffusa alle

gambe, ha evidenziato che da una RM di controllo effettuata in agosto 2005 è

emersa “un’ottima fusione del PLIF L5/S1 ed un buon allineamento

del rachide lombare” e che “il segmento L4/L5 non presenta

alterazioni particolari” (doc. 78-2, sottolineatura della redattrice).

In seguito, in uno scritto del 22 febbraio 2006

indirizzato al dr. __________, il dr. __________ ha confermato l’esistenza di

un esame clinico invariato rispetto alle precedenti visite, con una situazione

post-operatoria regolare: egli ha infatti rilevato che “l’esame clinico

attuale è praticamente invariato rispetto agli esami precedenti con una

mobilità lombare ridotta e dolente unicamente in inclinazione”, ribadendo

che “il segmento L4/L5 è assolutamente in ordine. Infatti la precedente RM ha confermato un segmento

L4/L5 assolutamente normale, ben idratato di spazio fisiologico e ben

allineato ai segmenti soprastanti e sottostanti. Il problema non può

quindi essere una patologia segmentale” (doc. 15-5

inc. LAINF, sottolineature della redattrice).

La stazionarietà della patologia lombare non può

essere rimessa in discussione nemmeno dal certificato medico del 28 agosto 2006

del dr. __________, che attesta un peggioramento dello stato clinico del

paziente, adducendo che “il paziente accusa soggettivamente un

aumento dei dolori lombari con irradiazione in entrambe le cosce. La mobilità

lombare è ridotta e dolente in ogni posizione. Dolenzia diffusa del rachide

lombare, ma in modo particolare della ferita”, aggiungendo che “l’esame

neurologico tuttavia risulta normale” (doc. 82-1, sottolineature della

redattrice).

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 16

novembre 2006, il dr. __________ ha sottolineato come lo scritto del 28 agosto

2006.

del dr. __________ non mette in evidenza nuovi elementi oggettivi, ma si

limita a riportare le indicazioni soggettive dell’assicurato in merito ad un

peggioramento della sintomatologia algica (doc. 89-1).

Queste osservazioni del medico SMR possono essere

condivise da parte di questo Tribunale.

Analogo discorso vale poi in relazione

all’ulteriore scritto del 26 febbraio 2007 del dr. __________ (cfr. doc. C),

che non fa altro che ribadire quanto già indicato nei suoi precedenti

certificati del 10 gennaio 2006 e del 28 agosto 2006, che, come visto, non

apportano nuovi elementi oggettivi in grado di giustificare, per lo meno fino

al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere

cognitivo del giudice, un peggioramento dello stato di salute dell’interessato.

Le

conclusioni del SMR non possono neppure essere rimesse in discussione dalla

documentazione medica prodotta dall’assicurato in corso di causa e meglio dal

certificato medico del 25 maggio 2007 del dr. __________ e da quelli del 12

ottobre 2007, del 16 ottobre 2007 e del 10 gennaio 2008 del dr. __________.

Il dr. __________ si è infatti limitato ad

indicare che l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 100% e necessita

di fisioterapia per una sindrome lombo-vertebrale cronica (doc. G), senza

aggiungere ulteriori motivazioni, in particolare circa le ragioni che

giustificherebbero, a suo modo di vedere, una completa inabilità lavorativa.

A tal

proposito, va ricordato che, a prescindere dal fatto che questo

documento non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter

concludere circa l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute (consid.

2.9

), esso si riferisce ad un periodo posteriore alla decisione impugnata e

non può quindi essere preso in considerazione. Per costante

giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione

di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 1°

febbraio 2007 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente

possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e

129.

V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Quanto al

dr. __________, va detto che egli ha convocato l’assicurato per un trattamento

ambulatoriale con infiltrazione diagnostica (cfr. doc. H1 e XI/L). Dopo aver

effettuato i blocchi diagnostici volti ad appurare l’origine dei dolori

lamentati dall’interessato, concentrati soprattutto in sede lombare centrale

lungo il percorso della cicatrice operatoria, il dr. __________ ha rilevato di

aver potuto escludere un dolore a livello lombosacrale di tipo radicolare,

aggiungendo che, visti i risultati negativi dei blocchi diagnostici selettivi,

egli non ha potuto procedere a radiofrequenza pulsata (doc. XI/I,

sottolineatura della redattrice).

Da tali

documenti, come peraltro rilevato dall’amministrazione (doc. XIII), non si può

quindi dedurre un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, per lo

meno fino al momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita,

come visto, il potere cognitivo del giudice.

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato, dal

profilo fisico, è rimasto invariato rispetto alla visita di chiusura

dell’agosto 2004, eseguita per conto dell’assicuratore infortuni, questo

Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni cui è giunto il dr. __________

nelle sue annotazioni del 16 novembre 2006, in merito ad una piena capacità

lavorativa dell’interessato, dal profilo somatico, in attività leggere adeguate,

così come già stabilito dall’assicuratore infortuni (doc. 89-1).

In

occasione della visita medica di chiusura del 3 agosto 2004, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e __________ dell’assicuratore infortuni,

poste le diagnosi di “stato da stabilizzazione L5/S1 e decompressione

bilaterale dei recessi su spondilolisi L5; stato da contusione della schiena il

31.

maggio 2001 e il 2 giugno 1997”, ha rilevato che, dopo l’intervento chirurgico dell’agosto 2003, vi

è stato un miglioramento per la sintomatologia irradiante ai due arti

inferiori, mentre i dolori alla schiena sono rimasti uguali. Quanto

all’esigibilità lavorativa, il dr. __________, rilevato che la stessa è rimasta

uguale a quella espressa nella visita di chiusura del 18 febbraio 2003, ha indicato che l’assicurato può

sollevare al massimo pesi fino a 10 kg fino all’altezza dei fianchi; può eseguire attività nelle quali può

continuamente cambiare posizione (seduta/eretta); è limitato nello svolgimento

di lavori da effettuare in posizione seduta e inclinata in avanti, come pure in

posizione eretta e inclinata in avanti; può di rado eseguire lavori che

richiedano l’utilizzo di attrezzi pesanti o molto pesanti (doc. 15-105 inc.

LAINF).

Tali

limiti funzionali, riscontrati dal dr. __________ in sede infortunistica, sono

gli stessi che ha potuto verificare il dr. __________, in occasione delle due

visite peritali (del 14 gennaio 2003 e del 31 marzo 2005), eseguite su incarico

dell’UAI.

Infatti, nel

rapporto peritale del 27 gennaio 2003, il dr. __________, posta la diagnosi di

“sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a livello della gamba

sinistra su instabilità lombosacrale, su anterolistesi di L5 su S1 di grado I,

su spondilolisi bilaterale, nonché presenza di una discopatia con ernia discale

para-mediana sinistra a livello L5/S1”, ha indicato che l’assicurato potrebbe svolgere

“unicamente un’attività lavorativa cosiddetta medio-leggera, in cui il

paziente possa soprattutto rimanere in piedi camminando e muovendosi di

continuo, nonché cambiando continuamente appoggio e potendo approfittare

ripetutamente anche della posizione seduta che non deve essere comunque tenuta

in modo continuo per più di un’ora. Egli deve evitare di sollevare pesi

superiori ai 5 kg

ripetutamente. Deve evitare di piegarsi con la parte superiore del corpo in

avanti. Deve evitare movimenti di rotazione con la colonna vertebrale. Deve

evitare di rimanere in posizioni non ergonomiche e fermo in piedi per un

periodo superiore ai 10 minuti” (doc. 18-4+5).

Successivamente,

nel suo rapporto peritale dell’11 aprile 2005, il dr. __________, poste le

diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a livello

della gamba di sinistra; stato dopo spinotomia L5/S1, nonché artrolisi e

recessotomia bilaterale e decompressione con PLIFF a livello L5/S1, con gabbie

in composit e fissazione bilaterale da L5 a S1 in data 29 agosto 2003 su

un’ernia discale L5/S1, nonché spondilolisi di L5 e anterolistesi di L5 su S1

di grado I; stato dopo contusione della colonna lombare il 31 maggio 2001 ed il

2.

giugno 1997; sindrome cervicale sulle alterazioni statiche della colonna

vertebrale e condrosi C5/C6”, ha evidenziato come l’assicurato “non debba

lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale. Non deve

alzare pesi superiori ai 5-10 kg ripetutamente. Deve evitare di rimanere in posizione seduta più di

un’ora. Deve poter modificare la sua posizione durante l’attività professionale

camminando, alzandosi, lavorando in parte in piedi e in parte seduto, evitando

di eseguire dei movimenti rotatori con la colonna lombare ed evitando

nell’ambito del possibile di mantenere delle posizioni statiche con la parte

superiore del corpo leggermente piegata in avanti o con delle posizioni non

ergonomiche anche con la colonna cervicale. Il sollevare dei pesi è limitato a 5 kg” (doc. 54-5).

In presenza quindi di uno stato di salute, dal punto di vista

fisico, invariato rispetto a quanto accertato in ambito infortunistico e in

assenza, per lo meno fino al mese di gennaio 2005, di patologie

extra-infortunistiche, è a giusta ragione che l’UAI ha ritenuto che l’assicurato,

fino a gennaio 2005 e poi dal 1° gennaio 2007 (cfr. infra, consid.

2.12.2

), abbia presentato un grado di invalidità del 27%, analogamente a

quanto stabilito, dopo raffronto dei redditi, dall’assicuratore infortuni (cfr.

doc. 15-67 inc. LAINF).

Al riguardo, va rilevato che in una sentenza I 789/06 e U 432/06

del 4 ottobre 2007 il Tribunale federale, chiamato a stabilire la rendita di

invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni spettante ad un

assicurato, che in ambito AI, per le medesime patologie riscontrate in sede

infortunistica, aveva ottenuto un tasso di invalidità del 59%, ha ritenuto corretto

l’agire dei primi giudici, i quali hanno giudicato che la rendita

dell’assicurazione invalidità e quella dell’assicurazione contro gli infortuni,

per una medesima patologia, debbano essere stabilite sulla base dello stesso

tasso di invalidità. L’Alta Corte ha infatti osservato che:

" (…)

Considérant que le taux fixé par l'office AI ne

tient compte d'aucune autre pathologie invalidante, notamment maladive, que

l'affection pulmonaire d'étiologie professionnelle, le tribunal cantonal est

d'avis que la rente de l'assurance-invalidité et celle de l'assurance-accidents

doivent reposer sur un même taux d'invalidité.

Ce point de vue est bien fondé. En l'occurrence,

en effet, il n'existe pas de motif pour que l'on aboutisse, dans

l'assurance-invalidité, d'une part, et l'assurance-accidents, d'autre part, à

une évaluation différente du taux d'invalidité pour une même atteinte à la

santé (cf. ATF 131 V 120 consid. 3.3.3 p. 123, 126 V 288 consid. 2a p. 291;

arrêt U 148/06 du 28 août 2007, consid. 6.1).

Le jugement attaqué n'est dès lors pas

critiquable dans la mesure où il fixe à 59% le taux d'invalidité déterminant

pour la rente de l'assurance-accidents.”

Questo Tribunale non ha dunque motivo per distanziarsi dalla

decisione dell’UAI, laddove ha ritenuto che l’assicurato, fino a gennaio 2005 e

dal 1° gennaio 2007, in assenza di patologie extra-infortunistiche, abbia

presentato un grado di invalidità del 27%, così come stabilito

dall’assicuratore LAINF.

2.12.2

Nel periodo successivo al 31

gennaio 2005, l’assicurato, accanto alle note patologie lombari, ha presentato

anche un’affezione psichica, così come attestato dal suo curante, dr. __________.

Nel certificato del 16

ottobre 2006, infatti, il dr. __________ ha diagnosticato la presenza di una

sindrome da disadattamento (ICD10-F43.23) (cfr. doc. 85-3). Nel successivo

rapporto medico del 4 dicembre, lo specialista ha precisato che l’assicurato è

affetto da una sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri

aspetti emozionali (ICD10-F43.23), di lieve entità, a partire dal 2005,

patologia che lo rende inabile al lavoro al 20% dal 2005 (doc. 91-1). Invitato

dal dr. __________ a precisare il momento a partire dal quale l’assicurato ha

presentato un impedimento dal profilo psichico (cfr. doc. 92-1), il dr. __________,

in data 21 dicembre 2006, ha rilevato che la sofferenza psichica è presente

verosimilmente dal mese di febbraio 2005 (doc. 93-1). Lo specialista ha poi

evidenziato che, nel frattempo, l’assicurato ha portato a termine il

trattamento psichiatrico, con esito positivo – confermando la prognosi

“non sfavorevole” già indicata nel rapporto medico del 4 dicembre

2006.

(doc. 91-1) - aggiungendo che egli non presenta limitazioni,

dal profilo psichico, nello svolgimento di altre attività, quanto

piuttosto controindicazioni di natura reumatologica-ortopedica-neurochirurgica

(doc. 93-1, sottolineatura della redattrice).

Al riguardo, il dr. __________,

nelle sue annotazioni del 10 gennaio 2007, ha osservato che, come attestato dal

curante, la patologia psichiatrica ha dato luogo ad un’incapacità lavorativa

del 20% dal mese di febbraio 2005 al mese di dicembre 2006, momento a

partire dal quale l’assicurato ha terminato, con esito favorevole, il

trattamento psichiatrico, ritrovando quindi una piena capacità lavorativa, dal

punto di vista psichico, dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza, a partire dal

mese di gennaio 2007, l’assicurato non ha più presentato degli impedimenti

ulteriori rispetto alla valutazione espressa dall’assicuratore infortuni (doc.

94-1).

Tali conclusioni del dr. __________ possono essere condivise da

parte di questo Tribunale.

La ritrovata capacità lavorativa totale, da un punto di vista

psichico, a partire dal 1° gennaio 2007, non può essere messa in dubbio dal

certificato medico del 5 marzo 2007 del dr. __________, prodotto con il

ricorso, che, secondo la patrocinatrice dell’assicurato, dimostra il ripristino

di un trattamento specialistico, con la conseguenza che “quanto attestato

dallo stesso (psichiatra, n.d.r.) a fine anno è di per sé ora superato dalla

nuova situazione” (cfr. doc. I).

Nel certificato del 5 marzo 2007 il dr. __________ ha attestato

unicamente di aver visitato, in quella data, l’assicurato, senza aggiungere

altro (cfr. doc. D).

In assenza di una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta, di una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro

eventuale influsso sulla capacità lavorativa, di una prognosi e di una

descrizione dei trattamenti intrapresi, non si può ritenere che questo

documento soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere

circa l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (consid.

2.9

).

Ritenuta quindi la

presenza, nel periodo compreso fra il mese di febbraio 2005 e il mese di

dicembre 2006, di una patologia extra-somatica, che ha comportato un’incapacità

lavorativa del 20%, considerato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere

è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V

249.

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), è a giusta ragione che l’UAI ha proceduto al raffronto dei redditi, al fine di valutare le

ripercussioni del danno alla salute sull’attività professionale

dell’interessato.

Quale

reddito da valido l’amministrazione ha ritenuto l’importo di fr. 67’600,

riferito al 2004, analogamente a quanto indicato dall’assicuratore infortuni

nella decisione del 12 ottobre 2004 (cfr. doc. 15-67 inc. LAINF).

L’assicuratore è giunto a tale salario sulla base di quanto guadagnato

dall’assicurato, presso l’ultimo datore di lavoro, ditta __________ di __________,

nel 2001 (pari a fr. 4'800 mensili, più tredicesima, cfr. doc. 24-1 e doc. 1-2

inc. LAINF), adeguato al 2004 (pari a fr. 5'200 mensili, più tredicesima), in

base alle informazioni ricevute da un’altra ditta, __________, attiva nello

stesso ramo di attività della __________ (chiusa il 1° luglio 2001, cfr. doc.

15-92 inc. LAINF), e nella quale era già stato attivo in passato l’interessato

(cfr. doc. 15-98 inc. LAINF).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da tale importo, rimasto incontestato

dall’assicurato.

Aggiornando

tale dato al 2005, l’UAI ha indicato un reddito da valido di fr. 68'276.

Quanto al

reddito da invalido, l’UAI - conformemente alla chiara giurisprudenza federale,

che ha stabilito che per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato

nonostante il danno alla salute, occorre riferirsi ai valori nazionali della

Tabella TA1 (cfr. sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006, pubblicata in RtiD I

2007.

pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56; sentenza I 790/04 del 18

ottobre 2006; sul tema cfr. anche: L. Grisanti “Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità” in RtiD II-2006 pag. 311 segg.) - ha giustamente fatto

riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1. Applicando poi le

dovute riduzioni, per tener conto del fatto che l’assicurato può svolgere, per

motivi psichici, un’attività adeguata alle sue condizioni di salute solo all’80%

e un’ulteriore riduzione del 5%, stabilita dal consulente IP, per tener conto

del fatto che l’interessato può svolgere solo attività leggere (cfr. doc. 60-2

e doc. 97-1), l’amministrazione è giunta ad un reddito da invalido di fr. 43’951.

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale importo, rimasto

incontestato.

Dal raffronto tra il reddito da valido (2005) di fr. 68’276 e quello

da invalido di fr. 43’951, il grado di invalidità dell'insorgente, per quel che

concerne l'attività professionale, è dunque del 36%, insufficiente per avere

diritto ad una rendita, come stabilito dall’amministrazione (cfr. doc. 95-1).

Anche su questo punto la decisione impugnata va quindi confermata.

A partire dal 1° gennaio

2007, avendo l’assicurato ritrovato una piena capacità lavorativa dal punto di

vista psichico e non essendo intervenute modifiche delle patologie a livello

lombare (cfr. consid. 2.12.1.), l’assicurato presenta nuovamente un grado di

invalidità del 27%, come ritenuto dall’UAI.

2.12.3

Non essendo

dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita

d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. anche l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), l’Ufficio

AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione della rendita a partire

dal 1° febbraio 2005 (al riguardo va evidenziato che la rendita è stata

attribuita dal mese di giugno 2002 al mese di gennaio 2005, in quanto giusta l’art. 88a OADI se

la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni

consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta

all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

che presumibilmente continuerà a durare. In concreto, l’assicuratore LAINF

ha riconosciuto l’assicurato inabile al 100% dal 3 giugno 2001 al 30 settembre

2004.

e al 50% dal 1° ottobre 2004 al 31 ottobre 2004, ma totalmente abile al

lavoro in attività leggere a partire dal 1° novembre 2004, cfr. annotazioni del

3.

febbraio 2005 del dr. Fauth del SMR, doc. 51-1 e dichiarazione della __________

del 18 ottobre 2004, doc. 15-64 inc. LAINF).

La

decisione contestata deve, quindi, essere confermata.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.14.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.14

Il ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr.

anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

In casu, il

ricorrente, sposato e padre di due figlie (nate rispettivamente nel 1992 e nel

2001), si trova nel bisogno. Il medesimo dispone in effetti, quali entrate, di

una rendita __________ di fr. 1'050 mensili, di assegni integrativi pari a fr.

1'200 mensili e di una prestazione assistenziale di fr. 800.- mensili (cfr. doc.

I e certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, doc. IV/bis).

L’assicurato non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui

l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non

pareva essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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