32.2007.85
In sede di revisione,UAI ha soppresso il diritto ad 1/4 di rendita di cui beneficiava l'assicurata,in applicazione del metodo misto,ritenendola 30% salariata e 70% casalinga.Dalla corretta ripartizion
21 gennaio 2008Italiano39 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.85
Data decisione, Autorità:
21.01.2008, TCA
Titolo:
In sede di revisione,UAI ha soppresso il diritto ad 1/4 di rendita di cui beneficiava l'assicurata,in applicazione del metodo misto,ritenendola 30% salariata e 70% casalinga.Dalla corretta ripartizione 80% salariata e 20% casalinga,secondo il metodo misto,assicurata conserva diritto a 1/4 di rendita
METODO MISTO DI CALCOLO
RENDITA
REVISIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2ter LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.85
cr/DC/sc
Lugano
21 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 febbraio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1 RI 1, nata
nel __________, di professione infermiera odontoiatrica, dal 1° luglio 1996 ha beneficiato di una mezza rendita
d’invalidità (grado del 50%) a causa di un disturbo al braccio sinistro insorto
in seguito ad un’anestesia del plesso, mal riuscita, effettuata in occasione
dell’intervento operatorio al trapezio metacarpale sinistro eseguito in data 25
gennaio 1994 dal dr. __________ (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 17 marzo 1998,
doc. 27/1-3).
1.2. Nell’ambito
della prima procedura di revisione, avviata d’ufficio nel gennaio 2000 (doc.
29), dopo aver interpellato il medico curante dell’assicurata, dr. __________,
FMH in medicina generale (doc. 32), l'amministrazione, con decisione del 29
maggio 2000, ha confermato il
diritto ad una mezza rendita d’invalidità (doc. 33). Tale decisione è cresciuta
in giudicato.
Il
diritto a mezza rendita d’invalidità è stato poi confermato in occasione della procedura
di revisione del giugno 2002 (doc. 49).
1.3. Nella
procedura di revisione dell’ottobre 2004, l’assicurata, dopo aver dichiarato
che il suo stato di salute era invariato (doc. 56), con scritto del 4 febbraio 2005 ha comunicato di essersi sposata in
data 18 luglio 2003; di avere interrotto la sua attività di infermiera
odontoiatrica a tempo parziale in data 29 ottobre 2004, di avere avuto un
bambino in data 15 febbraio 2005 e di essere in congedo maternità, come
attestato dal datore di lavoro nel questionario del 23 novembre 2004 (doc. 64 e
doc. 58).
Dopo aver esperito gli accertamenti del caso, tra
cui un’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica
(doc. 71), con decisione del 16 giugno 2005 l’UAI ha ridotto la mezza rendita
precedentemente erogata ad un quarto di rendita, considerando l’interessata, a
seguito della nascita del figlio, casalinga a tempo pieno - dato che ella, dopo
gli usuali 4 mesi di congedo maternità, non aveva ripreso l’attività a tempo
parziale di infermiera odontoiatrica - stabilendo quindi il grado di invalidità
in base agli impedimenti lavorativi presenti in ambito casalingo, pari al 40%
(doc. 72/1-3). Tale decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Fatti
1.4. In occasione
della procedura di revisione dell’agosto 2006, dopo aver interpellato il medico
curante dell’assicurata, dr. __________, spec. FMH in medicina generale (doc. 80/1-5),
l'amministrazione, con decisione del 21 febbraio 2007, ha soppresso il diritto ad un quarto
di rendita erogato in precedenza, in applicazione del metodo misto, vista la
ripresa dell’attività lavorativa di infermiera odontoiatrica da parte
dell’assicurata, al 30%. Nel valutare il grado di invalidità l’UAI ha infatti
ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro nella sua professione, presa
in considerazione al 30%, ma con degli impedimenti del 40% nello svolgimento
delle attività domestiche, da considerare al 70%, per un grado di invalidità
globale del 28% (doc. 92/1-4).
1.5. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, innanzitutto
laddove nel calcolare il grado di invalidità ha applicato il metodo misto,
anziché, come avrebbe dovuto, il metodo dell’usuale raffronto dei redditi. Il
patrocinatore ha infatti rilevato che, una volta trascorso il periodo di
maternità, l’assicurata avrebbe, senza il danno alla salute, ripreso la sua
attività di infermiera odontoiatrica, al 100%, così come da lei stessa più
volte dichiarato sia all’UAI, sia al datore di lavoro (doc. I).
1.6. L’UAI, in
risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già
trattate in sede di preavviso, ha proposto di confermare la decisione impugnata
e conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).
1.7. In data 13
aprile 2007 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA copia dello
scritto del 6 aprile 2007 del datore di lavoro dell’interessata, dr. __________,
unitamente al contratto di lavoro, chiedendo nel contempo al Tribunale, per
ulteriori informazioni, di assumere la testimonianza del citato datore di
lavoro (VI).
Il doc. VI e i suoi allegati sono stati trasmessi
all’amministrazione (VII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere,
in via di revisione, con effetto dal 1° aprile 2007
(primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione del 21
febbraio 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), il quarto di rendita di invalidità di cui era al
beneficio RI 1.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire
in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno
in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava
un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti
del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di
una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è
stata ribadita in una STF 9C
15/2007 del 25 luglio 2007, pubblicata in DTF 133 V 477 e in una STF I 126/07
del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
2.6. Nella
fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicabilità in concreto del
metodo misto in base al quale l’amministrazione ha stabilito un tasso
complessivo d’invalidità del 28%, che non dà diritto all’erogazione di una
rendita. L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente
quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo
il metodo ordinario, ciò che le consentirebbe di continuare a beneficiare di
una rendita.
A
sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di avere sempre svolto, prima
dell’insorgenza del danno alla salute, la sua attività lavorativa di infermiera
odontoiatrica al 100% e di avere dovuto ridurre al 40% il suo impegno
lavorativo a causa dei dolori al braccio sinistro derivanti dagli esiti
negativi di un’anestesia subita nel gennaio 1994 in occasione di un intervento al
trapezio metacarpale sinistro, producendo a conferma delle sue allegazioni uno
scritto del suo datore di lavoro (doc. C1).
L’Ufficio
AI, per contro, constatato che l’assicurata ha ripreso la sua precedente
attività lavorativa al 30%, ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado di
invalidità dell’interessata, applicando il metodo misto. Partendo dal
presupposto che lo stato di salute è rimasto medicalmente invariato,
confermando quindi la percentuale di impedimenti del 40% nell’economia
domestica e ritenendo che nell’esercizio dell’attività di infermiera
odontoiatrica al 30% l’interessata non presenta alcun tipo di inabilità
lavorativa, l’UAI, poste le quote parti del 30% come salariata e del 70% quale
casalinga, ha soppresso il diritto ad una rendita, visto il grado di invalidità
del 28%.
2.7. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
del 24 aprile 2006 nella causa H., I 276/05, il TFA ha stabilito che:
"
2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.
Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de
comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],
méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et
8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec
les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel
de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à
la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Considerandi
Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que
la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,
ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents
personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).
Selon la pratique, la question du statut doit
être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de
la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF
130.
V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).”
2.7.1
Nella
presente fattispecie, dagli atti emerge quanto segue.
L'assicurata
aveva inizialmente beneficiato, a partire dal 1° luglio 1996, di una mezza
rendita d'invalidità, per un’inabilità al lavoro del 50% nella sua professione,
in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (doc. 27,
sottolineatura della redattrice). L’UAI aveva infatti constatato che
l’assicurata era occupata presso il dr. __________, medico dentista di __________,
dal 15 maggio 1992, a
tempo pieno (cfr. al riguardo la chiara
dichiarazione del 14 luglio 1995 del dr. __________ all’__________, in cui ha
indicato che l’assicurata era attiva a tempo pieno, per 42 ore alla settimana,
doc. 1-24 inc. Cassa malati). A seguito tuttavia agli esiti negativi di
un’anestesia subita nel gennaio 1994 in occasione di un intervento al trapezio metacarpale sinistro - che
hanno comportato un’inabilità lavorativa al 100% dal 25 gennaio 1994 al 10
aprile 1994 e dal 5 luglio 1995 al 31 luglio 1995 e al 50% dal 1° agosto 1995
(cfr. attestazioni del dr. __________, doc. 8-1) - l’assicurata ha dovuto ridurre
dapprima all’80%, dal mese di luglio 1994, il suo impegno lavorativo, lavorando
solo quattro giorni alla settimana (34 ore) e poi, dal 1° agosto 1995 (cfr.
certificato del 21 gennaio 1998 del dr. __________, doc. 23-1), a soli due
giorni alla settimana (cfr. questionario per il datore di lavoro compilato dal
dr. __________ in data 3 luglio 1996, doc. 10).
Come
rilevato sia dal curante, dr. __________ (doc. 8-1), sia dalla dr.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva e chirurgia della mano di __________,
l’assicurata, a partire dal 1° agosto 1995, è, da un profilo medico, abile al
lavoro al 50%, a causa dei suoi disturbi. Nel suo scritto del 14 settembre 1995
al dr. __________, la dr.ssa __________ ha infatti
rilevato che “il y a aggravation dès que la patiente doit trop longtemps
travailler, essentiellement les bras en l’air (elle est donc aide-dentaire) et
doit adopter en permanence une position en abduction de 90° pour l’épaule. Cette position-là est mal supportée après quelques heures. Ainsi
donc, si la patiente doit assumer un travail à 100% elle éprouve des douleurs
si importantes que le soir elle doit prendre des gouttes de Tramal. Par contre,
si elle se repose ou qu’elle ne travaille que le matin la situation est plus supportable.” (doc. 8-5).
Anche l’orientatore professionale, nel suo
rapporto del 30 luglio 1997, ha
osservato che “il danno alla salute descritto negli atti medici compromette
il normale lavoro d’infermiera odontoiatrica dell’assicurata” dato che “essa
non si sente più in grado di lavorare tutta la settimana poiché le aumentano i
dolori e l’arto si gonfia, pertanto continua a lavorare soltanto parzialmente
in quanto il lavoro le piace particolarmente”. Il consulente ha rilevato
che “sono pure stati effettuati dei tentativi di aumentare i giorni
lavorativi, ma le prove sono state interrotte appunto per il peggiorare della
situazione valetudinaria” (doc. 13-1). Il consulente, vagliate altre
alternative professionali, era poi giunto alla conclusione che queste erano
assai scarse, vista la menomazione dell’interessata che le impedisce l’utilizzo
del braccio sinistro, chiudendo quindi la pratica (doc. 13-1).
Successivamente,
avendo l’assicurata interrotto la sua attività lavorativa di infermiera
odontoiatrica (alle dipendenze, a partire dal 1° luglio 2000, del dr. __________,
medico dentista di __________, cfr. doc. 58-1), a seguito della nascita di suo
figlio e non avendola ripresa dopo i consueti 4 mesi di congedo maternità,
l’amministrazione, nella revisione dell’ottobre 2004, ha ridotto la mezza rendita ad un
quarto di rendita, a partire dal 1° agosto 2005, applicando il metodo
specifico di calcolo, appurando che ella presentava degli impedimenti in
ambito casalingo del 40% (doc. 74, sottolineatura della redattrice).
Dagli atti risulta infatti che l’assicurata, attiva
a partire dal 1° luglio 2000 in
qualità di infermiera odontoiatrica, al 40% (4 ore al giorno per 4 giorni alla
settimana, cfr. doc. 58-1), presso il dr. __________, dopo essersi sposata il
18.
luglio 2003, ha continuato
la sua professione fino alla fine di ottobre 2004, quando è entrata in congedo
maternità (doc. 64). Ella non ha più lavorato fino al 1° settembre 2006,
allorquando ha ripreso la sua attività di infermiera odontoiatrica, a tempo
parziale, sempre presso il dr. __________ (doc. 81-2).
2.7.2
Avviata nell’agosto
2006.
una procedura di revisione, l’Ufficio AI, constatata la ripresa
dell’attività lavorativa da parte dell’assicurata nella misura del 30% presso
lo studio medico-dentistico del dr. __________ (6 ore al giorno per 2 giorni
alla settimana, cfr. doc. 81-2) e ritenuta la stazionarietà dello stato di
salute, con decisione del 21 febbraio 2007 ha soppresso il diritto ad un quarto
di rendita dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo
dell’invalidità, considerando l’assicurata salariata al 30% e casalinga al
70% (doc. 92, sottolineatura della redattrice).
Tale suddivisione
non può essere confermata dal TCA.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per
determinare lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.
3.3
pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere
in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto
interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06
del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Nel caso concreto occorre innanzitutto rilevare
che, prima del danno alla salute, occorso nel gennaio 1994, l’assicurata
era attiva quale infermiera odontoiatrica presso lo studio dentistico del dr. __________
al 100% (doc. 1-24 inc. Cassa malati, sottolineatura della redattrice).
Con il subentrare del danno alla salute al braccio sinistro, l’assicurata, dopo
un periodo di inabilità lavorativa al 100%, è stata ritenuta, da un profilo
medico, abile al lavoro al 50% a partire dal 1° agosto 1995: ella ha di
conseguenza dovuto ridurre il suo grado occupazionale, continuando comunque a
lavorare in qualità di infermiera odontoiatrica presso il dr. __________, ma
solo al 50% (doc. 10).
Successivamente, a partire dal 10 gennaio 2000,
essa è stata assunta come infermiera odontoiatrica dal dr. __________, medico
dentista di __________, al 50% (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana,
cfr. doc. 31-1). In seguito tuttavia ad un peggioramento dello stato di salute,
attestato dal curante, dr. __________ (cfr. rapporto medico del 20 maggio 2000,
doc. 32) e poi ribadito dal dr. __________ (cfr. rapporto medico dell’8 luglio
2002, doc. 48), che ha comportato un’inabilità lavorativa del 60%, l’assicurata
è stata assunta, a partire dal 1° luglio 2000, presso lo studio dentistico del
dr. __________, in qualità di infermiera odontoiatrica, al 40% (doc. 58-1).
Riguardo ai motivi di una tale assunzione a tempo parziale, il dr. __________,
con scritto del 6 aprile 2007, ha attestato che l’occupazione a tempo parziale era stata concordata a
causa di problemi al braccio (doc. C1, sottolineatura della redattrice).
Sia nel questionario per la revisione della
rendita del giugno 2002 (doc. 46-2), sia in quello relativo alla revisione
dell’ottobre 2004 (doc. 56-2), l’assicurata ha peraltro indicato che prima del
danno alla salute ella lavorava 8 ore al giorno, pari a 40 ore alla settimana,
mentre dopo l’insorgenza del danno alla salute ella è occupata per 4 ore al
giorno, pari a 16 ore alla settimana.
Inoltre, va sottolineato che l’assicurata ha
sempre sostenuto che, senza il danno alla salute, ella avrebbe continuato a
lavorare a tempo pieno e questo anche dopo la nascita di un figlio.
Già in occasione della precedente procedura di
revisione, con scritto del 4 febbraio 2005, in risposta ad una richiesta di
chiarimenti da parte dell’UAI (doc. 63), l’assicurata ha infatti osservato:
"
In seguito al matrimonio e al successivo congedo
maternità, anche senza il danno alla salute, sarebbe stata mia intenzione
esercitare attività lucrativa a tempo pieno; avremmo affidato il figlio in
alternanza ai miei genitori ed ai genitori di mio marito.” (Doc. 64-1)
L’assicurata ha poi ribadito la sua volontà di
lavorare, in assenza del danno alla salute, a tempo pieno, anche dopo la
nascita di un figlio, nel corso dell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica effettuata il 29 aprile 2005, in occasione della precedente
procedura di revisione. Nel rapporto del 2 maggio 2005 l’assistente sociale ha
infatti rilevato:
"
(...)
b. se
non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi
un'attività lucrativa?
Il
desiderio della signora RI 1 sarebbe stato di poter riprendere il lavoro una
volta terminato il congedo maternità. Dopo due mesi dalla nascita del figlio,
non è tuttavia ancora in grado di capire se il suo stato di salute le
consentirà di sostenere anche l'impegno professionale, oltre a quello di madre
e di casalinga. Nonostante il consistente aiuto da parte dei famigliari, il
piccolo __________ le richiede molta energia e sollecita in modo importante il
braccio leso, rendendo al momento attuale impensabile la ripresa del lavoro.
L'assicurata
ha sospeso l'attività professionale il 29 ottobre 2004, per motivi di salute.
Mi spiega che, nonostante le ricerche intraprese da lei stessa e dal datore di
lavoro, nessuna cassa malati ha accettato di assicurarla in caso di perdita di
guadagno, in quanto a beneficio di una rendita parziale d'invalidità. In caso
di malattia, non ha pertanto diritto ad alcuna indennità.
Il
datore di lavoro la considera in congedo maternità a decorrere dalla nascita
del figlio, e le garantisce la ripresa dell'attività nella misura
precedentemente svolta (40%) non appena le condizioni fisiche lo consentano.
In
assenza del danno alla salute, l'assicurata non sa se avrebbe ripreso il lavoro
nella misura del 100% o in misura ridotta, all'80%. In sua assenza sarebbero la
madre o la suocera che si occuperebbero di __________, che le garantiscono sin
d'ora un sostegno incondizionato.
Esprimo
tuttavia dei dubbi su di un'elevata percentuale di lavoro con un bambino in
tenera età. A mio avviso, ritengo giustificato considerare un'occupazione del
50%.
Ho
avvertito la signora RI 1 di segnalare tempestivamente al nostro ufficio
un'eventuale ripresa dell'attività lucrativa.
■ Eventuale
situazione economica.
Per la famiglia RI 1
è importante poter disporre di due stipendi." (...)" (Doc. AI 71-2)
A conferma della volontà dell’assicurata, nonostante
il danno alla salute, di riprendere l’attività lavorativa anche dopo la nascita
del figlio __________, il datore di lavoro, dr. __________, ha comunicato al
funzionario incaricato - come risulta dallo scritto del 23 febbraio 2005 – che,
secondo i loro accordi verbali, l’assicurata avrebbe ripreso la sua attività di
infermiera odontoiatrica presso il suo studio dentistico, a tempo parziale,
solo verso i mesi di giugno-luglio 2006 (doc. 65-1).
L’assicurata ha del resto effettivamente ripreso la
sua attività di infermiera odontoiatrica presso lo studio dentistico del dr. __________
a partire dal 1° settembre 2006, al 30%, a causa dei suoi problemi al braccio,
come emerge dal questionario per il datore di lavoro compilato dal dr. __________
in data 26 ottobre 2006 (cfr. doc. 81-2).
Nelle osservazioni del 10 gennaio 2007 contro il
progetto di decisione dell’UAI del 7 dicembre 2006, che stabilisce la soppressione
della rendita, l’assicurata, oltre ad affermare ancora una volta che, senza il
danno alla salute, avrebbe ripreso, finito il periodo di congedo maternità, la
sua precedente professione al 100% (doc. 90-7), ha aggiunto che, anche volendo
applicare il metodo misto di calcolo del grado di invalidità, come effettuato
dall’amministrazione, riprendendo inoltre quanto riportato nell’inchiesta
economica per persone che si occupano dell’economia domestica del 29 aprile
2005, occorrerebbe comunque ritenere che, senza il danno alla salute e dopo la
nascita di __________, ella avrebbe nuovamente intrapreso la sua precedente
attività di infermiera odontoiatrica nella misura dell’80% (doc. 90-8).
In sede ricorsuale, poi, tramite il proprio
legale, ella ha nuovamente affermato che, in assenza del danno alla salute, avrebbe
esercitato la sua attività di infermiera odontoiatrica al 100% anche dopo la
nascita di suo figlio, chiedendo che il calcolo del suo grado di invalidità
venga effettuato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi
(doc. I).
Pertanto, stante quanto precede, a mente del TCA
appare verosimile che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe
comunque ripreso la sua attività lavorativa di infermiera odontoiatrica, anche
dopo la nascita di suo figlio, in misura almeno dell’80%, come dichiarato
all’assistente sociale in occasione dell’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica del 29 aprile 2005 (doc. 71-2) e come
ribadito in sede di osservazioni del 10 gennaio 2007 contro il progetto di
soppressione della rendita (doc. 90-8), potendo infatti affidare il figlio
alternativamente ai suoi genitori e ai genitori del marito.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si
considera che l’assicurata, trascorso il congedo maternità, a partire dal 1°
settembre 2006, ha poi effettivamente
ripreso, nonostante i suoi problemi al braccio sinistro, l’attività
lavorativa di infermiera odontoiatrica presso lo studio del dr. __________,
seppur al 30%, a causa del danno alla salute che la affligge (doc. 81-2). Tale
circostanza è un ulteriore indizio a comprova della sua effettiva volontà
di riprendere il lavoro, dopo la nascita del figlio. Ciò deve quindi valere, a
maggior ragione, in assenza del danno alla salute (sottolineatura della
redattrice). Inoltre, il fatto di avere effettivamente ripreso a lavorare,
anche dopo la nascita del piccolo __________ e nonostante i suoi problemi di
salute, non fa che confermare quanto riportato dall’assistente sociale nel
rapporto dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica del 2 maggio 2005, laddove è stata sottolineata l’importanza per
la famiglia RI 1, da un punto di vista economico, di poter disporre di due
stipendi (doc. 71-2, sottolineatura della redattrice).
Inoltre,
occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite
dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un
mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in
merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno
alla salute.
In una
sentenza 9C 428/2007 del 20
novembre 2007, il Tribunale federale, proprio alla luce delle dichiarazioni
fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto
arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di
prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo
considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo
misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:
"
4.3.2
En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des
pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée
entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er
juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005)
qu'elle aurait exercé une activité à 75% sans la survenance de son atteinte à
la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant
qu'elle aurait travaillé à 100%. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la
collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à
devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice
général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en
cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75% ne lui
auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.
En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer
de manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses
premières déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de
motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions
différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique - la
préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle
en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121
V 45 consid.
2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I
321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de
réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas
convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la
concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la
question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement
cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un
élément de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce
rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne,
mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais
contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et
effective. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux
situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et
non pas psychique.
4.3.3
Il résulte de ce qui précède que
l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est
arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû
la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75% sans atteinte à la
santé.
En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait
dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui
exercent une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès
lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un
nouveau jugement.”
Nel caso di specie, come visto, già nella precedente procedura di
revisione, in occasione dell’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica del 29 aprile 2005, l’assicurata ha sostenuto che, in assenza del danno alla
salute, “non sa se avrebbe ripreso il lavoro nella
misura del 100% o in misura ridotta, all'80%”, precisando che in sua
assenza si sarebbero presi cura del piccolo __________ sia i nonni materni, sia
quelli paterni (doc. 71-2, sottolineatura della redattrice).
Tale affermazione, fornita nel corso della
precedente procedura amministrativa di revisione e riportata nel rapporto
dell’assistente sociale, deve essere debitamente considerata al fine di
stabilire l’ipotetica volontà dell’interessata circa il grado di occupazione
che ella avrebbe scelto, in assenza del danno alla salute, dopo la nascita del
figlio.
Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale
ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid.
8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211), che
l’assicurata, senza il danno alla salute, tenuto conto dei suoi nuovi oneri
familiari (nascita del piccolo __________), della possibilità di
affidare il bambino alle cure dei nonni materni e paterni e della necessità per
la famiglia di poter disporre di due stipendi (cfr. al riguardo lo scritto del 4 febbraio 2005 dell’assicurata all’UAI, doc. 64 e
rapporto dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica del 2 maggio 2005, doc. 71-2), avrebbe comunque ripreso la sua attività di
infermiera odontoiatrica in misura dell’80%.
Pertanto, contrariamente a
quanto stabilito nella decisione impugnata, nella quale figura
una suddivisione del 30% come salariata e del 70% come casalinga, occorre
dunque ritenere una ripartizione del tempo dell’assicurata dell’80% quale
salariata e del 20% come casalinga.
Le
condizioni di salute della ricorrente sono rimaste invariate, come attestato
dal curante, dr. __________, nel suo rapporto di decorso del 20 settembre 2006, in cui ha indicato che lo stato di
salute è “stazionario” (doc. 80-2). Il curante, infatti, dopo
aver ribadito le già note patologie di cui è affetta l’assicurata, ha
nuovamente attestato un grado di inabilità lavorativa del 50% a partire dal 1°
agosto 1995, aggiungendo che “la prognosi resta invariata nel grado
invalidante di almeno il 50%, motivo per cui si chiede la continuazione
della rendita AI fino ad ora erogata” (doc. 80-5, sottolineatura della
redattrice).
Ne
discende che, viste le quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni
casalinghe (20%) accertate nel presente giudizio, ritenuto che l’assicurata
presenta un grado di inabilità al lavoro nell’attività lavorativa quantificato
dai medici nella misura del 50% (pari ad un grado d’invalidità parziale del
40%) e che nell’espletamento delle faccende domestiche ella presenta una
limitazione complessiva del 40%, rimasta incontestata (pari ad un grado
d’invalidità parziale dell’8%), il grado d’invalidità globale dell’assicurata
ammonta quindi al 48% (50 x 80% + 40 x 20%), percentuale che dà diritto ad un
quarto di rendita.
Pertanto, la
soppressione della rendita non può essere approvata dal TCA.
Il calcolo
corretto del grado di invalidità, secondo il metodo misto, ma applicando la
ripartizione dell’80% come salariata e del 20% come casalinga, permette invece
di confermare il diritto dell’assicurata ad un quarto di rendita.
Ne consegue
che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad un quarto di
rendita anche dopo il 1° aprile 2007 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
2.8
L’assicurata
ha chiesto l’audizione testimoniale del suo datore di lavoro, dr. __________
(VI).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale la documentazione agli atti è sufficiente
per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari
ulteriori provvedimenti probatori.
Non è
pertanto necessario procedere all’audizione richiesta.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di
complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di
fr. 50.-- a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è parzialmente accolto e
la decisione dell’UAI del 21 febbraio 2007 è annullata.
§ RI 1 ha
diritto ad un quarto di rendita anche dopo il
1° aprile
2007.
2. Le
spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio
AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1. L’UAI verserà all’assicurata fr. 1'200.-
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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