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Decisione

32.2007.85

In sede di revisione,UAI ha soppresso il diritto ad 1/4 di rendita di cui beneficiava l'assicurata,in applicazione del metodo misto,ritenendola 30% salariata e 70% casalinga.Dalla corretta ripartizion

21 gennaio 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. In occasione

della procedura di revisione dell’agosto 2006, dopo aver interpellato il medico

curante dell’assicurata, dr. __________, spec. FMH in medicina generale (doc. 80/1-5),

l'amministrazione, con decisione del 21 febbraio 2007, ha soppresso il diritto ad un quarto

di rendita erogato in precedenza, in applicazione del metodo misto, vista la

ripresa dell’attività lavorativa di infermiera odontoiatrica da parte

dell’assicurata, al 30%. Nel valutare il grado di invalidità l’UAI ha infatti

ritenuto l’assicurata pienamente abile al lavoro nella sua professione, presa

in considerazione al 30%, ma con degli impedimenti del 40% nello svolgimento

delle attività domestiche, da considerare al 70%, per un grado di invalidità

globale del 28% (doc. 92/1-4).

1.5. Contro

questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’amministrazione, innanzitutto

laddove nel calcolare il grado di invalidità ha applicato il metodo misto,

anziché, come avrebbe dovuto, il metodo dell’usuale raffronto dei redditi. Il

patrocinatore ha infatti rilevato che, una volta trascorso il periodo di

maternità, l’assicurata avrebbe, senza il danno alla salute, ripreso la sua

attività di infermiera odontoiatrica, al 100%, così come da lei stessa più

volte dichiarato sia all’UAI, sia al datore di lavoro (doc. I).

1.6. L’UAI, in

risposta, rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già

trattate in sede di preavviso, ha proposto di confermare la decisione impugnata

e conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).

1.7. In data 13

aprile 2007 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA copia dello

scritto del 6 aprile 2007 del datore di lavoro dell’interessata, dr. __________,

unitamente al contratto di lavoro, chiedendo nel contempo al Tribunale, per

ulteriori informazioni, di assumere la testimonianza del citato datore di

lavoro (VI).

Il doc. VI e i suoi allegati sono stati trasmessi

all’amministrazione (VII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere,

in via di revisione, con effetto dal 1° aprile 2007

(primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione del 21

febbraio 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), il quarto di rendita di invalidità di cui era al

beneficio RI 1.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique

de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la

giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994

nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che

le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni

caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;

STFA 29 aprile 1991 in causa

G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire

in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno

in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava

un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti

del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili

condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di

guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di

una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003)

"

Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La

giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I

156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è

stata ribadita in una STF 9C

15/2007 del 25 luglio 2007, pubblicata in DTF 133 V 477 e in una STF I 126/07

del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

2.6. Nella

fattispecie l’assicurata contesta innanzitutto l’applicabilità in concreto del

metodo misto in base al quale l’amministrazione ha stabilito un tasso

complessivo d’invalidità del 28%, che non dà diritto all’erogazione di una

rendita. L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente

quale salariata, il calcolo dell’invalidità debba avvenire unicamente secondo

il metodo ordinario, ciò che le consentirebbe di continuare a beneficiare di

una rendita.

A

sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di avere sempre svolto, prima

dell’insorgenza del danno alla salute, la sua attività lavorativa di infermiera

odontoiatrica al 100% e di avere dovuto ridurre al 40% il suo impegno

lavorativo a causa dei dolori al braccio sinistro derivanti dagli esiti

negativi di un’anestesia subita nel gennaio 1994 in occasione di un intervento al

trapezio metacarpale sinistro, producendo a conferma delle sue allegazioni uno

scritto del suo datore di lavoro (doc. C1).

L’Ufficio

AI, per contro, constatato che l’assicurata ha ripreso la sua precedente

attività lavorativa al 30%, ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado di

invalidità dell’interessata, applicando il metodo misto. Partendo dal

presupposto che lo stato di salute è rimasto medicalmente invariato,

confermando quindi la percentuale di impedimenti del 40% nell’economia

domestica e ritenendo che nell’esercizio dell’attività di infermiera

odontoiatrica al 30% l’interessata non presenta alcun tipo di inabilità

lavorativa, l’UAI, poste le quote parti del 30% come salariata e del 70% quale

casalinga, ha soppresso il diritto ad una rendita, visto il grado di invalidità

del 28%.

2.7. Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Riguardo

alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza

del 24 aprile 2006 nella causa H., I 276/05, il TFA ha stabilito che:

"

2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la

rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.

Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de

comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],

méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et

8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.

27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec

les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel

de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non

actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que

l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de

ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé

n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son

activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à

la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.

Considerandi

Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de

l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que

la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,

ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents

personnels (ATF 117 V 195

consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit

être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de

la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité

de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la

force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales

atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF

130.

V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).”

2.7.1

Nella

presente fattispecie, dagli atti emerge quanto segue.

L'assicurata

aveva inizialmente beneficiato, a partire dal 1° luglio 1996, di una mezza

rendita d'invalidità, per un’inabilità al lavoro del 50% nella sua professione,

in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (doc. 27,

sottolineatura della redattrice). L’UAI aveva infatti constatato che

l’assicurata era occupata presso il dr. __________, medico dentista di __________,

dal 15 maggio 1992, a

tempo pieno (cfr. al riguardo la chiara

dichiarazione del 14 luglio 1995 del dr. __________ all’__________, in cui ha

indicato che l’assicurata era attiva a tempo pieno, per 42 ore alla settimana,

doc. 1-24 inc. Cassa malati). A seguito tuttavia agli esiti negativi di

un’anestesia subita nel gennaio 1994 in occasione di un intervento al trapezio metacarpale sinistro - che

hanno comportato un’inabilità lavorativa al 100% dal 25 gennaio 1994 al 10

aprile 1994 e dal 5 luglio 1995 al 31 luglio 1995 e al 50% dal 1° agosto 1995

(cfr. attestazioni del dr. __________, doc. 8-1) - l’assicurata ha dovuto ridurre

dapprima all’80%, dal mese di luglio 1994, il suo impegno lavorativo, lavorando

solo quattro giorni alla settimana (34 ore) e poi, dal 1° agosto 1995 (cfr.

certificato del 21 gennaio 1998 del dr. __________, doc. 23-1), a soli due

giorni alla settimana (cfr. questionario per il datore di lavoro compilato dal

dr. __________ in data 3 luglio 1996, doc. 10).

Come

rilevato sia dal curante, dr. __________ (doc. 8-1), sia dalla dr.ssa __________,

spec. FMH in chirurgia plastica e ricostruttiva e chirurgia della mano di __________,

l’assicurata, a partire dal 1° agosto 1995, è, da un profilo medico, abile al

lavoro al 50%, a causa dei suoi disturbi. Nel suo scritto del 14 settembre 1995

al dr. __________, la dr.ssa __________ ha infatti

rilevato che “il y a aggravation dès que la patiente doit trop longtemps

travailler, essentiellement les bras en l’air (elle est donc aide-dentaire) et

doit adopter en permanence une position en abduction de 90° pour l’épaule. Cette position-là est mal supportée après quelques heures. Ainsi

donc, si la patiente doit assumer un travail à 100% elle éprouve des douleurs

si importantes que le soir elle doit prendre des gouttes de Tramal. Par contre,

si elle se repose ou qu’elle ne travaille que le matin la situation est plus supportable.” (doc. 8-5).

Anche l’orientatore professionale, nel suo

rapporto del 30 luglio 1997, ha

osservato che “il danno alla salute descritto negli atti medici compromette

il normale lavoro d’infermiera odontoiatrica dell’assicurata” dato che “essa

non si sente più in grado di lavorare tutta la settimana poiché le aumentano i

dolori e l’arto si gonfia, pertanto continua a lavorare soltanto parzialmente

in quanto il lavoro le piace particolarmente”. Il consulente ha rilevato

che “sono pure stati effettuati dei tentativi di aumentare i giorni

lavorativi, ma le prove sono state interrotte appunto per il peggiorare della

situazione valetudinaria” (doc. 13-1). Il consulente, vagliate altre

alternative professionali, era poi giunto alla conclusione che queste erano

assai scarse, vista la menomazione dell’interessata che le impedisce l’utilizzo

del braccio sinistro, chiudendo quindi la pratica (doc. 13-1).

Successivamente,

avendo l’assicurata interrotto la sua attività lavorativa di infermiera

odontoiatrica (alle dipendenze, a partire dal 1° luglio 2000, del dr. __________,

medico dentista di __________, cfr. doc. 58-1), a seguito della nascita di suo

figlio e non avendola ripresa dopo i consueti 4 mesi di congedo maternità,

l’amministrazione, nella revisione dell’ottobre 2004, ha ridotto la mezza rendita ad un

quarto di rendita, a partire dal 1° agosto 2005, applicando il metodo

specifico di calcolo, appurando che ella presentava degli impedimenti in

ambito casalingo del 40% (doc. 74, sottolineatura della redattrice).

Dagli atti risulta infatti che l’assicurata, attiva

a partire dal 1° luglio 2000 in

qualità di infermiera odontoiatrica, al 40% (4 ore al giorno per 4 giorni alla

settimana, cfr. doc. 58-1), presso il dr. __________, dopo essersi sposata il

18.

luglio 2003, ha continuato

la sua professione fino alla fine di ottobre 2004, quando è entrata in congedo

maternità (doc. 64). Ella non ha più lavorato fino al 1° settembre 2006,

allorquando ha ripreso la sua attività di infermiera odontoiatrica, a tempo

parziale, sempre presso il dr. __________ (doc. 81-2).

2.7.2

Avviata nell’agosto

2006.

una procedura di revisione, l’Ufficio AI, constatata la ripresa

dell’attività lavorativa da parte dell’assicurata nella misura del 30% presso

lo studio medico-dentistico del dr. __________ (6 ore al giorno per 2 giorni

alla settimana, cfr. doc. 81-2) e ritenuta la stazionarietà dello stato di

salute, con decisione del 21 febbraio 2007 ha soppresso il diritto ad un quarto

di rendita dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo

dell’invalidità, considerando l’assicurata salariata al 30% e casalinga al

70% (doc. 92, sottolineatura della redattrice).

Tale suddivisione

non può essere confermata dal TCA.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per

determinare lo statuto di un'assicurata,

occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua

situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid.

3.3

pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere

in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto

interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06

del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Nel caso concreto occorre innanzitutto rilevare

che, prima del danno alla salute, occorso nel gennaio 1994, l’assicurata

era attiva quale infermiera odontoiatrica presso lo studio dentistico del dr. __________

al 100% (doc. 1-24 inc. Cassa malati, sottolineatura della redattrice).

Con il subentrare del danno alla salute al braccio sinistro, l’assicurata, dopo

un periodo di inabilità lavorativa al 100%, è stata ritenuta, da un profilo

medico, abile al lavoro al 50% a partire dal 1° agosto 1995: ella ha di

conseguenza dovuto ridurre il suo grado occupazionale, continuando comunque a

lavorare in qualità di infermiera odontoiatrica presso il dr. __________, ma

solo al 50% (doc. 10).

Successivamente, a partire dal 10 gennaio 2000,

essa è stata assunta come infermiera odontoiatrica dal dr. __________, medico

dentista di __________, al 50% (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana,

cfr. doc. 31-1). In seguito tuttavia ad un peggioramento dello stato di salute,

attestato dal curante, dr. __________ (cfr. rapporto medico del 20 maggio 2000,

doc. 32) e poi ribadito dal dr. __________ (cfr. rapporto medico dell’8 luglio

2002, doc. 48), che ha comportato un’inabilità lavorativa del 60%, l’assicurata

è stata assunta, a partire dal 1° luglio 2000, presso lo studio dentistico del

dr. __________, in qualità di infermiera odontoiatrica, al 40% (doc. 58-1).

Riguardo ai motivi di una tale assunzione a tempo parziale, il dr. __________,

con scritto del 6 aprile 2007, ha attestato che l’occupazione a tempo parziale era stata concordata a

causa di problemi al braccio (doc. C1, sottolineatura della redattrice).

Sia nel questionario per la revisione della

rendita del giugno 2002 (doc. 46-2), sia in quello relativo alla revisione

dell’ottobre 2004 (doc. 56-2), l’assicurata ha peraltro indicato che prima del

danno alla salute ella lavorava 8 ore al giorno, pari a 40 ore alla settimana,

mentre dopo l’insorgenza del danno alla salute ella è occupata per 4 ore al

giorno, pari a 16 ore alla settimana.

Inoltre, va sottolineato che l’assicurata ha

sempre sostenuto che, senza il danno alla salute, ella avrebbe continuato a

lavorare a tempo pieno e questo anche dopo la nascita di un figlio.

Già in occasione della precedente procedura di

revisione, con scritto del 4 febbraio 2005, in risposta ad una richiesta di

chiarimenti da parte dell’UAI (doc. 63), l’assicurata ha infatti osservato:

"

In seguito al matrimonio e al successivo congedo

maternità, anche senza il danno alla salute, sarebbe stata mia intenzione

esercitare attività lucrativa a tempo pieno; avremmo affidato il figlio in

alternanza ai miei genitori ed ai genitori di mio marito.” (Doc. 64-1)

L’assicurata ha poi ribadito la sua volontà di

lavorare, in assenza del danno alla salute, a tempo pieno, anche dopo la

nascita di un figlio, nel corso dell’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica effettuata il 29 aprile 2005, in occasione della precedente

procedura di revisione. Nel rapporto del 2 maggio 2005 l’assistente sociale ha

infatti rilevato:

"

(...)

b. se

non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi

un'attività lucrativa?

Il

desiderio della signora RI 1 sarebbe stato di poter riprendere il lavoro una

volta terminato il congedo maternità. Dopo due mesi dalla nascita del figlio,

non è tuttavia ancora in grado di capire se il suo stato di salute le

consentirà di sostenere anche l'impegno professionale, oltre a quello di madre

e di casalinga. Nonostante il consistente aiuto da parte dei famigliari, il

piccolo __________ le richiede molta energia e sollecita in modo importante il

braccio leso, rendendo al momento attuale impensabile la ripresa del lavoro.

L'assicurata

ha sospeso l'attività professionale il 29 ottobre 2004, per motivi di salute.

Mi spiega che, nonostante le ricerche intraprese da lei stessa e dal datore di

lavoro, nessuna cassa malati ha accettato di assicurarla in caso di perdita di

guadagno, in quanto a beneficio di una rendita parziale d'invalidità. In caso

di malattia, non ha pertanto diritto ad alcuna indennità.

Il

datore di lavoro la considera in congedo maternità a decorrere dalla nascita

del figlio, e le garantisce la ripresa dell'attività nella misura

precedentemente svolta (40%) non appena le condizioni fisiche lo consentano.

In

assenza del danno alla salute, l'assicurata non sa se avrebbe ripreso il lavoro

nella misura del 100% o in misura ridotta, all'80%. In sua assenza sarebbero la

madre o la suocera che si occuperebbero di __________, che le garantiscono sin

d'ora un sostegno incondizionato.

Esprimo

tuttavia dei dubbi su di un'elevata percentuale di lavoro con un bambino in

tenera età. A mio avviso, ritengo giustificato considerare un'occupazione del

50%.

Ho

avvertito la signora RI 1 di segnalare tempestivamente al nostro ufficio

un'eventuale ripresa dell'attività lucrativa.

■ Eventuale

situazione economica.

Per la famiglia RI 1

è importante poter disporre di due stipendi." (...)" (Doc. AI 71-2)

A conferma della volontà dell’assicurata, nonostante

il danno alla salute, di riprendere l’attività lavorativa anche dopo la nascita

del figlio __________, il datore di lavoro, dr. __________, ha comunicato al

funzionario incaricato - come risulta dallo scritto del 23 febbraio 2005 – che,

secondo i loro accordi verbali, l’assicurata avrebbe ripreso la sua attività di

infermiera odontoiatrica presso il suo studio dentistico, a tempo parziale,

solo verso i mesi di giugno-luglio 2006 (doc. 65-1).

L’assicurata ha del resto effettivamente ripreso la

sua attività di infermiera odontoiatrica presso lo studio dentistico del dr. __________

a partire dal 1° settembre 2006, al 30%, a causa dei suoi problemi al braccio,

come emerge dal questionario per il datore di lavoro compilato dal dr. __________

in data 26 ottobre 2006 (cfr. doc. 81-2).

Nelle osservazioni del 10 gennaio 2007 contro il

progetto di decisione dell’UAI del 7 dicembre 2006, che stabilisce la soppressione

della rendita, l’assicurata, oltre ad affermare ancora una volta che, senza il

danno alla salute, avrebbe ripreso, finito il periodo di congedo maternità, la

sua precedente professione al 100% (doc. 90-7), ha aggiunto che, anche volendo

applicare il metodo misto di calcolo del grado di invalidità, come effettuato

dall’amministrazione, riprendendo inoltre quanto riportato nell’inchiesta

economica per persone che si occupano dell’economia domestica del 29 aprile

2005, occorrerebbe comunque ritenere che, senza il danno alla salute e dopo la

nascita di __________, ella avrebbe nuovamente intrapreso la sua precedente

attività di infermiera odontoiatrica nella misura dell’80% (doc. 90-8).

In sede ricorsuale, poi, tramite il proprio

legale, ella ha nuovamente affermato che, in assenza del danno alla salute, avrebbe

esercitato la sua attività di infermiera odontoiatrica al 100% anche dopo la

nascita di suo figlio, chiedendo che il calcolo del suo grado di invalidità

venga effettuato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi

(doc. I).

Pertanto, stante quanto precede, a mente del TCA

appare verosimile che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe

comunque ripreso la sua attività lavorativa di infermiera odontoiatrica, anche

dopo la nascita di suo figlio, in misura almeno dell’80%, come dichiarato

all’assistente sociale in occasione dell’inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica del 29 aprile 2005 (doc. 71-2) e come

ribadito in sede di osservazioni del 10 gennaio 2007 contro il progetto di

soppressione della rendita (doc. 90-8), potendo infatti affidare il figlio

alternativamente ai suoi genitori e ai genitori del marito.

Questa soluzione si giustifica tanto più se si

considera che l’assicurata, trascorso il congedo maternità, a partire dal 1°

settembre 2006, ha poi effettivamente

ripreso, nonostante i suoi problemi al braccio sinistro, l’attività

lavorativa di infermiera odontoiatrica presso lo studio del dr. __________,

seppur al 30%, a causa del danno alla salute che la affligge (doc. 81-2). Tale

circostanza è un ulteriore indizio a comprova della sua effettiva volontà

di riprendere il lavoro, dopo la nascita del figlio. Ciò deve quindi valere, a

maggior ragione, in assenza del danno alla salute (sottolineatura della

redattrice). Inoltre, il fatto di avere effettivamente ripreso a lavorare,

anche dopo la nascita del piccolo __________ e nonostante i suoi problemi di

salute, non fa che confermare quanto riportato dall’assistente sociale nel

rapporto dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica del 2 maggio 2005, laddove è stata sottolineata l’importanza per

la famiglia RI 1, da un punto di vista economico, di poter disporre di due

stipendi (doc. 71-2, sottolineatura della redattrice).

Inoltre,

occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite

dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un

mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in

merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno

alla salute.

In una

sentenza 9C 428/2007 del 20

novembre 2007, il Tribunale federale, proprio alla luce delle dichiarazioni

fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto

arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di

prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo

considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo

misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:

"

4.3.2

En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des

pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée

entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er

juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005)

qu'elle aurait exercé une activité à 75% sans la survenance de son atteinte à

la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant

qu'elle aurait travaillé à 100%. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la

collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à

devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice

général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en

cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75% ne lui

auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.

En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer

de manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses

premières déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de

motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions

différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique - la

préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle

en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles

pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121

V 45 consid.

2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I

321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de

réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas

convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la

concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la

question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement

cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un

élément de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce

rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne,

mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais

contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et

effective. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux

situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et

non pas psychique.

4.3.3

Il résulte de ce qui précède que

l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est

arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû

la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75% sans atteinte à la

santé.

En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait

dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui

exercent une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès

lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction

cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un

nouveau jugement.”

Nel caso di specie, come visto, già nella precedente procedura di

revisione, in occasione dell’inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica del 29 aprile 2005, l’assicurata ha sostenuto che, in assenza del danno alla

salute, “non sa se avrebbe ripreso il lavoro nella

misura del 100% o in misura ridotta, all'80%”, precisando che in sua

assenza si sarebbero presi cura del piccolo __________ sia i nonni materni, sia

quelli paterni (doc. 71-2, sottolineatura della redattrice).

Tale affermazione, fornita nel corso della

precedente procedura amministrativa di revisione e riportata nel rapporto

dell’assistente sociale, deve essere debitamente considerata al fine di

stabilire l’ipotetica volontà dell’interessata circa il grado di occupazione

che ella avrebbe scelto, in assenza del danno alla salute, dopo la nascita del

figlio.

Tutto ben considerato, dunque, questo Tribunale

ritiene provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125

V 195 consid. 2 e riferimenti; DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid.

8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.

210/211), che

l’assicurata, senza il danno alla salute, tenuto conto dei suoi nuovi oneri

familiari (nascita del piccolo __________), della possibilità di

affidare il bambino alle cure dei nonni materni e paterni e della necessità per

la famiglia di poter disporre di due stipendi (cfr. al riguardo lo scritto del 4 febbraio 2005 dell’assicurata all’UAI, doc. 64 e

rapporto dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica del 2 maggio 2005, doc. 71-2), avrebbe comunque ripreso la sua attività di

infermiera odontoiatrica in misura dell’80%.

Pertanto, contrariamente a

quanto stabilito nella decisione impugnata, nella quale figura

una suddivisione del 30% come salariata e del 70% come casalinga, occorre

dunque ritenere una ripartizione del tempo dell’assicurata dell’80% quale

salariata e del 20% come casalinga.

Le

condizioni di salute della ricorrente sono rimaste invariate, come attestato

dal curante, dr. __________, nel suo rapporto di decorso del 20 settembre 2006, in cui ha indicato che lo stato di

salute è “stazionario” (doc. 80-2). Il curante, infatti, dopo

aver ribadito le già note patologie di cui è affetta l’assicurata, ha

nuovamente attestato un grado di inabilità lavorativa del 50% a partire dal 1°

agosto 1995, aggiungendo che “la prognosi resta invariata nel grado

invalidante di almeno il 50%, motivo per cui si chiede la continuazione

della rendita AI fino ad ora erogata” (doc. 80-5, sottolineatura della

redattrice).

Ne

discende che, viste le quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni

casalinghe (20%) accertate nel presente giudizio, ritenuto che l’assicurata

presenta un grado di inabilità al lavoro nell’attività lavorativa quantificato

dai medici nella misura del 50% (pari ad un grado d’invalidità parziale del

40%) e che nell’espletamento delle faccende domestiche ella presenta una

limitazione complessiva del 40%, rimasta incontestata (pari ad un grado

d’invalidità parziale dell’8%), il grado d’invalidità globale dell’assicurata

ammonta quindi al 48% (50 x 80% + 40 x 20%), percentuale che dà diritto ad un

quarto di rendita.

Pertanto, la

soppressione della rendita non può essere approvata dal TCA.

Il calcolo

corretto del grado di invalidità, secondo il metodo misto, ma applicando la

ripartizione dell’80% come salariata e del 20% come casalinga, permette invece

di confermare il diritto dell’assicurata ad un quarto di rendita.

Ne consegue

che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto ad un quarto di

rendita anche dopo il 1° aprile 2007 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.8

L’assicurata

ha chiesto l’audizione testimoniale del suo datore di lavoro, dr. __________

(VI).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, secondo questo Tribunale la documentazione agli atti è sufficiente

per statuire nel merito della vertenza senza che si rivelino necessari

ulteriori provvedimenti probatori.

Non è

pertanto necessario procedere all’audizione richiesta.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 50.-- a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è parzialmente accolto e

la decisione dell’UAI del 21 febbraio 2007 è annullata.

§ RI 1 ha

diritto ad un quarto di rendita anche dopo il

1° aprile

2007.

2. Le

spese per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 150.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 50.-- a carico di RI 1. L’UAI verserà all’assicurata fr. 1'200.-

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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