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Decisione

32.2007.87

L'assicurato ha reso verosimile un peggioramento della patologia psichica motivo per cui l'Ufficio AI a torto ha emesso una decisione di non entrata in materia. Rinvio degli atti all'amministrazione

28 febbraio 2008Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I referti presentati nella nuova domanda AI e prodotti

in opposizione sono stati sottoposti all'esame del SMR, il quale ha osservato

che la diagnosi posta dal Dr.med. __________ di reazione ansioso-depressiva

correlata alla sindrome da disadattamento sono sintomi non connessi ad una

patologia psichiatrica maggiore, non presente come tale.

In conclusione, il SMR ha ritenuto la valutazione

precedentemente emessa corretta, non essendovi elementi atti a giustificare

un'entrata in materia o una rivalutazione del caso.

Non essendo realizzate le premesse per entrare nel

merito di una nuova richiesta, lo scrivente Ufficio non può che confermare la

decisione impugnata." (Doc. AI 75-2+3)

1.4. Con

il presente ricorso, successivamente completato, l’assi-curato, sempre rappresentato

dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione contestata ed il conseguente

rinvio all’amministrazione affinché entri in materia sulla nuova domanda di

prestazioni 12 settembre 2005. Fondandosi sulla documentazione medica già prodotta

in sede amministrativa e quella prodotta con il ricorso, l’assicurato ha sostanzialmente

evidenziato di soffrire di una importante sindrome ansioso-depressiva e che

questo stato di salute è nettamente peggiorato rispetto a quello presente al

momento della perizia SAM. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto

occorra, nel prosieguo.

Il

ricorrente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

1.5. Con

risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso,

rilevando in particolare come non sia stato prodotto un referto attestante una

patologia psichiatrica invalidante continua. Non essendo di conseguenza stata

comprovata una modifica sostanziale dello stato di salute per permettere di

entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni, la decisione contestata

merita conferma.

1.6. Con

osservazioni 15 maggio 2007 il ricorrente ha ribadito la propria tesi.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’Ufficio AI rettamente non è entrato nel merito

della nuova domanda di prestazioni.

2.3. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica

degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è

realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione

della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati

in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.4. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non

motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V

198 consid. 4b con riferimenti).

Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108

consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.

84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999

pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von

Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P.

pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è

dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la

revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA

del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nel

caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica

del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta in giudicato

che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale

accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei

redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel caso di revisione

della rendita (DTF 133 V 108).

In

Considerandi

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130.

V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto

l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato

di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione

dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze

resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004.

(STF 20 giugno 2007 nella causa K, I 630/06, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.5

Occorre

qui ricordare nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima

decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi

siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che

un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (cfr. SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti).

Va poi evidenziato che più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del

rilevante cambiamento (“ Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b,

123.

consid. 3b e 264), riportato in STFA 10 febbraio 2005 nella causa F, I

619/06, consid. 3).

2.6

Nel

caso in esame il ricorrente sostiene che il suo stato di salute psichico è peggiorato

rispetto a quanto è stato accertato in occasione della perizia multidisciplinare

22.

novembre 2003, alla base della decisione 7 settembre 2004 di reiezione della

domanda di prestazioni.

A

ragione.

Occorre

innanzitutto ricordare che all’epoca della decisione di rifiuto, con referto 23

ottobre 2003 l’esperto psichiatra, dr. __________, aveva diagnosticato un disturbo

da dolore somatoforme in personalità con massicci tratti conversivi ed istrioni,

sospetto di disturbo fittizio. Il perito non aveva riscontrato alcuna incapacità

lavorativa, consigliando un pronto rientro nel mondo del lavoro ed una presa a

carico pedagogica e con provvedimenti professionali reintegrativi (doc. AI

35-17).

Dagli

atti medici prodotti risulta che con rapporto 3 ottobre 2005 il dr. __________,

psichiatra curante dell’assicurato dal 14 maggio 2004, ha diagnosticato una

sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (ICD- 10 F34.2). Certo

che, come evidenziato dal SMR nella nota 25 ottobre 2005 (doc. AI 62-1), lo

psichiatra curante ha indicato quale motivo del peggioramento il rifiuto della

rendita, l’insorgenza negli ultimi anni di problemi socio-economici e famigliari,

senza apporre una valutazione circa l’incapacità lavorativa. Tuttavia, va fatto

presente che lo specialista ha menzionato ricoveri in diverse strutture ospedaliere

psichiatriche evidenziando, quale aspetto nuovo rispetto alla perizia 23

ottobre 2003 del dr. __________, che il paziente è accompagnato da “idee

nere ed addirittura vaghe idee suicidali” (doc. AI 61-1). Quanto alla

divergente interpretazione tra assicurato e SMR in relazione all’esistenza o

meno di una “patologia psichica maggiore” dovuta alla nuova” diagnosi di

sindrome ansioso-depressiva (cfr. opposizione 14 novembre 2006 [doc. AI 68-1] e

nota 22 gennaio 2007 del SMR [doc. AI 74-.1]), va ricordato che importante ai

fini dell’invalidità è piuttosto la questione a sapere se il danno alla salute

psichico è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

A

motivo dell’assenza di un rilevante cambiamento delle condizioni di salute extra-somatiche,

nella nota 26 aprile 2007 il dr. __________ del SMR, oltre ad evidenziare

l’assenza di un documento psichiatrico specialistico attestante una patologia

invalidante continua, ha sostenuto che ” i rapporti della Clinica __________

parlano in pratica di episodi depressivi con risoluzione alla dimissione” (IX).

Ciò non toglie, come rettamente evidenziato nelle osservazioni 15 maggio 2007

del ricorrente (XIII), che dalle lettere d’uscita 22 dicembre 2005 e 23 ottobre

2006.

della citata clinica psichiatrica (doc. AI 68/3 – 68/; quella del 24

novembre 2006 non è stata prodotta) si evince pure un miglioramento delle condizioni,

ma la problematica psichiatrica non è affatto “risolta”, tant’è che l’assicurato

continua ad essere seguito dal suo psichiatra curante.

Ai

fini della presente vertenza determinante è lo scritto 19 febbraio 2007 del dr.

__________, psichiatra attivo presso la Clinica __________, interpellato dal

rappresentante del ricorrente. Vero che tale documento è stato redatto dopo

l’emissione della decisione qui contestata (2 febbraio 2007). Infatti, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata, nella

misura in cui si ritiene che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi

quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.

1b). Quest’ultima evenienza corrisponde al caso in esame poiché il citato

sanitario ha sostenuto che la sindrome ansioso-depressiva è sicuramente presente

dal 2005, ipotizzando una ridotta capacità lavorativa di almeno il

50-60% sempre dal 2005. Rispetto alla perizia del dr. __________, egli ha anche

valutato “un aumento dell’instabilità timica, con agitazione psicomotoria,

ansia persistente e angoscia invadente” (doc. F).

In

conclusione, la documentazione medica prodotta contiene elementi idonei a far

ritenere come attendibile, con riferimento alla componente psichica, una modifica

delle circostanze, nel senso di un progressivo - e verosimilmente duraturo -

peggioramento intervenuto successivamente alla perizia SAM 22 novembre 2003, posta

alla base della precedente procedura amministrativa sfociata nella decisione formale

7.

settembre 2004, potenzialmente suscettibile di ripercuotersi in modo marcato

sulla capacità di guadagno del ricorrente. Questo Tribunale deve quindi

concludere che l’assicurato ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi

dell’art. 87 cpv. 3 OAI e l’Ufficio AI avrebbe dovuto pertanto entrare nel

merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato.

Di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni

ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia

effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità

di guadagno dell’assicurata.

Ne

consegue l’accoglimento del ricorso ed il riconoscimento al ricorrente di fr.

1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2

febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B.,

I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella

causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa

C., U 164/02 e STFA del 18 agosto

1999.

nella causa T., U 59/99), impregiudicata la questione a sapere se un avvocato,

attivo presso un ente di pubblica utilità, ha diritto

di chiedere l’assistenza giudiziaria per i propri assistiti, problematica

lasciata aperta dal TFA (cfr. DTF 132 V 207 consid. 5.2.3).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come al consid.

2.6.

2.- Le

spese per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

inoltre al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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