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Decisione

32.2007.88

Rinvio atti all'Ufficio AI perché, previo complemento peritale presso il pertito psichiatra e interpellato il medico curante, stabilisca da quando l'A. va ritenuto inabile al 100% in qualsiasi attivit

19 novembre 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 154/05).

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

La

lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 pag. 281, 1970 pag. 402). Una diminuzione della

capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag.

126).

Dall’art.

29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico

labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla

rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono

applicabili delle condizioni differenti.

Pertanto,

un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non

fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa

perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

Al

contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è

di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò

seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto

ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

Il

tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente

alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il

grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121

V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.

4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

Se

l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,

il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi

è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30

giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza

riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non

è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo

provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso

è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.;

STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella

causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag.

189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio degli atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale ritiene che

sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare

all’assicurato il diritto a prestazioni.

La

dr.ssa __________, capoclinica del Servizio di psichiatria dell’Ospedale __________

di __________, nella perizia 7 novembre 2006 (doc. AI 20/1-8), posta la

diagnosi di “(…) sindrome depressiva persistente in disturbo narcisistico di personalità

(ICD 10: F34.9, F 60.9) (…)” (doc. AI 20/5), ha così valutato obiettivamente la

situazione dell’assicurato:

"

(…)

L’osservazione clinica permette di riconoscere la

presenza di una forma depressiva persistente e cronicizzata in un contesto di

personalità dove appaiono preminenti gli aspetti narcisistici.

Per quanto riguarda l’abitudine al potus, che veniva

descritta e riportata in diagnosi nella perizia stilata dalla Dr.ssa __________,

non si apprezzano segni ascrivibili ad uso in cronico di alcool e l’A. nega di

assumerne. Va inoltre ricordato che la presenza di segni e sintomi ascrivibili

a patologia psichica appare precedente il periodo in cui l’A. ha abusato di

alccool.

(…)”. (doc. AI 20/6)

Riguardo

alla persistenza della patologia psichiatrica con ricaduta sulla capacità

lavorativa e alla capacità lavorativa la dr.ssa __________ ha concluso che:

"

(…)

Persiste una condizione psicopatologica cronicizzata,

che ha ricaduta sulla CL dell’A. Per quanto riguarda il potus appare evidente,

vista la cronologia degli eventi, che si tratta di un’abitudine secondaria

all’insorgenza della sintomatologia invalidante.

(…)

Vanno qui considerati gli elementi di personalità

premorbosa, che appaiono ascrivibili ad un assetto narcisistico, reattivo ad

una deprivazione degli affetti ed attenzioni nel corso dell’infanzia.

L’A ha strutturato delle strategie reattive alla

condizione depressiva di base, ma, come sovente accade in questi casi, tali

strategie sono solo in parte funzionali ed il loro fallimento, quando si

verifica, conduce ad una depressione di difficile prognosi.

Altro elemento per una prognosi sfavorevole è la

difficoltà che l’A incontra nell’affidarsi ad un intervento terapeutico: la

precoce esperienza di solitudine lo ha “convinto” di non poter ottenere aiuto dagli

altri.

La sintomatologia caratterizzata da energia, anedonia e

deflessione timica mascherata può esser considerata cronica e poco passibile di

evoluzione positiva, sia per l’età dell’A, sia perché egli rifiuta l’intervento

specialistico. La terapia farmacologica sembra incidere solo in maniera

marginale sulla patologia.

Questi elementi hanno una ricaduta sulla CL, che si stima

pari al 70%, di questo computo non fanno parte considerazioni di carattere

sociale, quali la difficoltà a trovare un’occupazione all’età di 57 anni.

Si considera questa valutazione di riduzione della CL

decorrente dalla data dell’osservazione peritale.” (doc. AI 20/6-7)

Il

dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 e 24 novembre 2006 ha rilevato

che:

"

(…)

Preso atto del contenuto della perizia psichiatrica

della Drssa __________ non si riscontrano punti che suscitano una critica o

ulteriori interrogazioni. La perizia è completa ed esaustiva.

Propongo di accettare le conclusioni peritali.

L’inabilità lavorativa assegnata riguarda sia

l’attività abituale che ogni altra attività lucrativa.” (doc. AI 22/1)

"

(…)

Si fa riferimento alla perizia psichiatrica della Drssa

__________ con data 07.11.2006 e al colloquio telefonico [con] la stessa in

data 24 novembre 2006.

Dalla perizia psichiatrica risulta giustificata una

riduzione della capacità lavorativa del 70% in ogni attività lucrativa a

seguito della psicopatologia osservata, a partire dall’osservazione peritale.

Non abbiamo a disposizione nessun dato medico per poter

valutare obiettivamente lo stato di salute antecedente, concordiamo sul fatto

che non è possibile esprimere un giudizio medico assicurativo della capacità

lavorativa prima dell’osservazione peritale.” (doc. AI 23/1)

Le

conclusioni del dr. __________ sono state sconfessate dal dr. __________,

medico SMR, che, nelle annotazioni 20 aprile 2007, ha osservato:

"

(…)

A seguito di lettera indirizzata all’UAI da parte del

curante ho voluto chiarirmi le idee e ho notato che, sempre il curante, aveva

inviato sue considerazioni al patrocinatore.

Ho valutato con attenzione la fattispecie e devo

ammettere che non esistono descrizioni sufficienti di oggettività per il

periodo di IL attestata dal curante.

Devo però aggiungere che la diagnosi posta in sede

peritale è di “disturbo depressivo persistente”. Tale disturbo può essere

diagnosticato in tal modo se esiste da lungo tempo (vedi significato di persistente).

Non avendo elementi per altre discussioni sul piano

diagnostico non possiamo ammettere che la limitazione della funzionalità sia

intervenuta solo in concomitanza con l’esame peritale.

Per questa ragione ammetto che l’IL, così come

codificata, doveva essere presente già da tempo per cui ci si deve basare sulle

attestazioni del curante (quindi a far stato dal febbraio 2005).” (doc. VIII/2)

Ora,

stante le valutazioni mediche appena esposte, questo Tribunale deve concludere

che, da una parte, viste le risultanze della perizia psichiatrica – diagnosi di

sindrome depressiva persistente e riconosciuta presenza di una forma

depressiva persistente e cronicizzata – l’Ufficio AI, tramite un complemento

peritale, avrebbe dovuto chiedere alla dr.ssa __________ di motivare

compiutamente per quali ragioni ella ha concluso che “(…) si considera questa

valutazione di riduzione della CL decorrente dalla data dell’osservazione peritale.”

(doc. AI 20/7).

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che la dr.ssa __________, FMH

in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 14 agosto 2001 all’attenzione

della __________ (doc. AI 1/3-5), posta la diagnosi di “(…) episodio depressivo

di media gravità (F32.11 dell’ICD 10), in disturbo della personalità dipendente

con etilismo cronico secondario (F60.7 dell’ICD 10) (…)” (doc. AI 1/4),

riguardo alla prognosi si è così espressa: “(…) vista la struttura della personalità

e la dipendenza alcolica, il rischio di ricadute è abbastanza alto. (…)” (doc.

AI 1/5). Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 26

gennaio 2006 (doc. AI 5/1-4), aveva inoltre attestato che “(…) dall’inizio

dello scorso anno il paziente è ricaduto in una importante depressione che non

è migliorata malgrado 40mg di Paroxetina. La compliance medicamentosa è credibile.

Dato il caso, non penso che un trattamento psicoterapico possa portare ad un

ulteriore miglioramento (…)” (doc. AI 5/2) e certificato un’inabilità al lavoro

del 100% nell’ultima attività precisando che altre attività non sono

proponibili considerata “(…) la forte inibizione dovuta alla depressione (…)”

(doc. AI 5/2).

D’altra

parte, per poter concludere con sufficiente tranquillità che l’assicurato va

ritenuto inabile al 100% in qualsiasi attività dal mese di febbraio 2005,

appare necessario interpellare il dr. __________ per una compiuta descrizione e

documentazione volta a stabilire quando, su quale base e cosa ha intrapreso precisamente

dal momento in cui ha diagnosticato l’importan-te ricaduta in una depressione

all’inizio del 2005 fino all’ultima consultazione del 3 gennaio indicata nel

rapporto medico 26 gennaio 2006.

Non

è possibile concludere differentemente neppure avuto riguardo alle annotazioni

20 aprile 2007 del dr. __________ (doc. VIII/2). Infatti, pur non essendo

specialista in psichiatria, il dr. __________, senza neppure contattarla, si è

scostato in maniera semplicistica dalle conclusioni della dr.ssa __________ adducendo

che la diagnosi di disturbo depressivo persistente può essere posta solo se il

disturbo esiste da lungo tempo.

Inoltre

va qui ricordato che nelle annotazioni 24 novembre 2006 anche il dr. __________,

facendo riferimento alla perizia psichiatrica ed ad un colloquio telefonico con

la dr.ssa __________, ha confermato che “(…) non è possibile esprimere un

giudizio medico assicurativo della capacità lavorativa prima dell’osservazione

peritale.” (doc. AI 23/1).

Visto

tutto quanto precede è a torto che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il

diritto a prestazioni sulla base dell’art. 29 LAI (cfr. consid. 2.5).

La

decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché,

previo complemento peritale presso la dr.ssa __________ e dopo aver interpellato

il dr. __________, si pronunci nuovamente sulla richiesta di prestazioni.

2.8. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un sindacato, ha diritto a ripetibili

da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122

V 278; DTF 118 V 139).

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato

al consid. 2.7.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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