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Decisione

32.2007.9

Rendita per un periodo delimitato

19 dicembre 2007Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo avere

disposto l’allestimento di una perizia reumatologica affidata al dr. __________,

l’Ufficio AI, con progetto di decisione 25 settembre 2006, ha riconosciuto

all’interessato il diritto ad una rendita intera unicamente dal 1° maggio 2003

al 30 novembre 2003 (doc. AI 56-1).

1.2. Valutate

le osservazioni proposte dall’assicurato, assistito dal suo legale avv. RA 1,

l’Ufficio AI, con decisione del 24 novembre 2006, ha in sostanza confermato il

contenuto del progetto di decisione motivando come segue:

"

Esito degli accertamenti:

Stato di salute

In base agli atti medici all'incarto,

in particolare dalla perizia reumatologica del dr __________ dei 27 aprile 2005 con relativo

Esame della Funzionalità Fisica, l'incapacità lavorativa che ne consegue è la

seguente:

Dal 10.05.2002 al 31.01.2003

100% in qualsiasi attività

Dal 01.02.2003 al 30.04.2003

100% in attività attuale 0% in attività adeguata

Dal 01.05.2003 al 31.08.2003

100% in qualsiasi

attività

Dal 01.09.2003

50% nell'attività attuale (presenza tutto il giorno con

rendimento ridotto)

0% in attività adeguata

Formazione scolastica e professionale

L'assicurato ha frequentato le

scuole elementari e medie per un totale di 8 anni nel suo paese d'origine.

L'ultima attività lucrativa svolta senza; impedimenti originati

dal danno alla salute è stata quella di manovale nell'edilizia presso la ditta __________

dal luglio 1987 al maggio 2002. Attualmente l'assicurato riceve le indennità da

parte dell'__________.

Attività esigibili

L'assicurato potrebbe essere

integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e

confacenti con il danno alla salute. Nel secondario, nell'ambito dell'industria quale operaio

generico: addetto al controllo della qualità del prodotto, all'imballaggio, alla stampa, alla

tamponatura ; nella logistica quale magazziniere (con l'ausilio dei muletto),

potrebbe anche essere attivo quale addetto alla manutenzione/custode oppure addetto alla sorveglianza per esempio come

guardiano nei cantieri con guardiola per controllo persone e cose.

Calcolo della capacità di guadagno residua per il

periodo di abilità totale in attività adeguata

In relazione alla determinazione dei reddito ipotetico

da invalido e dei conseguente calcolo della capacità di guadagno residua,

occorre segnalare che il 28 aprile 2006 la Presidente della Corte plenaria dei

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), nell'ambito di una procedura

ricorsuale pendente (causa U 56/03), ha stabilito l'inapplicabilità dei valori

regionali (Tabella TA13) perla determinazione

del reddito, di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio

federale di statistica.

Questa disposizione impone quindi che il reddito da

invalido vada determinato in applicazione "dei valori medi nazionali".

In concreto, considerando un reddito ipotetico senza

danno alla salute (RH 2004) di Fr. 58'461.- ­(cfr. dati esposti sul

questionario datore di lavoro del 2002 ed aggiornati al 2004 secondo l'indice

d'aumento dei salari nominali: salario orario moltiplicato per 2140 ore,

vacanze comprese, come da contratto collettivo di lavoro dell'edilizia ed

aggiunta della 13a mensilità), una capacità di lavoro residua del 100% in

attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2, applicazione

della media) ed applicando una riduzione dei 15% (per difficoltà

nell'acquisizione di nuovi "savoir-faire" dovuti alla lingua e per

attività leggera), secondo le statistiche ISS, risulta un reddito da invalido

di Fr. 48'669.- (fr. 57'258.- dedotto il 15%) e una capacità di guadagno residua

del 83%.

Il grado Al dal mese di settembre

2003 è del 17%.

Essendo il grado Al inferiore al 40%, il diritto alla

rendita non sussiste più.

Decidiamo pertanto:

Dal mese di maggio 2003 (un anno

dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa) e sino al 30.11.2003 (tre mesi dopo il miglioramento

dello stato dì salute) ha diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado del 100%.

Ulteriori informazioni

La presenza sul mercato del

lavora di diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno, alla salute induce

a concludere che I'assicurato sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Inoltre, riferendomi al calcolo

svolto in precedenza si può affermare che non sussiste il diritto all'applicazione di provvedimenti professionali.

Comunque, considerando il bagaglio attitudinale (psico-sociale), la poca

conoscenza della lingua e l'assenza di una solida formazione scolastica

dell'assicurato, si ritiene che dei provvedimenti professionali volti al

conseguimento di una qualifica di base, non

sarebbero comunque stati proponibili.

Le persone assicurate hanno

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con

questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in modo essenziale (art. 17 della

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)).

Nel caso in cui in

un'attività esigibile, la perdita di guadagno a causa dell'invalidità non

raggiunga in modo durevole il 20% almeno, non c'è diritto ad dei provvedimenti

professionali.

Per quanto attinente alle

osservazioni presentate il 26 ottobre 2006 contro il progetto di assegnazione di rendita del 25

settembre 2006, occorre innanzitutto precisare che alcuni dati economici relativi al reddito da

valido e al reddito da invalido sono stati rettificati conformemente a quanto sopra

specificato e in applicazione della giurisprudenza attualmente in vigore. Il calcolo della

capacità di guadagno residua tuttavia non è tale da modificare sostanzialmente il grado di invalidità,

quest'ultimo fissato dal 01.12.2003 nella misura del 17% anziché del 16%.

Per il resto, occorre affermare che la valutazione

peritale Dr. __________, criticata dall'opponente, non può essere messa in discussione, anche soltanto per il fatto che

non sono stati prodotti, elementi

oggettivi ma solo argomentazioni dei tutto soggettive e prive di fondamento. Anche

per riguardante la riduzione percentuale del reddito da invalido, si può senza

dubbio ritenere che la consulente in integrazione, applicando il tasso del 15%,

sia stata più che giudiziosa e non abbia

comunque in alcun modo reso sfavore all'assicurato." (Doc. AI 67)

1.3. Contro

la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dal suo

legale, ha presentato ricorso al TCA chiedendo di poter beneficiare di una

rendita intera di invalidità e, subordinatamente, di rinviare gli atti

all’amministrazione per ulteriori accertamenti, motivando fra l’altro come

segue:

"

4. Verifichiamo qui di seguito le censure che vengono

mosse alle

conclusioni dell'AI.

Avantutto vi è un errore nel calcolo del salario da

valido. Vale a dire senza danno alla salute.

Il questionario del datore di lavoro che figura agli

atti fa stato di un versamento nel periodo 24.4.2001 (inizio dell'attività

lavorativa) al 8.5.2002 (ultimo giorno di lavoro effettivo) di fr. 65'827,55.

Trattandosi di un periodo di 380 giorni, ridotto all'anno il salario effettivo

annuo ammonta a fr. 63'229.10 (365/380 x

fr. 65'827.55).

Il motivo della differenza è da

ricercare nel fatto degli straordinari, lavori particolari e indennità di inconvenienza

di cui neppure si è accennato. Comunque il dato è chiaro e neppure è necessario

dar seguito a soverchie disquisizioni.

Aggiornando tale dato al 2004 il reddito da valido

ammonta a fr. 64'683.00.

5. Anche ritenendo un reddito da invalido ritenuto

dall'UAI in ordine di fr. 48'669.00, il discapito ammonterebbe al 25%.

L'UAI ritiene l'assicurato abile al lavoro in misura

completa in un'attività confacente. Quale attività confacente ritiene i lavori nel contesto della costruzione di cui alla

TA1. Il reddito presumibile dovrebbe pertanto essere di fr. 57'258.00.

6. Avantutto ravvisiamo come non sia in alcun modo chiaro

in che cosa consisterebbe un'attività confacente al suo stato valetudinario.

Non vi è in concreto neppure l'indicazione di un'attività che effettivamente l'assicurato potrebbe svolgere,

alcuna. Tale compito è dalla legge affidato all'amministrazione dell'UAI. Il fatto che il medico indichi che si

tratti di un lavoro confacente, ancora non

vuol dire che non vi siano limitazioni. In latri termini l'applicazione dei

dati teorici può essere, ma solo nella misura in cui siano concretamente

indicate delle attività che il leso possa svolgere.

7. Inoltre vi è da tener presente che RI 1 ha attualmente __________;

ha sempre fatto il muratore, utilizzando

quindi le proprie mani per attività rozze. La sua manualità è dunque oltremodo

ridotta e non può certo essere ricuperata da un giorno all'altro all'età

di 58 anni. Anzi.

8. Nel contesto della valutazione

delle attività residue tale aspetto doveva senz'altro essere accertato, ciò che invece in alcun modo è stato. Erroneamente.

Evidentemente tale situazione è di per sé tale da non

permettere ragionevolmente di riprendere un'attività

lavorativa ove occorra una manualità più fine, quantunque non difficile. Nel

contesto delle valutazione della capacità al lavoro residuo tale aspetto

dovrà senz'altro essere valutato. Di per sé una

riduzione del 30% appare consona e riconosciuta a più riprese dalle nostre

autorità. In particolare da questo punto di vista non è stato in alcun

modo valutata la circostanza che il signor RI 1 è fortemente compromesso a

motivo della poliartrosi alle dita, che nessuno ha valutato nel reddito esigibile

residuo.

9. Inoltre la riduzione del reddito da invalido in ordine

del 15% per ragioni sociali è assolutamente insufficiente. La circostanza che

non abbia mai svolto altra professione oltre a quella di muratore/ manovale, che sia prossimo al pensionamento, che

non abbia rudimenti della lingua italiana, che sia portatore di

un'incapacità al lavoro, che da quattro anni più non svolge attività lavorativa,

che dispone di una scolarità oltremodo modesta, fanno apparire la riduzione

operata oltremodo ridotta. In effetti si deve ammettere la riduzione massima

possibile in ordine del 25%." (Doc. I)

Con ulteriore scritto del 9 gennaio 2007 il ricorrente, per il

tramite del suo patrocinatore, ha chiesto di essere ammesso al gratuito

patrocinio producendo successivamente la documentazione attestante le sue

condizioni finanziarie (doc. IV).

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece

postulato la reiezione del ricorso, rilevando l’assenza di valide

argomentazioni mediche atte ad inficiare le conclusioni di cui alla decisione

contestata (V).

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il

TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 30 novembre

2003, fermo restando che non è contestata - ed esula quindi dal presente

giudizio - l’attribuzione di una rendita intera dal 1° maggio 2003 al 30

novembre 2003 a seguito di una

riconosciuta incapacità lavorativa del 100%.

2.3

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV

Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre

2005.

nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I

38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005

nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

2.4

L’art.

17.

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17.

LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete

(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6

Nel

caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. AI 67), emerge

che l’Ufficio AI ha negato all’interessato il diritto ad una rendita di

invalidità dopo il 30 novembre 2003, facendo essenzialmente capo alle

risultanze di una perizia reumatologica eseguita dal dr. __________, il quale

ha stabilito un’incapacità lavorativa del 50% nella sua precedente attività di

operaio manovale, ma una piena capacità lavorativa in attività leggere

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, a decorrere dal 1 settembre

2003.

In

particolare, ricevuta la domanda di prestazioni, l’amministrazione dopo aver

chiesto dall’ex datore di lavoro del richiedente i dati salariali relativi

all’attività esercitata (doc. AI 5-1), ha interpellato il dr. __________,

chirurgo ortopedico, e già curante dell’assicurato, il quale con rapporto

medico del 11 settembre 2002, posta la diagnosi di “Coxartrosi destra”,

ha ritenuto il paziente inabile al lavoro nella misura completa dal 10 maggio

2002.

nella sua precedente attività di operaio e per contro abile in lavori che

non costringano a salire e scendere frequentemente dal camion, trasportare pesi

e spostarsi per lunghi tragitti su terreni sconnessi (doc. AI 7-3).

Dal

canto suo il dr. __________, generalista e curante dell’assicurato, nel rapporto

medico del 6 settembre 2002, diagnostica un’importante coxartosi invalidante a

destra presente dal 1995, ha concluso per un’incapacità lavorativa totale dal

10.

maggio 2002 (doc. AI 8).

Risulta

inoltre dagli atti che l’assicurato è stato degente dal 3 al 30 luglio 2002

presso la clinica __________ di __________, al termine del cui periodo ha ripreso

al sua attività lavorativa dovendola poi smettere dopo due giorni per addotta ricomparsa

dei dolori (doc. AI 8-8 e 9).

Con scritto

all’Ufficio AI il dr. __________ ha informato che il paziente si era sottoposto

il 26 maggio 2003 ad un intervento di protesi totale dell’anca destra ad opera

del dr. __________ e che in data 15 dicembre 2003 aveva ripreso la sua attività

a metà tempo che aveva tuttavia dovuto interrompere quasi subito per

l’insorgenza dei dolori. A suo dire dunque l’inabilità lavorativa del paziente

restava completa (doc. AI 16-1). Tale valutazione è stata confermata dal

sanitario in data 18 febbraio 2004 (doc. AI 20-3).

Sempre il

dr. __________, con scritto del 4 ottobre 2004 affermava quanto segue:

"

come da voi richiesto vi aggiorno

sugli eventi di carattere medico intercorsi dal 18 febbraio 2004 data dell'ultimo rapporto al vostro indirizzo.

Come ben conosciuto dopo lunghi

tentennamenti il paziente si è infine sottoposto ad intervento per protesi totale

dell'anca dx eseguito dal Dr. __________ in data 26.5.2003. Come indicato dalla specialista nel

corso del mese di dicembre è stato effettuato un tentativo di ripresa lavorativa nella sua funzione quale manovale

che il paziente ha interrotto dopo poche

ore causa dolori a livello dell'articolazione operata, a livello del rachide su

conosciute lombalgie aspecifiche come pure a livello dei piedi particolarmente

a sx per piede piatto con retropiede valgo e segni per fascite piantare. Dopo nuova valutazione dei Dr. __________

adattamento di solette su misura con buona attenuazione dei sintomi a livello dei piedi.

Al nuovo controllo specialistico del giugno 2004 il

paziente riferiva al dr. __________ di essere soddisfatto

e di avere solo modici disturbi facendo le scale.

Per quanto riguarda eventuali attività esigibili:

Tenuto conto dell'età, del grado

di istruzione e del lungo periodo di decondizionamento ritengo la ripresa dell'attività quale manovale nella

misura del 100% come pure a tempo parziale come non realizzabile.

A mio modo di vedere e come già

indicato nel rapporto del 18.2.2004 un'attività non comportante forti sollecitazioni fisiche a livello

delle anche e del rachide come pure non soggetta al porto di particolari pesi

da svolgere in posizione seduta eventualmente con regolari cambi di posizione è esigibile per lo meno in misura parziale.

Il paziente è al corrente di tali valutazioni e più volte reso attento sulla necessità

di rendersi attivo sul mercato del

lavoro." (Doc. AI 29)

L’amministrazione

ha quindi acquisito agli atti l’incarto dell’assicurazione infortuni e quello

della Cassa malati dell’assicurato (__________) comprendente vari certificati

medici (doc. AI 1-1 e segg.).

Con rapporto

1.

febbraio 2005 il medico SMR ha concluso per l’opportunità di procedere ad un

accertamento peritale (doc. AI 31-1).

L’amministrazione ha quindi incaricato il dr.

__________, specialista FMH in reumatologia, di

eseguire una perizia specialistica.

Nel

dettagliato referto 20 aprile 2005 il perito - sulla

base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti

medici eseguiti in occasione della visita 20 aprile 2005 – poste le diagnosi di

“Sindrome cervicolombovertebrale cronica intermittente,

in

- alterazioni degenerative

(osteocondrosi, uncartrosi C5/6, spondilosi marcata al passaggio toracolombare,

condrosi L4/5),

- disturbi statici del rachide,

- decondizionamento muscolare

Poliartrosi delle dita

Esito da impianto di protesi totale all'anca destra il

26.5.2003

per coxartrosi

- periartropatia dell'anca destra

Piedi piatti bilaterali con retropiedi valghi

Obesità (peso 86 kg/statura 168,5 cm)." (Doc. AI

34)

ha

poi esposto la seguente valutazione:

"

Il signor RI 1, nato il __________, __________, __________ il 26.5.2003 è stato

sottoposto ad impianto di protesi totale per coxartrosi sintomatica a destra;

ora non lamenta dolori coxogeni,

all'esame clinico, l'articolazione coxofemorale a destra risulta minimamente

limitata alle rotazioni, non doloranti, con impatti muscolari, indicanti uno

sbilancio muscolare, troviamo una periartropatia dell'anca destra. Dal maggio

2002.

lamenta pure dolori lombari, ora segnalati come intermittenti, "come

una botta", soprattutto stando seduto

e camminando per molto tempo, stando sdraiato sulla schiena, la mobilità del

rachide lombare risulta dolorante senza irradiazioni, moderatamente limitata

alla flessione e alle lateroflessioni,

a fine corsa i dolori aumentano, sono assenti deficit lomboradicolari, la radiografia

della colonna lombare evidenzia una spondilosi anteriore prevalentemente al passaggio toracolombare ed una condrosi L4/5, il quadro radiologico è sovrapponibile alle lastre del 2002. L'assicurato accusa

inoltre cervicalgie localizzate alla nuca soprattutto alla mattina,

che aumentano

ai movimenti, la mobilità

passiva della colonna cervicale risulta moderatamente

limitata alle rotazioni globali passive, con dolori a fine corsa paravertebrali,

alla rotazione globale verso

sinistra, sono assenti deficit cervicoradicolari, la radiografia della cervicale mostra un'osteocondrosi con uncartrosi C5/6. Sono presenti dolori diurni ma anche notturni a tutte le articolazioni interfalangee prossimali

delle mani, con una rigidità articolare mattutina di alcuni minuti, per i quali

assume Solfato di Condroitina; oggettivamente i contorni articolari alle mani,

in articolazioni interfalangee prossimali indolenzite, appaiono leggermente ingrossati, senza sinoviti

sicure, alla radiografia delle mani riconosciamo un poliartrosi minima, senza alterazioni infiammatorie.

L'origine dei dolori mediali al piede sinistro, presenti da circa 2 anni, con

indolenzimento retromalleolare a sinistra, sono probabilmente spiegabili con il

disturbo statico dei piedi, piatti con retropiedi valghi, in un assicurato iperobeso

(peso 86 kg/statura

168, 5 cm).

In base all'anamnesi, ai reperti

clinici e radiologici, possiamo porre le diagnosi di sindrome cervicolombovertebrale cronica

intermittente, in disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, alterazioni degenerative

(osteocondrosi, uncartrosi C5/6, spondilosi marcata al passaggio toracolombare,

condrosi L4/5), poliartrosi delle dita, esito da

impianto di protesi totale

all'anca destra il 26.5.2003 per coxartrosi, con periartropatia, piedi piatti

bilaterali con retropiedi

valghi, obesità (peso 86 kg/statura 168, 5 cm).

Dal lato terapeutico propongo un

calo ponderale importante di 15-20 kg onde ridurre il carico sulle articolazioni degli arti inferiori; parallelamente

l'assicurato dovrebbe essere sottoposto ad una ginnastica attiva di ricondizionamento

della muscolatura.

Giudico come lavoro adatto allo

stato di salute, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua

descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di

salute, giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo

del 100%, a partire dal 1.9.2003, ossia 3 mesi dall'intervento di protesi totale all'anca destra il

26.5.2003

Nella sua ultima attività

originaria di operaio manovale, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco

di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del

50%, a partire dal 15.12.2003 come previsto dall'ortopedico curante. La riduzione

del rendimento è giustificata

con le posizioni di lavoro ed i limiti di carico." (Doc. AI 34)

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato

quanto segue:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,

un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua

descritta nell'allegato.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100%, con un rendimento massimo

del 100%, a partire dal 1.9.2003, ossia 3 mesi dall'intervento di protesi totale

all'anca destra il 26.5.2003.

Nella sua ultima attività originaria di operaio

manovale, giudico l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, a partire

dal 15.12.2003 come previsto dall'ortopedico curante. La riduzione del

rendimento è giustificata con le posizioni di lavoro ed i limiti di

carico." (Doc. AI 34)

Incaricata

dall’Ufficio AI, con rapporto finale del 19 aprile 2006, la consulente in

integrazione professionale dell’Ufficio AI, acquisiti i dati dell’assicurato e

sentito l’interessato, ha concluso per una capacità di guadagno residua

dell’83,54% motivando come segue:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,

osservazioni generali, limitazioni

In sintesi, secondo i dati

contenuti nel dossier (cf perizia reumatologica del dr __________ del 27 aprile 2005 con relativo Esame della Funzionalità

Fisica), l'incapacità lavorativa risale al dicembre 2003 e riguarda diverse

problematiche cervicolombovertebrale, articolare (dita), protesi all'anca dx.

L'A 55enne è inabile al 50%

nell'attività che svolgeva prima del danno alla salute (manovale edile) e in

altre di pari impegno fisico (per la caricabilità e l'alternanza delle

posizioni). Tuttavia, in un'attività confacente con il danno alla salute e

che rispetti le limitazioni descritte in sede peritale, l'A è abile al 100%.

Formazione scolastica e

professionale - grado raggiunto

(elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

Da quanto si evince dal

curriculum vitae

Formazione scolastica e

professionale

L'A ha frequentato le scuole elementari e medie per un

totale di 8 anni nel suo paese d'origine.

Percorso professionale

L'ultima attività lucrativa svolta

senza impedimenti originati dal danno alla salute è stata quella di manovale

nell'edilizia presso la ditta __________ dal luglio 1987 al maggio 2002 (cf

annotazione all'incarto del 26 gennaio 2006. Attualmente l'A riceve le

indennità da parte dell'__________.

Verbale del primo colloquio - progetti, idee, proposte, ecc.

Ho incontrato l'A il 18

gennaio 2006 e l'ho informato sulle prestazioni Al e sui relativi criteri di

assegnazione dei provvedimenti professionali.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

L'A potrebbe

essere integrato sul mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività

leggere, poco qualificate e confacenti con il danno alla salute. Nel

secondario, nell'ambito dell'industria quale operaio generico: addetto al

controllo della qualità del prodotto, all'imballaggio, alla stampa, alla

tamponatura ; nella logistica quale magazziniere (con l'ausilio del muletto),

potrebbe anche essere attivo quale addetto alla manutenzione/custode oppure

addetto alla sorveglianza : es. guardiano nei cantieri con guardiola per controllo

persone e cose.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Considerando un reddito ipotetico senza

danno alla salute (RH, 2004) di fr. 53'964,27 (cf questionario DL del 2002 :

salario orario moltiplicato per 2140 ore CCL dell'edilizia, aggiornato al

2004.

secondo l'indice d'aumento dei salari nominali), una capacità di lavoro

residua del 100% in attività adeguata (categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e

applicando una riduzione del 15% (per difficoltà nell'acquisizione di nuovi

savoir-faire dovuti alla lingua e per attività leggera), secondo le

statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa fr. 45'084.- e

una capacità di guadagno residua del 83,54%. Non sussiste il diritto

all'applicazione di provvedimenti professionali.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

La presenza sul mercato del lavoro di

diverse attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla

salute induce a concludere che l'A sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

Inoltre, riferendomi al calcolo svolto

in precedenza posso affermare che non sussiste il diritto all'applicazione di

provvedimenti professionali. Comunque, considerando il bagaglio attitudinale

(psico-sociale), la poca conoscenza della lingua e l'assenza di una solida

formazione scolastica dell'A, ritengo che dei provvedimenti professionali

volti al conseguimento di una qualifica di base, non sarebbero comunque stati

proponibili.

(Doc.

AI 44)

Di

conseguenza, con progetto di decisione del 25 settembre 2006 l’amministrazione

ha concluso come segue:

"

Esito degli accertamenti:

Stato di salute

In base agli atti medici all'incarto, in particolare

dalla perizia reumatologica del dr __________ del 27 . aprile 2005 con relativo

Esame della Funzionalità Fisica, l'incapacità lavorativa che ne consegue è la

seguente:

Dal 10.05.2002 al 31.01.2003

100% in qualsiasi

attività

Dal 01.02.2003 al 30.04.2003

100% in attività attuale

0% in attività adeguata

Dal 01.05.2003 al 31.08.2003

100% in qualsiasi

attività

Dal 01.09.2003

50% nell'attività attuale (presenza tutto il giorno con

rendimento ridotto)

0% in attività adeguata

Formazione scolastica e professionale

L'assicurato ha frequentato le scuole elementari e

medie per un totale di 8 anni nel suo paese d'origine.

L'ultima attività lucrativa svolta senza impedimenti

originati dal danno alla salute è stata quella di manovale nell'edilizia presso

la ditta __________ dal luglio 1987 al maggio 2002. Attualmente l'assicurato

riceve le indennità da parte dell'__________.

Attività esigibili

L'assicurato potrebbe essere integrato sul mercato del

lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e

confacenti con il danno alla salute. Nel secondario, nell'ambito dell'industria

quale operaio generico: addetto al controllo della qualità del prodotto,

all'imballaggio, alla stampa, alla tamponatura ; nella logistica quale

magazziniere (con l'ausilio del muletto),

potrebbe anche essere attivo quale addetto alla

manutenzione/custode oppure addetto alla sorveglianza: per esempio come

guardiano nei cantieri con guardiola per controllo persone e cose.

Calcolo della capacità dì guadagno residua per il

periodo di abilità totale in attività adeguata

Considerando un reddito ipotetico senza danno alla

salute (RH, 2004) dì Fr. 53'964,27 (cf questionario datore di lavoro del 2002:

salario orario moltiplicato per 2140 ore come da contratto collettivo di lavoro

dell'edilizia, aggiornato al 2004 secondo l'indice d'aumento dei salari

nominali), una capacità di lavoro residua del 100% in attività adeguata

(categoria professionale RSS 4 e quartile 2) e applicando una riduzione del 15% (per difficoltà

nell'acquisizione di nuovi "savoir-faire"

dovuti alla lingua e per attività

leggera), secondo le statistiche RSS, risulta un reddito da invalido di circa

Fr. 45084.- e una capacità di guadagno residua del 83,54%.

Il grado Al dal mese di settembre 2003 è del 16%.

Essendo il grado Al inferiore al 40%, il diritto alla

rendita non sussiste più.

Decidiamo pertanto:

Dal mese di maggio 2003 (un anno dopo l'inizio

dell'incapacità lavorativa) e sino al 30.11.2003 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute) ha diritto ad una rendita intera

d'invalidità con grado del 100%." (Doc. AI 56)

Il 26

ottobre 2006 il legale dell’assicurato ha presentato le seguenti osservazioni:

"

con la presente è mio intendimento

presentare le osservazioni alla vostra decisione del 25 settembre 2006 in esito

al progetto di assegnazione di una rendita in contesto Al.

Le mie osservazioni si riferiscono sostanzialmente alla

circostanza che a far tempo dal 1.9.2003 non vi sarebbe più diritto ad una

rendita a cagione della sopraggiunta possibilità di svolgere un'attività a

tempo pieno in un'attività adeguata.

Segnalo avantutto che il salario da valido del mio

assistito, in ragione di fr. 24,65 all'ora non era di fr. 53'000.00 come da voi

ricordato, bensì di poco superiore a fr. 60.000.00. In effetti nel vostro conteggio avete omesso

di calcolare la 13.a mensilità, l'indennità per inconvenienza oraria ed il

3% di festivi infrasettimanali.

Per quanto attiene invece il salario da invalido, per

il 2004, ritengo si debba partire dalla tabella TA 13, che prevede un salario

mensile lordo di fr. 3'998.00 mensile per l'ultimo quartile (media

nazionale) per uomini, pari a fr. 47'976.00 annui.

Pertanto, già sulla scorta della deduzione operata per

valutare la situazione personale del leso, a prescindere dagli aspetti puramente

medici, in ordine del 15%, il salario da invalido sarebbe di fr. 40'779,60,

pari ad un discapito del 32% circa. Che la riduzione da operare nel caso di

specie sia soltanto del 15% è comunque contestato. In realtà essa è ben

superiore. Basti pensare all'età, alla sua situazione scolastica, linguistica,

all'esperienza professionale nulla.

In realtà ciò che cuba nel caso particolare è

soprattutto l'aspetto medico. II dr. __________, vostro fiduciario, ritiene che il

RI 1, con la protesi di un'anca impiantata, potrebbe lavorare sull'arco dell'intera

giornata, ma con una resa ridotta della metà. Che tale esigibilità sia reale,

abbiamo una moltitudine di dubbi, al punto da far apparire tutte le altre

conclusioni di cui alla perizia pure esse dubbiose. In effetti è riconosciuto,

ma forse non al dr. __________, che con un'anca rifatta uno non torna sui cantieri a

fare il manovale. Se però ciò fosse per i suoi pazienti, non avrebbe che da

tralasciare il lavoro peritale, e brevettare il suo sistema. Che si debba disquisire

circa la possibilità di riprendere l'attività in un cantiere ci pare più che

altro una battuta di cattivo gusto. Al punto da non ritenere in alcun modo

attendibili anche le altre indicazioni, per il che si richiede che l'aspetto

valetudinario venga nuovamente valutato da altro esperto.

Si noti comunque che nel frattempo (ad un anno e mezzo

dalla perizia in parola) RI 1 ha accumulato 15 chilogrammi di peso, circostanza

che non può essere disattesa nella valutazione della sua residua capacità al lavoro."

(Doc. AI 64)

Al riguardo, nelle

sue note interne del 30 ottobre 2006 l’amministrazione ha osservato:

Osservazioni SI: LOO

lI REP contesta il nostro progetto

di decisione, facendo valere delle contestazioni di carattere economico,

senza tuttavia scartare battute ironiche sulla valutazione medica, in special

modo sulla perizia effettuata dal dr. __________.

A mio modo di vedere bisogna

ev. solo valutare se le constatazioni poi fatte nel rapporto CIP,

sull'attività esigibile e il calcolo della CGR siano corrette.

Osservazioni CAL:13.11.2006

il legale in sostanza contesta:

- il reddito da valido (da conglobare

la 13°, ('indennità per inconvenienza oraria

ed il 3% di festivi

infrasettimanali),

- il salario da invalido (adozione

dei valori tabella TA13, ultimo quartile, media

nazionale di fr. 47'976.-);

- la riduzione limitata ad un solo

15%;

-la perizia Dr. __________ (chiede una nuova valutazione specialistica).

Ora, la valutazione peritale Dr. __________ non può essere messa in discussione, anche soltanto

per il fatto che l'opponente non ha prodotto elementi oggettivi ma solo

affermazioni del tutto soggettive.

Anche per quanto attiene alla riduzione

% del reddito da invalido, mi sembra che la consulente, applicando un 15%,

sia stata più che "buona" e non abbia comunque in alcun modo

sfavorito l'assicurato.

Per il salario da invalido, occorre

invece sottolineare che la consulente ha preso in considerazione i valori ISS regionali ticinesi (stato anno 2004 - fr. 53'040.- con abilità al 100%), mentre invece i

valori relativi appunto a tale salario debbono essere estrapolati dalle ISS nazionali secondo la recente giurisprudenza TFA,

ragione per cui, nel caso specifico, il reddito di raffronto (stato 2004)

deve essere quantificato in fr. 57'258.-

rispettivamente in fr.

48'669.- dopo la

riduzione del 15%; anche in questo caso la contestazione non può essere

condivisa.

Infine, rimane il reddito da

valido. In effetti, il calcolo di tale salario ha omesso di conglobare la

tredicesima mensilità e avrebbe dovuto comportare:

fr. 24,65 lordi orari (senza 13a, festivi infrasettimanali, vacanze), moltiplicati per

2140.

ore annue stabilite sull'arco ipotetico di 52 settimane di lavoro (5

giorni cadauna, ciò che determina un ammontare di fr. 52'751.-, al quale tuttavia occorre aggiungere la 13

a. Concretamente, il reddito avrebbe dovuto corrispondere a fr. 57'147.-. annui, stato anno 2002, ovvero a fr. 58'461,38 nel 2004, motivo per cui il calcolo della

CGR deve essere rettificato come segue:

reddito da valido: fr. 58'461.­

(doc.

AI 63-1)

Di conseguenza l’Ufficio AI ha emanato la decisione impugnata in

questa sede (cfr. sopra al consid. 1.2).

Con

la propria impugnativa, l’assicurato contesta in sostanza le risultanze della

perizia medica posta a fondamento della decisione dell’amministrazione, senza

apportare nuova documentazione medica a sostegno delle sue pretese, censurando

altresì la valutazione del discapito economico.

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.8

Per

quanto concerne le patologie principali di cui è affetto il ricorrente, vale a

dire la “ Sindrome cervicolombovertebrale cronica

intermittente, in alterazioni degenerative (osteocondrosi, uncartrosi C5/6,

spondilosi marcata al passaggio toracolombare, condrosi L4/5), disturbi statici del rachide, decondizionamento muscolare, poliartrosi

delle dita, esito da impianto di protesi totale all'anca destra il 26.5.2003

per coxartrosi, periartropatia dell'anca destra oltre a obesità e piedi piatti

bilaterali” (cfr. doc. AI 34), questo TCA,

richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti

medici, non intravede ragioni che impediscano di far proprie le conclusioni cui

è giunto il perito incaricato dall’amministrazione, dr. __________, specialista

nella materia che qui interessa, che ha compiutamente valutato il danno alla salute

lamentato dall’assicurato.

In

effetti il dr. __________ ha sottoposto il richiedente ad una valutazione approfondita

ed accurata, stilando il 20 aprile 2005 un dettagliato rapporto medico

reumatologico in cui è stato accertato che il ricorrente, affetto

principalmente da sindrome cervicolombovertebrale cronica e esiti da impianto

di protesi totale all’anca destra, presentava comunque una capacità lavorativa

intatta in attività leggere non comportanti eccessivi spostamenti, il salire e

il scendere scale o rampe o ponteggi, eccessive rotazioni del corpo e il

mantenimento di posizioni statiche (doc. AI 34-8). Nell’ultima attività

lavorativa esercitata come operaio manovale, l’interessato era da ritenere

limitato nella misura del 50%, dal 15 dicembre 2003, nel senso di una

diminuzione del rendimento in tale misura (doc. AI 34 e consid. 2.6). A tale

perizia, ben motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare

essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza (consid. 2.7).

Del

resto val la pena di osservare come le conclusioni del perito coincidono essenzialmente

con quelle tratte dal dr. __________, chirurgo che ha eseguito l’impianto della

protesi all’anca il 26 maggio 2003, il quale, nel certificato 10 febbraio 2004

(doc. AI 19-1), aveva pure concluso per una capacità lavorativa del 50%

nell’attività precedentemente svolta.

D’altra

parte, l’assicurato, pur contestando le conclusioni dell’amministrazione in

punto alla sua residua capacità lavorativa, non ha prodotto, né dopo

l’emanazione del progetto di decisione del 25 settembre 2006, né dopo la resa

del provvedumento impugnato, alcuna certificazione atta a dimostrare quanto sostenuto

e meglio che le sue condizioni non erano tali da permettergli una ripresa

dell’attività lavorativa in quanto valutate non correttamente dal perito dr. __________

o, comunque, idonea a apportare elementi nuovi di valutazione o a permettere di

stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute intervenuto tra

la perizia del 10 aprile 2005 e la decisione del 24 novembre 2006. Decisione

che, sia ribadito, delimita il potere cognitivo di questa Corte (il giudice delle assicurazioni sociali

valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e

di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4; cfr. anche DTF 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Va peraltro ricordato all’assicurato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti.

D’altra

parte già si è detto che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione

medica, anche stringata, o fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza

l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di

salute rispetto alla situazione accertata nel referto peritale del 20 aprile

2005.

e tantomeno elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di

considerare inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dal dr. __________

(sul valore delle perizie fatte allestire dall’amministrazione cfr. sopra

consid. 2.7). Pertanto, conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata, egli

deve sopportare le conseguenze della carenza di prove che, se del caso, gli

sarebbe sicuramente stato possibile apportare.

Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente non sorrette da

concreto supporto probatorio, risultano essere anche le altre allegazioni

ricorsuali miranti a censurare le conclusioni peritali. Per quanto in

particolare riferito alla problematica alle mani lamentata dal ricorrente, la

stessa è stata adeguatamente considerata dal dr. __________ come si può chiaramente

evincere dalla sua valutazione peritale datata 20 aprile 2005 (cfr. sopra

consid. 2.6).

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto

sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113

V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142

consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento

l'assicurato presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella

sua precedente attività professionale e del 100% in altre attività leggere

adeguate e compatibili con le limitazioni segnalate dal perito.

Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non

pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140

e 129 V 4). In caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute,

debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in

futuro presentare una domanda di revisione

2.9

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo

rapporto finale 19 aprile 2006 (doc. AI 44), ha stabilito una perdita di guadagno

e, quindi, un grado d’invalidità del 16,5%.

Partendo da un reddito da valido di fr. 53'964 che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire nel 2004 come operaio presso il precedente datore di

lavoro (che nel formulario 9 settembre 2002 ha indicato quale retribuzione

oraria fr. 24.65 per 45 ore settimanali, doc. AI 5-1), la consulente ha poi

determinato il reddito da invalido, in attività semplici e ripetitive,

fissandolo in fr. 53’040 (2004), cui ha poi applicato una riduzione del 15% per

tener conto della “difficoltà di acquisizione di nuovi savoir faire dovuti alla

lingua” e per “attività leggera”, per un reddito da invalido complessivo pari a

fr. 45'084. Ha quindi stabilito che l’assicurato presentava una capacità di

guadagno residua del 83,54% e quindi un grado di invalidità del 16.5% (doc. AI

44.

e sopra consid. 2.6).

Innanzitutto,

nella misura in cui il patrocinatore del ricorrente sembra, quantomeno

implicitamente, contestare anche la valutazione medica in merito alla capacità

lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate, tale censura va

respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa

alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha

nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza

(cfr. consid. 2.8), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e

dettagliatamente valutate in sede medica.

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

contrariamente a quanto ritiene l’interessato, alla luce delle indicazioni

delle limitazioni fornite espressamente dal perito dr. __________ nel

formulario “Esame delle funzionalità fisica” allegato alla perizia del 20 aprile

2005, nel quale vengono espressamente e dettagliatamente descritte le

limitazioni da osservare dall’assicurato (doc. AI 34-8), la consulente ha fatto

riferimento al settore secondario, in attività semplici, leggere e poco

qualificate e confacenti al danno alla salute. Nel suo rapporto 19 aprile 2006

ha indicato che viste le limitazioni funzionali indicate dal perito reumatologo,

l’assicurato potrebbe ancora svolgere attività come operaio generico

nell’industria come addetto al controllo della qualità del prodotto,

all’imballaggio, alla stampa, alla tamponatura o nella logistica quale

magazziniere, addetto alla manutenzione o alla sorveglianza o quale custode

(doc. AI 44-2). La consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste

considerazioni il mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da

considerare l’interessato reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

Va

qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di

fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul

mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche

salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo

di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine,

il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha

ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del

giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

"

(…)

4.7

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età

dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad

una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario

sentenza già citata del 4 aprile 2002

in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi respinto. (…)."

In

concreto, tenuto conto degli aspetti reumatologici e vista la

giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da

parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche in quello

della logistica, vi sono, in effetti, delle professioni – fisicamente assai

leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte senza la necessità di camminare molto e

sollevare o manipolare oggetti o attrezzi pesanti (per es. anche attività

d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.). Del

resto, con riferimento alle addotte difficoltà a reperire un’attività

lavorativa a causa dell’età, delle difficoltà di lingua e della carente formazione,

si rinvia alla giurisprudenza già esposta al consid. 2.5 in fine.

2.10

Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag.

560.

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni

caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro

(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel

caso in esame, nel progetto di decisione l’Ufficio AI ha preso in considerazione

quale reddito da valido l’importo di fr. 53'964, considerando il reddito percepito

dall’assicurato nel 2002, conformemente a quanto indicato dal precedente datore

di lavoro per poi aggiornarlo al 2004 (doc. AI 44).

A

seguito delle osservazioni presentate al progetto di decisione dall’assicurato,

per il quale andava essenzialmente considerata anche la 13.esima, l’indennità

per inconvenienza oraria e il 3% di festivi infrasettimanali, l’amministrazione

ha corretto tale importo a fr. 57'147 nel 2002 e fr. 58'461 nel 2004.

L’amministrazione ha aderito all’assunto dell'assicura- to, partendo da fr.

24,65 orari, moltiplicati per 2140 ore annue (considerando un arco ipotetico di

52.

settimane di lavoro), ottenendo così, dopo l’aggiunta della 13.esima, fr.

57'147 annui nel 2002 (doc. AI 63 e doc A).

Il

ricorrente contesta anche tale ammontare ritenendo che il reddito da valido

debba essere fissato in fr. 64'683, importo ottenuto a suo dire da quanto dichiarato

dal suo ultimo datore di lavoro.

Ora, la questione di sapere se il reddito da valido debba essere

corretto nel senso auspicato dall’interessato, può restare indecisa considerato

come anche in questa ipotesi, alla luce di quanto segue, il grado di invalidità

non raggiungerebbe comunque manifestamente la soglia minima pensionabile.

2.11

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle

principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Nella

specie, la consulente IP ha calcolato il reddito da invalido che l’assicurato

potrebbe conseguire facendo riferimento ai dati statistici salariali, emanati periodicamente

dall’Ufficio federale di statistica e noti come Tabelle RSS, in attività semplici

e ripetitive, esigibili per l’assicurato al 100%, applicando una riduzione

supplementare del 15% (per difficoltà nell’acquisizione di nuovi savoir faire

dovuti alla lingua e per attività leggera), per un importo di fr. 45'084 (fr.

53'040 – 15%) (doc. AI 44; cfr. sopra consid. 2.6).

L’assicurato

ha contestato questo valore in sede di osservazioni al progetto di decisione

richiamando in sostanza l’applicazione dei valori statistici nazionali in luogo

di quelli regionali.

A

ragione. In effetti, secondo la più recente giurisprudenza, sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre

2006.

nella causa P., I 222/04). Pertanto, nella determinazione del reddito da

invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non

più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Conformemente

a tale prassi, nella specie l’amministrazione ha quindi proceduto a ricalcolare

il salario da invalido giungendo ad un salario di fr. 57'258 (2004)

conformemente ai valori nazionali estrapolati dalla Tabella TA1 e, quindi, a

fr. 48'669 dopo deduzione del 15% (doc. AI 63 e doc. A).

Tale

ammontare non è contestato dal ricorrente in quanto tale. Egli ritiene tuttavia

insufficiente la riduzione del 15% sul salario teorico statistico ammessa

dall’Ufficio AI fondandosi sul rapporto 19 aprile 2006 della consulente in integrazione professionale (doc. AI

44).

A tale censura il TCA

non può aderire. Al riguardo va detto infatti che l’eventuale deduzione sul

salario statistico teorico in considerazione delle peculiarità del caso

concreto non è automatica, ma deve essere valutata

tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito

dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare

l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla

valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5

b/dd e 6).

Nella

specie, nel rapporto del 19 aprile 2006 la consulente IP ha riconosciuto tale

deduzione sul salario teorico in considerazione della “difficoltà

nell’acquisizione di nuovo savoir faire dovuti alla lingua e per attività

leggera” (cfr. doc. AI 44-2; cfr. consid. 2.6).

Considerata

la situazione dell’assicurato e comunque anche il fatto che il dr. __________

ha fissato la capacità lavorativa residua nella precedente attività svolta al

50% e quella in un’attività leggera addirittura al 100% (cfr. doc. AI 34),

questo TCA ritiene di non doversi scostare dalla conclusione

dell’amministrazione che, sulla base del rapporto della consulente in

integrazione professionale e le circostanze concrete, ha applicato una

riduzione sul salario statistico da invalido del 15%. Tale riduzione appare

infatti già piuttosto generosa e comunque sufficiente per tener conto dei

fattori suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile

dall'assicurato.

Questo

Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsi da quanto stabilito

dall’amministrazione.

2.12

Dal

confronto tra il reddito da valido di fr. 58'461 e il reddito da invalido - calcolato sulla base dei dati statistici

secondo le statistiche TA1, tenendo conto di una capacità di lavoro residua del

100% e dell’ulteriore riduzione del 15% stabilita dalla consulente IP - di fr.

48’669, si ottiene un grado d'invalidità del 16,8% (58'461 - 48'669 x 100 : 58'461), percentuale che non

dà diritto ad una rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI (cfr.

sopra consid. 1.2).

Come

detto, tale grado di invalidità muterebbe solo minimamente, e comunque in misura

del tutto insufficiente ai fini dell’ottenimento della chiesta rendita, anche

nell’ipotesi in cui dovessimo ammettere quale reddito da valido l’ammontare

proposto dal ricorrente di fr. 64'683 in luogo dei fr. 58'461 ammessi

dall’amministrazione. In effetti ne discenderebbe un grado di invalidità del

24% ancora ampiamente inferiore al minimo pensionabile del 40%.

Va

osservato che alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza

anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come

visto, occorre valutare se vi è stata una modifica

di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.5 in fine).

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

2.13

Infine,

con il gravame l’assicurato ha chiesto di essere posto al

beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la

procedura ricorsuale.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare, in sede ricorsuale, la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10

agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I

422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit.,

ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale pubblicata nella Raccolta

ufficiale (e di quella cantonale pubblicata nella RDAT), la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere al ricorrente una

rendita dell’assicurazione invalidità in difetto di un’incapacità lavorativa

sufficiente.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che in sede ricorsuale l’interessato

non ha apportato alcun elemento o mezzo di prova.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

è respinta.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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