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Decisione

32.2007.90

Perizia psichiatrica giudiziaria contestata dall'Ufficio AI

28 febbraio 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

Nel

merito

2.2.

Nel caso in esame, tenuto conto che con la risposta di causa l’Ufficio AI ha

riconosciuto un’inabilità completa dal maggio 2004 al febbraio 2006, oggetto

del contendere è sapere se dal 1° marzo 2006 l’assicurato, come valutato nella

perizia __________, presenta un’incapacità lavorativa del 30% oppure

un’inabilità dell’80% conformemente la perizia giudiziaria.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va

altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp.

200ss.).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialver- sicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in

re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V

294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre

2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

2.5. Nell’evenienza

concreta, dal circostanziato e completo referto 13 novembre 2007 (XXVI) si

evince che il perito giudiziario dr. __________, dopo aver proceduto

all'anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi ed alle constatazioni

oggettive, tra cui due test psicologici, ha diagnosticato un disturbo depressivo

maggiore ricorrente su un’evoluzione psico evolutiva infantile perturbata (pag.

12). Nel complemento peritale 9 gennaio 2008 egli, classificando la propria

diagnosi secondo le ICD 10, ha codificato l’aspetto depressivo in F 32.1 e in F

93.2 la sindrome di ansia sociale dell’infanzia (XXXV). Quanto alla valutazione

dell’incapacità lavorativa, lo specialista in psichiatria e psicoterapia come

accennato, l’ha quantificata nella misura dell’80%.

La

perizia, è stata oggetto di critica da parte del SMR.

2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

Considerandi

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7

Ritornando

al caso in esame, il fatto che nella valutazione 13 novembre 2007 il perito non

abbia fatto menzione alla classificazione internazionalmente riconosciuta, di

per sé non inficia la validità delle diagnosi da lui evidenziate. A questa omissione,

il dr. __________ ha del resto ovviato mediante il citato complemento peritale

9.

gennaio 2008. Va comunque evidenziato che anche nella perizia __________ la

dr.ssa __________ ha fatto riferimento a diverse affezioni psichiche di cui

l’assicurato è portatore, senza tuttavia indicare la lettera di ICD-10 (doc. AI

24-4).

Nella

nota 18 gennaio 2008 il SMR sostiene che “in sè una diagnosi di depressione

di grado medio non esclude a priori una inabilità lavorativa completa”

(XXXVIII). Va tuttavia rilevato che il perito ha accertato una seppur parziale

abilità lavorativa. Determinante è che nella sua valutazione il dr. __________ ha

esaurientemente spiegato i motivi per cui ritiene l’assicurato abile al lavoro limitatamente

al 20%. In particolare egli ha evidenziato come la cronicità delle affezioni psichiche

traggono origine sin dalla tenera età dell’interessato, che “hanno contribuito

in modo negativo sulla sua evoluzione infantile sia livello relazione sia a

livello sociale” (perizia pag. 8). Oltre alle problematiche relazionali e

lavorative, il perito ha evidenziato che tutti i citati elementi causano un “disturbo

di personalità emotivamente instabile che ha preso avvio sin dalla sua prima

infanzia”, che porta ad escludere “una possibilità di reinserimento

lavorativo o occupazionale se non volontariato ciò che potrebbe riscattarlo dai

suoi “errori”… (perizia pag. 11 punto 7).

Ora,

e qui sta il punto nodale della vertenza, nella perizia 15 maggio 2006 il __________

(dr.ssa __________) aveva individuato un miglioramento, segnatamente:

"

(...)

Dall'agosto 2005 all'oggi, a fronte di una prognosi di

cronicità posta dal perito stesso, il quadro clinico ha avuto un'evoluzione

favorevole, legata a diversi fattori (la presa in carico ambulatoriale, le terapie

di gruppo, l'assenza di richieste da parte del mondo circostante, così come

l'assenza di qualsivoglia confronto con l'esterno). Non ci troviamo più di

fronte ad un episodio depressivo grave, quanto ad una sindrome depressiva che

ha anche i connotati della sindrome ansiosa. Per quanto all'oggi permangano

alcun vissuti invalidanti (la "ferita narcisistica", il vissuto di

vittima della mala sorte e le interpretazioni proiettive frutto di un meccanismo

difensivo messo in atto ogni qualvolta l'assicurato si sia confrontato con un

fallimento personale), la prognosi non pare connotata da un registro di cronicità.

A conferma di quanto sopra, si ricorda come i

precedenti episodi depressivi, innescati da insuccessi ora lavorativi ora

relazionali, abbiano sempre avuto una buona evoluzione con una restitutium ad integrum,

espressione questa della presenza di indubbie risorse da parte dell'assicurato.

Anche nell'attuale, rispetto alla valutazione da parte del perito del 2005, non

si riscontrano segni di totale inabilità, nè tanto meno di cronicità; se è

vero che l'assicurato pare avere aderito allo statuto di paziente, è anche

vero, che all'oggi lo stesso risulti in grado di gestirsi autonomamente, così

come gestisce autonomamente il menage familiare e le attività di svago (suona

ad esempio in un complesso musicale. (...)"

(Doc. AI 24-4)

Al

riguardo, il dr. __________, considerando la valutazione 5 agosto 2005 del dr. __________

(questi aveva concluso per una totale incapacità lavorativa dal 10 maggio 2004;

cfr. pag. 5 risposto alla domanda no. 2, doc. AI 23-5) esaustiva e comprensiva dell’evoluzione

clinica del paziente, ha sottolineato che “non vedo come l’esposto della

dr.ssa __________ possa essere così contrastante da portare a divergenze conclusive

così discordanti” (perizia pag. 8), riportando, come già accennato, la

problematica d’infanzia dell’assicurato, le sue tendenze aggressive durante il

tirocinio con abuso etilico sino alla perdita di capacità nell’affrontare il

compito lavorativo quale venditore di automobili. Certo che, oggi come nel

2006, il ricorrente svolge una vita senza particolari scompensi (vive con la ex

moglie che lo aiuta sia a livello finanziario che sentimentale, fa la spesa

quando non c’è troppa gente, si occupa della cucina casalinga, fa frequenti passeggiate

sia la mattino che al pomeriggio da solo ecc. ; cfr. capitolo “anamnesi”; perizia

pag. 5 ss), dall’altra la sua vita sociale risulta essere molto povera e non

presenta sufficienti risorse psichiche per poter ipotizzare un suo

reinserimento lavorativo. Riguardo quest’ultimo punto, al capitolo

contestazioni obbiettive il dr. __________ ha evidenziato:

"

(...)

Nei momenti che ho incontrato il signor RI 1 l'ho visto

abulico, apatico con una completa assenza di valenze centripete. Come venditore

si isola e non vuole avere più contatto con le persone che gli sono state

nocive.

Vorrei anche far rilevare che il signor RI 1 ha avuto nel

suo passato diversi episodi depressivi che però si sono risolti in

relativamente poco tempo poiché era in grado di far fronte a queste sintomatologie

con un'energia intrinseca. Ora non vede più alcuno sbocco nel suo avvenire. È

una persona orientata, differenziata, ma rallentata, apatica, indifferente.

Senza caratterizzare delle ideazioni auto o

eteroclastiche egli si lascia piuttosto andare.

No ha più alcuna iniziativa. Non svolge alcun hobby.

Conduce praticamente una vita vuota e spersa.

Il corso del suo pensiero seppure intero è allentato.

Non posso osservare ideazioni deliranti ma comunque dei

momenti di interpretazione a sfondo paranoide.

Affettivamente è disilluso. Non verbalizza ideazioni

eteroclastiche ma dietro una struttura di personalità come la sua non lo escludo!

La socievolezza è praticamente azzerata. La sua vita

intrafamigliare è estremamente ridotta.

Il paziente si rende conto di queste sue difficoltà.

(...)" (Doc. XXVI, pag. 10-11)

Va

poi ricordato che già nell’agosto 2005 il dr. __________, seppur avendo individuato

- grazie al potenziamento del trattamento farmacologico - un possibile recupero

della capacità lavorativa ma non prima della scadenza di due anni di malattia

(punto 9 della perizia, pag. 6; doc. AI 23-7), egli aveva comunque sottolineato

che "il disturbo depressivo aggravato da un vissuto personale di totale

fallimento esistenziale è così severo da rendere improbabile il recupero delle

capacità lavorative prima della scadenza dei 2 anni di totale assenza del lavoro.

È dunque a mio avviso quasi certo che l'incapacità di lavoro diventi definitiva,

necessitando di conseguenza l'applicazione di misure AI". Situazione confermata

dal perito giudiziario, il quale ha evidenziato che dal 2004 a oggi

l’evoluzione “non migliorerà col tempo (…) i suoi sintomi attuali e le esperienze

lavorative negative hanno completamente inibito le sue risorse “ (risposta

quesito no. 5 delle domande di parte attrice, perizia pag. 12).

Nella

già citata nota 18 gennaio 2008 il dr. __________ ha sostenuto che dato “all’AI

viene espressamente richiesto di fare astrazione dell’età e di fattori

socio-economici nel riconoscere il diritto a prestazioni, la presente perizia

non risulta, secondo il mio parere, conclusiva ai fini dell’AI “ (XXXVIII).

Occorre

qui precisare, che nella precedente nota 28 novembre 2007 il citato sanitario

del SMR aveva fra l’altro chiesto che:

"

(...)

Bisogna richiedere al perito d'indicare cosa intende

come processo reintegrativo. Se ritiene che l'assicurato possa essere

reintegrato vuol dire che dispone di risorse sfruttabili. Tocca quindi al

perito indicare e quantificare queste risorse facendo astrazione dell'età

dell'assicurato e della situazione sul mercato del lavoro." (Doc.

XXVIII/bis)

Da

lì traggono origine le due delle quattro domande di complemento peritale formulate

dall’Ufficio AI, alle quali il dr. __________ ha dato risposta il 9 gennaio

2008:

"

(...)

4.

Cosa intende come processo

reintegrativo?

Penso

che nell'attuale processo lavorativo sia difficilmente integrabile poiché

"segnato" come particolari e quindi anche facilmente soggetto a

scherni e fenomeni di bullismo.

5.

Facendo astrazione dall'età e dalla

situazione del mercato del lavoro, quali e di quale entità sono le risorse

lavorative sfruttabili dell'assicurato?

Mi

chiedo come si può semplicemente fare astrazione dell'età e della situazione

del mercato del lavoro in una situazione congiunturale fragile.

Le

risorse lavorative residue dell'assicurato andranno sperimentate tramite un

processo reinseritivo e osservativo.

Dal mio punto di vista clinico mi è difficile

esprimermi su questo quesito."

(Doc. XXXV)

Ora,

il perito ha giustamente ritenuto difficile rispondere in particolare alla domanda

no. 4, ritenuto come non sia suo compito, ma del consulente professionale, di

procedere ad un’eventuale valutazione economica della residua capacità

lavorativa dell’assicurato, la quale deve giocoforza tenere conto dell’età,

nonché del mercato (equilibrato) del lavoro (cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,

Zurigo 1997, p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

conclusione, come visto sopra, questo Tribunale non ha motivo per non aderire

alla succitata approfondita e dettagliata valutazione psichiatrica. Del resto

va ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il

cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della

propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti

(STFA 12 novembre 1998 nella causa L.A, 14 aprile 1998 nella causa O.B., 28

novembre 1996 nella causa G. F.; DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174

consid. 3; SVR 1998 BVG Nr. 16 p. 55). Il giudice può disattendere le

conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale

contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal

medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli

può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di

altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio

l'esattezza della perizia giudiziaria. Va tuttavia sottolineato che il perito

giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si

esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli

esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria

secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio

della giurisprudenza (RCC 1986 p. 201 consid. 2a). Non è pertanto necessario

procedere ad ulteriori accertamenti.

Alla

luce della perizia giudiziaria, questa Corte ritiene dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b) che il ricorrente è inabile al lavoro nella misura dell’80% in qualsiasi

attività lucrativa.

2.8

Per

quel che concerne l’inizio dell’incapacità lavorativa di grado rilevante, la

stessa va fissata al mese di maggio 2004, così come evidenziato nelle perizia 5

agosto 2005 del dr. __________ (punto no. 2; doc. AI 23.5) e 15 maggio 2006 del

__________ (punto. 2.6, doc. AI 23-7) e nella risposta di causa.

Ne

consegue che il diritto alla rendita intera dell’assicurato inizia a decorrere dal

1° maggio 2005, terminato il periodo di carenza di un anno ex art. 29 cpv. 1

lett. b LAI.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e tenuto conto dei costi dell’istrut-toria, le spese di

fr. 1’000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’assicurato

vittorioso, patrocinato da un legale, ha diritto a fr. 2'000.-- di

ripetibili (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto.

§ La decisione 5 febbraio

2007 è annullata.

§§

RI 1 ha diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 2005.

2.- Le

spese di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

PE 1

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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