32.2007.90
Perizia psichiatrica giudiziaria contestata dall'Ufficio AI
28 febbraio 2008Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2007.90
Data decisione, Autorità:
28.02.2008, TCA
Titolo:
Perizia psichiatrica giudiziaria contestata dall'Ufficio AI
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.90
BS/sc
Lugano
28 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 febbraio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, in precedenza professionalmente attivo quale venditore
di autovetture, nel marzo 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti essenzialmente per motivi psichici (doc. AI 3).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione
psichiatrica a cura del Servizio di __________ di __________ (in seguito: __________),
con decisione 12 febbraio 2007, preavvisata il 28 dicembre 2006, l’Ufficio AI
ha negato il diritto a qualsiasi prestazioni non avendo riscontato né un
grado d’invalidità pensionabile, né i presupposti per riconoscere dei provvedimenti
professionali atti a migliorare la residua capacità di guadagno dell’assicurato
(doc. AI 40).
1.2. Con
il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione contestata con il conseguente riconoscimento di
una rendita intera d’invalidità e, in via subordinata, l’esecuzione di una
nuova perizia medico psicologica. Fondandosi sulla perizia 5 agosto 2005 del
dr. __________ (resa per conto della __________, agente quale assicuratore perdita
di guadagno in caso di malattia) e dei referti dello psichiatra curante, dr. __________,
il ricorrente contesta l’attendibilità della perizia __________. Dei singoli
motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con
risposta di causa l’Ufficio AI, a seguito del riesame della fattispecie da parte
del proprio servizio medico (in seguito: SMR), ha ritenuto di riconoscere
un’inabilità lavorativa completa dal maggio 2004 al febbraio 2006 in quanto dal
mese di marzo 2006 è subentrato un duraturo miglioramento delle condizioni di
salute psichiche dell’assicurato. Di conseguenza, l’amministrazione ha chiesto
la trasmissione degli atti affinché possa procedere all’emissione di una nuova
decisione ai sensi delle considerazioni del SMR.
1.4. Interpellato
dal TCA, con scritto 21 maggio 2007 il ricorrente, non condividendo la
valutazione del SMR riguardo ad un duraturo miglioramento, ha evidenziato di
mantenere il ricorso (X).
1.5. Avendo
l’assicurato prodotto nuova documentazione medica, con scritto 13 giugno 2007
l’amministrazione ha ribadito di confermare la perizia __________ circa l’evoluzione
positiva del danno alla salute psichica (XII).
1.6. A
seguito di un ulteriore scambio di corrispondenza tra le parti (XIV, XVI,
XVIII, XX), con decreto 17 agosto 2007 lo scrivente Tribunale ha ordinato una
perizia psichiatrica a cura del dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, __________ (XXV).
1.7. Con
rapporto peritale 13 novembre 2007 il dr. __________ ha concluso che
l’assicurato presenta un’inabilità dell’80% in qualsiasi professione (XXVI).
Il
TCA ha invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto.
Con osservazioni 4 dicembre 2007 l’Ufficio AI ha formulato delle domande complementari
da sottoporre al perito (XXVIII). A sua volta, con lettera 10 dicembre 2007 il
ricorrente, aderendo alla perizia giudiziaria, ha ribadito la richiesta ricorsuale
(XXIX) e, successivamente, ha preso posizione in merito alla domande
complementari (XXXIII).
Su
richiesta della scrivente Corte, con scritto 9 gennaio 2008 il dr. __________
ha dato risposta ai quesiti peritali complementari (XXXV). In data 22 gennaio
2008 il ricorrente ha formulato le proprie osservazioni sulle precisazioni peritali
(XXXVII), come pure l’Ufficio AI, nel cui scritto di medesima data ha confermato
quanto esposto in sede di risposta (XXXVIII). Da ultimo, il 1° febbraio 2008
l’assicurato, contestando le osservazioni dell’amministrazione, ha chiesto la facoltà
di porre ultimi quesiti complementari e, in via subordinata, l’allestimento di
una superperizia (XLI).
considerando in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel
merito
2.2.
Nel caso in esame, tenuto conto che con la risposta di causa l’Ufficio AI ha
riconosciuto un’inabilità completa dal maggio 2004 al febbraio 2006, oggetto
del contendere è sapere se dal 1° marzo 2006 l’assicurato, come valutato nella
perizia __________, presenta un’incapacità lavorativa del 30% oppure
un’inabilità dell’80% conformemente la perizia giudiziaria.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp.
200ss.).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialver- sicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in
re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V
294).
Tale
giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del
28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre
2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al
riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,
in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
2.5. Nell’evenienza
concreta, dal circostanziato e completo referto 13 novembre 2007 (XXVI) si
evince che il perito giudiziario dr. __________, dopo aver proceduto
all'anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi ed alle constatazioni
oggettive, tra cui due test psicologici, ha diagnosticato un disturbo depressivo
maggiore ricorrente su un’evoluzione psico evolutiva infantile perturbata (pag.
12). Nel complemento peritale 9 gennaio 2008 egli, classificando la propria
diagnosi secondo le ICD 10, ha codificato l’aspetto depressivo in F 32.1 e in F
93.2 la sindrome di ansia sociale dell’infanzia (XXXV). Quanto alla valutazione
dell’incapacità lavorativa, lo specialista in psichiatria e psicoterapia come
accennato, l’ha quantificata nella misura dell’80%.
La
perizia, è stata oggetto di critica da parte del SMR.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;
Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella
causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
Considerandi
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7
Ritornando
al caso in esame, il fatto che nella valutazione 13 novembre 2007 il perito non
abbia fatto menzione alla classificazione internazionalmente riconosciuta, di
per sé non inficia la validità delle diagnosi da lui evidenziate. A questa omissione,
il dr. __________ ha del resto ovviato mediante il citato complemento peritale
9.
gennaio 2008. Va comunque evidenziato che anche nella perizia __________ la
dr.ssa __________ ha fatto riferimento a diverse affezioni psichiche di cui
l’assicurato è portatore, senza tuttavia indicare la lettera di ICD-10 (doc. AI
24-4).
Nella
nota 18 gennaio 2008 il SMR sostiene che “in sè una diagnosi di depressione
di grado medio non esclude a priori una inabilità lavorativa completa”
(XXXVIII). Va tuttavia rilevato che il perito ha accertato una seppur parziale
abilità lavorativa. Determinante è che nella sua valutazione il dr. __________ ha
esaurientemente spiegato i motivi per cui ritiene l’assicurato abile al lavoro limitatamente
al 20%. In particolare egli ha evidenziato come la cronicità delle affezioni psichiche
traggono origine sin dalla tenera età dell’interessato, che “hanno contribuito
in modo negativo sulla sua evoluzione infantile sia livello relazione sia a
livello sociale” (perizia pag. 8). Oltre alle problematiche relazionali e
lavorative, il perito ha evidenziato che tutti i citati elementi causano un “disturbo
di personalità emotivamente instabile che ha preso avvio sin dalla sua prima
infanzia”, che porta ad escludere “una possibilità di reinserimento
lavorativo o occupazionale se non volontariato ciò che potrebbe riscattarlo dai
suoi “errori”… (perizia pag. 11 punto 7).
Ora,
e qui sta il punto nodale della vertenza, nella perizia 15 maggio 2006 il __________
(dr.ssa __________) aveva individuato un miglioramento, segnatamente:
"
(...)
Dall'agosto 2005 all'oggi, a fronte di una prognosi di
cronicità posta dal perito stesso, il quadro clinico ha avuto un'evoluzione
favorevole, legata a diversi fattori (la presa in carico ambulatoriale, le terapie
di gruppo, l'assenza di richieste da parte del mondo circostante, così come
l'assenza di qualsivoglia confronto con l'esterno). Non ci troviamo più di
fronte ad un episodio depressivo grave, quanto ad una sindrome depressiva che
ha anche i connotati della sindrome ansiosa. Per quanto all'oggi permangano
alcun vissuti invalidanti (la "ferita narcisistica", il vissuto di
vittima della mala sorte e le interpretazioni proiettive frutto di un meccanismo
difensivo messo in atto ogni qualvolta l'assicurato si sia confrontato con un
fallimento personale), la prognosi non pare connotata da un registro di cronicità.
A conferma di quanto sopra, si ricorda come i
precedenti episodi depressivi, innescati da insuccessi ora lavorativi ora
relazionali, abbiano sempre avuto una buona evoluzione con una restitutium ad integrum,
espressione questa della presenza di indubbie risorse da parte dell'assicurato.
Anche nell'attuale, rispetto alla valutazione da parte del perito del 2005, non
si riscontrano segni di totale inabilità, nè tanto meno di cronicità; se è
vero che l'assicurato pare avere aderito allo statuto di paziente, è anche
vero, che all'oggi lo stesso risulti in grado di gestirsi autonomamente, così
come gestisce autonomamente il menage familiare e le attività di svago (suona
ad esempio in un complesso musicale. (...)"
(Doc. AI 24-4)
Al
riguardo, il dr. __________, considerando la valutazione 5 agosto 2005 del dr. __________
(questi aveva concluso per una totale incapacità lavorativa dal 10 maggio 2004;
cfr. pag. 5 risposto alla domanda no. 2, doc. AI 23-5) esaustiva e comprensiva dell’evoluzione
clinica del paziente, ha sottolineato che “non vedo come l’esposto della
dr.ssa __________ possa essere così contrastante da portare a divergenze conclusive
così discordanti” (perizia pag. 8), riportando, come già accennato, la
problematica d’infanzia dell’assicurato, le sue tendenze aggressive durante il
tirocinio con abuso etilico sino alla perdita di capacità nell’affrontare il
compito lavorativo quale venditore di automobili. Certo che, oggi come nel
2006, il ricorrente svolge una vita senza particolari scompensi (vive con la ex
moglie che lo aiuta sia a livello finanziario che sentimentale, fa la spesa
quando non c’è troppa gente, si occupa della cucina casalinga, fa frequenti passeggiate
sia la mattino che al pomeriggio da solo ecc. ; cfr. capitolo “anamnesi”; perizia
pag. 5 ss), dall’altra la sua vita sociale risulta essere molto povera e non
presenta sufficienti risorse psichiche per poter ipotizzare un suo
reinserimento lavorativo. Riguardo quest’ultimo punto, al capitolo
contestazioni obbiettive il dr. __________ ha evidenziato:
"
(...)
Nei momenti che ho incontrato il signor RI 1 l'ho visto
abulico, apatico con una completa assenza di valenze centripete. Come venditore
si isola e non vuole avere più contatto con le persone che gli sono state
nocive.
Vorrei anche far rilevare che il signor RI 1 ha avuto nel
suo passato diversi episodi depressivi che però si sono risolti in
relativamente poco tempo poiché era in grado di far fronte a queste sintomatologie
con un'energia intrinseca. Ora non vede più alcuno sbocco nel suo avvenire. È
una persona orientata, differenziata, ma rallentata, apatica, indifferente.
Senza caratterizzare delle ideazioni auto o
eteroclastiche egli si lascia piuttosto andare.
No ha più alcuna iniziativa. Non svolge alcun hobby.
Conduce praticamente una vita vuota e spersa.
Il corso del suo pensiero seppure intero è allentato.
Non posso osservare ideazioni deliranti ma comunque dei
momenti di interpretazione a sfondo paranoide.
Affettivamente è disilluso. Non verbalizza ideazioni
eteroclastiche ma dietro una struttura di personalità come la sua non lo escludo!
La socievolezza è praticamente azzerata. La sua vita
intrafamigliare è estremamente ridotta.
Il paziente si rende conto di queste sue difficoltà.
(...)" (Doc. XXVI, pag. 10-11)
Va
poi ricordato che già nell’agosto 2005 il dr. __________, seppur avendo individuato
- grazie al potenziamento del trattamento farmacologico - un possibile recupero
della capacità lavorativa ma non prima della scadenza di due anni di malattia
(punto 9 della perizia, pag. 6; doc. AI 23-7), egli aveva comunque sottolineato
che "il disturbo depressivo aggravato da un vissuto personale di totale
fallimento esistenziale è così severo da rendere improbabile il recupero delle
capacità lavorative prima della scadenza dei 2 anni di totale assenza del lavoro.
È dunque a mio avviso quasi certo che l'incapacità di lavoro diventi definitiva,
necessitando di conseguenza l'applicazione di misure AI". Situazione confermata
dal perito giudiziario, il quale ha evidenziato che dal 2004 a oggi
l’evoluzione “non migliorerà col tempo (…) i suoi sintomi attuali e le esperienze
lavorative negative hanno completamente inibito le sue risorse “ (risposta
quesito no. 5 delle domande di parte attrice, perizia pag. 12).
Nella
già citata nota 18 gennaio 2008 il dr. __________ ha sostenuto che dato “all’AI
viene espressamente richiesto di fare astrazione dell’età e di fattori
socio-economici nel riconoscere il diritto a prestazioni, la presente perizia
non risulta, secondo il mio parere, conclusiva ai fini dell’AI “ (XXXVIII).
Occorre
qui precisare, che nella precedente nota 28 novembre 2007 il citato sanitario
del SMR aveva fra l’altro chiesto che:
"
(...)
Bisogna richiedere al perito d'indicare cosa intende
come processo reintegrativo. Se ritiene che l'assicurato possa essere
reintegrato vuol dire che dispone di risorse sfruttabili. Tocca quindi al
perito indicare e quantificare queste risorse facendo astrazione dell'età
dell'assicurato e della situazione sul mercato del lavoro." (Doc.
XXVIII/bis)
Da
lì traggono origine le due delle quattro domande di complemento peritale formulate
dall’Ufficio AI, alle quali il dr. __________ ha dato risposta il 9 gennaio
2008:
"
(...)
4.
Cosa intende come processo
reintegrativo?
Penso
che nell'attuale processo lavorativo sia difficilmente integrabile poiché
"segnato" come particolari e quindi anche facilmente soggetto a
scherni e fenomeni di bullismo.
5.
Facendo astrazione dall'età e dalla
situazione del mercato del lavoro, quali e di quale entità sono le risorse
lavorative sfruttabili dell'assicurato?
Mi
chiedo come si può semplicemente fare astrazione dell'età e della situazione
del mercato del lavoro in una situazione congiunturale fragile.
Le
risorse lavorative residue dell'assicurato andranno sperimentate tramite un
processo reinseritivo e osservativo.
Dal mio punto di vista clinico mi è difficile
esprimermi su questo quesito."
(Doc. XXXV)
Ora,
il perito ha giustamente ritenuto difficile rispondere in particolare alla domanda
no. 4, ritenuto come non sia suo compito, ma del consulente professionale, di
procedere ad un’eventuale valutazione economica della residua capacità
lavorativa dell’assicurato, la quale deve giocoforza tenere conto dell’età,
nonché del mercato (equilibrato) del lavoro (cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurigo 1997, p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
conclusione, come visto sopra, questo Tribunale non ha motivo per non aderire
alla succitata approfondita e dettagliata valutazione psichiatrica. Del resto
va ricordato che, secondo giurisprudenza, in caso di perizia giudiziaria, il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il
cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della
propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti
(STFA 12 novembre 1998 nella causa L.A, 14 aprile 1998 nella causa O.B., 28
novembre 1996 nella causa G. F.; DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174
consid. 3; SVR 1998 BVG Nr. 16 p. 55). Il giudice può disattendere le
conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale
contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal
medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli
può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria. Va tuttavia sottolineato che il perito
giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si
esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli
esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria
secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio
della giurisprudenza (RCC 1986 p. 201 consid. 2a). Non è pertanto necessario
procedere ad ulteriori accertamenti.
Alla
luce della perizia giudiziaria, questa Corte ritiene dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b) che il ricorrente è inabile al lavoro nella misura dell’80% in qualsiasi
attività lucrativa.
2.8
Per
quel che concerne l’inizio dell’incapacità lavorativa di grado rilevante, la
stessa va fissata al mese di maggio 2004, così come evidenziato nelle perizia 5
agosto 2005 del dr. __________ (punto no. 2; doc. AI 23.5) e 15 maggio 2006 del
__________ (punto. 2.6, doc. AI 23-7) e nella risposta di causa.
Ne
consegue che il diritto alla rendita intera dell’assicurato inizia a decorrere dal
1° maggio 2005, terminato il periodo di carenza di un anno ex art. 29 cpv. 1
lett. b LAI.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e tenuto conto dei costi dell’istrut-toria, le spese di
fr. 1’000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’assicurato
vittorioso, patrocinato da un legale, ha diritto a fr. 2'000.-- di
ripetibili (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
§ La decisione 5 febbraio
2007 è annullata.
§§
RI 1 ha diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° maggio 2005.
2.- Le
spese di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
PE 1
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster