32.2007.92
Documentazione medica difettante della necessaria forza probante per potersi esprimere compiutamente sulla capacità lavorativa residua. Rinvio atti per perizia universitaria
10 marzo 2008Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2007.92
Data decisione, Autorità:
10.03.2008, TCA
Titolo:
Documentazione medica difettante della necessaria forza probante per potersi esprimere compiutamente sulla capacità lavorativa residua. Rinvio atti per perizia universitaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
RIPETIBILI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.92
FS/td
Lugano
10 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 febbraio 2007 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di agosto 2004 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) eccessiva intolleranza allo
sforzo fisico e dolori muscolari persistenti provocati da miopatia
mitocondriale scatenatasi durante il servizio militare (…)” (doc. AI 3/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) e una valutazione
neuropsicologica e della capacità funzionale (EFL) – con decisione 9 febbraio
2007 (doc. AI 81/1-4), preavvisata con progetto di decisione 14 dicembre 2006
(doc. AI 74/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a
prestazioni in quanto il grado d’invalidità non pensionabile precisando:
"
(…)
In concreto, il SAM ha rassegnato le sue constatazioni
obiettive, condivise peraltro dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) -
rapporto del 24 agosto 2006 - ritenute pertanto coerenti, attendibili e vincolanti
per quanto attinente alle conclusioni e alle giustificazioni della capacità
lavorativa.
Sulla scorta di quanto menzionato e della relazione
allestita dal nostro Servizio in integrazione professionale, il querelato
progetto di decisione deve di conseguenza essere confermato.
Ulteriori informazioni
Pur avendo un grado di invalidità superiore al 20%,
considerando il grado di incapacità lavorativa (30%) e l'iter
scolastico-socio-professionale dell'assicurato, non riteniamo sia opportuno
mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.
Se egli dovesse identificare un datore di lavoro in
grado di garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc"
massima di 3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento
di tale formazione, a condizione che possa incrementare l'attuale capacità di
guadagno.
Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per
valutare l'adozione di un eventuale aiuto al collocamento.
(…)." (doc. AI 81/3-4)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e chiesto
l’allestimento di una perizia specialistica affidata ad un esperto di miopatie
con mutazioni genetiche – ha chiesto:
"
1) Il ricorso è
accolto. Di conseguenza:
§ la decisione 9/13 febbraio 2007 resa dall’Ufficio dell’assicurazione
invalidità del Cantone Ticino è annullata e modificata nel senso di riconoscere
al Signor RI 1 una rendita intera d’invalidità.
In via subordinata
§ la decisione 9/13 febbraio 2007 è annullata e l’incarto rinviato
all’Ufficio dell’assicurazione invalidità affinché abbia ad emettere una nuova
decisione dopo ulteriore accertamento dei fatti, in particolare attraverso
l’allestimento di una perizia specialistica sulle conseguenze invalidanti, dal
lato fisico e dal lato psichico, della miopatia mitocondriale isolata da mutazione
genetica G4298A (del DNA) ad opera del Prof. Dr. med. __________.
2)
Protestate tasse, spese e ripetibili." (doc. I, pag. 8)
Contestualmente
l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
lettera 21 marzo 2007 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il
Certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria con i relativi
documenti.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ha chiesto di respingere il ricorso puntualizzando,
in particolare, che “(…) con il ricorso è stato prodotto il certificato medico
19 febbraio 2007 del Dr. __________, il quale indica un peggioramento dello
stato di salute del ricorrente. Esso è stato sottoposto, assieme all’intera documentazione
medica agli atti, per una nuova valutazione al Servizio medico regionale
dell’AI. Con annotazioni 16 aprile 2007 il medico SMR ha valutato che detto
certificato non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute
dell’assicurato, ma esprime le difficoltà nelle quali egli si trova per i
problemi di salute e occupazionali. Ne discende che la valutazione fatta con la
decisione impugnata può essere confermata. (…)” (doc. V).
1.6. Con
scritto 8 maggio 2007 il rappresentante dell’assicurato ha preso posizione
sulle annotazioni 16 aprile 2007 del dr. __________ e chiesto l’audizione del
dr. __________ e della dr.ssa __________ quali testi.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nel rapporto 1. luglio 2005 (doc. AI 26/1-2), il dr. __________,
medico SMR – posta la diagnosi di “(…) miopatia su alterazione DNA
mitocondriale (…)”, indicati quali limiti funzionali “(…) debolezza muscolare,
prevalentemente del cinto scapolare. Limiti di carico. (…)” e un’incapaci-tà
lavorativa del 100% dal luglio 2003 quale fotografo e gerente – ha espresso la
seguente raccomandazione:
"
(…)
Trattasi di A 41enne che presenta una problematica
muscolare legata ad un difetto genetico che causa prevalentemente una debolezza
muscolare diffusa, ma per ora maggiormente del cinto scapolare.
Tale affezione è stata diagnosticata in seguito ad uno
sforzo fisico durante il servizio militare nel 1999. La causalità non è
evidente ma viene riconosciuta dalla AM al 75%.
Durante l'ultima valutazione non viene presa posizione
su un’eventuale attività esigibile.
Dalla documentazione risulta la presenza di una certa
atrofia muscolare degli arti superiori.
Viene consigliata un'attività leggera di tipo
amministrativo o sedentaria con mansioni dirigenziali. Il MC certifica una
completa IL visto la presenza di alterazioni muscolari enzimatiche al minimo
sforzo.
Ritengo indicato inviare un rapporto medico al Dott. __________.
Per potere definire un eventuale attività adatta è
necessaria una perizia SAM.
(…)." (doc. AI 26/2)
Nel
rapporto medico 5 agosto 2005, indirizzato al dr. __________, primario del
Servizio Cantonale di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ e
sottoscritto dalla capoclinica dello stesso Servizio dr.ssa __________, è stata
posta la diagnosi di “(…) miopatia metabolica di tipo mitocondriale con intolleranza
da sforzo, mialgie ed acidosi lattica (…)” dal 1999 e attestata un’incapacità
lavorativa “(…) > 2/3 (…)”
quale “(…) fotografo, agente di sicurezza (…)” con uno stato di salute “(…)
suscettibile di peggioramento (…)” (doc. AI 30/1).
La
dr.ssa __________ – nella lettera 5 agosto 2005, indirizzata al dr. __________,
FMH in medicina generale e medicina dello sport – ha poi concluso che:
"
(…)
Prendo atto di un'evoluzione sostanzialmente stabile
rispetto all'ultimo nostro esame del febbraio 2005, per contro rispetto alle
nostre prime valutazioni a partire dal 2001 vi è stata sicuramente una
progressiva perdita delle masse muscolari ai 4 arti con apparizione ora di
lieve insufficienza di base della muscolatura prossimale. Ulteriore
peggioramento è possibile in futuro ma trattandosi di una anomalia genetica
rarissima è difficile fare delle previsioni a lungo termine, in particolare
riguardo la rapidità di un'eventuale progressione, un possibile coinvolgimento
di altri organi, oltre ai muscoli scheletrici, spesso presente nei pazienti con
malattie mitocondriali. In ogni caso, in assenza di un trattamento specifico la
malattia sicuramente non è suscettibile a miglioramenti.
Le condizioni del paziente vengono sicuramente
influenzate anche dalla persistente elevazione dell'acido lattico nel sangue,
verosimilmente responsabile dello stato di stanchezza persistente. Sicuramente
in questa situazione una ripresa dell'attività professionale come fotografo ma
soprattutto come agente di sicurezza non sarebbe possibile, la persistenza di
iperlattacidemia con conseguente stanchezza potrebbe influire negativamente
anche sulla concentrazione, anche in assenza di un coinvolgimento cerebrale
escluso in base ad una IRM cerebrale normale.
(…)." (doc. AI 30/4)
Sempre
la dr.ssa __________, con scritto 13 ottobre 2005 all’Ufficio AI, ha precisato
che “(…) con riferimento al certificato da me compilato vorrei precisare che
l’incapacità lavorativa attuale [è] > 70% sul piano neurologico. (…)” (doc. AI 35/1).
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 29/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 16 gennaio 2006 (doc. AI 41/1-21) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Miopatia mitocondriale con coinvolgimento
esclusivamente muscolare dovuta ad una mutazione G4298A del gene t.RNA-ALA.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Tabagismo cronico." (doc. AI 41/8)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica globale dell’A., nell’attività da ultimo esercitata come gerente
ed impiegato in una ditta per la produzione e vendita di derivati di canapa (e
in generale per attività amministrative leggere dal punto di vista fisico), è
da considerare in una misura mag-giore del 70%, intesa come riduzione della
capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa. (…)”
(doc. AI 41/9), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano dalle
patologie neurologiche constate, mentre invece, come descritto al capitolo 6,
dal punto di vista psichiatrico e reumatologico l'A. non presenta patologie che
possano influenzare la capacità lavorativa.
Per quanto riguarda l'aspetto neurologico, nel 1999
quest'A. aveva presentato un episodio di rabdomiolisi acuta dopo uno sforzo
prolungato. In seguito a ciò, vista la persistenza anche di una sintomatologia
muscolare con dolori spontanei sotto sforzo a lievi deficit prossimali, si era
arrivati alla diagnosi di una rarissima miopatia mitocondriale legata ad una
mutazione G4298A del gene t-RNA-ALA. In questo caso tutti gli esami eseguiti
hanno permesso di confermare un coinvolgimento esclusivamente muscolare, non vi
sono indizi clinici, rispettivamente nelle indagini radiologiche che abbiano
mostrato una lesione anche da parte del sistema nervoso centrale. Il nostro
consulente valuta una limitazione della capacità lavorativa che non raggiunge
il 30% per attività leggere di tipo amministrativo (per contro non sono
proponibili attività fisiche pesanti, neppure in misura parziale), giustificata
dalle seguenti constatazioni: l'A. presenta innanzitutto dolori muscolari
relativamente importanti e accentuati dopo sforzi anche lievi. Vi è inoltre una
lieve paresi prossimale agli arti inferiori e superiori, relativamente discreta
all'esame a letto, ma più limitante ai test funzionali (con difficoltà a saltellare,
sollevarsi da posizione accovacciata e da posizione sdraiata senza aiuto). Vi sono
inoltre limitazioni legate al fatto che al minor sforzo il paziente presenta un
rischio elevato di rabdomiolisi con accentuazione di sintomi soggettivi e anche
molto probabilmente delle paresi.
Riassumendo, per le ragioni suesposte, da un punto di
vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale
nell'attività da ultimo esercitata in una misura maggiore del 70%.
Riteniamo questa valutazione valida dal 1999 con brevi
periodi di incapacità lavorativa maggiore, in concomitanza con gli episodi di
rabdomiolisi descritti agli atti. Come scaturisce dall'anamnesi professionale,
l'A. nel corso del 1999 ha iniziato a lavorare quale gerente ed impiegato in
una ditta per la produzione e vendita di derivati di canapa, attività
interrotta da luglio 2003 con un intervento della Polizia che ha chiuso la
ditta, con detenzione preventiva di 8 giorni per l'A.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
L'A. è ritenuto in grado di poter svolgere un'attività
esclusivamente sedentaria - amministrativa in misura anche maggiore del 70%,
intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull'arco di un'intera
giornata lavorativa. La lieve limitazione anche per attività leggere dal punto
di vista fisico potrebbe essere data dai fastidiosi dolori muscolari. D'altra
parte si deve ritenere l'A. inabile al lavoro al 100% per qualunque attività
che comporti sforzi fisici anche relativamente lievi o prolungati. Dei provvedimenti
di reintegrazione professionale possono essere indicati per poter trovare
un'attività ideale esclusivamente leggera di tipo amministrativo.
Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità
terapeutiche, trattandosi di una patologia rarissima, non vi sono terapie
conosciute e dal punto di vista prognostico non è possibile fare previsioni
attendibili: non si può escludere un peggioramento dei deficit motori in
futuro, rispettivamente il coinvolgimento di altre strutture neurologiche
periferiche o centrali.
10 OSSERVAZIONI
E RISPOSTA A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 41/10-11)
Il
dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 maggio 2006 – viste le osservazioni
dell’assicurato in merito alla perizia del SAM (doc. AI 49/2-8), il certificato
medico 2 febbraio 2006 con il quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
ha attestato una cura dal 10 gennaio 2006 con presa a carico di tipo
psichiatrica, psicoterapeutica e psicofarmacologica (doc. 49/12) e il certificato
27 aprile 2006 nel quale la dr.ssa __________ ha, tra l’altro, osservato che
“(…) a questo proposito, la capacità lavorativa per i lavori di tipo
amministrativo potrebbe essere limitata dall’affaticabilità abnorme, perlomeno
in parte da attribuire ad una iperlattacidemia persistente. Infatti, è stato
descritto che nei pazienti con mitocondriopatie (per es. MELAS) un’evoluzione
dell’acido lattico nel liquor cerebro-spinale (nel caso del signor RI 1 documentata
solo nel siero), influisce negativamente sulle performance dei pazienti nei
test neuropsicologici, a volte più delle lesioni cerebrali stesse. Pertanto,
penso che prima di determinare la capacità lavorativa per lavori di tipo amministrativo,
si dovrebbe eseguire un esame neuropsicologico dettagliato. (…)” (doc. AI
53/1-2) –, ha concluso che “(…) per quanto sopra detto la perizia SAM sembra
attendibile, ma essa è stata già contestata dal sig. RI 1, in accoglimento
delle sue remore, si ritiene opportuno svolgere alcuni approfondimenti, così
oltre all’esame neuropsicologico richiesto dalla dr.ssa __________ (da
inoltrare alla sig. __________ c/o Clinica __________), si chiede anche una
valutazione EFL, così abbiamo un riferimento per il futuro, da chiedere sempre
presso la Clinica __________. Attendiamo gli esiti degli esami citati ed
eventualmente il certificato della visita specialistica che l’assicurato
dovrebbe fare a giugno, prima di esprimerci definitivamente.” (doc. AI 55/1-2).
La
dr.ssa __________, con rapporto 26 giugno 2006 indirizzato al dr. __________ –
riferendo in merito ad un esame ambulatoriale effettuato insieme al Prof. __________
del Centro di Diagnostica di Malattie Muscolari del __________ di __________ il
21 giugno 2006 –, ha certificato che:
"
(…)
Il Prof. __________ ritiene che il paziente è da
ritenersi assolutamente inabile per qualsiasi tipo di lavoro fisico anche di lieve
intensità. Potrebbe ipoteticamente svolgere un lavoro sedentario a tempo parziale,
anche se sarebbe probabilmente limitato dalla presenza di dolori muscolari e
dall'affaticabilità abnorme nell'ambito di iperlattacidemia. Il prof. __________
ritiene che il paziente difficilmente potrebbe essere inserito in un'attività
lucrativa normale, potrebbe eventualmente beneficiare di un’occupazione
nell'ambiente protetto, dove avrebbe la possibilità di adattare i ritmi e gli
orari di lavoro alle sue condizioni di salute.
Inoltre, malgrado la RM cerebrale eseguita alcuni anni
fa che è risultata normale, il Prof. __________ non può escludere che vi sia un
lieve, eventualmente subclinico coinvolgimento del SNC nel caso del signor RI 1.
Sono in attesa dei risultati dell'esame neuropsicologico eseguito a __________
che potrebbe dare ulteriori informazioni in merito.
Dal punto di vista terapeutico e dell'evoluzione il
Prof. __________ propone di continuare la terapia con Coenzima Q10 e la
creatina, malgrado l'assenza di un miglioramento soggettivo significativo con
questi farmaci (che potrebbero tuttavia aiutare a stabilizzare la malattia);
inoltre il Prof. __________ ha ribadito al paziente l'importanza di una
leggera, regolare attività fisica preferibilmente da svolgere sotto controllo
di un fisioterapista (per il rischio aumentato di rabdomiolisi) perché l'eccessiva
sedentarietà insauratasi a causa di mialgie e affaticabilità può a sua volta aggravare
la debolezza e l'atrofia della muscolatura scheletrica.
Per ora non vi sono altre possibilità terapeutiche
specifiche.
Non ho fissato ulteriori controlli ma resto volentieri
a disposizione al bisogno; ci impegniamo anche di mantenerci in contatto con il
signor RI 1 nel caso di nuovi sviluppi scientifici nel campo di miopatie
metaboliche in particolare mitocondriali.
(…)." (doc. AI 65/12)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato un esame neuropsicologico a cura della signora __________,
logopedista e neuropsicologa presso la __________ Clinica __________ (doc. AI
57/1-2).
La
psicologa spec. neuropsicologia FSP __________, nel rapporto 4 luglio 2006
(doc. AI 62/1-3), ha concluso che:
"
(…)
La valutazione neuropsicologica effettuata il 9 giugno
2006, con questo paziente che presenta una miopatia mitocondriale di origine
genetica, per il quale è tra l'altro richiesto di contribuire all'approfondimento
circa la capacità professionale per un'attività leggera di tipo amministrativo,
mette in evidenza:
• difficoltà di attenzione divisa visiva e di concentrazione ai test
d2 e di ordinamento di cifre
• funzioni esecutive lievemente deficitarie per quel che concerne la
fluenza non verbale, la flessibilità e la memoria di lavoro misurate al PC
• capacità di rievocazione differita di parole apprese moderatamente
deficitaria, mentre il riconoscimento è normale.
Le restanti funzionali neuropsicologiche appaiono
indenni.
Alla presente valutazione, si osserva dunque una
riduzione della funzionalità neuropsicologica di grado lieve-moderato, che
tocca in particolare la capacità di attenzione e concentrazione, specialmente
nelle prove cronometrate e in quelle che impegnano la vista; quanto osservato
può parzialmente ridurre l'efficienza e la resistenza del paziente anche in un
lavoro sedentario.
(…)." (doc. AI 62/3)
Il
dr. __________, medico responsabile EFL presso il Centro di riabilitazione
della __________ Clinica __________, nella valutazione della capacità funzionale
(EFL) 19 luglio 2006 (doc. AI 66/1-11), ha concluso che:
"
(…)
Il problema rilevante, riguardo all'attività
lavorativa, è costituito da dolori muscolari cronicizzati e dalla riduzione
della forza muscolare generalizzata con astenia provocata dalla somma dei
movimenti fisici fatti, probabilmente tutti e due causati dalla sua malattia
genetica.
Il cliente è stato in generale collaborante durante i
test. La concordanza summenzionata durante i test è stata buona, unicamente nel
PACT-test (autovalutazone della capacità di rendimento), il cliente si è
sottovalutato tutti e due i giorni.
Valutiamo la disponibilità e l'impegno del cliente come
affidabile. A causa della sua malattia di base, non abbiamo insistito, soprattutto
nei test di sollevamento pesi, a caricare fino alla soglia di rendimento
massimo. Abbiamo lasciato sempre la possibilità al cliente di fare delle
piccole pause straordinarie, secondo il suo bisogno. Il cliente era capace di
eseguire tutti i test richiesti nel tempo previsto.
Il rendimento fisico del cliente durante i due giorni
del test e la diagnosi clinica sono in relazione.
Fatti
I risultati dei test mostrano che la capacità di carico
si situa attualmente nell'ambito di un'attività lavorativa molto leggera, in
prevalenza da seduto. Da evitare sono attività in posizione accovacciata che
richiedono sforzi fisici anche relativamente lievi ma prolungati e ogni
attività in generale dove l'equilibrio ha importanza. Frequenti sollevamenti o
trasporti di pesi e l'uso ripetuto di una scala a pioli non sono attualmente
possibili.
Una correzione della postura statica con una sedia
ergonomica adeguata, ha permesso di constatare un netto miglioramento sia nella
sintomatologia algica a livello del rachide che una maggiore resistenza allo
sforzo (confermato nel test "stare seduto a lungo", il primo giorno
senza ed il secondo giorno con sedia ergonomica).
Considerando la complessità del caso, la sua diagnosi
clinica con prognosi incerta, l'evoluzione lentamente progressiva con dolori
costanti presenti anche a riposo e con un'astenia diffusa della muscolatura,
proponiamo un'attività lavorativa ridotta a mezza giornata (per esempio in
ambito amministrativo).
Esigibilità per altre attività professionali
x lavoro molto leggero, in prevalenza da seduto
o lavoro leggero
o lavoro da leggero a medio-pesante
o lavoro medio-pesante
o lavoro pesante
x mezza
giornata (attualmente)
Proposte concrete per il reinserimento
professionale
x Ricerca di un nuovo posto di lavoro e/o
provvedimenti di reinserimento professionale
Il cliente si dichiara d'accordo con le valutazioni e
le proposte fatte:
x parzialmente
(…)." (doc. AI 65/2)
Il
dr. __________, nelle annotazioni 24 agosto 2006 (doc. AI 66/1), ha espresso la
seguente valutazione:
"
(…)
Riceviamo la valutazione EFL e quella neuropsicologica,
inoltre ci viene inoltrata una lettera del servizio di neurologia __________ al
medico curante dr. __________, proseguiamo, quindi, alle annotazioni del 16
maggio 2006.
Partendo da quest'ultima comunicazione rileviamo alcuni
punti contrastanti.
I neurologi del __________ si avvalgono della
collaborazione del prof. __________ dell'Università di __________, un rapporto
di sicuro valore per l'attività svolta e le competenze che ne derivano, si fa
solo notare che viene riferito che il prof. __________ (che dirige il
laboratorio di biochimica, genetica e colture cellulari del Centro __________,
la cui attività è di tipo diagnostico e di ricerca in tale ambito) da un lato
dice che il paziente è da ritenersi inabile per qualsiasi lavoro fisico anche
di lieve intensità (potendo ipoteticamente svolgere un lavoro sedentario) e
dall'altro ribadisce l'importanza di una leggera, regolare attività fisica
perché l'eccessiva sedentarietà può a sua volta aggravare la debolezza e l'atrofia
della muscolatura scheletrica.
Nell'inchiesta della prognosi dovuta alla rarità della diagnosi,
i giudizi sopra riportati mi sembrano di natura generica e precauzionale da
parte di un professionista che non svolge attività specifica di riabilitazione
e cura delle patologie muscolo-scheletrica.
Considerando dalle nozioni di fisiologia e biochimica
che il riassorbimento dell'acido lattico è favorito dall'attività aerobica e
che la produzione di questo è dipendente soprattutto dalla soglia anaerobica,
considerando che non vi sono particolari parametri di riferimento clinico
essendo una patologia poco conosciuta sul piano terapeutico, mi sembra
giustificata la verifica sul campo delle capacità fisiche attraverso un test
affidabile e ripetibile e giuridicamente riconosciuto come la EFL.
Senza dilungarci sul commento alle conclusioni,
rilevabile nell'allegato rapporto EFL, diviene evidente come l'assicurato sia
completamente abile in un'attività molto leggera e prevalentemente da seduto da
ricercare eventualmente anche attraverso un provvedimento professionale, parere
che concorda con quanto espresso nelle conclusioni SAM.
La stessa valutazione neuropsicologico rilevava una
diminuzione della funzionalità, sotto questo profilo, con un grado
lieve-moderato che può parzialmente ridurre l'efficienza anche in un lavoro
sedentario.
In definitiva le ulteriori indagini eseguite, aventi,
vale la pena di ricordare, un valore probante sotto l'aspetto pratico con un
grado di attendibilità maggiore che non quello ipotetico derivato [da] congetture
teoriche, laddove le basi non hanno alle fondamenta un'esperienza scientifica
numericamente considerevole, depongono per una conferma delle valutazioni
espresse nelle conclusioni collegiali del rapporto SAM.
Sinteticamente:
CL 100% con riduzione del rendimento del 30%
nell'ambito di un normale orario di lavoro nell'ultima attività esercitata dal
gennaio 1999.
IL 100% in attività con richiesta di prestazione fisica
superiore alle leggere da gennaio 1999.
CL 100% con riduzione del rendimento del 30% nell'arco
del normale orario di lavoro in attività adeguata, dal gennaio 1999, con i
limiti rilevabili dall'esame EFL.
(…)." (doc. AI 66/1)
Viste
le risultanze appena sopra descritte e ritenuto il rapporto finale 30 novembre
2006 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 73/1-3), l’Ufficio
AI, con decisione 9 febbraio 2007 (doc. AI 81/1-4), preavvisata con progetto di
decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 74/1-3), ha quindi negato all’assicurato il
diritto a prestazioni in quanto il grado d’invali-dità non pensionabile.
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Dopo
attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione
medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere circa l’esistenza
di una “(…) CL 100% con riduzione del rendimento del 30% nell’arco del normale
orario di lavoro in attività adeguata, dal gennaio 1999, con i limiti rilevabili
dall’esame EFL” (doc. AI 66/1) – giustificante il rifiuto
di prestazioni in quanto, dopo la valutazione economica tramite il consueto
raffronto dei redditi, il grado d’invalidità non è risultato essere
pensionabile – difetta della necessaria forza probante
e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda
ad un complemento istruttorio.
Occorre
innanzitutto rilevare che, anche se dopo la perizia del SAM l’Ufficio AI ha
ritenuto di procedere ad ulteriori accertamenti – valutazione neuropsicologica
e della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 62/1-3 e 65/1-11) –, l’esito degli
stessi non è stato sottoposto ai periti e il dr. __________, medico SMR, si è
limitato ad osservare che: “(…) in definitiva le ulteriori indagini eseguite,
aventi, vale la pena di ricordare, un valore probante sotto l’aspetto pratico
con un grado di attendibilità maggiore che non quello ipotetico derivato [da]
congetture teoriche, laddove le basi non hanno alle fondamenta un’espe-rienza
scientifica numericamente considerevole, depongono per una conferma delle
valutazioni espresse nelle conclusioni collegiali del rapporto SAM. (…)” (doc.
AI 66/1).
__________,
nella valutazione neuropsicologica del 9 giugno 2006, ha concluso che “(…) si
osserva dunque una riduzione della funzionalità neuropsicologica di grado
lieve-moderato, che tocca in particolare le capacità di attenzione e concentrazione,
specialmente nelle prove cronometrate e in quelle che impegnano la vista; quanto
osservato può parzialmente ridurre l’efficienza e la resistenza del paziente
anche in un lavoro sedentario.” (doc. AI 62/3, la sottolineatura è del redattore).
Il
dr. __________, nella valutazione della capacità funzionale (EFL) 19 luglio
2006, circa l’esigibilità per altre attività professionali, ha indicato un “(…)
lavoro molto leggero, in prevalenza seduto […] mezza giornata
(attualmente) (…)” (doc. AI 65/2, la sottolineatura è del redattore).
Viste
le risultanze appena esposte – l’aspetto neuropsicologico che riduce l’efficienza
e la resistenza in un lavoro sedentario e il fatto che un lavoro molto leggero,
in prevalenza seduto, è esigibile per una mezza giornata – l’Ufficio AI, prima
di confermare la perizia del SAM sulla sola base delle annotazioni del dr. __________,
avrebbe dovuto in ogni caso sottoporle ai periti del SAM per una presa di
posizione.
Va
qui ancora ricordato che la dr.ssa __________, nei rapporti 5 agosto 2005 e 27
aprile 2006 (doc. AI 30/3-4 e 53/1-2), aveva già osservato che “(…) la persistenza
di iperlattacidemia con conseguente stanchezza potrebbe influire negativamente
anche sulla concentrazione, anche in assenza di un coinvolgimento cerebrale
escluso in base ad una IRM cerebrale normale. (…)” (doc. AI 30/4) e che “(…) la
capacità lavorativa per lavori di tipo amministrativo potrebbe essere limitata
dall’affaticabilità abnorme, perlomeno in parte da attribuire ad una iperlattacidemia
persistente. Infatti è stato descritto che nei pazienti con mitocondriopatie
(per es. MELAS) un’evolu-zione dell’acido lattico nel liquor cerebro-spinale
(nel caso del signor RI 1 documentata solo nel siero), influisce negativamente
sulle performance dei pazienti nei test neuropsicologici, a volte più delle
lesioni cerebrali stesse. (…)” (doc. AI 53/2).
Dal
canto suo il dr. __________, nel consulto 9 dicembre 2005 nell’ambito della
perizia del SAM (doc. AI 41/18-21), aveva precisato che “(…) non ho trovato
nella letteratura disfunzioni da parte del sistema nervoso centrale dovute ad
un’elevazio-ne dell’acido lattico, soprattutto quando questa è di modeste proporzioni,
come nel caso in questione, almeno in condizioni di relativo riposo. (…)” (doc.
AI 41/20).
Il
Prof. __________, responsabile del laboratorio di Biochimica e Genetica
dell’Università di __________, nel reperto 2 aprile 2004 ha certificato una
“(…) mutazione del mtDNA patogenicamente significativa, apparentemente
ristretta al tessuto muscolare” (doc. AI 30/13) e la dr.ssa __________, nel
rapporto 5 agosto 2005, ha concluso, in particolare, che “(…) ulteriore peggioramento
è possibile in futuro ma trattandosi di una anomalia genetica rarissima è
difficile fare delle previsioni a lungo termine (…)” (doc. AI 30/3-4).
Ancora
la dr.ssa __________ il 13 ottobre 2005, senza specificare in quale attività,
ha attestato un’inabilità lavorativa attuale superiore al 70% dal punto di
vista neurologico e nel rapporto 26 giugno 2006 ha precisato che “(…) il Prof. __________
ritiene che il paziente è da ritenersi assolutamente inabile per qualsiasi tipo
di lavoro fisico anche di lieve intensità. Potrebbe ipoteticamente svolgere un
lavoro sedentario a tempo parziale, anche se sarebbe probabilmente limitato
dalla presenza di dolori muscolari e dall’affaticabilità abnorme nell’am-bito
di iperlattacidemia. Il Prof. __________ ritiene che il paziente difficilmente
potrebbe essere inserito in un’attività lucrativa normale, potrebbe
eventualmente beneficiare di un’occupazione in ambiente protetto, dove avrebbe
la possibilità di adattare i ritmi e gli orari di lavoro alle sue condizioni di
salute. (…)” (doc. AI 65/12).
In
simili condizioni, viste le risultanze della valutazione neuropsicologica e
della capacità funzionale (EFL), considerata l’anomalia genetica rarissima di
cui soffre e le divergenti valutazioni in merito alla capacità lavorativa in
attività adeguata dei diversi specialisti coinvolti, a mente del TCA si
giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia universitaria che valuti
compiutamente gli effetti della miopatia mitocondriale con coinvolgimento
esclusivamente muscolare dovuta ad una mutazione G4298A del gene t.RNA-ALA e
dell’acidosi lattica, stabilisca la capacità lavorativa globale e si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni (per un altro caso in cui il TCA ha
rinviato gli atti per una perizia pluridisciplinare universitaria vedi la STCA
del 26 luglio 2007 nella causa G.S., 32.2006.185).
Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il TCA si limita qui a rilevare che, conformemente
alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 e 2.7), dai certificati medici 2
febbraio 2006 e 19 febbraio 2007 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia
(doc. AI 49/1 e82/18-19), non è possibile concludere per l’esistenza di un
danno alla salute di natura psichica invalidante. Infatti il dr. __________ non
ha posto una precisa diagnosi secondo l’ICD-10 e, dopo aver semplicemente comunicato
la presa a carico di tipo psichiatrica, psicoterapeutica e psicofarmacologica
dal gennaio 2006, ha osservato in modo del tutto generico che:
"
(…)
L’evoluzione dal profilo depressivo, ha portato ad un
irrigidimento della struttura caratteriale di personalità.
E' quindi psicopatologicamente peggiorato malgrado le
terapie ed il sostegno a livello pluridisciplinare.
E' deluso, scoraggiato perché non si sente creduto, ma
raggirato da coloro che dovrebbero aiutarlo, in particolare delle istituzioni
assicurative, anche se i disturbi sono ampiamente confermati dai referti
specialistici del Dott. __________ e del Dott. __________.
Il signor RI 1 sta vivendo un periodo estremamente
difficile, è esasperato dall'atteggiamento ostile nei suoi confronti; è nel
contempo costretto ad una vita non gratificante, spenta, gravemente compromessa
dalla malattia.
Le sue condizioni psicofisiche non gli permettono di
assumere qualsivoglia impegno lavorativo.
Proponiamo al paziente innanzitutto nuovi accertamenti
specialistici per la valutazione dello stato della miopatia, nella speranza
remota di qualche possibile miglioramento, e un'intensificazione della cura
psichiatrica antidepressiva sia a livello ambulatoriale sia eventualmente
attraverso una cura stazionaria.
(…)." (doc. AI 82/18)
Al
riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 aprile 2007,
ha concluso che “(…) l’attuale certificato non permette di oggettivare una
modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato ma esprime le
difficoltà nelle quali si trova l’assicurato per i problemi di salute ed i
problemi occupazionali.” (doc. V/Bis).
2.9. L’assicurato
ha chiesto di sentire quali testi il dr. __________ e la dr.ssa __________.
Tale
richiesta è superata per il fatto che gli atti devono essere rinviati
all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti medici specialistici
necessari, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.
2.10. Per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi
compiutamente.
Considerato
che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle
informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività
lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.
cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 201), viste le ulteriori limitazioni emerse dalla valutazione
neuropsicologica e della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 62/1-3 e 65/1-11) e
alla luce dei risultati degli ulteriori accertamenti medici da esperire, i
consulenti in integrazione professionale dovranno aggiornare il proprio
rapporto ed esprimersi compiutamente sulle attività esigibili, sul reddito
ipotetico da invalido tenuto conto della residua capacità lavorativa e delle
deduzioni da apportare.
2.11. Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La
sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124
V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del
14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA
del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda
come indicato ai considerandi 2.8 e 2.10.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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