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Decisione

32.2007.92

Documentazione medica difettante della necessaria forza probante per potersi esprimere compiutamente sulla capacità lavorativa residua. Rinvio atti per perizia universitaria

10 marzo 2008Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I risultati dei test mostrano che la capacità di carico

si situa attualmente nell'ambito di un'attività lavorativa molto leggera, in

prevalenza da seduto. Da evitare sono attività in posizione accovacciata che

richiedono sforzi fisici anche relativamente lievi ma prolungati e ogni

attività in generale dove l'equilibrio ha importanza. Frequenti sollevamenti o

trasporti di pesi e l'uso ripetuto di una scala a pioli non sono attualmente

possibili.

Una correzione della postura statica con una sedia

ergonomica adeguata, ha permesso di constatare un netto miglioramento sia nella

sintomatologia algica a livello del rachide che una maggiore resistenza allo

sforzo (confermato nel test "stare seduto a lungo", il primo giorno

senza ed il secondo giorno con sedia ergonomica).

Considerando la complessità del caso, la sua diagnosi

clinica con prognosi incerta, l'evoluzione lentamente progressiva con dolori

costanti presenti anche a riposo e con un'astenia diffusa della muscolatura,

proponiamo un'attività lavorativa ridotta a mezza giornata (per esempio in

ambito amministrativo).

Esigibilità per altre attività professionali

x lavoro molto leggero, in prevalenza da seduto

o lavoro leggero

o lavoro da leggero a medio-pesante

o lavoro medio-pesante

o lavoro pesante

x mezza

giornata (attualmente)

Proposte concrete per il reinserimento

professionale

x Ricerca di un nuovo posto di lavoro e/o

provvedimenti di reinserimento professionale

Il cliente si dichiara d'accordo con le valutazioni e

le proposte fatte:

x parzialmente

(…)." (doc. AI 65/2)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 24 agosto 2006 (doc. AI 66/1), ha espresso la

seguente valutazione:

"

(…)

Riceviamo la valutazione EFL e quella neuropsicologica,

inoltre ci viene inoltrata una lettera del servizio di neurologia __________ al

medico curante dr. __________, proseguiamo, quindi, alle annotazioni del 16

maggio 2006.

Partendo da quest'ultima comunicazione rileviamo alcuni

punti contrastanti.

I neurologi del __________ si avvalgono della

collaborazione del prof. __________ dell'Università di __________, un rapporto

di sicuro valore per l'attività svolta e le competenze che ne derivano, si fa

solo notare che viene riferito che il prof. __________ (che dirige il

laboratorio di biochimica, genetica e colture cellulari del Centro __________,

la cui attività è di tipo diagnostico e di ricerca in tale ambito) da un lato

dice che il paziente è da ritenersi inabile per qualsiasi lavoro fisico anche

di lieve intensità (potendo ipoteticamente svolgere un lavoro sedentario) e

dall'altro ribadisce l'importanza di una leggera, regolare attività fisica

perché l'eccessiva sedentarietà può a sua volta aggravare la debolezza e l'atrofia

della muscolatura scheletrica.

Nell'inchiesta della prognosi dovuta alla rarità della diagnosi,

i giudizi sopra riportati mi sembrano di natura generica e precauzionale da

parte di un professionista che non svolge attività specifica di riabilitazione

e cura delle patologie muscolo-scheletrica.

Considerando dalle nozioni di fisiologia e biochimica

che il riassorbimento dell'acido lattico è favorito dall'attività aerobica e

che la produzione di questo è dipendente soprattutto dalla soglia anaerobica,

considerando che non vi sono particolari parametri di riferimento clinico

essendo una patologia poco conosciuta sul piano terapeutico, mi sembra

giustificata la verifica sul campo delle capacità fisiche attraverso un test

affidabile e ripetibile e giuridicamente riconosciuto come la EFL.

Senza dilungarci sul commento alle conclusioni,

rilevabile nell'allegato rapporto EFL, diviene evidente come l'assicurato sia

completamente abile in un'attività molto leggera e prevalentemente da seduto da

ricercare eventualmente anche attraverso un provvedimento professionale, parere

che concorda con quanto espresso nelle conclusioni SAM.

La stessa valutazione neuropsicologico rilevava una

diminuzione della funzionalità, sotto questo profilo, con un grado

lieve-moderato che può parzialmente ridurre l'efficienza anche in un lavoro

sedentario.

In definitiva le ulteriori indagini eseguite, aventi,

vale la pena di ricordare, un valore probante sotto l'aspetto pratico con un

grado di attendibilità maggiore che non quello ipotetico derivato [da] congetture

teoriche, laddove le basi non hanno alle fondamenta un'esperienza scientifica

numericamente considerevole, depongono per una conferma delle valutazioni

espresse nelle conclusioni collegiali del rapporto SAM.

Sinteticamente:

CL 100% con riduzione del rendimento del 30%

nell'ambito di un normale orario di lavoro nell'ultima attività esercitata dal

gennaio 1999.

IL 100% in attività con richiesta di prestazione fisica

superiore alle leggere da gennaio 1999.

CL 100% con riduzione del rendimento del 30% nell'arco

del normale orario di lavoro in attività adeguata, dal gennaio 1999, con i

limiti rilevabili dall'esame EFL.

(…)." (doc. AI 66/1)

Viste

le risultanze appena sopra descritte e ritenuto il rapporto finale 30 novembre

2006 dei consulenti in integrazione professionale (doc. AI 73/1-3), l’Ufficio

AI, con decisione 9 febbraio 2007 (doc. AI 81/1-4), preavvisata con progetto di

decisione 14 dicembre 2006 (doc. AI 74/1-3), ha quindi negato all’assicurato il

diritto a prestazioni in quanto il grado d’invali-dità non pensionabile.

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre

1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione per concludere circa l’esistenza

di una “(…) CL 100% con riduzione del rendimento del 30% nell’arco del normale

orario di lavoro in attività adeguata, dal gennaio 1999, con i limiti rilevabili

dall’esame EFL” (doc. AI 66/1) – giustificante il rifiuto

di prestazioni in quanto, dopo la valutazione economica tramite il consueto

raffronto dei redditi, il grado d’invalidità non è risultato essere

pensionabile – difetta della necessaria forza probante

e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda

ad un complemento istruttorio.

Occorre

innanzitutto rilevare che, anche se dopo la perizia del SAM l’Ufficio AI ha

ritenuto di procedere ad ulteriori accertamenti – valutazione neuropsicologica

e della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 62/1-3 e 65/1-11) –, l’esito degli

stessi non è stato sottoposto ai periti e il dr. __________, medico SMR, si è

limitato ad osservare che: “(…) in definitiva le ulteriori indagini eseguite,

aventi, vale la pena di ricordare, un valore probante sotto l’aspetto pratico

con un grado di attendibilità maggiore che non quello ipotetico derivato [da]

congetture teoriche, laddove le basi non hanno alle fondamenta un’espe-rienza

scientifica numericamente considerevole, depongono per una conferma delle

valutazioni espresse nelle conclusioni collegiali del rapporto SAM. (…)” (doc.

AI 66/1).

__________,

nella valutazione neuropsicologica del 9 giugno 2006, ha concluso che “(…) si

osserva dunque una riduzione della funzionalità neuropsicologica di grado

lieve-moderato, che tocca in particolare le capacità di attenzione e concentrazione,

specialmente nelle prove cronometrate e in quelle che impegnano la vista; quanto

osservato può parzialmente ridurre l’efficienza e la resistenza del paziente

anche in un lavoro sedentario.” (doc. AI 62/3, la sottolineatura è del redattore).

Il

dr. __________, nella valutazione della capacità funzionale (EFL) 19 luglio

2006, circa l’esigibilità per altre attività professionali, ha indicato un “(…)

lavoro molto leggero, in prevalenza seduto […] mezza giornata

(attualmente) (…)” (doc. AI 65/2, la sottolineatura è del redattore).

Viste

le risultanze appena esposte – l’aspetto neuropsicologico che riduce l’efficienza

e la resistenza in un lavoro sedentario e il fatto che un lavoro molto leggero,

in prevalenza seduto, è esigibile per una mezza giornata – l’Ufficio AI, prima

di confermare la perizia del SAM sulla sola base delle annotazioni del dr. __________,

avrebbe dovuto in ogni caso sottoporle ai periti del SAM per una presa di

posizione.

Va

qui ancora ricordato che la dr.ssa __________, nei rapporti 5 agosto 2005 e 27

aprile 2006 (doc. AI 30/3-4 e 53/1-2), aveva già osservato che “(…) la persistenza

di iperlattacidemia con conseguente stanchezza potrebbe influire negativamente

anche sulla concentrazione, anche in assenza di un coinvolgimento cerebrale

escluso in base ad una IRM cerebrale normale. (…)” (doc. AI 30/4) e che “(…) la

capacità lavorativa per lavori di tipo amministrativo potrebbe essere limitata

dall’affaticabilità abnorme, perlomeno in parte da attribuire ad una iperlattacidemia

persistente. Infatti è stato descritto che nei pazienti con mitocondriopatie

(per es. MELAS) un’evolu-zione dell’acido lattico nel liquor cerebro-spinale

(nel caso del signor RI 1 documentata solo nel siero), influisce negativamente

sulle performance dei pazienti nei test neuropsicologici, a volte più delle

lesioni cerebrali stesse. (…)” (doc. AI 53/2).

Dal

canto suo il dr. __________, nel consulto 9 dicembre 2005 nell’ambito della

perizia del SAM (doc. AI 41/18-21), aveva precisato che “(…) non ho trovato

nella letteratura disfunzioni da parte del sistema nervoso centrale dovute ad

un’elevazio-ne dell’acido lattico, soprattutto quando questa è di modeste proporzioni,

come nel caso in questione, almeno in condizioni di relativo riposo. (…)” (doc.

AI 41/20).

Il

Prof. __________, responsabile del laboratorio di Biochimica e Genetica

dell’Università di __________, nel reperto 2 aprile 2004 ha certificato una

“(…) mutazione del mtDNA patogenicamente significativa, apparentemente

ristretta al tessuto muscolare” (doc. AI 30/13) e la dr.ssa __________, nel

rapporto 5 agosto 2005, ha concluso, in particolare, che “(…) ulteriore peggioramento

è possibile in futuro ma trattandosi di una anomalia genetica rarissima è

difficile fare delle previsioni a lungo termine (…)” (doc. AI 30/3-4).

Ancora

la dr.ssa __________ il 13 ottobre 2005, senza specificare in quale attività,

ha attestato un’inabilità lavorativa attuale superiore al 70% dal punto di

vista neurologico e nel rapporto 26 giugno 2006 ha precisato che “(…) il Prof. __________

ritiene che il paziente è da ritenersi assolutamente inabile per qualsiasi tipo

di lavoro fisico anche di lieve intensità. Potrebbe ipoteticamente svolgere un

lavoro sedentario a tempo parziale, anche se sarebbe probabilmente limitato

dalla presenza di dolori muscolari e dall’affaticabilità abnorme nell’am-bito

di iperlattacidemia. Il Prof. __________ ritiene che il paziente difficilmente

potrebbe essere inserito in un’attività lucrativa normale, potrebbe

eventualmente beneficiare di un’occupazione in ambiente protetto, dove avrebbe

la possibilità di adattare i ritmi e gli orari di lavoro alle sue condizioni di

salute. (…)” (doc. AI 65/12).

In

simili condizioni, viste le risultanze della valutazione neuropsicologica e

della capacità funzionale (EFL), considerata l’anomalia genetica rarissima di

cui soffre e le divergenti valutazioni in merito alla capacità lavorativa in

attività adeguata dei diversi specialisti coinvolti, a mente del TCA si

giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia universitaria che valuti

compiutamente gli effetti della miopatia mitocondriale con coinvolgimento

esclusivamente muscolare dovuta ad una mutazione G4298A del gene t.RNA-ALA e

dell’acidosi lattica, stabilisca la capacità lavorativa globale e si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni (per un altro caso in cui il TCA ha

rinviato gli atti per una perizia pluridisciplinare universitaria vedi la STCA

del 26 luglio 2007 nella causa G.S., 32.2006.185).

Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il TCA si limita qui a rilevare che, conformemente

alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 e 2.7), dai certificati medici 2

febbraio 2006 e 19 febbraio 2007 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia

(doc. AI 49/1 e82/18-19), non è possibile concludere per l’esistenza di un

danno alla salute di natura psichica invalidante. Infatti il dr. __________ non

ha posto una precisa diagnosi secondo l’ICD-10 e, dopo aver semplicemente comunicato

la presa a carico di tipo psichiatrica, psicoterapeutica e psicofarmacologica

dal gennaio 2006, ha osservato in modo del tutto generico che:

"

(…)

L’evoluzione dal profilo depressivo, ha portato ad un

irrigidimento della struttura caratteriale di personalità.

E' quindi psicopatologicamente peggiorato malgrado le

terapie ed il sostegno a livello pluridisciplinare.

E' deluso, scoraggiato perché non si sente creduto, ma

raggirato da coloro che dovrebbero aiutarlo, in particolare delle istituzioni

assicurative, anche se i disturbi sono ampiamente confermati dai referti

specialistici del Dott. __________ e del Dott. __________.

Il signor RI 1 sta vivendo un periodo estremamente

difficile, è esasperato dall'atteggiamento ostile nei suoi confronti; è nel

contempo costretto ad una vita non gratificante, spenta, gravemente compromessa

dalla malattia.

Le sue condizioni psicofisiche non gli permettono di

assumere qualsivoglia impegno lavorativo.

Proponiamo al paziente innanzitutto nuovi accertamenti

specialistici per la valutazione dello stato della miopatia, nella speranza

remota di qualche possibile miglioramento, e un'intensificazione della cura

psichiatrica antidepressiva sia a livello ambulatoriale sia eventualmente

attraverso una cura stazionaria.

(…)." (doc. AI 82/18)

Al

riguardo anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 16 aprile 2007,

ha concluso che “(…) l’attuale certificato non permette di oggettivare una

modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato ma esprime le

difficoltà nelle quali si trova l’assicurato per i problemi di salute ed i

problemi occupazionali.” (doc. V/Bis).

2.9. L’assicurato

ha chiesto di sentire quali testi il dr. __________ e la dr.ssa __________.

Tale

richiesta è superata per il fatto che gli atti devono essere rinviati

all’Ufficio AI affinché, esperiti gli accertamenti medici specialistici

necessari, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni.

2.10. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ancora acclarata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

Considerato

che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle

informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività

lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op.

cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201), viste le ulteriori limitazioni emerse dalla valutazione

neuropsicologica e della capacità funzionale (EFL) (doc. AI 62/1-3 e 65/1-11) e

alla luce dei risultati degli ulteriori accertamenti medici da esperire, i

consulenti in integrazione professionale dovranno aggiornare il proprio

rapporto ed esprimersi compiutamente sulle attività esigibili, sul reddito

ipotetico da invalido tenuto conto della residua capacità lavorativa e delle

deduzioni da apportare.

2.11. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del

14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

come indicato ai considerandi 2.8 e 2.10.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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