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32.2007.93

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 marzo 2008Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.9. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla capacità del 70% nella sua attività di aiuto cuoco dal luglio 2004

e del 100% in un’attività medio-leggera adeguata rispettosa delle limitazioni

funzionali poste.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un

peggioramento delle sintomatologie.

In

particolare il dr. __________, FMH in chirurgia, nello scarno certificato

medico 26 gennaio 2007 – nonostante nel suo precedente rapporto medico 2 maggio

2005 aveva attestato un’incapacità lavorativa del 100% nella sua attività dal 4

luglio 2004 e la possibilità di svolgere altre attività nella misura del 50%

(doc. AI 12/1-3), e a prescindere dalle considerazioni

generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei

medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.8) – non ha attestato

un peggioramento della situazione valetudinaria né tantomeno esposto le ragioni

per le quali egli si discosta dalle conclusioni dei periti del SAM, limitandosi

ad attestare, in modo del tutto generico, che “(…) considerate tutte le

circostanze inerenti il Signor RI 1 ritengo il paziente inabile al lavoro al

100%.” (doc. AI 28/7).

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 31 marzo 2006 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al 70% nella sua attività di aiuto cuoco dal

luglio 2004 e al 100% in un’attività medio-leggera adeguata rispettosa delle

limitazioni funzionali poste.

2.10. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente in integrazione

professionale nel suo rapporto finale 17 novembre 2006 e sulla tabella allestita

il 30 ottobre 2006 (doc. AI 22/1 e 23/1-3), ha stabilito che non si giustifica

una perdita economica causata dal danno alla salute.

Partendo da un reddito da valido riferito all’anno 2004 di

fr. 36’272.--, il consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in

attività semplici e ripetitive, fissandolo in fr. 57’258.--

(2004), cui ha poi applicato una riduzione del 20% – “(…) per attività leggera,

per la necessità di cambiare le posizioni di lavoro e le diminuite adattabilità

a flessibilità dovute all’età e al fatto che l’A. ha sempre esercitato la medesima

attività e possiede quindi competenze monovalenti (…)“ (doc. AI 23/2) –, per un

reddito da invalido complessivo pari a fr. 45'806.--. Ha quindi stabilito che “(…)

non si determina grado d’invalidità alcuno (in funzione dei dati rilevati dalle

statistiche nazionali l’A. non ha una perdita salariale causata dal danno alla

salute) motivo per il quale non sorge il diritto a rendita o all’applicazione

di provvedimenti professionali.” (doc. AI 23/2).

Innanzitutto,

nella misura in cui la patrocinatrice del ricorrente ha contestato la valutazione

medica in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in attività

adeguate, tale censura va respinta. In effetti, al riguardo, va rilevato che la

contestazione relativa alla capacità lavorativa dal punto di vista medico non

ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come visto in precedenza (cfr.

consid. 2.9), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e

dettagliatamente valutate in sede medica.

D’altra

parte il reddito da valido non è stato contestato e quello da invalido è stato

rettamente calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati

salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta

sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i

valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione

alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa

T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Va

qui inoltre rilevato che anche se si volesse considerare quale reddito da valido

per il 2004 l’importo di fr. 40'300.-- (fr. 3'100.-- x 13 = fr. 40'300.--; cfr.

il questionario per il datore di lavoro che attesta un salario mensile pari a

fr. 3'100.-- per tredici mensilità sub doc. AI 8/2-4) e al salario di

riferimento per il medesimo anno, correttamente fissato in fr. 57'228, si applicasse

la deduzione massima possibile del 25%, il reddito ipotetico da invalido, in

questo caso pari a fr. 42'921.-- (fr. 57'228.-- diminuiti del 25%), sarebbe

comunque ancora superiore al reddito da valido e pertanto, anche in questa

evenienza, non vi sarebbe alcun grado d’invalidità.

Allo

stesso risultato si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare

i dati salariali al 2007.

Quanto

all’applicazione del cosiddetto raffronto percentuale – preteso dalla sua

patrocinatrice visto che “(…) RI 1 ha svolto, dal suo arrivo nel nostro Paese, esclusivamente

la professione di aiuto cuoco, che secondo gli specialisti del SAM è ancora

parzialmente in grado di svolgere. (…)” (doc. I, pag. 6) – essa non è possibile

per le seguenti ragioni.

Conformemente

ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a

frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione,

compatibilmente con le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età,

la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato

del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF

113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Inoltre,

ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e

offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con

le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita, a meno

naturalmente che l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a e 1984 p. 347; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a

edizione, Berna 2003, pag. 124; cfr. anche sopra al consid. 2.12).

In concreto, tenuto conto delle limitazioni funzionali segnalate

dai periti (cfr. consid. 2.7) e vista la giurisprudenza appena esposta, questo

TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione

vi sono senza dubbio delle attività leggere esigibili da parte dell’assicurato,

come quelle paventate dall’amministrazione, quali per esempio “(…)

l’operaio nel settore industriale (addetto al montaggio, assemblaggio,

imballaggio), il magazziniere (chiaramente in contesti in cui si tratta una

merce leggera e dove sia prevalente l’utilizzo del sollevatore), il

sorvegliante/custode/addetto alla piccola manutenzione di stabili (…)” (doc. AI

23/2).

È

quindi da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una discreta

residua capacità lavorativa in vari settori professionali.

Per

quanto riguarda infine alla censura secondo la quale, visto il suo stato di convivente

e tutore del fratello portatore di handicap, si giustificherebbe l’applicazione

del metodo misto ritenuta un’attività nelle faccende domestiche almeno in ragione

del 50%, il TCA rileva che al fine di determinare il metodo applicabile per

stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona

esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere

dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla

globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno

alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR

1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo

1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997

nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung

des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag.

28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg

1999, pagg. 190s).

Ora,

prima che insorgesse il danno alla salute l’assicurato lavorava al 100% quale

aiuto cucina e il fratello portatore di handicap – che comunque lo aiuta nelle

faccende domestiche: “(…) è comunque aiutato nelle faccende di casa dal fratello

sordo-muto che non lavora e di cui egli è il tutore. Il fratello è altrimenti

in buone condizioni di salute e può lavorare e svolgere delle attività domestiche

anche pesanti. (…)” (doc. AI 19/22) – conviveva già con lui. Non vi sono poi

indizi che fanno credere che senza il danno alla salute egli avrebbe interrotto

l’attività di aiuto cucina e inoltre la sua abilità al lavoro in questa

occupazione è ancora del 70% mentre che in un’attività adeguata è del 100%.

In

concreto non si giustifica pertanto l’applicazione del metodo misto.

2.11. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede e ritenuto che l’assicurato non

presenta alcun grado d’invalidità, a ragione l’Ufficio AI gli ha negato sia il

diritto a una riformazione professionale (cfr. consid. 2.4) che a una rendita

(cfr. consid. 2.5).

2.12. Con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha

respinto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata

dall’as-sicurato contestualmente alle osservazioni 26 gennaio 2007 (doc. AI

28/1-6).

2.12.1 L'art.

37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare

di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per

l’assicurazione invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio

nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali,

a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372

consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il

TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, pag 6, in fine).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op.

cit., ad art. 37, n. 20, pag. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art.

37, n. 21, pag. 400-401).

In

una sentenza del 4 dicembre 2006 nella causa F. (I 928/05), in una vertenza

relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta

solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate

nella decisione impugnata. In quell’oc-casione l’Alta Corte ha negato la necessità

dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando

le seguenti considerazioni:

" (…)

5.1 Was die von Vorinstanz und Verwaltung verweigerte

unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so hat das

kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person ein

unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs. 4

ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen

Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f

Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen

strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die

anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in

Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238

Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann

nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des

Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende

Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen

werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid

zu kurz.

5.2 Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund der

Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel

erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer notwendigen

Verbeiständung ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders

schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig

eine unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen,

dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren

wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche (Urteil R. vom 8. November

2006, I 746/06). Es sind vielmehr die konkreten Umstände zu beurteilen.

5.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre

Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst

damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.

Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende

Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes

Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum

Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten

Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine

psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf

(Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes

von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines

psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde,

erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar

2005. Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der

ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst

sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige

Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution

X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während

des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorge-behörde ohne weiteres in der Lage

gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit

einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist

somit im Ergebnis zu bestätigen.

(…)“ (STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I

928/05, consid. 5.1 e 5.2)

Nella

citata STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R. (I 746/06) il TFA ha indicato i

seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

" (…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die

Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa

bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und

Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem

im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu

nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung

der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung

nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren

(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der

Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt

hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe

ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober

2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere

Umstände.

(…)“ (STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I

746/06, consid. 3.2)

Per

un caso in cui, sempre in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha

invece ammesso la necessità dell’assi-stenza di un avvocato per la procedura di

opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla

sindrome da dolore somatoforme, vedi la STFA del 14 agosto 2006 nella causa B.

(I 319/05).

2.12.2. Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si

trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata

all’insuccesso – ha negato all’assicurato il diritto all’assistenza giudiziaria

in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – non presentando il caso particolari

difficoltà procedurali o di merito – non indispensabile l’intervento di un

avvocato.

Secondo

questo Tribunale, indipendentemente dalla questione a sapere se l’intervento di

un avvocato fosse o meno indicato, in ogni caso la domanda volta ad ottenere il

gratuito patrocinio in sede amministrativa andava respinta in quanto le

osservazioni 26 gennaio 2007 interposte al progetto di decisione 12 dicembre

2006 (doc. AI 24/1-3 e 28/1-6) manifestamente prive di possibilità di esito

favorevole.

Va

qui evidenziato che secondo i criteri sviluppati per la sede ricorsuale, validi

per analogia anche nella procedura amministrativa (cfr. consid. 2.12.1), per

valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa

M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29

agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Ritornando

alla fattispecie concreta, come già sopra evidenziato, a fronte della perizia

pluridisciplinare del SAM – nella quale i periti, considerati tutti gli atti medici,

hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla

sua capacità lavorativa nella sua professione e in attività adeguate –

l’assicurato ha contestato la valutazione medica sulla base di una scarna e del

tutto generica dichiarazione fatta al suo rappresentante legale nella quale il

dr. __________, suo curante, ha unicamente rilevato che “(…) considerate tutte

le circostanze inerenti il Signor RI 1 ritengo il paziente inabile al 100%.”

(doc. AI 28/7).

Inoltre,

anche le argomentazioni addotte per contestare la valutazione economica e per

giustificare l’applicabilità del cosidetto raffronto percentuale e del metodo

misto erano manifestamente infondate.

Il

rifiuto dell’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,

inoltrata dall’assicurato contestualmente alle osservazioni 26 gennaio 2007,

deve pertanto essere confermato.

2.13. Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria

anche in sede ricorsuale.

Secondo

l’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,

Zurigo 2003, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti);

Nel

caso in esame, ritenuto che con il ricorso l’assicurato ha fatto valere sostanzialmente

le medesime argomentazioni già addotte nelle osservazioni 26 gennaio 2007,

anche in questo caso e per le medesime ragioni sopra esposte (cfr. consid.

2.12.2), la domanda di gratuito patrocinio in sede ricorsuale va respinta in

quanto il ricorso manifestamente privo di possibilità di esito favorevole.

2.14. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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