32.2007.95
Visto il miglioramento dello stato di salute a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto a un quarto di rendita in via di revisione
3 aprile 2008Italiano32 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2007.95
Data decisione, Autorità:
03.04.2008, TCA
Titolo:
Visto il miglioramento dello stato di salute a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto a un quarto di rendita in via di revisione
IRRICEVIBILITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.95
FS/td
Lugano
3 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 marzo
2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1 è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1. dicembre 2000, decisione
confermata da ultimo dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza
del 30 ottobre 2002 (I 517/02) (doc. AI 7/7-8, 6/7-13, 5/20-28 e 5/4-10).
1.2. Nell’ambito
della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel mese di novembre 2004 (doc.
AI 12/1-3), l’Ufficio AI – visto il rapporto medico 7 gennaio 2005 del dr. __________
(doc. AI 13/1-9) – ha ordinato una perizia a cura del Servizio Accertamento
medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. AI 19/1).
Sulla
base delle risultanze peritali, delle annotazioni 28 febbraio 2007 del dr. __________,
medico SMR, e delle tabelle allestite il 6 marzo 2007 (doc. AI 22/1-16, 43/1,
44/1 e45/1), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 7 marzo 2007 (doc. AI
46/1-6), ha confermato la decisione 7 ottobre 2005 (doc. AI 24/1-2) con la
quale ha soppresso il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005.
1.3. Con
il ricorso in oggetto l’assicurato contesta la valutazione medica e postula il
ripristino del diritto ad un quarto di rendita o un aiuto al reinserimento nel
mondo del lavoro.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 20 aprile 2007 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA
del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella
causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98
pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto
del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione 7
marzo 2007 – che ha confermato la decisione 7 ottobre 2005 con la quale
l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre
2005 – è conforme o meno alla legislazione federale.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274,
consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
Al
riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione
costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un
presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura
di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una concretizzazione più
precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art.
5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (DTF 130 V 389).
Di
conseguenza, relativamente alla richiesta ricorsuale di un aiuto al reinserimento
nel mondo del lavoro, il gravame deve essere dichiarato irricevibile.
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al
1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono
applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento
al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto
dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha
anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita
è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se
quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.6. Nel
caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 24 marzo 2000 (doc. AI
8/62-68), sfociata, viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 17
ottobre 2001 a cura del __________ (doc. AI 7/10-39), nella decisione 29
gennaio 2002 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad un
quarto di rendita dal 1. dicembre 2000 (doc. AI 6/9-13), decisione questa
confermata dal Tribunale amministrativo del canton Berna con sentenza 22 maggio
2002 e dal TFA con sentenza 30 ottobre 2002 (doc. AI 5/20-28 e 5/4-10) –
nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel mese di novembre 2004
(doc. AI 12/1-3), viste le risultanze della perizia pluridisciplinare 24 maggio
2005 del SAM (doc. AI 22/1-16), all’assicurato è stato soppresso il diritto a
un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005 (doc. AI 24/1-2 e 46/1-6).
Dalla
perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 (doc. AI 22/1-16) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome lombovertebrale con componente anamnestica a
carattere spondilogeno sulla gamba ds., minime alterazioni statiche e
degenerative della colonna vertebrale.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Ipertensione arteriosa trattata.
Obesità corporea (BMI 31%)." (doc. AI 22/9)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) - quale autista trasportatore di
autocarri, con mansionario di carico/scarico di oggetti pesanti, capacità
lavorativa inferiore al 20% della norma; - quale autista di autocarri senza
mansionario di carico/scarico, quale operaio non qualificato con mansionari
leggere, quale calzolaio __________ o venditore in un negozio di scarpe,
capacità lavorativa intera (100%) (…)” (doc. AI 22/11), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano riguardo alle menomazioni dovute ai
disturbi descritti a livello dell'apparato locomotore (colonna vertebrale).
Questi disturbi si ripercuotono unicamente in attività pesanti (trasporto e/o
sollevamento di pesi sup. ai 25 kg) come ad esempio quella esercitata dall'A.
in passato quale autista - trasportatore di autocarri con mansionario di
carico/scarico di mobili. Riteniamo che l'A. in questo tipo di attività
presenti un'incapacità lavorativa di almeno l'80%.
Riteniamo invece non vi siano conseguenze sulla capacità
lavorativa per le altre attività effettuate dall'A. di operaio non qualificato
e calzolaio __________.
A livello psicologico e mentale attualmente non vi sono
conseguenze sulla capacità lavorativa, essendo l'A. chiaramente migliorato sul
piano psicopatologico, come discusso sopra. Riteniamo quindi che l'attività che
l'A. si presta ad iniziare a __________ (apertura di un negozio di vendita
scarpe e riparazione, tipo __________) è ancora praticabile in misura completa
(100%).
Riguardo alla determinazione temporale della
limitazione della capacità lavorativa possiamo affermare che lo stato
valetudinario dell'A. è migliorato e, in assenza di date precise, a partire
dall'attuale perizia.
Migliorato è certamente l'aspetto psichiatrico, in
quanto attualmente non abbiamo riscontrato alcuna psicopatologia degna di
rilievo, mentre dal lato reumatologico la situazione è stazionaria rispetto
alla precedente valutazione peritale (atto 17.10.2001).
Facciamo notare come il sospetto allora espresso di una
sindrome della faccette non sia attualmente confermato. La prognosi a medio -
lungo termine è quindi favorevole.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
In considerazione del giudizio valetudinario espresso,
non riteniamo indicati provvedimenti di integrazione professionale.
L'A. è in procinto di aprire un negozio di vendita e
riparazione di scarpe a __________, attività che dal punto di vista medico
teorico può svolgere nella misura completa.
Riteniamo inoltre che l'A., in attività adatte (senza
mansionari pesanti di sollevamento o trasporto di carichi sup. ai 25 kg) non
presenti riduzione della capacità lavorativa.
10 OSSERVAZIONI
E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 22/11-12)
Sulla
base degli accertamenti sopra descritti, con decisione 7 ottobre 2005 l’Ufficio
AI ha soppresso il diritto a un quarto di rendita con effetto dalla fine del
mese che segue l’intimazione della decisione (doc. AI 24/1-2).
Vista
l’opposizione 2 novembre 2005 interposta dall’assicura-to, allora rappresentato
dall’avv. __________ (doc. AI 31/1 e 35/1), e dopo avere sottoposto il rapporto
7 gennaio 2005 e il certificato medico 26 ottobre 2005 del dr. __________, FMH
medicina generale, al medico SMR (doc. AI 13/1-15, 31/2, 41/1 e 43/1), con
decisione su opposizione 7 marzo 2007 l’Ufficio AI ha confermato la
soppressione del diritto ad un quarto di rendita dal 1. dicembre 2005 (doc. AI
46/1-6).
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla capacità del 100% in un’attività leggera adeguata.
Occorre
innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05
del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento
temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado
di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione
è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta
in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi della decisione 29 gennaio 2002 con la quale all’assicurato
è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2000 (decisione
confermata da ultimo dal Tribunale federale delle assicurazioni con la sentenza
30 ottobre 2002 [I 517/02], vedi doc. AI 7/7-8, 6/7-13, 5/20-28 e 5/4-10).
Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico,
sulla perizia pluridisciplinare 17 ottobre 2001 a cura del __________ (doc. AI
7/10-39). Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un
importante cambiamento.
Al
riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – visto il
rapporto medico 7 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. AI 13/1-15) –, ha
disposto una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 17/1).
Il
periti del SAM in sede di discussione hanno evidenziato le seguenti patologie
decisive per la valutazione del caso:
"
(…)
Patologia reumatologica
Si tratta della problematica che nell'anamnesi
professionale dell'A. ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa
impedendogli di riprendere l'attività di autista trasportatore in passato. In
occasione della perizia pluridisciplinare presso la __________ (atto
17.10.2001) la capacità lavorativa dell'A. quale autista di autocarri con
mansionario di carico / scarico di merci veniva valutata inferiore al 20% della
norma, mentre per un'attività unicamente di autista la capacità lavorativa era
valutata nella misura del 50%. In attività invece adatte allo stato di salute
la capacità lavorativa reumatologica era valutata nella misura del 100% (in
special modo per l'attività di calzolaio __________). Nell'ambito della nostra
valutazione abbiamo quindi presentato l'A. al nostro consulente reumatologo dr.
__________. Il nostro consulente conferma la presenza di una sindrome lombovertebrale
con componente anamnestica a carattere spondilogeno su minime alterazioni
statiche e degenerative della colonna. Ritiene che i disturbi reumatologici non
si siano modificati sostanzialmente dalla perizia del 2001 ad oggi. Sul piano
clinico non vi sono reperti sostanziali a favore di una sindrome faccettaria,
non vi sono segni per un'instabilità lombosacrale o per un conflitto
discoradicolare. Sul piano radiologico vi sono minime alterazioni, sia dal
punto di vista statico che dal lato degenerativo. Secondo il parere del nostro
consulente reumatologo, in considerazione di reperti blandi riguardo alla
colonna vertebrale, l'A. é da considerare abile al lavoro in tutte le attività
professionali svolte finora ed anche per l'attività professionale che sta per
intraprendere di venditore in un negozio di scarpe ed anche nella riparazione
delle stesse quale calzolaio. Nell'ambito della discussione tra i periti SAM,
si valuta tuttavia che nell'ambito della sindrome algica cronica presentata da
quest'A. si debba confermare la non idoneità per l'attività di autista con
mansionario di carico e scarico di merce pesante, in quanto attività inergonomica
con chiara ripercussione negativa sulla patologia reumatologica della colonna
vertebrale e quindi con sicura riesacerbazione della sindrome algica. Per
quanto, invece, riguarda le altre attività effettuate dell'A. (operaio non
qualificato con mansionario leggero, calzolaio __________), possiamo confermare
la valutazione del nostro consulente reumatologo.
Patologia psichiatrica
Dagli atti a nostra disposizione si evince che secondo
il medico curante dell'A. (atto 2.11.2000) egli abbia presentato una
depressione reattiva. In occasione della perizia pluridisciplinare __________
(atto 17.10.2001) si evidenziava un disturbo di somatizzazione in personalità
dipendente con sovraccarico psicosociale, psicopatologia responsabile di
un'incapacità lavorativa nella misura del 40%. L'A. è quindi stato presentato
al nostro consulente psichiatra dr. __________ (vedi allegato). L'attuale
esplorazione non evidenzia psicopatologie degne di rilievo. Il dr. __________
fa notare che l'A. non è mai stato in cura psichiatrica, ha presentato degli
"scompensi" depressivo - ansiosi negli anni 1999 - 2000, reattivi
alla situazione socioeconomica. Possiamo quindi affermare che gli aspetti psicopatologici
descritti in occasione della perizia del 17.10.2001 sono attualmente assenti e
che pertanto dal lato psichiatrico è migliorato. Attualmente non vi sono quindi
controindicazioni particolari dal lato psichiatrico affinché l'A. possa continuare
nella sua opera imprenditoriale. Dal punto di vista prettamente psichiatrico
egli è quindi da considerare abile al lavoro nella misura del 100%.
(…)." (doc. AI 22/10-11)
Viste
le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che lo stato
valetudinario dell’assicurato é migliorato a tale punto da giustificare una
capacità lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata.
Non
è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato
medico 26 ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 31/2).
Infatti
– a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati
(cfr. in proposito consid. 2.7) –, il dr. __________, poste le diagnosi note,
non ha contestato la perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 del SAM e ha concluso
in modo del tutto generico che “(…) gesamthaft gesehen trat eine
Verschlechterung in allen Ebenen ein, wobei somatisch/radiologisch keine weiteren
Abklärungen durchgeführt wurden. Der Patient ist in seiner Lebensqualität zunehmend
eingeschränkt.” (doc. AI 31/2).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 28 febbraio 2007 ha
rilevato che:
"
(…)
Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli
status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni
sulle esigibilità residuali citate nel SAM 5.2005 (reumatologico e
psichiatrico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti
i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale
un SAM. Ricordo che in essa sono ben annotati anche gli antecedenti dati
anamnestici della valutazione __________ che ha portato all'erogazione delle
antecedenti prestazioni Al.
Ricordo inoltre che l'Ato dal 2004 risiede in Ticino e
ha mantenuto il suo antecedente medico generalista curante a __________ ed è
quindi difficile supporre un peggioramento del quadro sia psi. non essendo
l'Ato in terapia psichiatrica che reumatologica quando non sono stati
effettuati accertamenti radiologici e/o trattamenti stazionari e/o valutazioni
specialistiche negli ultimi due anni.
Dopo queste considerazioni reputo giustificato
mantenere quali attuali le limitazioni funzionali esposte nel SAM (neutrale e
specialistico pluridisciplinare) non essendo a mio avviso sufficientemente
avvalorante il breve certificato del medico curante generalista di parte
rievocante le patologie già d'altronde note oltre alle problematiche d'ordine
purtroppo sociale venute a crearsi.
Non reputo pertanto necessari nuovi accertamenti medico
assicurativi attualmente." (doc. AI 43-1)
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006
nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne
saurait certes mettre sur le
même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de
l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance
à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et
un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)"
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
In
conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
della perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al 100% in un’attività leggera adeguata dal
maggio 2005.
2.9. In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione su
opposizione impugnata l’amministrazione, procedendo al consueto raffronto dei
redditi e basandosi sulle tabelle allestite il 6 marzo 2007 (doc. AI 44/1 e
45/1), ha stabilito un grado d’invalidità non pensionabile del 14%.
Partendo
da un reddito da valido, non contestato, riferito all’anno 2005 di fr. 60'814.--
– salario da valido per il 2000 di fr. 56'400.-- (importo questo
ritenuto anche dal TFA nella STFA del 30 ottobre 2002, doc. AI 5/4-10)
aggiornato al 2005 (doc. AI 44/1 e 44/5) – e considerato un reddito
ipotetico da invalido, anch’esso non contestato, per lo stesso anno, di fr.
52'047.-- – reddito da invalido rettamente calcolato in base alla
giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR
2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04) e applicata una riduzione del 10% –, l’ufficio AI
ha concluso per un grado d’invalidità del 14% ([60'814 – 52'047] : 60'814 x 100).
Nella
misura in cui il ricorrente ha contestato la valutazione medica in merito alla
capacità lavorativa residua in attività adeguate, tale censura va respinta. In
effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità
lavorativa dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto
che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8), le sue condizioni di salute
sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.
D’altra
parte, a prescindere dal fatto che non sono stati contestati, i redditi da valido
e da invalido sono stati rettamente stabiliti conformemente alla giurisprudenza
federale.
Va
qui inoltre rilevato che anche se si volesse applicare la riduzione del 15%
(come ha fatto il TFA nella sentenza 30 ottobre 2002, doc. AI 5/4-10), il
reddito ipotetico da invalido ammonterebbe, in questo caso, a fr. 49'155.50
(fr. 57'830.--diminuiti del 15%, cfr. doc. AI 44/1) e, anche in questa evenienza,
l’assicurato non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile
([60'814 – 49'155.50] : 60'814 x 100 = 19.17% arrotondato al 19% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Allo
stesso risultato si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare
i dati salariali al 2007.
Infine,
ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e
offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con
le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita, a meno
naturalmente che l'attività
ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato
generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso
possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro
medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a e 1984 p. 347; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a
edizione, Berna 2003, pag. 124; cfr. anche sopra al consid. 2.12).
In concreto, tenuto conto della valutazione dei periti del
SAM secondo la quale “(…) quale autista di autocarri senza mansionario di
carico/scarico, quale operaio generico non qualificato con mansionari leggeri,
quale calzolaio __________ o venditore in un negozio di scarpe (…)” (doc. AI
22/11) la capacità lavorativa è del 100% e vista la giurisprudenza appena
esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione vi sono senza dubbio delle attività leggere esigibili da parte
dell’assicurato.
È
quindi da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di capacità lavorativa
intera in vari settori professionali.
2.10. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso
in via di revisione il diritto ad un quarto di rendita con effetto al 1.
dicembre 2005 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI e consid. 2.5).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso nella misura in cui è ricevibile è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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