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Decisione

32.2007.95

Visto il miglioramento dello stato di salute a ragione l'Ufficio AI ha soppresso il diritto a un quarto di rendita in via di revisione

3 aprile 2008Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla capacità del 100% in un’attività leggera adeguata.

Occorre

innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05

del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento

temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado

di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione

è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta

in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi della decisione 29 gennaio 2002 con la quale all’assicurato

è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. dicembre 2000 (decisione

confermata da ultimo dal Tribunale federale delle assicurazioni con la sentenza

30 ottobre 2002 [I 517/02], vedi doc. AI 7/7-8, 6/7-13, 5/20-28 e 5/4-10).

Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico,

sulla perizia pluridisciplinare 17 ottobre 2001 a cura del __________ (doc. AI

7/10-39). Si tratta quindi di verificare se, da allora, è intervenuto un

importante cambiamento.

Al

riguardo, va rilevato che l’Ufficio AI, in sede di revisione – visto il

rapporto medico 7 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. AI 13/1-15) –, ha

disposto una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 17/1).

Il

periti del SAM in sede di discussione hanno evidenziato le seguenti patologie

decisive per la valutazione del caso:

"

(…)

Patologia reumatologica

Si tratta della problematica che nell'anamnesi

professionale dell'A. ha avuto un influsso sulla capacità lavorativa

impedendogli di riprendere l'attività di autista trasportatore in passato. In

occasione della perizia pluridisciplinare presso la __________ (atto

17.10.2001) la capacità lavorativa dell'A. quale autista di autocarri con

mansionario di carico / scarico di merci veniva valutata inferiore al 20% della

norma, mentre per un'attività unicamente di autista la capacità lavorativa era

valutata nella misura del 50%. In attività invece adatte allo stato di salute

la capacità lavorativa reumatologica era valutata nella misura del 100% (in

special modo per l'attività di calzolaio __________). Nell'ambito della nostra

valutazione abbiamo quindi presentato l'A. al nostro consulente reumatologo dr.

__________. Il nostro consulente conferma la presenza di una sindrome lombovertebrale

con componente anamnestica a carattere spondilogeno su minime alterazioni

statiche e degenerative della colonna. Ritiene che i disturbi reumatologici non

si siano modificati sostanzialmente dalla perizia del 2001 ad oggi. Sul piano

clinico non vi sono reperti sostanziali a favore di una sindrome faccettaria,

non vi sono segni per un'instabilità lombosacrale o per un conflitto

discoradicolare. Sul piano radiologico vi sono minime alterazioni, sia dal

punto di vista statico che dal lato degenerativo. Secondo il parere del nostro

consulente reumatologo, in considerazione di reperti blandi riguardo alla

colonna vertebrale, l'A. é da considerare abile al lavoro in tutte le attività

professionali svolte finora ed anche per l'attività professionale che sta per

intraprendere di venditore in un negozio di scarpe ed anche nella riparazione

delle stesse quale calzolaio. Nell'ambito della discussione tra i periti SAM,

si valuta tuttavia che nell'ambito della sindrome algica cronica presentata da

quest'A. si debba confermare la non idoneità per l'attività di autista con

mansionario di carico e scarico di merce pesante, in quanto attività inergonomica

con chiara ripercussione negativa sulla patologia reumatologica della colonna

vertebrale e quindi con sicura riesacerbazione della sindrome algica. Per

quanto, invece, riguarda le altre attività effettuate dell'A. (operaio non

qualificato con mansionario leggero, calzolaio __________), possiamo confermare

la valutazione del nostro consulente reumatologo.

Patologia psichiatrica

Dagli atti a nostra disposizione si evince che secondo

il medico curante dell'A. (atto 2.11.2000) egli abbia presentato una

depressione reattiva. In occasione della perizia pluridisciplinare __________

(atto 17.10.2001) si evidenziava un disturbo di somatizzazione in personalità

dipendente con sovraccarico psicosociale, psicopatologia responsabile di

un'incapacità lavorativa nella misura del 40%. L'A. è quindi stato presentato

al nostro consulente psichiatra dr. __________ (vedi allegato). L'attuale

esplorazione non evidenzia psicopatologie degne di rilievo. Il dr. __________

fa notare che l'A. non è mai stato in cura psichiatrica, ha presentato degli

"scompensi" depressivo - ansiosi negli anni 1999 - 2000, reattivi

alla situazione socioeconomica. Possiamo quindi affermare che gli aspetti psicopatologici

descritti in occasione della perizia del 17.10.2001 sono attualmente assenti e

che pertanto dal lato psichiatrico è migliorato. Attualmente non vi sono quindi

controindicazioni particolari dal lato psichiatrico affinché l'A. possa continuare

nella sua opera imprenditoriale. Dal punto di vista prettamente psichiatrico

egli è quindi da considerare abile al lavoro nella misura del 100%.

(…)." (doc. AI 22/10-11)

Viste

le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che lo stato

valetudinario dell’assicurato é migliorato a tale punto da giustificare una

capacità lavorativa del 100% in un’attività leggera adeguata.

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato

medico 26 ottobre 2005 del dr. __________ (doc. AI 31/2).

Infatti

– a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati

(cfr. in proposito consid. 2.7) –, il dr. __________, poste le diagnosi note,

non ha contestato la perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 del SAM e ha concluso

in modo del tutto generico che “(…) gesamthaft gesehen trat eine

Verschlechterung in allen Ebenen ein, wobei somatisch/radiologisch keine weiteren

Abklärungen durchgeführt wurden. Der Patient ist in seiner Lebensqualität zunehmend

eingeschränkt.” (doc. AI 31/2).

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 28 febbraio 2007 ha

rilevato che:

"

(…)

Ho letto attentamente la valutazione clinica, gli

status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni

sulle esigibilità residuali citate nel SAM 5.2005 (reumatologico e

psichiatrico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti

i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale

un SAM. Ricordo che in essa sono ben annotati anche gli antecedenti dati

anamnestici della valutazione __________ che ha portato all'erogazione delle

antecedenti prestazioni Al.

Ricordo inoltre che l'Ato dal 2004 risiede in Ticino e

ha mantenuto il suo antecedente medico generalista curante a __________ ed è

quindi difficile supporre un peggioramento del quadro sia psi. non essendo

l'Ato in terapia psichiatrica che reumatologica quando non sono stati

effettuati accertamenti radiologici e/o trattamenti stazionari e/o valutazioni

specialistiche negli ultimi due anni.

Dopo queste considerazioni reputo giustificato

mantenere quali attuali le limitazioni funzionali esposte nel SAM (neutrale e

specialistico pluridisciplinare) non essendo a mio avviso sufficientemente

avvalorante il breve certificato del medico curante generalista di parte

rievocante le patologie già d'altronde note oltre alle problematiche d'ordine

purtroppo sociale venute a crearsi.

Non reputo pertanto necessari nuovi accertamenti medico

assicurativi attualmente." (doc. AI 43-1)

Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006

nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

In

conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

della perizia pluridisciplinare 24 maggio 2005 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al 100% in un’attività leggera adeguata dal

maggio 2005.

2.9. In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione su

opposizione impugnata l’amministrazione, procedendo al consueto raffronto dei

redditi e basandosi sulle tabelle allestite il 6 marzo 2007 (doc. AI 44/1 e

45/1), ha stabilito un grado d’invalidità non pensionabile del 14%.

Partendo

da un reddito da valido, non contestato, riferito all’anno 2005 di fr. 60'814.--

– salario da valido per il 2000 di fr. 56'400.-- (importo questo

ritenuto anche dal TFA nella STFA del 30 ottobre 2002, doc. AI 5/4-10)

aggiornato al 2005 (doc. AI 44/1 e 44/5) – e considerato un reddito

ipotetico da invalido, anch’esso non contestato, per lo stesso anno, di fr.

52'047.-- – reddito da invalido rettamente calcolato in base alla

giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR

2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04) e applicata una riduzione del 10% –, l’ufficio AI

ha concluso per un grado d’invalidità del 14% ([60'814 – 52'047] : 60'814 x 100).

Nella

misura in cui il ricorrente ha contestato la valutazione medica in merito alla

capacità lavorativa residua in attività adeguate, tale censura va respinta. In

effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla capacità

lavorativa dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto

che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8), le sue condizioni di salute

sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

D’altra

parte, a prescindere dal fatto che non sono stati contestati, i redditi da valido

e da invalido sono stati rettamente stabiliti conformemente alla giurisprudenza

federale.

Va

qui inoltre rilevato che anche se si volesse applicare la riduzione del 15%

(come ha fatto il TFA nella sentenza 30 ottobre 2002, doc. AI 5/4-10), il

reddito ipotetico da invalido ammonterebbe, in questo caso, a fr. 49'155.50

(fr. 57'830.--diminuiti del 15%, cfr. doc. AI 44/1) e, anche in questa evenienza,

l’assicurato non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile

([60'814 – 49'155.50] : 60'814 x 100 = 19.17% arrotondato al 19% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Allo

stesso risultato si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare

i dati salariali al 2007.

Infine,

ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e

offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con

le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita, a meno

naturalmente che l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a e 1984 p. 347; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a

edizione, Berna 2003, pag. 124; cfr. anche sopra al consid. 2.12).

In concreto, tenuto conto della valutazione dei periti del

SAM secondo la quale “(…) quale autista di autocarri senza mansionario di

carico/scarico, quale operaio generico non qualificato con mansionari leggeri,

quale calzolaio __________ o venditore in un negozio di scarpe (…)” (doc. AI

22/11) la capacità lavorativa è del 100% e vista la giurisprudenza appena

esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione vi sono senza dubbio delle attività leggere esigibili da parte

dell’assicurato.

È

quindi da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di capacità lavorativa

intera in vari settori professionali.

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso

in via di revisione il diritto ad un quarto di rendita con effetto al 1.

dicembre 2005 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI e consid. 2.5).

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso nella misura in cui è ricevibile è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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