32.2007.97
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7 aprile 2008Italiano30 min
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Numero d'incarto:
32.2007.97
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, TCA
Titolo:
Visto il pieno accordo tra il curante e il medico SMR e ritenuta un'abilità totale nella sua precedente attività, a ragione l'UAI ha negato all'assicurato il diritto a una riformazione e ad una rendita.Nessun aiuto al collocamento perché la ricerca di un lavoro non é intralciata per motivi di salute
DIRITTO ALLA RENDITA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
art. 4 LAI
art. 8 LAI
art. 17 LAI
art. 18 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2007.97
FS/td
Lugano
7 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19
febbraio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attivo quale cambista presso una banca (doc. AI
9/1-3), nel mese di luglio 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da artrosi degenerativa alle mani e dolori statici
ai piedi (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 13 febbraio 2006 (doc. AI 14/1-2),
confermata con decisione su opposizione 19 febbraio 2007 (doc. AI 24/1-7),
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo, in
particolare, che:
"
(…)
7. Nello specifico occorre soprattutto
rammentare che, come di principio, l'amministrazione ha espresso la propria
persuasione tramite la decisione impugnata al termine di un ben preciso iter
istruttorio. Di regola, nell'ambito della procedura di opposizione, spetta
all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
8. Innanzitutto, per quanto concerne l'aspetto
medico, si rileva che la valutazione posta dal SMR in merito alla capacità
lavorativa totale nella precedente attività (con riduzione della capacità
lavorativa di un massimo del 10% per attività richiedenti l'uso delle mani in
maniera regolare) risulta essere tuttora valida ritenuto che non sono stati
prodotti ulteriori documenti medici certificanti un peggioramento dello stato
di salute asserito (cfr. richiesta dell'Ufficio AI del 22.01.2007 e risposta
del Signor RI 1 del 08.02.2007). Pertanto, non vige alcuna inabilità lavorativa
tale da imporre una conseguenza economica della precedente attività, tuttora
interamente esigibile dal lato medico.
In
tal senso, non sono dati presupposti per il riconoscimento di eventuali provvedimenti
di riformazione professionale (grado d'invalidità del 20% richiesto dalla
giurisprudenza non raggiunto), né tantomeno di rendita.
9. Lo scrivente Ufficio ribadisce che
l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee al danno alla
salute (ad es. le particolari condizioni del mercato del lavoro in una
determinata regione, l'età o una formazione insufficiente), non giustifica il
riconoscimento di una rendita (o di misure professionali), l'incapacità di
lavoro che ne dovesse risultare non essendo dovuta a una causa per la quale la
legge impone all'assicurazione per l'invalidità di prestare alcunché (DTF 107 V
21 consid. 2c; VSI 1999 pag. 247 consid. 1). Infatti, nell'ordinamento
giuridico svizzero la mancanza di lavoro a seguito della disoccupazione
endemica che colpisce una determinata regione, quindi dovuta a veri e propri
squilibri del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della legge
dall'assicurazione contro la disoccupazione.
In
merito all'aiuto al collocamento l'art. 18 cpv. 1 prima frase LAI dispone che
gli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, hanno diritto a un sostegno
attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza
costante al fine di conservare il loro posto di lavoro. L'applicazione di
questo articolo presuppone che l'assicurato sia invalido ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI. Il diritto all'orientamento professionale presuppone dunque che
l'assicurato dev'essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno
alla salute. Se la ricerca del posto di lavoro è resa problematica per altre
ragioni non legate all'invalidità, come l'assenza di posti disponibili sul
mercato del lavoro, l'età dell'assicurato, ecc., l'AI non deve intervenire ma,
a dipendenza del caso, l'interessato deve essere collocato dall'assicurazione
contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71).
Ritenuto
il caso concreto, i presupposti relativi all'attuazione della presente misura
non risultano ottemperati.
(…)." (doc. AI 24/5-6)
1.3. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA con il quale – contestata la valutazione medica – ha concluso che “(…) sono
anche convinto che per il Cantone Ticino sarebbe molto più conveniente darmi la
possibilità di frequentare una riformazione, che sostenermi mensilmente con
l’aiuto assistenziale. In questo senso, inoltro ricorso e chiedo la revisione
della decisione dell’ufficio Assicurazione invalidità, con eventuale
possibilità di essere convocato per una visita medica.” (doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
scritto 27 aprile 2007 l’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni
con argomentazioni di cui, se necessario, se ne dirà nel merito.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre
2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella
causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18
febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa
B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del
10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti
quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica
degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a una riformazione professionale e a un aiuto al collocamento.
Nell’opposizione
10 marzo 2006 l’assicurato ha infatti precisato che “(…) non ho mai menzionato
una richiesta per il conseguimento di una rendita d’invalidità (…)” (doc. AI
15/1).
2.4. Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale
diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i
provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.5. L’art.
17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa
dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in
particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a
procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente
equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti
atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno
(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid.
2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.
2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno pacificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.6. L’art.
18 LAI prevede in particolare che:
"
1 Gli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, hanno
diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente
nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.
Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di lavoro e in utensili
personali connesse con l'assunzione di un'attività lucrativa dipendente e per
le spese di trasloco a causa dell'invalidità.
2 Un aiuto
in capitale può essere assegnato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione,
affinché possano avviarsi a un'attività lucrativa indipendente o svilupparla e
per finanziare trasformazioni aziendali a causa dell'invalidità. Il Consiglio
federale ne stabilisce le condizioni e le forme."
L’art.
18 LAI prima frase (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) dispone che gli assicurati invalidi, idonei all’integrazio-ne, hanno diritto a un
sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una
consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.
Rispetto
al vecchio art. 18 LAI prima frase (“Agli assicurati invalidi, idonei
all’integrazione, è procurato, per quanto possibile, un lavoro conveniente”),
la nuova disposizione precisa il carattere più obbligatorio della misura e pone
un particolare accento anche sull’aspetto di prevenzione della disoccupazione
di assicurati invalidi (Cattaneo, “La promozione dell’au-tonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 595).
L’applicazione
di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4
cpv. 1 LAI (sia nella versione in vigore sino al 31 gennaio 2002 che in quella
valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA). Il diritto
all’orientamento professionale presuppone dunque che l’assi-curato dev’essere
intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno alla salute. Ad esempio,
una persona che non può affrontare un colloquio di lavoro perché muta o con
difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla salute necessita di
particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi ausiliari ottici) o
di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro (per esempio,
tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità dell’assicurato)
(Pratique VSI 2003 pag. 273). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi precisato che siccome il servizio
di collocamento non rappresenta un provvedimento d’integrazione particolarmente
costoso, per motivarne il diritto è sufficiente avere, nella ricerca di un nuovo
posto di lavoro, difficoltà relativamente piccole dovute alla salute. Se invece
la ricerca del posto di lavoro è resa problematica per altre ragioni non legate
all’invalidità, come l’assenza di posti disponibili sul mercato del lavoro,
l’età dell’assicurato ecc., l’AI non deve intervenire ma, a dipendenza del
caso, l’interessato dev’essere collocato dall’assicurazione contro la disoccupazione
(Pratique VSI 2000 pag. 71; in merito alla differenza tra servizio di collocamento
dell’AI e dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).
Infine,
secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in
attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che
sussista una limitazione supplementare nella ricerca del posto di lavoro
(Pratique VSI 2003 pag. 273; critico Cattaneo, op. cit., RDAT 2003 I pag. 598).
2.7. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento
o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.8. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.9. Nel
caso concreto il dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico
25 luglio 2005 (doc. AI 7/1-3), posta la diagnosi di “(…) poliartrosi delle mani
(Heberden II-V bilat.) – disturbi statici dei piedi (piede piano traverso
anteriore) – problemi psichici a causa della disoccupazione (…)” (doc. AI 7/1),
ha attestato un’incapacità lavorativa dello 0% nella sua attività di
funzionario di banca e una capacità lavorativa normale in un’altra attività
senza sforzi manuali.
Il
dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nel rapporto 2 dicembre
2004 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 7/4-5), posta la diagnosi di “(…)
poliartrite delle mani – piede piano traverso anteriore (…)” (doc. AI 7/4), ha
concluso che:
"
(…)
Se da una parte la problematica è evidente, dall'altra
questa non permette di ritenere una incapacità lavorativa in questo ex
funzionario bancario di rango relativamente alto, in disoccupazione da 4 anni.
Dal lato terapeutico si tratta di conservare
soprattutto la normale mobilità delle mani, ciò che per il momento non
necessita di una terapia particolare. Localmente si può ricorrere all'uso di
AINS o steroidi topici (per es. Elocom crema) durante i periodi più dolorosi.
E' consigliata una terapia di Condrosulf 800 mg/dì a lungo termine, della
durata di almeno un anno. Consiglierei inoltre di prescrivere al paz. un
trattamento ergoterapico di training funzionale e motorio, istruzione della protezione
articolare ed ergonomia, bagni di paraffina. Questa terapia potrà inoltre essere
ripetuta 1-2 volte all'anno in caso di buona risposta clinica.
(…)." (doc. AI 7/5)
Nelle
annotazioni 9 febbraio 2006 (doc. AI 13/1) il dr. __________, medico SMR, ha
espresso la seguente valutazione:
"
(…)
Ex procuratore di banca fino 1.4.2001 senza nozione di
assenze per malattia fino allora. Attualmente in disoccupazione dove si esprime
per totale abilità nell'incarto diso.
Poliartrosi della piccole articolazioni raggio II-V
mani bilaterali
Disturbi statici ai piedi
Sia il medico curante dr. __________ 7.2005 che dr. __________
reumatologo 12.2004 si esprimono per esigibilità lavorativa totale in attività di
tipo leggero con possibili cambiamenti di posizione al bisogno.
Personalmente riterrei coerente una minima limitazione
del 10% circa in attività dove si debba scrivere regolarmente sull'arco di
tutta la giornata lavorativa.
Nell'attività svolta antecedentemente personalmente non
reputo esserci una limitazione essendo leggera ergonomicamente e non essendo
necessaria manualità costante e ripetitiva." (doc. AI 13/1)
Il
6 aprile 2006 il dr. __________ ha scritto all’Ufficio AI una lettera del
seguente tenore:
"
(…)
visto il lento ma continuo peggioramento della
poliartrosi interfalangeale distale delle dita, chiedo che il signor RI 1 sia convocato
per una visita medica da parte di un medico AI per rivalutare il diritto a
prestazioni reintegrative (non rendita).
(…)." (doc. AI 19/1)
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 15 gennaio 2007, ha osservato che
“(…) il nuovo scritto del medico curante dr. __________ del 4.2006 non permette
a mio giudizio di modificare la precedente presa di posizione riguardo le lievi
limitazioni conosciute a livello medico.” (doc. AI 21/1).
Il
22 gennaio 2007 l’Ufficio AI, con copia per conoscenza al dr. __________, ha
scritto all’assicurato una lettera del seguente tenore:
"
(…)
tramite decisione del 13 febbraio 2006 l'Ufficio AI, al
termine di una ben precisa istruttoria, si è espresso in merito alla sua
richiesta di prestazioni AI.
Con opposizione del 10 marzo 2006 lei ha contestato la
decisione facendo valere un peggioramento dello stato di salute. L'opposizione
è stata completata dallo scritto 6 aprile 2006 del Dr. med. __________, il
quale ha chiesto all'Ufficio AI di convocarla per una visita medica.
Ritenuto che nell'ambito della procedura di
opposizione, spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una
diversa valutazione del caso, la invitiamo a volerci trasmettere la
documentazione medica oggettivante il peggioramento dello stato di salute entro
un termine di 20 giorni. In caso contrario, lo scrivente Ufficio procederà
all'emissione della decisione su opposizione in base agli elementi all'incarto.
(…)." (doc. AI 22/1)
Con
scritto 8 febbraio 2007 l’assicurato ha preso posizione sulla lettera 22 gennaio
2007 dell’Ufficio AI senza produrre ulteriore documentazione medica (doc. AI
23/1).
2.10. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I
355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,
pag. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.11. Dopo
attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente
alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.
2.10), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra
esposta (consid. 2.9, in particolare le valutazioni del medico SMR espresse
nelle annotazioni 9 febbraio 2006 e 15 gennaio 2007 sub doc. AI 13/1 e 21/1),
ha concluso che l’assicurato è totalmente abile al lavoro nella sua precedente
attività.
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Ciò
deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del
medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.
In
particolare non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo
alla lettera 6 aprile 2006 del dr. __________ indirizzata all’Ufficio AI.
Infatti
il dr. __________, oltre a non pronunciarsi sulla capacità lavorativa, non
documenta in alcun modo e nemmeno adduce in cosa sia consistito l’asserito
peggioramento della poliartrosi interfalangeale distale delle dita limitandosi
a chiedere che il suo paziente venga convocato per una visita medica da parte
di un medico AI.
Al
riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della
disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare
le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Per
quanto riguarda la “(…) permanente stanchezza fisica e psichica (…)” (doc. I) e
i “(…) problemi psico-fisici (…)” (doc. VI), il TCA rileva che agli atti non
figura alcun attestato medico da parte di uno specialista che, conformemente
alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8 e 2.10), giustifichi un’incapa-cità
lavorativa riconducibile a problemi di natura extra somatica.
Ritenuta
dunque un’abilità totale al lavoro nella sua precedente
attività (con una riduzione massima del 10% in attività richiedenti l’uso delle
mani in maniera regolare; cfr. doc. AI 13/1) e conformemente alla
giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale.
Parimenti,
in corretta applicazione della giurisprudenza citata (consid. 2.6), pure a
ragione l’amministrazione gli ha negato il diritto ad un aiuto al collocamento.
Non è infatti a causa del danno alla salute che l’assicurato è intralciato
nella ricerca di un lavoro: “(…) ho lavorato per 36 anni presso il __________,
gli ultimi 15-20 nel settore finanziario come cambista nel mercato monetario.
Causa un mio errore, persi il lavoro nel 2001, senza mai più trovare un
impiego, sia per l’età, sia per la crisi economica e le ristrutturazioni.
Per esercitare altri impieghi, manca l’esperienza e se del caso non si può
essere sopra i 45. (…)” (doc. AI 23/1, sottolineatura del redattore).
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va pertanto
confermata e il ricorso respinto.
Il
TCA rileva ancora che nel 2005 l’assicurato era al beneficio di prestazioni sociali
da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (doc. AI 8/2 e
12/1).
Al
riguardo va qui segnalato che nella Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo
1971 (Las) esistono delle misure finalizzate all’inserimento sociale e professionale
(cfr. art. 31a segg. Las e le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni
dell’azione sociale [COSAS] p.ti D3, H7).
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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