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Decisione

32.2007.97

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 aprile 2008Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.11. Dopo

attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente

alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.

2.10), a ragione l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica sopra

esposta (consid. 2.9, in particolare le valutazioni del medico SMR espresse

nelle annotazioni 9 febbraio 2006 e 15 gennaio 2007 sub doc. AI 13/1 e 21/1),

ha concluso che l’assicurato è totalmente abile al lavoro nella sua precedente

attività.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ciò

deve quindi a maggior ragione valere in caso di pieno accordo tra parere del

medico curante e valutazione del SMR, come nel caso di specie.

In

particolare non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo

alla lettera 6 aprile 2006 del dr. __________ indirizzata all’Ufficio AI.

Infatti

il dr. __________, oltre a non pronunciarsi sulla capacità lavorativa, non

documenta in alcun modo e nemmeno adduce in cosa sia consistito l’asserito

peggioramento della poliartrosi interfalangeale distale delle dita limitandosi

a chiedere che il suo paziente venga convocato per una visita medica da parte

di un medico AI.

Al

riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della

disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare

le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Per

quanto riguarda la “(…) permanente stanchezza fisica e psichica (…)” (doc. I) e

i “(…) problemi psico-fisici (…)” (doc. VI), il TCA rileva che agli atti non

figura alcun attestato medico da parte di uno specialista che, conformemente

alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.8 e 2.10), giustifichi un’incapa-cità

lavorativa riconducibile a problemi di natura extra somatica.

Ritenuta

dunque un’abilità totale al lavoro nella sua precedente

attività (con una riduzione massima del 10% in attività richiedenti l’uso delle

mani in maniera regolare; cfr. doc. AI 13/1) e conformemente alla

giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), a ragione l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale.

Parimenti,

in corretta applicazione della giurisprudenza citata (consid. 2.6), pure a

ragione l’amministrazione gli ha negato il diritto ad un aiuto al collocamento.

Non è infatti a causa del danno alla salute che l’assicurato è intralciato

nella ricerca di un lavoro: “(…) ho lavorato per 36 anni presso il __________,

gli ultimi 15-20 nel settore finanziario come cambista nel mercato monetario.

Causa un mio errore, persi il lavoro nel 2001, senza mai più trovare un

impiego, sia per l’età, sia per la crisi economica e le ristrutturazioni.

Per esercitare altri impieghi, manca l’esperienza e se del caso non si può

essere sopra i 45. (…)” (doc. AI 23/1, sottolineatura del redattore).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va pertanto

confermata e il ricorso respinto.

Il

TCA rileva ancora che nel 2005 l’assicurato era al beneficio di prestazioni sociali

da parte dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (doc. AI 8/2 e

12/1).

Al

riguardo va qui segnalato che nella Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo

1971 (Las) esistono delle misure finalizzate all’inserimento sociale e professionale

(cfr. art. 31a segg. Las e le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni

dell’azione sociale [COSAS] p.ti D3, H7).

2.12. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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