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32.2007.99

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17 gennaio 2008Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I periti

del SAM avevano pure indicato, quali diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa, quelle di gastriti recidivanti e ipertensione arteriosa (doc.

29-10).

I periti

avevano ritenuto l’assicurato inabile al 100% nella sua precedente professione

e in qualsiasi altra (doc. 29-11), evidenziando che l’inabilità lavorativa era

dovuta alla patologia psichiatrica, che, come rilevato dal dr. __________,

necessitava al più presto di una presa a carico specialistica di tipo

psichiatrico per migliorare la qualità di vita, evitare peggioramenti e

migliorare la capacità lavorativa.

Seguendo

i consigli del dr. __________, i medici del SAM avevano consigliato una

rivalutazione del caso a distanza di dodici-diciotto mesi, dopo attuazione dei

consigli terapeutici (doc. 29-11).

2.5. Avviata nel

giugno 2005 una procedura di revisione, l’Ufficio AI ha interpellato il medico

curante dell’assicurato, dr. RA 1, specialista FMH in medicina generale, il

quale in data 4 ottobre 2005 ha

affermato che lo stato di salute dell’assicurato era stazionario, che le

diagnosi non avevano subito modifiche e che la prognosi dal punto di vista

psichiatrico, a medio-lungo termine, non era destinata a migliorare (doc.

42/2-3).

Ritenendo indicata una perizia psichiatrica di

controllo, così come consigliato dai periti del SAM in occasione della loro

perizia del 16 dicembre 2002, l’amministrazione ha deciso di affidare al __________

di __________ il mandato di esperire una nuova perizia psichiatrica.

Nel loro rapporto del 2 maggio 2006 i medici del __________

e meglio la dr.ssa __________, allora medico psichiatra aggiunto e il dr. __________,

Direttore settore Sottoceneri OSC, hanno posto le seguenti diagnosi:

"

4. Diagnosi

4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla

capacità di lavoro:

Sindrome somatoforme da dolore

persistente

4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità di lavoro:

-

sindrome cervico e lombo-vertebrale con/su turbe statiche e leggere

alterazioni degenerative

- disturbo di personalità misto”

(Doc. 49-5)

I medici del __________ sono poi giunti alle

seguenti conclusioni:

"

(...)

5. Valutazione e prognosi:

La valutazione emersa nel colloquio attuale è

solo in parte sovrapponibile a quanto registrato nell'ambito della perizia

multidisciplinare avvenuta nel 2002. Della sindrome ansiosa depressiva

descritta infatti dal collega in quella sede, non si evidenziano all'oggi

franchi segni clinici. Non si evidenzia la quota ansiosa libera descritta dal

perito in precedenza nè tanto meno si riscontrano contenuti del pensiero di

tipo depressivo (sensi di colpa, di autosvalutazione e/o ideazione suicidaria).

Prevale invece un appiattimento emotivo con contenuti ideativi di tipo

vittimistico. Verosimilmente dal 2002 all'oggi, il Sig. RI 1, in assenza di

richieste esterne provenienti sia dal mondo esterno che dal microcosmo

familiare, si è posizionato su un versante altamente regressivo ma al tempo

stesso rassicurante. Le giornate risultano scandite da poche e semplici

attività con minima partecipazione attiva: si alza, fa colazione, si sottopone

alla fisioterapia, torna a casa, guarda la televisione, fa uno spuntino che

prepara la moglie e così via. Rassegnato all'irreversibilità della situazione,

sembra tuttavia aver trovato in questo assetto e nell'erogazione della rendita

che legittima il suo statuto di malato uno stato quo. In sostanza il

cambiamento dello stato psichico, ovvero l'atteggiamento rinunciatario e

passivo mostrato nei colloqui, è attribuibile verosimilmente all'eccessivo

lasso di tempo intercorso tra la prima e l'attuale valutazione peritale,

all'assenza di richieste esterne, probabilmente anche alla mancata presa in

carico specialistica. Si sottolinea inoltre come il referto ematico volto alla

misurazione della concentrazione della venlafaxina dimostri come all'oggi il

soggetto non assuma più una terapia psicofarmacologica, contrariamente a quanto

peraltro detto dallo stesso in entrambi i colloqui. La mancata o

l'insufficiente compliance farmacologica rientrano d'altra parte in

quell'atteggiamento rassegnato e rinunciatario che mostra di avere. Non si può

dunque parlare propriamente di un quadro clinico refrattario ai trattamenti,

quanto piuttosto di un'evoluzione in cui la concomitanza di fattori esterni

(dall'erogazione della rendita intera, all'eccessivo tempo intercorso prima

della revisione della stessa, alla sospensione prematura della presa in carico

specialistica sino alla sospensione della terapia) ha giocato un ruolo

determinante.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.1. Menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi

constatati

L'assicurato dal 2000 usufruisce di una rendita

al 100% per motivi strettamente psichici; all'oggi, l'inabilità lavorativa è da

considerarsi pari al 50%. Rispetto infatti alla precedente valutazione non sono

all'oggi presenti segni clinici configuranti la sindrome ansiosa-depressiva

quanto "unicamente" i segni del disturbo somatoforme da dolore

cronico con le ben note conseguenze sul piano lavorativo.

2.1. L'attività attuale è ancora

praticabile?

Il sig. RI 1 non ha più un'attività lavorativa

dal 2000, interrotta per l'insorgenza dei disturbi di cui sopra.

2.3. È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

Vedi punto 1.1.

2.6. Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro

provata a livello medico-teorico di almeno il 20%?

Vedi punto 1.1.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne

sono in corso? Ne sono previsti?

All'oggi non sussistono indicazioni per

provvedimenti di tal tipo; appare quanto mai opportuna invece una ridefinizione

con l'assicurato del problema e delle possibili strategie d'intervento.

Considerandi

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale?

Il sig. RI 1 non ha più un'attività lavorativa

dal 2000, interrotta per l'insorgenza dei disturbi di cui sopra.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Vedi punto 1.1.

3.3

È consigliabile una riduzione della

capacità di lavoro?

Vedi punto 1.1." (Doc. AI 49-5+6)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 14 luglio

2006, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Facendo seguito alle mie annotazioni del 23

gennaio 2006, rilevo dalla perizia psichiatrica che l'assicurato è ritenuto,

attualmente, inabile al 50% per sindrome somatoforme da dolore persistente.

È quindi depennata dalla diagnosi invalidante il

disturbo ansioso depressivo sul quale si basava la precedente valutazione, come

ben si apprende nella valutazione dell'attuale perizia.

Bisogna considerare che sia la prima diagnosi che

l'attuale a carattere psichiatrico non sono di per sè invalidanti, esse entrano

in un giudizio globale insieme ad altri fattori.

Per quanto riguarda il disturbo somatoforme

attuale occorre considerare come esigibile un adeguato sforzo di buona volontà

nell'affrontare i disturbi, così come descritto nelle varie sentenze giuridiche

in merito, ed inoltre sembra che nel caso in oggetto non vi siano delle marcate

alterazioni morfo strutturali, tutt'altro.

Credo che in definitiva si sia ottenuto quel

miglioramento delle condizioni cliniche sotto il profilo psichiatrico come

auspicato nell'omonima perizia SAM.

Considerando che l'assicurato da tempo usufruisce

di prestazioni AI, che lo hanno allontanato dal ciclo produttivo, ritengo

congrua una ripresa della capacità lavorativa al 50% per ogni attività, dal

momento che non furono descritte limitazioni fisiche alla perizia SAM.

La limitazione è indifferente se praticata con

limitazione di orario o di rendimento, se obbligo di scelta si opta per la

riduzione del rendimento.

Revisione dopo un anno, questo periodo consentirà

all'assicurato di riprendere un contatto con il mondo del lavoro e di

rivalutarsi in tale contesto, allo stesso tempo anche il medico curante potrà

apportare le sue valutazioni.

Non permane l'obbligo di continuare con le cure

psichiatriche che, d'altronde, sono già state autonomamente sospese, come

evidenziato nella perizia." (Doc. AI 50-1)

2.6

In sede

ricorsuale, l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica, in

particolare uno scritto del del dr. RA 1 e un referto del 16 marzo 2007 del dr.

__________.

Con scritto del 27 marzo 2007 il dr. RA 1 ha

osservato:

"

(...)

Malattie intercorrenti con influsso sulla

capacità lavorativa e di guadagno:

1) disturbo

ansioso depressivo indoreattivo con somatizzazioni importanti a livello

muscolo-scheletrico e gastro-enterologico

2)

disturbo somatoforme del dolore di lunga data con "decondizionamento

psico-fisico" e svariati tentativi di terapia antalgica e

anti-infiammatoria e anti-depressiva senza purtroppo gli effetti sperati

3)

disturbo della personalità di tipo misto con tratti di immaturità, di

dipendenza nonché di tipo isteroconversivo

4)

importante sindrome cervico e lombovertebrale cronico-recidivanti con/su

turbe statiche e alterazioni degenerative (lombosciatalgia aspecifica, scoliosi

lombare destro-convessa, lordosi accentuata, sindrome miofasciale con

mielogelosi a catena, sindrome delle faccette articolari, disfunzione L3-L4 e

L4-L5, sindrome algica articolazione sacroiliaca)

5)

gastrite antrale erosiva su ustione caustica accidentale nel 1983 (uso

regolare di 3 protettori gastrici -> Zantic, Zurcal, Ulcogant).

Dicevo che è nostra convinzione come il paziente

presenti attualmente un'impossibilità totale a qualsivoglia attività

professionale, non solo alla luce delle profonde problematiche psichiatriche ma

anche viste le alterazioni reumatologiche e neurochirurgiche e ortopediche che

egli presenta, pure di lunga data.

In effetti, già al momento del riconoscimento

della rendita AI, si era indagato non solo il lato psichiatrico MA anche il

lato fisico (organico); gli "intervenenti" chiamati in causa a suo

tempo (medici c/o la Clinica di __________ [allegato 5] - Prof. __________ c/o __________

[allegati 6 e 7] - Prof. __________ e colleghi c/o Ospedale __________

[allegati 8 → 12] - Dr. Med. __________, Reumatologo FMH, __________

[allegati 13 → 16]) sempre si sono pronunciati sulla gravità della

situazione anche dal lato medico-organico, confermando le sofferenze

"bipolari" del signor RI 1 (versante organico E versante

psichiatrico).

Queste limitazioni, associate alle sofferenze

nella sfera psichica, hanno determinato il prolungarsi dell'incapacità

lavorativa, la relativa richiesta di prestazioni AI e la concessione delle

stesse dopo una perizia pluridisciplinare c/o il SAM di Bellinzona.

Purtroppo agli atti della sopracitata perizia

manca il rapporto del collega Dr. Med. __________ (FMH Ortopedia), purtroppo

deceduto nel frattempo, rapporto che avrebbe dovuto riassumere l'esigibilità

lavorativa dal punto di vista ortopedico, esigibilità ritenuta allora senza

influsso sulla capacità lavorativa ma con un ruolo attivo nel futuro a

dipendenza delle conclusioni dell'ortopedico.

Ritengo quindi insufficiente e quindi legalmente

insostenibile rianalizzare la situazione dell'Assicurato unicamente dal punto

di vista psichiatrico, per decidere di una modifica della rendita.

Per riesaminare seriamente e validamente la

situazione, l'AI doveva fare esperire una nuova perizia pluridisciplinare che

ci avrebbe permesso di avere un quadro completo della salute del paziente come

pure delle varie compromissioni fisiche e psichiche nei vari ambiti lavorativi.

Vi è (e il perito lo sottolinea) una sindrome del

dolore somatoforme, situazione di non facile approccio e terapia che (come sottolineato

qui sopra) ci ha occupato nel corso degli anni, senza purtroppo darci i

risultati sperati (problematica che attualmente è ancora al centro delle nostre

attenzioni, con un approccio da una parte di sostegno psicologico, dall'altra

con una terapia medicamentosa non indifferente con Efexor 150 ER [1-0-1], Tramal

Retard 100 [1-0-1], Temesta 2,5 [1-1-1], Zoldorm 10 [0-0-0-1], AINS al bisogno

[acido mefenaminico, diclofenac, paracetamolo], cortisone in bolus al bisogno e

infine con regolari e quotidiane sedute fisioterapiche c/o l'Istituto __________

di __________).

Ritengo che questa profonda problematica non sia

stata analizzata nella sua globalità, cercando almeno di valutare l'impatto

della stessa sulla capacità lavorativa del paziente. Il perito riporta come

unica diagnosi “veramente invalidante” il problema (cito) della "sindrome

somatoforme da dolore persistente", concludendo poi ad una capacità

lavorativa residua del 50% senza tener conto come detto dell'impatto (a parer

mio e dello psichiatra curante di molto superiore al 50%) di questo grosso

problema su un'eventuale ripresa lavorativa.

Questo modo di agire tradisce una qual certa

superficialità nell'approccio peritale effettuato, approccio che avrebbe dovuto

essere molto più approfondito e meticoloso, per un paziente dalla comprovata

patologia psichiatrica di lunga data e profondamente invalidante.

Occorre inoltre sottolineare l'importante terapia

medicamentosa che il signor RI 1 assume, terapia soprattutto a scopo antalgico

e nel quadro della riconosciuta sindrome ansioso-depressiva e che aggiunge

un'ulteriore difficoltà all'approccio che noi possiamo dare sul piano della reintegrazione

professionale (difficile non pensare all'effetto sinergico dei medicamenti

sopradescritti sull'attenzione e la concentrazione del paziente in un'attività

professionale anche semplice, il tutto già profondamente alterato dalla

patologia di base).

Al momento della perizia psichiatrica della

Dr.ssa __________, é stato effettuato un dosaggio di uno dei medicamenti che

egli avrebbe dovuto assumere (la Venlafaxina = Efexor®), dosaggio

risultato inferiore al tasso terapeutico efficace; il perito conclude spiegando

la mancata o cattiva compliance farmacologica con un atteggiamento rassegnato e

rinunciatario del paziente, ipotizzando poi: "...non si può dunque

parlare propriamente di un quadro clinico refrattario ai trattamenti, quanto

piuttosto di un’evoluzione in cui la concomitanza di fattori esterni

(dall'erogazione della rendita intera, all'eccessivo tempo intercorso prima

della revisione della stessa, alla sospensione prematura della presa a carico

specialistica sino alla sospensione della terapia) ha giocato un ruolo

determinante"! Quasi a far pensare che il paziente e i curanti si

siano adagiati in una situazione di comodo "visto che tanto l'AI stava

pagando una rendita intera". Ritengo alquanto limitante e superficiale

anche solo pensare una cosa simile: il paziente, gravemente toccato nel fisico

e nella psiche, ha attraversato e attraversa tutt'ora periodi di sconforto, di

tensioni, di ansia, di paure, dove anche i medicamenti sembrano non dare

l'effetto sperato. Da qui la rinuncia ad assumere terapie alla base efficaci ma

che, nel persistere della malattia, sembrano essere inutili. Sta a noi curanti

insistere in questo senso, sostenendo e stimolando i nostri pazienti a

mantenere “alta la guardia” e a lasciarsi guidare con regolari contatti e un

regolare sostegno nel quadro della patologia intercorrente. Tengo a

sottolineare come anche in ambiti prettamente internistici (ad esempio in un

contesto di malattia diabetica) i pazienti possono lasciarsi vincere dallo

sconforto e sospendere o rinunciare a terapie vitali per la stabilizzazione

della loro patologia. Ancor di più in ambito psicopatologico e

psicofarmacologico!

Ritornando alla perizia psichiatrica è mia

impressione che avrebbe dovuto comprendere alcuni tests più specifici per

oggettivare il quadro psico-patologico attuale, mentre (come detto, sulla base

di due unici colloqui) il perito (pur non rilevando una sostanziale differenza

con quanto oggettivato nel 2001) conclude optando per un grado di invalidità

non superiore al 50%.

E' vero che in un primo tempo (gennaio 2003) la

rendita AI fu riconosciuta soprattutto per motivi psichici, ma già allora erano

presenti le profonde alterazioni dell'apparato osteo-articolare, alterazioni a

tutt'oggi concomitanti all'affezione psichiatrica di base e quindi con un

effetto negativo sinergico sull'eventuale ricollocabilità del signor RI 1.

In questo senso dovrebbe andare il calcolo

dell'eventuale impatto delle malattie sulle possibilità reintegrative,

pianificando eventualmente come esplicato più sopra una perizia

multidisciplinare che si concentri non solo sulla mente e sulla psiche ma anche

sulla "carcassa" (l'apparato ostoarticolare "in toto") e

soprattutto sulle relazioni tra le due entità (sindrome del dolore somatoforme

di gravità importante presso il nostro paziente).

Il collega Dr. med. __________ (Psichiatria FMH)

mi ha inviato un suo rapporto dettagliato che allego alla presente (allegato

17), rapporto che corrobora quanto da me sottolineato e che dovrebbe servire al

Tribunale per prendere una decisione equa in questa situazione che sul piano

medico-clinico-psichiatrico non è per nulla delle più semplici.

Ribadisco quanto da me sottolineato, ritenendo il

signor RI 1 attualmente inabile al 100% per una qualunque attività

professionale e chiedendo al Tribunale cantonale delle Assicurazioni di

accogliere questo ricorso poiché l'AI ha preso una decisione senza avere le basi

sufficienti per un apprezzamento nuovo della situazione, situazione che deve

essere assolutamente rivalutata sulla base di un quadro esauriente (come detto,

perizia pluridisciplinare "super partes" ad esempio in ambito universitario: Prof. __________,

FMH Neurochirurgia c/o il __________ di __________ - Prof. __________, FMH

Reumatologia c/o __________ - Prof. __________, FMH Ortopedia c/o __________ -

Prof. __________, FMH Psichiatria c/o __________), che confermi la rendita

attuale al 100%." (Doc. III)

Nel suo

certificato medico del 16 marzo 2007 il dr. __________, spec. in psichiatria e

psicoterapia, ha rilevato:

"

Il signor RI 1 dopo essere stato seguito da me

in passato ha ripreso le consultazioni all'inizio del 2006 a causa di

un'esacerbazione della sua patologia a te nota.

Egli manifestava nuovamente un tono dell'umore

chiaramente depresso, uno stato d'ansia soprattutto nei momenti di veglia

accompagnato da disturbi legati al sonno.

Ho intrapreso una terapia psicofarmacologica

composta da antidepressivi ed ansiolitici ed ho supportato la terapia con dei

colloqui psicologici regolari sia individuali sia di coppia.

Si tratta di un paziente che a mio avviso al di

là della sua patologia organica nella quale non mi addentro poiché non di mia

competenza, accusa una sindrome ansioso-depressiva ricorrente con episodi di

media entità.

Posso quindi parlare di una cronicizzazione

sintomatologica poiché il paziente si sente sempre inutile e a carico della

famiglia la quale ha dovuto sacrificarsi per poterlo aiutare.

Da un punto di vista psichico abbiamo tentato un

inserimento in attività di ergo e socio terapia alfine di valutare una sua

ipotetica e potenziale capacità lavorativa, ma purtroppo i suoi continui sbalzi

d'umore e la sua instabilità non ci hanno permesso di poter effettuare una

valutazione a lungo termine. Ritengo quindi che questo paziente sia

difficilmente reintegrabile in un processo lavorativo stabile e di qualsiasi

natura.

Oltre alla problematica psichica egli avendo

avuto una scolarizzazione limite non sarebbe in grado di far fronte ad

un'attività lavorativa che richieda dei minimi requisiti scolastici.

La notizia di una riduzione della rendita al

50% mi ha lasciato perplesso anche perchè ritengo che il paziente non sia

stato visitato e periziato a livello pluridisciplinare. Egli mi ha riferito di

aver fatto un colloquio a __________ presso il __________, ma a mio avviso la

componente psichiatrica è solo una parte invalidante del signor RI 1.

Egli accusa costante mal di schiena per il quale

è in cura specialistica da anni e non è attraverso l'ottenimento di una

prestazione AI che si è assistito ad un miglioramento, come invece succede in

alcuni casi.

Ritengo che il signor RI 1 sia un paziente

sofferente per davvero e non vi sia una componente simulatoria alla sua

patologia.

Ti sarei quindi grato se tu facessi pervenire

all'ufficio competente AI, in aggiunta a una tua formulazione di ricorso, la

mia lettera alfine che il signor RI 1, prima di una qualsiasi riduzione di

rendita, venga sottoposto ad una perizia pluridisciplinare in maniera da poter

sapere quale attività professionale consona alla sua inabilità potrebbe ancora

fare.

Ritengo comunque che questo paziente sia da

considerare a lungo termine inabile al lavoro al 100% per le problematiche somatiche

e psichiche che presenta." (Doc. Z)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 18 aprile

2007, il dr. __________ del SMR si è così espresso:

"

Assicurato peritato in ambito SAM 11.2002:

Diagnosi: disturbo ansioso-depressivo reattivo

con:

- somatizzazione

d'ansia importante a livello muscoloscheletrico e gastroenterologico

sindrome cervico- e

lombovertebrale con/su:

- turbe statiche e leggere

alterazioni degenerative

valutazione psichiatrica dr. __________: IL

lavorativa totale con rivalutazione a distanza di 12 mesi

valutazione ortopedica (dr. __________): assenza

di patologie osteoarticolari a livello radiologico; non viene evidenziata in

pratica una patologia ortopedica limitante.

In fase di prima revisione viene richiesta una nuova valutazione peritale psichiatrica (__________,

__________, 4.2006):

da questa perizia risulta che:

-

l'assicurato non assume antidepressivi (tasso ematico in pratica 0)

-

sintomatologia soggettiva invariata rispetto alla

perizia SAM

-

viene posta la diagnosi di sindrome somatoforme da

dolore persistente F 45.4

- assenza

in pratica di segni ansiosi o depressivi

-

l'attuale impedimento lavorativo viene valutato in

un 50%, inabilità giustificata dal quadro inveterato

decisione UAI del 10.1.2007 dopo confronto redditi: grado Al 57%

in sede di ricorso vengono presentati:

lettera del dr. RA 1 del 27.3.2007: il medico, oltre a confermare la convinzione che l'assicurato

presenti una persistente inabilità lavorativa completa, critica che

nell'attuale revisione non si sia proceduto ad una nuova perizia

pluridisciplinare a causa delle note problematiche del rachide dorsale. Non

vengono però forniti elementi in favore di una modifica dello stato di salute

dell'assicurato. Sono allegati inoltre rapporti medici precedenti la

valutazione SAM del 2002, rapporti che confermano l'assenza d'una patologia

somatica (vedi rapporti dr. __________).

lettera del dr. __________, psichiatra, del

16.3

:

-

viene indicato che l'assicurato è in cura da inizio 2006 (da notare che fino

in aprile 2006, data perizia, l'assicurato non era più in cura psichiatrica)

-

lo psichiatra indica la presenza d'una sindrome ansioso depressiva

ricorrente con episodi di media entità

-

ritiene che vi siano anche elementi somatici invalidanti (mal di schiena)

Valutazione:

-

l'attuale documentazione medica inoltrata in fase di

ricorso non mostra una modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto

alla valutazione peritale psichiatrica

-

i vari medici in pratica concordano con la diagnosi

di sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4

-

l'assenza di una patologia somatica invalidante era

già stata esclusa in occasione della perizia SAM 2002, da allora lo stato

somatico non ha subito modifiche. Una valutazione multidisciplinare non è quindi indicata

-

anche l'attuale psichiatra curante non diagnostica

una patologia psichiatrica maggiore ma parla di sindrome ansioso depressiva

ricorrente. Da notare che si parla di sindrome ansioso depressiva quando i

sintomi dell'ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né

gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se

considerati separatamente. Quindi non si tratta di un disturbo molto marcato

che di regola non permette di giustificare una inabilità lavorativa di rilievo.

In conclusione ritengo che non vi siano elementi

che ci dovrebbero far discostare dalla valutazione peritale e dalle sue

conclusioni."

(Doc. VIbis)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta alla dr.ssa __________, medico capo-servizio

del __________, sottoponendole lo scritto del dr. __________, con invito ad

apprezzare se tale referto è atto a modificare le sue conclusioni peritali

(VIII).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 5 dicembre 2007:

"

In riferimento alla Vostra richiesta del 29

novembre 2007, con la presente, presa visione della lettera del 16.03.2007 che

il dr. __________, psichiatra curante, indirizzava al dr. RA 1, medico

generalista di riferimento dell'assicurato, mi permetto di precisare quanto

segue:

l'assicurato è stato visitato dalla sottoscritta

su richiesta dell'Assicurazione Invalidità per una revisione del diritto alla

rendita al 100%, decisione presa sulla base di una perizia multidisciplinare

effettuata presso il Servizio Accertamento Medico nel 2002.

In tale sede, al termine dei diversi accertamenti

specialistici, si concludeva per un Disturbo ansioso depressivo reattivo con

somatizzazioni d'ansia importanti a livello muscoloscheletrico e gastroenterico

nel quadro di un paziente con importante problematica personologica di tipo

misto dove si evidenziano tratti di immaturità, dipendenza nonché di tipo

isterico-conversivo.

Quanto sopra dimostra, dunque, che non solo

l'assicurato è stato già periziato a livello multidisciplinare, contrariamente

a quanto affermato dal curante, ma che al termine della suddetta perizia, è

stata accertata la preminenza della problematica psichiatrica rispetto a quella

organica, in linea con i diversi medici che a partire dal 2000 hanno avuto modo

di visitare l'assicurato (cfr. referto del dr. __________ del 2000, lettera di

dimissione della Clinica di riabilitazione di __________ del 2001, referto

neurologico dell'__________ di __________ del 2001, referto neurochirurgico

dell'Ospedale __________ di __________ del 2001).

Riproporre dunque all'oggi ulteriori accertamenti

medici, in assenza così come sembra di nuovi elementi da indagare, vorrebbe

dire non tener conto di quanto già fatto precedentemente, ovvero esplorare

ipotesi già ampiamente indagate ed escluse.

Sorprende inoltre leggere che dall'inizio del

2006.

il paziente fosse seguito nuovamente a livello specialistico, dopo

l'interruzione arbitraria precedente, dal momento che né l'assicurato ne ha

fatto menzione nel corso delle due valutazioni né risulta negli atti medici

alcun certificato e/o referto in merito. A tal proposito ricordo, poi, come

nell'ambito peritale, l'assicurato sia stato sottoposto a prelievo del sangue

volto a verificare il tasso ematico del farmaco che l'assicurato affermava di assumere,

esame che ha messo di fatto in evidenza una concentrazione ben al di sotto dei

valori che ne potrebbero confermare l'effettiva somministrazione. Tale dato sembra

essere non noto evidentemente allo specialista che nella lettera scrive di aver

intrapreso una terapia psicofarmacologica da antidepressivi e ansiolitici.

In virtù delle considerazioni sopra esposte,

riconfermo la valutazione redatta dalla sottoscritta nel contesto peritale cui

si rimanda e le conclusioni a cui giungevo nei termini del diritto alla

rendita." (Doc. IX)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio

interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e

l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto

2006.

si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario

procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y

a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo,

“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629,

nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto

dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale

della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere

a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Nella

fattispecie, viste le risultanze mediche sopra esposte (consid. 2.5. e 2.6.) e

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(consid. 2.7.), questo Tribunale, dopo attenta analisi degli atti, deve

concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ridotto il diritto da una rendita

intera precedentemente attribuita ad una mezza rendita d’invalidità, ritenuto

il miglioramento, da un punto di vista psichico, delle condizioni di salute

dell’interessato, così come accertato nella perizia

psichiatrica del __________.

Non possono quindi essere accolte le critiche

sollevate dal dr. RA 1, con riferimento in primo luogo alla mancata valutazione

dello stato di salute globale dell’assicurato, affetto anche da problemi

fisici, tramite una perizia pluridisciplinare. Al riguardo, va rilevato che

lo stesso dr. RA 1, nel suo rapporto medico del 4 ottobre 2005 all’attenzione

dell’UAI, aveva rilevato la presenza di uno stato clinico stazionario,

con le medesime diagnosi già evidenziate in occasione della perizia del

SAM del 16 dicembre 2002 (doc. 42/2-3).

Egli non può quindi ora invocare un presunto

peggioramento di tale aspetto, peraltro non suffragato da certificati

medico-specialistici attestanti patologie fisiche più gravi rispetto a quanto

già accertato in sede SAM, per giustificare la pretesa di una perizia

pluridisciplinare.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal

dr. RA 1 – secondo il quale già al momento del riconoscimento della rendita AI

era emersa la gravità della situazione dell’assicurato anche dal lato medico-organico,

con la presenza di sofferenze "bipolari" del signor RI 1 (versante

organico e versante psichiatrico) (cfr. doc. III) - dalla abbondante

documentazione medica agli atti non emerge che l’assicurato presenti o

abbia presentato dei disturbi, reumatologici o neurologici, con effetto sulla

capacità lavorativa.

Infatti, nel suo rapporto del 23 settembre 2001

all’attenzione dell’UAI il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, poste le

diagnosi di “lombalgie croniche nell’ambito di una sindrome del dolore

somatoforme associata ad una depressione, con assenza di qualunque patologia a

livello della colonna vertebrale lombare e delle articolazioni sacro-iliache;

epigastralgie croniche con gastrite da Helicobacter pilori, eradicazione

iniziata il 19 dicembre 2000”,

ha concluso che da un punto di vista reumatologico teorico “non vi è alcun

impedimento per alcuna attività”, dato che nel caso di specie si tratta di

una problematica di tipo psico-somatico, che necessita di una valutazione

psichiatrica (doc. 12-3, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________, Capo-clinica di neurologia

dell’Ospedale regionale di __________, nel suo referto del 12 aprile 2001, ha escluso la presenza di

patologie a livello neurologico (doc. 20/24-25, sottolineatura della redattrice).

Anche il PD dr. __________, Capo-servizio

aggiunto del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale cantonale universitario

di __________, nel suo rapporto medico del 6 novembre 2001, ha escluso la presenza di patologie a

livello neurologico, ritenendo per contro predominante un disturbo a livello

psichico (“… au plan purement lombaire, mon opinion générale, (…) serait

d’éviter tout acte agressif dans ce contexte chez un patient très tendu

psychiquement et ne présentant à l’examen détaillé aucun trouble déficitaire

neurologique et à l’examen radiologique aucune anomalie”, cfr. doc.

20-32, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________, spec. FMH in

gastroenterologia, nel referto dell’esame di ileo-colonoscopia del 14 dicembre 2000, ha concluso che non vi era alcuna

patologia, indicando l’assenza di segni a favore di una malattia infiammatoria

intestinale (doc. 20-11, sottolineatura della redattrice).

Anche in sede di perizia del SAM, dal consulto

ortopedico del 21 novembre 2002 presso il dr. __________, Primario di ortopedia

e traumatologia presso l’Ospedale regionale di __________, non è emersa

alcuna patologia osteoarticolare, motivo per il quale l’assicurato era

stato ritenuto abile al lavoro al 100% in qualsiasi attività (cfr. doc.

34/1-4).

Come giustamente rilevato dal dr. __________

nelle sue annotazioni del 18 aprile 2007, il dr. RA 1 ha criticato il fatto che

l’UAI, nonostante i disturbi al rachide lombare dell’assicurato, non abbia

predisposto una perizia pluridisciplinare, senza tuttavia fornire elementi a

favore di una modifica dello stato di salute fisico dell’interessato e

allegando quali prove di presunte patologie a livello somatico dei rapporti

medici precedenti alla valutazione del SAM del 2002, rapporti che tuttavia

confermano l’assenza di una patologia somatica (doc. VI/bis,

sottolineatura della redattrice).

Alla luce di quanto precede, queste osservazioni

del medico SMR possono essere fatte proprie dal TCA.

Per

questo motivo la richiesta di un’ulteriore perizia dal profilo somatico

formulata dal ricorrente (doc. III) va disattesa.

A tal

proposito va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Quindi, in assenza di problematiche fisiche

rilevanti, con influsso sulla capacità lavorativa, è a giusta ragione che in

sede di revisione l’UAI ha proceduto ad una nuova valutazione solo della

componente psichiatrica, ritenuta invalidante dal SAM e che aveva giustificato

in precedenza l’erogazione di una rendita intera.

2.9

Quanto

all’altra censura, riguardante un peggioramento della situazione dal profilo

psichico, va rilevato che l’UAI ha sottoposto il caso al __________, i cui

medici, dopo aver visitato l’assicurato in due occasioni (il 24 marzo e il 24

aprile 2006), sono giunti alla conclusione di un grado di inabilità lavorativa

del 50%.

Innanzitutto

va osservato che alla perizia del 2 maggio 2006 del __________, completa e

priva di contraddizioni, va riconosciuta forza probatoria piena.

Inoltre, occorre evidenziare come nel rapporto

peritale del 2 maggio 2006 i medici del __________ abbiano spiegato,

motivatamente, le ragioni che li hanno spinti a ritenere che vi sia stato un miglioramento

dello stato psichico dell’interessato, rispetto al precedente esame

psichiatrico del 22 novembre 2002, eseguito nell’ambito di una perizia del SAM,

dal dr. __________, (il quale aveva diagnosticato un “disturbo

ansioso-depressivo reattivo con somatizzazioni d’ansia importante a livello

muscolo-scheletrico e gastroenterico nel quadro di un paziente con importante

problematica personologica di tipo misto dove si evidenziano tratti di

immaturità, dipendenza nonché di tipo istero-conversivo”, giustificante un

grado di incapacità lavorativa del 100%, cfr. doc. 29-19).

La dr.ssa __________ del __________ ha rilevato come

la sua valutazione peritale di maggio 2006 è solo in parte sovrapponibile

con quella effettuata nel 2002 dal dr. __________, dato che “della sindrome

ansiosa depressiva descritta dal collega in quella sede non si evidenziano

all’oggi franchi segni clinici” (doc. 49-5, sottolineatura della

redattrice).

Pertanto, i medici del __________ hanno ritenuto

che l’assicurato non sia affetto da una sindrome ansioso-depressiva, ma

presenti per contro i segni del disturbo somatoforme da dolore cronico, ciò che

lo rende inabile al lavoro al 50% (doc. 49-6).

Dopo accurato esame, la dr.ssa __________ ha

infatti spiegato che l’interessato non presenta quella quota di ansia

libera descritta nella precedente valutazione peritale dal dr. __________, né

vi sono contenuti del pensiero di tipo depressivo, come sensi di colpa, di

autosvalutazione, di ideazione suicidaria. La specialista ha invece riscontrato

un appiattimento emotivo, con contenuti di tipo vittimistico e un atteggiamento

rinunciatario e passivo, derivanti verosimilmente dall’eccessivo lasso di tempo

trascorso rispetto alla precedente valutazione peritale (quasi quattro anni).

La dr.ssa __________ ha inoltre potuto verificare una mancata o insufficiente

compliance terapeutica, visto che dal referto ematico volto alla misurazione

della concentrazione della venlafaxina è risultato che l’interessato non stava

assumendo una terapia psicofarmacologica, contrariamente a quanto da lui

affermato in occasione dei due incontri avuti presso il __________.

Sulla base di tutti questi elementi, la dr.ssa __________

ha quindi concluso che l’assicurato non presenta un quadro clinico refrattario

ai trattamenti, quanto piuttosto un’evoluzione in cui ha giocato un ruolo

determinante la concomitanza di fattori esterni quali l’erogazione di una

rendita intera, l’eccessivo tempo trascorso prima della revisione della

rendita, la sospensione prematura della presa a carico specialistica e la

sospensione della terapia (doc. 49-5).

Il parere

contrario del dr. __________ - espresso nel certificato medico del 16 marzo

2007.

(doc. Z) - non può sovvertire le motivate conclusioni della dr.ssa __________

del __________.

Nel suo referto il dr. __________

indica la presenza di una esacerbazione della patologia dell’interessato, tale

da spingerlo a riprendere le consultazioni presso il suo studio a partire

dall’inizio del 2006 (doc. Z).

La dr.ssa __________ ha

criticato tale indicazione, evidenziando che l’assicurato, in occasione delle

visite del 24 marzo 2006 e del 24 aprile 2006 presso il __________, non ha mai

fatto cenno ad una terapia presso il dr. __________, che peraltro non risulta

nemmeno dalla documentazione agli atti (doc. IX).

Il dr. __________ ha poi

riscontrato un tono dell’umore chiaramente depresso, uno stato d’ansia

soprattutto nei momenti di veglia accompagnato da disturbi legati al sonno,

giungendo alla diagnosi di sindrome ansioso-depressiva ricorrente con episodi

di media entità (doc. Z).

Nel suo referto peritale del 2 maggio 2006 la dr.ssa __________ ha

escluso la presenza di una sindrome depressiva (cfr. sul tema la sentenza del

Tribunale federale I 96/07 dell’11 dicembre 2007), rilevando che non vi era, al

momento del suo esame, la presenza di quella quota di ansia

libera descritta nella precedente valutazione peritale dal dr. __________, né

vi erano dei contenuti del pensiero di tipo depressivo, come sensi di colpa, di

autosvalutazione, di ideazione suicidaria. D’altra parte, gli esami ematici

effettuati dalla dr.ssa __________ al fine di verificare l’effettiva assunzione

da parte dell’assicurato, come da lui affermato, di antidepressivi (su questo

tema cfr. la STF I 1093/06 del

3.

dicembre 2007), hanno permesso di constatare “una concentrazione ben al di

sotto dei valori che ne potrebbero confermare l’effettiva somministrazione”

(doc. IX).

Queste considerazioni della dr.ssa __________

possono essere condivise da parte di questo Tribunale.

La dr.ssa __________ - alla quale il TCA ha trasmesso copia dello

scritto del dr. __________, con invito a valutare se lo stesso era in grado di

influire sulle sue conclusioni peritali – ha ribadito la bontà

della sua valutazione peritale nello scritto del 4 dicembre 2007 (cfr. doc.

IX).

Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA

non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali del __________,

alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in

precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,

complete e motivate.

Di conseguenza, questo Tribunale ritiene

dimostrato, applicando il criterio della probabilità preponderante,

abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V

208.

consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996

LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurato è abile al

lavoro al 50% in ogni attività e questo a causa soprattutto della sindrome

somatoforme dolorosa di cui è affetto (sull’applicabilità dei principi

restrittivi sviluppati dalla giurisprudenza per ammettere, a titolo

eccezionale, che un disturbo del dolore somatoforme comporti una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di

dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 683/03 del 12

marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352 e le successive STF I 1093/06 del 3

dicembre 2007; STF I 404/03 del 23 aprile 2004 e I 702/03 del

28.

maggio 2004. Sulla non applicabilità di tali principi in caso di revisione

della rendita, cfr. la sentenza del Tribunale federale I 901/06 del 23 novembre

2007).

2.10

Siccome è

esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 50%,

in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali

svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF

116.

V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.10.1

Quale reddito

da valido l’amministrazione ha ritenuto l’importo di fr. 65’000, basandosi su

quanto comunicato dal precedente datore di lavoro, ditta __________, che nello

scritto del 1° settembre 2006 ha indicato che nel 2005 e nel 2006 l’assicurato avrebbe potuto

conseguire un salario annuo di fr. 65’000, tredicesima compresa (doc. 54-1).

Il TCA non

ha motivo per distanziarsi da tale importo, rimasto incontestato

dall’assicurato.

2.10.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.10.3

Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati

salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal

TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone

in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale,

ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente

percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute,

questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R.,

pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito

costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e

assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere

dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________,

ha così precisato la propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires

1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn,

Bellinzona 2004, p. 124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo,

"Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in

Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing &

Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una sentenza

U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR

2007.

UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni

che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di

trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone

Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex

ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento

e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici,

che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che

l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo

aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità

compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti

"Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006

pag. 311 segg.), il reddito da invalido, per i nuovi casi, viene pertanto ora

determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Il 17 dicembre

2007.

il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda

(07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che

"pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de

Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la

structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des

différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour

le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des

assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una

semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:

"

Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous

affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui non une circulaire

est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs

si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le

dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le

point sur lequel vous attirez notre attention."

Questo

Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio

dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma

anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui

présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre

nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005

p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit

constitutionnel suisse", Vol. II,

Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.10.4

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno

alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati

statistici nazionali della Tabella TA1.

Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel

2006.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Al

considerando 2.9., questa Corte ha dichiarato l’interessato in grado di

esercitare delle attività adeguate alle sue condizioni di salute in misura del

50%.

Pertanto,

visto che la capacità lavorativa in attività leggere è limitata, anche il

reddito statistico da invalido deve essere ridotto di conseguenza.

Esso

ammonta quindi a fr. 29’598.66 (50% di fr. 59'197.32).

2.10.5

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen

wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an

die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I

1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)."

(STCA

succitata, consid. 2.11.)

Nella

concreta evenienza, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 5%,

giustificata dalla “lunga inattività lavorativa (6 anni) con conseguente

difficoltà a rientrare nuovamente nel ciclo produttivo e pertanto a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato”, così come indicato dalla

consulente IP nel suo rapporto del 18 dicembre 2006 (doc. 58-2).

Ai fini

della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va

innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è

sì stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto

nella misura del 50%.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il

reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività

adeguata soltanto in misura parziale:

"

In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig

festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der

Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im

Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr

ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann

mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums

lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden

Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.

Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung

tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen

(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit

unterdurchschnittlichem erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden

(ausgeglichenen) Arbeitsmarkt verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So

kann es beispielsweise aus betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle

spielen, ob bei einem entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle

Leistung möglich ist, oder ob dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines

Vollzeitpensums erbracht werden kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit

einer gewissen Leistungseinbusse zu rechnen ist.

Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der

trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls

dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des

Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des

Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn

in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE

129.

V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese

Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der

verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch

alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen

(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“

(STFA del 15 marzo 2006

nella causa L., U 471/05)

Altre

circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito

statistico da invalido, non ve ne sono (in particolare, non l’età

dell’assicurato, nato nel 1958).

Tutto ben

considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza, il

TCA è dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (5% per i motivi

indicati dalla consulente e 10% per il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale e per tener conto degli impedimenti derivanti dal danno alla salute)

si tenga adeguatamente conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 25'158.8 (85% di fr. 29’598.66).

In

conclusione, alla luce del reddito da valido di fr. 65’000.-- (cfr. consid. 2.10.1.),

il grado di invalidità dell'insorgente risulta essere del 61.29% (arrotondato

al 61% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2),

percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita.

La

decisione impugnata va dunque modificata nel senso che l'assicurato, dal 1°

aprile 2007 ha diritto a tre quarti di rendita di invalidità e non soltanto a

mezza rendita, come stabilito dall'amministrazione.

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, questo Tribunale non può che ritenere corretto procedere ad una

riduzione delle prestazioni.

Queste ultime non vanno

tuttavia ridotte ad una mezza rendita, come stabilito dall’amministrazione,

bensì a tre quarti di rendita, per un grado di invalidità del 61%, a partire

dal 1° aprile 2007.

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore

dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione del 27 febbraio 2007 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio

AI è condannato a riconoscere all’assicurato tre quarti di rendita a contare

dal 1° aprile 2007.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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