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Decisione

32.2008.1

A ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'A. il diritto ad un quarto di rendita Valutazione economica: nel confronto dei redditi va ritenuto quello concreto da invalido se superiore a quello ipotetic

13 gennaio 2009Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto

sono determinanti i dati del 2006 anno in cui, conformemente all’art. 29 cpv. 1

lett. b LAI, gli è stato riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1.

febbraio.

2.9.1. Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe

continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno

conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari

(RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che nel 2004 (ultimo anno lavorativo completo prima del danno alla

salute), senza il danno alla salute, l’assicurato ha conseguito un reddito annuo

pari a fr. 56'147.10 (doc. AI 14/2).

Di

conseguenza – ritenuto quale anno determinante il 2006 e conformemente alla

giurisprudenza sopra esposta –, il reddito da valido per l’anno 2006 è pari a fr.

57'388.97 (fr. 56'147.10 moltiplicati per le rispettive variazioni

percentuali dei salari dell’1% e dell’1.2% negli anni 2005 e 2006; cfr. tabella

B10.2 pubblicata in La vie économique 12-2008, pag. 95).

E’

dunque a ragione che – conformemente a quanto stabilito dalla consulente in

integrazione professionale nel rapporto finale 12 luglio 2007 e nella tabella

allestita lo stesso giorno (doc. AI 40/1-3 e 41/19 – l’Ufficio AI ha considerato

quale reddito da valido l’importo di fr. 57’389.-- (doc. AI 50/3).

2.9.2. Conformemente

alla giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D.

(32.2007.165), fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U 8/07), ha stabilito

che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione

è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)

(…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

Nel

caso di specie – considerato che nel rapporto finale 21 aprile 2008 la consulente

in integrazione ha rilevato che “(…) in questo caso l’attività che permette

all’assicurato di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua

risulta essere quella attualmente svolta (gerente / segretario presso la __________).

(…)” (doc. AI 40/3) –, conformemente alla giurisprudenza sopra esposta, quale

reddito da invalido va considerato l’importo di fr. 32'040.-- (salario

mensile concreto per l’impiego al 50% presso la __________ di fr. 2'670.--

[doc. AI 10/4] moltiplicato per 12 mensilità).

Infatti,

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare,

in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2008, pag. 94) esso ammonta a fr.

4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

Vista

la capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata il reddito statistico ipotetico

da invalido corrisponderebbe dunque a fr. 29'598.66. Importo questo che,

essendo inferiore al reddito annuo concreto da invalido di fr. 32'040.-- e conformemente

all'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), non può qui essere considerato.

2.9.3. In

simili circostanze, ritenuti i redditi da valido e da invalido (anno 2006) di fr.

57'389.-- rispettivamente di fr. 32'040.--, il grado

d’invalidità deve essere cifrato al 44% ([57'389.--

–32'040] : 57'389.-- x 100 = 44.17% arrotondato al 44%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di

conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad un quarto di rendita rendita dal 1. settembre 2006 (cfr. art. 29

cpv. 2 lett. b LAI).

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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