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Decisione

32.2008.100

Revisione della rendita. Altro metodo di valutgazione dell'invalidità. Casalinga

2 aprile 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto

delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato alcuna contestazione, questo Tribunale

ritiene che alla valutazione dell’as-sistente sociale vada prestata piena

adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà

e l’esigibilità di ogni singola attività.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del

resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione

dell’e-conomia domestica da parte dei familiari.

2.9. Visto

tutto quanto precede – ritenuto che una revisione può in particolare giustificarsi se un

altro metodo di valutazione d’invalidità s’impone (cfr. consid. 2.4 e la

giurisprudenza ivi citata), considerato che quale casalinga al 100% (cfr.

consid. 2.7.2) per il calcolo del grado d’invalidità va applicato il metodo

specifico (cfr. consid. 2.5 e 2.6) e sulla base delle risultanze

dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’econo-mia domestica 24

gennaio 2008 (cfr. consid. 2.8) –

è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto

alla mezza rendita con effetto dal 1. giugno 2008.

La

decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto.

2.10. Considerato

che nel ricorso l’assicurata ha evidenziato che la sua attività di casalinga al

100% sarebbe durata solo fino al 31 agosto 2008 e che, con scritto 19 settembre

2008, ha comunicato al TCA che avrebbe iniziato le ricerche per svolgere

un’attività lavorativa e il figlio a frequentare l’asilo, gli atti vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché, trattati gli stessi quale nuova domanda, si

pronunci sulla medesima.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli atti vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulla nuova domanda dell’assicurata

(cfr. consid. 2.10).

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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