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Decisione

32.2008.101

Accertamento lacunoso. Rinvio atti per resa di un nuovo provvedimento

21 aprile 2009Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi dei quali soffre l'assicurato sono

principalmente localizzati a livello delle anche con seguente ripercussione

negativa a livello lombare secondari al sovraccarico statico (vedi anche

valutazione prof. __________ del 24.5.2005). Il perito ortopedico ha tenuto

debitamente conto della problematica lombare e della problematica articolare

nella sua valutazione. Da notare che i limiti funzionali espressi tengono conto

delle limitazioni presenti sia a livello delle anche che a livello del rachide

dorsale.

Una problematica psichiatrica viene espressamente

negato dal medico curante che lo segue da anni. L'indicazione del dr. __________

circa una "depressione" è d'intendersi quale espressione di una

delusione in seguito ai suoi limiti funzionali ed ai suoi disturbi in

assicurato di giovane età e non è da confondere con una problematica depressiva

con ripercussioni sul funzionamento sociale e lavorativo, problematica negata

dal medico curante.

Faccio notare che sia l'ortopedico curante, che il

prof. __________ che il perito ortopedico oltre al dr. __________ che ha visto

l'assicurato in luglio 2005 sono del parere che un intervento di protesi avrebbe

delle ripercussioni favorevoli sia a livello della sintomatologia algica che a

livello dei limiti funzionali dell'assicurato (e quindi anche sulla capacità

lavorativa), intervento che dal punto di vista medico risulta esigibile nel

presente caso in assenza di fattori di rischio particolare.

Inoltre l'assicurato dovrebbe essere reso attento sul

fatto che un calo ponderale sarebbe pure auspicabile riducendo il calo

ponderale le sollecitazioni a livello delle anche e a livello lombare.

Conclusione: la documentazione medica raccolta in fase

di opposizione non permettono di dubitare delle conclusioni del perito

ortopedico, conclusioni che vanno quindi confermate.

(…)." (doc. AI 77/1)

Sulla base degli ulteriori accertamenti sopra descritti, con decisione

su opposizione 23 aprile 2008 (doc. AI 86/1-7), l’Ufficio AI si é quindi confermato

nel rifiuto del diritto a prestazioni.

2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts

et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre

en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien

plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.9. Nella

presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che se, da una

parte, a ragione l’Ufficio AI ha escluso un’invalidità riconducibile a problemi

di natura psichiatrica e/o urologica, d’altra parte, per le ragioni di seguito

esposte, non è possibile escludere con la sufficiente tranquillità che, dopo la

perizia 14 giugno 2005 del dr. __________ e prima della decisione su

opposizione 23 aprile 2008, sia effettivamente intervenuto un peggioramento

della situazione valetudinaria con effetto sulla capacità lavorativa.

Nel

rapporto di visita 7 febbraio 2006 il dr. __________ aveva già evidenziato che

“(…) ultimamente si nota un ulteriore peggioramento della coxalgia che obbliga

il paziente a spostarsi con l’aiuto di stampelle. Anche radiologicamente si evidenzia

un peggioramento della coxartrosi. Inoltre questa problematica scompensa una

nota lombaggine. Nelle condizioni attuali il paziente è da considerare

completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività lavorativa. (…)” (doc. AI

68/20).

Questo

Tribunale ritiene innanzitutto che il rapporto 7 febbraio 2006 (doc. AI 68/20),

nel quale il dr. __________ ha attestato un peggioramento riscontrabile anche

radiologicamente intercorso dopo la perizia del dr. __________, avrebbe dovuto

essere sottoposto al perito dr. __________.

Questo

vale a maggiore ragione visto che nella perizia 14 giugno 2005 il dr. __________,

dopo aver espresso la seguente prognosi “(…) ho preso particolarmente tempo

per cercare di convincere il paziente di sottoporsi ad un intervento di protesi

alle anche che sicuramente potrebbe alleviare notevoli dolori al paziente e

migliorare la qualità della vita. Ritengo quindi che in futuro il paziente si

ripresenterà dal suo ortopedico per discutere dell’opportunità delle protesi

alle anche. (…)” (doc AI 48/4) ha osservato che “(…) ritengo che questo

paziente possa beneficiare sostanzialmente di un intervento di protesi alle anche

che potrebbe ridurre notevolmente lo stato algico, migliorare la qualità della

vita e permettergli una scelta decisamente più ampia nell’ambito delle attività

lavorative. (…)” (doc. AI 48/7)

È

vero che il dr. __________, nelle annotazioni 3 marzo 2006 (doc. AI 72/1-2), riferendosi

al rapporto 7 febbraio 2006 del dr. __________ ha osservato che “(…) egli

ritiene genericamente l’assicurato inabile al 100% per qualsiasi attività. […]

dal punto di vista ortopedico ritengo la perizia del dr. __________ completa,

da chiedersi l’esigibilità, secondo me data, dell’impianto protesi (…)” (doc.

AI 72/2). Al riguardo il TCA evidenzia, tuttavia, che, non essendo specialista

in ortopedia, l’apprezzamento della rilevanza o meno del rapporto specialistico

del chirurgo ortopedico curante non era di competenza del dr. __________.

Più

in generale è necessario che, ogniqualvolta debba esaminare un rapporto medico

stilato da uno specialista in un determinato ambito, l’SMR faccia capo ad un

medico in possesso di una specializzazione nella materia specifica oggetto della

controversia (cfr. al riguardo STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07

del 31 agosto 2007).

Va

qui inoltre evidenziato che il dr. __________, nelle annotazioni 12 aprile

2005, aveva già osservato che “(…) l’affezione presente ha un carattere

evolutivo e un certo peggioramento è da aspettare. (…)” (doc. AI 39/1), che

il dr. __________, nel rapporto medico 20 aprile 2005 (doc. AI 44/1-5), ha

descritto uno stato di salute suscettibile di peggioramento e che il dr. ____________________,

FMH in medicina generale, nel rapporto 25 luglio 2005 indirizzato alla __________

(doc. 2/7-11 dell’incarto cassa malati) ha concluso che “(…) senza un’ope-razione

chirurgica di protesi dell’anca, dapprima a destra e quindi verosimilmente a

sinistra, la prognosi a medio-lungo termine è cattiva, sia per quanto riguarda

la sintomatologia, sia per la capacità lavorativa. Sarebbe auspicabile a questo

punto la decisione per un intervento di protesi dell’anca, pur considerando la

giovane età. Le operazioni ad entrambe le anche poterebbero verosimilmente il

paziente ad un’abilità completa in un’attività medio-leggera nell’arco di circa

un anno. (…)” (doc. 2/10-11 dell’incarto cassa malati).

Il

rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici appare

necessario anche avuto riguardo al fatto che il dr. ____________________, nel

rapporto 27 aprile 2007 indirizzato all’Ufficio AI (IX/1, rapporto che non

risulta nemmeno essere stato sottoposto ai medici SMR), ha attestato che:

"

(...)

Ultimamente si nota un netto peggioramento della

coxalgia bilaterale che limita molto il paziente. Egli non riesce più a

spostarsi, anche per breve distanza. La deambulazione è effettuata con

un’importante zoppia. Dal punto di vista terapeutico vi è una chiara

indicazione ad una protesi totale delle anche, che però al momento viene

rimandata, vista la giovane età del paziente.

Purtroppo, nonostante l’esecuzione di una fisioterapia

intensiva, sia la coxalgia che la lombaggine persistono.

Ritengo quindi che il mio paziente presenta un netto

peggioramento del suo stato di salute e che quindi necessita di una revisione

anticipata del caso.

A mio avviso risulta completamente inabile al lavoro dal

7.03.05 ed è impensabile che possa svolgere un’attività lavorativa anche

sedentaria in queste condizioni. (…)." (IX/1)

Il

dr. __________, nel rapporto 7 maggio 2008 indirizzato all’Ufficio AI (IX/2),

ha poi ribadito che:

"

(...) Ripeto come già scritto

nella lettera 27.04.07, che ultimamente si nota un netto peggioramento della

coxalgia bilaterale che limita molto il paziente. Egli non riesce più a

spostarsi anche per brevi distanze.

Questo è l’elemento nuovo, ossia il peggioramento della

patologia preesistente (necrosi testa femorale bilaterale). Questo può essere

dimostrato radiologicamente. Infatti ho eseguito in data odierna una nuova RX

del bacino che dimostra un peggioramento confronto all’indagine eseguita nel

2006, ossia un peggioramento della coxartrosi.

Quindi è completamente falso che la lettera del

27.04.07 non apporta alcun elemento nuovo. Il peggioramento si è riscontrato in

questo ultimo anno. Qualsiasi medico (anche non specialista) che prende visione

delle RX del bacino del paziente, potrà certificare che la coxartrosi

bilaterale su necrosi delle teste femorali è gravissima. Su base a queste RX si

potrebbe chiedersi come fa ancora il paziente a camminare.

Quindi confermo che il signor RI 1 presenta un netto

peggioramento del suo stato di salute da quando è stato visto dal Dr. __________

e che quindi necessita di una revisione anticipata del caso non essendo più in

grado di spostarsi anche per brevi distanze, senza forti dolori.

(…)." (IX/2)

Di

conseguenza, visto l’accertamento medico lacunoso, si giustifica l’annullamento

della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché,

previo complemento peritale con richiesta della documentazione radiologica menzionata

dal dr. __________ nei suoi certificati, aggiornamento della situazione

valetudinaria per quanto attiene alle patologie ortopediche e lombari e valutazione

della capacità lavorativa nel tempo, si pronunci nuovamente sul diritto a

prestazioni.

Va

qui infatti evidenziato che il giudizio di abilità lavorativa al 100% in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti è stato confermato

dall’amministrazione, mediante il provvedimento contestato del 23 aprile 2008,

sulla base della perizia eseguita dal dr. __________ il 14 giugno 2005, e

quindi, quasi tre anni prima.

In

questo senso la domanda di essere sentito e la richiesta di una perizia ortopedica,

formulate con il ricorso, sono superate dal rinvio degli atti all’Ufficio AI

per ulteriori accertamenti.

2.10. Per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile esprimersi

compiutamente.

In

ogni caso al riguardo il TCA rileva quanto segue.

Dagli

atti risulta che l’assicurato, quale commerciante di autoveicoli usati, ha effettuato

il suo ultimo giorno di lavoro effettivo presso la __________ il 10 marzo 2005

e che per questa attività, esercitata a tempo pieno, il reddito annuo per il

2005 sarebbe stato pari a fr. 33'600.-- (cfr. doc. AI 52/1-3).

Di

conseguenza, per il calcolo del reddito da valido al momento della nascita

dell’eventuale diritto alla rendita, bisognerà partire da questo dato.

Il

TCA ricorda ancora che per il calcolo del reddito da invalido l’Alta Corte ha

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA

del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Inoltre,

questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165),

fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella

causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il

salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Alla

luce delle risultanze degli accertamenti effettuati e conformemente alla giurisprudenza

appena ricordata la consulente in integrazione professionale dovrà quindi aggiornare

il proprio rapporto.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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