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Decisione

32.2008.102

Grado d'invalidità non pensionabile. Trasmissione degli atti per nuova decisione su riformazione professionale visto il grado d'invalidità superiore al 20%

20 aprile 2009Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I. In via principale

1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione dell’Ufficio

AI, Bellinzona, del 24 aprile 2008 è annullata.

2. Alla signora RI 1 è riconosciuta

un’invalidità del 50% almeno e di conseguenza è concessa almeno una mezza

rendita.

3. Tasse, spese e ripetibili protestate.

Considerandi

II. In via subordinata

1.

Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione dell’Ufficio

AI, Bellinzona, del 24 aprile 2008 è annullata.

2.

Alla signora RI 1 è riconosciuta

un’invalidità del 40% e di conseguenza è concesso un quarto di rendita.

3.

Tasse, spese e ripetibili protestate.

III. Alla domanda di assistenza

giudiziaria

1.

La domanda di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, è

accolta.

2.

Tasse, spese e ripetibili come di rito.

(…)." (I, pag. 10)

Con

scritto 3 giugno 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa

documentazione.

1.4

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5

Con

scritto 1. luglio 2008 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il rapporto 20 giugno

2008.

del dr. __________ e indicato quali ulteriori prove l’audizione del dr. __________

quale teste e l’esecuzio-ne di una perizia pluridisciplinare comprensiva di un

consulto ortopedico.

1.6

Con

osservazioni 15 luglio 2008 – rilevato che “(…) il SMR ha valutato che dal

rapporto medico del dr. med. __________ non risulta alcuna modifica dello stato

di salute dell’assicurata, ma soltanto una diversa valutazione della sua

capacità lavorativa residua. Non vi sono quindi, a mente del SMR, elementi per

potersi discostare dalla valutazione peritale effettuata dal dr. med. __________

(…)” – l’Ufficio AI si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D.

SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA

del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella

causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00;

STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002

pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26

ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

Occorre

qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti

quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che

esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Dal

momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante

(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente

al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.

Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al

tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

2.3

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata

il diritto a prestazioni.

L’assicurata,

contestate le valutazioni mediche ed economiche, ha postulato il diritto ad

almeno una mezza rendita e, in via subordinata, ad un quarto di rendita.

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i

due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze

ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I

166/03, consid. 3.2)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49 e nella STF del 29 luglio 2008 nella causa M., 9_C830/2007),

l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la

presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità

e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri

sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con

sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita

d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante

simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del

conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I

702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/ Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;

STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., [I 873/05]).

In

una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"

(…)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia,

invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla

scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in

analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore

persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di

lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente

ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza

di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva

descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza

all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e

4.2.2

pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag.

353.

seg. e consid. 3.3.1 pag. 358).

(...)" (STFA del 4 aprile 2008 nella causa U.,

9C_35/2007)

2.6

Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 4 settembre 2006, il dr. __________, medico SMR, ha

concluso che “(…) si tratta di patologia essenzialmente reumatologica-ortopedica.

A livello diagnostico il caso risulta accertato in modo sufficiente ma non

abbiamo a disposizione una descrizione della funzionalità fisica. Inoltre la

valutazione della capacità lavorativa residua dei vari medici coinvolti nella

cura del caso è parzialmente contrastante. E’ quindi indicata una valutazione

peritale reumatologica per determinare le effettive limitazioni funzionali e

quindi la capacità lavorativa come venditrice di generi alimentari, la capacità

lavorativa come venditrice di oggettistica leggera, la capacità lavorativa come

distributrice di pasti e la capacità lavorativa in attività leggera ed ergonomicamente

adatta alle limitazioni. (…)” (doc. AI 29/1).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato un accertamento medico a cura del dr. __________ (doc. AI

31/1-2).

Nella

perizia 19 dicembre 2006 (doc. AI 33/1-9), il dr. ____________________, FMH in

reumatologia e medicina interna – posta la diagnosi di “(…) sindrome fibromialgica

generalizzata – alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C5/6

con uncartrosi e spondilosi multisegmentale) – gravi alterazioni degenerative

della colonna lombare (discopatie multisegmentali tra L1 e S1 con

pseudoanterolistesi di L4 su L5 con compressione radicolare L4 e L5 a destra e

L5 a sinistra) alterazioni degenerative cervicali (condrosi C5/6 con uncartrosi

e spondilosi multisegmentali) – poliartrosi delle dita – piedi piatti

bilaterali con alluci valghi e dita a martello – condrocalcinosi (…)” (doc. AI

33/7) –, ha espresso la seguente valutazione:

"

(...)

La signora RI 1, nata il RI 1, RI 1RI 1,

presenta dal 2002 una fibromialgia generalizzata, tuttora manifesta con dolori

"sempre e dappertutto" come dichiarato dalla paziente; sono presenti

13.

su 18 punti fibromialgici ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed

inferiore del corpo, che confermano la diagnosi. La manifestazione diffusa del

dolore, rende difficile stabilire fino a che punto siano sintomatiche le gravi

alterazioni degenerative plurisegmentali alla colonna lombare (discopatie multisegmentali

tra L1 e S1 con pseudoanterolistesi di L4 su L5 con compressione radicolare L4

e L5 a destra e L5 a sinistra) rispettivamente le alterazioni degenerative

cervicali (condrosi C5/6 con uncartrosi e spondilosi multisegmentali); il

rachide appare tendenzialmente piatto, la colonna cervicale appare

moderatamente limitata alle rotazioni globali bilaterali, sono assenti deficit

cervicoradicolari; la colonna lombare è altamente limitata alle lateroflessioni

bilaterali moderatamente nelle altre direzioni, sono assenti deficit

lomboradicolari. Il polso destro risulta deformato in sede ulnare, indolenzito

a livello del processo stiloideo senza tumefazioni sinovitiche, la mobilità

passiva del polso risulta difficilmente valutabile in quanto l'assicurata controinnerva;

sappiamo che nell'agosto 2005 era stata in cura per una tendinite ulnocarpale

al polso destro, la radiografia dell' 8.8.2005 mostra una condrocalcinosi

probabilmente alla base delle alterazioni degenerative al processo stiloideo

ulnare come pure delle artrosi alle articolazioni metacarpofalangee II e III;

le articolazioni delle dita appaiono diffusamente ingrossate, senza sinoviti,

soprattutto a livello delle articolazioni interfalangee prossimali e distali

alla mano destra con deviazione radiale delle falangi intermedie II – IV

All'esame clinico risulta dolorante la mobilizzazione

dell'anca sinistra, l'assicurata permette una flessione passiva non

oltrepassante i 100°; la radiografia delle anche del 3.10.2006 risultava

normale, per cui il problema algico coxogeno a sinistra non trova un correlato

radiologico strutturale. Già da molti anni soffre di problemi ai piedi, per i

quali nel 1994 era stata in cura ortopedica specialistica con diagnosi di

neurinoma di Morton al piede destro, piedi traversopiatti degenerativi

bilaterali e tuttora riferisce dolori ai piedi accentuati a sinistra, a livello

piantare e dorsale; oggettivamente troviamo piedi piatti bilaterali con alluci

valghi marcati dalle due parti, dita a martello con deviazioni laterali delle

dita.

(...)" (doc. AI 33/5-6)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’inte-grazione il dr. __________ si

è così espresso:

"

(...)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale

residua descritta nell’allegato.

Giudico l’assicurata abile al lavoro nella misura del

100% con un rendimento massimo del 100% per un’attività che tiene pienamente

conto della capacità funzionale residua, descritta nell’allegato.

Nella sua ultima attività di impiegata presso un

negozio di generi alimentari, lavoro svolto esclusivamente in piedi con

necessità di sollevamento di carichi per un massimo di 9 kg, si può ammettere,

tenendo conto dei limiti funzionali descritti, una diminuzione del rendimento:

per l’ultima attività svolta come impiegata in un negozio di generi alimentari,

giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale,

ma con una diminuzione del rendimento del 40%.

La data, a partire dalla quale è subentrata una

diminuzione del rendimento non può essere stabilita sulla base degli atti.

(…)." (doc. AI 23/6)

Il

dr. __________, medico SMR, nel rapporto 26 febbraio 2007 (doc. AI 35/1-3), ha

posto la seguente raccomandazione: “(…) in considerazione della nozione di

fibromialgia risulta indispensabile procedere pure a valutazione psichiatrica.

(…)” (doc. AI 35/2).

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato un accertamento medico a cura del dr. __________ (doc. AI

36/1-2).

Nella

perizia 1. giugno 2007 (doc. AI 38/1-11), il dr. __________ FMH in psichiatria

e psicoterapia – posta la diagnosi

di “(…) sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4), da anni

(…)” (doc. AI 38/7) –, circa le

conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, si è così espresso:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

1.

Menomazioni (qualitative e

quantitative) dovute ai disturbi constatati

1.1

a livello psicologico e mentale

L'assicurata non presenta, attualmente, da

un punto di vista psicologico e mentale, un particolare deficit di capacità e

risorse nell'affrontare la propria condizione esistenziale ed i propri disturbi

somatici algici su descritti, in particolare mantiene un umore adeguato, nella

norma ed una speranza e fiducia in una capacità di ripresa, rispetto ai propri

disturbi somatici, ed anche ad una possibilità lavorativa parziale.

1.2

a livello fisico

Vedi medico curante, Dr. med. __________

(ndr. recte: __________ ed il reumatologo curante, Dr.ssa med. __________.

1.3

nell'ambito sociale

L'assicurata, rispetto ad un fronte sociale

ed interpersonale, mantiene conservate buone capacità relazionali, sia in

ambito famigliare, sia extraprofessionale, anzi, con la sua attuale attività

temporanea, presso la __________ (porta i pasti al domicilio di personale

anziane), presenta buone capacità di comprensione e di gratificazione

personale, nello svolgere un impegno, caratterizzato anche da una valenza di

relazione e di aiuto verso persone anziane, non del tutto autosufficienti.

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività

attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi

sull'attività attuale dell'assicurato?

Attualmente la peritanda non presenta

disturbi psichici particolari, nel senso che i suoi attuali disturbi algici

somatici non ne minano il suo equilibrio timico, nè il suo temperamento e personalità

tenace, volitiva, dotata di capacità interpersonali.

2.2

L'attività attuale è ancora

praticabile?

Sì, l'ultima attività di venditrice, da un

punto di vista medico-psichiatrico, risulta praticabile.

2.3

Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

Nella misura totale del 100% (otto ore al

giorno).

2.4

È constatabile una diminuzione della

capacità di lavoro?

No.

3.

L'ambiente di lavoro dell'assicurato

è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

L'ultimo datore di lavoro (__________) ha chiuso la

propria attività professionale.

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

1.

È possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Tenuto conto dell'età della peritanda, dell'esperienza

professionale acquisita, non risulta indicato un'integrazione professionale,

nel senso di un progetto di riqualifica professionale, ma risulta indicato e

strutturante, da un punto di vista medico-psichiatrico, un sostegno ed aiuto da

parte dell'AI, rispetto ad un collocamento ed inserimento professionale, almeno

parziale, nell'ottica di un riscatto ed una possibilità ricostruttiva, rispetto

ad una identità professionale dell'assicurata.

2.

È possibile migliorare la capacità di

lavoro sul posto di lavoro attuale?

Come riferito in precedenza, da un punto di

vista medico-psichiatrico, la peritanda presenta una capacità di lavoro totale,

del 100%, rispetto al suo ultimo lavoro di venditrice.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere

altre attività?

Sì.

3.1

Se sì, a quali esigenze deve rispondere

il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di

un'altra attività (esigenze nei confronti delle persone cui si fa riferimento,

clima di lavoro ecc.)?

Da un punto di vista medico-psichiatrico non vi sono

particolari esigenze a cui dovrebbe rispondere il posto di lavoro della

peritanda, se non tenere conto delle indicazioni e limitazioni somatiche e

reumatologiche.

3.2

In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

Da un punto di vista medico-psichiatrico, la peritanda,

come già riferito, presenta una capacità lavorativa totale (otto ore al giorno

circa).

3.3

È constatabile una riduzione della

capacità di lavoro?

No.

(…)" (doc. AI 38/9-11)

Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, nel rapporto 21

maggio 2007 indirizzato al dr. __________ (doc. AI 41/2-3) – rilevato che

“(…) da circa 1 anno la situazione è peggiorata con gonfiore, dolore alla notte

e con problemi di deambulazione per lunghe distanze. (…)” e posto il seguente

status: “(…) paziente di 59 anni, a piedi nudi lieve genua valga bilaterale,

polpacci simmetrici, retropiede in lieve valgo fisiologico con appoggio

plantare stabile nei limiti della norma. Avampiede con esclusione dell’appoggio

dei polpastrelli II, III e IV al piede sinistro. Dita a martello rigide II al

piede destro. All’esame diretto dolore a livello cuneo-metatarsale I medialmente

soprattutto a sinistra con dolori plantari importanti. Estensione

importante delle dita a causa delle cicatrizzazioni degli estensori. Nessun

piede equino funzionale. Dal punto di vista neurologico, tutte (ndr. recte:

tutta) la gamba anteriore sinistra presenta una iposensibilità. Il riflesso

achilleo è diminuito chiaramente a sinistra paragonato al destro. I riflessi

patellari sono simmetrici. (…)” –, ha espresso la seguente valutazione:

“(…) instabilità dell’avampiede bilaterale sintomatico soprattutto a sinistra,

che presenta un’indicazione per una correzione a livello tarso-metatarsale per

la stabilizzazione del I raggio e per l’orientamento dell’alluce, assieme alla

correzione per dita a martello II-V per ritrovare un appoggio plantare in

flessione forte. Non vi sono indicazioni per un intervento a livello del polpaccio.

Ho spiegato le modalità dell’inter-vento alla paziente, che in seguito del

quale avrebbe un gesso circolare senza appoggio per 2 settimane, dopo le 2

settimane avrebbe un carico protetto tramite lo stivale amovibile. La paziente

si annuncerà eventualmente per il trattamento chirurgico. (…)”.

Ancora

il dr. __________, in un ulteriore rapporto 14 aprile 2008 sempre indirizzato

al dr. __________ (doc. AI 48/1-2), poste le diagnosi note, si è così espresso:

“(…) ribadisco le proposte fatte il 07.05.2007 in merito alla problematica del

piede. Lo status sommario della schiena mostra segni degenerativi importanti a

livello della colonna lombare. Questi disturbi statici degenerativi, sono

perfettamente incompatibili con la professione di venditrice di frutta e

verdura, svolta dalla paziente fino al 2004. Con tali problemi, la paziente

potrebbe svolgere al massimo solo al 50% la sua professione di venditrice in un

altro ambito, nella (ndr. recte: nel) quale non deve portare nessun peso

rilevante con gli arti superiori. La paziente si rivolgerà nuovamente a noi per

il proseguimento del trattamento. (…)” (doc. AI 48/2).

Al

riguardo il dr. __________, nel rapporto 7 settembre 2007 (doc. AI 43/1-3) – ritenute le

“metatarsalgie e disbalance delle dita ad entrambi i piedi stato dopo

correzione dell’avampiede sinistro 1994 (…)” (doc. AI 43/1) quali ulteriori diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa –, ha espresso la seguente

valutazione: “(…) assicurata peritata sia dal lato psichiatrico (esclusa

limitazione funzionale psichiatrica) che reumatologico (presenza di patologia

limitante a livello del rachide lombare e dei piedi). In considerazione del

peggioramento della problematica dei piedi (vedi rapporto dr. __________ del

7.5

) i limiti funzionali concernente un’attività adatta devono essere

corretti nel senso che un’attività adatta deve essere del tipo che l’attività

da seduta viene alternata con quella da svolgere in piedi. (…)” (doc. AI 43/2).

Nelle

annotazioni 18 aprile 2008 – circa il rapporto 14 aprile 2008 del dr. __________

– il dr. __________ ha poi concluso che “(…) si conferma la valutazione del 7

settembre 2007 basata su perizia reumatologica e psichiatrica. L’attuale rapporto

non evidenzia una modifica dello stato di salute. (…)” (doc. AI 50/1).

L’Ufficio

AI – sulla base delle risultanze mediche sopra esposte, della tabella allestita

il 10 gennaio 2008 (doc. AI 45/1-2) e del rapporto finale 11 gennaio 2008 della

consulente in integrazione professionale (doc. AI 46/1-2) – con decisione 24 aprile

2008.

(doc. AI 5/1-3) ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001.

pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante,

secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1

et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg.

(249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo auto-re (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8

Nella

presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che le

conclusioni a cui sono giunti i medici del SMR, secondo cui l’assicurata dal

dicembre 2005 è inabile al 40% nella sua attività abituale di impiegata presso

un negozio di generi alimentari e abile al 100% in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti, possano validamente costituire da

supporto probatorio al giudizio senza che si riveli necessario procedere a

ulteriori atti istruttori.

La

dr.ssa __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico 10 marzo 2006 (doc.

AI 14/1-3) – posta la diagnosi di “(…) sindrome lombo-vertebrale con alterazioni

degenerative e irritazione radicolare L5 a sinistra, causa di un’ernia discale

L5-S1 a sinistra, lussata in sede intra-foraminale. Poliartrosi delle piccole

articolazioni delle mani con stato dopo un’impor-tante tendinite ulno-carpale

del polso dx. Inizio di gonartrosi bilaterale e piedi transversi con alluce

valgo bilaterale. Fibromialgia generalizzata. (…)” e osservato che “(…) la

paziente lavora adesso alla __________ due ore e mezzo al giorno, distribuisce

i pasti. Per 26 anni ha avuto un negozio in proprio. Da giugno a novembre 2005

ha lavorato come venditrice al 100% ma poi non ha più potuto continuare con

questo lavoro. Ed era inabile. (…)” (doc. AI 14/1) –, ha ritenuto indicato un

accertamento medico supplementare e non si è espressa sulla capacità lavorativa

nell'attività di venditrice e in un’attivi-tà adeguata.

Il

dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto 13 marzo 2006 (doc. AI

15/1-5), ha concluso che “(…) date le circostanze sono dell’opinione che in

effetti la paziente presenti un’incapacità lavorativa residuale del 50% per

qualsiasi attività lavorativa, quindi anche ergonomicamente favorevole e

leggera. Non è da escludere che a medio lungo termine un intervento di

fissazione del segmento L4/5 diventi indispensabile qualora ci fosse un aumento

della stenosi del canale spinale o l’apparizione di un’instabilità segmentale.

Provvedimenti professionali date le circostanze non mi sembrano adeguati. (…)”

(doc. AI 15/2).

Il

dr. __________, nel rapporto medico 27 marzo 2006 (doc. AI 19/1-2), non si è

espresso sulla capacità lavorativa e ha rinviato alle valutazioni della “(…)

dr.ssa __________ che cura attualmente la paziente per le problematiche

osseoarticolari (…)” (doc. AI 19/1).

Il

dr. __________ nella perizia reumatologica 19 dicembre 2006 (doc. AI 33/1-9) –

poste le diagnosi note e riprodotte al consid. 2.6 –, ha concluso per

un’abilità al lavoro del 100% con un rendimento massimo del 100% in un’attività

adeguata che tenga conto dei limiti funzionali posti e per una flessione del

rendimento nella misura del 40% nella sua ultima attività di venditrice.

Il

dr. __________ ha visitato l’assicurata e sulla base di tutta la documentazione

medica messagli a disposizione – quindi anche delle annotazioni 4 settembre

2006.

(doc. AI 29/1) nelle quali il dr. __________ aveva evidenziato che si

trattava di una problematica essenzialmente reumatologica-ortopedica e che la

valutazione della capacità lavorativa dei vari medici coinvolti era

parzialmente contrastante – ha allestito un referto medico completo, scevro di

contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sull’anamnesi personale,

sistemica e sociale, sui dati soggettivi e sulle constatazioni oggettive.

In

particolare, per quanto riguarda l’asserita necessità di un accertamento specialistico

di natura ortopedica, il TCA rileva che dagli atti di causa non risulta che

l’assicurata sia attualmente in cura da un ortopedico e che il dr. __________,

medico del reparto di chirurgia ortopedica e ortopedia della clinica __________

__________ di __________, nel referto 9 agosto 2005 indirizzato alla dr.ssa __________

(doc. AI 14/4-5), posta la diagnosi di "(…) importante tendinite

ulno-carpale del polso destro (…)", non si era espresso sulla capacità lavorativa

e aveva ritenuto indispensabile una valutazione reumatologica.

Anche

per quanto riguarda i problemi ai piedi, gli stessi sono stati considerati dal

dr. __________ laddove nella valutazione ha riferito che “(…) già da molti anni

soffre di problemi ai piedi, per i quali nel 1994 era stata in cura ortopedica

specialistica con diagnosi di neurinoma di Morton al piede destro, piedi traversopiatti

degenerativi bilaterali e tuttora riferisce dolori ai piedi accentuati a

sinistra, a livello plantare e dorsale; oggettivamente troviamo piedi piatti

bilaterali con alluci valghi marcati dalle due parti, dita a martello con

deviazioni laterali delle dita. (…)” (doc. AI 33/6).

Non

è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo ai rapporti 21

maggio 2007 e 14 aprile 2008 del dr. __________ (doc. AI 41/2-3 e 48/1-2).

Infatti, il dr. __________, nel rapporto 21 maggio 2007, poste le diagnosi di

“(…) metatarsalgie e disbalance delle dita ad entrambi i piedi. Esiti da

correzione dell’avampiede sinistro (…)” (doc. AI 41/2), non si è espresso sulla

capacità lavorativa e, nel rapporto 14 aprile 2008 – senza tuttavia

evidenziare e/o documentare un peggioramento dello stato di salute e,

soprattutto, senza contestare la menzionata valutazione peritale del dr. __________

–, non si è neppure espresso compiutamente sulla capacità lavorativa

in un’attività adeguata e, in modo del tutto generico, ha concluso che “(…) lo

status sommario della schiena mostra segni degenerativi importanti a livello

della colonna lombare. Questi disturbi statici degenerativi, sono perfettamente

incompatibili con la professione di venditrice di frutta e verdura, svolta

dalla paziente fino al 2004. Con tali problemi, la paziente potrebbe svolgere

al massimo solo al 50% la sua professione di venditrice in un altro ambito,

nella (ndr. recte: nel) quale non deve portare nessun peso rilevante con gli

arti superiori. (…)” (doc. AI 48/2).

Al

riguardo il dr. __________, nel rapporto medico 7 settembre 2007 (doc. AI

43/1-3) e nelle annotazioni 18 aprile 2008 (doc. AI 50/1), ha concluso che “(…)

in considerazione del peggioramento della problematica dei piedi (vedi rapporto

dr. __________ del 7.5.2007) i limiti funzionali concernenti un’attività adatta

devono essere corretti nel senso che un’attività adatta deve essere del tipo

che l’attività da seduta viene alternata con quella da svolgere in piedi. (…)”

(doc. AI 43/2) e, riferendosi al rapporto 14 maggio 2008 del dr. __________,

che “(…) l’attuale rapporto non evidenzia una modifica dello stato di salute.

(…)” (doc. AI 50/1).

In

merito al rapporto 20 giugno 2008 della __________, __________, sottoscritto

dal dr. __________, Professeur Associé Chirurgie

Orthopédique Spécialiste de la colonne vertébrale e indirizzato al dr. __________, il TCA rileva che lo specialista non ha evidenziato in

cosa sia consistito concretamente e tanto meno ha documentato una modifica

dello stato di salute e, poste le diagnosi note, si è limitato ad esprimere una

diversa valutazione concludendo in modo generico che “(…) j’estime également

que Madame RI 1 ne peut plus assumer une activité professionelle à 100%, et

qu’une activité telle que celle effectuée ces derniers mois pourrait être

réalisée à un taux d’environ 40%. Dans une activité sédentaire de type employée

de bureau, le taux d’occupation pourrait être légèrement augmenté jusqu’à 50 à

60%, mais malheuresement la patiente ne possède pas les connaissences scolaires

pour une telle reconversion professionelle. (…)” (doc. IX/Bis).

Al

riguardo anche il dr. __________, nelle annotazioni 11 luglio 2008, ha concluso

che “(…) dal rapporto attualmente trasmesso (ndr.: si riferisce al rapporto 20

giugno 2008 del dr. __________) non risulta una modifica sostanziale dello

stato di salute. Traspare una differente valutazione della capacità lavorativa

residua rispetto alla valutazione peritale espressa dal dr. ____________________.

In assenza d’una modifica dello stato di salute si tratta quindi d’una

differente valutazione dello stesso stato di salute. Non vi sono quindi motivi

per discostarci dalla valutazione peritale del dr. __________. (…)” (doc.

XI/Bis).

In

esito alle considerazioni appena esposte – ricordato che da un punto di vista

psichiatrico l’assicurata non presenta alcuna incapacità lavorativa (cfr.

consid. 2.6 e le conclusioni ivi riprodotte a cui è giunto il dr. __________

nella perizia psichiatrica 1. giugno 2007) –, questa Corte deve dunque concludere

che l'assicurata, dal dicembre 2005, è inabile al 40% nella sua attività

abituale di impiegata presso un negozio di generi alimentari e abile al 100% in

un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.

In

questo senso – ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrchtspflege des Bundes, pag. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF

122.

II 469 consid. 4; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti) – il TCA non ritiene necessario procedere alle richieste di audizione del dr. __________

e di accertamento medico giudiziario pluridisciplinare (cfr. doc. IX).

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda.

2.9

Appurata

una capacità lavorativa del 60% nella sua attività abituale di venditrice e del

100% in un’attività adeguata e rispettosa delle limitazioni funzionali poste

dal mese di novembre 2005, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), nel caso concreto

sono determinanti i dati del 2006 visto l’inizio dell’inabilità del 40% nella

sua precedente professione di venditrice dal dicembre 2005 (anno in cui conformemente

all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita potrebbe nascere).

2.9.1

Riguardo

all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella

causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti,

cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più

concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali

la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi

sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe

continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno

conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari

(RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224) o comunque il salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1,

ha ribadito che:

"

(…) occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168

pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata). (…)"

Dagli

atti risulta che quale reddito da valido l’Ufficio AI ha considerato l’importo

di fr. 37'627 (ovvero il salario mensile di fr. 2'860.05, indicato dalla __________

di __________ presso la quale l’assicurata ha lavorato quale venditrice dal 13

giugno al 30 novembre 2005 [doc. AI 20/1-3], moltiplicato per 13 e aggiornato

al 2006 [cfr. doc. AI 45/1-2 e 46/2]).

Questo

importo non è stato contestato dall’assicurata e può essere fatto proprio dal

TCA.

2.9.2

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75

seg..

Tale

reddito va segnatamente determinato

sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizio-ne

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre

2006.

nella causa P., I 222/04).

Questa

Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165), fondandosi

sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella causa C., (U

8/07), ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Il

TF, con sentenza del 23 aprile 2008 nella causa F. (8C_399/2007), ha lasciato

aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui

il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV Nr. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

2.9.3

Utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pag. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pag. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media,

un salario mensile lordo pari a fr. 4’019.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 12-2008, pag. 94), esso ammonta a fr.

4'189.80 mensili oppure a fr. 50'277.60 per l'intero anno (fr. 4'189.80 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a).

L’assicurata,

quale venditrice presso il suo ultimo datore di lavoro, avrebbe guadagnato nel

2006.

fr. 37'627 (cfr. consid. 2.9.1).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 49'364.46; Tabella TA1

2006, p.to 52, commercio al dettaglio e riparazioni, livello di qualifica 4:

fr. 3'946.-- riportato su 41.7 ore/settimana x 12 mesi).

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008 sopra menzionata (cfr. consid. 2.9.2), della

stessa percentuale, ossia del 23,78% (fr. 37'627 contro

fr. 49'364.46), per un importo di fr. 37’625.59 (fr. 50'277.60 ridotti del 23.78%).

Vista

la capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti

funzionali posti – richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221) – e applicata la riduzione riconosciuta dalla consulente in integrazione

professionale del 25% – “(…) riduzione del 10% per attività leggere e del 15%

per attività sempre nello stesso settore, età e scarsa formazione (cfr. doc. AI

46/2) –, il reddito statistico da invalido corrisponde infine a fr. 48'834.22 (fr. 37’625.59 ridotti del 25% = fr. 28'219.19).

2.9.4

In

simili circostanze, ritenuti i redditi da valido e da invalido (anno 2006) di

fr. 37'627 rispettivamente di fr. 28'219.19, il grado d’invalidità

deve essere cifrato al 25% ([37’627' – 28'219.17] : 37'627 x 100 = 25%).

Di

conseguenza, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicura-ta il diritto ad una

rendita (grado d’invalidità non pensionabile; cfr. consid. 2.4).

2.10

Per

contro, appurato un grado d’invalidità del 25%, non può essere confermata

quella parte della decisione con la quale, conformemente alla giurisprudenza federale

(DTF 124 V 110 consid.2b e AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b), l’Ufficio AI ha

negato il diritto a provvedimenti professionali in quanto “(…) il tasso

d’invalidità inferiore al minimo del 20% (…)” (doc. AI 51/2).

Su

questo punto la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti trasmessi

all’Ufficio AI affinché si pronunci nuovamente sul diritto ad una riformazione

professionale.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della

ricorrente.

2.12

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 cpv. 1 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser,

op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (U. Kieser, “ATSG – Kommentar”,

ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno

(cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo

di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il

TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non

sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA

del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella

causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA

del 17 ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella

causa E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P

281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

Per

valutare, in sede ricorsuale, la probabilità di esito favorevole è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29.

giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano

o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande

non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op.

cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della giurisprudenza federale, la presente vertenza

doveva apparire, dopo un esame forzata-mente sommario, destinata all'insuccesso

già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dagli elementi fattuali

emerge in modo chiaro che il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata abile al

lavoro nella misura totale in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti precisando che la flessione del 40% del rendimento nella sua attività

abituale non è stato possibile determinare quando sarebbe subentrato.

La

conclusione secondo cui la lite era già di primo acchito destituita di esito favorevole

si giustifica tanto più se si considera che – nonostante il dr. __________

avesse già preso compiutamente posizione sui rapporti medici 21 maggio 2007 e

14.

aprile 2008 del dr. __________ e seppure non fosse in cura da alcun

ortopedico – in sede ricorsuale l’interessata non ha pro-dotto documentazione

medica che permettesse, in qualche modo, di validamente mettere in discussione l’assunto

del dr. __________ e le valutazioni del dr. __________ e/o che potesse

attestare il contrario.

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

§ La decisione impugnata

è confermata limitatamente al rifiuto del diritto ad una rendita.

§§ Gli atti sono trasmessi

all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.10.

2.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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