32.2008.107
Rend.AI limitata nel tempo fino a 4/07.Abile all'80% in attiv.adeguate.Scarsa conosc.italiano e mancanza di form.specif.non impediscono di trovare un'attiv.sul merc.del lavoro. Anche utilizzando per r
18 maggio 2009Italiano76 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2008.107
Data decisione, Autorità:
18.05.2009, TCA
Titolo:
Rend.AI limitata nel tempo fino a 4/07.Abile all'80% in attiv.adeguate.Scarsa conosc.italiano e mancanza di form.specif.non impediscono di trovare un'attiv.sul merc.del lavoro. Anche utilizzando per redd.da valido salario categ.B CNM edilizia,da 2/07 grado di inval.non raggiunge 40%.Redd.da inv.:TA1
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 60 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.107
rs
Lugano
18 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 aprile 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23 giugno
2005 RI 1, nato nel 1976, di professione aiuto carpentiere, ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti facendo valere di essere sofferente, a
seguito di un infortunio occorsogli il 17 agosto 2003, a livello della spalla e
della gamba destre (cfr. doc. 1-1).
Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto a mezza rendita dal 1° agosto al 31 ottobre 2004, a
una rendita intera dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005 e a una mezza rendita
dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2007 con tre decisioni distinte emesse il 24
aprile 2008 (cfr. doc. da 69-1 a 69-6). Successivamente al 30 aprile 2007 non è
più stata erogata alcuna rendita, in quanto, ritenuto che a decorrere dal febbraio
2007 è esigibile lo svolgimento in misura dell’80% di un impiego adeguato alle
sue condizioni di salute, il grado di invalidità dell’assicurato non raggiunge
la soglia minima prevista dalla legge, come risulta dalla “Motivazione
dell’attribuzione di una rendita d’invalidità” (cfr. doc. A1).
1.2. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, con un ricorso inoltrato al TCA ha contestato la
limitazione temporale al 30 aprile 2007 del diritto alla rendita, chiedendo la
continuazione dell’erogazione di una mezza rendita.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, che ai
fini della determinazione del reddito da valido deve essere considerato che,
avendo lavorato diversi anni quale carpentiere/aiuto carpentiere, dal 2003,
massimo 2004, sarebbe passato alla categoria B quale “lavoratore con conoscenze
professionali ma senza certificato professionale”, prevista dal relativo CCL,
con conseguente aumento salariale. Egli ha precisato, in proposito, che
l’indennizzo orario minimo era pari nel 2006 a fr. 25.15.
Per
quanto concerne la capacità lavorativa residua, l’insorgente ha sottolineato di
non disporre di alcuna formazione specifica, fatta eccezione per quella
empirica acquisita nel tempo quale carpentiere, e di parlare solo
sufficientemente l’italiano, ma di non sapere scrivere correttamente in questa
lingua.
Egli ha,
poi, indicato che le valutazioni circa la residua capacità lavorativa e le
limitazioni personali considerate dall’UAI sono attribuibili alle sue affezioni
di natura psichica, osservando che non si sono, per contro, tenute conto le
limitazioni funzionali accertate medicalmente, nonché i dolori di cui soffre.
Il
ricorrente ritiene di non poter svolgere alcuna attività di tipo industriale
(TA1, settore 2: produzione), laddove è notorio che in quest’ambito le attività
semplici e ripetitive necessitano di un uso ripetuto e intenso degli arti
superiori. Egli è del parere che vada esclusa qualsiasi attività che solleciti
eccessivamente le braccia, la schiena e le spalle e che entrino, quindi, in
considerazione solo alcune professioni del settore terziario, escluse quelle di
autista (visto che in determinati frangenti deve assumere analgesici) e quelle
a contatto con la clientela (viste le sue scarse competenze linguistiche), e
meglio quelle quale factotum nel terziario (TA1, settore 3: servizi).
L’assicurato,
infine, ha osservato che quale reddito da invalido vada considerato l’importo
di fr. 4'139 al mese (TA1 2006 settore servizi, categoria 4, valore mediano
totale), che riportato su 42 ore/settimana corrisponde a fr. 4'168.75 al mese o
fr. 50'025 all’anno. Riconoscendo una riduzione del 2.27% - per tenere conto,
come per il reddito da valido, di 5 settimane di vacanza - e ritenuta una
capacità lavorativa dell’80%, come pure una riduzione del 15% (10% per le limitazioni
+ 5% per la capacità lavorativa all’80% + 5% per la nazionalità straniera, i
problemi di lingua e la carente formazione), il reddito teorico da invalido
ammonta, secondo l’insorgente, a fr. 31'289.29 all’anno (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta
del 5 agosto 2008 l’UAI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VII).
1.4. L’avv. RA 1,
per conto dell’assicurato, il 27 gennaio 2009 ha trasmesso copia della
decisione su opposizione del 12 dicembre 2008 con cui l__________ ha accertato
un reddito da valido di fr. 58'916.-- nel 2007, considerando il passaggio dalla
categoria salariale B alla C, in virtù dei disposti di cui al CCL-TI. Inoltre è
stato evidenziato che l’assicuratore LAINF, a fronte delle sole affezioni
post-infortunistiche, data una piena capacità lavorativa in attività leggere,
ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una rendita del 18% (cfr. doc. XI + bis).
1.5. L’UAI, il 10
febbraio 2009, ha riconfermato, da una parte, la piena correttezza dell’importo
del salario da valido (pari a fr. 54'226.--) stabilito nel rapporto IP del 4
luglio 2007 e ripreso nella decisione impugnata. Dall’altra, la richiesta di
respingere il ricorso (cfr. doc. XIII).
1.6. Il doc. XIII
è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Giusta
l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è
esclusa.
In una
sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., il TFA ha
rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o
della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o
la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale
proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione
con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione
(nella fattispecie: l'invito a presentare la lista delle ricerche effettuate)
sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia
dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata
effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto
può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la
mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
Inoltre
con giudizio H 345/01 del 9 gennaio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che:
"
(…)
La prova dell'avvenuta notifica di una decisione
amministrativa e della data in cui ha avuto luogo incombe, di principio,
all'amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata
dimostrazione. In caso di contestazione ci si deve infatti fondare sulle
dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid.
2a).”
Al
riguardo cfr. pure STFA C 171/05 del 16 settembre 2005, pubblicata in SVR 2006
ALV Nr. 10 pag. 36.
In
concreto l’avv. RA 1, nel ricorso, ha affermato che la motivazione della
decisione, inviata per posta semplice, gli è pervenuta il 5 maggio 2008 e che
quindi il ricorso del 4 giugno 2008 - spedito il medesimo giorno (cfr. busta
d’intimazione) - è tempestivo, essendo stato inoltrato entro il termine di 30
giorni dalla notifica (cfr. doc. I pag. 1).
Le
tre decisioni con cui l’UAI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una
rendita limitata nel tempo alla fine di aprile 2007 (cfr. consid. 1.1.) e, in
particolare, il provvedimento con il quale all’insorgente è stata attribuita
una mezza rendita dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2007 portano, però, la data
del 24 aprile 2008 (cfr. doc. da 69-1 a 69-6).
L’Ufficio
resistente, a seguito di un’esplicita domanda da parte di questa Corte (cfr.
doc. III), il 18 agosto 2008 ha, in ogni caso, dichiarato di essere
impossibilitato ad accertare presso la Posta la data della notifica della
decisione impugnata all’assicurato, in quanto la stessa non è stata intimata
per raccomandata, bensì per posta semplice (cfr. doc. X).
Ne
discende che la prova della data dell’intimazione non è possibile.
In simili
condizioni, l’impugnativa spedita al TCA il 4 giugno 2008 avverso la decisione
dell’UAI che ha assegnato al ricorrente una rendita limitata nel tempo e che il
suo patrocinatore ha indicato di aver ricevuto il 5 maggio 2008 – ossia nel
termine di 30 giorni di cui all’art. 60 cpv. 1 LPGA – deve essere considerata
tempestiva.
L’amministrazione
non ha, del resto, sostenuto il contrario.
Questa
Corte entra, pertanto, nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.3. Il
1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre
qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono
determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la
fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid.
1).
Dal
momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante
(momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente
al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili.
Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al
tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’amministrazione fosse legittimata
o meno a negare all’assicurato il diritto a un rendita di invalidità dopo il 30
aprile 2007.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222, cfr.
anche cfr. STFA inedite I 600/01 del
26 giugno 2003 consid. 3.1.; I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24; I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR
2003 IV Nr. 11; I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr. anche STFA I 475/01
del 13 giugno 2003 consid. 4.2.).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti
dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2.
A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I
683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale
[ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura
della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a
questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il
disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una
gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato
del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V
165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298
consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi
eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità
psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata
di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale
dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I
129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto,
l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una
diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare
l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da
parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte
ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso
la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri
qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
2.7. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR
2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27
dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa
F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24
febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T.,
I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.8. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.9. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que
le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.
17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.
ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p.
15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,
en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité
de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme
douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à
la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans
perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression
et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au
motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité
aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé
mentale importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence
d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant
de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et
comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur
le droit à la rente. Mais cela
ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf.
aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe
de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier
2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au
recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de
l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des
données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en
méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise
du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne
laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé
qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation
professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.10. L’Ufficio
AI, con decisioni del 24 aprile 2008, ha riconosciuto all’assicurato il diritto
a una rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° agosto 2004 al 30
aprile 2007 (mezza rendita dal 1° agosto al 31 ottobre 2004,
una rendita intera dal 1° novembre 2004 al 30 aprile 2005 e una mezza rendita
dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2007; cfr. doc. da 69-1 a 69-6), negandogli una
rendita a far tempo dal 1° maggio 2007 sulla base del parere del medico di __________
dell’__________, nonché della valutazione del Dr. med. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 32-1; 47-1; 40-1; 67-1).
L’insorgente
ha contestato l’assegnazione di una rendita di durata determinata, facendo
valere di non potere, ritenute le limitazione da lui presentate e la scarsa
conoscenza della lingua italiana, svolgere qualsiasi professione semplice e
ripetitiva. Più precisamente egli ha indicato, da un lato, di essere
impossibilitato a esercitare attività di tipo industriale. Dall’altro, di poter
essere occupato unicamente quale factotum nel terziario. L’assicurato ha, poi,
sollevato obiezioni circa la quantificazione del reddito da valido e da
invalido (cfr. doc. I).
Questa
Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva, dapprima,
che dal profilo medico il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, il 6 settembre 2006, ha diagnosticato un disturbo ansioso e
depressivo reattivo alla problematica ortopedica, nonché un disturbo
somatoforme con ripercussioni sulla capacità lavorativa di poca entità. Lo
specialista ha, pure, indicato che l’assicurato presentava un’incapacità al
lavoro del 100% dal 1° febbraio 2006 certificata dal medico curante.
Il Dr. med. __________ ha
attestato che l’attività abituale di aiuto-carpentiere era ancora proponibile a
tempo pieno con una particolare attenzione alla sicurezza, evitando le attività
sui tetti e la possibilità di cadute. Egli ha osservato che nelle attività sui
tetti il rendimento era ridotto globalmente del 40-50% e che la capacità al
lavoro poteva essere migliorata nella sua abituale professione attribuendogli
un lavoro al suolo compatibile con l’assunzione di psicofarmaci. Lo psichiatra
ha precisato che l’insorgente era in grado di svolgere altre attività,
segnatamente un’attività qualsiasi rispettosa dei suoi disturbi ortopedici in
misura maggiore del 50% senza riduzione del rendimento (cfr. doc. 22-1, 22-2).
Il Dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, medico consulente dell’__________, il 4
dicembre 2006, ha esaminato l’insorgente.
Dal relativo referto
emerge che a livello clinico la lieve sintomatologia depressiva che poteva
essere compresa come reazione al disturbo somatoforme esistente comportava di
per sé solo una minima conseguenza sulla capacità e sul funzionamento
lavorativo. E’ stato pure osservato che la problematica principale era
rappresentata dalla sintomatologia algica che si era manifestata a partire dal
momento dell’incidente, ma che aveva portato alla sospensione dell’attività
lavorativa completa solo dopo due anni e mezzo. Secondo il Dr. med. __________,
da un punto di vista strettamente psichiatrico, la presenza di un disturbo
somatoforme persistente senza concomitanti co-morbidità psichiatriche
importanti non giustificava un’inabilità lavorativa (cfr. doc. 13-11).
Il 17 gennaio 2007 ha
avuto luogo la visita medica __________ da parte del Dr. med. __________, spec.
FMH in reumatologia, medico __________.
Il sanitario ha
diagnosticato:
" - Contusioni
multiple, in particolare contusione della spalla destra a
cui consegue consulto ortopedico dal
dott. __________, che pone diagnosi d’impingement ventrale della spalla destra
su degenerazione AC in seguito a un’infrazione della clavicola laterale e che
propone un’artroscopia e una resezione AC.
- In data
8.2.2006 – Prof. __________: il 26.8.2006 ha subito un intervento di
decompressione sott-acromiale e resezione acromio-claveare. Dopo l’intervento
sintomi persistenti. Si constata una grave sindrome algo-neuro-distrofica con
dolore persistente alla spalla.
Patologie concomitanti
- Miositi diffuse, lombalgia
iperalgesica, ernia con discopatia D2-D3.
- Per i problemi psiconeurologici fare
capo al referto specialistico.” (Doc. 15-9)
Il medico __________ ha così
valutato l’esigibilità del lavoro del ricorrente:
" Il
paziente può sollevare e portare pesi pesanti 25-45 kg fino all’altezza dei
fianchi: spesso.
Il paziente può sollevare e portare pesi
molto pesanti >45 kg fino all’altezza dei fianchi: di rado.
Il paziente può maneggiare attrezzi pesanti
per lavori manuali o rozzi di officina o falegnameria: di rado.
Il paziente può maneggiare attrezzi molto
pesanti per lavori edili: di rado.
Il paziente può effettuare lavori sopra la
testa come un pittore/gessatore: di rado.
Il paziente può salire le scale a pioli:
talvolta.” (Doc. 15-10)
L’assicurato, il 14 maggio
2007, è stato visitato dal Dr. med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
il quale ha posto la seguente diagnosi:
" - sindrome
da dolore somatoforme (ICD-10: F45.4);
- elaborazioni
di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD-10: F68.0);
- reazione mista
ansioso-depressiva (ICD-10:F43.22) nell’ambito di una sindrome da
disadattamento, prolungata, di gravità lieve.” (Doc. 32-6)
Il Dr. med. __________ ha,
altresì, dichiarato che l’abilità lavorativa del ricorrente era compromessa in
misura lieve nella sua attività o nelle altre a lui idonee, e meglio che egli
presentava un’incapacità al lavoro medico-teorica del 20% (cfr. doc. 32-6).
Il 25 giugno 2007 il Dr.
med. __________ del Servizio medico regionale (SMR) ha annotato, da un lato,
che l’inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico era quantificata con
il 20% per l’attività abituale e per altre attività esigibili. Dall’altro, che le
risorse e i limiti funzionali sono stati documentati, circa il grado e i
periodi, dall’__________ e che per un’attività rispettosa dei limiti
funzionali, l’assicurato era abile al lavoro nella misura dell’80% dal febbraio
2007. Il medico del SMR ha pure indicato che l’attività abituale non era
pienamente compatibile con i limiti funzionali, che la capacità lavorativa non
aveva mai superato il 50% dall’infortunio dell’agosto 2003 e che era da
considerare definitiva (cfr. doc. 36-1).
2.11. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.12. Nella
presente fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporto medici, questo Tribunale ritiene che le
conclusioni a cui è giunto il medico del SMR Dr. med. __________ - secondo cui,
sulla base delle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________, l’assicurato,
dal febbraio 2007, presenta una capacità lavorativa dell’80% in attività
rispettose dei limiti funzionali presentati all’arto superiore destro - possano
validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa,
senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti
probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata
delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre
2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02;
STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U.
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
I
rapporti dei Dr. med. __________, __________ e __________ (cfr. doc. 15-4;
32-1, 36-1) non contengono, in effetti, contraddizioni e presentano tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un
apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, i medici hanno
tenuto conto delle patologie invalidanti - organica e psichica - di cui
l’assicurato è affetto e hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro,
motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame approfondito del caso dell’insorgente.
I Dr.
med. __________ e __________ hanno, peraltro, visitato personalmente l’assicurato.
In
particolare, il medico del SMR nella determinazione della capacità lavorativa
dell’assicurato, contrariamente a quanto addotto da quest’ultimo (cfr. doc. I),
ha considerato, fondandosi sulle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________,
sia le sue affezioni psichiche, che quelle organiche a livello dell’arto
superiore destro con i rispettivi disturbi e impedimenti. (cfr. doc. I),
RI 1, del resto, non ha prodotto
alcuna attestazione medica specialistica atta a porre in serio dubbio la
valutazione espressa dai Dr. med. __________, __________ e __________ circa la
sua abilità lavorativa.
2.13. Con
riferimento alle attività ancora esigibili dall’assicurato, nel suo rapporto
del 4 luglio 2007, il consulente in integrazione professionale incaricato ha
osservato che:
"
(…)
I limiti invalidanti
espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività
sia nel settore secondario (operaio generico nell’industria farmaceutica,
alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio, produzione, stampa,
rifinitura, controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità,…) che nel
settore terziario (custode, ausiliario di pulizie, autista, fattorino,…).”
(Doc. 40-2)
Il ricorrente
ha fatto valere di non essere in grado di svolgere qualsiasi attività semplice
e ripetitiva, bensì, alla luce delle sue limitazioni fisiche e delle scarse
conoscenze della lingua italiana, esclusivamente la professione di factotum nel
settore terziario (cfr. doc. I).
Riguardo
alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle
condizioni di salute del suo arto superiore destro, è utile ricordare quanto il
TFA e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati
anch'essi con problematiche agli arti superiori.
In una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha, ad esempio,
ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità
lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato
cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in
particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti
non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i
60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il
braccio adominante.
In una
sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA
con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, il TCA ha riconosciuto come
reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei
medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile,
ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è
pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, ed il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano):
"
(…)
Aufgrund der Beschwerden und Funktionsdefizite in
der ganzen rechten oberen Extremität ist der Beschwerdeführer faktisch als
Einhänder einzustufen, der seine rechte Hand bei der Arbeit - wenn überhaupt -
nur noch in ganz untergeordnetem Masse als Hilfshand einsetzen kann. Es kann
ihm daher nicht mehr zugemutet werden, bei einer manuellen Arbeit seinen
rechten Arm und seine rechte Hand dauernd einzusetzen und damit Gewichte bis zu
2 kg zu heben. Überdies fallen häufigere Schreibarbeiten wegen der dabei
auftretenden schmerzhaften Verkrampfungen ausser Betracht. Die im
Einspracheentscheid vom 11. April 1996 genannten Verweisungstätigkeiten, u.a.
Überwachungsarbeiten an automatischen und halbautomatischen
Produktionseinheiten, Qualitätskontrolle, Arbeiten im Auskunftsdienst oder als
Portier, können auch bei vorwiegendem Gebrauch der linken Hand ausgeführt
werden und sind daher vom (unfall-) medizinischen Standpunkt aus grundsätzlich
vollzeitlich zumutbar. Hingegen fällt die Tätigkeit als Transportdisponent
ausser Betracht, nachdem der Beschwerdeführer die gemäss Unfallversicherer
hiefür erforderliche Umschulung (zweijährige Handelsschulausbildung) nicht
erfolgreich beendet hat.
Bei den angeführten noch zumutbaren erwerblichen
Tätigkeiten handelt es sich um solche, die auf dem allgemeinen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt durchaus zu finden sind. Zudem werden in Industrie und Gewerbe
Arbeiten, welche physische Kraft erfordern, in zunehmendem Mass durch Maschinen
verrichtet, während den körperlich weniger belastenden Bedienungs- und
Überwachungsfunktionen eine stetig wachsende Bedeutung zukommt (ZAK 1991 S. 321
Erw. 3b am Ende)." (STFA succitata, consid.
3b)
In
un’altra pronunzia U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003, l'Alta Corte federale
ha pure giudicato reintegrabile professionalmente, un'assicurata, vittima di un
grave politrauma, che, secondo l'avviso dei medici, poteva ancora esercitare
un'attività da svolgere in posizione prevalentemente seduta e non comportante
il sollevare, rispettivamente il trasportare pesi anche solo relativamente
importanti, così come l'utilizzo dell'arto superiore destro in mansioni da
eseguire al di sopra dell'orizzontale:
"
(…)
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in
re W., I 401/01, consid. 4c). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale
aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag.
331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità
di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale
ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con
conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione
(cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata
del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità
di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno
poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296
consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà. Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297
consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52
consid. 3d e 114 V 285
consid. 3)." (STFA succitata, consid. 4.7)
In una
sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente
abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in
prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un,
citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
È pure
stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi
stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza
del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un
assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito
sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni
eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a
livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Infine,
con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
concreto, quindi, il TCA ritiene che sul mercato generale del lavoro esistano
delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza - quindi anche
afferenti al settore secondario dell’industria -, che il ricorrente, nonostante
i disturbi che interessano il suo arto superiore destro, sarebbe in grado di
esercitare a tempo pieno e con un rendimento completo.
In questo
contesto, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI
1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.14. Per quanto
concerne l’asserita conoscenza carente della lingua italiana, come pure la
mancanza di formazione specifica, ad eccezione della formazione empirica di
carpentiere acquisita nel tempo (cfr. doc. I), si pone la questione di sapere se
è realistico ritenere che un assicurato - senza formazione scolastica specifica,
con scarse conoscenze della lingua italiana e che ha sempre esercitato
un’attività manuale non qualificata -, possa reperire sul mercato generale del
lavoro un’attività con le caratteristiche indicate dai sanitari.
Nel
passato, il TCA è già stato chiamato a statuire in cause riguardanti assicurati
analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria
professione a causa del danno alla salute.
Ad
esempio, nella sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 - cresciuta in giudicato
dopo che il ricorso al TFA era stato ritirato a fronte della possibilità di
incorrere in una reformatio in pejus (cfr. STFA U 218/05 del 13 giugno
2006) -, questo Tribunale ha considerato realistica la possibilità di mettere a
frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive
trattandosi di un assicurato, di professione ferraiolo, vittima di un
infortunio all’arto superiore sinistro che ne aveva limitato la capacità
lavorativa ad attività leggere, non comportanti il sollevamento/trasporto di
pesi rilevanti e l’ingaggio del braccio in questione in lavori da eseguire
sopra l’orizzontale:
"
Con la propria impugnativa, ___ ha inoltre fatto
valere che il suo stato di analfabetismo gli precluderebbe, citiamo: “la
possibilità di svolgere qualsivoglia attività non identica a quella da lui
svolta nell’arco della propria vita e sino alla data dell’infortunio, e a
maggior ragione le attività prese in considerazione dalla ___ per il calcolo
dell’incapacità lucrativa, …” (I, p. 6).
Il fatto che l’assicurato sia analfabeta e privo
di ogni formazione, merita effettivamente qualche riflessione.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un
assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può
pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto
conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche
ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi
menzionata; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue
Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein
und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des
Versicherten zu entsprechen”; A.-C. Doudin, La rente d’invalidité dans
l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che
- trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire
invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, op. cit., p.
206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il
mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a tali
attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività
fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari,
motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002
UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004
nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle
opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il
settore delle prestazioni di servizio.
In sintesi, se é vero che, da un lato,
l'assicurato é tenuto a compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue
capacità di guadagno, dall’altro, non bisogna perdere d’occhio il concetto di esigibilità,
nel senso poc’anzi evocato.
Nella concreta evenienza, il fatto che ___ non
sappia né leggere né scrivere e sia, inoltre, privo di formazione, rappresenta
un handicap, che si traduce in un ulteriore restringimento del ventaglio delle
attività lucrative da lui ragionevolmente esigibili, e ciò pur ponendosi dal
punto di vista di un mercato del lavoro equilibrato.
Nondimeno, questa Corte ritiene che
dall’assicurato si possa esigere che valorizzi la sua restante capacità
lavorativa, avuto riguardo al mercato generale del lavoro che entra per lui in
linea di conto. Specialmente nell’ambito industriale, vi sono, in effetti,
delle attività di mera sorveglianza - fisicamente assai leggere - che non
presuppongono particolari attitudini intellettuali. Tali attività potrebbero
senz’altro venire svolte anche da una persona analfabeta, nella misura in cui
richiedono prevalentemente il compimento di gesti ripetitivi: assimilato
l’automatismo, non vi possono più essere ostacoli ad un loro esercizio (cfr., in questo senso, la STCA del 7 maggio 1999 nella causa D.,
inc. 35.1998.102, consid. 2.6., cresciuta in giudicato).
Occorre infine rilevare che, secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del
25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).”
(STCA succitata, consid. 2.6. - il corsivo è del
redattore)
Secondo
questo Tribunale le medesime considerazioni, tenendo conto che il danno alla
salute di cui è portatore l’insorgente si ripercuote in maniera analoga
sull’esigibilità lavorativa (la capacità lavorativa di RI 1 è dell’80% in
attività leggere con le seguenti limitazioni: sollevare e portare spesso pesi,
pesanti 25-45 kg, fino
all’altezza dei fianchi; sollevare e portare di rado pesi molto pesanti
>45kg fino all’altezza dei fianchi; maneggiare di rado attrezzi pesanti per
lavori manuali o rozzi di officina o falegnameria; maneggiare di rado attrezzi
molto pesanti per lavori edili; effettuare di rado lavori sopra la testa come
un pittore/gessatore: salire talvolta le scale a pioli; cfr. doc. 36-1; 15-10),
devono valere anche nel presente caso.
L’Alta
Corte è peraltro pervenuta a questa stessa conclusione nelle sentenze U 191/99
del 24 gennaio 2001 e I 532/05 del 13 luglio 2006, concernenti degli assicurati
stranieri, analfabeti e privi di formazione che presentavano degli impedimenti
funzionali sostanzialmente simili a quelli della ricorrente.
In esito
alle considerazioni di cui ai consid. 2.12., 2.13., come pure a quanto appena
esposto e richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA deve concludere
che - dal punto di vista medico - l'assicurato, dal febbraio 2007, è impedito
nell’esercizio della sua abituale professione di aiuto-carpentiere in misura
del 50%, ma è in grado di svolgere un’attività adeguata al suo stato di salute in
misura dell’80% e con rendimento completo.
2.15. Si tratta ora
di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Visto che
la giurisprudenza federale ha stabilito che per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.
2.5.), il TCA, tenuto conto del disposto di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,
ritiene determinante il 2007 e non, invece, il 2006 come considerato
dall’UAI (cfr. doc. 40-2, A1, 47-1).
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute - reddito
da valido -, occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente, come visto, all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari
(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la
normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi
che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più
elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag.
161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008 consid. 5.1.
In
concreto l’UAI, a titolo di reddito da valido, ha considerato l’importo di fr.
54'226.--, calcolato facendo capo ai salari base previsti per la categoria C
(lavoratori senza conoscenze professionali) dal Contratto nazionale mantello
per l’edilizia principale in Svizzera 2006-2008, valido dal 1° gennaio 2008
(cfr. art. 41-42 CNM 2006-2008; Contratto collettivo di lavoro per l’edilizia
principiale nel cantone Ticino dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008; doc.
40-2; 58-1).
L’insorgente
ha chiesto, per contro, di tener conto dello stipendio contemplato per la categoria
B (lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale;
cfr. art. 42 CNM 2006-2008), poiché, avendo lavorato diversi anni quale
carpentiere/aiuto carpentiere dal 2003, massimo 2004, sarebbe passato alla
classe B (cfr. doc. I).
In merito
egli ha evidenziato che l’assicuratore LAINF nel conteggio volto alla
determinazione del grado di invalidità ha fatto riferimento a un reddito da
valido di fr. 58'916.--, ottenuto considerando il salario della categoria B di
cui al contratto collettivo (cfr. doc. XI + bis).
__________,
per stabilire il grado di invalidità presentato nel 2007 da RI 1, ha effettivamente
utilizzato il salario previsto per la classe salariale B (cfr. doc. 273 inc.
35.2009.18).
Nel caso
di specie la questione di sapere quale salario considerare come reddito da
valido, se quello contemplato per la categoria salariale C dell’edilizia
generale o quello afferente alla categoria B, può comunque restare aperta.
In
effetti, anche facendo capo, come richiesto dall’assicurato, al reddito tenuto
conto dall’__________ di fr. 58'916.--, il suo grado di invalidità dal
mese di febbraio 2007 non raggiunge la soglia minima indennizzabile del 40%,
come verrà dettagliatamente esposto in seguito.
2.16. Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata iin SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
Nel
caso in esame, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1
2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, e meglio, in conformità con
quanto stabilito al consid. 2.13., il dato totale afferente agli uomini per il
livello di qualifica 4, corrispondente a qualifiche inferiori nel settore
privato svizzero, con attività semplici e ripetitive (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), il ricorrente avrebbe potuto realizzare,
in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 12-2008, pag. 94), esso ammonta a fr. 4’933.-
mensili oppure a fr. 59'197 per l'intero anno (fr. 4'933 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Dopo adeguamento
all’evoluzione salariale (cfr. STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 consid. 6.3.; tabella
B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 4-2009, pag.
91), si ottiene, per il 2007, un reddito mensile di fr.
5’012.-- oppure di fr. 60’144.-- per l'intero anno (fr. 5'012.-- x 12).
2.17. In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di
incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il
fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
"
2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne
Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser
Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem
leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden
Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung
2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es
ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa
das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich
Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des
Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch
die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem
Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung
getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,
erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.
Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung
abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem
Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente
führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen
keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass
er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust,
Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung,
die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una
riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di
35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel
settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone
in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali
(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro
gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le
seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui
è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà
legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in
cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,
consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.18. Nel caso di
specie l’UAI non ha applicato alcuna riduzione percentuale al reddito da
invalido (doc. 40-3; 41-1).
Va qui
rilevato che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla
valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80
consid. 5b/dd e 6).
Egli può,
tuttavia, farlo in presenza di validi motivi.
Ad
esempio, in una sentenza 8C_675/2008 del 22 ottobre 2008, il Tribunale federale
ha confermato, visti i validi motivi addotti dall’istanza cantonale, l’aumento
della percentuale di riduzione del salario statistico decisa dal primo giudice
per tenere adeguatamente conto delle circostanze specifiche del caso concreto,
osservando:
"
2.
2.1 Die Frage, ob die von der IV-Stelle
angenommene, bloss 50%ige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit angesichts der
zahlreichen somatischen Befunde (beidseitige Knie- und Rückenbeschwerden,
dilatative Kardiomyopathie [Herzmuskelerkrankung], Amaurose links), deren
Berücksichtigung bei der Beurteilung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit nur
teilweise gesichert ist, den konkreten Verhältnissen gerecht zu werden vermag,
liess das kantonale Gericht in seinem Entscheid vom 5. August 2008 trotz
erheblichen Zweifeln offen. Zur Zusprechung einer ganzen Invalidenrente und
damit zur Gutheissung des von ihm zu prüfenden Rechtsmittels gelangte es
bereits, weil es der Auffassung war, im Rahmen eines Einkommensvergleichs sei
bei der Bestimmung des Invalideneinkommens ein höherer als der von der
Verwaltung angenommene behinderungsbedingte Abzug von den in der LSE
statistisch ausgewiesenen Löhnen zuzubilligen. Dabei hat es in seinem Entscheid
dargelegt, die IV-Stelle habe einzig wegen dem unabdingbaren Erfordernis einer
körperlich leichten, wechselseitigen Tätigkeit einen Abzug von 15 % gewährt;
wegen der vielschichtigen Polymorbidität müsse aber mit einem weit
unterdurchschnittlichen Einkommen gerechnet werden, weshalb sich der nach der
Rechtsprechung maximal zulässige behinderungsbedingte Abzug von 25 % (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80) rechtfertige.
2.2 Die Vorinstanz hat damit entgegen der
Argumentation in der Beschwerdeschrift ihr Ermessen nicht missbraucht, sondern
sogar triftige Gründe für ihre von der Ansicht der Verwaltung abweichende
Ermessensausübung angeführt. Angesichts der dem Bundesgericht bezüglich der
Höhe eines behinderungsbedingten Abzuges zustehenden Überprüfungsbefugnis
besteht kein Anlass zu einer Korrektur des angefochtenen Entscheids.”
Nel caso di specie questo Tribunale ritiene che il fatto che l’UAI non
abbia ridotto il reddito da invalido non sia validamente giustificato, per i
motivi che seguono.
Il TCA
rileva innanzitutto che, nella presente fattispecie, a dipendenza del danno
alla salute, l'assicurato è stato sì giudicato in grado di esercitare
un'attività sostitutiva, ma nella misura dell’80%.
Ora,
secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il
reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato possa svolgere
un’attività adeguata soltanto in misura parziale:
"
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig
festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der
Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im
Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr
ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann
mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums
lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden
Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen.
Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsache Rechnung
tragen, dass die verbliebene Arbeitsfähigkeit aus bestimmten Gründen
(persönliche, berufliche und leidensspezifische Merkmale) nur mit unterdurchschnittlichem
erwerblichem Erfolg auf dem in Betracht fallenden (ausgeglichenen) Arbeitsmarkt
verwertet werden kann (BGE 126 V 80 oben). So kann es beispielsweise aus
betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus eine Rolle spielen, ob bei einem
entsprechend reduzierten Arbeitspensum eine volle Leistung möglich ist, oder ob
dieselbe Leistung lediglich im Rahmen eines Vollzeitpensums erbracht werden
kann und auch bei reduziertem Arbeitspensum mit einer gewissen
Leistungseinbusse zu rechnen ist.
Im Weitern kann einer erschwerten Verwertbarkeit der
trotz des Gesundheitsschadens noch zumutbaren Arbeitsfähigkeit allenfalls
dadurch Rechnung getragen werden, dass bei der Ermittlung des
Invalideneinkommens auf der Grundlage der Lohnstrukturerhebungen des
Bundesamtes für Statistik auf einen anderen als auf den durchschnittlichen Lohn
in allen Wirtschaftszweigen des privaten Sektors («Total») abgestellt wird (BGE
129 V 483 Erw. 4.3.2; RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [U 240/99]). Diese
Ausnahmeregelung kommt indessen nur zum Zuge, wenn der Verwertbarkeit der
verbliebenen Arbeitsfähigkeit derart enge Grenzen gesetzt sind, dass praktisch
alle Tätigkeiten eines bestimmten Wirtschaftszweiges ausser Betracht fallen
(RKUV 2001 Nr. U 439 S. 348 f. Erw. 3c/cc).“ (STFA del 15 marzo 2006 nella
causa L., U 471/05)
Inoltre,
occorre evidenziare che in una sentenza I 793/06 del 4 ottobre 2007, pubblicata
in plädoyer 1/08 pag. 69 e seg., l’Alta Corte ha ancora avuto modo di
confermare la necessità di procedere ad una riduzione del reddito da invalido
nel caso in cui l’assicurato sia in grado di svolgere un’attività adeguata
unicamente a tempo parziale. Tale riduzione deve essere stabilita in maniera
precisa.
In quel
caso, relativo a un assicurato ancora abile al lavoro soltanto in misura del
50%, la riduzione del reddito è stata quantificata al 10% (contrariamente a
quanto ritenuto dai primi giudici, che avevano considerato corretta una
riduzione del 9%).
Per quel che riguarda la percentuale di riduzione per gli
impedimenti alla salute, in una sentenza 8C 604/2007 del 7 aprile 2008, il
Tribunale federale, contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la
riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita
dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista
medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato
di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,
l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza
motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era
giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il
precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)
dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito
da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.
Tutto ben
considerato, quindi, conformemente alla giurisprudenza appena citata, il TCA è
dell’avviso che con una riduzione globale del 15% (cfr. anche Ufficio federale
di statistica, Enquête suisse sur la structure des salaires - Panorama salarial
2006, Neuchâtel 2008, pag. 16 T2*) si tenga adeguatamente conto delle
specifiche circostanze del caso concreto, ossia del fatto che lavorando
a tempo parziale (80%; cfr. consid. 2.14.) l’interessato può percepire un
salario inferiore rispetto ad una persona impiegata al 100% e degli
impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute.
Per
quanto concerne i fattori della nazionalità (__________; cfr. doc. 3-1, 3-2),
del problema della lingua e della scarsa formazione, per i quali l’assicurato
ha chiesto un’ulteriore decurtazione del 5% (cfr. doc. I pag. 4), va osservato
che il ricorrente è entrato in Svizzera nel 1999, dispone di un permesso di
domicilio C (cfr. doc. 3-2) e al momento dell’infortunio, nell’agosto 2003,
beneficiava di un posto di lavoro stabile a tempo pieno presso la __________
(cfr. inc. 35.2009.18).
Inoltre, per
stessa ammissione dell’insorgente, le sue conoscenze della lingua italiana,
perlomeno verbali, sono in ogni caso sufficienti (cfr. doc. I).
Pertanto,
alla luce delle attività semplici e ripetitive che entrano in considerazione
nella fattispecie (cfr. consid. 2.13.; 2.14.), i fattori appena menzionati non
rappresentano per l’assicurato uno svantaggio evidente (cfr. STF U 182/06 del
15 febbraio 2007; I 640/00 del 16 aprile 2002).
Partendo
da un salario da invalido di fr. 60’144.-- (cfr. consid. 2.16.) e ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico dell’80% (cfr. consid. 2.14.), ammettendo una riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’assicurato ammonta a fr. 40’898.-- [fr. 48’115.--
- (fr. 48’115.-- x 15 : 100)].
Confrontando ora questo dato con l'importo di
fr. 58'916.-- corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2007 (cfr. consid. 2.15.), emerge un’incapacità al
guadagno pari a 30.58%, arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.
Stante
quanto sopra, presentando l’assicurato dal mese di febbraio 2007 un tasso di
invalidità inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI),
l’Ufficio AI ha, di conseguenza, rettamente negato al medesimo l’attribuzione
di una rendita a partire dal 1° maggio 2007 (cfr. art. 88a OAI).
Il TCA,
abbondanzialmente, rileva che il risultato non cambierebbe nemmeno volendo ulteriormente
ridurre il reddito statistico da invalido di un 5% supplementare, in
considerazione della nazionalità e delle scarse conoscenze della lingua
italiana dell’assicurato, nonché in applicazione della giurisprudenza di cui
alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 sopra citata (cfr. consid. 2.16.).
A
quest’ultimo proposito giova, in effetti, osservare che nella sua precedente
attività di aiuto carpentiere, nel 2007, l’assicurato avrebbe potuto conseguire
un reddito di fr. 58'916.-- (cfr. consid. 2.15.) che si situa sotto la media
dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr. 63'639.-/anno; cfr.
Tabella TA1 2006 p.to 45 “costruzioni”, livello di qualifica 4: fr. 5’007.-- X 12 mesi : 40 x 41.7 [La Vie économique, 12-2008, pag. 94, tabella
B9.2], aggiornato al 2007) - il reddito statistico da invalido (fr. 60'144.--).
Il
reddito da invalido andrebbe, così, ridotto del 7%, percentuale corrispondente
al gap salariale (fr. 58’916 vs. fr. 63’639), e si attesterebbe pertanto
a fr. 55'934.-- (con riferimento a quanto indicato al consid. 2.16. in
merito al fatto che una riduzione salariale entra in linea di conto unicamente
qualora il guadagno effettivamente realizzato si situi chiaramente al di sotto
del reddito statistico cfr. pure STF 9C_973/2008 del 19 gennaio 2009 consid.
4.2.3., in cui la nostra Massima Istanza, a fronte in quel caso di un gap
del 20%, ha nuovamente lasciato insoluto il quesito di sapere che cosa si
intenda per “chiaramente” sotto la media).
Considerandi
un’esigibilità dal profilo medico
dell’80% e ammettendo
una riduzione del 20% (15% per impedimenti funzionali e attività a tempo
parziale + 5% per nazionalità, scarse conoscenze della lingua italiana), il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 35'798.-,
che raffrontato all’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 58'916.-
(consid. 2.15.), dà un tasso d’invalidità del 39.24%, arrotondato al 39% (cfr. DTF 130 V 121 consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Questa
percentuale non dà, in ogni caso, diritto ad una rendita
di invalidità.
2.19
Nella misura
in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità dopo
il 30 aprile 2007, la decisione impugnata deve, perciò, essere confermata.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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