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Decisione

32.2008.108

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2009Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. VI

e VII + bis sono stati trasmessi al rappresentante della ricorrente per

osservazioni.

1.7. L’avv. RA 1

ha presentato le proprie osservazioni in data 28 aprile 2009 (doc. IX) che sono

state inviate per conoscenza all’UAI (doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;

STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U

347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H

304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare

all’assicurata il diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno

che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003) secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003):

"

Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero

al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a

tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi

per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

La

giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I

156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Essa è

stata ribadita in una STF 9C

15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata

in DTF 133 V 504.

2.5. Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.6. Al

fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato

l’assicurata salariata nella misura del 50% e casalinga per il restante 50%

applicando il metodo misto.

Questa suddivisione merita

conferma. Il rappresentante della ricorrente nel proprio allegato ricorsuale

non ha contestato l’applicazione del metodo misto, né la misura di suddivisione

operata dall’amministrazione: 50% assistente di studio medico e 50% casalinga

(doc. I).

2.7. Per chiarire

la situazione dal profilo medico l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante

Dr. __________, spec. FMH in fisiatria e reumatologia, il quale nel rapporto

del 25 gennaio 2005 ha posto

una diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sindrome

lombovertebrale cronica su condrosi e osteocondrosi L5-S1, spondilartrosi.

Sindrome cervico-toracale recidivante con periartropatia delle spalle. Sindrome

delle gambe irrequiete e sindrome di climaterio con disturbi neurovegetativi da

maggio 2004” (doc. AI 4-1)

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il medico ha valutato RI 1 inabile

all’80% dal 23 aprile 2003 nell’attività di aiuto medico (doc. AI 4-1).

Il Dr.

med. __________, spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, nel

proprio referto del 15 febbraio 2005 all’indirizzo dell’Ufficio AI, ha posto la

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “possibile

problematica del sistema locomotorio”, facendo riferimento alle valutazioni

del Dr. __________. Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa egli ha posto quella di “ipotiroidismo preclinico su tiroide di

Hashimoto nota dal 1993” (doc. AI 5-3).

Il

Dr. __________ ha valutato la paziente pienamente abile al lavoro per

quanto riguarda le patologie a lui note (doc. AI 5-3).

La

diagnosi posta dal Dr. __________ è poi stata confermata dal medico del SMR,

Dr. __________, che nel rapporto del 4 agosto 2005 ha diagnosticato una “sindrome

lombovertebrale e cervicospondilogena su discopatie multiple” oltre che “tunnel

carpale bilaterale” (doc. AI 12-1).

Quali

limiti funzionali il Dr. __________ ha indicato di “non dover restare in

piedi/seduta senza poter cambiare posizione al bisogno, non dover manipolare

sopra l’orizzonte regolarmente, non dover flettere / ruotare il rachide

specialmente da seduta in maniera ripetitiva, non dover spostare / sollevare

pesi >5kg

regolarmente, >10kg

saltuariamente. Manipolazioni anche di oggetti fini e leggeri sono difficoltose

per TCS bilaterale” (doc. AI 12-2).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il medico del SMR, sulla base delle

indicazioni del Dr. __________, ha indicato una limitazione del 50%

nell’attività di assistente medico e del 50% in quella di casalinga, senza necessità

di ulteriori accertamenti peritali.

Sulla

base del referto del Dr. __________ la patologia endocrinologica non è, per

contro, ritenuta limitante (doc. AI 12-2).

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

effettuata dal Dr. __________ del SMR sulla base dei rapporti medici del Dr. __________

e del Dr. __________.

2.9.1. Per quanto

concerne la patologia endocrinologica il Dr. __________ ha

diagnosticato un ipotiroidismo preclinico su tiroide di Hashimoto nota dal 1993

che non limita la capacità lavorativa della ricorrente (doc. AI 5-3).

Il TCA

non ha motivo per mettere in discussione tale valutazione, approfondita e

motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dall’assicurata.

2.9.2. In merito

alla patologia reumatologica il Dr. __________ ha diagnosticato una sindrome

lombovertebrale cronica su condrosi e osteocondrosi L5-S1, spondilartrosi. Una

sindrome cervico-toracele recidivante con periartropatia delle spalle. Una sindrome

delle gambe irrequiete e una sindrome di climaterio con disturbi

neurovegetativi da maggio 2004.

Diagnosi

che sostanzialmente viene ripresa dal medico del SMR, Dr. __________, il quale

nel proprio rapporto medico del 4 agosto 2005 ha indicato una sindrome

lombovertebrale e cervicospondilogena su discopatie multiple (doc. AI 12-1).

Valutazione

che peraltro viene confermata dal rappresentante della ricorrente quando

afferma: “Quanto al rapporto 4.8.2005 del SMR che viene assunto

dall’amministrazione e dall’assistente sociale quale base di riferimento per la

valutazione dei due ambiti di attività, deve sicuramente essere riconosciuta

l’assoluta pertinenza, e rispondenza con la realtà dei fatti, delle

constatazioni improntate sulla piena conferma delle problematiche documentate

agli atti e in particolare delle conclusioni del reumatologo Dr. __________,

come pure relative al carattere oggettivamente invalidante delle limitazioni

funzionali patite dall’assicurata e alla natura ideale ed ergonomica

dell’attività di aiuto medico ai fini della piena messa a profitto della

capacità lavorativa residuale” (doc. I).

La

ricorrente, per contro, ha contestato in primis i limiti funzionali

indicati dal medico del SMR, che, oltre ad apparire piuttosto ampi con riguardo

alle effettive capacità di sollevare pesi, non farebbero menzione degli

impedimenti alle gambe e delle difficoltà di deambulazione dell’assicurata. In

secondo luogo, il Dr. __________ non si sarebbe attenuto alla quantificazione fatta

dal Dr. __________ della capacità lavorativa residua di RI 1 nella sua professione

abituale (80%).

Il TCA

non intravede motivi per scostarsi dai limiti funzionali posti dal medico del

SMR, Dr. __________, che non sono stati del resto smentiti da rapporti

medico-specialistici attestanti limitazioni di differente natura o ampiezza.

Nel

rapporto medico del 27 gennaio 2005 del Dr. __________ viene sì fatta menzione

di una sindrome delle gambe irrequiete (doc. AI 4-1), tuttavia nelle

constatazioni fatte dal medico curante viene riscontrata una ridotta mobilità

della colonna cervicale (¼ per l’inclinazione laterale e la rotazione) della

colonna toracale (riduzione di ¼ dell’inclinazione laterale e flessione), della

colonna lombare (mobilità ridotta di 1/3 per la reclinazione e l’inclinazione

laterale) e disfunzioni vertebrali ipomobili in sede cervicale alta, al

passaggio cervico toracale e lombosacrale (doc. AI 4-2).

Constatazioni

che non permettono a questa Corte di ritenere incompleta o errata la

valutazione del medico del SMR.

In merito

alla capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha indicato in maniera

generica che la paziente è inabile nella precedente professione di aiuto medico

all’80% aggiungendo che l’attività è ancora proponibile per circa 2 ore al

giorno. Tale indicazione si fonda evidentemente su di una giornata a tempo

pieno (100%), nella quale 2 ore corrispondono ad un’attività al 20% circa.

Per

contro, il medico del SMR, tenuto conto della ripartizione del 50% quale

salariata e del 50% quale casalinga, ha correttamente considerato le 2 ore di

lavoro al giorno, quale assistente medico, come una capacità di lavoro residua

pari al 50% della sua attività di salariata al 50%.

Lo stesso

medico precisa: “Si giustifica pertanto IL 50% della mezza giornata come

salariata…” (doc. AI 12-2, la sottolineatura è del redattore).

Il TCA

non ha dunque motivo per scostarsi dalla valutazione operata dal medico del SMR

che tiene conto della diagnosi, dei limiti funzionali e della capacità

lavorativa residua indicati dal medico curante Dr. __________.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile nella

misura del 50% nella precedente mansione di assistente medico.

2.10. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia

domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia

---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto

una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati

- attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2

5

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10

50

3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5

20

4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5

10

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5

20

6. Accudire i figli o altri familiari

0

30

7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0

50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono

alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una

valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.

244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).

Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato

la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex

art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo

l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze

concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung

an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes.

Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur

Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.11. Nell'evenienza

concreta, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica.

L’assistente

sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti

eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 31 marzo 2006, con rapporto 18

aprile 2006 ha concluso per un

grado d’inabilità complessivo del 17,5% così motivato:

"

5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia

domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5

%

percentuale

degli impedimenti

0

%

percentuale

di invalidità

0

%

Nessun impedimento.

5.2 Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

10 %

percentuale

di invalidità

4,5%

La signora RI 1 afferma che la cucina è il suo

regno e desidera custodirlo gelosamente.

Cucinare l'appassiona e i risultati che ottiene

la soddisfano pienamente. Per evitare l'intensificarsi dei dolori alla colonna

come pure nella zona cervicale evita di preparare cibi come la polenta dove

sarebbe costretta a rimestare energicamente. Evita di sollevare pentole pesanti

o di rimanere a lungo in piedi davanti ai fornelli. Avverte la necessità di

alternare la sua posizione, sedendosi brevemente mentre cucina. Può contare

sulla generosità di una persona che le offre insalata fresca e già pulita o

altri ortaggi. Questo gesto le evita di stare in piedi al lavello per lavare la

verdura, posizione che favorisce l'aumento del dolore. La signora RI 1

asserisce di riuscire a preparare i pasti per i suoi familiari. Ha delegato al

marito e alla figlia il riordino della cucina o il rigoverno delle stoviglie

(lavastoviglie a disposizione). Evita appositamente di mettere o togliere i

piatti dalla lavastoviglie poiché si tratta di un movimento ripetitivo e da

effettuare in una posizione sgradevole per la natura dei suoi problemi. Il

marito lava le pentole, riordina il piano della cucina e sparecchia la tavole

con l'aiuto della figlia 28enne quando è presente (a dipendenza dei turni di

lavoro). La signora RI 1 ama preparare dessert e dolci, in particolare è sua

abitudine dedicarsi alla preparazione di diverse varietà di biscotti natalizi,

ciò che comporta un impegno cospicuo. Nonostante l'intensificarsi dei dolori e

il prolungarsi della fatica, per il Natale 2005, non ha rinunciato alla

preparazione dei biscotti. La signora RI 1 sottolinea di non essere impedita

praticamente nel lavoro ma di dover sopportare maggior dolore se l'impegno è

troppo prolungato. Impiega, in seguito, alcuni giorni prima di ritrovare un

equilibrio migliore fra dolore e possibilità di movimento. Le pulizie di fino

sono, saltuariamente, delegate ad un aiuto domestico a pagamento. Ad ogni modo

non vi si può dedicare personalmente.

La signora RI 1 mantiene una sostanziale

autonomia nella preparazione dei pasti avendo peraltro adottato tutti gli

accorgimenti atti a facilitarsi il compito. Incontra maggiori difficoltà

nell'occuparsi del riordino della cucina e per questo motivo, intervengono i

familiari in misura che si può ritenere abituale. La loro collaborazione è del

resto esigibile come recita il marginale 3098 delle CIGI. Nella valutazione

degli impedimenti conteggio quindi un maggior dispendio di tempo dovuto alla

necessità di pause e del minor rendimento determinato dallo stato di salute

valutabile, complessivamente, nella misura del 10 %.

5.3 Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30 %

percentuale

di invalidità

6

%

La signora RI 1 evita di passare l'aspirapolvere

o lo straccio sui pavimenti poiché, nella posizione che è necessario assumere

per svolgere questi compiti, avverte troppo dolore.

Se si sforza eccessivamente l'intensità dei

dolori aumenta e non vede motivo di peggiorare il proprio stato di salute.

Preferisce quindi delegare queste mansioni (pulizia dei pavimenti) ai familiari

e affidare la pulizia dei vetri e più approfondita della casa ad un aiuto

domestico esterno.

Personalmente, ma con l'aiuto del marito, cambia

le lenzuola e riassetta il piumone nordico.

All'interno della famiglia afferma di svolgere

piuttosto un ruolo di coordinatrice dei lavori da sbrigare ma l'esecuzione

pratica è, da tempo, affidata ai familiari. Prima della malattia si occupava

personalmente delle pulizie dell'appartamento.

L'assicurata è persona pratica e concreta. Ha

sopperito alle sue difficoltà riorganizzando le abitudini e coinvolgendo i

familiari nella cura della casa. Ha introdotto la regola che "ognuno

faccia la sua parte", principio che si riscontra del resto anche nelle

direttive CIGI. Non si può affermare categoricamente che l'assicurata non possa

più passare l'aspirapolvere o lo straccio sui pavimenti o non possa più lavare

i vetri. Con i limiti funzionali descritti dal medico SMR, si giustifica

unicamente la frequente interruzione dell'attività ma non l'impossibilità di

svolgere i lavori domestici. L'assicurata, avendone la possibilità, ha scelto

di delegare l'esecuzione dei lavori domestici in parte ai familiari e,

saltuariamente, a terze persone a pagamento. La valutazione degli impedimenti

tiene unicamente conto di ciò che è relativo al danno alla salute e, qualora la

signora RI 1 dovesse eseguire personalmente i lavori domestici giornalieri, si

riscontrerebbe un maggior dispendio di tempo dovuto alla necessità di frequenti

pause.

Complessivamente gli impedimenti sono valutabili

nella misura del 30% tenuto anche conto della necessità di aiuto da parte di

terzi a pagamento per effettuare la pulizia approfondita della casa.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10 %

percentuale

di invalidità

1

%

Il negozio Coop è situato nelle immediate

vicinanze dell'abitazione e la signora RI 1 può utilizzare il carrello del

negozio e raggiungere il proprio garage, se necessario. Sempre nell'intenzione

di non peggiorare il suo stato di salute, l'assicurata evita di sollevare le

borse della spese e trasportare acquisti pesanti. Effettua personalmente gli

acquisti di prima necessità e, per abitudine familiare, si reca al sabato con

il marito nei centri commerciali per fare la spesa settimanale.

Nel caso specifico la malattia non ha

determinato cambiamenti significativi nelle abitudini familiari. Il marito

accompagnava l'assicurata a fare la spesa settimanale anche quando era in buona

salute. Per i limiti funzionali descritti il medico SMR, in particolare

"non dover spostare/sollevare pesi > 5 kg regolarmente > 10 kg saltuariamente",

conteggio un impedimento complessivo nelle mansioni valutate pari al 10 %.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30 %

percentuale

di invalidità

6

%

Dispone di lavatrice propria installata al piano

inferiore dell'abitazione. Non deve quindi rispettare turni di lavaggio e ha la

libertà di effettuare il bucato quando meglio crede. La signora RI 1 spiega

che, per facilitarsi il compito, lava in casa gli indumenti e la biancheria di

facile trattamento. Ricorre invece la lavanderia chimica per tutti i capi

delicati e che richiedono una perfetta stiratura. Personalmente ha rinunciato

allo stiro essendo un compito che determina un immediato aumento dei dolori

lombari e cervicali. In passato aveva l'abitudine di stirare l'intero bucato

mentre ora si limita a piegare la biancheria. La figlia __________, 28enne,

stira il proprio bucato e quanto rimane degli indumenti dei genitori. Il

figlio, studente a Zurigo, è autonomo.

Anche in questo ambito l'assicurata ha

adottato soluzioni logiche, atte a facilitarsi il lavoro.

Considerati i limiti funzionali descritti

medicalmente conteggio, applicando lo stesso principio espresso al punto 5.3,

un maggior dispendio di tempo pari al 30 %.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0 %

percentuale

di invalidità

0

%

-.-

5.7 Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0

%

percentuale

degli impedimenti

0

%

percentuale

di invalidità

0

%

-.-

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100

%

percentuale

di invalidità

17,5 %

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari e, saltuariamente, personale a

pagamento.

6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

50 %

50 %

25 %

casalinga

50 %

17,5 %

9 %

TOTALE

34 %

Da quando il danno

alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal 2003. " (Doc. AI 15-1+2-7)

2.12. Il TCA, in

data 17 marzo 2009, ha invitato

l’Ufficio AI ha chiarire alcuni punti dell’inchiesta economica svolta

dall’assistente sociale __________, in particolare in merito ai limiti

funzionali presi in considerazione nella valutazione e alle attività di “giardinaggio,

cura delle piante”.

L’assistente

sociale __________, in risposta, ha annotato quanto segue:

"

Rispondo alle interrogazioni del TCA in

sostituzione della collega __________, ricordando altresì i limiti funzionali

dall'SMR:

" Non

dover restare in piedi/seduta senza poter cambiare posizione al bisogno, non

dover manipolare sopra l'orizzontale regolarmente, non dover flettere/ruotare

il rachide specialmente da seduta in maniera ripetitiva, non dover

spostare/sollevare pesi superiori ai 5 Kg regolarmente, superiori ai 10 Kg saltuariamente. Manipolazione anche

di oggetti fini e leggeri sono difficoltose per TCS bilaterale."

­

5.1.2 Alimentazione

Importanza assegnata

40%

Grado di impedimenti

20%

Grado di invalidità

8%

La preparazione di un pasto è attività che può

essere svolta nell'alternanza delle posture; l'assicurata può dunque eseguire

parte delle attività da seduta (al tavolo o su uno sgabello), parte in piedi.

Il vasellame "pesante" di uso comune

può essere quello in ghisa, ma possono esserlo anche le placche del forno o la

pentola della pasta piena d'acqua; in questi casi il peso può (ma non

necessariamente è così) superare i 5 Kg, peso che comunque la signora è in grado di alzare, secondo il

medico SMR, ma non regolarmente (il termine si riferisce alla frequenza con cui

viene compiuta un'operazione). La collaborazione dei familiari, in simili

occasioni, si rivela necessaria ma anche dovuta (vedi marginale 3089).

Per quel che concerne la manipolazione di

oggetti, si ricorda come vi siano strumenti da cucina con impugnatura

ergonomica (forbici, coltelli, eccetera) e nondimeno piccoli elettrodomestici

(mixer, impastatrici, la pentola per la polenta azionata elettricamente) che

consentirebbero all'assicurata di eseguire tutte le attività in cui è limitata

nella manipolazione fine, strumenti di cui - ricordano le direttive -

l'assicurato deve dotarsi al fine di aumentare la propria capacità lavorativa

(marg. n. 1044 e 3044 ss).

Oltre a questo è giusto attendersi - poiché così

declama la giurisprudenza - che i familiari offrano un parziale collaborazione

"in misura consueta al giorno d'oggi", quella che vige appunto nelle

economie domestiche dei nostri tempi (marginale 3089 DIG).

Per ognuna di queste attività comunque, l'impegno

può essere distribuito sull'arco del tempo (vedi marginale 3089) così da

diventare sostenibile; si possono pertanto alternare delle pause tra un compito

e l'altro: questo comporterà un minor rendimento, come sostenuto dalla collega,

ma altresì una sostanziale autonomia nell'esecuzione.

Del minor rendimento, peraltro, non si tiene

conto nel caso in cui lo si sia già considerato in altre attività (marginale

3083). La collega ha voluto valutare anche il maggior impiego di tempo visto

che la signora avrebbe potuto avere, nell'alternanza delle posture e con una

differente organizzazione del lavoro, minore efficienza rispetto a prima del

danno.

Considerandi

II fatto poi che la collega abbia usato la parola

"saltuariamente" riferendola alle pulizie di "fino" è

riconducibile alla frequenza con cui generalmente, in ogni economia domestica,

vengono eseguite: proprio perché "di fino" è infatti consuetudine

eseguirle di tanto in tanto e non a cadenza settimanale.

In queste attività la signora potrebbe incontrare

impedimenti, secondo le limitazioni descritte, nel sollevare ripetutamente le

braccia sopra l'orizzontale (nella pulizia dei pensili per esempio), situazione

che giustifica una percentuale d'incapacità del 10% in virtù della frequenza

dell'operazione sull'attività complessiva.

Nel complesso reputo che, considerato il 10%

valutato dalla collega per il minor rendimento e le limitazioni nelle pulizie

di fino (10%), l'impedimento complessivo nell'alimentazione non possa essere

superiore al 20%.

Si ricorda altresì che in questa percentuale è

considerato anche l'aiuto dei familiari che, come detto sopra, devono offrire

collaborazione laddove necessaria (ad esempio nell'apparecchiare, sparecchiare,

sollevare stoviglie pesanti).

5.1.3

Pulizie

Importanza assegnata

20%

Grado di impedimenti

50%

Grado di invalidità

10%

Talune attività di pulizia, come lo spolvero dei

mobili, il rigoverno delle vaschette, il riordino possono essere eseguite senza

sforzi eccessivi dall'assicurata, nel rispetto appunto dei limiti funzionali

sopra descritti. Si tratta di compiti che non comportano il sollevamento di

pesi, la rotazione/flessione del rachide e che possono essere effettuati poco

alla volta, appunto con le dovute pause.

Per contro altre attività, come la pulizia dei

pavimenti, dei vetri, il cambio delle lenzuola e tutte le pulizie a fondo della

casa comportano uno sforzo maggiore che l'assicurata non può eseguire in misura

prolungata. La diversa organizzazione del lavoro (rigovernare una camera alla

volta per esempio) potrebbe essere utile ma non è certo che sia risolutiva, un

aspetto che può essere chiarito solo medicalmente e che, per contro, nella

descrizione data dall'SMR non emerge.

Parimenti, c'è da attendersi - e questo vale per

tutti gli ambiti domestici - che i familiari offrano una parziale

collaborazione, che collaborino all'ordine domestico e che i figli si occupino

del cambio delle lenzuola e della cura della propria camera, com'è ormai

consuetudine vigente al giorno d'oggi.

Considerati entrambi gli aspetti, ritengo che una

percentuale del 50% sia maggiormente rispettosa dei limiti descritti

medicalmente.

5.1.4

Spese

Importanza assegnata

10%

Grado di impedimenti

10%

Grado di invalidità

1%

Non entro nel merito dei commenti del

rappresentante legale dell'assicurata circa "la fervida fantasia

dell'autrice del racconto": la collega __________ ha infatti riportato le

dichiarazioni rese dall'assicurata nel corso dell'incontro com'è prassi

dell'ufficio.

Il medico SMR non descrive difficoltà di

deambulazione ma unicamente nel trasporto dei pesi. Come per altri punti - ed è

superfluo soffermarsi ancora - è auspicabile la collaborazione dei familiari

nel portare carichi pesanti, collaborazione che avviene generalmente in ogni

nucleo.

Va inoltre ricordato come l'assicurata possa fare

la spesa con diverse modalità (più volte alla settimana) e oltremodo

distribuire il carico su un numero maggiore di borse o infine, come fa

attualmente, servirsi della borsa carrello.

Non si vede motivo alcuno, pertanto, per

modificare la percentuale proposta dalla collega (10%), che tiene conto

sia dei limiti che delle concrete possibilità di ovviare agli impedimenti.

5.1.5

Bucato

Importanza assegnata

20%

Grado di impedimenti

30%

Grado di invalidità

6%

L'assicurata dispone di un proprio

elettrodomestico che le consente di organizzare il bucato e adattarlo alle sue

esigenze e capacità. Il carico inoltre non è eccessivo visto che entrambi i

figli, maggiorenni, provvedono personalmente alla propria biancheria (fatto

senz'altro esigibile, data l'età).

II problema si pone principalmente per lo stiro,

che l'assicurata asserisce essere problematico al punto da portare in

lavanderia i capi delicati. Pur facendo notare che è consuetudine di ciascuno

ricorrere alla lavanderia quando si tratta di capi delicati, ritengo che vi

siano mezzi e modalità di lavoro che ancora non sono state percorse: l'uso della

pressa per esempio, che consentirebbe alla signora RI 1 di stirare stando

seduta, ma anche alternare le posture davanti all'asse o, ancora, distribuire

l'attività sull'arco della settimana o della giornata facendo delle pause

all'insorgenza dei dolori.

Come detto il carico non è tale da impedire alla

signora di stirare poco alla volta, un po' ogni giorno, evitando in tal modo il

sovraccarico sia per il rachide che per le mani - a differenza di quanto

sostenuto dal legale dell'assicurata. La collega in ogni caso ha tenuto in

debito conto le difficoltà della signora nella percentuale proposta per quel

che concerne lo stiro (pur valutando una percentuale minima d'impedimento).

Parimenti le attività di maglia e cucito non sono

state dichiarate nel corso del colloquio, ma si presuppone che, dato l'impegno

lavorativo della signora e il carico familiare, avessero un ruolo modesto e

comunque marginale. In caso contrario l'assicurata dovrebbe fornire dettagli

più significativi sull'impegno assunto prima del danno, dettagli che possano

essere tenuti in considerazione in questa sede.

Riconfermo, nel complesso, la percentuale

espressa dalla collega (30%).

5.1.7

Giardino e cura dell'orto

Importanza assegnata

5%

Grado di impedimenti

80%

Grado di invalidità

4%

Volendo tener conto delle dichiarazioni a posteriori

della signora RI 1, reputo che l'importanza da assegnare a questo ambito sia

unicamente del 5%: nelle informazioni rese in sede ricorsuale, l'assicurata non precisa né le dimensioni

dell'orto né i lavori svolti, dettagli sui quali invece ci si sofferma

regolarmente in sede di inchiesta.

In ogni caso si tratta di un'attività svolta

verosimilmente nei mesi estivi e che pertanto ha un peso marginale

sull'attività complessiva (5% appunto) come proposto dal legale

dell'assicurata.

Appare invece assai poco credibile che la signora

si facesse carico di tutti i lavori nell'orto, anche di quelli più

impegnativi come la vangatura e la zappatura, come lasciano presupporre le

dichiarazioni dell'assicurata; in tal caso, sarebbe stato esigibile attendersi

che in quelle attività intervenissero i familiari o personale specializzato.

Pur considerando pertanto l'impegno della

signora, ritengo che le limitazioni siano tali da impedire per gran parte la

cura di un orto, anche se si può altresì riconoscere che potrebbe ancor oggi

innaffiare e raccogliere la verdura (in tal caso mettendosi in ginocchio).

L'attività del giardinaggio, per quanto pesante

ed impegnativa, può essere eseguita in tempi e con modalità che non soggiacciono

al criterio dell'efficienza ma del piacere; ritengo pertanto che si possa

riconoscere una percentuale del 80% ma non completa come vorrebbe la

ricorrente.

Nella conduzione dell'economia domestica, infine,

la signora non incontra difficoltà alcuna, come indicato dalla collega.

La percentuale complessiva proposta, tenuto conto

del limiti funzionali medicalmente descritti nonché delle dichiarazioni rese

dall'assicurata in sede ricorsuale, risulta essere pertanto del 29%."

(Doc. VII/bis)

2.13

Sulla base degli

accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale __________

nell’inchiesta del 31 marzo 2006 ha stabilito una limitazione complessiva del 17,5% (cfr. consid.

2.11

).

Nell’indagine

è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

In sede

ricorsuale il patrocinatore di RI 1 ha fornito alcune personali interpretazioni

delle mansioni che l’assicurata potrebbe o meno espletare con riferimento ai

suoi limiti funzionali.

Si

menziona a titolo esemplificativo la circostanza, contestata, che vi siano

strumenti con impugnatura ergonomica e piccoli elettrodomestici che

consentirebbero all’insorgente di eseguire quelle attività in cui è limitata

nella manipolazione fine (cfr. doc. IV, VII bis) o ancora, che a causa dei

disturbi alle braccia e alle mani talune mansioni risultano più gravose di

quanto ritenuto dall’assistente sociale (doc. IV, VII bis).

L’insorgente

ha quindi fissato una differente percentuale di impedimento per quanto riguarda

il punto 5.1. (conduzione dell’economia domestica), 5.2. (alimentazione), 5.3.

(pulizia dell’appartamento), 5.4. (spesa e acquisti diversi) e 5.5. (bucato,

confezione e riparazioni di indumenti), senza però supportarla con concreti

elementi oggettivi.

Numerose

constatazioni poste dalle assistenti sociali, e contestate dall’avv. RA 1, si

fondano sulle dichiarazioni stesse dell’assicurata. Si cita in particolare

l’affermazione secondo cui “il marito e/o la figlia potrebbero occuparsi

sempre dello sparecchiare la tavola, del riordino della cucina e del rigoverno

delle stoviglie” (cfr. doc. I; doc. AI 15-4), o l’asserzione che le pulizie

sono saltuariamente delegate ad un aiuto domestico a pagamento (doc. I; doc. AI

15-4) o ancora che il marito accompagnava l’assicurata a fare la spesa

settimanale anche, quando era in buona salute (doc. I; doc. AI 15-5).

Comunque

il TCA ha ritenuto necessario sottoporre alcuni quesiti all'assistente sociale

che ha effettuato l'inchiesta a domicilio.

Al suo

posto ha risposto il 17 marzo 2009 l'assistente sociale __________, la quale ha

apportato alcune modifiche al precedente rapporto, in particolare al punto 1.2

(alimentazione) e 1.3 (pulizie), dove il grado di impedimenti viene elevato al

20% nel primo caso (era al 10%) e al 50% nel secondo (era al 30%).

Per

quanto riguarda le rimanenti attività l’assistente sociale ha unicamente

apportato alcune precisazioni e correttivi a quanto aveva proposto la collega

precedente, in particolare aggiungendo la valutazione riguardante il giardino e

la cura dell’orto (80% di grado di impedimento e 5% di importanza assegnata).

Globalmente

la percentuale d’invalidità complessiva è stata quindi corretta al 29%

(doc. VII bis).

Questa

seconda valutazione può essere fatta propria dal TCA.

Va

comunque rilevato che il modo di procedere dell’UAI non è esente da critiche.

Questo Tribunale ritiene infatti importante che, in questo tipo di indagini, la

medesima assistente sociale che ha proceduto alla ripartizione percentuale

delle singole attività domestiche e al confronto delle mansioni di casalinga

ancora accessibili all’assicurata con quelle che può eseguire una persona sana

(esaminando, in particolare se la richiedente ha la possibilità di usare meglio

la sua residua capacità lavorativa mediante una diversa ripartizione dei

compiti) si esprima poi sulla percentuale d’invalidità complessiva. La stessa

persona deve peraltro rispondere personalmente ad eventuali critiche formulate

al suo rapporto.

Nella

presente fattispecie, alle domande poste dal TCA all’assistente sociale __________

ha risposto una sua collega “in sostituzione” (cfr. doc. VII bis), quest’ultima

ha peraltro apportato al primo rapporto delle modifiche sostanziali.

Già è

stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il SMR ha compiutamente

valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di

accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici

cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V

161; cfr. consid. 2.10.).

Per

quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dalle assistenti sociali,

giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle

percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole

mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre

tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione

coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163

CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu, malgrado più

volte criticato dal rappresentante della ricorrente (doc. I e IX), permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

del marito e dei figli della ricorrente, che risultano peraltro giustificate

anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle

valutazioni espresse dalle assistenti sociali, ove peraltro si ribadisca che

per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nei due rapporti

d’inchiesta.

Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato

il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure

il tasso complessivo d'invalidità fissato al 29%, non essendoci, sulla base

delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo

medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare.

2.14

Per quanto

riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.9.2.,

appurato che la ricorrente è abile al lavoro nella misura del 50% nella sua

precedente occupazione di assistente medico, nella quale è in grado di

conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito

corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute

(100%), questa Corte ritiene che, come indicato dall’UAI, l’incapacità

lucrativa della ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310

consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto

considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione.

2.15

Viste le

quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 39,5% (50 X 50% + 50 X 29%), in applicazione del metodo misto,

arrotondato al 40% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41): "Demnach

ist in Zukunft bei einem Ergebnis bis x,49... % auf x % abzurunden und bei

Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den Invaliditätsgrad

ergibt.", percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità contrariamente a quanto ritenuto dall’UAI

nella decisione su opposizione del 30 aprile 2008.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto a un

quarto di rendita dal 1° maggio 2004.

2.16

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione del 30 aprile 2008 è annullata.

§§ L’Ufficio

AI è condannato a riconoscere all’assicurata un quarto di rendita a far tempo

dal 1° maggio 2004.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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