32.2008.108
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25 maggio 2009Italiano55 min
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Numero d'incarto:
32.2008.108
Data decisione, Autorità:
25.05.2009, TCA
Titolo:
Metodo misto. Ricorso accolto. Viste le quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%), il grado d'invalidità globale è del 39,5% arrotondato al 40%, percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita contrariamente a quanto applicato dall'UAI
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28ter cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 cpv. 1 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.108
LG/DC/sc
Lugano
25 maggio
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 aprile
2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1949, precedentemente attiva in qualità di aiuto medico / casalinga, in
data 24 gennaio 2005 ha
presentato domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti
(rendita), segnalando di essere affetta da “lombalgie – dolori alle spalle,
ipotireosi, pregressi interventi per varici alle gambe, ipotensione” (doc. AI
1-5).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui un’inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 15-1), con
decisione su opposizione del 30 aprile 2008 (doc. AI 26-1), l’UAI ha confermato
la propria precedente decisione del 27 aprile 2006 (doc. AI 17-1) respingendo
la richiesta di prestazioni, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità
pensionabile.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità
di almeno il 50% e il conseguente diritto ad una mezza rendita d’invalidità,
subordinatamente un grado di invalidità di almeno il 40% e il diritto ad un quarto
di rendita AI (doc. I).
Sostanzialmente
l’avv. RA 1, dopo aver criticato il rapporto del 4 agosto 2005 del SMR per non
aver fatto alcuna menzione degli impedimenti alle gambe e delle difficoltà di
deambulazione e posto una divergente valutazione dell’inabilità lavorativa
nella professione di aiuto medico rispetto al medico curante, ha censurato nei
dettagli l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica. In
particolare, egli ha ritenuto le conclusioni alle quali è giunta l’assistente
sociale “…parzialmente errate e lacunose quo all’accertamento dei fatti, ma
anche (in parte) insostenibili quanto all’oggettivo apprezzamento degli stessi,
e in definitiva irrisorie e manifestamente arbitrarie nella fissazione del
grado di impedimento” (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta, richiamata l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia
domestica, ha postulato la reiezione integrale dell’impugnativa (doc. IV).
1.5. Questa Corte
il 17 marzo 2009 ha
interpellato, per alcune precisazioni, l’Ufficio AI in merito all’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. VI).
1.6. L’UAI ha
risposto in data 30 marzo 2009 allegando le annotazioni del 25 marzo 2009
dell’assistente sociale (doc. VII + bis).
Fatti
I doc. VI
e VII + bis sono stati trasmessi al rappresentante della ricorrente per
osservazioni.
1.7. L’avv. RA 1
ha presentato le proprie osservazioni in data 28 aprile 2009 (doc. IX) che sono
state inviate per conoscenza all’UAI (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare
all’assicurata il diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno
che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero
al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a
tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi
per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
La
giurisprudenza di cui alla DTF 125 V 146 è stata confermata in una sentenza I
156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Essa è
stata ribadita in una STF 9C
15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata
in DTF 133 V 504.
2.5. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.6. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato
l’assicurata salariata nella misura del 50% e casalinga per il restante 50%
applicando il metodo misto.
Questa suddivisione merita
conferma. Il rappresentante della ricorrente nel proprio allegato ricorsuale
non ha contestato l’applicazione del metodo misto, né la misura di suddivisione
operata dall’amministrazione: 50% assistente di studio medico e 50% casalinga
(doc. I).
2.7. Per chiarire
la situazione dal profilo medico l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante
Dr. __________, spec. FMH in fisiatria e reumatologia, il quale nel rapporto
del 25 gennaio 2005 ha posto
una diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sindrome
lombovertebrale cronica su condrosi e osteocondrosi L5-S1, spondilartrosi.
Sindrome cervico-toracale recidivante con periartropatia delle spalle. Sindrome
delle gambe irrequiete e sindrome di climaterio con disturbi neurovegetativi da
maggio 2004” (doc. AI 4-1)
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa il medico ha valutato RI 1 inabile
all’80% dal 23 aprile 2003 nell’attività di aiuto medico (doc. AI 4-1).
Il Dr.
med. __________, spec. FMH in medicina interna, endocrinologia e diabetologia, nel
proprio referto del 15 febbraio 2005 all’indirizzo dell’Ufficio AI, ha posto la
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “possibile
problematica del sistema locomotorio”, facendo riferimento alle valutazioni
del Dr. __________. Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa egli ha posto quella di “ipotiroidismo preclinico su tiroide di
Hashimoto nota dal 1993” (doc. AI 5-3).
Il
Dr. __________ ha valutato la paziente pienamente abile al lavoro per
quanto riguarda le patologie a lui note (doc. AI 5-3).
La
diagnosi posta dal Dr. __________ è poi stata confermata dal medico del SMR,
Dr. __________, che nel rapporto del 4 agosto 2005 ha diagnosticato una “sindrome
lombovertebrale e cervicospondilogena su discopatie multiple” oltre che “tunnel
carpale bilaterale” (doc. AI 12-1).
Quali
limiti funzionali il Dr. __________ ha indicato di “non dover restare in
piedi/seduta senza poter cambiare posizione al bisogno, non dover manipolare
sopra l’orizzonte regolarmente, non dover flettere / ruotare il rachide
specialmente da seduta in maniera ripetitiva, non dover spostare / sollevare
pesi >5kg
regolarmente, >10kg
saltuariamente. Manipolazioni anche di oggetti fini e leggeri sono difficoltose
per TCS bilaterale” (doc. AI 12-2).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa il medico del SMR, sulla base delle
indicazioni del Dr. __________, ha indicato una limitazione del 50%
nell’attività di assistente medico e del 50% in quella di casalinga, senza necessità
di ulteriori accertamenti peritali.
Sulla
base del referto del Dr. __________ la patologia endocrinologica non è, per
contro, ritenuta limitante (doc. AI 12-2).
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294;
cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
effettuata dal Dr. __________ del SMR sulla base dei rapporti medici del Dr. __________
e del Dr. __________.
2.9.1. Per quanto
concerne la patologia endocrinologica il Dr. __________ ha
diagnosticato un ipotiroidismo preclinico su tiroide di Hashimoto nota dal 1993
che non limita la capacità lavorativa della ricorrente (doc. AI 5-3).
Il TCA
non ha motivo per mettere in discussione tale valutazione, approfondita e
motivata, che del resto non è nemmeno stata contestata dall’assicurata.
2.9.2. In merito
alla patologia reumatologica il Dr. __________ ha diagnosticato una sindrome
lombovertebrale cronica su condrosi e osteocondrosi L5-S1, spondilartrosi. Una
sindrome cervico-toracele recidivante con periartropatia delle spalle. Una sindrome
delle gambe irrequiete e una sindrome di climaterio con disturbi
neurovegetativi da maggio 2004.
Diagnosi
che sostanzialmente viene ripresa dal medico del SMR, Dr. __________, il quale
nel proprio rapporto medico del 4 agosto 2005 ha indicato una sindrome
lombovertebrale e cervicospondilogena su discopatie multiple (doc. AI 12-1).
Valutazione
che peraltro viene confermata dal rappresentante della ricorrente quando
afferma: “Quanto al rapporto 4.8.2005 del SMR che viene assunto
dall’amministrazione e dall’assistente sociale quale base di riferimento per la
valutazione dei due ambiti di attività, deve sicuramente essere riconosciuta
l’assoluta pertinenza, e rispondenza con la realtà dei fatti, delle
constatazioni improntate sulla piena conferma delle problematiche documentate
agli atti e in particolare delle conclusioni del reumatologo Dr. __________,
come pure relative al carattere oggettivamente invalidante delle limitazioni
funzionali patite dall’assicurata e alla natura ideale ed ergonomica
dell’attività di aiuto medico ai fini della piena messa a profitto della
capacità lavorativa residuale” (doc. I).
La
ricorrente, per contro, ha contestato in primis i limiti funzionali
indicati dal medico del SMR, che, oltre ad apparire piuttosto ampi con riguardo
alle effettive capacità di sollevare pesi, non farebbero menzione degli
impedimenti alle gambe e delle difficoltà di deambulazione dell’assicurata. In
secondo luogo, il Dr. __________ non si sarebbe attenuto alla quantificazione fatta
dal Dr. __________ della capacità lavorativa residua di RI 1 nella sua professione
abituale (80%).
Il TCA
non intravede motivi per scostarsi dai limiti funzionali posti dal medico del
SMR, Dr. __________, che non sono stati del resto smentiti da rapporti
medico-specialistici attestanti limitazioni di differente natura o ampiezza.
Nel
rapporto medico del 27 gennaio 2005 del Dr. __________ viene sì fatta menzione
di una sindrome delle gambe irrequiete (doc. AI 4-1), tuttavia nelle
constatazioni fatte dal medico curante viene riscontrata una ridotta mobilità
della colonna cervicale (¼ per l’inclinazione laterale e la rotazione) della
colonna toracale (riduzione di ¼ dell’inclinazione laterale e flessione), della
colonna lombare (mobilità ridotta di 1/3 per la reclinazione e l’inclinazione
laterale) e disfunzioni vertebrali ipomobili in sede cervicale alta, al
passaggio cervico toracale e lombosacrale (doc. AI 4-2).
Constatazioni
che non permettono a questa Corte di ritenere incompleta o errata la
valutazione del medico del SMR.
In merito
alla capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha indicato in maniera
generica che la paziente è inabile nella precedente professione di aiuto medico
all’80% aggiungendo che l’attività è ancora proponibile per circa 2 ore al
giorno. Tale indicazione si fonda evidentemente su di una giornata a tempo
pieno (100%), nella quale 2 ore corrispondono ad un’attività al 20% circa.
Per
contro, il medico del SMR, tenuto conto della ripartizione del 50% quale
salariata e del 50% quale casalinga, ha correttamente considerato le 2 ore di
lavoro al giorno, quale assistente medico, come una capacità di lavoro residua
pari al 50% della sua attività di salariata al 50%.
Lo stesso
medico precisa: “Si giustifica pertanto IL 50% della mezza giornata come
salariata…” (doc. AI 12-2, la sottolineatura è del redattore).
Il TCA
non ha dunque motivo per scostarsi dalla valutazione operata dal medico del SMR
che tiene conto della diagnosi, dei limiti funzionali e della capacità
lavorativa residua indicati dal medico curante Dr. __________.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile nella
misura del 50% nella precedente mansione di assistente medico.
2.10. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia
domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia
---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto
una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un
minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati
- attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2
5
2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10
50
3. Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5
20
4. Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5
20
6. Accudire i figli o altri familiari
0
30
7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0
50
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono
alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una
valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.).
Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e
ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato
la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex
art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo
l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze
concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes.
Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur
Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.11. Nell'evenienza
concreta, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone
che si occupano dell’economia domestica.
L’assistente
sociale, incaricata dall’amministrazione di effettuare un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica, sulla base degli accertamenti
eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 31 marzo 2006, con rapporto 18
aprile 2006 ha concluso per un
grado d’inabilità complessivo del 17,5% così motivato:
"
5. ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia
domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5
%
percentuale
degli impedimenti
0
%
percentuale
di invalidità
0
%
Nessun impedimento.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
45%
percentuale
degli impedimenti
10 %
percentuale
di invalidità
4,5%
La signora RI 1 afferma che la cucina è il suo
regno e desidera custodirlo gelosamente.
Cucinare l'appassiona e i risultati che ottiene
la soddisfano pienamente. Per evitare l'intensificarsi dei dolori alla colonna
come pure nella zona cervicale evita di preparare cibi come la polenta dove
sarebbe costretta a rimestare energicamente. Evita di sollevare pentole pesanti
o di rimanere a lungo in piedi davanti ai fornelli. Avverte la necessità di
alternare la sua posizione, sedendosi brevemente mentre cucina. Può contare
sulla generosità di una persona che le offre insalata fresca e già pulita o
altri ortaggi. Questo gesto le evita di stare in piedi al lavello per lavare la
verdura, posizione che favorisce l'aumento del dolore. La signora RI 1
asserisce di riuscire a preparare i pasti per i suoi familiari. Ha delegato al
marito e alla figlia il riordino della cucina o il rigoverno delle stoviglie
(lavastoviglie a disposizione). Evita appositamente di mettere o togliere i
piatti dalla lavastoviglie poiché si tratta di un movimento ripetitivo e da
effettuare in una posizione sgradevole per la natura dei suoi problemi. Il
marito lava le pentole, riordina il piano della cucina e sparecchia la tavole
con l'aiuto della figlia 28enne quando è presente (a dipendenza dei turni di
lavoro). La signora RI 1 ama preparare dessert e dolci, in particolare è sua
abitudine dedicarsi alla preparazione di diverse varietà di biscotti natalizi,
ciò che comporta un impegno cospicuo. Nonostante l'intensificarsi dei dolori e
il prolungarsi della fatica, per il Natale 2005, non ha rinunciato alla
preparazione dei biscotti. La signora RI 1 sottolinea di non essere impedita
praticamente nel lavoro ma di dover sopportare maggior dolore se l'impegno è
troppo prolungato. Impiega, in seguito, alcuni giorni prima di ritrovare un
equilibrio migliore fra dolore e possibilità di movimento. Le pulizie di fino
sono, saltuariamente, delegate ad un aiuto domestico a pagamento. Ad ogni modo
non vi si può dedicare personalmente.
La signora RI 1 mantiene una sostanziale
autonomia nella preparazione dei pasti avendo peraltro adottato tutti gli
accorgimenti atti a facilitarsi il compito. Incontra maggiori difficoltà
nell'occuparsi del riordino della cucina e per questo motivo, intervengono i
familiari in misura che si può ritenere abituale. La loro collaborazione è del
resto esigibile come recita il marginale 3098 delle CIGI. Nella valutazione
degli impedimenti conteggio quindi un maggior dispendio di tempo dovuto alla
necessità di pause e del minor rendimento determinato dallo stato di salute
valutabile, complessivamente, nella misura del 10 %.
5.3 Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
30 %
percentuale
di invalidità
6
%
La signora RI 1 evita di passare l'aspirapolvere
o lo straccio sui pavimenti poiché, nella posizione che è necessario assumere
per svolgere questi compiti, avverte troppo dolore.
Se si sforza eccessivamente l'intensità dei
dolori aumenta e non vede motivo di peggiorare il proprio stato di salute.
Preferisce quindi delegare queste mansioni (pulizia dei pavimenti) ai familiari
e affidare la pulizia dei vetri e più approfondita della casa ad un aiuto
domestico esterno.
Personalmente, ma con l'aiuto del marito, cambia
le lenzuola e riassetta il piumone nordico.
All'interno della famiglia afferma di svolgere
piuttosto un ruolo di coordinatrice dei lavori da sbrigare ma l'esecuzione
pratica è, da tempo, affidata ai familiari. Prima della malattia si occupava
personalmente delle pulizie dell'appartamento.
L'assicurata è persona pratica e concreta. Ha
sopperito alle sue difficoltà riorganizzando le abitudini e coinvolgendo i
familiari nella cura della casa. Ha introdotto la regola che "ognuno
faccia la sua parte", principio che si riscontra del resto anche nelle
direttive CIGI. Non si può affermare categoricamente che l'assicurata non possa
più passare l'aspirapolvere o lo straccio sui pavimenti o non possa più lavare
i vetri. Con i limiti funzionali descritti dal medico SMR, si giustifica
unicamente la frequente interruzione dell'attività ma non l'impossibilità di
svolgere i lavori domestici. L'assicurata, avendone la possibilità, ha scelto
di delegare l'esecuzione dei lavori domestici in parte ai familiari e,
saltuariamente, a terze persone a pagamento. La valutazione degli impedimenti
tiene unicamente conto di ciò che è relativo al danno alla salute e, qualora la
signora RI 1 dovesse eseguire personalmente i lavori domestici giornalieri, si
riscontrerebbe un maggior dispendio di tempo dovuto alla necessità di frequenti
pause.
Complessivamente gli impedimenti sono valutabili
nella misura del 30% tenuto anche conto della necessità di aiuto da parte di
terzi a pagamento per effettuare la pulizia approfondita della casa.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
10 %
percentuale
di invalidità
1
%
Il negozio Coop è situato nelle immediate
vicinanze dell'abitazione e la signora RI 1 può utilizzare il carrello del
negozio e raggiungere il proprio garage, se necessario. Sempre nell'intenzione
di non peggiorare il suo stato di salute, l'assicurata evita di sollevare le
borse della spese e trasportare acquisti pesanti. Effettua personalmente gli
acquisti di prima necessità e, per abitudine familiare, si reca al sabato con
il marito nei centri commerciali per fare la spesa settimanale.
Nel caso specifico la malattia non ha
determinato cambiamenti significativi nelle abitudini familiari. Il marito
accompagnava l'assicurata a fare la spesa settimanale anche quando era in buona
salute. Per i limiti funzionali descritti il medico SMR, in particolare
"non dover spostare/sollevare pesi > 5 kg regolarmente > 10 kg saltuariamente",
conteggio un impedimento complessivo nelle mansioni valutate pari al 10 %.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
30 %
percentuale
di invalidità
6
%
Dispone di lavatrice propria installata al piano
inferiore dell'abitazione. Non deve quindi rispettare turni di lavaggio e ha la
libertà di effettuare il bucato quando meglio crede. La signora RI 1 spiega
che, per facilitarsi il compito, lava in casa gli indumenti e la biancheria di
facile trattamento. Ricorre invece la lavanderia chimica per tutti i capi
delicati e che richiedono una perfetta stiratura. Personalmente ha rinunciato
allo stiro essendo un compito che determina un immediato aumento dei dolori
lombari e cervicali. In passato aveva l'abitudine di stirare l'intero bucato
mentre ora si limita a piegare la biancheria. La figlia __________, 28enne,
stira il proprio bucato e quanto rimane degli indumenti dei genitori. Il
figlio, studente a Zurigo, è autonomo.
Anche in questo ambito l'assicurata ha
adottato soluzioni logiche, atte a facilitarsi il lavoro.
Considerati i limiti funzionali descritti
medicalmente conteggio, applicando lo stesso principio espresso al punto 5.3,
un maggior dispendio di tempo pari al 30 %.
5.6 Cura dei bambini e di altri membri della
famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
0%
percentuale
degli impedimenti
0 %
percentuale
di invalidità
0
%
-.-
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0
%
percentuale
degli impedimenti
0
%
percentuale
di invalidità
0
%
-.-
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100
%
percentuale
di invalidità
17,5 %
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari e, saltuariamente, personale a
pagamento.
6. GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
50 %
50 %
25 %
casalinga
50 %
17,5 %
9 %
TOTALE
34 %
Da quando il danno
alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal 2003. " (Doc. AI 15-1+2-7)
2.12. Il TCA, in
data 17 marzo 2009, ha invitato
l’Ufficio AI ha chiarire alcuni punti dell’inchiesta economica svolta
dall’assistente sociale __________, in particolare in merito ai limiti
funzionali presi in considerazione nella valutazione e alle attività di “giardinaggio,
cura delle piante”.
L’assistente
sociale __________, in risposta, ha annotato quanto segue:
"
Rispondo alle interrogazioni del TCA in
sostituzione della collega __________, ricordando altresì i limiti funzionali
dall'SMR:
" Non
dover restare in piedi/seduta senza poter cambiare posizione al bisogno, non
dover manipolare sopra l'orizzontale regolarmente, non dover flettere/ruotare
il rachide specialmente da seduta in maniera ripetitiva, non dover
spostare/sollevare pesi superiori ai 5 Kg regolarmente, superiori ai 10 Kg saltuariamente. Manipolazione anche
di oggetti fini e leggeri sono difficoltose per TCS bilaterale."
5.1.2 Alimentazione
Importanza assegnata
40%
Grado di impedimenti
20%
Grado di invalidità
8%
La preparazione di un pasto è attività che può
essere svolta nell'alternanza delle posture; l'assicurata può dunque eseguire
parte delle attività da seduta (al tavolo o su uno sgabello), parte in piedi.
Il vasellame "pesante" di uso comune
può essere quello in ghisa, ma possono esserlo anche le placche del forno o la
pentola della pasta piena d'acqua; in questi casi il peso può (ma non
necessariamente è così) superare i 5 Kg, peso che comunque la signora è in grado di alzare, secondo il
medico SMR, ma non regolarmente (il termine si riferisce alla frequenza con cui
viene compiuta un'operazione). La collaborazione dei familiari, in simili
occasioni, si rivela necessaria ma anche dovuta (vedi marginale 3089).
Per quel che concerne la manipolazione di
oggetti, si ricorda come vi siano strumenti da cucina con impugnatura
ergonomica (forbici, coltelli, eccetera) e nondimeno piccoli elettrodomestici
(mixer, impastatrici, la pentola per la polenta azionata elettricamente) che
consentirebbero all'assicurata di eseguire tutte le attività in cui è limitata
nella manipolazione fine, strumenti di cui - ricordano le direttive -
l'assicurato deve dotarsi al fine di aumentare la propria capacità lavorativa
(marg. n. 1044 e 3044 ss).
Oltre a questo è giusto attendersi - poiché così
declama la giurisprudenza - che i familiari offrano un parziale collaborazione
"in misura consueta al giorno d'oggi", quella che vige appunto nelle
economie domestiche dei nostri tempi (marginale 3089 DIG).
Per ognuna di queste attività comunque, l'impegno
può essere distribuito sull'arco del tempo (vedi marginale 3089) così da
diventare sostenibile; si possono pertanto alternare delle pause tra un compito
e l'altro: questo comporterà un minor rendimento, come sostenuto dalla collega,
ma altresì una sostanziale autonomia nell'esecuzione.
Del minor rendimento, peraltro, non si tiene
conto nel caso in cui lo si sia già considerato in altre attività (marginale
3083). La collega ha voluto valutare anche il maggior impiego di tempo visto
che la signora avrebbe potuto avere, nell'alternanza delle posture e con una
differente organizzazione del lavoro, minore efficienza rispetto a prima del
danno.
Considerandi
II fatto poi che la collega abbia usato la parola
"saltuariamente" riferendola alle pulizie di "fino" è
riconducibile alla frequenza con cui generalmente, in ogni economia domestica,
vengono eseguite: proprio perché "di fino" è infatti consuetudine
eseguirle di tanto in tanto e non a cadenza settimanale.
In queste attività la signora potrebbe incontrare
impedimenti, secondo le limitazioni descritte, nel sollevare ripetutamente le
braccia sopra l'orizzontale (nella pulizia dei pensili per esempio), situazione
che giustifica una percentuale d'incapacità del 10% in virtù della frequenza
dell'operazione sull'attività complessiva.
Nel complesso reputo che, considerato il 10%
valutato dalla collega per il minor rendimento e le limitazioni nelle pulizie
di fino (10%), l'impedimento complessivo nell'alimentazione non possa essere
superiore al 20%.
Si ricorda altresì che in questa percentuale è
considerato anche l'aiuto dei familiari che, come detto sopra, devono offrire
collaborazione laddove necessaria (ad esempio nell'apparecchiare, sparecchiare,
sollevare stoviglie pesanti).
5.1.3
Pulizie
Importanza assegnata
20%
Grado di impedimenti
50%
Grado di invalidità
10%
Talune attività di pulizia, come lo spolvero dei
mobili, il rigoverno delle vaschette, il riordino possono essere eseguite senza
sforzi eccessivi dall'assicurata, nel rispetto appunto dei limiti funzionali
sopra descritti. Si tratta di compiti che non comportano il sollevamento di
pesi, la rotazione/flessione del rachide e che possono essere effettuati poco
alla volta, appunto con le dovute pause.
Per contro altre attività, come la pulizia dei
pavimenti, dei vetri, il cambio delle lenzuola e tutte le pulizie a fondo della
casa comportano uno sforzo maggiore che l'assicurata non può eseguire in misura
prolungata. La diversa organizzazione del lavoro (rigovernare una camera alla
volta per esempio) potrebbe essere utile ma non è certo che sia risolutiva, un
aspetto che può essere chiarito solo medicalmente e che, per contro, nella
descrizione data dall'SMR non emerge.
Parimenti, c'è da attendersi - e questo vale per
tutti gli ambiti domestici - che i familiari offrano una parziale
collaborazione, che collaborino all'ordine domestico e che i figli si occupino
del cambio delle lenzuola e della cura della propria camera, com'è ormai
consuetudine vigente al giorno d'oggi.
Considerati entrambi gli aspetti, ritengo che una
percentuale del 50% sia maggiormente rispettosa dei limiti descritti
medicalmente.
5.1.4
Spese
Importanza assegnata
10%
Grado di impedimenti
10%
Grado di invalidità
1%
Non entro nel merito dei commenti del
rappresentante legale dell'assicurata circa "la fervida fantasia
dell'autrice del racconto": la collega __________ ha infatti riportato le
dichiarazioni rese dall'assicurata nel corso dell'incontro com'è prassi
dell'ufficio.
Il medico SMR non descrive difficoltà di
deambulazione ma unicamente nel trasporto dei pesi. Come per altri punti - ed è
superfluo soffermarsi ancora - è auspicabile la collaborazione dei familiari
nel portare carichi pesanti, collaborazione che avviene generalmente in ogni
nucleo.
Va inoltre ricordato come l'assicurata possa fare
la spesa con diverse modalità (più volte alla settimana) e oltremodo
distribuire il carico su un numero maggiore di borse o infine, come fa
attualmente, servirsi della borsa carrello.
Non si vede motivo alcuno, pertanto, per
modificare la percentuale proposta dalla collega (10%), che tiene conto
sia dei limiti che delle concrete possibilità di ovviare agli impedimenti.
5.1.5
Bucato
Importanza assegnata
20%
Grado di impedimenti
30%
Grado di invalidità
6%
L'assicurata dispone di un proprio
elettrodomestico che le consente di organizzare il bucato e adattarlo alle sue
esigenze e capacità. Il carico inoltre non è eccessivo visto che entrambi i
figli, maggiorenni, provvedono personalmente alla propria biancheria (fatto
senz'altro esigibile, data l'età).
II problema si pone principalmente per lo stiro,
che l'assicurata asserisce essere problematico al punto da portare in
lavanderia i capi delicati. Pur facendo notare che è consuetudine di ciascuno
ricorrere alla lavanderia quando si tratta di capi delicati, ritengo che vi
siano mezzi e modalità di lavoro che ancora non sono state percorse: l'uso della
pressa per esempio, che consentirebbe alla signora RI 1 di stirare stando
seduta, ma anche alternare le posture davanti all'asse o, ancora, distribuire
l'attività sull'arco della settimana o della giornata facendo delle pause
all'insorgenza dei dolori.
Come detto il carico non è tale da impedire alla
signora di stirare poco alla volta, un po' ogni giorno, evitando in tal modo il
sovraccarico sia per il rachide che per le mani - a differenza di quanto
sostenuto dal legale dell'assicurata. La collega in ogni caso ha tenuto in
debito conto le difficoltà della signora nella percentuale proposta per quel
che concerne lo stiro (pur valutando una percentuale minima d'impedimento).
Parimenti le attività di maglia e cucito non sono
state dichiarate nel corso del colloquio, ma si presuppone che, dato l'impegno
lavorativo della signora e il carico familiare, avessero un ruolo modesto e
comunque marginale. In caso contrario l'assicurata dovrebbe fornire dettagli
più significativi sull'impegno assunto prima del danno, dettagli che possano
essere tenuti in considerazione in questa sede.
Riconfermo, nel complesso, la percentuale
espressa dalla collega (30%).
5.1.7
Giardino e cura dell'orto
Importanza assegnata
5%
Grado di impedimenti
80%
Grado di invalidità
4%
Volendo tener conto delle dichiarazioni a posteriori
della signora RI 1, reputo che l'importanza da assegnare a questo ambito sia
unicamente del 5%: nelle informazioni rese in sede ricorsuale, l'assicurata non precisa né le dimensioni
dell'orto né i lavori svolti, dettagli sui quali invece ci si sofferma
regolarmente in sede di inchiesta.
In ogni caso si tratta di un'attività svolta
verosimilmente nei mesi estivi e che pertanto ha un peso marginale
sull'attività complessiva (5% appunto) come proposto dal legale
dell'assicurata.
Appare invece assai poco credibile che la signora
si facesse carico di tutti i lavori nell'orto, anche di quelli più
impegnativi come la vangatura e la zappatura, come lasciano presupporre le
dichiarazioni dell'assicurata; in tal caso, sarebbe stato esigibile attendersi
che in quelle attività intervenissero i familiari o personale specializzato.
Pur considerando pertanto l'impegno della
signora, ritengo che le limitazioni siano tali da impedire per gran parte la
cura di un orto, anche se si può altresì riconoscere che potrebbe ancor oggi
innaffiare e raccogliere la verdura (in tal caso mettendosi in ginocchio).
L'attività del giardinaggio, per quanto pesante
ed impegnativa, può essere eseguita in tempi e con modalità che non soggiacciono
al criterio dell'efficienza ma del piacere; ritengo pertanto che si possa
riconoscere una percentuale del 80% ma non completa come vorrebbe la
ricorrente.
Nella conduzione dell'economia domestica, infine,
la signora non incontra difficoltà alcuna, come indicato dalla collega.
La percentuale complessiva proposta, tenuto conto
del limiti funzionali medicalmente descritti nonché delle dichiarazioni rese
dall'assicurata in sede ricorsuale, risulta essere pertanto del 29%."
(Doc. VII/bis)
2.13
Sulla base degli
accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli
impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale __________
nell’inchiesta del 31 marzo 2006 ha stabilito una limitazione complessiva del 17,5% (cfr. consid.
2.11
).
Nell’indagine
è stata stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
In sede
ricorsuale il patrocinatore di RI 1 ha fornito alcune personali interpretazioni
delle mansioni che l’assicurata potrebbe o meno espletare con riferimento ai
suoi limiti funzionali.
Si
menziona a titolo esemplificativo la circostanza, contestata, che vi siano
strumenti con impugnatura ergonomica e piccoli elettrodomestici che
consentirebbero all’insorgente di eseguire quelle attività in cui è limitata
nella manipolazione fine (cfr. doc. IV, VII bis) o ancora, che a causa dei
disturbi alle braccia e alle mani talune mansioni risultano più gravose di
quanto ritenuto dall’assistente sociale (doc. IV, VII bis).
L’insorgente
ha quindi fissato una differente percentuale di impedimento per quanto riguarda
il punto 5.1. (conduzione dell’economia domestica), 5.2. (alimentazione), 5.3.
(pulizia dell’appartamento), 5.4. (spesa e acquisti diversi) e 5.5. (bucato,
confezione e riparazioni di indumenti), senza però supportarla con concreti
elementi oggettivi.
Numerose
constatazioni poste dalle assistenti sociali, e contestate dall’avv. RA 1, si
fondano sulle dichiarazioni stesse dell’assicurata. Si cita in particolare
l’affermazione secondo cui “il marito e/o la figlia potrebbero occuparsi
sempre dello sparecchiare la tavola, del riordino della cucina e del rigoverno
delle stoviglie” (cfr. doc. I; doc. AI 15-4), o l’asserzione che le pulizie
sono saltuariamente delegate ad un aiuto domestico a pagamento (doc. I; doc. AI
15-4) o ancora che il marito accompagnava l’assicurata a fare la spesa
settimanale anche, quando era in buona salute (doc. I; doc. AI 15-5).
Comunque
il TCA ha ritenuto necessario sottoporre alcuni quesiti all'assistente sociale
che ha effettuato l'inchiesta a domicilio.
Al suo
posto ha risposto il 17 marzo 2009 l'assistente sociale __________, la quale ha
apportato alcune modifiche al precedente rapporto, in particolare al punto 1.2
(alimentazione) e 1.3 (pulizie), dove il grado di impedimenti viene elevato al
20% nel primo caso (era al 10%) e al 50% nel secondo (era al 30%).
Per
quanto riguarda le rimanenti attività l’assistente sociale ha unicamente
apportato alcune precisazioni e correttivi a quanto aveva proposto la collega
precedente, in particolare aggiungendo la valutazione riguardante il giardino e
la cura dell’orto (80% di grado di impedimento e 5% di importanza assegnata).
Globalmente
la percentuale d’invalidità complessiva è stata quindi corretta al 29%
(doc. VII bis).
Questa
seconda valutazione può essere fatta propria dal TCA.
Va
comunque rilevato che il modo di procedere dell’UAI non è esente da critiche.
Questo Tribunale ritiene infatti importante che, in questo tipo di indagini, la
medesima assistente sociale che ha proceduto alla ripartizione percentuale
delle singole attività domestiche e al confronto delle mansioni di casalinga
ancora accessibili all’assicurata con quelle che può eseguire una persona sana
(esaminando, in particolare se la richiedente ha la possibilità di usare meglio
la sua residua capacità lavorativa mediante una diversa ripartizione dei
compiti) si esprima poi sulla percentuale d’invalidità complessiva. La stessa
persona deve peraltro rispondere personalmente ad eventuali critiche formulate
al suo rapporto.
Nella
presente fattispecie, alle domande poste dal TCA all’assistente sociale __________
ha risposto una sua collega “in sostituzione” (cfr. doc. VII bis), quest’ultima
ha peraltro apportato al primo rapporto delle modifiche sostanziali.
Già è
stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il SMR ha compiutamente
valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di
accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici
cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V
161; cfr. consid. 2.10.).
Per
quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dalle assistenti sociali,
giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle
percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole
mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre
tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu, malgrado più
volte criticato dal rappresentante della ricorrente (doc. I e IX), permette
senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione
del marito e dei figli della ricorrente, che risultano peraltro giustificate
anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle
valutazioni espresse dalle assistenti sociali, ove peraltro si ribadisca che
per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nei due rapporti
d’inchiesta.
Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato
il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito
dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure
il tasso complessivo d'invalidità fissato al 29%, non essendoci, sulla base
delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo
medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in
sede di inchiesta domiciliare.
2.14
Per quanto
riguarda l’attività di salariata, visto quanto esposto al consid. 2.9.2.,
appurato che la ricorrente è abile al lavoro nella misura del 50% nella sua
precedente occupazione di assistente medico, nella quale è in grado di
conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito
corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute
(100%), questa Corte ritiene che, come indicato dall’UAI, l’incapacità
lucrativa della ricorrente ammonta al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310
consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto
considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella
sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di
invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una
sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al
50% nella sua professione.
2.15
Viste le
quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale
è così del 39,5% (50 X 50% + 50 X 29%), in applicazione del metodo misto,
arrotondato al 40% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41): "Demnach
ist in Zukunft bei einem Ergebnis bis x,49... % auf x % abzurunden und bei
Werten ab x,50... % auf x+1 % aufzurunden, was den Invaliditätsgrad
ergibt.", percentuale che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità contrariamente a quanto ritenuto dall’UAI
nella decisione su opposizione del 30 aprile 2008.
Ne
consegue che, annullata la decisione contestata, l’assicurata ha diritto a un
quarto di rendita dal 1° maggio 2004.
2.16
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione del 30 aprile 2008 è annullata.
§§ L’Ufficio
AI è condannato a riconoscere all’assicurata un quarto di rendita a far tempo
dal 1° maggio 2004.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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