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Decisione

32.2008.109

UAI ha a giusta ragione rifiutato il diritto a prestazioni ad un assicurato,ancora abile al lavoro all'80% in attività adeguate,come stabilito dai medici del SAM,alla luce di un grado di invalidità,do

30 marzo 2009Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno per contro ribadito, come già indicato nella precedente

perizia del 20 aprile 2005, che sono sconsigliabili sia l’attività di muratore

e altre attività pesanti - soprattutto a causa del problema cardiocircolatorio

e del problema reumatologico – sia quella di autista commerciale – a causa dei

problemi alla spalla destra.

I medici del SAM hanno invece rilevato di non

potersi esprimere sulla capacità lavorativa dell’assicurato in attività che

richiedano un impegno fisico moderato, visto che, a causa del rifiuto

dell’interessato di sottoporsi ad una cicloergometria, non è stato possibile

escludere l’esistenza di una ischemia cardiaca. Essi hanno aggiunto che

sarebbero consigliabili una ecografia da sforzo o una scintigrafia con stress

farmacologico e un holter delle 24 ore, lasciando al medico di famiglia la

facoltà di decidere circa la necessità di questi accertamenti.

Infine, essi hanno indicato che “la capacità

lavorativa dell’80% è presente da parecchio tempo e non si può codificare un

sostanziale peggioramento rispetto alla precedente perizia SAM redatta il 20

aprile 2005. Per il problema alla spalla destra si può codificare un’incapacità

lavorativa di circa un mese per le cure (periodo, basandoci sull’anamnesi, da

collocarsi in aprile-maggio 2006)” (doc. 104-15).

Nel

rapporto medico del 6 dicembre 2007, il dr. __________ del SMR, specialista FMH

in medicina generale (sul diritto per gli assicurati di

conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste

le diagnosi principali di “periartropatia omeroscapolare con sintomatologia di

attrito; sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve” e dopo avere

indicato i limiti funzionali dell’interessato – indicando che egli può svolgere

un’attività leggera, piuttosto sedentaria, che richieda di portare pesi al

massimo di 10 kg col braccio

destro e di dover alzare al massimo pesi di 5-10 kg talvolta; senza dovere usare macchine

pericolose; senza dovere lavorare in posti pericolosi; con possibilità di

introdurre brevi pause per poter seguire una dieta diabetica; eventualmente

un’attività che richieda un impegno fisico moderato, ma solo dopo avere

effettuato gli accertamenti cardiologici necessari, che sono stati rifiutati

dall’interessato in sede SAM (doc. 106-2) - ha osservato:

"

(...)

Trattasi di ulteriore domanda di

prestazioni

59 enne di origine italiana, fornaio e muratore.

Nel marzo 2005 prima volta presso il SAM ove

viene decretato abile al lavoro in misura dell'85% in attività leggera, contro

la cui decisione l'A. fece ricorso senza successo.

Il curante dr. __________ parla nell'aprile 2007

di peggioramento, sindrome anginosa e degradamento della stato psichico oltre

alle algie al cingolo scapolare dx.

Il medico SMR ha richiesto perizia SAM, dalla

quale si evincono nei riquadri appositi i limiti della capacità lavorativa in

base ai rapporti pervenutici.

Basilarmente si assiste ad una stazionarietà

dello stato generale di salute del paziente, ma come sottolinea il cardiologo

Dr. __________ non è possibile al momento valutare se l'Assicurato sia affetto

da un'eventuale cardiopatia ischemica, a causa del rifiuto del paziente di

sottoporsi alla cicloergometria." (Doc. 106-3)

2.5. In sede ricorsuale,

l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni

dell’amministrazione, senza tuttavia produrre nuovi referti medici a comprova

della sua presunta capacità lavorativa inferiore al 60%.

Solo in

corso di causa, il suo curante, dr. __________, specialista FMH in medicina

interna, ha trasmesso al TCA il seguente scritto, datato 25 agosto 2008:

"

Lo stato di salute attuale del paziente non è

sicuramente compatibile con la ripresa di un'attività lavorativa. Oltre alle

patologie reumatologiche e cardiovascolari vi è attualmente un netto

peggioramento dello stato psichico con un grave stato ansioso-depressivo

associato a idee suicidali. L'ho visto per questa patologia in urgenza il

1.08.2008. Ho quindi dovuto intensificare la terapia antidepressiva con

Sertralin 50 mg al giorno e Tranxilium 3-4 volte 20 mg al giorno. In queste

condizioni il paziente è sicuramente inabile al lavoro e necessita di una presa

a carico psichiatrica." (Doc. XIV)

2.6. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006 concernente un caso di assicurazione

per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF

125 V 351 consid. 3a p. 352)

qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV

Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]),

on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou

le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment

pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM il 29 ottobre 2007, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame

cardiologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è

emerso che egli è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di

autista, così come in attività pesanti, ma è da ritenere pienamente abile al

lavoro in attività leggere (doc. 104-33).

Il dr. __________

non ha invece potuto esprimere una valutazione a proposito della capacità

lavorativa in attività che richiedano uno sforzo fisico moderato, dato che

l’assicurato ha rifiutato di sottoporsi ad un esame di cicloergometria,

necessario per poter escludere la presenza di una ischemia miocardica. Lo

specialista ha tuttavia osservato che, qualora dovesse venire esclusa tale

patologia, l’assicurato sarebbe da considerare abile anche in attività che

implichino sforzi moderati (doc. 104-32).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurato è stato pure sottoposto ad un accurato esame

reumatologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________, dal quale è

emerso che egli è inabile al lavoro nella misura dei 2/3 nella sua precedente

attività di autista commerciale, a causa della periartropatia omeroscapolare a

destra, ma è da ritenere abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 104-27+28).

Il dr. __________

ha inoltre evidenziato che vi è una discrepanza molto importante tra

l’intensità della sintomatologia algica riferita dall’interessato e i reperti

oggettivi a livello clinico e strumentale (doc. 104-27).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

L’assicurato

si è infatti limitato a produrre, in corso di causa, un referto del 25 agosto

2008 del dr. __________, che attesta tuttavia un peggioramento delle condizioni

di salute dell’interessato per motivi psichiatrici (doc. XIV, il corsivo

è della redattrice).

Infine,

sempre nell’ambito della perizia SAM, l’assicurato è stato sottoposto, in data

20 settembre 2007, ad un approfondito esame psichiatrico, grazie al consulto

specialistico del dr. __________, dal quale è emerso che egli presenta una

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (ICD10-F33.0), che lo

rende inabile al lavoro all’80% (cfr. doc. 104-21).

Queste

conclusioni specialistiche, che del resto non sono state contestate attraverso

dei referti medico-specialistici attestanti delle patologie psichiatriche con

influsso maggiore sulla capacità lavorativa residua, possono essere fatte

proprie dal TCA.

Secondo

il TCA lo scritto del 25 agosto 2008 del dr. __________ - steso peraltro da un

medico non specialista in psichiatria, generico, privo di diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta - non adempie ai

requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico

abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.6.) e non è quindi atto a mettere in

dubbio le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM.

Al

riguardo, il TCA sottolinea che, come citato in precedenza (cfr. consid. 2.3.),

in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito

che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente”.

Inoltre,

in una sentenza STF 9C_376/2007 del 13 giugno 2008, l’Alta Corte ha considerato

ininfluente un certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale

riferisce unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un

episodio depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su

un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi

psichici.

Va pure rilevato che per

consolidata giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto, il referto del 25 agosto 2008 del dr. __________ fa comunque riferimento

ad una situazione clinica dell’assicurato posteriore alla decisione impugnata e

dunque, anche per questa ragione, non è rilevante nella presente procedura.

Alla luce del suo contenuto, tuttavia, gli atti vengono

trasmessi all'amministrazione affinché dia avvio a una procedura di revisione

d’ufficio (cfr. al riguardo: art. 87 cpv. 2 OAI e art. 88 cpv. 1 OAI).

Giova

ricordare inoltre un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

Considerandi

confirmé la décision attaquée. (...)"

In

conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente professione di

autista, ma è da considerare abile al lavoro a tempo pieno, ma con una

riduzione del rendimento del 20%, in attività leggere adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali.

2.8

Occorre ora

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico.

Dato che nella precedente sentenza 32.2005.152 del 7 luglio 2006 è

stata effettuata una valutazione economica con riferimento agli anni 2004 e

2005.

e che la capacità lavorativa residua dell’assicurato da allora è rimasta

sostanzialmente stazionaria, nel caso di specie il confronto dei redditi va

operato in relazione agli anni 2006 e 2007 (ultimi dati disponibili).

Al riguardo, il TCA rileva che in entrambi i casi si giunge alla

medesima conclusione, ritenuto che sia il reddito da valido,

sia quello da invalido, vanno determinati sulla base dei dati statistici

nazionali di cui alla Tabella TA1 e, di conseguenza, il grado di invalidità

dell’assicurato in attività leggere adeguate corrisponde alle percentuali di

riduzione applicate (con riferimento alla capacità lavorativa residua dal

profilo medico e per tenere conto delle circostanze personali).

2.9

Per quel che

concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto

stato contestato in sede di ricorso, l’UAI ha quantificato il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano nel 2006 in fr. 60'000.- (cfr. doc. 108-2),

conformemente a quanto stabilito dal TCA nelle precedenti sentenze.

Al riguardo il TCA rileva che, come già indicato nel

rapporto del 1° aprile 2003 e confermato dal TCA con sentenza del 30 marzo 2004

e del 20 aprile 2005, essendo difficoltoso stabilire il reddito da valido

dell’assicurato (il quale ha svolto svariate attività), quest’ultimo va

determinato sulla base dei dati statistici.

In base ai dati statistici nazionali di cui alla

Tabella TA1, in attività semplici e ripetitive, l’assicurato avrebbe potuto

conseguire fr. 59'197.32 nel 2006 e fr. 60’226.07 nel

2007.

2.10

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, consid. 11.1; STFA del 5 settembre

2006.

nella causa P., I 222/04).

Il

Tribunale federale ha inoltre ricordato che "nel caso di un invalido che,

dopo l’insorgenza del danno alla salute, può compiere soltanto lavori leggeri e

non impegnativi dal punto di vista intellettuale, il relativo reddito è di

principio determinato in base alla media del salario lordo (valore totale)

conseguibile per attività semplici e ripetitive (livello di esigenza 4 sul

posto di lavoro) nel settore privato in conformità alle tabelle A dell’ISS

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U240/99 del 7 agosto 2001

consid. 3c/cc, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 pag. 347; cfr. pure DTF 129

V 472 consid. 4.2.1. pag. 476 con riferimento)" (cfr. STF 8C_334/2008 del

26.

novembre 2008)

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza

del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella

TA1 2006 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'732.

Riportato

su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 9-2008, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili

oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2007 (cfr. tabella B 10.3,

pubblicata in La Vie économique, 9-2008, p. 99), un reddito annuo di fr.

60'226.07.

Ritenuto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.7.), da un punto di vista medico, l’assicurato può

esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute all’80%, il

reddito statistico citato va ridotto del 20% e ammonta a fr. 48’180.86 (fr. 60'226.07 ridotti del 20%).

2.11

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza I 147/05 del 25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di

incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli

impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il

fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne

Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser

Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem

leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden

Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem

Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine

schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher

ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von

der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können,

als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt

ist, angemessen Rechnung getragen”).

In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito

alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per contro, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una

riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di

35.

anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel

settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone

in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali

(assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro

gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le

seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui

è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà

legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in

cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02,

consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.12

In concreto,

l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 20%,

così giustificata: “una riduzione del 10% per attività leggera e del 10% in

considerazione dell’età e del lungo periodo d inattività” (doc. 108-3).

L’assicurato

ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che

avrebbe invece dovuto essere pari al 25%, per tenere conto della totale assenza

di formazione dell’interessato (I).

Rispondendo ad un’esplicita richiesta dell’UAI,

nel rapporto complementare del 21 aprile 2008 la consulente IP ha osservato:

"

(...)

Nel precedente rapporto CIP si era proceduto con

una riduzione del 10% per attività leggera e del 10% in considerazione dell'età

e del lungo periodo di inattività. L'avvocato RA 1 chiede una riduzione

complessiva del 25% considerando la totale assenza di formazione del signor RI

1.

che renderebbe ulteriormente difficoltosa la ricerca di un'attività adeguata.

A tal proposito si fa notare che le attività

lavorative ritenute adeguate sono lavori che possono essere svolti senza una

formazione specifica essendo attività non qualificate. Si fa inoltre notare che

la possibile componente sfavorevole legata all'età non è di per sé un motivo di

riduzione a priori. Secondo il TFA questo fattore è compensato dal fatto che il

datore di lavoro tiene conto dell'esperienza acquisita.

Rammentiamo che il TFA ha giudicato, in una

sentenza del 28 luglio 1999, "per quello che concerne l'età, l'aumento

salariale subisce un rallentamento nel corso degli anni" (RSS 1994 p. 23).

Risulta dalla tabella A 4.2.1 (RSS 1994 p. 87ss) che la somma dei salari

registra un aumento costante in tutte le categorie d'attività fino all'età di

62/65 anni, anche se la curva tende a flettere a partire dall'età di 40/49

anni. Un confronto dei valori mediani, validi per gli uomini, mostra inoltre

che la crescita dei salari in ragione dell'età nelle attività semplici e

ripetitive è nettamente meno tangibile che nel gruppo dei lavori pesanti ed

esigenti. Stabilito che il fattore età non causa diminuzioni salariali in

nessuna delle categorie professionali catalogate, non esiste alcun motivo per

consentire una riduzione supplementare in ragione di quest'ultima (VSI 6/1999,

p. 251).

Nel caso concreto, nonostante quanto indicato

sopra si è comunque ritenuto opportuno effettuare una riduzione del 10% tenendo

in considerazione le possibili difficoltà di reinserimento professionale per i

motivi indicati sopra. La mancanza di scolarizzazione non risulta essere un

motivo sufficiente per giustificare un aumento di riduzione del 5% in quanto si

è valutata la situazione nella sua globalità come indicato anche dal TCA. Va

inoltre segnalato che per quanto riguarda la riduzione per attività leggera si

è accordata la riduzione massima del 10% pur non essendo pienamente nei

parametri per concedere tale riduzione come indicato nella tabella sottostante:

Uomini

kg

Percentuale

Fino a - 4.99

10.

- 8%

5.

-

9.99

8.

- 5%

10.

- 14.99

5.

- 3%

15.

- 19.99

3.

- 1%

20.

0.

Come indicato, in considerazione del fatto che

I'A. può alzare al massimo pesi di 5-10 kg la riduzione indicata sarebbe dovuta

essere compresa tra il 5 e l'8%.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che

la riduzione complessiva del 20% risulti essere adeguata e comprensiva di tutti

gli elementi che potrebbero incidere sul reddito da invalido. Si ritiene dunque

che la conclusione inerente un grado Al del 37% debba essere confermata."

(Doc. 119-1+2)

Nonostante queste precisazioni della consulente

incaricata, in sede ricorsuale il patrocinatore dell’interessato ha ribadito la

richiesta di applicazione di una riduzione percentuale del 25% (doc. I).

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione

percentuale del 20% (per tener conto dell’attività leggera, dell’età e della

prolungata inattività lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto

del 7 gennaio 2008 (doc. 108-3) e ribadita nel rapporto complementare del 21

aprile 2008 (doc. 119-1).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza

il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza

fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6). Anche nella precedente

sentenza 32.2005.152 del 7 luglio 2006 il TCA ha fatto propria la riduzione del

20% stabilita dall’amministrazione (cfr. doc. 90-18).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2007, partendo da un

salario da invalido di fr. 60’226.07 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico dell’80%,

ammettendo la riduzione del 20%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'544.68 (fr. 48’180.86 - (fr. 48’180.86

x 20 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 60’226.07

(consid. 2.9.), emerge un tasso d’invalidità del 36%, percentuale che non dà

diritto ad una rendita di invalidità, come stabilito dall'amministrazione.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

superiore al 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, una riqualifica professionale non entra in considerazione,

ritenuto che la consulente ha considerato che “tenuto conto dell’età e del

curriculum scolastico e professionale del signor RI 1 non è possibile

intravedere dei provvedimenti professionali che possano sensibilmente aumentare

o recuperare la sua capacità di guadagno” (doc. 108-3).

Questo Tribunale rileva comunque che la consulente IP ha indicato che “si può comunque

restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro

“mini qualifica pratica ad hoc” della durata di 3-6 mesi (data da stabilire

dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse

un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile

aumento della capacità di guadagno” (doc. 108-3).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria

(cfr. consid. 2.14.).

Al

riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della

legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione

della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"

(...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito

patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere

gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati

interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in

considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le

persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito

delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso

AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio

in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le

controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti

di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di

politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore

litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di

spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione

totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.14

Il ricorrente

ha infine postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

In casu,

il ricorrente - il quale è già stato posto, con decisione del 13 maggio

2008, al beneficio dell’assistenza giudiziaria da parte della pretura di __________

(cfr. doc. A2 allegato al ricorso) - si trova certamente nel bisogno. L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi all'amministrazione affinché dia avvio a una procedura di

revisione d’ufficio.

3. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

4. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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