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Decisione

32.2008.110

Nell'ambito della procedura di revisione l'UAI ha confermato l'erogazione all'assicurata di una rendita intera d'invalidità. Respinto il ricorso dell'assicuratore che ha un obbligo di fornire prestazi

26 marzo 2009Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti da cui non si sentiva rispetta. Dal novembre

2004 inizia però una completa inabilità lavorativa a

causa di un peggioramento dei disturbi psichiatrici.

L'A infatti già verso il 1987 aveva iniziato a

manifestare episodi depressivi che non avevano significativamente modificato le

capacità lavorative ma successivamente negli ultimi 2 anni la sintomatologia è

diventata più intensa ed invalidante.

L'A fa risalire l'esordio psicopatologico in

concomitanza della conflittualità con il marito descritto come una persona

aggressiva. Nonostante il clima familiare estremamente problematico non riesce

a lasciarlo, ma inizia a sviluppare un quadro depressivo sempre più severo che la conduce, mentre

temporaneamente ritorna a vivere nel paese di provenienza, ad un agito

autolesivo, attuato secondo il racconto in maniera impulsiva e rabbiosa e senza

conseguenze fisiche. Il clima familiare esplosivo persiste anche con il rientro

in Ticino dove il marito, che ha un permesso di dimora come asilante, trascorre

le sue giornate ad oziare e non aiuta l'A che deve provvedere da sola

all'economia familiare oltre che accudire i 4 figli. Tale situazione aggrava

ulteriormente il disagio dell'A che la porta ad un nuovo tentativo suicidale

tramite ingestione di farmaci nel 1999 dopo un litigio con il marito. Inizia

dal quel momento il contatto con le strutture psichiatriche con il ricovero in

clinica __________ e la successiva presa a carico territoriale. L'A mostra una

completa ripresa del benessere

psichico e riesce ad affrontare la separazione e l'affidamento dei figli al

marito. Nonostante però la

buona integrazione lavorativa e il supporto familiare l'A sviluppa un

peggioramento del quadro clinico che la portano nel 2002 a due ricoveri

ravvicinati in clinica __________ in cui viene posta la diagnosi di episodio

depressivo di grado medio nell'ambito di una sindrome depressiva ricorrente; il

primo si accompagna alla comparsa di vaghe idee suicidali e ad un disagio

interiore determinato dal senso di colpa verso i figli per il suo rifiuto di

non aver accettato di seguire il marito in Kossovo, mentre nel secondo il

peggioramento del quadro clinico che probabilmente non si era ancora

stabilizzato si manifesta dopo l'inattesa notizia del licenziamento. Presenta,

in seguito uno stato di buon compenso che le permette di ritornare a svolgere

l'attività di cameriera e a decidere di revocare la domanda Al per una

riqualifica, peraltro difficile per il grado di scolarizzazione dell'A.

Dopo quindi circa due anni di completa

remissione, nell'estate 2004 presenta un nuovo episodio depressivo per il quale

viene ospedalizzata questa volta presso la CPC di Mendrisio in tre occasioni,

le ultime due effettuate sembra più con una valenza contenitiva verso

l'esplicitazione di ideazione autolesiva. Il miglioramento ottenuto dai

ricoveri, in particolare del tono dell'umore sono di breve durata e l'A mostra

nell'ultimo anno come confermato telefonicamente dalla Dott.ssa __________

un'alternanza di periodi di qualche giorno in cui appare

più serena a periodi più frequenti e di maggior durata rispetto ai precedenti denotati da

apatia, abulia, sentimenti di impotenza che spingono l'A ad ritiro sul piano relazionale e comportamentale tanto che il

Servizio Psicosociale deve organizzare visite domiciliari.

L'episodio depressivo del 2004 a differenza dei

precedenti quindi non si accompagna almeno per ora ad un recupero di uno stato

di salute che permetta la ripresa lavorativa, nonostante una presa a carico

psichiatrica adeguata e continuativa, un supporto familiare, in particolare di

una sorella, buono e il riavvicinamento con contatti regolari, seppure

telefonico, ai figli.

L'A presenta infatti una instabilità del quadro

affettivo che non permette di prevedere almeno a breve termine un'adeguata

continuità nell'ambito lavorativo, anche se lei stessa ammette nelle ultime due

settimane un miglioramento soggettivo dell'umore. Oltre a ciò si segnala come limiti funzionali, un

deficit della concentrazione e una facile esauribilità. In conclusione l'A può svolgere attività che non la espongano ad eccessive sollecitazioni

sul piano personale, un lavoro metodico da condurre da sola in un clima in cui

i rapporti siano poco conflittuali. Si considera che il mancato equilibrio

duraturo sia la limitazione più

importante della capacità lavorativa dove il rendimento lavorativo viene

valutato di 2-3 ore al giorno..

Tuttavia viene segnalato un miglioramento clinico

ma iniziato da poco tempo e quindi non è possibile stabilire se questo

rappresenta il primo segno verso una remissione o sia l'espressione di

quell'andamento oscillante dell'affettività segnalato dalla psichiatra curante.

Si considera opportuno una rivalutazione a breve

(6 mesi) che possa permettere di chiarire con più precisione il decorso clinico."

(Doc. AI 51-6+7)

A seguito

della procedura di revisione della rendita di data 27 settembre 2007 la Dr.ssa __________,

su richiesta dell’UAI, ha steso un ulteriore rapporto medico in data 4 marzo

2008 e ribadito la precedente diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1)” e posto la valutazione che

segue:

"

(...)

Valutazione/conclusione:

L'A è a beneficio di una rendita intera (grado di

IL del 70%) a decorrere dal

01.11.2005 a causa di una sindrome depressiva ricorrente. Nell'occasione della

valutazione psichiatrica presso il SMR del 30.01.2007 si era evidenziato un

miglioramento clinico iniziato da troppo breve per poter stabilire se fosse il

primo segno di una remissione clinica e pertanto si era ritenuto opportuno una

rivalutazione a breve termine.

Nel giugno 2007 l'A si è defenestrata

procurandosi una frattura a livello della dodicesima vertebra toracica. Il Dr. __________, psichiatra che l'aveva

visitata in occasione della sua degenza nel reparto di ortopedia dell'Ospedale

di __________ aveva escluso un atto suicidario mentre la psichiatra curante

Dr.ssa __________ nel suo rapporto per l'Al del 22.10.2007 esprime dei dubbi se

si possa essere considerato un tentativo di suicidio o un evento secondario a

sonnambulismo (in anamnesi però

era già stato segnalato in passato un episodio analogo che fa propendere ad una

volontarietà del gesto).

Il decorso clinico è stato caratterizzato da

brevi periodi (circa 1-2 mesi) di remissione della sintomatologia depressiva

accompagnato da repentini peggioramenti del quadro affettivo con grave stato di

abulia, anedonia ed astenia. Inoltre l'A ha mostrato un'importante riduzione

della capacità a tollerare eventi stressanti e caricabilità con riduzione del controllo degli impulsi, persistenza

dell'astenia e facile esauribilità. A questo si è poi aggiunto l'aspetto

somatico, la sintomatologia dolorosa, le preoccupazioni legate allo stato di

salute e all'intervento chirurgico che dovrà sostenere.

Persiste quindi un' instabilità del quadro

affettivo che non permette di prevedere almeno a breve termine un'adeguata

continuità nell'ambito lavorativo.

Lo stato di salute appare quindi invariato per

quanto riguarda il disturbo psichiatrico. Si conferma quindi l'IL del 70% in

qualsiasi attività lavorativa (rendimento normale)."

(Doc. AI 66-4)

La RI 1

da parte sua ha prodotto il referto medico del 28 novembre 2006 del Dr. __________

in psichiatria e psicoterapia, il quale dopo aver illustrato l’anamnesi

personale e familiare della paziente si è espresso in questi termini:

"

(...)

Befunde

Der Psychostatus der Versicherten wird im

Austrittsbericht der Clinica __________ vom 13.04.00 wenig auffällig

geschildert, etwas ängstlich, auf den Konflikt mit dem Ehemann fixiert, mit

verminderter Mimik, labiler Emotionalität.

Bei den beiden Hospitalisationen im Jahre 2002

war sie auf ihre Depression eingeengt, die Mimik war lebendig, es wurden keine

Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen beschrieben, der Affekt depressiv, die Motivation vermindert. Es

finden übrigens auch Aussagen der Versicherten den Weg in den Psychostatus,

also subjektive Angaben, welche nicht in einen objektiven Psychostatus gehören.

im Psychostatus bei der Hospitalisation in der

Kantonalen Psychiatrischen Klinik __________ (vom 13.09.05 bis 23.09.05)

werden, ausser dem leicht verminderten Tonus der Gefühle und der Aggression

gegenüber der damaligen Arbeitgeberin keine pathologischen Befunde erhoben.

Im Bericht der Arbeitgeberin vom 15.03.06

wird geschrieben, dass der Versicherten gekündigt worden war auf Grund der

Tatsache, dass man eine Mitarbeiterin brauchte, die ein volles Pensum erfüllen

kann.

Die gestellten Diagnosen gehen von Anpassungsstörung

bei Konflikt mit Ehemann bis zu rezidivierender depressiver

Störung und zwar mittleren (aus dem oben beschriebenen Psychostatus

der Klinik __________ würde ich eine leichte Depression erkennen,

allerdings war die Versicherte schon bei Eintritt antidepressiv behandelt) bis schweren

Grades.

In den verschiedenen Berichten wird erwähnt, dass

sich die Depression verbesserte, sich die Versicherte erholte unter der

Behandlung, unter andidepressiver Medikation (im Austrittsbericht von Mendrisio

(Hospitalisation vom 29.11.04 bis 05.01.05: abbiamo dimesso la signora PI 1, su

sua richiesta, in condizioni psichiche decisamente migliorate), die

zweite stationäre Behandlung in der Kantonalen Psychiatrischen Klinik erfolgte

offenbar - nach einem Konflikt am Arbeitsplatz mit aggressivem Ausbruch der

Versicherten, sie wurde, nachdem sie sich beruhigt hatte, mit denselben

Medikamente entlassen wie sie eingetreten war.

Es finden sich im Dossier 2 Arztberichte, einer

zuhanden der __________ Versicherung, der andere für die IV:

- Arztbericht zuhanden der __________, vom

23.09.05 (von Frau Dr. med. __________):

Man kenne die Versicherte seit 1999, sie habe

ungefähr eine depressive Phase pro Jahr, diese seien länger geworden.

Anfänglich habe sie immer wieder die Arbeit aufnehmen können, das sei jetzt

nicht mehr möglich, die Prognose ungünstig.

Arztbericht vom 10.01.06 zuhanden der IV:

Diagnosen mit Auswirkungen auf die

Arbeitsfähigkeit: rezidivierende depressive Störungen, mittleren bis schweren

Grades, ohne psychotische Symptome; seit 2004

Diagnosen ohne Auswirkungen auf die

Arbeitsfähigkeit: rezidivierende depressive Störungen mittleren bis schweren

Grades, ohne psychotische Symptome; seit 1987.

Obwohl die Patientin von Frau Dr. __________ als

sehr arbeitsam beschrieben wird, bis Mitte 2004, habe sie, offenbar im

Zusammenhang mit einem Besuch in Mazedonien, wo sie ihre 4 Kinder sehen konnte,

den Weg aus der Depression nicht gefunden, trotz Medikamenten. Angst und Sorge

um ihre Kinder seien hinzu gekommen.

Der IV- Arzt, Dr. med. __________, schreibt am

26.09.06 zur Situation der Versicherten:

Er bezieht sich auf die anamnestischen Angaben

(siehe auch meine Zus.-fassung),

gibt die im Arztbericht (06.02.06) von Frau Dr. __________ erwähnten Symptome

wieder:

- reduzierte Mimik,

- die Versichterte ist

traurig,

- monotone Sprache,

- depressive Stimmung,

- verlangsamte Gedanken,

- keine psychotische Elemente.

Er übernimmt, ohne ein Gutachten an dritter

Stelle zu veranlassen, die von der behandelnden Ärztin angegebene

Arbeitsunfähigkeit von 100%, in jeglicher Tätigkeit.

Er empfiehlt, in einem Jahr die Revision

durchzuführen, dann mit einer Begutachtung.

Schlussfolgerungen:

Die IV- Stelle des Tessin hat eine 100%-ige

Invalidität angenommen bei einer rezidivi­renden Depression, für jegliche

Tätigkeit, sie stützt sich dabei allein auf die Angaben der behandelnden Ärztin

des Servizio Psico-Sociale, obwohl:

- noch kurz vorher im Austrittsbericht der Kantonalen

Psychiatrischen Klinik bestätigt. wird, dass die Versicherte in stark

gebessertem Zustand entlassen worden war,

- eine rezidivierende Depression mittleren bis schweren Grades nie

eine 100%- ige Invalidität begründet und auch,

- obwohl Frau Dr. med. __________ in ihrem Arztbericht bei der

Angabe der Arbeitsunfähigkeit dieselben Diagnosen mal mit mal ohne

Auswirkung auf die Arbeits­fähigkeit angegeben hat (vor 2004 ohne, nach

2004 mit Auswirkung auf die Arbeits­fähigkeit), und

- im Arbeitgeberbericht steht, dass man der Versicherten kündigte,

weil man eine Mitarbeiterin brauchte, die ein volles Pensum (keine

Teilzeit) leisten kann.

Meiner Meinung nach hätte man ein psychiatrisches

Gutachten in Auftrag geben sollen, welches die medizinisch theoretische

Arbeitsfähigkeit festgelegt hätte; statt dessen übernimmt die IV- Stelle

des Tessin die Angaben der behandelnden Ärztin, obwohl man weiss, dass die

Behandelnden den Aspekt der Arbeitsfähigkeit subjektiv beurteilen

(vermutlich hat der IV Arzt aus eben diesem Grund eine schnelle Revision ins Auge gefasst dann mit Gutachten).

Ich meine auch, dass nur eine schwere Depression

eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit begründen kann, eine so schwere Erkrankung,

bei welcher der Patient für das Überleben seine ganze Kraft aufwenden muss, in

der effektiv an keine Arbeitsleistung gedacht werden kann.

Bei der Beurteilung muss auch in Betracht gezogen

werden, dass psychosoziale Faktoren bei der Versicherten ein wichtige Rolle

spielen: die Trennung von ihren Kindern, die Sorge um diese.

Es ist beschrieben, dass sie wegen dieser

Tatsache traurig ist (Arztbericht vom 10.01.06).

Traurig sein bedeutet übrigens, dass Gefühle

ausgedrückt werden können, was gegen eine schwere Depression spricht, in der

ein Mensch gerade unter der Abwesenheit von Gefühlen leidet.

Ich schätze schlussfolgernd die Arbeitsfähigkeit

der Versicherten auf mindestens 50%; wenn ich davon ausgehe, dass

psychosoziale Faktoren, welche noch zu keiner unveränderbaren Situation geführt

haben, eine wichtige Rolle spielen, könnte die Leistungfähigkeit dank guter

therapeutischer Unterstützung noch gesteigert werden."

(Doc. AI 72-12+13-15)

Questo

rapporto del Dr. Med. __________ era peraltro già stato prodotto dalla

ricorrente in sede amministrativa per contestare la delibera del 30 ottobre

2006 (doc. AI 38-1; 40-1).

Anche

a seguito di tale rapporto e su indicazione del Dr. __________ del 18

dicembre 2006 (doc. AI 43-1) è stata ordinata una valutazione ad

opera della Dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 44-1).

2.8. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

Considerandi

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

A questo

proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi

regionali:

"

1I servizi

medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.

Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni

specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi

d'esame idonei.

2Se occorre, i

servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei

risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo

l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.

3Per ogni caso

esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto

scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una

raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di

prestazioni.

4I servizi

medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione."

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato

accuratamente vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, non ha

motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione

sulla scorta dei certificati medici agli atti e delle valutazioni della

specialista in psichiatria del SMR (cfr. consid. 2.8).

Tali certificazioni

sono in effetti da considerare complete ed esaustive e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Sia nel rapporto

medico del 30 gennaio 2007 (doc. AI 51-2) che in quello successivo del 19

febbraio 2008 (doc. AI 66-1) la Dr.ssa __________, dopo aver illustrato

l’anamnesi personale della paziente, lo sviluppo della malattia, i risultati

della terapia, i disturbi soggettivi e lo status, ha posto la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1).

A partire

dal mese di novembre del 2004 i disturbi psichiatrici dell’assicurata sono

andati peggiorando causando un’incapacità lavorativa del 70%. Questi erano iniziati

nel 1987 e traggono origine da una conflittualità familiare prima e dalla

perdita del posto di lavoro dopo che hanno condotto l’assicurata a numerosi

ricoveri presso l’Ospedale psichiatrico cantonale e alla Clinica __________,

oltre che ad alcuni tentativi suicidali.

I

miglioramenti ottenuti dai ricoveri sono di breve durata e l’assicurata mostra

un’alternanza di periodi di serenità (qualche giorno) con periodi sempre più frequenti

e di maggior durata di apatia, abulia, sentimenti di impotenza che spingono

l’assicurata ad un ritiro sul piano relazionale (doc. AI 51-6).

L’episodio

depressivo del 2004 non ha permesso una ripresa della capacità lavorativa

malgrado la presa a carico psichiatrica. Secondo la Dr. ssa __________

l’insorgente presenta un’instabilità del quadro affettivo, un deficit della

concentrazione e una facile esauribilità che non permettono di prevedere a

breve termine un’adeguata continuità nell’ambito lavorativo.

Nel rapporto

del 30 gennaio 2007 il perito aveva concluso che PI 1 può svolgere attività che

non la espongano ad eccessive sollecitazioni sul piano personale, ad esempio un

lavoro metodico da condurre da sola in un clima in cui i rapporti siano poco

conflittuali. Il rendimento lavorativo viene valutato in 2-3 ore al giorno con

un’incapacità quantificata al 70% (doc. AI 51-7)

Nel

rapporto del 4 marzo 2008 la Dr.ssa __________ ha riferito come il decorso

clinico sia caratterizzato da brevi periodi (circa 1-2 mesi) di remissione

della sintomatologia depressiva accompagnata da repentini peggioramenti del

quadro affettivo con grave stato di abulia, anedonia ed astenia. L’assicurata

inoltre ha mostrato un’importante riduzione della capacità di tollerare eventi

stressanti e caricabilità con riduzione del controllo degli impulsi,

persistenza dell’astenia e facile esauribilità.

Secondo

la dottoressa del SMR persiste un’instabilità del quadro affettivo che non

permette di prevedere a breve termine un’adeguata continuità nell’ambito

lavorativo. Il quadro valetudinario – a mente della specialista – rimane

invariato e viene confermata l’inabilità lavorativa del 70% in qualsiasi

attività lavorativa (doc. AI 66-4, la sottolineatura è del redattore).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da questa conclusione, che non è del resto stata

smentita da certificati medico-specialistici di senso contrario.

Il

rapporto del 28 novembre 2006 del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, non permette di inficiare le conclusioni del SMR. In primo

luogo, tale referto è antecedente a entrambe le valutazioni della Dr.ssa __________

e fonda le proprie argomentazioni sulle certificazioni del medico curante

dell’assicurata, la Dr.ssa __________. Ora, contrariamente a quanto asserito

dal ricorrente, l'UAI per attribuire e poi confermare la rendita non si è

fondato (solo) su questo certificato del medico curante bensì, e soprattutto,

sulle valutazioni della specialista SMR che ha personalmente visitato

l'assicurata (cfr. art. 49 cpv. 2 OAI).

Va

inoltre rilevato che l’incapacità lavorativa della ricorrente nella decisione

impugnata del 29 aprile 2008 è stata valutata al 70% e non al 100% come

affermato dal Dr. __________. L’UAI ha infatti emesso una nuova decisione in

sostituzione di quella precedente che indicava un’errata percentuale (cfr. doc.

37-1; 57-1 e doc. VII bis).

Il Dr. __________,

da parte sua, ritiene l’assicurata inabile nella misura massima del 50% senza

tuttavia fornire elementi oggettivi che permettono a questa Corte di rimettere

in discussione le conclusioni alle quali è giunta la Dr.ssa __________ del SMR.

Egli

infatti, oltre a non aver visitato la paziente, contrariamente al medico del

SMR, si è limitato a fissare un diverso grado di inabilità lavorativa escludendo

che siamo in presenza di una depressione grave, atta a giustificare un'incapacità

lavorativa del 100%.

In realtà

l’UAI ha valutato l’assicurata inabile nella misura del 70% e non del

100%. La diagnosi posta è poi stata quella di sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di grado medio.

A questo

proposito il TCA rileva che anche il medico del SMR ha riferito di un

importante miglioramento all’uscita dalla struttura psichiatrica, ma poi la

ricorrente ha dovuto essere nuovamente ricoverata all’Ospedale psichiatrico

cantonale: nel settembre del 2005, nel marzo del 2006 e all’Ospedale di __________

nel 2007, a seguito di un presumibile

tentativo di suicidio.

Ciò a

dimostrazione di un quadro valetudinario caratterizzato da un continuo

alternarsi di periodi di remissione della patologia a repentini peggioramenti.

In

conclusione questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni

della Dr.ssa __________, ritenuto che il referto del 28 novembre 2006 del Dr. __________

non apporta nuovi elementi, non apprezzati dal medico del SMR, in grado di influire

sulla sua valutazione specialistica approfondita e ben motivata (cfr. STF

9C_683/2008 del 25 febbraio 2009).

2.10

Ne discende

che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che l’assicurata presenta tuttora una incapacità lavorativa

del 70% in ogni attività anche dopo il 29 aprile 2008.

Visto

quanto sopra, a giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha confermato il grado di

invalidità del 70% ed ha continuato ad erogare all'assicurata una rendita

intera d’invalidità.

2.11

La RI 1 ha

chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici, in particolare una

“perizia indipendente” (doc.V bis).

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda

pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito

della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

2.12

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico della RI 1.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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