32.2008.110
Nell'ambito della procedura di revisione l'UAI ha confermato l'erogazione all'assicurata di una rendita intera d'invalidità. Respinto il ricorso dell'assicuratore che ha un obbligo di fornire prestazi
26 marzo 2009Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.110
Data decisione, Autorità:
26.03.2009, TCA
Titolo:
Nell'ambito della procedura di revisione l'UAI ha confermato l'erogazione all'assicurata di una rendita intera d'invalidità. Respinto il ricorso dell'assicuratore che ha un obbligo di fornire prestazioni (2° pilastro)
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
QUALITÀ PER RICORRERE
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 49 cpv. 4 LPGA
art. 49 OAI
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88 cpv. 1 OAI
art. 88 cpv. 1 let. A OAI
art. 88 cpv. 2 let. A OAI
art. 88bis cpv. 2 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.110
LG/DC/sc
Lugano
26 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione del 29 aprile 2008 emanata
da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
PI 1,
ritenuto, in
fatto
1.1. PI 1, nata
nel 1965, precedentemente attiva in qualità di cameriera, in data 4 novembre 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando di essere affetta da “severo
stato ansioso-depressivo” (doc. AI 1-5).
1.2. Con scritto
del 25 novembre 2002 l’assicurata ha ritirato la richiesta di prestazioni,
senza condizioni e senza alcuna riserva (doc. AI 9-1). Il 12 dicembre 2002
l’Ufficio AI ha stralciato la domanda dai ruoli (doc. AI 10-1).
1.3. In data 11
novembre 2005 PI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti
indicando di essere affetta da “depressione” (doc. AI 11-6).
1.4. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica a
cura del SMR del 30 gennaio 2007 (doc. AI 51-2), con decisione del 4 giugno
2007 (doc. AI 57-1), preavvisata con progetto del 25 aprile 2007 (doc. AI 55-1),
l’UAI ha attribuito all’assicurata una rendita intera (grado 70%) a far tempo
dal 1° novembre 2005.
La
delibera della decisione che contiene le indicazioni essenziali quali il tipo
di invalidità (malattia di lunga durata), il grado d’invalidità (70% dal 1°
novembre 2005) e la data della revisione della rendita (prevista il 1° ottobre
2007) è stata notificata anche alla RI 1 (doc. 56-1/2).
1.5. Nell’ambito
della procedura di revisione del 27 settembre 2007, l’UAI ha sottoposto l’assicurata
ad una nuova perizia psichiatrica a cura del SMR (doc. AI 66-2) a seguito
della quale, con decisione del 29 aprile 2008, l’UAI ha confermato l’erogazione
della rendita intera d’invalidità (doc. AI 68-1).
Questa
decisione è stata regolarmente notificata alla RI 1, in data 29 aprile 2008
(doc. AI 68-1/2).
1.6. Contro
questa decisione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso (doc. I),
completato in data 6 giugno 2008, non adempiendo lo stesso ai requisiti
dell’art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, contestando l’esposizione dei fatti e
l’applicazione delle norme di legge (doc. III).
1.7. In data 12
giugno 2008 la RI 1, ha completato il proprio ricorso con una presa di
posizione (doc. AI 72-2), alla quale è allegato il rapporto del Dr. Med. __________
(doc. AI 72-11).
Sostanzialmente
la ricorrente ha contestato la valutazione medica effettuata dall’UAI sulla
base del rapporto del Dr. __________ (doc. V bis).
1.8. L’UAI, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (doc. VII +bis)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Ai sensi
dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o
dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica.
Ciò è
segnatamente il caso per altri assicuratori i quali, a seguito di una decisione
amministrativa di un’altra assicurazione, hanno un obbligo di fornire
prestazioni (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 59 N. 12). Dispone al
riguardo l’art. 49 cpv. 4 LPGA: “Se prende una decisione che concerne
l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve
comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi
rimedi giuridici dell’assicurato.”
Nel caso
in esame, il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha confermato
all’interessata l’erogazione di una rendita intera d’invalidità.
L’esito
della presente vertenza avendo delle ripercussioni sull’obbligo a fornire
prestazioni della RI 1, quest’ultima è legittimata ad inoltrare il presente
ricorso.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende
d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella
decisione iniziale del 4 giugno 2007 l’UAI ha attribuito all’assicurata una
rendita intera (grado 70%) a far tempo dal 1° novembre 2005 fondandosi sulle
conclusioni della perizia del SMR .
Nel
rapporto medico del 30 gennaio 2007 la Dr.ssa __________ del SMR, medico
specialista in psichiatria (sul diritto per gli assicurati di conoscere la
specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), dopo aver
illustrato l’anamnesi familiare e personale, quella socio lavorativa e
descritto lo sviluppo della malattia e i risultati della terapia, nonché
l’anamnesi per sistemi, la vita quotidiana, i disturbi soggettivi e lo status
ha posto la diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di
grado medio (ICD 10 F 33.1)” e
formulato la seguente valutazione:
"
(...)
Valutazione/conclusione:
Trattasi di una donna di 41 anni, di origine kossovara,
nata in una famiglia di modeste condizioni che decide di trasferirsi in
Svizzera per lavoro all'età di 19anni da una sorella. Per anni lavora come
cameriera nonostante il suo carattere la porti a cambiare vari luoghi di lavoro
anche in maniera impulsiva per difficoltà di rapporto con i datori di lavoro o
Fatti
i clienti da cui non si sentiva rispetta. Dal novembre
2004 inizia però una completa inabilità lavorativa a
causa di un peggioramento dei disturbi psichiatrici.
L'A infatti già verso il 1987 aveva iniziato a
manifestare episodi depressivi che non avevano significativamente modificato le
capacità lavorative ma successivamente negli ultimi 2 anni la sintomatologia è
diventata più intensa ed invalidante.
L'A fa risalire l'esordio psicopatologico in
concomitanza della conflittualità con il marito descritto come una persona
aggressiva. Nonostante il clima familiare estremamente problematico non riesce
a lasciarlo, ma inizia a sviluppare un quadro depressivo sempre più severo che la conduce, mentre
temporaneamente ritorna a vivere nel paese di provenienza, ad un agito
autolesivo, attuato secondo il racconto in maniera impulsiva e rabbiosa e senza
conseguenze fisiche. Il clima familiare esplosivo persiste anche con il rientro
in Ticino dove il marito, che ha un permesso di dimora come asilante, trascorre
le sue giornate ad oziare e non aiuta l'A che deve provvedere da sola
all'economia familiare oltre che accudire i 4 figli. Tale situazione aggrava
ulteriormente il disagio dell'A che la porta ad un nuovo tentativo suicidale
tramite ingestione di farmaci nel 1999 dopo un litigio con il marito. Inizia
dal quel momento il contatto con le strutture psichiatriche con il ricovero in
clinica __________ e la successiva presa a carico territoriale. L'A mostra una
completa ripresa del benessere
psichico e riesce ad affrontare la separazione e l'affidamento dei figli al
marito. Nonostante però la
buona integrazione lavorativa e il supporto familiare l'A sviluppa un
peggioramento del quadro clinico che la portano nel 2002 a due ricoveri
ravvicinati in clinica __________ in cui viene posta la diagnosi di episodio
depressivo di grado medio nell'ambito di una sindrome depressiva ricorrente; il
primo si accompagna alla comparsa di vaghe idee suicidali e ad un disagio
interiore determinato dal senso di colpa verso i figli per il suo rifiuto di
non aver accettato di seguire il marito in Kossovo, mentre nel secondo il
peggioramento del quadro clinico che probabilmente non si era ancora
stabilizzato si manifesta dopo l'inattesa notizia del licenziamento. Presenta,
in seguito uno stato di buon compenso che le permette di ritornare a svolgere
l'attività di cameriera e a decidere di revocare la domanda Al per una
riqualifica, peraltro difficile per il grado di scolarizzazione dell'A.
Dopo quindi circa due anni di completa
remissione, nell'estate 2004 presenta un nuovo episodio depressivo per il quale
viene ospedalizzata questa volta presso la CPC di Mendrisio in tre occasioni,
le ultime due effettuate sembra più con una valenza contenitiva verso
l'esplicitazione di ideazione autolesiva. Il miglioramento ottenuto dai
ricoveri, in particolare del tono dell'umore sono di breve durata e l'A mostra
nell'ultimo anno come confermato telefonicamente dalla Dott.ssa __________
un'alternanza di periodi di qualche giorno in cui appare
più serena a periodi più frequenti e di maggior durata rispetto ai precedenti denotati da
apatia, abulia, sentimenti di impotenza che spingono l'A ad ritiro sul piano relazionale e comportamentale tanto che il
Servizio Psicosociale deve organizzare visite domiciliari.
L'episodio depressivo del 2004 a differenza dei
precedenti quindi non si accompagna almeno per ora ad un recupero di uno stato
di salute che permetta la ripresa lavorativa, nonostante una presa a carico
psichiatrica adeguata e continuativa, un supporto familiare, in particolare di
una sorella, buono e il riavvicinamento con contatti regolari, seppure
telefonico, ai figli.
L'A presenta infatti una instabilità del quadro
affettivo che non permette di prevedere almeno a breve termine un'adeguata
continuità nell'ambito lavorativo, anche se lei stessa ammette nelle ultime due
settimane un miglioramento soggettivo dell'umore. Oltre a ciò si segnala come limiti funzionali, un
deficit della concentrazione e una facile esauribilità. In conclusione l'A può svolgere attività che non la espongano ad eccessive sollecitazioni
sul piano personale, un lavoro metodico da condurre da sola in un clima in cui
i rapporti siano poco conflittuali. Si considera che il mancato equilibrio
duraturo sia la limitazione più
importante della capacità lavorativa dove il rendimento lavorativo viene
valutato di 2-3 ore al giorno..
Tuttavia viene segnalato un miglioramento clinico
ma iniziato da poco tempo e quindi non è possibile stabilire se questo
rappresenta il primo segno verso una remissione o sia l'espressione di
quell'andamento oscillante dell'affettività segnalato dalla psichiatra curante.
Si considera opportuno una rivalutazione a breve
(6 mesi) che possa permettere di chiarire con più precisione il decorso clinico."
(Doc. AI 51-6+7)
A seguito
della procedura di revisione della rendita di data 27 settembre 2007 la Dr.ssa __________,
su richiesta dell’UAI, ha steso un ulteriore rapporto medico in data 4 marzo
2008 e ribadito la precedente diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1)” e posto la valutazione che
segue:
"
(...)
Valutazione/conclusione:
L'A è a beneficio di una rendita intera (grado di
IL del 70%) a decorrere dal
01.11.2005 a causa di una sindrome depressiva ricorrente. Nell'occasione della
valutazione psichiatrica presso il SMR del 30.01.2007 si era evidenziato un
miglioramento clinico iniziato da troppo breve per poter stabilire se fosse il
primo segno di una remissione clinica e pertanto si era ritenuto opportuno una
rivalutazione a breve termine.
Nel giugno 2007 l'A si è defenestrata
procurandosi una frattura a livello della dodicesima vertebra toracica. Il Dr. __________, psichiatra che l'aveva
visitata in occasione della sua degenza nel reparto di ortopedia dell'Ospedale
di __________ aveva escluso un atto suicidario mentre la psichiatra curante
Dr.ssa __________ nel suo rapporto per l'Al del 22.10.2007 esprime dei dubbi se
si possa essere considerato un tentativo di suicidio o un evento secondario a
sonnambulismo (in anamnesi però
era già stato segnalato in passato un episodio analogo che fa propendere ad una
volontarietà del gesto).
Il decorso clinico è stato caratterizzato da
brevi periodi (circa 1-2 mesi) di remissione della sintomatologia depressiva
accompagnato da repentini peggioramenti del quadro affettivo con grave stato di
abulia, anedonia ed astenia. Inoltre l'A ha mostrato un'importante riduzione
della capacità a tollerare eventi stressanti e caricabilità con riduzione del controllo degli impulsi, persistenza
dell'astenia e facile esauribilità. A questo si è poi aggiunto l'aspetto
somatico, la sintomatologia dolorosa, le preoccupazioni legate allo stato di
salute e all'intervento chirurgico che dovrà sostenere.
Persiste quindi un' instabilità del quadro
affettivo che non permette di prevedere almeno a breve termine un'adeguata
continuità nell'ambito lavorativo.
Lo stato di salute appare quindi invariato per
quanto riguarda il disturbo psichiatrico. Si conferma quindi l'IL del 70% in
qualsiasi attività lavorativa (rendimento normale)."
(Doc. AI 66-4)
La RI 1
da parte sua ha prodotto il referto medico del 28 novembre 2006 del Dr. __________
in psichiatria e psicoterapia, il quale dopo aver illustrato l’anamnesi
personale e familiare della paziente si è espresso in questi termini:
"
(...)
Befunde
Der Psychostatus der Versicherten wird im
Austrittsbericht der Clinica __________ vom 13.04.00 wenig auffällig
geschildert, etwas ängstlich, auf den Konflikt mit dem Ehemann fixiert, mit
verminderter Mimik, labiler Emotionalität.
Bei den beiden Hospitalisationen im Jahre 2002
war sie auf ihre Depression eingeengt, die Mimik war lebendig, es wurden keine
Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen beschrieben, der Affekt depressiv, die Motivation vermindert. Es
finden übrigens auch Aussagen der Versicherten den Weg in den Psychostatus,
also subjektive Angaben, welche nicht in einen objektiven Psychostatus gehören.
im Psychostatus bei der Hospitalisation in der
Kantonalen Psychiatrischen Klinik __________ (vom 13.09.05 bis 23.09.05)
werden, ausser dem leicht verminderten Tonus der Gefühle und der Aggression
gegenüber der damaligen Arbeitgeberin keine pathologischen Befunde erhoben.
Im Bericht der Arbeitgeberin vom 15.03.06
wird geschrieben, dass der Versicherten gekündigt worden war auf Grund der
Tatsache, dass man eine Mitarbeiterin brauchte, die ein volles Pensum erfüllen
kann.
Die gestellten Diagnosen gehen von Anpassungsstörung
bei Konflikt mit Ehemann bis zu rezidivierender depressiver
Störung und zwar mittleren (aus dem oben beschriebenen Psychostatus
der Klinik __________ würde ich eine leichte Depression erkennen,
allerdings war die Versicherte schon bei Eintritt antidepressiv behandelt) bis schweren
Grades.
In den verschiedenen Berichten wird erwähnt, dass
sich die Depression verbesserte, sich die Versicherte erholte unter der
Behandlung, unter andidepressiver Medikation (im Austrittsbericht von Mendrisio
(Hospitalisation vom 29.11.04 bis 05.01.05: abbiamo dimesso la signora PI 1, su
sua richiesta, in condizioni psichiche decisamente migliorate), die
zweite stationäre Behandlung in der Kantonalen Psychiatrischen Klinik erfolgte
offenbar - nach einem Konflikt am Arbeitsplatz mit aggressivem Ausbruch der
Versicherten, sie wurde, nachdem sie sich beruhigt hatte, mit denselben
Medikamente entlassen wie sie eingetreten war.
Es finden sich im Dossier 2 Arztberichte, einer
zuhanden der __________ Versicherung, der andere für die IV:
- Arztbericht zuhanden der __________, vom
23.09.05 (von Frau Dr. med. __________):
Man kenne die Versicherte seit 1999, sie habe
ungefähr eine depressive Phase pro Jahr, diese seien länger geworden.
Anfänglich habe sie immer wieder die Arbeit aufnehmen können, das sei jetzt
nicht mehr möglich, die Prognose ungünstig.
Arztbericht vom 10.01.06 zuhanden der IV:
Diagnosen mit Auswirkungen auf die
Arbeitsfähigkeit: rezidivierende depressive Störungen, mittleren bis schweren
Grades, ohne psychotische Symptome; seit 2004
Diagnosen ohne Auswirkungen auf die
Arbeitsfähigkeit: rezidivierende depressive Störungen mittleren bis schweren
Grades, ohne psychotische Symptome; seit 1987.
Obwohl die Patientin von Frau Dr. __________ als
sehr arbeitsam beschrieben wird, bis Mitte 2004, habe sie, offenbar im
Zusammenhang mit einem Besuch in Mazedonien, wo sie ihre 4 Kinder sehen konnte,
den Weg aus der Depression nicht gefunden, trotz Medikamenten. Angst und Sorge
um ihre Kinder seien hinzu gekommen.
Der IV- Arzt, Dr. med. __________, schreibt am
26.09.06 zur Situation der Versicherten:
Er bezieht sich auf die anamnestischen Angaben
(siehe auch meine Zus.-fassung),
gibt die im Arztbericht (06.02.06) von Frau Dr. __________ erwähnten Symptome
wieder:
- reduzierte Mimik,
- die Versichterte ist
traurig,
- monotone Sprache,
- depressive Stimmung,
- verlangsamte Gedanken,
- keine psychotische Elemente.
Er übernimmt, ohne ein Gutachten an dritter
Stelle zu veranlassen, die von der behandelnden Ärztin angegebene
Arbeitsunfähigkeit von 100%, in jeglicher Tätigkeit.
Er empfiehlt, in einem Jahr die Revision
durchzuführen, dann mit einer Begutachtung.
Schlussfolgerungen:
Die IV- Stelle des Tessin hat eine 100%-ige
Invalidität angenommen bei einer rezidivirenden Depression, für jegliche
Tätigkeit, sie stützt sich dabei allein auf die Angaben der behandelnden Ärztin
des Servizio Psico-Sociale, obwohl:
- noch kurz vorher im Austrittsbericht der Kantonalen
Psychiatrischen Klinik bestätigt. wird, dass die Versicherte in stark
gebessertem Zustand entlassen worden war,
- eine rezidivierende Depression mittleren bis schweren Grades nie
eine 100%- ige Invalidität begründet und auch,
- obwohl Frau Dr. med. __________ in ihrem Arztbericht bei der
Angabe der Arbeitsunfähigkeit dieselben Diagnosen mal mit mal ohne
Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit angegeben hat (vor 2004 ohne, nach
2004 mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit), und
- im Arbeitgeberbericht steht, dass man der Versicherten kündigte,
weil man eine Mitarbeiterin brauchte, die ein volles Pensum (keine
Teilzeit) leisten kann.
Meiner Meinung nach hätte man ein psychiatrisches
Gutachten in Auftrag geben sollen, welches die medizinisch theoretische
Arbeitsfähigkeit festgelegt hätte; statt dessen übernimmt die IV- Stelle
des Tessin die Angaben der behandelnden Ärztin, obwohl man weiss, dass die
Behandelnden den Aspekt der Arbeitsfähigkeit subjektiv beurteilen
(vermutlich hat der IV Arzt aus eben diesem Grund eine schnelle Revision ins Auge gefasst dann mit Gutachten).
Ich meine auch, dass nur eine schwere Depression
eine 100%-ige Arbeitsunfähigkeit begründen kann, eine so schwere Erkrankung,
bei welcher der Patient für das Überleben seine ganze Kraft aufwenden muss, in
der effektiv an keine Arbeitsleistung gedacht werden kann.
Bei der Beurteilung muss auch in Betracht gezogen
werden, dass psychosoziale Faktoren bei der Versicherten ein wichtige Rolle
spielen: die Trennung von ihren Kindern, die Sorge um diese.
Es ist beschrieben, dass sie wegen dieser
Tatsache traurig ist (Arztbericht vom 10.01.06).
Traurig sein bedeutet übrigens, dass Gefühle
ausgedrückt werden können, was gegen eine schwere Depression spricht, in der
ein Mensch gerade unter der Abwesenheit von Gefühlen leidet.
Ich schätze schlussfolgernd die Arbeitsfähigkeit
der Versicherten auf mindestens 50%; wenn ich davon ausgehe, dass
psychosoziale Faktoren, welche noch zu keiner unveränderbaren Situation geführt
haben, eine wichtige Rolle spielen, könnte die Leistungfähigkeit dank guter
therapeutischer Unterstützung noch gesteigert werden."
(Doc. AI 72-12+13-15)
Questo
rapporto del Dr. Med. __________ era peraltro già stato prodotto dalla
ricorrente in sede amministrativa per contestare la delibera del 30 ottobre
2006 (doc. AI 38-1; 40-1).
Anche
a seguito di tale rapporto e su indicazione del Dr. __________ del 18
dicembre 2006 (doc. AI 43-1) è stata ordinata una valutazione ad
opera della Dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 44-1).
2.8. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
Considerandi
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
A questo
proposito va ricordato che l'art. 49 OAI così enumera i compiti dei servizi
regionali:
"
1I servizi
medici regionali esaminano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni.
Nel quadro della loro competenza medica specifica e delle istruzioni
specializzate di portata generale, essi sono liberi di scegliere i metodi
d'esame idonei.
2Se occorre, i
servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. Una copia dei
risultati degli esame deve essere fornita agli assicurati. È fatto salvo
l'articolo 47 capoverso 2 LPGA.
3Per ogni caso
esaminato, i servizi medici regionali forniscono agli atti AI un rapporto
scritto con i necessari dati. Esso contiene i risultati dell'esame medico e una
raccomandazione sul seguito da dare, dal profilo medico, alla domanda di
prestazioni.
4I servizi
medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della
regione."
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16
ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e
periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto
segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e
cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.9
Questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato
accuratamente vagliato prima dell'emissione della decisione impugnata, non ha
motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dall’amministrazione
sulla scorta dei certificati medici agli atti e delle valutazioni della
specialista in psichiatria del SMR (cfr. consid. 2.8).
Tali certificazioni
sono in effetti da considerare complete ed esaustive e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Sia nel rapporto
medico del 30 gennaio 2007 (doc. AI 51-2) che in quello successivo del 19
febbraio 2008 (doc. AI 66-1) la Dr.ssa __________, dopo aver illustrato
l’anamnesi personale della paziente, lo sviluppo della malattia, i risultati
della terapia, i disturbi soggettivi e lo status, ha posto la diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio (ICD 10 F 33.1).
A partire
dal mese di novembre del 2004 i disturbi psichiatrici dell’assicurata sono
andati peggiorando causando un’incapacità lavorativa del 70%. Questi erano iniziati
nel 1987 e traggono origine da una conflittualità familiare prima e dalla
perdita del posto di lavoro dopo che hanno condotto l’assicurata a numerosi
ricoveri presso l’Ospedale psichiatrico cantonale e alla Clinica __________,
oltre che ad alcuni tentativi suicidali.
I
miglioramenti ottenuti dai ricoveri sono di breve durata e l’assicurata mostra
un’alternanza di periodi di serenità (qualche giorno) con periodi sempre più frequenti
e di maggior durata di apatia, abulia, sentimenti di impotenza che spingono
l’assicurata ad un ritiro sul piano relazionale (doc. AI 51-6).
L’episodio
depressivo del 2004 non ha permesso una ripresa della capacità lavorativa
malgrado la presa a carico psichiatrica. Secondo la Dr. ssa __________
l’insorgente presenta un’instabilità del quadro affettivo, un deficit della
concentrazione e una facile esauribilità che non permettono di prevedere a
breve termine un’adeguata continuità nell’ambito lavorativo.
Nel rapporto
del 30 gennaio 2007 il perito aveva concluso che PI 1 può svolgere attività che
non la espongano ad eccessive sollecitazioni sul piano personale, ad esempio un
lavoro metodico da condurre da sola in un clima in cui i rapporti siano poco
conflittuali. Il rendimento lavorativo viene valutato in 2-3 ore al giorno con
un’incapacità quantificata al 70% (doc. AI 51-7)
Nel
rapporto del 4 marzo 2008 la Dr.ssa __________ ha riferito come il decorso
clinico sia caratterizzato da brevi periodi (circa 1-2 mesi) di remissione
della sintomatologia depressiva accompagnata da repentini peggioramenti del
quadro affettivo con grave stato di abulia, anedonia ed astenia. L’assicurata
inoltre ha mostrato un’importante riduzione della capacità di tollerare eventi
stressanti e caricabilità con riduzione del controllo degli impulsi,
persistenza dell’astenia e facile esauribilità.
Secondo
la dottoressa del SMR persiste un’instabilità del quadro affettivo che non
permette di prevedere a breve termine un’adeguata continuità nell’ambito
lavorativo. Il quadro valetudinario – a mente della specialista – rimane
invariato e viene confermata l’inabilità lavorativa del 70% in qualsiasi
attività lavorativa (doc. AI 66-4, la sottolineatura è del redattore).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da questa conclusione, che non è del resto stata
smentita da certificati medico-specialistici di senso contrario.
Il
rapporto del 28 novembre 2006 del Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, non permette di inficiare le conclusioni del SMR. In primo
luogo, tale referto è antecedente a entrambe le valutazioni della Dr.ssa __________
e fonda le proprie argomentazioni sulle certificazioni del medico curante
dell’assicurata, la Dr.ssa __________. Ora, contrariamente a quanto asserito
dal ricorrente, l'UAI per attribuire e poi confermare la rendita non si è
fondato (solo) su questo certificato del medico curante bensì, e soprattutto,
sulle valutazioni della specialista SMR che ha personalmente visitato
l'assicurata (cfr. art. 49 cpv. 2 OAI).
Va
inoltre rilevato che l’incapacità lavorativa della ricorrente nella decisione
impugnata del 29 aprile 2008 è stata valutata al 70% e non al 100% come
affermato dal Dr. __________. L’UAI ha infatti emesso una nuova decisione in
sostituzione di quella precedente che indicava un’errata percentuale (cfr. doc.
37-1; 57-1 e doc. VII bis).
Il Dr. __________,
da parte sua, ritiene l’assicurata inabile nella misura massima del 50% senza
tuttavia fornire elementi oggettivi che permettono a questa Corte di rimettere
in discussione le conclusioni alle quali è giunta la Dr.ssa __________ del SMR.
Egli
infatti, oltre a non aver visitato la paziente, contrariamente al medico del
SMR, si è limitato a fissare un diverso grado di inabilità lavorativa escludendo
che siamo in presenza di una depressione grave, atta a giustificare un'incapacità
lavorativa del 100%.
In realtà
l’UAI ha valutato l’assicurata inabile nella misura del 70% e non del
100%. La diagnosi posta è poi stata quella di sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di grado medio.
A questo
proposito il TCA rileva che anche il medico del SMR ha riferito di un
importante miglioramento all’uscita dalla struttura psichiatrica, ma poi la
ricorrente ha dovuto essere nuovamente ricoverata all’Ospedale psichiatrico
cantonale: nel settembre del 2005, nel marzo del 2006 e all’Ospedale di __________
nel 2007, a seguito di un presumibile
tentativo di suicidio.
Ciò a
dimostrazione di un quadro valetudinario caratterizzato da un continuo
alternarsi di periodi di remissione della patologia a repentini peggioramenti.
In
conclusione questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni
della Dr.ssa __________, ritenuto che il referto del 28 novembre 2006 del Dr. __________
non apporta nuovi elementi, non apprezzati dal medico del SMR, in grado di influire
sulla sua valutazione specialistica approfondita e ben motivata (cfr. STF
9C_683/2008 del 25 febbraio 2009).
2.10
Ne discende
che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che l’assicurata presenta tuttora una incapacità lavorativa
del 70% in ogni attività anche dopo il 29 aprile 2008.
Visto
quanto sopra, a giusta ragione, quindi, l'Ufficio AI ha confermato il grado di
invalidità del 70% ed ha continuato ad erogare all'assicurata una rendita
intera d’invalidità.
2.11
La RI 1 ha
chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici, in particolare una
“perizia indipendente” (doc.V bis).
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda
pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito
della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.
2.12
Secondo l’art.
69.
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito del ricorso, le spese per fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono poste a carico della RI 1.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster