Lexipedia

Decisione

32.2008.111

Riformazione professionale

23 aprile 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI),

la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 cpv. 1

LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18b LAI).

2.4. L’art.

17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 108, consid. 2b, pag, 110-111;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa

senza previa formazione professionale a causa dell’in-validità.

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente

equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti

atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno

(Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 108, consid. 2a, pag. 109-110;

DTF 122 V 77, consid. 3b/bb, pag. 79-80; RCC pag. 495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid.

2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a

carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione

professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la

reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e

se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di

conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza

invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti

completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di

guadagno del 20%: DTF 124 V 108, consid. 2b, pag. 110-111) richiesta per aver

diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio

2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000, pag. 31-32, consid. 2 e 3b,

RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età

dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128

V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della

decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che

l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una

prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto

non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA

inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Nell’evenienza

concreta dagli atti risulta che il dr. __________, FMH in medicina interna, nel

rapporto medico 5 agosto 2007 (doc. AI 7/1-5) – posta la diagnosi di “(…) linfedema

cronico arto inf. dx (…)” (doc. AI 7/1) –, ha attestato un’incapacità

lavorativa del 100% nella sua professione di gerente dall’ago-sto 2006 e una capacità

di “(…) 2-3 ore al dì di seguito dopo deve poter riposare o sedersi (…)” (doc.

AI 7/5) dal mese di luglio 2007. In un’attività adeguata allo stato di salute

il dr. __________ __________ ha certificato un’inabilità lavorativa dello 0%

dal mese di luglio 2007.

Il

dr. __________, Leitender Arzt Angiologie, e il dr. __________,

Assistenzarzt, della __________ di __________ nel rapporto di uscita 19 giugno

2007 (doc. AI 4/1-3) – posta la

diagnosi di “(…) Lymphödem rechtes Bein im Stadium II nach Földi (ED 10/2006)

mit/bei – Status nach Erysipel 08/2006 – Status nach Liposuktion Oberschenkel

zirka 2001 – DD: primäres/sekundäres Linphödem (…)” (doc. AI

4/1) –, hanno attestato che “(…) eine vollständige Arbeitsunfähigkeit beim

Lymphödem besteht nicht. Zweifelsohne ist der von Patientin ausgeübte Beruf mit

ganztägiger stehender Tätigkeit nicht geeignet. Aus diesem Grund haben wir der

Patientin eine Arbeitsunfähigkeit für 50% attestiert. Bei einem Wechsel der

Tätigkeit kann die Arbeitsfähigkeit wieder bis auf 100% gesteigert werden. (…)“

(doc. AI 4/2).

La

dr.ssa __________, medico SMR, nel rapporto 31 gennaio 2008 (doc. AI 13/1-2) – posta la diagnosi di “(…) linfedema

cronico all’arto inferiore destro da agosto 2006 in stato dopo erisipela

nell’agosto 2006 (…)” (doc. AI 13/1) e attestata un’incapacità lavorativa quale

esercente del 100% dall’agosto 2006 e del 50% dal giugno 2007 e, in un’attività

adeguata, dello 0% dal giugno 2007 –

ha espresso la seguente raccomandazione: “(…) assicurata che presenta un linfedema

all’arto inferiore destro dall’agosto 2006. Già sottoposta a numerosi esami

specialistici e terapie anche stazionarie (__________, servizio di angiologia Ospedale

__________rio di __________). La terapia porta ad un miglioramento momentaneo

ma il proseguimento delle cure, che consistono in fisioterapia con drenaggio

linfatico che l’assicurata segue con regolarità, rimane necessaria. Si tratta

di una patologia cronica per la quale non esistono altre cure. L’impedimento maggiore

concerne la stazione eretta prolungata che porta a gonfiore e pesantezza

all’arto inferiore. La valutazione della CL rispecchia quella proposta dalla __________

di __________ (ricovero giugno 2007).” (doc. AI 13/2).

L’Ufficio

AI – sulla base degli atti medici appena descritti e ritenuto il rapporto

finale 18 febbraio 2008 della consulente in integrazione professionale (doc. AI

15/1-2) –, con decisione 7 maggio 2008 (doc. AI 24/1-3), preavvisata con progetto

5 marzo 2008 (doc. AI 17/1-2), ha negato all’assicurata il diritto a una riformazione.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie mediche eseguite

nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che,

nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI

2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero

apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/05,

consid. 3.2)

Per quel che riguarda i rapporti del medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16

ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e

periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto

segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.

(…)." (cfr. STFA del 16 ottobre nella causa N.,9C_142/2008, consid. 2.2)

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contrad-dittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che

sulla sola base degli atti di causa non si poteva ancora concludere con la

sufficiente tranquillità per un’incapacità lavorativa quale esercente

del 100% dall’agosto 2006 e del 50% dal giugno 2007 e, in un’attività adeguata,

dello 0% dal giugno 2007.

Il

dr. __________ e il dr. __________, nel rapporto di uscita 19 giugno 2007,

hanno infatti espresso solo la possibilità (senza tuttavia indicare da quando e

in quali professioni) che la capacità lavorativa in un attività adeguata potesse

aumentare al 100%: “(…) bei einem Wechsel der Tätigkei kann die Arbeits-fähigkeit

wieder auf 100% gesteigert werden. (…)” (doc. AI 4/2, la sottolineatura è del

redattore).

Il

dr. __________, nel rapporto 9 settembre 2008 (VIII/1), poste

le diagnosi note, ha poi concluso che “(…) grundsätzlich erachte ich die

Arbeitsfähigkeit von 50% auch beim Lymphö-dempatienten für gegeben. Eine

höhere Arbeitsfähigkeit, auch wenn es sich dabei um eine optimale Arbeitsstelle

handelt mit regelmässigem Bewegen und der Möglichkeit des Hochlagerns der Beine

in Ruhephasen, dürfte eher mit einer Progression des Leidens verbunden sein.

Die von der Patien-tin ausgeübte Tätigkeit als Geschäftsführerin eines

Restau-rants, welche in einem erheblichen Anteil stehend erfolgt, ist

grundsätzlich für das Leiden jedoch nicht geeignet und schon gar nicht in einer

100%-Anstellung. Bei, Lymphödem handelt es sich um ein chronisches, und wenn

überlastet oder unge-nügend behandelt, progredientes Leiden. Die konservativen

Therapiemöglichkeiten umfassen einzig eine maximale Kom-pression, um die

Filtrationsrate zu reduzieren und den Lym-phfluss zu unterstützen, in

kombination mit einer manuellen Lymphdrainage, um den lymphfluss anzuregen.

(…)“ (VIII, pag. 3, la sottolineatura é del redattore).

Viste

le non sufficientemente chiare indicazioni circa la capacità lavorativa, al fine

di stabilire compiutamente la stessa e la sua evoluzione nell’attività eserciatata

e in un’attività adeguata, l’Ufficio AI doveva pertanto predisporre i necessari

accertamenti medici.

In

questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 ottobre

2008, ha concluso che “(…) la valutazione della capacità

lavorativa in attività adatta alla base della decisione impugnata è stata

stabilita sulla base del rapporto di __________ del 2007. Attualmente la stessa

clinica fornisce, in presenza d’uno stato di salute almeno invariato, una

valutazione non chiara mettendo in forse la capacità piena in attività adatta

(rapporto posteriore alla decisione impugnata). In questa situazione non rimane

che sottoporre l’assicurata ad una valutazione peritale da parte p. es. del dr.

__________, angiologo, che dovrà esprimersi circa la capacità lavorativa in

attività adatta.” (X/Bis).

Non

potendo pronunciarsi compiutamente – senza i necessari accertamenti medici che

l’Ufficio AI vorrà predisporre – circa la capacità lavorativa e la sua evoluzione,

tanto quale gerente presso un esercizio pubblico che in un’attività adeguata,

nemmeno l’amministrazione poteva già procedere ad una valutazione economica (da

ritenersi prematura) e tantomeno poteva (con cognizione di causa) escludere a

priori la possibilità di una riformazione professionale.

In

particolare per quel che riguarda la valutazione economica il TCA

ricorda che per il calcolo del reddito da invalido l’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori

in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA del 5 settembre 2006

nella causa P., I 222/04).

Inoltre,

questa Corte, con sentenza del 7 aprile 2008 nella causa D. (32.2007.165),

fondandosi sulla sentenza del 20 febbraio 2008 nella

causa C., (U 8/07), ha stabilito che “(…) quando il

salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Alla

luce delle risultanze degli accertamenti effettuati e conformemente alla giurisprudenza

appena ricordata la consulente in integrazione professionale dovrà quindi

aggiornare il proprio rapporto.

In

simili circostanze, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari accertamenti medici e

aggiornata la valutazione economica, si pronunci nuovamente sul diritto a

prestazioni.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1RA 1, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti vengono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster