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Decisione

32.2008.115

Rifiuto AI.Perizia pluridisciplinare.Referti medici curanti attestano un peggioramento,che UAI non prende debitamente in considerazione.Trascorsi 2 anni per decidere.Accertamenti sono incompleti.Rinvi

26 marzo 2009Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali dati sono compatibili con la patologia e non sono

peggiorati dal rapporto dell'ortopedico. Anche la limitazione funzionale della spalla sinistra,

non considerata nelle precedenti valutazioni e documentata nel rapporto del dr.

__________ non porta ad una limitazione ulteriore rispetto a quanto dato nella

perizia SAM, se non quella di non poter lavorare col braccio sinistro sopra

l'altezza delle

spalle (se non occasionalmente e senza pesi). Da

notare che essa è suscettibile di miglioramento con adeguata terapia (non

necessariamente un intervento artroscopico), per esempio fisioterapia.".

Riguardo ai

certificati del dr. __________ e del dr. __________, il 1° luglio 2008 (doc.

VII/1) il medico SMR __________ ha preso posizione come segue:

"

(…) Componente somatica

Le relazioni del dr. __________,

coperito SAM, e del dr. __________, entrambi reumatologi sono praticamente

sovrapponibili, fatta eccezione per il disturbo alla spalla sinistra che al

momento della perizia SAM non era oggetto di lamentele. La relazione del Dr. __________

è comunque più ampia e dettagliata.

La descrizione di

funzionalità diverge unicamente sulla valutazione dell'uso del braccio sin., per cui l'eventuale attività come conducente (vedi esempio fatto da __________)

non sarebbe più ragionevole. Il dr. __________ metteva in evidenza i segni di

Waddel fortemente positivi (segno di scarsa organicità dei disturbi lamentati),

mentre il collega __________ descriveva "punti di fibromialgia

eccessivamente dolorosi", pure segno di sovraccarico psicogeno.

La valutazione di IL

in percentuale viene fatta dal Dr. __________ dopo descrizione della

funzionalità e compresa in un 30%; quella del Dr. __________ è espressa con

modalità tabellare tipo scheda EFL, quindi dovrebbe tener conto di attività a

orario e impegno "completi" (sempre nel rispetto della descrizione

fatta), per cui quel 40% appare contraddittorio.

Il rapporto del dr. __________

non contiene dati sia anamnestici che oggettivi così particolareggiati da far

sospettare di uno stato diverso da quello descritto dai due reumatologi. Cita

la difficoltà all'elevazione

attiva e alla rotazione esterna del braccio sinistro, senza però tener conto

della problematica dell'eventuale

sovraccarico psicogeno. Le proposte terapeutiche potranno essere discusse tra

specialisti, dove i reumatologi già dimostrano particolare attenzione

pro/contro interventi chirurgici. Ma, come dice il Dr. __________, l'aumento dei limiti funzionali sarà da

valutare a tempo debito.

La valutazione di

funzionalità espressa dal collega __________ non è del tutto comprensibile

quando parla del limite di 4 ore e della necessità di svolgere (o non

svolgere?) attività con gomiti accostati e aderenti al corpo (gli atteggiamenti

di risparmio provocano diminuzione delle funzionalità; poi problematico sarebbe

il braccio sinistro soltanto) o lo star seduto senza muovere le gambe.

La valutazione nostra

ci permette di concordare con quanto contenuto nella relazione del Dr. __________,

poiché la patologia da lui non conosciuta non provoca impedimenti funzionali

superiori a quelli segnalati (esempio le attività da svolgere in modo

prevalente seduto non comprendono quelle con elevazione delle braccia).

(…)".

In merito a queste

recenti conclusioni, lo scrivente Tribunale osserva innanzitutto che sono state

allestite da un medico generico e non quindi da uno specialista in reumatologia

od ortopedia, come i due medici che hanno allestito i pareri sui quali il medico

SMR si è (appena) pronunciato.

Il TCA rileva inoltre che il dr. __________ ha

addirittura escluso una ripresa dell'attività precedente di cameriere, mentre il perito SAM nel 2006 ed

il medico SMR nel 2007 hanno confermato un'abilità lavorativa del 50%, già accertata nel 2001 e nel 2003.

Va ancora evidenziato

che se nel gennaio 2006 il perito reumatologo aveva ritenuto che non si potesse

porre la diagnosi di fibromialgia, il reumatologo interpellato nel giugno 2008

dall'assicurato ha invece

riscontrato una tendenza alla fibromialgia con dolori tendenzialmente diffusi e

migranti in presenza di 16 su 18 punti fibromialgici eccessivamente dolorosi ad

una pressione digitale di circa 4 kg. D'avviso del TCA, nel

rapporto del 1° luglio 2008 il medico SMR, peraltro non reumatologo e quindi

meno esperto sull'argomento, ha

frainteso questa conclusione.

L'UAI avrebbe quindi dovuto verificare

autonomamente questi disturbi somatici lamentati dall'assicurato - ed accertati nel febbraio 2007, quindi ben un anno

prima dell'emanazione della decisione

su opposizione -, procedendo con un complemento reumatologico e/o ortopedico o,

almeno, sottoponendo gli esami radiografici eseguiti nel gennaio 2007 ed il

Considerandi

relativo parere del chirurgo dr. med. __________ ad un esperto in materia, piuttosto

che al dr. med. __________, anch'egli medico generico SMR.

Alla luce, quindi,

della recente documentazione raccolta, deve fare seguito una nuova verifica dal

profilo reumatologico e/o ortopedico delle attuali patologie somatiche di cui

sarebbe affetto l'insorgente. In

particolar modo, va tenuto conto dell'ultimo referto stilato da un esperto, ovvero il parere del dr. __________

del 18 giugno 2008 prodotto pendente causa e su cui l'Ufficio AI ha comunque avuto modo di esprimersi, seppure, come

visto, non per mezzo di uno specialista in materia.

Per quanto concerne il

profilo psichiatrico, occorre rilevare che le conclusioni a cui è giunto il

perito SAM dr. med. __________ possono essere definite chiare, complete,

attendibili, logiche e prive di contraddizioni. Non va comunque dimenticato

che, anch'esse, si riferiscono

però alle condizioni di salute del ricorrente esaminate nel gennaio 2006, mentre

la decisione impugnata è stata resa più di due anni dopo. In quel periodo, poi,

il curante dell'assicurato ha

redatto un lungo parere medico che, seppure riporti più elementi di natura psico-sociale

e culturale piuttosto che medici, ha comunque evidenziato dei (presunti) peggioramenti

delle condizioni di salute dell'assicurato.

In merito a questo

referto, il TCA osserva che l'esperto non ha posto una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta, come esige la giurisprudenza (cfr. consid. 8).

Inoltre, nemmeno si è pronunciato

sull'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Ciò malgrado, non può essere ignorato

che lo psichiatra ha evidenziato "nell'ultimo periodo un

ulteriore peggioramento nel suo decorso, dal momento che il periziando mostra

sintomi psicotici, disturbi del pensiero formale, pensieri "strani",

di tipo ossessivo, persecutorio, suicidale e delirante.". In particolare,

va posto l'accento sul fatto che il curante ritiene che le ideazioni velatamente

suicidali e la comparsa di una sintomatologia delirante rendano la situazione

psicopatologica dell'assicurato estremamente grave ed assolutamente probabile

il rischio di un passaggio all'atto.

Ora, non fosse altro che la precedente

perizia è datata gennaio 2006, in questo contesto non può essere tralasciato un

aggiornamento anche dell'aspetto psichiatrico del ricorrente mediante perizia

specialistica.

In questo senso, gli

atti vanno retrocessi all'autorità

competente, affinché proceda a peritare il ricorrente dal profilo reumatologico

e/o ortopedico nonché psichiatrico con riferimento, in particolare, alla

determinazione della sua capacità lavorativa nell'attività di cameriere/aiuto-cucina rispettivamente in altre attività

adeguate alle sue condizioni fisiche e psichiche.

La capacità di lavoro

dell'assicurato dovrà poi essere

valutata globalmente, ossia alla luce delle eventuali limitazioni reumatologiche/ortopediche

e psichiatriche.

Tutto ben considerato,

quindi, il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché proceda con la

succitata perizia.

10.

Riguardo

alla richiesta ricorsuale dell'assicurato

di mettere a carico dell'Amministrazione

il costo della perizia psichiatrica di parte esperita dal dr. med. __________

nel giugno 2008 (doc. N: Fr. 1'500.-),

la stessa può essere disattesa.

Infatti, una recente

sentenza del 5 marzo 2009 del Tribunale federale (8C_178/2008) ha ribadito che

la parte vincente che si è prevalsa di una perizia di parte ha diritto al

rimborso di tutte le spese del perito (onorario e altre spese) a titolo di

ripetibili e che anche ad una parte non patrocinata che vince il processo viene

attribuito un rimborso spese nell'ambito dell'indennità

di parte, come ad esempio per accertamenti medici (perizia privata), nella

misura in cui essi erano risultati necessari ("Umtriebsentschädigung").

Nella fattispecie, l'Ufficio AI non rimborserà all'assicurato i costi relativi alla redazione

del rapporto dell'11 giugno

2008.

da parte del dr. __________, poiché esso non si è rivelato necessario per

la risoluzione della vertenza, che è stata invece accolta a dipendenza unicamente

della questione reumatologica/ortopedica.

11.

Il

ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell'Amministrazione

delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Secondo

la costante giurisprudenza dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309

consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U

164/02 del 9 aprile 2003).

12.

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in

vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese; l'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.-

sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. La

decisione impugnata è annullata.

1.2. Gli

atti vanno rinviati all'Ufficio

assicurazione invalidità affinché proceda con gli accertamenti indicati al

considerando 9.

2. Le

spese di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità, che verserà

al ricorrente Fr. 1'200.- (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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