32.2008.116
Rinvio atti all'amministrazione per accertamenti medici a seguito dell'intervenuto peggioramento dello stato di salute
29 settembre 2008Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2008.116
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, TCA
Titolo:
Rinvio atti all'amministrazione per accertamenti medici a seguito dell'intervenuto peggioramento dello stato di salute
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.116
BS/sc
Lugano
29 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 maggio 2008 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato che:
-
con decisione su opposizione 28 luglio 2006 l’Ufficio AI, sulla base di due
perizie multidisciplinari, in via di revisione ha riconosciuto a RI 1 un aumento
della prestazione d’invalidità da metà a rendita intera, con effetto dal 1°
gennaio 2001, ripristinando il diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2003
(doc. AI 118-35);
- con
sentenza 20 agosto 2007 il TCA ha accolto il ricorso dell’assicurata ed annullato
la citata decisione su opposizione, rinviando gli atti all’Ufficio AI “affinché,
previo accertamento presso il SAM limitatamente alla questione circa la capacità
lavorativa globale dell’assicurata ritenuta un’incapacità del 40%
per motivi psichiatrici, del 50% per motivi gastroenterologici e
considerate le confermate valutazioni reumatologiche e neurologiche, si
pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel 1999” (STCA 20 agosto
2007 consid. 2.9, inc. 32.2006.136; doc. AI 129-1);
- disposto
l’accertamento presso il SAM, con decisione 14 maggio 2008 (preavvisata il 1°
aprile 2008), l’Ufficio AI ha erogato all’assicurata una rendita intera dal 1°
gennaio 2001 e ripristinato il diritto alla mezza rendita dal 1° luglio 2003
(doc. AI 143);
-
con il presente tempestivo ricorso, l’assicurata, per il tramite del suo
rappresentante, ha postulato l’annullamento della decisione 14 maggio 2008 e la
conseguente erogazione di una rendita del 100% dal 1° giugno 1996;
- mediante
risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta del parere 25 luglio 2008 del SMR
(Servizio medico regionale), ha chiesto
"
(...)
Si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler retrocedere
gli atti all'Ufficio AI affinché possano essere espletati i necessari
accertamenti medici atti a meglio definire i diritti dell'assicurata. Il rinvio
viene inoltre richiesto affinché il SAM possa nuovamente esprimersi sulla
questione della capacità lavorativa globale dell'assicurata tenendo conto della
forza di cosa giudicata di cui gode la sentenza del 20 agosto 2007 di codesto
Tribunale, segnatamente per quanto attiene al grado d'inabilità derivante dalla
problematica gastroenterologica." (Doc. VI)
- con
osservazioni 12 agosto 2008 il rappresentante dell’insor-gente ha fatto presente:
"
Prendiamo atto di questa
richiesta di rinvio alla quale non intentiamo opporci alla sola condizione che
visto che i tempi saranno ulteriormente allungati, e visto lo stato di salute
visibilmente peggiorato della nostra assistita come confermato dagli interventi
medici che abbiamo allegato chiediamo sia riconosciuto il diritto alla
prestazione AI al 100% come da richiesta sino a chiusura della vertenza con
decisione del lod. TCA." (Doc. VIII)
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- l’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno;
- vista
la documentazione medica prodotta con il ricorso [in particolare: il rapporto
27 marzo 2008 della Clinica __________ (doc. D), il rapporto 27 maggio 2008 del
Considerandi
medico curante relativo alla degenza 21 dicembre 2007 – 28 gennaio 2008 (doc.
E)], questo TCA concorda con il dr. __________ del Servizio medico regionale
(SMR) di intravedere un possibile peggioramento della sintomatologia
psichiatrica (cfr. annotazioni 28 luglio 2008 del SMR, doc. VI/bis). Ritenuto
che tale peggioramento, se confermato, risulterebbe essere subentrato prima
della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione
di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. fra le tante
DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro condivisa
dall’assicurata, appare giustificata;
- l’insorgente
ha chiesto, con scritto 12 agosto 2008 (VIII), di riconoscere il diritto ad una
prestazione AI al 100% fino alla chiusura della vertenza.
Tale
richiesta non può essere accolta non permettendo (ancora) gli atti di concludere
per un grado d’invalidità tale da erogare una rendita intera avendo il SAM, con
rapporto 26 febbraio 2008, confermato un’incapacità al lavoro globale del 50%
(doc. AI 139) e non comprovando la nuova documentazione medica un grado
d’inabilità lavorativa maggiore;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI;
- considerato
l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente
un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.--.
Dispositivo
Per questi motivi;
decreta
1.- Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 14 maggio 2008 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI
affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e sucessivamente
renda una nuova decisione
2.- Le spese di fr.
200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI verserà, il quale verserà alla ricorrente
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster