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Decisione

32.2008.116

Rinvio atti all'amministrazione per accertamenti medici a seguito dell'intervenuto peggioramento dello stato di salute

29 settembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC

1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno;

- vista

la documentazione medica prodotta con il ricorso [in particolare: il rapporto

27 marzo 2008 della Clinica __________ (doc. D), il rapporto 27 maggio 2008 del

Considerandi

medico curante relativo alla degenza 21 dicembre 2007 – 28 gennaio 2008 (doc.

E)], questo TCA concorda con il dr. __________ del Servizio medico regionale

(SMR) di intravedere un possibile peggioramento della sintomatologia

psichiatrica (cfr. annotazioni 28 luglio 2008 del SMR, doc. VI/bis). Ritenuto

che tale peggioramento, se confermato, risulterebbe essere subentrato prima

della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione

di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo; cfr. fra le tante

DTF 130 V 138), la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro condivisa

dall’assicurata, appare giustificata;

- l’insorgente

ha chiesto, con scritto 12 agosto 2008 (VIII), di riconoscere il diritto ad una

prestazione AI al 100% fino alla chiusura della vertenza.

Tale

richiesta non può essere accolta non permettendo (ancora) gli atti di concludere

per un grado d’invalidità tale da erogare una rendita intera avendo il SAM, con

rapporto 26 febbraio 2008, confermato un’incapacità al lavoro globale del 50%

(doc. AI 139) e non comprovando la nuova documentazione medica un grado

d’inabilità lavorativa maggiore;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI;

- considerato

l’esito della procedura, appare giustificato riconoscere all’insorgente

un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.--.

Dispositivo

Per questi motivi;

decreta

1.- Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 14 maggio 2008 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e sucessivamente

renda una nuova decisione

2.- Le spese di fr.

200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI verserà, il quale verserà alla ricorrente

fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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