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32.2008.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 aprile 2009Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e

sentenze ivi citate)."

Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.

10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il

Tribunale federale ha ribadito che “il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista

in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio

2006, consid. 4).”.

2.7. In concreto, l'assicurato

sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione

della procedura sfociata nella (prima) decisione dell'11 dicembre 2002 (doc. AI

23/25), abbia subìto un importante peggioramento che comporta

la concessione di una rendita intera d'invalidità dal 2007.

A sostegno della fondatezza della sua richiesta,

l'assicurato ha fatto

riferimento al referto del 21 giugno 2007 del dr. med. __________, suo medico

curante, secondo cui le condizioni psichiche rendono impossibile qualsiasi

attività e sul quale il medico SMR si è pronunciato il 4 settembre 2007 (doc.

AI 53), concludendo invece erroneamente che il suo stato di salute è

stazionario.

2.8. Il 4

febbraio 2005 il Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________

ha peritato l'assicurato su

incarico dell'Ufficio assicurazione

invalidità. Valutata la documentazione messa a sua disposizione, esperito un

colloquio con l'interessato e

discusso telefonicamente con il medico curante dr. __________, il 28 aprile

2005 (doc. AI 44) lo psichiatria __________ ha allestito il suo parere

esponendo l'anamnesi, la

farmacoterapia attuale, i dati soggettivi dell'assicurato, le constatazioni obiettive con lo stato psichico, la

diagnosi, la valutazione e prognosi, le conseguenze sulla capacità di lavoro e

di integrazione sotto forma di risposte ai quesiti postigli dall'amministrazione.

Presentatosi alla visita sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, il

perito ha rilevato come fosse comunque sempre lucido, vigile ed orientato su sé

stesso malgrado delle imprecisioni. L'attenzione, la percezione e la concentrazione erano leggermente

compromesse, la comprensione sembrava nella norma. Clinicamente l'assicurato dava l'impressione di un'intelligenza

nella norma, non si osservavano disturbi del pensiero né esistevano indizi di

allucinazioni e/o dispercezioni. Il tono dell'umore era nella norma, malgrado l'assicurato dichiarasse di sentirsi depresso in seguito al prolungato

consumo di cocaina. Durante il colloquio ha dato l'impressione di una persona immatura, incolpava sempre altre persone

o circostanze dei suoi fallimenti e delle sue disgrazie. Ha espresso una forte

rabbia nei confronti dei genitori, in particolare del padre che non gli avrebbe

permesso di integrarsi nella ditta di famiglia, ciò che sarebbe la causa del

suo malessere attuale. Malgrado i diversi segni clinici di un'intossicazione da sostanze, l'assicurato dichiarava di essere pulito da diverso

tempo ed ha acconsentito senza difficoltà a fare un test tossicologico, che si

è rilevato positivo al metadone, alla cocaina, alla canapa ed agli oppiacei.

La diagnosi è stata di sindrome di dipendenza da

sostanze psicoattive multiple, a quel momento stava usando la sostanza

(ICD10-F19.24); probabile disturbo di personalità antisociale (ICD10-F60.2).

Nella sua valutazione, il perito ha rilevato che

l'interessato sembrava essere

stato trascurato emotivamente durante l'infanzia e l'adolescenza

a causa del fratello maggiore che, ammalatosi in tenera età, ha sviluppato un

handicap, ciò che ha portato i genitori a concentrarsi sul fratello e non su di

lui. All'età di 14 anni ha

iniziato a drogarsi e da allora si sono alternati periodi di astinenza totale,

di trattamento sostitutivo di metadone e lunghi periodi di consumo di sostanze.

Dopo il fallimento di due apprendistati, ha continuato a lavorare per la ditta

paterna ma, deluso e frustrato perché il padre non l'apprezzava per il suo lavoro, è andato a lavorare altrove per un

breve periodo. Da allora, ossia da anni, non ha più lavorato in modo continuo;

ogni tanto è ritornato dal padre, ma questi tentativi sono sempre falliti,

forse a causa della grande rabbia che provava nei suoi confronti. La grave

tossicodipendenza da sostanze multiple era evidente, tanto da impedire il

perito di fare una valida diagnosi psichiatrica.

Durante il colloquio sono emersi dei sintomi che

erano compatibili con il disturbo di personalità diagnosticato tre anni prima

dal perito dr. med. __________, ma l'attuale perito non ha reputato corretto porre una diagnosi

psichiatrica in un paziente che non era astinente da almeno un mese, motivo per

il quale ha diagnosticato un probabile disturbo di personalità. Senza un

qualsiasi tentativo terapeutico questo disturbo non era sicuramente migliorato

negli ultimi tre anni. Inoltre, la tossicodipendenza non è in sé un motivo per

concedere una rendita AI, perciò lo psichiatra ha concluso che un aumento dell'incapacità lavorativa non entrava in linea

di conto. A suo avviso, la situazione, rispetto a tre anni prima, sicuramente

non era migliorata, ma nemmeno era tanto peggiorata, pertanto l'inabilità lavorativa rimaneva sempre al 50%.

La prognosi, come già valutato tre anni prima dal collega, era molto incerta,

soprattutto perché l'assicurato

non sembrava avere né l'interesse

né l'intenzione di accedere ad

una psicoterapia.

Quali conseguenze sulla capacità di lavoro, il

perito ha rilevato che il disturbo di personalità lo portava ad un'indifferenza e ad un'insensibilità per i sentimenti degli altri,

con la conseguenza che aveva grandi difficoltà a mantenere dei rapporti con le

altre persone, con il datore di lavoro e con i colleghi. Inoltre, questo

disturbo è caratterizzato da una grossolana e persistente tendenza all'irresponsabilità degli obblighi sociali,

compromettendo ulteriormente la sua capacità di mantenere dei rapporti sociali

e lavorativi a lungo. Aveva inoltre una tolleranza molto bassa alle

frustrazioni, ma pure per la scarica di aggressività e violenza. Quanto ai

predetti disturbi psichici, per i quali si è basato sulla precedente perizia

del dr. med. __________ precisando però che negli ultimi tre anni non sono

migliorati, essi comportavano una limitazione della capacità lavorativa del 50%.

Per il lavoro come __________, soprattutto nella ditta di famiglia dove la

soglia di frustrazione da parte del datore di lavoro era maggiore, l'impiego al 50% era ancora praticabile. Lo

psichiatra ha inoltre osservato che il disturbo di personalità rendeva l'assicurato un collaboratore difficile,

fatto aggravato anche dalla tossicodipendenza. Egli riteneva però che l'ambiente di lavoro, soprattutto la ditta

paterna ed un impiego a metà tempo, sarebbe stato in grado di sopportare il

comportamento del periziando.

Quanto alla capacità d'integrazione, lo specialista ha ritenuto che il disturbo psichico e

la tossicodipendenza non permettessero provvedimenti di integrazione. La

prognosi era incerta, ma con un'adeguata presa a carico terapeutica ed un adeguato trattamento

sostitutivo con metadone, la capacità di lavoro e la prognosi sarebbero potuti

migliorare. In altre attività già svolte in precedenza, come piastrellista o

carpentiere, la sua capacità lavorativa sarebbe stata sempre del 50%.

Nell'ambito della revisione del 31 maggio 2007 avviata d'ufficio, il 21 giugno 2007 (doc. AI 51) il dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha compilato e ritornato

all'Ufficio AI il rapporto

sulla revisione delle prestazioni per adulti, in cui ha indicato che le

diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa erano da almeno 27 anni quella

di sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple, eroina, cocaina,

cannabis; di sieropositività epatite C e HIV e di gravi disturbi del

comportamento. Riguardo all'incapacità

lavorativa, il medico ha specificato che da anni l'assicurato non lavorava più, ma era mantenuto dai genitori e

riceveva una rendita AI del 50%. Non ha mai avuto un datore di lavoro, ma ha

sempre lavorato saltuariamente presso l'azienda paterna. Era in suo trattamento dal 3 maggio 1990 e l'ultima consultazione era avvenuta il 27

settembre 2006.

Nell'anamnesi, ha osservato che si trattava di un grave caso di

tossicodipendenza da ormai quasi 30 anni, che sfuggiva completamente ad ogni

controllo medico. A quel momento viveva in una casa di famiglia in __________,

non esercitava nessuna attività lavorativa e consumava regolarmente 30

pastiglie di Ketalgine al giorno, più eroina, cocaina ed altre sostanze

psicoattive. Si trattava quindi di un grave caso di politossicodipendenza, che

lo portava ad essere praticamente ingestibile e con il quale non era più

possibile avere nessun rapporto terapeutico, anche perché si rifiutava di

visitare qualsiasi specialista. Quali provvedimenti terapeutici vi sono stati

vari ricoveri in cliniche psichiatriche, ma senza successo; l'ultimo è avvenuto nel marzo 2006.

Rispondendo alle domande del formulario, il

curante ha indicato che lo stato di salute dell'assicurato era suscettibile di peggioramento, che la sua capacità

lavorativa non poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari e che era

inidoneo alla guida. Riguardo alle risorse fisiche, ha rilevato che l'interessato poteva molto sovente sollevare

e portare pesi anche pesanti come pure camminare anche per lunghi tragitti,

mentre non poteva mai maneggiare attrezzi sia leggeri sia pesanti, come pure mai

assumere posizioni corporee con rotazioni, stare seduto chinato, eretto

chinato, inginocchiato, con le ginocchia flesse, seduto ed in piedi per lungo

tempo. Dal profilo psichico, la capacità di concentrazione, di comprensione, di

adeguamento e la caricabilità erano tutte limitate, osservando che le

condizioni psichiche rendevano impossibile qualsiasi attività lavorativa.

Infine, ha evidenziato che la ricerca incessante di sostanze psicoattive, l'instabilità caratteriale, l'inaffidabilità e la tendenza alla

manipolazione rendevano impossibile una riqualifica o una riformazione.

Il 18 marzo 2008 (doc. AI 71) il perito dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha redatto il suo rapporto dopo avere esaminato

la documentazione messa a sua disposizione ed avere avuto un colloquio con il

paziente il 5 marzo 2008.

L'esperto del Centro peritale per le assicurazioni sociali ha esposto

l'anamnesi personale e

familiare, sociale e lavorativa, patologica remota e psicopatologica dell'assicurato, riassumendo essenzialmente il

suo istoriato quale tossicodipendente iniziato a 14 anni, mentre a 27 ha

effettuato il primo tentativo di cura metadonica che durava tuttora, ma che è

stato pure accompagnato dall'assunzione

continua di sostanze stupefacenti; quale lavoratore, ha iniziato l'apprendistato presso la ditta paterna e ad

essa è sempre ritornato per brevi momenti, ma a fasi molto alterne. Nel 1987 ha

avuto una figlia da una convivenza con una ragazza tossicodipendente, mentre da

quattro anni l'interessato conviveva

con un'altra compagna, anch'ella in cura metadonica e grazie alla quale

da un anno e mezzo non consumava più né eroina né cocaina. La madre dell'assicurato ha confermato tutto ciò.

Lo specialista ha poi riassunto tutti i

precedenti atti medici dei colleghi dal 2001 fino al 2008 ed ha esposto i dati

soggettivi dell'assicurato, il

quale non ha descritto particolari problemi psichici, ma, anzi, sosteneva di

sentirsi emotivamente meglio rispetto al passato, visto che da un anno e mezzo

avrebbe interrotto l'assunzione

di eroina e cocaina. Al proposito, lo screening generico per le droghe

effettuato quel pomeriggio ha dato positività al metadone ed al

tetraidrocannabinolo, mentre è stata accertata la negatività per tutte le altre

sostanze. Negli ultimi tempi si sarebbe occupato di giardinaggio e di lavori

agricoli, o ancora della manutenzione del bosco di proprietà del padre, verso

il quale è parso che la conflittualità fosse diminuita, anche se ha espresso

giudizi ambivalenti: da un lato era riconoscente alla famiglia per il sostegno

che a volte gli offriva, dall'altro

lato avrebbe voluto essere più autonomo e non dovere chiedere nulla per non

doversi sdebitare, come fare dei lavori per loro, come attualmente con il bosco.

Ha affermato di avere ancora un grande interesse per i cavalli e la barca a

vela. Quanto alla prospettiva di tornare a lavorare mezza giornata presso la

ditta paterna, ciò gli risultava improponibile, visto che in passato le sue

idee innovative non sono state accettate.

Dal lato oggettivo, l'esperto ha effettuato un esame psichico descrivendo il profilo generale,

sensorio e coscienza (lucido, al momento della consultazione non presentava

alterazioni dello stato di coscienza che fossero riconducibili ad un utilizzo

di sostanze stupefacenti), atteggiamento (tranquillo, collaborante, colloquiale),

attenzione e concentrazione (non sono stati rilevati deficit né d'attenzione né di concentrazione, l'assicurato era presente, partecipativo e

rispondeva prontamente durante tutto il colloquio, la memoria era integra),

intelligenza e linguaggio (nella norma, eloquio spontaneo con nessi logici

conservati, era in grado di ascoltare e comprendere l'interlocutore, fornendo risposte appropriate e coerenti), umore ed affettività

(il tono dell'umore era in asse

e dal punto di vista affettivo l'assicurato non presentava significative quote di ansia libera, era

in grado di esprimersi anche con momenti di serenità, soddisfazione ed ironia),

pensiero (non v'erano disturbi

né rispetto ai contenuti né riguardo alla forma, non sono state rilevate

tematiche di colpa; al contrario, l'assicurato tendeva a minimizzare la sua responsabilità riguardo alle

azioni antisociali commesse in passato, attribuendo ogni colpa alla sua

pregressa tossicodipendenza da eroina; la modalità della narrazione dei furti

avvenuti in passato oscillava tra l'ironia marcata ed un atteggiamento piuttosto immaturo ed irresponsabile),

percezione (non v'erano indizi

di alterazioni della sfera percettiva), istintualità (istinto vitale conservato,

libido nella norma, appetito nella norma, riposo notturno normale), capacità di

critica e di giudizio (l'assicurato

non è parso particolarmente consapevole del proprio problema di personalità.

Tendeva a minimizzare le sue responsabilità rispetto alle scelte sbagliate del

passato. È portato ad ignorare qualsiasi vissuto di colpa, con conseguente

negligenza delle norme e degli obblighi sociali. Trascurare le regole sembrava

naturale, perciò se ci sono stati in passato degli errori, la responsabilità

doveva essere ricercata in fattori esterni. Riguardo al suo impegno lavorativo,

non riteneva che il suo carattere lo avesse mai realmente ostacolato, ma pensava

di avere delle limitazioni esclusivamente sul piano fisico, con debolezza

marcata. Appariva incostante, con una bassa tolleranza alle frustrazioni,

soprattutto quando si trattava di mantenere un impegno nel tempo) e l'attendibilità (buona).

La diagnosi era di disturbo di personalità

antisociale (ICD10-F60.2); sindrome e disturbi psichici e comportamentali

dovuto all'uso di oppioidi;

sindrome di dipendenza attualmente in regime di mantenimento controllato

clinicamente (metadone) e dipendenza da cannabis, a quel momento stava usando

la sostanza, uso continuo (ICD10-F11.22 e ICD10-F12.25).

Nella discussione, il perito ha rilevato che si

trattava di un assicurato che sin dall'adolescenza ha sviluppato una politossicodipendenza che si è

mantenuta, con andamento altalenante, nel corso degli anni, salvo un'astensione di due anni dalle droghe

pesanti, in occasione della nascita della figlia. Per compiacere la volontà

della sua attuale compagna, da un anno e mezzo l'assicurato era in astinenza dalla cocaina e dall'eroina, mentre consumava ancora in maniera

continuativa la cannabis. Inoltre, da quattro anni l'assicurato stava portando avanti con alti e bassi questa convivenza,

che ha definito foriera di soddisfazioni e che, anche la madre, reputava

importante e fondamentale.

Il quadro clinico, coerentemente con la

ricostruzione anamnestica, rendeva lecito confermare la diagnosi psichiatrica

di disturbo di personalità antisociale formulata nella prima perizia dal dr.

med. __________. In assenza di qualsiasi percorso terapeutico, peraltro non

desiderato dall'assicurato, il

disturbo di personalità non era migliorato. Tuttavia, l'astinenza da droghe pesanti e la stabilità relazionale da quattro

anni, unitamente al ridimensionamento della conflittualità nei confronti della

famiglia, verso la quale ora l'interessato

manifestava sentimenti di gratitudine, permettevano di ritenere che tale

disturbo di personalità non fosse neanche peggiorato, rimanendo quindi

stazionario. La perizia psichiatrica ha anche permesso di escludere dei

disturbi psichici maggiori e di escludere dei danni permanenti dovuti alla

tossicodipendenza. L'assicurato

presentava infatti delle risorse cognitive integre, che gli consentivano di

interagire in maniera lucida ed efficace con gli altri e con il mondo esterno.

Inoltre, negli ultimi mesi svolgeva l'attività di giardinaggio con la pulizia di un bosco del padre, dove

utilizzava regolarmente attrezzi pericolosi quali motosega, scuri, ecc. e dove

esplicava almeno per tutta la mattina un'attività fisica impegnativa. Anche dal profilo sociale l'assicurato non mostrava di essere compromesso,

anzi, riusciva a mantenere da quattro anni una convivenza soddisfacente oltre

che dei rapporti con amici con i quali condivideva diverse occasioni ricreative.

In conclusione, permanendo un disturbo della

personalità sostanzialmente sovrapponibile a quanto diagnosticato dal dr. __________,

il perito ha ritenuto che fosse invariata anche la percentuale di capacità

lavorativa. Il problema dell'incostanza

relazionale e dell'intolleranza

alle frustrazioni dell'assicurato

era un problema che durava da tempo e che non lo ha reso, di per sé, incapace

di produrre un rendimento lavorativo.

Quali conseguenze sulla capacità di lavoro,

dunque, l'inabilità lavorativa

è stata fissata nel 50% continuativamente dalla prima valutazione

psichiatrica per l'UAI, ossia

quella del dr. __________, il quale nel 2002 l'aveva stabilita nel 50%.

Quanto alle conseguenze sulla capacità d'integrazione, interventi di integrazione

non entravano in considerazione vista la scarsa volontà dell'assicurato che, in linea con la sua caratteropatia,

non se la sarebbe sentita di investire su progetti strutturati. L'assicurato rimaneva capace di svolgere

altre attività lucrative nella misura residua del 50%.

2.9. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in

fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già

avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied

un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora rilevare che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto

proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in ambito psichiatrico l'esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su

diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10. Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritiene che le

valutazioni del perito medico psichiatra interpellato nel 2008 dall'UAI in merito alla situazione valetudinaria

dell'insorgente meritino

conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente infondata.

Questo rapporto peritale, redatto il 18 marzo 2008 e quindi anche ultimo

certificato agli atti in ordine di tempo, dà infatti un chiaro quadro delle

condizioni di salute dell'insorgente e pertanto, come tale, va posto alla base

del presente giudizio.

Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha affidato la valutazione dello

stato di salute dell'assicurato

al Centro peritale per le assicurazioni sociali, e per esso ad uno specialista FMH in psichiatrica e psicoterapia.

Questo perito ha visitato personalmente il paziente ed ha quindi potuto

cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la

documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto medico

completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sull'anamnesi, sullo status del ricorrente, sul

quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.

Il TCA osserva che successivamente alla perizia non sono più giunti

ulteriori certificati da parte dei medici curanti del ricorrente.

L'ultimo risale infatti al 21 giugno 2007 ed è stato allestito dal dr.

med. __________, peraltro su invito dell'Ufficio assicurazione invalidità nell'ambito della procedura di revisione appena avviata d'ufficio. In questo senso, le affermazioni dell'assicurato secondo cui le sue condizioni di

salute sarebbero notevolmente peggiorate – rispetto al 2005 - si basano soltanto

su questo certificato medico e sulla relativa interpretazione, mentre alcuna

posizione è stata presa in seguito riguardo alla perizia del 18 marzo 2008.

Vero è che l'assicurato ha

espresso le sue lamentele in proposito nel suo atto ricorsuale, censure che,

occorre però evidenziare, sono piuttosto di carattere fattuale e fors'anche soggettivo, mentre nessuna opinione

medica, ossia né da parte di uno specialista del ramo né da parte del suo

medico curante, è stata formulata in merito al summenzionato referto peritale.

Si può dunque affermare che il parere del perito, peraltro esperto in materia,

è rimasto incontestato dal profilo specialistico.

E questa circostanza è di fondamentale

importanza.

In merito alla valutazione del ricorrente per quanto

concerne le sue patologie psichiche, questo Tribunale rileva che le diagnosi

formulate dal dr. __________ e dal dr. __________ apparentemente si

sovrappongono, trattandosi di sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive e

da gravi disturbi comportamentali da una parte e di sindrome e disturbi psichici

e comportamentali dovuti all'uso

di oppioidi, sindrome di dipendenza da metadone e disturbo di personalità

antisociale dall'altra parte.

Va comunque rilevato che al momento della perizia

del marzo 2008 è stato accertato mediante specifici esami medici che il ricorrente

non faceva più uso da un anno e mezzo (ancorché sia emerso il consumo di altre

sostanze) di cocaina e di eroina. Questa circostanza ha sicuramente contribuito

a migliorare con il tempo lo stato di salute dell'interessato ed a far sì – e conseguentemente a rendere credibile - che

un anno dopo la stesura del referto da parte del suo

medico curante (nel 2007), ovvero al momento della

visita peritale (nel 2008), egli non presentasse più dei disturbi psichici

gravi, come sono stati definiti dal suo medico curante, peraltro non

specialista in materia. È stata invece confermata la diagnosi di disturbo di

personalità antisociale, già formulata nella prima perizia che l'Amministrazione nel 2002 ha affidato al dr.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

Inoltre, la differenza fra i referti del 2007

rispettivamente del 2008 dei summenzionati medici risiede nella valutazione

globale dello stato di salute dell'insorgente. In effetti, il perito dr. __________ ha sì riscontrato

un quadro clinico che, coerentemente con la ricostruzione anamnestica, rende

lecito confermare la diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità giacché,

senza un adeguato trattamento terapeutico, questo disturbo non è migliorato rispetto

alla precedente valutazione del 2002. Comunque, lo psichiatra ha ben

evidenziato che questo disturbo non è nemmeno peggiorato, alla luce del fatto

che – fattore, questo, molto importante, soprattutto visto che l'assicurato è tossicodipendente da trent'anni - da un anno e mezzo il ricorrente era

in astinenza da droghe pesanti – circostanza, questa, confermata da specifici

esami medici - e da quattro anni viveva una stabile relazione sentimentale con

una persona che l'aveva proprio

spronato ad abbandonare le droghe pesanti. Oltre a ciò, anche la sua conflittualità

nei confronti dei suoi genitori era diminuita ed addirittura si era trasformata

in sentimenti di gratitudine.

V'è da rilevare, ancora, che la perizia psichiatrica del marzo 2008 ha

permesso di escludere dei disturbi psichici maggiori e soprattutto dei danni

permanenti dovuti alla tossicodipendenza di lunga durata. Infatti, le risorse

cognitive del ricorrente erano integre e gli permettevano di interagire in

maniera lucida ed efficace con terze persone. Al proposito, è opportuno

osservare che l'esame psichico

ha infatti constatato una persona lucida, orientata nei quattro domini, che al

momento della consultazione non presentava alterazioni dello stato di coscienza

che fossero riconducibili ad un utilizzo di sostanze stupefacenti. L'atteggiamento dell'assicurato era tranquillo, collaborante e colloquiale; nemmeno v'erano deficit dell'attenzione né di concentrazione e la memoria era integra; l'eloquio era spontaneo con nessi logici

conservati, fluente, rispettoso delle pause del discorso; l'interessato era in grado di ascoltare e

comprendere il perito, fornendo risposte appropriate e coerenti; nemmeno sono

stati riscontrati indizi di alterazioni della sfera percettiva, neppure

disturbi del pensiero né rispetto ai contenuti né riguardo alla forma.

Questo quadro, quindi, si discosta molto da

quanto è stato evidenziato nell'atto ricorsuale, e meglio:

"

Eufemisticamente verrebbe da chiedere a tale

medico, ma non certo da augurarglielo, di provare lui a vivere accanto ad una

persona come RI 1, o meglio ancora di assumerlo quale dipendente, non in un

raro momento di apparente tranquillità come quello che egli ha saputo creare

durante il loro colloquio, ma appunto nella sua quotidianità, giorno per

giorno, siamo certi che cambierebbe radicalmente opinione, e sicuramente modificherebbe

le citate affermazioni, come pure le sue inaccettabili conclusioni secondo cui "Il problema dell'incostanza relazionale e dell'intolleranza alle frustrazioni dell'A è un problema che dura da tempo e che non lo ha reso, di per sé,

incapace di produrre un rendimento lavorativo":

su cosa fonda il dr. __________ tale sua conclusione, avversa a tutte le

risultanze agli atti ed al suo stesso referto?

Unicamente sulle

presunte, contestate ed irrilevanti esse sole circostanze secondo cui "l'assicurato presenta delle risorse cognitive

integre, che gli consentono di interagire in maniera lucida ed efficace con gli

altri e con il mondo esterno (referto dr. __________

pag. 8)

-

ciò che il ricorrente contesta integralmente

e che va esattamente nel senso opposto di tutte le risultanze mediche e

fattuali (ivi com-prese quelle di cui al suo referto medico) come sopra esposto

-,

e secondo cui "anche dal punto di vista

sociale, l'A non mostra

di essere compromesso, anzi riesce a mantenere, oltre che una convivenza

soddisfacente da 4 anni, anche dei rapporti con amici, con i quali condivide

diverse occasioni ricreative" (referto dr. __________

pag. 8) ciò che pure il ricorrente contesta, al di là di generiche

frequentazioni di occasionali amici e che comunque nulla toglie al suo grave

disturbo della personalità ed alla sua totale ingestibilità sul piano personale

e professionale ed alla sua totale incapacità di lavoro.

Del resto lo stesso Dr. __________,

pronunciandosi in merito alle conseguenze sulla capacità di integrazione,

contraddice le sue conclusioni appena esposte, negando senza riserve che

possano entrare in considerazione interventi di integrazione.

E' pertanto in modo puramente fantasioso ed arbitrario rispetto all'intera situazione ed a quanto sopraesposto, aprioristico e strumentale per negare un diritto sacrosanto in

epoche di ristrettezze dell'assicurazione

AI, che il dr. __________, e con esso l'Ufficio AI mediante la decisione impugnata, possono ritenere RI 1

inabile al lavoro al 50% "nell'attività attuale o quella da ultimo svolta", quale ? su quale

base ? come pure ritenere che egli rimane capace di svolgere attività lucrativa

nella misura del 50% "per altre attività" quale ? su quale base?,

allorché egli è manifestamente totalmente inabile ed incapace al lavoro per e

nell'ambito di qualsiasi

attività. (…)".

A quest'ultimo proposito è opportuno osservare che al momento della contestata

perizia, il ricorrente ha ammesso che da alcuni mesi dedicava le sue mattine a

lavorare 4-5 ore gratuitamente, eseguendo lavori di giardinaggio nel bosco di

proprietà del padre, utilizzando una motosega e la mazza per spaccare il legno.

Questi lavori sono indubbiamente pesanti dal profilo fisico, sia di per sé

stessi sia per la durata con cui vengono svolti. Inoltre, essi sono

particolarmente pericolosi visti gli attrezzi utilizzati e, non di meno, per i

noti problemi psichici dell'assicurato.

Questo stato di fatto, d'avviso del TCA, ha quindi

smentito la censura del ricorrente stesso secondo cui egli non sarebbe in grado

di svolgere alcuna attività lucrativa nemmeno in misura del 50%.

2.11. Richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.

10), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie

le conclusioni a cui è giunto il perito scelto dall'Ufficio AI, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha sia incontrato personalmente l'assicurato

sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente e dall'Ufficio AI. Le sue conclusioni possono quindi essere definite

chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, molto approfondite e prive

di contraddizioni.

Non va peraltro dimenticato che ancora

recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,

consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con

il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).

In merito al referto del dr. __________ del 21

giugno 2007 va inoltre osservato che lo stesso è comunque meno completo e

dettagliato di quello redatto dall'esperto dr. __________.

Tutto ben considerato, visti in particolare i

miglioramenti del ricorrente riguardo sia all'assunzione di droghe sia in campo relazionale con i genitori e con terze

persone, a mente di questo Tribunale, vanno fatte

proprie le conclusioni a cui è giunto il perito, ovvero che lo stato di salute

psichico dell'insorgente non

sia effettivamente peggiorato - nemmeno in

maniera rilevante - dall'ultima decisione di conferma del grado d'invalidità (doc.

AI 48), così da non permettere la modifica del suo grado di capacità lavorativa

rispettivamente di guadagno.

Va al proposito evidenziato che già nella precedente decisione

dell'11 agosto 2005 l'Ufficio AI aveva ritenuto un grado di incapacità lavorativa

dell'insorgente del 50% in qualsiasi attività e questa determinazione è

cresciuta incontestata in giudicato.

L'ultimo perito interpellato ha poi attestato nel marzo 2008 che dalla

prima valutazione medica, effettuata dal dr. med. __________ nel 2002, il grado

d'incapacità lavorativa è del 50%.

Ne discende, dunque, che dal momento della decisione di rifiuto di

aumento del grado d'invalidità della rendita all'emanazione della decisione di pari

contenuto del 15 maggio 2008, lo stato di salute del ricorrente è rimasto

stabile, potendo egli continuare ad esercitare un'attività lucrativa sempre

nella misura del 50% in qualsiasi attività e quindi il grado d'invalidità va

anch'esso fissato nel 50% (STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, consid. 4.5; DTF

114 V 310 consid. 3a), con conseguente diritto ad una mezza rendita d'invalidità.

Una diversa interpretazione, in assenza di specifica

documentazione medica, non può essere ritenuta.

Il TCA ribadisce infatti che l'insorgente non ha saputo giustificare a mano di dettagliata

documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati che il suo

stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a quello individuato dal

perito dell'UAI. Il ricorrente

non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni del perito, dato che il

certificato medico a cui si è riferito, quello del suo medico curante, è

antecedente il referto peritale ed è meno specifico e minuzioso di quello

allestito dall'esperto psichiatra.

Di conseguenza, è a giusta ragione che l'Ufficio AI ha nuovamente

deciso che non vi fossero le premesse per un aumento del grado d'invalidità

precedentemente fissato al 50%.

Stanti così le cose, la decisione impugnata deve essere confermata

ed il ricorso respinto.

2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1°

luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.-

e Fr. 1'000.- in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

Le spese

di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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