32.2008.117
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22 aprile 2009Italiano45 min
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Numero d'incarto:
32.2008.117
Data decisione, Autorità:
22.04.2009, TCA
Titolo:
Revisione d'ufficio di mezza rendita AI.La perizia psichiatrica ha risolto che il danno alla salute psichica non è peggiorato.Medico curante,non specialista,non ha contraddetto con certificati medici la perizia.L'attività svolta comprova che è sempre abile al 50%,quindi anche il grado AI è del 50%
AFFEZIONE PSICHICA
DENEGATA GIUSTIZIA
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 88a cf. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2008.117
TB
Lugano
22 aprile
2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio
Zocchetti
statuendo sul
ricorso del 16 giugno 2008 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione
del 15 maggio 2008 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Il 22 marzo
2001 (doc. AI 1) RI 1, 1964, ha fatto richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità e dopo averlo
sottoposto a perizia psichiatrica (doc. AI 17), con decisione dell'11 dicembre 2002 (doc. AI 25) l'Ufficio assicurazione invalidità ha fissato
al 50% la sua incapacità lavorativa e di guadagno, concedendogli così una mezza
rendita d'invalidità dal 1°
gennaio 2001.
1.2. Una prima
revisione del 9 settembre 2003 (doc. AI 26) è sfociata nella decisione del 5
aprile 2004 (doc. AI 32), che ha confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità per problemi psichiatrici non
avendo constatato alcun cambiamento dello stato di salute.
Il 15 ottobre 2004 (doc. AI 34) il curante dell'assicurato, dr. med. __________, ha
evidenziato che le condizioni fisiche e psichiche del paziente erano
ulteriormente peggiorate, perciò chiedeva la concessione di una rendita intera.
Esperito un accertamento medico ambulatoriale (doc. AI 44), l'11 agosto 2005 (doc. 48) l'Amministrazione ha respinto la richiesta di
aumento del grado d'invalidità.
Una terza revisione è intervenuta d'ufficio il 31 maggio 2007 (doc. AI 49) e
dopo avere interpellato il medico curante dell'assicurato (doc. AI 51) l'Ufficio AI, basandosi sul parere del medico SMR del 4 settembre 2007
(doc. 53) che ha confermato uno stato di salute stazionario, il 10 settembre
2007 (doc. AI 54) ha comunicato all'assicurato la conferma del grado d'invalidità del 50%, poi ribadito nel progetto di decisione del 17
ottobre 2007 (doc. AI 56). Le contestazioni del ricorrente (doc. AI 57 e 61)
hanno portato l'Amministrazione
ad aggiornare le condizioni di salute dell'interessato tramite un accertamento medico presso il Centro Peritale
per le Assicurazioni Sociali (doc. AI 71). Tenuto conto del relativo rapporto
del 18 marzo 2008 (doc. AI 71) e della conseguente presa di posizione del
medico SMR (doc. AI 72), con decisione del 15 maggio 2008 (doc. AI 73) l'Ufficio AI ha confermato il diritto alla
mezza rendita, siccome l'assicurato
risultava sempre avere una capacità lavorativa residua del 50%.
1.3. Con ricorso
del 16 giugno 2008 (doc. I) l'assicurato,
rappresentato dall'avv. RA 1,
ha chiesto di annullare la decisione dell'Ufficio AI e di riconoscergli una rendita intera dal 2007. Il ricorrente
ha più volte sottolineato che le sue condizioni di salute sono molto peggiorate,
soffrendo dall'età di 20-21
anni di grave dipendenza da sostanze stupefacenti (politossicodipendenza), di
sieropositività per epatite C e HIV ed essendo in cura con metadone. Egli si
rifà all'ultimo rapporto medico
del dr. __________ del 21 giugno 2007, in cui il curante ha affermato che il
suo stato di salute è suscettibile di peggioramento, che è diventato inidoneo alla
guida, che le sue risorse fisiche sono limitate così pure quelle psichiche, in
particolare per la concentrazione, la comprensione, l'adeguamento e la caricabilità, concludendo che le condizioni
psichiche del paziente rendono impossibile qualsiasi attività lucrativa. Egli
commenta anche il parere del dr. med. __________ del Centro peritale, criticando
la conclusione secondo cui la diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità
antisociale posta dal dr. med. __________ nella prima perizia del 25 luglio
2002 (doc. AI 17) vada confermata, anziché ammettere che tale disturbo sia
peggiorato, che lo rende totalmente ingestibile sul piano personale e professionale,
ciò che comporta una totale incapacità di lavoro.
1.4. Nella
risposta del 17 luglio 2008 (doc. VI) l'Ufficio AI ha proposto l'integrale conferma della sua decisione, evidenziando che dal referto
del dr. med. __________ non si evincono degli elementi tali da inficiare la
conclusione a cui è giunto il perito, il quale ha approfondito in qualità di
specialista l'esame delle
condizioni psichiche dell'assicurato,
giungendo alla chiara conclusione che la capacità lavorativa è del 50%.
Inoltre, l'amministrazione ha
rilevato che le allegazioni ricorsuali secondo cui il suo disturbo sarebbe peggiorato
non sono suffragate da certificati medici, mentre l'istruttoria da essa messa in atto è completa. Infine, l'UAI ha respinto la censura relativa al
calcolo del grado d'invalidità,
ricordando che poiché lo stato di salute psichiatrico era stazionario, rimaneva
invariata anche la percentuale del 50% di capacità lavorativa.
L'insorgente si è riconfermato nel ricorso, osservando che le sue
affermazioni e richieste sono sostanziate dalla documentazione medica agli
atti, il cui significato è invece stato travisato dal rapporto peritale del
2008 e dalla decisione impugnata (doc. VIII).
considerato in
diritto
2.1. Il 1°
gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le
norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF
129 V 4 consid. 1.2; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di
fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita)
si è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione
della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati
in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. L'assicurato ha fatto valere che l'amministrazione non avrebbe esaminato
nessuna delle censure sollevate in sede di osservazioni, limitandosi a "due scarne pagine colme di inutili
trascrizioni di norme di legge e di frasi di rito, dedica invece tre righe,
dicasi tre (…) sole righe per motivare il diniego del diritto postulato da RI 1,
ciò che peraltro neppure costituisce una motivazione ma semplicemente si limita
a fare proprie le conclusioni del rapporto peritale 18 marzo 2008 del Dr. __________
del Centro peritale per le assicurazioni sociali (…)". Analogamente,
neppure sarebbe stata esaminata la domanda di revisione del 14 novembre 2007 del
suo diritto alle prestazioni AI, vista la modifica rilevante del suo grado di
invalidità rispetto alla rendita finora assegnatagli (doc. I punto 2.1).
Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo,
da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232
consid. 3.2).
In concreto, le ragioni che hanno inciso sulla motivazione dell'Ufficio
AI sono sufficientemente chiare. Esso ha infatti ritenuto che, sulla scorta
della perizia affidata al Centro peritale per le assicurazioni sociali, lo
stato di salute del ricorrente sia stazionario sin dal momento dell'erogazione
del diritto alla mezza rendita d'invalidità, presentando una capacità
lavorativa residua del 50%.
Va inoltre rilevato che la fattispecie concerne la revisione d'ufficio
avviata il 31 maggio 2007 e non la domanda di riesame dell'assicurato del 14
novembre 2007, peraltro superata dagli eventi.
Quand'anche l'autorità amministrativa non si sia espressa esplicitamente
su ogni singola censura, l'insorgente ha comunque potuto comprendere la portata
della decisione, impugnarla ad un'istanza che del resto dispone di pieno potere
cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le proprie censure.
L'Ufficio assicurazione invalidità non ha pertanto commesso un
diniego di giustizia formale sollevato dal ricorrente e, di conseguenza, la
decisione impugnata non deve essere annullata.
Il TCA deve quindi entrare nel merito del ricorso.
2.3. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI, in via di revisione, ha agito correttamente confermando
il grado d'invalidità del 50%
concesso nel 2002 al ricorrente e quindi negando l'esistenza di un peggioramento del suo stato di salute, tale da non
permettere l'aumento del grado
d'invalidità già stabilito.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte
sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31
dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel nuovo tenore in
vigore dal 1° gennaio 2004, l'art.
28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a 1/4 di rendita
se sono invalidi almeno al 40%.
2.5. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di
grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un
termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi
invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità
o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione,
nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si
aggrava o l'assistenza dovuta
all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione
notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv.
2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in una situazione concreta se vi
sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con
quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo
punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione
di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 1997, pag. 258).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata
in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI
valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag.
318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29
settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, pag. 128).
Nella STFA del 29 settembre 1998 (I 148/98), pag. 10 consid. 3b, l'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" Tra
Fatti
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,
pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99; STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag.
10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza del 4 luglio 2007 (I 384/06), il
Tribunale federale ha ribadito che “il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista
in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4).”.
2.7. In concreto, l'assicurato
sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione
della procedura sfociata nella (prima) decisione dell'11 dicembre 2002 (doc. AI
23/25), abbia subìto un importante peggioramento che comporta
la concessione di una rendita intera d'invalidità dal 2007.
A sostegno della fondatezza della sua richiesta,
l'assicurato ha fatto
riferimento al referto del 21 giugno 2007 del dr. med. __________, suo medico
curante, secondo cui le condizioni psichiche rendono impossibile qualsiasi
attività e sul quale il medico SMR si è pronunciato il 4 settembre 2007 (doc.
AI 53), concludendo invece erroneamente che il suo stato di salute è
stazionario.
2.8. Il 4
febbraio 2005 il Servizio di psichiatria e di psicologia medica di __________
ha peritato l'assicurato su
incarico dell'Ufficio assicurazione
invalidità. Valutata la documentazione messa a sua disposizione, esperito un
colloquio con l'interessato e
discusso telefonicamente con il medico curante dr. __________, il 28 aprile
2005 (doc. AI 44) lo psichiatria __________ ha allestito il suo parere
esponendo l'anamnesi, la
farmacoterapia attuale, i dati soggettivi dell'assicurato, le constatazioni obiettive con lo stato psichico, la
diagnosi, la valutazione e prognosi, le conseguenze sulla capacità di lavoro e
di integrazione sotto forma di risposte ai quesiti postigli dall'amministrazione.
Presentatosi alla visita sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, il
perito ha rilevato come fosse comunque sempre lucido, vigile ed orientato su sé
stesso malgrado delle imprecisioni. L'attenzione, la percezione e la concentrazione erano leggermente
compromesse, la comprensione sembrava nella norma. Clinicamente l'assicurato dava l'impressione di un'intelligenza
nella norma, non si osservavano disturbi del pensiero né esistevano indizi di
allucinazioni e/o dispercezioni. Il tono dell'umore era nella norma, malgrado l'assicurato dichiarasse di sentirsi depresso in seguito al prolungato
consumo di cocaina. Durante il colloquio ha dato l'impressione di una persona immatura, incolpava sempre altre persone
o circostanze dei suoi fallimenti e delle sue disgrazie. Ha espresso una forte
rabbia nei confronti dei genitori, in particolare del padre che non gli avrebbe
permesso di integrarsi nella ditta di famiglia, ciò che sarebbe la causa del
suo malessere attuale. Malgrado i diversi segni clinici di un'intossicazione da sostanze, l'assicurato dichiarava di essere pulito da diverso
tempo ed ha acconsentito senza difficoltà a fare un test tossicologico, che si
è rilevato positivo al metadone, alla cocaina, alla canapa ed agli oppiacei.
La diagnosi è stata di sindrome di dipendenza da
sostanze psicoattive multiple, a quel momento stava usando la sostanza
(ICD10-F19.24); probabile disturbo di personalità antisociale (ICD10-F60.2).
Nella sua valutazione, il perito ha rilevato che
l'interessato sembrava essere
stato trascurato emotivamente durante l'infanzia e l'adolescenza
a causa del fratello maggiore che, ammalatosi in tenera età, ha sviluppato un
handicap, ciò che ha portato i genitori a concentrarsi sul fratello e non su di
lui. All'età di 14 anni ha
iniziato a drogarsi e da allora si sono alternati periodi di astinenza totale,
di trattamento sostitutivo di metadone e lunghi periodi di consumo di sostanze.
Dopo il fallimento di due apprendistati, ha continuato a lavorare per la ditta
paterna ma, deluso e frustrato perché il padre non l'apprezzava per il suo lavoro, è andato a lavorare altrove per un
breve periodo. Da allora, ossia da anni, non ha più lavorato in modo continuo;
ogni tanto è ritornato dal padre, ma questi tentativi sono sempre falliti,
forse a causa della grande rabbia che provava nei suoi confronti. La grave
tossicodipendenza da sostanze multiple era evidente, tanto da impedire il
perito di fare una valida diagnosi psichiatrica.
Durante il colloquio sono emersi dei sintomi che
erano compatibili con il disturbo di personalità diagnosticato tre anni prima
dal perito dr. med. __________, ma l'attuale perito non ha reputato corretto porre una diagnosi
psichiatrica in un paziente che non era astinente da almeno un mese, motivo per
il quale ha diagnosticato un probabile disturbo di personalità. Senza un
qualsiasi tentativo terapeutico questo disturbo non era sicuramente migliorato
negli ultimi tre anni. Inoltre, la tossicodipendenza non è in sé un motivo per
concedere una rendita AI, perciò lo psichiatra ha concluso che un aumento dell'incapacità lavorativa non entrava in linea
di conto. A suo avviso, la situazione, rispetto a tre anni prima, sicuramente
non era migliorata, ma nemmeno era tanto peggiorata, pertanto l'inabilità lavorativa rimaneva sempre al 50%.
La prognosi, come già valutato tre anni prima dal collega, era molto incerta,
soprattutto perché l'assicurato
non sembrava avere né l'interesse
né l'intenzione di accedere ad
una psicoterapia.
Quali conseguenze sulla capacità di lavoro, il
perito ha rilevato che il disturbo di personalità lo portava ad un'indifferenza e ad un'insensibilità per i sentimenti degli altri,
con la conseguenza che aveva grandi difficoltà a mantenere dei rapporti con le
altre persone, con il datore di lavoro e con i colleghi. Inoltre, questo
disturbo è caratterizzato da una grossolana e persistente tendenza all'irresponsabilità degli obblighi sociali,
compromettendo ulteriormente la sua capacità di mantenere dei rapporti sociali
e lavorativi a lungo. Aveva inoltre una tolleranza molto bassa alle
frustrazioni, ma pure per la scarica di aggressività e violenza. Quanto ai
predetti disturbi psichici, per i quali si è basato sulla precedente perizia
del dr. med. __________ precisando però che negli ultimi tre anni non sono
migliorati, essi comportavano una limitazione della capacità lavorativa del 50%.
Per il lavoro come __________, soprattutto nella ditta di famiglia dove la
soglia di frustrazione da parte del datore di lavoro era maggiore, l'impiego al 50% era ancora praticabile. Lo
psichiatra ha inoltre osservato che il disturbo di personalità rendeva l'assicurato un collaboratore difficile,
fatto aggravato anche dalla tossicodipendenza. Egli riteneva però che l'ambiente di lavoro, soprattutto la ditta
paterna ed un impiego a metà tempo, sarebbe stato in grado di sopportare il
comportamento del periziando.
Quanto alla capacità d'integrazione, lo specialista ha ritenuto che il disturbo psichico e
la tossicodipendenza non permettessero provvedimenti di integrazione. La
prognosi era incerta, ma con un'adeguata presa a carico terapeutica ed un adeguato trattamento
sostitutivo con metadone, la capacità di lavoro e la prognosi sarebbero potuti
migliorare. In altre attività già svolte in precedenza, come piastrellista o
carpentiere, la sua capacità lavorativa sarebbe stata sempre del 50%.
Nell'ambito della revisione del 31 maggio 2007 avviata d'ufficio, il 21 giugno 2007 (doc. AI 51) il dr.
med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha compilato e ritornato
all'Ufficio AI il rapporto
sulla revisione delle prestazioni per adulti, in cui ha indicato che le
diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa erano da almeno 27 anni quella
di sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple, eroina, cocaina,
cannabis; di sieropositività epatite C e HIV e di gravi disturbi del
comportamento. Riguardo all'incapacità
lavorativa, il medico ha specificato che da anni l'assicurato non lavorava più, ma era mantenuto dai genitori e
riceveva una rendita AI del 50%. Non ha mai avuto un datore di lavoro, ma ha
sempre lavorato saltuariamente presso l'azienda paterna. Era in suo trattamento dal 3 maggio 1990 e l'ultima consultazione era avvenuta il 27
settembre 2006.
Nell'anamnesi, ha osservato che si trattava di un grave caso di
tossicodipendenza da ormai quasi 30 anni, che sfuggiva completamente ad ogni
controllo medico. A quel momento viveva in una casa di famiglia in __________,
non esercitava nessuna attività lavorativa e consumava regolarmente 30
pastiglie di Ketalgine al giorno, più eroina, cocaina ed altre sostanze
psicoattive. Si trattava quindi di un grave caso di politossicodipendenza, che
lo portava ad essere praticamente ingestibile e con il quale non era più
possibile avere nessun rapporto terapeutico, anche perché si rifiutava di
visitare qualsiasi specialista. Quali provvedimenti terapeutici vi sono stati
vari ricoveri in cliniche psichiatriche, ma senza successo; l'ultimo è avvenuto nel marzo 2006.
Rispondendo alle domande del formulario, il
curante ha indicato che lo stato di salute dell'assicurato era suscettibile di peggioramento, che la sua capacità
lavorativa non poteva essere migliorata con provvedimenti sanitari e che era
inidoneo alla guida. Riguardo alle risorse fisiche, ha rilevato che l'interessato poteva molto sovente sollevare
e portare pesi anche pesanti come pure camminare anche per lunghi tragitti,
mentre non poteva mai maneggiare attrezzi sia leggeri sia pesanti, come pure mai
assumere posizioni corporee con rotazioni, stare seduto chinato, eretto
chinato, inginocchiato, con le ginocchia flesse, seduto ed in piedi per lungo
tempo. Dal profilo psichico, la capacità di concentrazione, di comprensione, di
adeguamento e la caricabilità erano tutte limitate, osservando che le
condizioni psichiche rendevano impossibile qualsiasi attività lavorativa.
Infine, ha evidenziato che la ricerca incessante di sostanze psicoattive, l'instabilità caratteriale, l'inaffidabilità e la tendenza alla
manipolazione rendevano impossibile una riqualifica o una riformazione.
Il 18 marzo 2008 (doc. AI 71) il perito dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha redatto il suo rapporto dopo avere esaminato
la documentazione messa a sua disposizione ed avere avuto un colloquio con il
paziente il 5 marzo 2008.
L'esperto del Centro peritale per le assicurazioni sociali ha esposto
l'anamnesi personale e
familiare, sociale e lavorativa, patologica remota e psicopatologica dell'assicurato, riassumendo essenzialmente il
suo istoriato quale tossicodipendente iniziato a 14 anni, mentre a 27 ha
effettuato il primo tentativo di cura metadonica che durava tuttora, ma che è
stato pure accompagnato dall'assunzione
continua di sostanze stupefacenti; quale lavoratore, ha iniziato l'apprendistato presso la ditta paterna e ad
essa è sempre ritornato per brevi momenti, ma a fasi molto alterne. Nel 1987 ha
avuto una figlia da una convivenza con una ragazza tossicodipendente, mentre da
quattro anni l'interessato conviveva
con un'altra compagna, anch'ella in cura metadonica e grazie alla quale
da un anno e mezzo non consumava più né eroina né cocaina. La madre dell'assicurato ha confermato tutto ciò.
Lo specialista ha poi riassunto tutti i
precedenti atti medici dei colleghi dal 2001 fino al 2008 ed ha esposto i dati
soggettivi dell'assicurato, il
quale non ha descritto particolari problemi psichici, ma, anzi, sosteneva di
sentirsi emotivamente meglio rispetto al passato, visto che da un anno e mezzo
avrebbe interrotto l'assunzione
di eroina e cocaina. Al proposito, lo screening generico per le droghe
effettuato quel pomeriggio ha dato positività al metadone ed al
tetraidrocannabinolo, mentre è stata accertata la negatività per tutte le altre
sostanze. Negli ultimi tempi si sarebbe occupato di giardinaggio e di lavori
agricoli, o ancora della manutenzione del bosco di proprietà del padre, verso
il quale è parso che la conflittualità fosse diminuita, anche se ha espresso
giudizi ambivalenti: da un lato era riconoscente alla famiglia per il sostegno
che a volte gli offriva, dall'altro
lato avrebbe voluto essere più autonomo e non dovere chiedere nulla per non
doversi sdebitare, come fare dei lavori per loro, come attualmente con il bosco.
Ha affermato di avere ancora un grande interesse per i cavalli e la barca a
vela. Quanto alla prospettiva di tornare a lavorare mezza giornata presso la
ditta paterna, ciò gli risultava improponibile, visto che in passato le sue
idee innovative non sono state accettate.
Dal lato oggettivo, l'esperto ha effettuato un esame psichico descrivendo il profilo generale,
sensorio e coscienza (lucido, al momento della consultazione non presentava
alterazioni dello stato di coscienza che fossero riconducibili ad un utilizzo
di sostanze stupefacenti), atteggiamento (tranquillo, collaborante, colloquiale),
attenzione e concentrazione (non sono stati rilevati deficit né d'attenzione né di concentrazione, l'assicurato era presente, partecipativo e
rispondeva prontamente durante tutto il colloquio, la memoria era integra),
intelligenza e linguaggio (nella norma, eloquio spontaneo con nessi logici
conservati, era in grado di ascoltare e comprendere l'interlocutore, fornendo risposte appropriate e coerenti), umore ed affettività
(il tono dell'umore era in asse
e dal punto di vista affettivo l'assicurato non presentava significative quote di ansia libera, era
in grado di esprimersi anche con momenti di serenità, soddisfazione ed ironia),
pensiero (non v'erano disturbi
né rispetto ai contenuti né riguardo alla forma, non sono state rilevate
tematiche di colpa; al contrario, l'assicurato tendeva a minimizzare la sua responsabilità riguardo alle
azioni antisociali commesse in passato, attribuendo ogni colpa alla sua
pregressa tossicodipendenza da eroina; la modalità della narrazione dei furti
avvenuti in passato oscillava tra l'ironia marcata ed un atteggiamento piuttosto immaturo ed irresponsabile),
percezione (non v'erano indizi
di alterazioni della sfera percettiva), istintualità (istinto vitale conservato,
libido nella norma, appetito nella norma, riposo notturno normale), capacità di
critica e di giudizio (l'assicurato
non è parso particolarmente consapevole del proprio problema di personalità.
Tendeva a minimizzare le sue responsabilità rispetto alle scelte sbagliate del
passato. È portato ad ignorare qualsiasi vissuto di colpa, con conseguente
negligenza delle norme e degli obblighi sociali. Trascurare le regole sembrava
naturale, perciò se ci sono stati in passato degli errori, la responsabilità
doveva essere ricercata in fattori esterni. Riguardo al suo impegno lavorativo,
non riteneva che il suo carattere lo avesse mai realmente ostacolato, ma pensava
di avere delle limitazioni esclusivamente sul piano fisico, con debolezza
marcata. Appariva incostante, con una bassa tolleranza alle frustrazioni,
soprattutto quando si trattava di mantenere un impegno nel tempo) e l'attendibilità (buona).
La diagnosi era di disturbo di personalità
antisociale (ICD10-F60.2); sindrome e disturbi psichici e comportamentali
dovuto all'uso di oppioidi;
sindrome di dipendenza attualmente in regime di mantenimento controllato
clinicamente (metadone) e dipendenza da cannabis, a quel momento stava usando
la sostanza, uso continuo (ICD10-F11.22 e ICD10-F12.25).
Nella discussione, il perito ha rilevato che si
trattava di un assicurato che sin dall'adolescenza ha sviluppato una politossicodipendenza che si è
mantenuta, con andamento altalenante, nel corso degli anni, salvo un'astensione di due anni dalle droghe
pesanti, in occasione della nascita della figlia. Per compiacere la volontà
della sua attuale compagna, da un anno e mezzo l'assicurato era in astinenza dalla cocaina e dall'eroina, mentre consumava ancora in maniera
continuativa la cannabis. Inoltre, da quattro anni l'assicurato stava portando avanti con alti e bassi questa convivenza,
che ha definito foriera di soddisfazioni e che, anche la madre, reputava
importante e fondamentale.
Il quadro clinico, coerentemente con la
ricostruzione anamnestica, rendeva lecito confermare la diagnosi psichiatrica
di disturbo di personalità antisociale formulata nella prima perizia dal dr.
med. __________. In assenza di qualsiasi percorso terapeutico, peraltro non
desiderato dall'assicurato, il
disturbo di personalità non era migliorato. Tuttavia, l'astinenza da droghe pesanti e la stabilità relazionale da quattro
anni, unitamente al ridimensionamento della conflittualità nei confronti della
famiglia, verso la quale ora l'interessato
manifestava sentimenti di gratitudine, permettevano di ritenere che tale
disturbo di personalità non fosse neanche peggiorato, rimanendo quindi
stazionario. La perizia psichiatrica ha anche permesso di escludere dei
disturbi psichici maggiori e di escludere dei danni permanenti dovuti alla
tossicodipendenza. L'assicurato
presentava infatti delle risorse cognitive integre, che gli consentivano di
interagire in maniera lucida ed efficace con gli altri e con il mondo esterno.
Inoltre, negli ultimi mesi svolgeva l'attività di giardinaggio con la pulizia di un bosco del padre, dove
utilizzava regolarmente attrezzi pericolosi quali motosega, scuri, ecc. e dove
esplicava almeno per tutta la mattina un'attività fisica impegnativa. Anche dal profilo sociale l'assicurato non mostrava di essere compromesso,
anzi, riusciva a mantenere da quattro anni una convivenza soddisfacente oltre
che dei rapporti con amici con i quali condivideva diverse occasioni ricreative.
In conclusione, permanendo un disturbo della
personalità sostanzialmente sovrapponibile a quanto diagnosticato dal dr. __________,
il perito ha ritenuto che fosse invariata anche la percentuale di capacità
lavorativa. Il problema dell'incostanza
relazionale e dell'intolleranza
alle frustrazioni dell'assicurato
era un problema che durava da tempo e che non lo ha reso, di per sé, incapace
di produrre un rendimento lavorativo.
Quali conseguenze sulla capacità di lavoro,
dunque, l'inabilità lavorativa
è stata fissata nel 50% continuativamente dalla prima valutazione
psichiatrica per l'UAI, ossia
quella del dr. __________, il quale nel 2002 l'aveva stabilita nel 50%.
Quanto alle conseguenze sulla capacità d'integrazione, interventi di integrazione
non entravano in considerazione vista la scarsa volontà dell'assicurato che, in linea con la sua caratteropatia,
non se la sarebbe sentita di investire su progetti strutturati. L'assicurato rimaneva capace di svolgere
altre attività lucrative nella misura residua del 50%.
2.9. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,
ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già
avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da
medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una
decisione del 24 agosto 2006 concernente
un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied
un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora rilevare che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto
proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in ambito psichiatrico l'esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su
diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.10. Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti, ritiene che le
valutazioni del perito medico psichiatra interpellato nel 2008 dall'UAI in merito alla situazione valetudinaria
dell'insorgente meritino
conferma, mentre la tesi ricorsuale si rivela manifestamente infondata.
Questo rapporto peritale, redatto il 18 marzo 2008 e quindi anche ultimo
certificato agli atti in ordine di tempo, dà infatti un chiaro quadro delle
condizioni di salute dell'insorgente e pertanto, come tale, va posto alla base
del presente giudizio.
Nell'analisi specifica dei singoli rapporti medici, l'Ufficio AI ha affidato la valutazione dello
stato di salute dell'assicurato
al Centro peritale per le assicurazioni sociali, e per esso ad uno specialista FMH in psichiatrica e psicoterapia.
Questo perito ha visitato personalmente il paziente ed ha quindi potuto
cerziorarsi direttamente delle sue condizioni di salute. Esaminata poi tutta la
documentazione medica messa a sua disposizione, ha allestito un referto medico
completo, scevro di contraddizioni ed approfondito, soffermandosi sull'anamnesi, sullo status del ricorrente, sul
quadro complessivo e, soprattutto, sulla sua capacità lavorativa sia nell'attività precedente sia in altre.
Il TCA osserva che successivamente alla perizia non sono più giunti
ulteriori certificati da parte dei medici curanti del ricorrente.
L'ultimo risale infatti al 21 giugno 2007 ed è stato allestito dal dr.
med. __________, peraltro su invito dell'Ufficio assicurazione invalidità nell'ambito della procedura di revisione appena avviata d'ufficio. In questo senso, le affermazioni dell'assicurato secondo cui le sue condizioni di
salute sarebbero notevolmente peggiorate – rispetto al 2005 - si basano soltanto
su questo certificato medico e sulla relativa interpretazione, mentre alcuna
posizione è stata presa in seguito riguardo alla perizia del 18 marzo 2008.
Vero è che l'assicurato ha
espresso le sue lamentele in proposito nel suo atto ricorsuale, censure che,
occorre però evidenziare, sono piuttosto di carattere fattuale e fors'anche soggettivo, mentre nessuna opinione
medica, ossia né da parte di uno specialista del ramo né da parte del suo
medico curante, è stata formulata in merito al summenzionato referto peritale.
Si può dunque affermare che il parere del perito, peraltro esperto in materia,
è rimasto incontestato dal profilo specialistico.
E questa circostanza è di fondamentale
importanza.
In merito alla valutazione del ricorrente per quanto
concerne le sue patologie psichiche, questo Tribunale rileva che le diagnosi
formulate dal dr. __________ e dal dr. __________ apparentemente si
sovrappongono, trattandosi di sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive e
da gravi disturbi comportamentali da una parte e di sindrome e disturbi psichici
e comportamentali dovuti all'uso
di oppioidi, sindrome di dipendenza da metadone e disturbo di personalità
antisociale dall'altra parte.
Va comunque rilevato che al momento della perizia
del marzo 2008 è stato accertato mediante specifici esami medici che il ricorrente
non faceva più uso da un anno e mezzo (ancorché sia emerso il consumo di altre
sostanze) di cocaina e di eroina. Questa circostanza ha sicuramente contribuito
a migliorare con il tempo lo stato di salute dell'interessato ed a far sì – e conseguentemente a rendere credibile - che
un anno dopo la stesura del referto da parte del suo
medico curante (nel 2007), ovvero al momento della
visita peritale (nel 2008), egli non presentasse più dei disturbi psichici
gravi, come sono stati definiti dal suo medico curante, peraltro non
specialista in materia. È stata invece confermata la diagnosi di disturbo di
personalità antisociale, già formulata nella prima perizia che l'Amministrazione nel 2002 ha affidato al dr.
med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.
Inoltre, la differenza fra i referti del 2007
rispettivamente del 2008 dei summenzionati medici risiede nella valutazione
globale dello stato di salute dell'insorgente. In effetti, il perito dr. __________ ha sì riscontrato
un quadro clinico che, coerentemente con la ricostruzione anamnestica, rende
lecito confermare la diagnosi psichiatrica di disturbo di personalità giacché,
senza un adeguato trattamento terapeutico, questo disturbo non è migliorato rispetto
alla precedente valutazione del 2002. Comunque, lo psichiatra ha ben
evidenziato che questo disturbo non è nemmeno peggiorato, alla luce del fatto
che – fattore, questo, molto importante, soprattutto visto che l'assicurato è tossicodipendente da trent'anni - da un anno e mezzo il ricorrente era
in astinenza da droghe pesanti – circostanza, questa, confermata da specifici
esami medici - e da quattro anni viveva una stabile relazione sentimentale con
una persona che l'aveva proprio
spronato ad abbandonare le droghe pesanti. Oltre a ciò, anche la sua conflittualità
nei confronti dei suoi genitori era diminuita ed addirittura si era trasformata
in sentimenti di gratitudine.
V'è da rilevare, ancora, che la perizia psichiatrica del marzo 2008 ha
permesso di escludere dei disturbi psichici maggiori e soprattutto dei danni
permanenti dovuti alla tossicodipendenza di lunga durata. Infatti, le risorse
cognitive del ricorrente erano integre e gli permettevano di interagire in
maniera lucida ed efficace con terze persone. Al proposito, è opportuno
osservare che l'esame psichico
ha infatti constatato una persona lucida, orientata nei quattro domini, che al
momento della consultazione non presentava alterazioni dello stato di coscienza
che fossero riconducibili ad un utilizzo di sostanze stupefacenti. L'atteggiamento dell'assicurato era tranquillo, collaborante e colloquiale; nemmeno v'erano deficit dell'attenzione né di concentrazione e la memoria era integra; l'eloquio era spontaneo con nessi logici
conservati, fluente, rispettoso delle pause del discorso; l'interessato era in grado di ascoltare e
comprendere il perito, fornendo risposte appropriate e coerenti; nemmeno sono
stati riscontrati indizi di alterazioni della sfera percettiva, neppure
disturbi del pensiero né rispetto ai contenuti né riguardo alla forma.
Questo quadro, quindi, si discosta molto da
quanto è stato evidenziato nell'atto ricorsuale, e meglio:
"
Eufemisticamente verrebbe da chiedere a tale
medico, ma non certo da augurarglielo, di provare lui a vivere accanto ad una
persona come RI 1, o meglio ancora di assumerlo quale dipendente, non in un
raro momento di apparente tranquillità come quello che egli ha saputo creare
durante il loro colloquio, ma appunto nella sua quotidianità, giorno per
giorno, siamo certi che cambierebbe radicalmente opinione, e sicuramente modificherebbe
le citate affermazioni, come pure le sue inaccettabili conclusioni secondo cui "Il problema dell'incostanza relazionale e dell'intolleranza alle frustrazioni dell'A è un problema che dura da tempo e che non lo ha reso, di per sé,
incapace di produrre un rendimento lavorativo":
su cosa fonda il dr. __________ tale sua conclusione, avversa a tutte le
risultanze agli atti ed al suo stesso referto?
Unicamente sulle
presunte, contestate ed irrilevanti esse sole circostanze secondo cui "l'assicurato presenta delle risorse cognitive
integre, che gli consentono di interagire in maniera lucida ed efficace con gli
altri e con il mondo esterno (referto dr. __________
pag. 8)
-
ciò che il ricorrente contesta integralmente
e che va esattamente nel senso opposto di tutte le risultanze mediche e
fattuali (ivi com-prese quelle di cui al suo referto medico) come sopra esposto
-,
e secondo cui "anche dal punto di vista
sociale, l'A non mostra
di essere compromesso, anzi riesce a mantenere, oltre che una convivenza
soddisfacente da 4 anni, anche dei rapporti con amici, con i quali condivide
diverse occasioni ricreative" (referto dr. __________
pag. 8) ciò che pure il ricorrente contesta, al di là di generiche
frequentazioni di occasionali amici e che comunque nulla toglie al suo grave
disturbo della personalità ed alla sua totale ingestibilità sul piano personale
e professionale ed alla sua totale incapacità di lavoro.
Del resto lo stesso Dr. __________,
pronunciandosi in merito alle conseguenze sulla capacità di integrazione,
contraddice le sue conclusioni appena esposte, negando senza riserve che
possano entrare in considerazione interventi di integrazione.
E' pertanto in modo puramente fantasioso ed arbitrario rispetto all'intera situazione ed a quanto sopraesposto, aprioristico e strumentale per negare un diritto sacrosanto in
epoche di ristrettezze dell'assicurazione
AI, che il dr. __________, e con esso l'Ufficio AI mediante la decisione impugnata, possono ritenere RI 1
inabile al lavoro al 50% "nell'attività attuale o quella da ultimo svolta", quale ? su quale
base ? come pure ritenere che egli rimane capace di svolgere attività lucrativa
nella misura del 50% "per altre attività" quale ? su quale base?,
allorché egli è manifestamente totalmente inabile ed incapace al lavoro per e
nell'ambito di qualsiasi
attività. (…)".
A quest'ultimo proposito è opportuno osservare che al momento della contestata
perizia, il ricorrente ha ammesso che da alcuni mesi dedicava le sue mattine a
lavorare 4-5 ore gratuitamente, eseguendo lavori di giardinaggio nel bosco di
proprietà del padre, utilizzando una motosega e la mazza per spaccare il legno.
Questi lavori sono indubbiamente pesanti dal profilo fisico, sia di per sé
stessi sia per la durata con cui vengono svolti. Inoltre, essi sono
particolarmente pericolosi visti gli attrezzi utilizzati e, non di meno, per i
noti problemi psichici dell'assicurato.
Questo stato di fatto, d'avviso del TCA, ha quindi
smentito la censura del ricorrente stesso secondo cui egli non sarebbe in grado
di svolgere alcuna attività lucrativa nemmeno in misura del 50%.
2.11. Richiamata la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid.
10), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie
le conclusioni a cui è giunto il perito scelto dall'Ufficio AI, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha sia incontrato personalmente l'assicurato
sia preso visione di tutti i precedenti atti dei medici interpellati dall'insorgente e dall'Ufficio AI. Le sue conclusioni possono quindi essere definite
chiare, complete, attendibili, logiche, convincenti, molto approfondite e prive
di contraddizioni.
Non va peraltro dimenticato che ancora
recentemente il Tribunale federale ha confermato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, STF 9C_114/2007 del 20 luglio 2007,
consid. 3.2.3 in fine, STF I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con
il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008).
In merito al referto del dr. __________ del 21
giugno 2007 va inoltre osservato che lo stesso è comunque meno completo e
dettagliato di quello redatto dall'esperto dr. __________.
Tutto ben considerato, visti in particolare i
miglioramenti del ricorrente riguardo sia all'assunzione di droghe sia in campo relazionale con i genitori e con terze
persone, a mente di questo Tribunale, vanno fatte
proprie le conclusioni a cui è giunto il perito, ovvero che lo stato di salute
psichico dell'insorgente non
sia effettivamente peggiorato - nemmeno in
maniera rilevante - dall'ultima decisione di conferma del grado d'invalidità (doc.
AI 48), così da non permettere la modifica del suo grado di capacità lavorativa
rispettivamente di guadagno.
Va al proposito evidenziato che già nella precedente decisione
dell'11 agosto 2005 l'Ufficio AI aveva ritenuto un grado di incapacità lavorativa
dell'insorgente del 50% in qualsiasi attività e questa determinazione è
cresciuta incontestata in giudicato.
L'ultimo perito interpellato ha poi attestato nel marzo 2008 che dalla
prima valutazione medica, effettuata dal dr. med. __________ nel 2002, il grado
d'incapacità lavorativa è del 50%.
Ne discende, dunque, che dal momento della decisione di rifiuto di
aumento del grado d'invalidità della rendita all'emanazione della decisione di pari
contenuto del 15 maggio 2008, lo stato di salute del ricorrente è rimasto
stabile, potendo egli continuare ad esercitare un'attività lucrativa sempre
nella misura del 50% in qualsiasi attività e quindi il grado d'invalidità va
anch'esso fissato nel 50% (STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, consid. 4.5; DTF
114 V 310 consid. 3a), con conseguente diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
Una diversa interpretazione, in assenza di specifica
documentazione medica, non può essere ritenuta.
Il TCA ribadisce infatti che l'insorgente non ha saputo giustificare a mano di dettagliata
documentazione medica e/o descrizioni di esami clinici effettuati che il suo
stato di salute è di gran lunga peggiore rispetto a quello individuato dal
perito dell'UAI. Il ricorrente
non ha minimamente messo in dubbio le conclusioni del perito, dato che il
certificato medico a cui si è riferito, quello del suo medico curante, è
antecedente il referto peritale ed è meno specifico e minuzioso di quello
allestito dall'esperto psichiatra.
Di conseguenza, è a giusta ragione che l'Ufficio AI ha nuovamente
deciso che non vi fossero le premesse per un aumento del grado d'invalidità
precedentemente fissato al 50%.
Stanti così le cose, la decisione impugnata deve essere confermata
ed il ricorso respinto.
2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1°
luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.-
e Fr. 1'000.- in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese di Fr. 200.- sono poste a carico del
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
Considerandi
2.
Le spese
di procedura ammontanti a Fr. 200.- sono poste a carico dell'assicurato ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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